80.2019.339
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, veicolo privato necessario per trasferte durante l’orario di lavoro
17 luglio 2020Italiano12 min
A. Nel periodo fiscale
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.339
80.2019.340
Lugano
17 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 ottobre 2019 contro la decisione del 2 ottobre 2019 in materia di IC e
IFD 2018.
Fatti
Fatti
A. Nel periodo fiscale
2018, RI 1 lavorava quale aiuto sondatore per la __________ AG di __________
(VS).
Nella dichiarazione
d’imposta 2018, inoltrata il 29 maggio 2019, il contribuente ha indicato di
aver conseguito un reddito del lavoro netto di fr. 63'947.–, dal quale ha
chiesto in deduzione spese professionali per complessivi fr. 13'208.–. Queste
ultime comprendevano in particolare spese di trasporto dal domicilio al luogo
di lavoro, con il veicolo privato, da __________ a __________, per un ammontare
di fr. 9'108.–.
B. Notificando al
contribuente e alla moglie la tassazione IC/IFD 2018, con decisione del 24
luglio 2019, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 77'100.– per
l’IC e in fr. 80'700.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar
modo ridotto a fr. 1'690.– la deduzione delle spese di trasporto, ammettendo
solo il costo dell’abbonamento annuale del mezzo pubblico.
C. Il contribuente ha
interposto reclamo all’Ufficio di tassazione il 2 agosto 2019, contestando il
mancato riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato. Secondo
il reclamante, l’orario di lavoro iniziava alle 6.00 e gli era pertanto
impossibile servirsi dei mezzi pubblici.
Con scritto dell’8 agosto
2019, l’autorità di tassazione si è rivolta al contribuente, attribuendogli un
termine fino al 28 agosto 2019 per produrre il contratto di lavoro e il piano
orario.
Il reclamante non ha dato
seguito alla richiesta in questione.
Con decisione del 2
ottobre 2019, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il
riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato, ribadendo che,
con i mezzi pubblici, gli occorrerebbe un’ora di tempo per raggiungere Castione
e che il primo treno arriverebbe solo alle 6.40. Allega una dichiarazione del
datore di lavoro, da cui risulta che “data la necessità di spostarsi per lavoro
in tutta la Svizzera l’orario di ritrovo al mattino presso il [suo] magazzino è
variabile, ma sempre molto presto”, ragione per cui “è indispensabile che il RI
1 si rechi a lavorare con il proprio mezzo privato”.
E. Il 6 maggio 2020 la
Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di quindici
giorni per produrre copia del contratto di lavoro in vigore nel 2018, il
dettaglio degli orari di lavoro e le buste paga mensili con indicazione di
rimborsi delle spese di trasferta.
Con scritto del 21 giugno
2020, l’insorgente ha trasmesso copia del contratto di lavoro e di un paio di
buste paga del 2020.
Diritto
1. Imposta federale diretta
1.1.
Secondo l’art. 26 cpv. 1
LIFD – il cui nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e applicabile
per il periodo fiscale litigioso – le spese professionali deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a
un importo massimo di 3'000 franchi;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;
c)
le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo
l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD.
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere b) - c) sono stabilite deduzioni
complessive; per le spese di cui al cpv. 1 lett. c il contribuente può
giustificare spese più elevate.
1.2.
Per l’imposta federale
diretta, le spese di trasporto sono regolate dall’art. 5 dell’Ordinanza del
Dipartimento federale delle finanze sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta
diretta (Ordinanza sulle spese professionali) del 10 febbraio 1993, il cui
nuovo testo – entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – prevede, al cpv. 1, che il
contribuente possa dedurre un importo massimo di 3’000 franchi a titolo di
spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro
(art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). Sono considerati costi deducibili:
a) le
spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b) i
costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
Il Dipartimento federale
delle finanze fissa in appendice la deduzione per l’uso di un veicolo privato
ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. b (art. 3 dell’Ordinanza sulle spese
professionali). Secondo tale appendice l’importo massimo della deduzione per
l’uso di un veicolo privato dall’anno fiscale 2016 ammonta a fr. 3'000.– l’anno
(nel 2017: fr. 700.– all’anno per la
bicicletta, il ciclomotore e la motocicletta con targa di controllo su fondo
giallo; fr. 0,40 al km per la motocicletta con targa di controllo su fondo
bianco e fr. 0,70 al km per l’automobile).
Considerandi
2.
Imposta cantonale
2.1
L’art. 9 cpv. 1 della Legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone che dai proventi imponibili
complessivi siano detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le
deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo
di lavoro può essere fissato un importo massimo (art. 9 cpv. 1 ultima frase
LAID).
Diversamente da altri
cantoni, il Canton Ticino non ha fissato un tetto massimo per la deduzione
delle spese di trasporto.
Secondo l’art. 25 cpv. 1
LT – in vigore nel periodo fiscale 2018 – le spese professionali deducibili
sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;
c)
le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo
l’art. 32 cpv. 1 lett. n LT.
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
2.2
Le stesse sono precisate
dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2018 qui in esame è del 7 dicembre 2017, di
seguito decreto esecutivo del 7 dicembre 2017), segnatamente dagli articoli 2 e
seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di
doppia economia domestica, le spese di alloggio, le spese per lavori a turno o
notturno, le altre spese professionali e le spese per l’attività accessoria.
Secondo l’art. 3 cpv. 1
del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, sono considerate spese di trasporto
quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello
in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per
l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di
controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del
mezzo di trasporto pubblico;
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con
targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art.
3.
cpv. 2 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017).
Giusta l’art. 3 cpv. 3 del
decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, la deduzione per il tragitto di andata e
ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per
i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l’anno).
3.
3.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente svolge la sua attività lavorativa alle dipendenze di una società che
esegue lavori speciali del sottosuolo (micropali, ancoraggi, sondaggi ecc.). La
sede della società è a __________ (__________), ma ha una filiale a __________.
Come si evince dal
contratto di lavoro dell’8 giugno 2012, inviato in copia alla Camera di diritto
tributario il 21 giugno 2020, il rapporto di lavoro che lega il ricorrente alla
__________ AG è disciplinato dal Contratto nazionale mantello (CNM) per
l’edilizia principale in Svizzera, che costituisce parte integrante del contratto
di lavoro.
3.2
Il CNM dell’8 dicembre
2015, in vigore nel periodo fiscale litigioso, stabilisce, all’art. 23 cpv. 1,
che per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a
disposizione del datore di lavoro. L’art. 23 cpv. 2 lett. a CNM precisa
che non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno al luogo
di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l’art. 54 CNM.
Secondo l’art. 54 cpv. 1
CNM, il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto
di raccolta non è computato all’orario di lavoro annuale giusta l’art. 24 CNM.
Se supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base.
Ora, nel caso in esame, il
“posto di raccolta” secondo l’art. 54 CNM è costituito dalla filiale ticinese
del datore di lavoro, a __________, come risulta anche dall’osservazione
contenuta nel certificato di salario rilasciato dalla __________ AG il 20
gennaio 2019: “Unentgeltliche Beförderung zum Arbeitsort ab Sammelstelle __________”.
Con questa osservazione, il datore di lavoro del ricorrente conferma che la
trasferta dal domicilio al “posto di raccolta” (“Sammelstelle”) di __________
è carico del dipendente, mentre quella per recarsi dal posto di raccolta al
luogo di lavoro (“Arbeitsort”) è assunta dal datore di lavoro (“unentgeltliche
Beförderung”).
3.3
Per quanto il ricorrente
non abbia dato seguito alla richiesta, formulata dalla Camera di diritto
tributario, di voler documentare nel dettaglio gli orari di lavoro effettuati
nel 2018, è più che verosimile, come peraltro dichiarato dal datore di lavoro
nello scritto del 12 settembre 2019, che “data la necessità di spostarsi per
lavoro in tutta la Svizzera l’orario di ritrovo al mattino presso il [suo]
magazzino è variabile, ma sempre molto presto”. Dovendo il ricorrente recarsi
al “posto di raccolta” ogni mattina, per poi essere inviato al luogo di lavoro,
gli orari dei mezzi di trasporto pubblici devono essere tali da consentirgli di
giungere in tempo utile. Il fatto che il primo collegamento ferroviario da __________
giunga a __________ alle 6.40 può effettivamente rappresentare un problema.
3.4
In ogni caso, dalle buste
paga allegate, sebbene si riferiscano al 2020, risulta che il ricorrente ha
ottenuto degli indennizzi per “ore di viaggio SM”. Ne consegue che il datore di
lavoro ha rimborsato delle spese di trasferta sostenute dal dipendente e che
pertanto quest’ultimo necessita del suo veicolo privato per lo svolgimento
della sua attività lavorativa.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, non si può ragionevolmente pretendere che il
contribuente si serva dei mezzi pubblici non solo se è infermo o cagionevole,
se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di
lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili
con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici, ma anche se il contribuente
dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (sentenza 2C_187/2019
del 9.9.2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata; inoltre sentenza CDT n. 80.2017.295/296
del 16.5.2018 consid. 2.2, in RtiD II-2018 n. 3t).
Siccome il ricorrente è
tenuto a servirsi del suo veicolo privato per potersi spostare dal “posto di
raccolta” al “luogo di lavoro”, non si può ragionevolmente pretendere che si
rechi dal domicilio al “posto di raccolta” con i mezzi pubblici.
3.5
Ai fini del calcolo
dell’imposta cantonale, può essere seguito il calcolo proposto dall’insorgente,
nella sua dichiarazione d’imposta. Il tragitto giornaliero è di 69 km per 220
giorni lavorativo. La deduzione ammonta conseguentemente a fr. 9'108.–.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la deduzione è tuttavia limitata a 3’000 franchi
(art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).
4.
Per le ragioni che
precedono, il ricorso è parzialmente accolto.
Ciononostante, si
giustifica di porre perlomeno parzialmente a carico del ricorrente la tassa di
giustizia, per il fatto che non ha dato seguito alla richiesta di
documentazione rivoltagli dall’Ufficio di tassazione. L’invio dei documenti
richiesti avrebbe verosimilmente evitato il ricorso (art. 231 cpv. 3 LT).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 2 ottobre 2019 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione delle spese di trasporto nella misura di fr. 9'108.–
per l’IC e di fr. 3'000.– per l’IFD.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente
nella misura di un mezzo (fr. 300.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: