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Decisione

80.2019.33

Procedura: reclamo, decisione motivata, qualifica di spese come costi di manutenzione o miglioria, verbale d’udienza, non accordo transattivo fra fisco e contribuente

17 gennaio 2020Italiano24 min

precedente. Nel 2014 il nuovo proprietario ha iniziato dei lavori di ristrutturazione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.33

80.2019.34

Lugano

17 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

RI

1, __________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 gennaio 2019 contro la decisione del 12 dicembre 2018 in materia di IC/IFD

2016.

Fatti

Fatti

A. Nel 2009 il signor RI

1 ha acquistato per CHF 160'000.‑ il fondo no. __________ RFD __________,

costituito da due edifici e da ca. 15'000 m2 di terreno e bosco,

confinanti con un riale. Dal 1969 al 2009, nell’abitazione principale avevano

vissuto i suoi genitori, che l’avevano presa in locazione dal proprietario

precedente. Nel 2014 il nuovo proprietario ha iniziato dei lavori di ristrutturazione

(riattazione con ampliamento fuori dalla zona edificabile; v. domanda di

costruzione del 29 novembre 2013). La domanda di costruzione inoltrata al

Municipio di __________ è datata 29 novembre 2013 mentre la licenza edilizia è

stata rilasciata il 19 agosto 2014. L’abitabilità degli edifici non è mai stata

revocata nonostante l’inagibilità dei luoghi, ammessa anche dallo stesso

contribuente (v. Modulo 7, reperibile nella DI IC/IFD 2012).

B. Dopo essere stati

diffidati per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta delle persone

fisiche IC/IFD 2016 (di seguito: DI 2016), i contribuenti sono stati tassati

d’ufficio con decisione di tassazione datata 28 marzo 2018. Per l’imposta

cantonale, iI reddito imponibile era stato stabilito in CHF 126'500.‑

e il dovuto d’imposta si attestava a CHF 10'247.25. Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato determinato in CHF 131'500.‑

mentre il dovuto d’imposta era pari a CHF 3'312.05.

C. Il 3 maggio 2018,

l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) ha ricevuto

la DI 2016 dei contribuenti, completa degli allegati richiesti (v. timbro

apposto sulla DI 2016). La stessa è stata registrata quale reclamo contro la

tassazione d’ufficio. In particolare, i contribuenti chiedevano il

riconoscimento di CHF 138'356.‑ quali spese di manutenzione in

relazione alla ristrutturazione dell’abitazione di __________. Da notare che

dal 1° febbraio 2016 uno dei due appartamenti ricavati dalla precedente

abitazione era stato locato: i coniugi RI 1 dichiaravano un reddito da locazione

pari a CHF 19'800.‑ (v. Modulo 7, reperibile nella DI 2016, p. 1).

D.

a.

Alfine di definire il

reclamo, in data 29 novembre 2018 l’UT RS 1 ha convocato i contribuenti. A

conclusione dell’incontro è stato allestito un verbale di audizione ‑ firmato

da due rappresentanti dell’UT RS 1 e dal contribuente ‑ con il

tenore seguente:

“Viene chiarita la situazione

riguardo le spese chieste in deduzione a titolo di manutenzione immobiliare.

Visionata la documentazione di

dettaglio relativa allo stato iniziale, ai lavori eseguiti e allo stato finale

dell’immobile di __________ (mappale __________) appare evidente che si tratti

integralmente di spese di investimento e miglioria. L’immobile risultava

infatti chiaramente inabitabile prima degli interventi di risanamento e

riattazione. Le spese di manutenzione effettive chieste in deduzione non possono

quindi essere concesse.

Il mappale è abitato

dall’inquilino a partire dal 01.02.2016. Lo stesso paga un affitto di Fr.

1'800.‑ mensili con la formula “tutto compreso”. Saranno quindi

deducibili le spese di gestione a lui non caricate (elettricità, ecc.), le

quali dovranno essere debitamente comprovate.

Per il 2016 le spese effettive

vengono stabilite in Fr. 4'000.‑

Invariati gli altri fattori di

reddito e sostanza.

Si rimanda alla circolare nr 7

DdC:

(v. verbale di audizione

firmato il 29 novembre 2018).

b.

La decisione di tassazione

IC/IFD 2016 dopo reclamo è stata notificata il 12 dicembre 2018. L’autorità di

tassazione ha ammesso spese di gestione e manutenzione immobili per

CHF 6'297.‑ (di cui CHF 4'000.‑ per il mapp. __________

RFD __________ così come stabilito nel verbale di audizione). L’UT RS 1

motivava il suo operato adducendo semplicemente: “reclamo evaso in sede di

audizione”.

E. Con il ricorso

presentato l’11 gennaio 2019, i contribuenti ‑ ritenendo

indispensabile “una analisi più approfondita della situazione” ‑ fanno

nuovamente valere i costi per la riattazione, segnatamente “i costi relativi

al risparmio energetico”. Chiedono inoltre che sia stabilito quali altri costi

possono essere dedotti per preservare l’edificio, rifare le canalizzazioni,

ristrutturare la cucina e il bagno e sostituire la stufa a legna ed il camino.

Rilevano inoltre che

“l’ufficio di RS 1 mi ha

invitato a presentarmi presso i loro uffici in data 29.11.2018 al fine di

chiarire i motivi che hanno portato alla vertenza. Mi è stato richiesto di

portare i giustificativi a sostegno del reclamo senza tuttavia comunicarmi il

vero motivo dell’incontro. L’incontro non era fondato sui giustificativi delle

spese per la riattazione dello stabile, dettaglio costi e pagamenti che erano

in mio possesso, ma per farmi capire che tutte le spese affrontate non potevano

essere dedotte in quanto secondo i commissari l’abitazione non poteva essere

soggetta a tali deduzioni. L’autorità di tassazione ha ritenuto in base a delle

foto presenti nella domanda di costruzione e in base a delle immagini di google

maps che l’oggetto in questione era inabitabile prima dell’inizio dei lavori”.

F.

a.

Nelle sue osservazioni,

trasmesse alla Camera di diritto tributario assieme all’incarto fiscale dei

contribuenti, l’autorità di tassazione precisa tra l’altro che

“ha preferito convocare i

reclamanti per l’evasione [del reclamo], in particolar modo per chiarire

la situazione dell’immobile di __________ (mappale __________) e la richiesta

di deduzione delle spese di manutenzione effettive sostenute.

Dopo discussione dettagliata

ed approfondita della fattispecie l’autorità fiscale ed il reclamante hanno

sottoscritto un verbale di audizione; ovviamente la decisione su reclamo del

12.12.2018 si è basata sul verbale sottoscritto.

A questo proposito si vuol far

notare come, a mente di una consolidata giurisprudenza della vostra Lodevole

Camera (sentenza 80.2003.130 del 4.11.2003) un verbale di audizione

sottoscritto poggia su un vincolo contrattuale. Proprio per questo motivo, in

quanto vincolante, il suo contenuto non può essere messo in discussione a

piacimento dalle parti; se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza

giuridica. Mettere ora in discussione i termini del suddetto accordo non è

quindi più possibile”.

b.

Nella sua replica datata 3

febbraio 2019, il contribuente ribadisce che l’abitazione è divenuta inagibile

dall’inizio dei lavori di ristrutturazione incominciati alla fine del 2014. Inoltre,

sottolinea che l’autorità di tassazione ha concesso le deduzioni richieste per

i periodi fiscali 2014 e 2015 e che i problemi sono sorti con il 2016.

Ribadisce che “nel corso della stesura del verbale di audizione non mi è

stato detto che con la mia firma accettavo quanto i commissari avevano deciso,

con la mia firma ho preso atto della loro decisione”. Il ricorrente auspica

inoltre che la tipologia degli interventi, i costi e i relativi giustificativi

siano esaminati in base anche all’Allegato A della Circolare DdC n. 7/2010,

differenziando il trattamento fiscale in funzione dell’intervento effettuato e

non sulla base delle “foto e delle immagini […] determinanti

per l’esito dell’audizione e per le decisioni prese da parte dei commissari”

(v. scritto di replica, n. 7 e 8). Chiede inoltre che siano riconosciuti i

costi sostenuti per gli investimenti destinati al risparmio energetico ed alla

protezione dell’ambiente.

c.

Né l’autorità di

tassazione né la Divisione delle contribuzioni si sono espresse in merito agli

argomenti sollevati con lo scritto di replica.

Diritto

1. Nella fattispecie,

l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo contro la decisione di

tassazione IC/IFD 2016, riferendosi ad un accordo che sarebbe stato concluso

fra le parti, al termine di un’audizione tenutasi il 29 novembre 2018,

segnatamente con la frase “reclamo evaso in sede di audizione”. Per

quanto concerne l’audizione menzionata, nel relativo verbale si legge in

particolare che, “visionata la documentazione di dettaglio relativa allo

stato iniziale, ai lavori eseguiti e allo stato finale dell’immobile di __________

(mappale __________) appare evidente come si tratti integralmente di spese di

investimento e miglioria”.

L’Ufficio di

tassazione ha, in altri termini, respinto il reclamo dei contribuenti,

ritenendo che le spese chieste in deduzione fossero integralmente costi di

investimento e di miglioria, come tali non deducibili. La qualifica in

questione, peraltro, sarebbe stata condivisa dagli stessi reclamanti, che

avrebbero sottoscritto un accordo transattivo in tal senso.

Siccome i ricorrenti

negano di aver condiviso tale giudizio dell’autorità di tassazione, si tratta

di verificare l’esistenza di un valido accordo transattivo e, eventualmente, la

sua portata.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione

di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina

espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

Malgrado i Cantoni

avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a

dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni

federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha

tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato

la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1°

gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la Circolare n. 7/2010 del mese

di aprile del 2011.

2.2

Per

costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,

senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano

l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.

5.

ad

art. 32 LIFD; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ed., Zurigo 2016, p. 603, n. 40 ad art. 32

LIFD; Merlino, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ed., Basilea 2007, p. 687, n. 65 ad

art. 32 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I,

Basilea/Therwil 2001, p. 787, n. 24 ad

art. 32 LIFD);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais

de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe

e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., p. 603, n. 41 ad

art. 32 LIFD; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione

servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde

alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego

limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a

sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi

alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno

deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di

comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.

Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi

o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la

medesima funzione (cfr. CDT, sentenza no. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in:

RDAT II-1997 n. 4t).

2.3

Ai fini della

determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le

spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali

(cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione

tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente

praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o

ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort.

Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che

servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a

queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in

questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione,

tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr.

Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).

Fanno eccezione unicamente

gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano

tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia

o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la

deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta

federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del

legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se

contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (TF, sentenza no.

2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).

2.4

Non possono neppure essere

dedotte le spese di acquisto e fabbricazione di beni patrimoniali

(art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT).

Si rileva che le spese di

fabbricazione (“Herstellung”; “production”) non concernono soltanto le

nuove costruzioni, ma riguardano pure i casi di “demolizione e ricostruzione

estesa” o di “risanamento totale” di un immobile, a tal punto importanti e

radicali da dover essere assimilati all’acquisizione di una nuova struttura edilizia,

diversa da quella preesistente (cfr. TF, sentenza no. 2P.25/1998 del 24

febbraio 1999, in: RDAT II-1999 n. 21t).

Simili interventi devono

essere assimilati in tutto e per tutto a una nuova costruzione, senza che

possano entrare in linea di considerazione lavori di manutenzione fiscalmente

rilevanti e quindi deducibili dal reddito imponibile. L’Alta Corte ha, per

esempio, negato ogni deduzione

·

ad un contribuente che nell’ambito di lavori di risanamento

aveva, di fatto, costruito una nuova stalla al piano inferiore di un edificio

(decisione TF n. 2C_666/2012 e 2C_667/2012 del 18 dicembre 2012);

·

ad un contribuente che aveva ricostruito lo stabile principale e

trasformato quello accessorio da garage ad appartamento (decisione TF n.

2C_63/2010 del 6 luglio 2010, in: StR 65/2010 p. 864);

·

ad un contribuente che aveva ricostruito una pergola andata

distrutta – eccezion fatta per la sua struttura portante – a seguito di forti

nevicate (decisione TF n. 2C_878/2010 del 19 aprile 2011, consid. 4 e 6.1);

·

ad un contribuente che aveva acquistato, per 1'100'000 franchi,

una casa originariamente utilizzata da due famiglie e l’aveva trasformata,

impiegando complessivamente 1'500'000 franchi, in una casa destinata

all’abitazione di una sola famiglia, procedendo in particolare ad un

cambiamento di destinazione dell’immobile, situato fuori zona edificabile (TF, sentenza

2C_233/2011 del 28 luglio 2011, in: RDAF 2013 II p. 80);

·

ad un contribuente che aveva trasformato il sottotetto di una

vecchia casa, parzialmente adibita ad uso agricolo, in una camera da letto con

guardaroba e bagno, con conseguente cambio di destinazione (decisione TF n.

2C_153/2014 del 4 settembre 2014, in RF 70/2015 p. 157);

·

ad un contribuente che aveva acquistato per 115'000 franchi un

immobile parzialmente abitativo e parzialmente agricolo, che non era più

abitato da 30 anni, ed aveva intrapreso un risanamento completo impiegando

oltre 130'000 franchi (decisione TF n. 2C_286/2014 e 2C_287/2014 del 23

febbraio 2015, in: RF 70/2015 p. 428).

Lo stesso ha fatto questa

Camera, negando la deduzione dei costi di costruzione a contribuenti che,

demolito in quanto fatiscente un edificio annesso alla propria villa, lo

avevano ricostruito, mantenendo inalterata la volumetria ma trasformandolo da

negozio a garage (CDT, sentenza no. 80.2002.96 del 10 giugno 2002). In un altro

caso ha negato ogni deduzione ad un contribuente che aveva trasformato ed

ampliato un rustico, la cui destinazione era passata da stalla ad abitazione

secondaria (CDT, sentenza no. 80.2003.190 del 9 febbraio 2004, in: RtiD II-2004

n. 7t). Lo stesso ha deciso nei confronti di un contribuente, che era

intervenuto su un edificio esistente, creando due nuovi volumi, collegati fra

loro ma ben distinti. Anche esternamente l’estetica dell’immobile era stata

radicalmente modificata, come immediatamente risultava dalla documentazione

fotografica, tanto da fare apparire l’immobile, dopo i lavori di riattazione,

come un edificio del tutto diverso rispetto a quello precedente (cfr. CDT,

sentenza no. 80.2015.65/66 del 24 marzo 2016).

2.5

La giurisprudenza della

Camera di diritto tributario ha ripetutamente sottolineato come non

necessariamente, in caso di «trasformazione sostanziale» di uno stabile secondo

il diritto edilizio, non vi siano lavori di manutenzione secondo il diritto

tributario. Quest’ultimo impone infatti un esame analitico delle diverse

attività edificatorie, riferite alle singole componenti e installazioni

dell’immobile. Una deduzione di spese di manutenzione può essere esclusa a priori

solo in presenza di un nuovo edificio oppure di un edificio esistente toccato

da lavori a tal punto importanti e radicali – segnatamente da una demolizione e

ricostruzione estesa – da dover essere in pratica assimilato interamente ad una

nuova costruzione (cfr. p. es. CDT, sentenza

no. 80.2013.73/4 del 6 novembre 2013, consid. 2.5, in: RtiD I-2014 n. 4t).

3.

3.1.

Come già ricordato, la

controversia che ha dato luogo al ricorso in esame concerne proprio la

qualifica delle spese sostenute dai ricorrenti, per la “ristrutturazione”

dell’immobile da loro acquistato. Mentre secondo l’autorità di tassazione tutte

le spese sostenute sarebbero qualificate come costi di investimento o di

miglioria, gli insorgenti sono per contro dell’avviso che si tratti di costi di

manutenzione, deducibili.

L’Ufficio di tassazione

non ha tuttavia motivato il rifiuto di dedurre le spese litigiose, limitandosi

a rinviare a un verbale di audizione, nel quale a suo dire le parti avrebbero

convenuto che vi erano unicamente costi non deducibili.

Poiché gli insorgenti

contestano di aver condiviso tale apprezzamento, si tratta ora di confrontarsi

con il preteso accordo transattivo, incluso nel citato verbale di audizione.

3.2

La giurisprudenza del

Tribunale federale e della Camera di diritto tributario (v. p. es. CDT,

sentenza no. 80.2015.206 del 19 settembre 2018; sentenza no. 80.2016.98 del 13

luglio 2017, confermata dal TF, sentenza no. 2C_785/2017 del 5 aprile 2018) ha

già avuto modo di chinarsi sulla questione degli accordi tra contribuente e

autorità di tassazione conclusi alfine di accertare gli elementi imponibili

quando questi sono difficilmente determinabili o non è possibile esigere dal

contribuente una documentazione più precisa (cfr. RDAF 2014 p. 426, n. 3; TF, sentenza

no. 2C_123/2014 del 30 settembre 2015, in: RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p.

971, consid. 7.1 e 7.2).

Secondo il Tribunale

federale, l’autorità di tassazione è vincolata nella sua azione al principio di

legalità e non può pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per

regolare una fattispecie concreta, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo

di imposizione, derogando alle disposizioni legali. Giurisprudenza e dottrina

ammettono però due eccezioni a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e

l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se

avesse disciplinato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di

tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni

elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli;

su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di una base

legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto

materiale (cfr. TF, sentenze n. 2C_75/2007 e no. 2C_76/2007 del 9 novembre

2007, in: RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p.

419.

consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97

consid. 7b/aa; v. anche Locher,

“Steuerruling” - Ein problematisches Modewort, in: ZStP 2015 p. 255

ss, in particolare p. 267).

Stabilita

la legittimità dell’accordo, il medesimo, analogamente ad un qualunque

contratto, risulta di principio vincolante per entrambe le parti (cfr. Rickli, Die Einigung zwischen Behörde

und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non

possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un

comportamento contraddittorio, contrario al principio della buona fede, valido

sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC) sia più in generale in tutti

i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).

3.3

Dallo stesso tenore del

verbale di audizione del 29 novembre 2018 è palese che non sia intervenuto

alcun accordo transattivo fra le parti:

“Visionata

la documentazione di dettaglio relativa allo stato iniziale, ai lavori eseguiti

e allo stato finale dell’immobile di __________ (mappale __________) appare

evidente che si tratti integralmente di spese di investimento e miglioria.

L’immobile risultava infatti chiaramente inabitabile prima degli interventi di

risanamento e riattazione. Le spese di manutenzione effettive chieste in

deduzione non possono quindi essere concesse”.

Come risulta dalla

formulazione delle frasi riportate, nel testo del verbale non vi è alcun

elemento che permetta di concludere che sia intervenuto, fra autorità fiscale e

contribuenti, un accordo circa la qualifica delle spese, delle quali questi

ultimi avevano chiesto la deduzione, presentando la dichiarazione d’imposta in

sede di reclamo. Il verbale si limita ad affermare che “appare evidente che

si tratti integralmente di spese di investimento e miglioria”, senza

tuttavia precisare a chi ciò sia apparso “evidente”. Non è plausibile che la

constatazione dell’evidenza sia attribuibile al contribuente, presente

all’audizione, che solo il 3 maggio 2018 aveva chiesto la deduzione dei costi

sostenuti.

La conclusione del

passaggio citato è del resto che le spese in questione “non possono quindi

essere concesse” in deduzione. Siccome compete all’autorità di tassazione

di “concedere” o meno la deduzione delle spese fatte valere dal contribuente,

l’unica interpretazione logica della frase è che essa esprima l’opinione della

stessa autorità fiscale, convinta che le spese non possano essere “concesse” in

deduzione.

Se le parti fossero

effettivamente addivenute ad un accordo transattivo, nel corso dell’audizione

del 29 novembre 2018, ciò avrebbe dovuto risultare chiaramente dal tenore del

verbale, nel quale si sarebbe dovuto leggere che le parti concludevano di

comune accordo che si trattasse integralmente di spese non deducibili. O

addirittura il verbale avrebbe dovuto semplicemente registrare il ritiro del

reclamo, limitatamente alla questione delle spese di ristrutturazione

dell’immobile. Riconoscendo la natura di costi di investimento, in merito a

tutte le spese in discussione, il contribuente presente all’audizione avrebbe

infatti rinunciato a chiederne la deduzione, fatta valere con il reclamo.

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’autorità fiscale, nella decisione impugnata, le parti non hanno

pertanto concluso alcun accordo transattivo in merito alla qualifica delle

spese chieste in deduzione.

3.4

È peraltro dubbio che le

parti potessero concludere un accordo transattivo in merito alla qualifica

delle spese litigiose.

Come visto, autorità di

tassazione e contribuenti, concludendo un accordo di procedura, non possono

regolamentare una fattispecie concreta quanto all’esistenza, all’estensione o

al modo di imposizione, derogando alle disposizioni legali vigenti. È

tutt’altro che evidente che il caso che ci occupa rientri in una delle due

eccezioni, per le quali la giurisprudenza ammette la legittimità di un accordo

transattivo.

Certamente non si è in

presenza di una base legale che lascia margini di incertezza. Al contrario, la

legge distingue chiaramente il trattamento fiscale dei costi di manutenzione,

da una parte, e di quelli di miglioria, di acquisto e fabbricazione di beni

patrimoniali, dall’altra. Si tratta chiaramente di qualificare le singole

spese, in modo tale da stabilire se rientrino in una o nell’altra categoria, ma

a tal fine si può fare riferimento alla copiosa giurisprudenza già menzionata.

La seconda eccezione al

divieto di concludere accordi fra fisco e contribuente è rappresentata dal caso

in cui, nell’ambito della procedura di tassazione, nessuna delle due parti ha

precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi

ultimi richiederebbe sforzi considerevoli. In presenza di un gran numero di

fatture, per importi singolarmente trascurabili, si può anche immaginare che

fisco e contribuente raggiungano un accordo, per quantificare le spese di

manutenzione deducibili, una volta stabilito chiaramente che non tutti i costi

rientrino fra quelli per i quali la legge esclude la deduzione.

Nella fattispecie, tuttavia,

le parti non hanno concluso una transazione in merito alla quantificazione

delle spese di manutenzione da ammettere in deduzione, ma avrebbero, secondo

l’Ufficio di tassazione, raggiunto un accordo proprio sulla qualifica delle

spese stesse, considerate tutte costi non deducibili. In tal modo, non

sarebbero tuttavia adempiuti i presupposti per la conclusione di una

transazione legittima, secondo la citata giurisprudenza.

3.5

La conclusione è che

l’accordo transattivo, cui fa riferimento l’Ufficio di tassazione nella

decisione impugnata, non esiste e, se anche fosse stato effettivamente

concluso, sarebbe di natura illecita. Esso non esplica pertanto alcun effetto nei

confronti né dei contribuenti né dell’autorità di tassazione.

Ne consegue che la

decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo datata 12 dicembre 2018 – la

cui motivazione si fonda sul suddetto accordo ‑ deve quindi essere

annullata, per assenza di motivazione,RS 1, affinché – con la

collaborazione dei contribuenti – intraprenda gli accertamenti

necessari e chiarisca la fattispecie, differenziando tra le spese sostenute quelle

deducibili ai sensi degli art. 32 LIFD e 31 LT, tenendo conto della giurisprudenza

e alla prassi attualmente in vigore, di cui peraltro si fa accenno anche alla

fine del verbale di audizione. Nella misura in cui le spese non saranno ammesse

in deduzione, la relativa decisione dovrà comunque essere motivata (art. 135

cpv. 2 LIFD e art. 208 cpv. 2 LT).

4.

4.1.

Ai ricorrenti, che

sottolineano come nel periodo fiscale precedente l’Ufficio di tassazione abbia

concesso in deduzione le spese fatte valore, va comunque ricordato che la

costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un contribuente

possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al

principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è

marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede

hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio

con l’esigenza di legalità (cfr. STF 131 II 627, consid. 6.1; 118 Ib 312

consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad

apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla

legge e senza essere vincolata da eventuali decisioni adottate precedentemente

su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di

principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. TF, sentenza no. 2C_260/2008

del 6 agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza no.

2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza no.

2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza

no. 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

4.2

Indipendentemente da

quanto concesso nei periodi fiscali precedenti, l’UT RS 1 dovrà confrontarsi

con le spese sostenute dai contribuenti durante il periodo fiscale 2016 e

determinare se queste possono essere ammesse in deduzione conformemente agli

art. 32 LIFD e 31 LT. A loro volta, i contribuenti dovranno collaborare con

l’autorità di tassazione, presentando tutta la documentazione necessaria atta a

determinare le condizioni di fatto e di diritto alfine di giungere ad

un’imposizione completa ed esatta (art. 123 e 126 LIFD; art. 196 e 200 LT).

5.

Di conseguenza, il

ricorso è accolto. La decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo del 12

dicembre 2018 è annullata e gli atti sono trasmessi all’UT RS 1 affinché valuti

nuovamente la fattispecie sulla scorta della documentazione che presenteranno i

contribuenti in merito alla riattazione dell’abitazione situata sul mapp. __________

RFD __________.

Non si prelevano né la

tassa di giustizia né le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo notificata il

12 dicembre 2018 è annullata e gli atti sono ritornati all’Ufficio

circondariale di tassazione di RS 1 affinché prenda una nuova decisione ai

sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

Municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: