80.2019.346
Procedura: diffida di pagamento, reclamo e ricorso, solo in materia di imposta cantonale o anche imposta federale diretta, questione lasciata aperta
5 maggio 2020Italiano19 min
maggio 2013) e una diffida (del 17 giugno 2013) a procedere in tal senso, rivolti
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.346
Lugano
5 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 novembre 2019 contro la decisione del 4 ottobre 2019 in materia di diffida
di pagamento IC e IFD 2012.
Fatti
Fatti
A. In data
6 settembre 2017 l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 la decisione di
tassazione allestita d’ufficio per il periodo fiscale 2012, commisurando
l’imposta cantonale dovuta in fr. 8'668.85.– e l’imposta federale diretta in
fr. 3'081.95.–.
L’autorità
fiscale ha provveduto alla tassazione d’ufficio a seguito della mancata
presentazione della dichiarazione d’imposta, nonostante un richiamo (del 15
maggio 2013) e una diffida (del 17 giugno 2013) a procedere in tal senso, rivolti
al contribuente, e dopo avergli inflitto una multa per violazione degli
obblighi procedurali (in data 15 ottobre 2013).
B. L’RS 1
ha spedito in data 30 settembre 2017 il conguaglio e il calcolo definitivo
relativi alla tassazione allestita d’ufficio per il periodo fiscale 2012, con
un termine di pagamento fissato al 31 ottobre 2017 per l’importo di fr.
8'668.85.– riguardante l’IC e di fr. 3'081.95.– riguardante l’IFD.
C. Il
contribuente, in data 6 ottobre 2017, ha interposto reclamo, anche in nome e
per conto della moglie __________, avverso la decisione di tassazione 2012.
Con scritto
del 18 febbraio 2019 l’Ufficio di tassazione ha attribuito al reclamante un
termine fino all’11 marzo 2019 per presentare la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, così da fornire la
prova della manifesta inesattezza della tassazione allestita d’ufficio, avvertendolo
che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 29 aprile 2019, ha dichiarato il reclamo
irricevibile, adducendo il mancato rispetto dei requisiti formali richiesti ex
lege.
D. Il 31
maggio 2019 l’Ufficio esazione e condoni ha inviato i richiami di pagamento
delle somme dovute dal contribuente all’erario, in base alla decisione di
tassazione 2012.
In assenza
del pagamento, il 31 luglio 2019 sono state spedite le relative diffide.
Il
contribuente, in data 29 agosto 2019 ha interposto reclamo, anche in nome e per
conto della moglie, a fronte della ricezione delle diffide di pagamento
relative all’IC 2012 di fr. 8’668.85.– e all’IFD 2012 di fr. 3'081.95.–. In
particolare, egli ha sottolineato che, in riferimento al reclamo da lui
interposto il 6 ottobre 2017, non gli era stata emessa alcuna decisione.
E. Con decisione
del 4 ottobre 2019 l’Ufficio esazione e condoni ha respinto il reclamo contro
le diffide di pagamento, argomentando che il termine al pagamento degli importi
notificati era scaduto il 31 ottobre 2017 e che questi, nonostante i richiami, erano
rimasti insoluti. Ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dal
contribuente, l’Ufficio di tassazione aveva dichiarato irricevibile il reclamo
del 6 ottobre 2017, con la decisione del 29 aprile 2019, che non era stata
impugnata mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1ni contesta la decisione
su reclamo emessa dall’Ufficio esazioni e condoni, chiedendo, in via
principale, che il conguaglio d’imposta e il conteggio definitivo concernenti
il periodo fiscale 2012 siano annullati per prescrizione. In via subordinata,
chiede che le imposte siano ricalcolate conformemente alla dichiarazione
d’imposta allegata al ricorso.
Il ricorrente sostiene di aver interposto ricorso (recte
reclamo) tempestivamente in data 6 settembre 2017 (recte 6 ottobre 2017)
e non il 9 settembre 2017 (recte 9 ottobre 2017) come invece dichiarato
dalle diverse autorità.
Inoltre,
egli contesta la regolarità del conguaglio, inviato il 30 settembre 2017 e
dunque prima della scadenza del termine per interporre un eventuale reclamo,
con conseguente impossibilità, a suo dire, di pretendere il pagamento nei
successivi 30 giorni, non essendo stata ancora emessa alcuna decisione su
reclamo.
Il
ricorrente fa presente di aver spedito una richiesta di proroga in data 9
aprile 2019 all’Ufficio di tassazione, dopo che quest’ultimo gli ha intimato di
completare il reclamo presentato. A tale richiesta non è seguita alcuna
risposta da parte dell’autorità fiscale.
Lamenta la
mancanza di competenza dell’Ufficio esazione e condoni nel poter procedere
all’incasso di imposte comunali. Contesta inoltre la crescita in giudicato
della decisione su reclamo del 29 aprile 2019 emessa dall’Ufficio di
tassazione.
G. Nelle
sue osservazioni del 6 febbraio 2020, la Divisione delle contribuzioni, per il
tramite dell’Ufficio giuridico, propone la reiezione del gravame e la tutela
integrale della decisione impugnata. Delle sue argomentazioni si dirà, laddove
necessario, in corso di motivazione.
Diritto
1. 1.1.
Per l’imposta cantonale, secondo
l’art. 242 LT, le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta
giorni successivi alla loro scadenza (cpv. 1). In caso di inosservanza dei
termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato (cpv. 3). Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità
di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini
stabiliti dagli articoli 206 e 227 (cpv. 4).
Per
l’imposta federale diretta, se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato
nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva (art. 165
cpv. 1 LIFD).
1.2.
Ne discende
che il ricorso, interposto da RI 1 contro la decisione dell’Ufficio esazione e
condoni, nella misura in cui ha respinto il reclamo avverso le diffide di
pagamento relative all’imposta cantonale 2012, è ricevibile in ordine.
Per quanto
concerne l’imposta federale diretta 2012, diversamente dalla legge cantonale,
l’art. 165 cpv. 1 LIFD non prevede che la diffida sia impugnabile. D’altra
parte, trattandosi di una mera decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), si deve ritenere che non sia suscettibile di reclamo e di
ricorso, così come non lo è la diffida con cui, secondo l’art. 124 cpv. 3 LIFD,
l’autorità di tassazione attribuisce al contribuente un termine per rimediare
all’inosservanza del termine di consegna della dichiarazione d’imposta
(sentenza CDT n. 80.2018.40 del 16.7.2018 consid. 1.2).
La questione
può tuttavia essere lasciata aperta, dovendo comunque il ricorso essere
respinto nel merito.
Considerandi
2.
La diffida
ha il solo scopo di avvertire il contribuente che, in seguito al mancato
pagamento dei debiti fiscali, nonostante il richiamo, l’autorità competente si
accinge a promuovere una procedura esecutiva. Nella fattispecie, il conguaglio
delle imposte del 2012 è stato inviato ai contribuenti il 30 settembre 2017,
con un termine di pagamento fino al 31 ottobre 2017. In seguito alla decisione,
con cui il 29 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo del 6 ottobre 2017, l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al
ricorrente, il 31 maggio 2019, i richiami di pagamento. Non essendo avvenuto il
pagamento entro il 30 giugno 2019, l’autorità di riscossione ha notificato le
diffide di pagamento.
Per il
semplice fatto che, neppure dopo i richiami di pagamento del 31 maggio 2019, i
contribuenti hanno provveduto al pagamento delle imposte, l’Ufficio esazione e
condoni non poteva fare altro che procedere con le diffide, prima di promuovere
la procedura esecutiva.
In queste
circostanze, le censure dell’insorgente contro le diffide di pagamento si
rivelano destituite di fondamento. Solo se avesse provveduto al pagamento delle
imposte avrebbe potuto contestare la fondatezza delle diffide.
Il ricorso
si rivela pertanto infondato.
3.
3.1.
Si deve in
ogni caso escludere che sia subentrata la prescrizione dei debiti d’imposta. Non
è ben chiaro se il ricorso si riferisca alla prescrizione del diritto di
tassare o a quella del diritto di riscossione.
3.2
Il diritto
di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120
cpv. 1 LIFD; art. 193 cpv. 1 LT). La prescrizione non inizia tuttavia a
decorrere o è sospesa durante la procedura di reclamo, di ricorso o di
revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a
LT). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla
fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD; 193 cpv. 5 prima frase LT).
Nella
fattispecie, la prescrizione relativa del diritto di tassare le imposte del
periodo fiscale 2012 sarebbe intervenuta il 31.12.2017, se l’Ufficio di
tassazione non avesse notificato la decisione di tassazione il 6 settembre
2017.
Il reclamo del 6 ottobre 2017 ha sospeso il decorso del termine di
prescrizione. In ogni caso, il reclamo è stato dichiarato irricevibile il 29
aprile 2019.
È esclusa
pertanto la prescrizione del diritto di tassare.
3.3
I crediti
fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione (art. 121 cpv. 1 LIFD; art. 194 cpv. 1 LT).
La
tassazione è cresciuta in giudicato il 6 ottobre 2017, quando i contribuenti
hanno interposto un reclamo, che è stato dichiarato irricevibile. Il termine di
cinque anni scadrà pertanto il 5 ottobre 2022. Il suo decorso è peraltro stato
sospeso dalla procedura di reclamo contro la diffida e dalla presente procedura
di ricorso.
4.
4.1.
Per quanto
riguarda, in particolare, la tesi del ricorrente, secondo cui la decisione di
tassazione 2012 non sarebbe passata in giudicato, la stessa è a sua volta
infondata.
Egli
riconosce di aver ricevuto la decisione di tassazione d’ufficio del 6 settembre
2017.
Sostiene tuttavia di averla impugnata il 6 ottobre 2017 e di non avere
mai ricevuto una decisione, con cui l’autorità fiscale si è pronunciata sul
reclamo.
4.2
Come esposto
in narrativa, contro la decisione di tassazione del 6 settembre 2017 è stato
interposto reclamo il 6 ottobre 2017, data di inoltro della raccomandata. Non è
stato contestato dalle autorità fiscali, né tantomeno si contesta ora, la
ricevibilità del reclamo in riferimento al rispetto dei termini. Difatti, il
reclamo del 6 ottobre 2017 è stato correttamente considerato tempestivo
dall’autorità competente, in quanto presentato entro i termini di legge. L’indicazione
del 9 ottobre 2017 come data del reclamo, nella decisione dell’Ufficio esazione
e condoni impugnata, è semplicemente frutto di un errore di trascrizione, del
tutto ininfluente sul merito della decisione.
4.3
4.3.1
La ragione
per cui il reclamo del 6 ottobre 2017 è stato dichiarato irricevibile va
ricercata nel fatto che il contribuente non ha dimostrato la manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio che contestava.
4.3.2
Contro la
decisone di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, ai sensi degli artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv.
1.
LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.
3.
LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti
sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì
prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve
neppure entrare nel merito (sentenza TF del 21 novembre 1997, in DTF 123 II
552).
La prova
della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi
a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione
trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale
precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143;
inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
4.3.3
Con
decisione del 29 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo a causa di un vizio di forma, consistente nel fatto che
il reclamante non aveva provato la manifesta inesattezza della tassazione
allestita d’ufficio. Sicché, a seguito del generico gravame presentato,
l’autorità fiscale non è potuta entrare nel merito dello stesso.
4.3.4
Seguendo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità fiscale avrebbe potuto
dichiarare irricevibile il reclamo il giorno stesso in cui lo stesso è stato
interposto, senza cioè attribuire ancora al reclamante un termine per
presentare la dichiarazione d’imposta completa. Se il contribuente interpone un
reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una
tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara infatti irricevibile
senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e
giurisprudenza citata; v. anche Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018, p. 638).
4.3.5
A questo
riguardo, l’insorgente lamenta il fatto che l’Ufficio di tassazione il 18
febbraio 2019 gli abbia attribuito un termine di grazia per completare il
reclamo, presentando la dichiarazione d’imposta, ma che non gli abbia poi
concesso una proroga di tale termine.
Come
poc’anzi ricordato, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’Ufficio di
tassazione avrebbe dovuto semplicemente dichiarare irricevibile il reclamo del
6.
ottobre 2017. Anche ammettendo che, per offrire al contribuente un’ultima
possibilità di adempiere i suoi obblighi procedurali, abbia voluto attribuirgli
ancora un breve termine per presentare la dichiarazione d’imposta del periodo
fiscale 2012, è tuttavia difficile comprendere per quali motivi l’Ufficio di
tassazione abbia aspettato fino al 18 febbraio 2019 per inviare questo scritto.
In ogni
caso, in queste circostanze, non è certamente censurabile la circostanza che
l’autorità fiscale non abbia concesso la proroga richiesta.
4.3.6
Ne consegue
che la decisione dell’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo
del contribuente è ineccepibile.
4.4
4.4.1
Il
ricorrente dichiara peraltro di non aver ricevuto la decisione del 29 aprile
2019, con cui l’Ufficio di tassazione dichiarava il reclamo irricevibile per
vizio di forma.
Lo scritto
in questione è stato inviato dall’Ufficio di tassazione mediante Posta A
Plus, come risulta dal tracciamento (Track
& Trace) prodotto dall’autorità fiscale.
4.4.2
Una
decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne
prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè
nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in
modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF
2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
In casu, il momento in cui il destinatario può prenderne conoscenza coincide
con quello del recapito nella casella postale (cfr. sentenza TF del 24 gennaio
2012, in RF 67/2022 p. 301 consid. 4.2).
4.4.3
Contrariamente a quanto
sostiene l’insorgente, non vi è alcun obbligo, per l’autorità fiscale, di
notificare le decisioni dopo reclamo mediante invio raccomandato.
Siccome la
legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata
forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante
invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.
sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo
giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa
l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo.
Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
4.4.4
Nel caso
concreto, l’Ufficio di tassazione ha notificato la decisione su reclamo tramite
invio postale A Plus. Con questo metodo di spedizione, diversamente
dalla raccomandata, il destinatario non firma la ricevuta. Il recapito è invece
rilevato elettronicamente, quando l’invio viene depositato nella cassetta delle
lettere o casella postale del destinatario. Difatti, l’invio postale A Plus, a
differenza degli invii postali semplici, è munito di un numero, o meglio di un
codice a barre, che permette al mittente di seguire lo stato di avanzamento
dell’invio direttamente su internet mediante il sistema elettronico di ricerca Track & Trace, sino al suo recapito.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile
comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella
postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di
potere (p. es. sentenza TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010).
4.4.5
L’autorità
fiscale ha così fornito un mezzo di prova diretto dell’avvenuta notificazione
della decisione. In casu, dal tracciamento dell’invio postale risulta
che la decisione su reclamo del 29 aprile 2019 è stata recapitata il 30 aprile
2019.
D’altra
parte, il contribuente non ha interposto ricorso a questa Corte avverso la
decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.
4.5
Alla luce
delle considerazioni che precedono, è innegabile che la decisione di tassazione
relativa al periodo fiscale 2012 sia passata in giudicato.
5.
5.1.
Per quanto
concerne la “regolarità della spedizione del conguaglio avvenuto in data 30
settembre [2017], precedente la scadenza del termine di ricorso [recte
reclamo] del 6 ottobre 2017”, la censura è evidentemente tardiva. Contro i
conteggi definitivi è data infatti facoltà di reclamo all’autorità di
riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini
stabiliti dagli articoli 206 e 227 (art. 241 cpv. 5 LT). Il contribuente
avrebbe pertanto dovuto interporre reclamo, e poi eventualmente ricorso, al momento
della notificazione dei conteggi in questione.
Anche questa
censura è tuttavia manifestamente infondata.
5.2
Secondo
l’art. 240 cpv. 1 LT, l’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato
dal Consiglio di Stato e pubblicato nel Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato
può prevedere la scadenza di singole rate di acconto.
Il termine
non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo
provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro
la tassazione (art. 240 cpv. 6 LT).
L’imposta
ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta,
dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto (art. 241 cpv. 2
LT). Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute
conformemente alla tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 LT).
Le imposte e
gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro
scadenza (art. 242 cpv. 1 LT). Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima
della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi
stabiliti dal Consiglio di Stato (art. 242 cpv. 2 LT). Il debitore dell’imposta
deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un
interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT).
L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di
reclamo o di ricorso (art. 243 cpv. 2 LT).
5.3
Secondo
l’art. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente la riscossione e
i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2012 (di seguito
decreto esecutivo del 20 dicembre 2011), la riscossione dell’imposta ordinaria
diretta dovuta per l’anno fiscale 2012 avviene in quattro rate: le prime tre
rate sono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base
dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Per la
quarta e ultima rata, a titolo di conguaglio, è prevista la scadenza alla data
d’intimazione del conteggio (con riserva delle scadenze speciali sancite
dall’art. 240 cpv. 5 LT).
L’art. 6 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 dispone che, se
l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei
trenta giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine
decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.
5.4
Per quanto
concerne le modalità di riscossione delle imposte cantonali, ogni cantone ha
una propria disciplina legale. La legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non prevede infatti
disposizioni che concernono l’esazione, se non per alcuni aspetti (in
particolare l’art. 49 LAID; cfr. la sentenza del TF 2C_939/2011 del 7 agosto
2012.
consid. 6). Per gli importi d’imposta che non sono stati versati
entro il termine stabilito, il debitore è pertanto tenuto a pagare, senza
diffida, interessi compensatori o interessi di ritardo. Tali interessi non
rappresentano, secondo la loro natura, una sanzione o una pena né nel diritto
pubblico né nel diritto privato. La giustificazione degli interessi
risiede piuttosto nella perdita di interessi subita dal creditore e nel
guadagno che consegue il debitore (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a edizione,
Zurigo 2018, p. 468, n. 28; decisione TF n. 2C_546/2008 del 29 gennaio
2009.
consid. 4.2, in RDAF 2009 II 99).
5.5
Pertanto,
affinché il ricorrente debba provvedere al pagamento del relativo conguaglio e
calcolo definitivo, non occorre che questi ultimi siano stati determinati con
una decisione passata in giudicato: l’autorità cantonale può procedere alla
riscossione anche se nel frattempo la decisione è stata impugnata con reclamo o
con ricorso.
È dunque
legittimo che l’Ufficio esazione e condoni abbia provveduto alla riscossione
delle imposte cantonali e federali 2012 notificando al contribuente, in data 30
settembre 2017, il relativo conguaglio e calcolo definitivo successivamente
all’intimazione della decisione di tassazione 2012, avvenuta in data 6
settembre 2017.
6.
Il
ricorrente contesta altresì l’affermazione dell’Ufficio esazione e condoni di
non essere competente e di non disporre di alcun mandato di prestazione per
l’incasso delle imposte comunali. A suo avviso, invece, tale Ufficio “emette le
cedole di versamento e ne controlla l’incasso fino alla diffida. Ne consegue
che se c’è un errore nella procedura amministrativa cantonale, la stessa si
ripercuote anche sulla procedura comunale”.
La diffida
contestata concerne l’esazione dell’imposta federale diretta e dell’imposta
cantonale e non anche dell’imposta comunale.
Ne consegue
che la censura relativa alla riscossione dell’imposta comunale è irricevibile.
Esula poi
chiaramente dalla competenza della Camera di diritto tributario l’accusa di mobbing,
rivolta dal ricorrente agli “uffici cantonali” che avrebbero evaso tardivamente
le sue tassazioni.
7.
Il ricorso è
conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Visto l’esito del
gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: