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Decisione

80.2019.339

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, veicolo privato necessario per trasferte durante l’orario di lavoro

17 luglio 2020Italiano12 min

A. Nel periodo fiscale

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.339

80.2019.340

Lugano

17 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 ottobre 2019 contro la decisione del 2 ottobre 2019 in materia di IC e

IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. Nel periodo fiscale

2018, RI 1 lavorava quale aiuto sondatore per la __________ AG di __________

(VS).

Nella dichiarazione

d’imposta 2018, inoltrata il 29 maggio 2019, il contribuente ha indicato di

aver conseguito un reddito del lavoro netto di fr. 63'947.–, dal quale ha

chiesto in deduzione spese professionali per complessivi fr. 13'208.–. Queste

ultime comprendevano in particolare spese di trasporto dal domicilio al luogo

di lavoro, con il veicolo privato, da __________ a __________, per un ammontare

di fr. 9'108.–.

B. Notificando al

contribuente e alla moglie la tassazione IC/IFD 2018, con decisione del 24

luglio 2019, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 77'100.– per

l’IC e in fr. 80'700.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar

modo ridotto a fr. 1'690.– la deduzione delle spese di trasporto, ammettendo

solo il costo dell’abbonamento annuale del mezzo pubblico.

C. Il contribuente ha

interposto reclamo all’Ufficio di tassazione il 2 agosto 2019, contestando il

mancato riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato. Secondo

il reclamante, l’orario di lavoro iniziava alle 6.00 e gli era pertanto

impossibile servirsi dei mezzi pubblici.

Con scritto dell’8 agosto

2019, l’autorità di tassazione si è rivolta al contribuente, attribuendogli un

termine fino al 28 agosto 2019 per produrre il contratto di lavoro e il piano

orario.

Il reclamante non ha dato

seguito alla richiesta in questione.

Con decisione del 2

ottobre 2019, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il

riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato, ribadendo che,

con i mezzi pubblici, gli occorrerebbe un’ora di tempo per raggiungere Castione

e che il primo treno arriverebbe solo alle 6.40. Allega una dichiarazione del

datore di lavoro, da cui risulta che “data la necessità di spostarsi per lavoro

in tutta la Svizzera l’orario di ritrovo al mattino presso il [suo] magazzino è

variabile, ma sempre molto presto”, ragione per cui “è indispensabile che il RI

1 si rechi a lavorare con il proprio mezzo privato”.

E. Il 6 maggio 2020 la

Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di quindici

giorni per produrre copia del contratto di lavoro in vigore nel 2018, il

dettaglio degli orari di lavoro e le buste paga mensili con indicazione di

rimborsi delle spese di trasferta.

Con scritto del 21 giugno

2020, l’insorgente ha trasmesso copia del contratto di lavoro e di un paio di

buste paga del 2020.

Diritto

1. Imposta federale diretta

1.1.

Secondo l’art. 26 cpv. 1

LIFD – il cui nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e applicabile

per il periodo fiscale litigioso – le spese professionali deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a

un importo massimo di 3'000 franchi;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo

l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere b) - c) sono stabilite deduzioni

complessive; per le spese di cui al cpv. 1 lett. c il contribuente può

giustificare spese più elevate.

1.2.

Per l’imposta federale

diretta, le spese di trasporto sono regolate dall’art. 5 dell’Ordinanza del

Dipartimento federale delle finanze sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta

diretta (Ordinanza sulle spese professionali) del 10 febbraio 1993, il cui

nuovo testo – entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – prevede, al cpv. 1, che il

contribuente possa dedurre un importo massimo di 3’000 franchi a titolo di

spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro

(art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). Sono considerati costi deducibili:

a) le

spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b) i

costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo

privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è

ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

Il Dipartimento federale

delle finanze fissa in appendice la deduzione per l’uso di un veicolo privato

ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. b (art. 3 dell’Ordinanza sulle spese

professionali). Secondo tale appendice l’importo massimo della deduzione per

l’uso di un veicolo privato dall’anno fiscale 2016 ammonta a fr. 3'000.– l’anno

(nel 2017: fr. 700.– all’anno per la

bicicletta, il ciclomotore e la motocicletta con targa di controllo su fondo

giallo; fr. 0,40 al km per la motocicletta con targa di controllo su fondo

bianco e fr. 0,70 al km per l’automobile).

Considerandi

2.

Imposta cantonale

2.1

L’art. 9 cpv. 1 della Legge

federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei

Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone che dai proventi imponibili

complessivi siano detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le

deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo

di lavoro può essere fissato un importo massimo (art. 9 cpv. 1 ultima frase

LAID).

Diversamente da altri

cantoni, il Canton Ticino non ha fissato un tetto massimo per la deduzione

delle spese di trasporto.

Secondo l’art. 25 cpv. 1

LT – in vigore nel periodo fiscale 2018 – le spese professionali deducibili

sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo

l’art. 32 cpv. 1 lett. n LT.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni

complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

2.2

Le stesse sono precisate

dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2018 qui in esame è del 7 dicembre 2017, di

seguito decreto esecutivo del 7 dicembre 2017), segnatamente dagli articoli 2 e

seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di

doppia economia domestica, le spese di alloggio, le spese per lavori a turno o

notturno, le altre spese professionali e le spese per l’attività accessoria.

Secondo l’art. 3 cpv. 1

del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, sono considerate spese di trasporto

quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello

in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di

controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del

mezzo di trasporto pubblico;

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art.

3.

cpv. 2 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017).

Giusta l’art. 3 cpv. 3 del

decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, la deduzione per il tragitto di andata e

ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per

i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l’anno).

3.

3.1.

Nella fattispecie, il

ricorrente svolge la sua attività lavorativa alle dipendenze di una società che

esegue lavori speciali del sottosuolo (micropali, ancoraggi, sondaggi ecc.). La

sede della società è a __________ (__________), ma ha una filiale a __________.

Come si evince dal

contratto di lavoro dell’8 giugno 2012, inviato in copia alla Camera di diritto

tributario il 21 giugno 2020, il rapporto di lavoro che lega il ricorrente alla

__________ AG è disciplinato dal Contratto nazionale mantello (CNM) per

l’edilizia principale in Svizzera, che costituisce parte integrante del contratto

di lavoro.

3.2

Il CNM dell’8 dicembre

2015, in vigore nel periodo fiscale litigioso, stabilisce, all’art. 23 cpv. 1,

che per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a

disposizione del datore di lavoro. L’art. 23 cpv. 2 lett. a CNM precisa

che non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno al luogo

di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l’art. 54 CNM.

Secondo l’art. 54 cpv. 1

CNM, il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto

di raccolta non è computato all’orario di lavoro annuale giusta l’art. 24 CNM.

Se supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base.

Ora, nel caso in esame, il

“posto di raccolta” secondo l’art. 54 CNM è costituito dalla filiale ticinese

del datore di lavoro, a __________, come risulta anche dall’osservazione

contenuta nel certificato di salario rilasciato dalla __________ AG il 20

gennaio 2019: “Unentgeltliche Beförderung zum Arbeitsort ab Sammelstelle __________”.

Con questa osservazione, il datore di lavoro del ricorrente conferma che la

trasferta dal domicilio al “posto di raccolta” (“Sammelstelle”) di __________

è carico del dipendente, mentre quella per recarsi dal posto di raccolta al

luogo di lavoro (“Arbeitsort”) è assunta dal datore di lavoro (“unentgeltliche

Beförderung”).

3.3

Per quanto il ricorrente

non abbia dato seguito alla richiesta, formulata dalla Camera di diritto

tributario, di voler documentare nel dettaglio gli orari di lavoro effettuati

nel 2018, è più che verosimile, come peraltro dichiarato dal datore di lavoro

nello scritto del 12 settembre 2019, che “data la necessità di spostarsi per

lavoro in tutta la Svizzera l’orario di ritrovo al mattino presso il [suo]

magazzino è variabile, ma sempre molto presto”. Dovendo il ricorrente recarsi

al “posto di raccolta” ogni mattina, per poi essere inviato al luogo di lavoro,

gli orari dei mezzi di trasporto pubblici devono essere tali da consentirgli di

giungere in tempo utile. Il fatto che il primo collegamento ferroviario da __________

giunga a __________ alle 6.40 può effettivamente rappresentare un problema.

3.4

In ogni caso, dalle buste

paga allegate, sebbene si riferiscano al 2020, risulta che il ricorrente ha

ottenuto degli indennizzi per “ore di viaggio SM”. Ne consegue che il datore di

lavoro ha rimborsato delle spese di trasferta sostenute dal dipendente e che

pertanto quest’ultimo necessita del suo veicolo privato per lo svolgimento

della sua attività lavorativa.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, non si può ragionevolmente pretendere che il

contribuente si serva dei mezzi pubblici non solo se è infermo o cagionevole,

se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di

lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili

con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici, ma anche se il contribuente

dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (sentenza 2C_187/2019

del 9.9.2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata; inoltre sentenza CDT n. 80.2017.295/296

del 16.5.2018 consid. 2.2, in RtiD II-2018 n. 3t).

Siccome il ricorrente è

tenuto a servirsi del suo veicolo privato per potersi spostare dal “posto di

raccolta” al “luogo di lavoro”, non si può ragionevolmente pretendere che si

rechi dal domicilio al “posto di raccolta” con i mezzi pubblici.

3.5

Ai fini del calcolo

dell’imposta cantonale, può essere seguito il calcolo proposto dall’insorgente,

nella sua dichiarazione d’imposta. Il tragitto giornaliero è di 69 km per 220

giorni lavorativo. La deduzione ammonta conseguentemente a fr. 9'108.–.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la deduzione è tuttavia limitata a 3’000 franchi

(art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).

4.

Per le ragioni che

precedono, il ricorso è parzialmente accolto.

Ciononostante, si

giustifica di porre perlomeno parzialmente a carico del ricorrente la tassa di

giustizia, per il fatto che non ha dato seguito alla richiesta di

documentazione rivoltagli dall’Ufficio di tassazione. L’invio dei documenti

richiesti avrebbe verosimilmente evitato il ricorso (art. 231 cpv. 3 LT).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 2 ottobre 2019 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione delle spese di trasporto nella misura di fr. 9'108.–

per l’IC e di fr. 3'000.– per l’IFD.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del ricorrente

nella misura di un mezzo (fr. 300.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: