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Decisione

80.2019.346

Procedura: diffida di pagamento, reclamo e ricorso, solo in materia di imposta cantonale o anche imposta federale diretta, questione lasciata aperta

5 maggio 2020Italiano19 min

maggio 2013) e una diffida (del 17 giugno 2013) a procedere in tal senso, rivolti

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.346

Lugano

5 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 novembre 2019 contro la decisione del 4 ottobre 2019 in materia di diffida

di pagamento IC e IFD 2012.

Fatti

Fatti

A. In data

6 settembre 2017 l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 la decisione di

tassazione allestita d’ufficio per il periodo fiscale 2012, commisurando

l’imposta cantonale dovuta in fr. 8'668.85.– e l’imposta federale diretta in

fr. 3'081.95.–.

L’autorità

fiscale ha provveduto alla tassazione d’ufficio a seguito della mancata

presentazione della dichiarazione d’imposta, nonostante un richiamo (del 15

maggio 2013) e una diffida (del 17 giugno 2013) a procedere in tal senso, rivolti

al contribuente, e dopo avergli inflitto una multa per violazione degli

obblighi procedurali (in data 15 ottobre 2013).

B. L’RS 1

ha spedito in data 30 settembre 2017 il conguaglio e il calcolo definitivo

relativi alla tassazione allestita d’ufficio per il periodo fiscale 2012, con

un termine di pagamento fissato al 31 ottobre 2017 per l’importo di fr.

8'668.85.– riguardante l’IC e di fr. 3'081.95.– riguardante l’IFD.

C. Il

contribuente, in data 6 ottobre 2017, ha interposto reclamo, anche in nome e

per conto della moglie __________, avverso la decisione di tassazione 2012.

Con scritto

del 18 febbraio 2019 l’Ufficio di tassazione ha attribuito al reclamante un

termine fino all’11 marzo 2019 per presentare la dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, così da fornire la

prova della manifesta inesattezza della tassazione allestita d’ufficio, avvertendolo

che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

L’Ufficio di

tassazione, con decisione del 29 aprile 2019, ha dichiarato il reclamo

irricevibile, adducendo il mancato rispetto dei requisiti formali richiesti ex

lege.

D. Il 31

maggio 2019 l’Ufficio esazione e condoni ha inviato i richiami di pagamento

delle somme dovute dal contribuente all’erario, in base alla decisione di

tassazione 2012.

In assenza

del pagamento, il 31 luglio 2019 sono state spedite le relative diffide.

Il

contribuente, in data 29 agosto 2019 ha interposto reclamo, anche in nome e per

conto della moglie, a fronte della ricezione delle diffide di pagamento

relative all’IC 2012 di fr. 8’668.85.– e all’IFD 2012 di fr. 3'081.95.–. In

particolare, egli ha sottolineato che, in riferimento al reclamo da lui

interposto il 6 ottobre 2017, non gli era stata emessa alcuna decisione.

E. Con decisione

del 4 ottobre 2019 l’Ufficio esazione e condoni ha respinto il reclamo contro

le diffide di pagamento, argomentando che il termine al pagamento degli importi

notificati era scaduto il 31 ottobre 2017 e che questi, nonostante i richiami, erano

rimasti insoluti. Ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dal

contribuente, l’Ufficio di tassazione aveva dichiarato irricevibile il reclamo

del 6 ottobre 2017, con la decisione del 29 aprile 2019, che non era stata

impugnata mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1ni contesta la decisione

su reclamo emessa dall’Ufficio esazioni e condoni, chiedendo, in via

principale, che il conguaglio d’imposta e il conteggio definitivo concernenti

il periodo fiscale 2012 siano annullati per prescrizione. In via subordinata,

chiede che le imposte siano ricalcolate conformemente alla dichiarazione

d’imposta allegata al ricorso.

Il ricorrente sostiene di aver interposto ricorso (recte

reclamo) tempestivamente in data 6 settembre 2017 (recte 6 ottobre 2017)

e non il 9 settembre 2017 (recte 9 ottobre 2017) come invece dichiarato

dalle diverse autorità.

Inoltre,

egli contesta la regolarità del conguaglio, inviato il 30 settembre 2017 e

dunque prima della scadenza del termine per interporre un eventuale reclamo,

con conseguente impossibilità, a suo dire, di pretendere il pagamento nei

successivi 30 giorni, non essendo stata ancora emessa alcuna decisione su

reclamo.

Il

ricorrente fa presente di aver spedito una richiesta di proroga in data 9

aprile 2019 all’Ufficio di tassazione, dopo che quest’ultimo gli ha intimato di

completare il reclamo presentato. A tale richiesta non è seguita alcuna

risposta da parte dell’autorità fiscale.

Lamenta la

mancanza di competenza dell’Ufficio esazione e condoni nel poter procedere

all’incasso di imposte comunali. Contesta inoltre la crescita in giudicato

della decisione su reclamo del 29 aprile 2019 emessa dall’Ufficio di

tassazione.

G. Nelle

sue osservazioni del 6 febbraio 2020, la Divisione delle contribuzioni, per il

tramite dell’Ufficio giuridico, propone la reiezione del gravame e la tutela

integrale della decisione impugnata. Delle sue argomentazioni si dirà, laddove

necessario, in corso di motivazione.

Diritto

1. 1.1.

Per l’imposta cantonale, secondo

l’art. 242 LT, le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta

giorni successivi alla loro scadenza (cpv. 1). In caso di inosservanza dei

termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal

Consiglio di Stato (cpv. 3). Contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità

di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini

stabiliti dagli articoli 206 e 227 (cpv. 4).

Per

l’imposta federale diretta, se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato

nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva (art. 165

cpv. 1 LIFD).

1.2.

Ne discende

che il ricorso, interposto da RI 1 contro la decisione dell’Ufficio esazione e

condoni, nella misura in cui ha respinto il reclamo avverso le diffide di

pagamento relative all’imposta cantonale 2012, è ricevibile in ordine.

Per quanto

concerne l’imposta federale diretta 2012, diversamente dalla legge cantonale,

l’art. 165 cpv. 1 LIFD non prevede che la diffida sia impugnabile. D’altra

parte, trattandosi di una mera decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), si deve ritenere che non sia suscettibile di reclamo e di

ricorso, così come non lo è la diffida con cui, secondo l’art. 124 cpv. 3 LIFD,

l’autorità di tassazione attribuisce al contribuente un termine per rimediare

all’inosservanza del termine di consegna della dichiarazione d’imposta

(sentenza CDT n. 80.2018.40 del 16.7.2018 consid. 1.2).

La questione

può tuttavia essere lasciata aperta, dovendo comunque il ricorso essere

respinto nel merito.

Considerandi

2.

La diffida

ha il solo scopo di avvertire il contribuente che, in seguito al mancato

pagamento dei debiti fiscali, nonostante il richiamo, l’autorità competente si

accinge a promuovere una procedura esecutiva. Nella fattispecie, il conguaglio

delle imposte del 2012 è stato inviato ai contribuenti il 30 settembre 2017,

con un termine di pagamento fino al 31 ottobre 2017. In seguito alla decisione,

con cui il 29 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile

il reclamo del 6 ottobre 2017, l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al

ricorrente, il 31 maggio 2019, i richiami di pagamento. Non essendo avvenuto il

pagamento entro il 30 giugno 2019, l’autorità di riscossione ha notificato le

diffide di pagamento.

Per il

semplice fatto che, neppure dopo i richiami di pagamento del 31 maggio 2019, i

contribuenti hanno provveduto al pagamento delle imposte, l’Ufficio esazione e

condoni non poteva fare altro che procedere con le diffide, prima di promuovere

la procedura esecutiva.

In queste

circostanze, le censure dell’insorgente contro le diffide di pagamento si

rivelano destituite di fondamento. Solo se avesse provveduto al pagamento delle

imposte avrebbe potuto contestare la fondatezza delle diffide.

Il ricorso

si rivela pertanto infondato.

3.

3.1.

Si deve in

ogni caso escludere che sia subentrata la prescrizione dei debiti d’imposta. Non

è ben chiaro se il ricorso si riferisca alla prescrizione del diritto di

tassare o a quella del diritto di riscossione.

3.2

Il diritto

di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120

cpv. 1 LIFD; art. 193 cpv. 1 LT). La prescrizione non inizia tuttavia a

decorrere o è sospesa durante la procedura di reclamo, di ricorso o di

revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a

LT). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla

fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD; 193 cpv. 5 prima frase LT).

Nella

fattispecie, la prescrizione relativa del diritto di tassare le imposte del

periodo fiscale 2012 sarebbe intervenuta il 31.12.2017, se l’Ufficio di

tassazione non avesse notificato la decisione di tassazione il 6 settembre

2017.

Il reclamo del 6 ottobre 2017 ha sospeso il decorso del termine di

prescrizione. In ogni caso, il reclamo è stato dichiarato irricevibile il 29

aprile 2019.

È esclusa

pertanto la prescrizione del diritto di tassare.

3.3

I crediti

fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione (art. 121 cpv. 1 LIFD; art. 194 cpv. 1 LT).

La

tassazione è cresciuta in giudicato il 6 ottobre 2017, quando i contribuenti

hanno interposto un reclamo, che è stato dichiarato irricevibile. Il termine di

cinque anni scadrà pertanto il 5 ottobre 2022. Il suo decorso è peraltro stato

sospeso dalla procedura di reclamo contro la diffida e dalla presente procedura

di ricorso.

4.

4.1.

Per quanto

riguarda, in particolare, la tesi del ricorrente, secondo cui la decisione di

tassazione 2012 non sarebbe passata in giudicato, la stessa è a sua volta

infondata.

Egli

riconosce di aver ricevuto la decisione di tassazione d’ufficio del 6 settembre

2017.

Sostiene tuttavia di averla impugnata il 6 ottobre 2017 e di non avere

mai ricevuto una decisione, con cui l’autorità fiscale si è pronunciata sul

reclamo.

4.2

Come esposto

in narrativa, contro la decisione di tassazione del 6 settembre 2017 è stato

interposto reclamo il 6 ottobre 2017, data di inoltro della raccomandata. Non è

stato contestato dalle autorità fiscali, né tantomeno si contesta ora, la

ricevibilità del reclamo in riferimento al rispetto dei termini. Difatti, il

reclamo del 6 ottobre 2017 è stato correttamente considerato tempestivo

dall’autorità competente, in quanto presentato entro i termini di legge. L’indicazione

del 9 ottobre 2017 come data del reclamo, nella decisione dell’Ufficio esazione

e condoni impugnata, è semplicemente frutto di un errore di trascrizione, del

tutto ininfluente sul merito della decisione.

4.3

4.3.1

La ragione

per cui il reclamo del 6 ottobre 2017 è stato dichiarato irricevibile va

ricercata nel fatto che il contribuente non ha dimostrato la manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio che contestava.

4.3.2

Contro la

decisone di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, ai sensi degli artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv.

1.

LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto

con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.

3.

LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti

sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì

prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve

neppure entrare nel merito (sentenza TF del 21 novembre 1997, in DTF 123 II

552).

La prova

della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi

a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione

trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale

precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143;

inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

4.3.3

Con

decisione del 29 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo a causa di un vizio di forma, consistente nel fatto che

il reclamante non aveva provato la manifesta inesattezza della tassazione

allestita d’ufficio. Sicché, a seguito del generico gravame presentato,

l’autorità fiscale non è potuta entrare nel merito dello stesso.

4.3.4

Seguendo la

giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità fiscale avrebbe potuto

dichiarare irricevibile il reclamo il giorno stesso in cui lo stesso è stato

interposto, senza cioè attribuire ancora al reclamante un termine per

presentare la dichiarazione d’imposta completa. Se il contribuente interpone un

reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una

tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara infatti irricevibile

senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e

giurisprudenza citata; v. anche Filippini/Balestra

Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018, p. 638).

4.3.5

A questo

riguardo, l’insorgente lamenta il fatto che l’Ufficio di tassazione il 18

febbraio 2019 gli abbia attribuito un termine di grazia per completare il

reclamo, presentando la dichiarazione d’imposta, ma che non gli abbia poi

concesso una proroga di tale termine.

Come

poc’anzi ricordato, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’Ufficio di

tassazione avrebbe dovuto semplicemente dichiarare irricevibile il reclamo del

6.

ottobre 2017. Anche ammettendo che, per offrire al contribuente un’ultima

possibilità di adempiere i suoi obblighi procedurali, abbia voluto attribuirgli

ancora un breve termine per presentare la dichiarazione d’imposta del periodo

fiscale 2012, è tuttavia difficile comprendere per quali motivi l’Ufficio di

tassazione abbia aspettato fino al 18 febbraio 2019 per inviare questo scritto.

In ogni

caso, in queste circostanze, non è certamente censurabile la circostanza che

l’autorità fiscale non abbia concesso la proroga richiesta.

4.3.6

Ne consegue

che la decisione dell’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo

del contribuente è ineccepibile.

4.4

4.4.1

Il

ricorrente dichiara peraltro di non aver ricevuto la decisione del 29 aprile

2019, con cui l’Ufficio di tassazione dichiarava il reclamo irricevibile per

vizio di forma.

Lo scritto

in questione è stato inviato dall’Ufficio di tassazione mediante Posta A

Plus, come risulta dal tracciamento (Track

& Trace) prodotto dall’autorità fiscale.

4.4.2

Una

decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne

prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè

nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in

modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF

2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.

4.2).

In casu, il momento in cui il destinatario può prenderne conoscenza coincide

con quello del recapito nella casella postale (cfr. sentenza TF del 24 gennaio

2012, in RF 67/2022 p. 301 consid. 4.2).

4.4.3

Contrariamente a quanto

sostiene l’insorgente, non vi è alcun obbligo, per l’autorità fiscale, di

notificare le decisioni dopo reclamo mediante invio raccomandato.

Siccome la

legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata

forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante

invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.

sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo

giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa

l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo.

Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

4.4.4

Nel caso

concreto, l’Ufficio di tassazione ha notificato la decisione su reclamo tramite

invio postale A Plus. Con questo metodo di spedizione, diversamente

dalla raccomandata, il destinatario non firma la ricevuta. Il recapito è invece

rilevato elettronicamente, quando l’invio viene depositato nella cassetta delle

lettere o casella postale del destinatario. Difatti, l’invio postale A Plus, a

differenza degli invii postali semplici, è munito di un numero, o meglio di un

codice a barre, che permette al mittente di seguire lo stato di avanzamento

dell’invio direttamente su internet mediante il sistema elettronico di ricerca Track & Trace, sino al suo recapito.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile

comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella

postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di

potere (p. es. sentenza TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010).

4.4.5

L’autorità

fiscale ha così fornito un mezzo di prova diretto dell’avvenuta notificazione

della decisione. In casu, dal tracciamento dell’invio postale risulta

che la decisione su reclamo del 29 aprile 2019 è stata recapitata il 30 aprile

2019.

D’altra

parte, il contribuente non ha interposto ricorso a questa Corte avverso la

decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

4.5

Alla luce

delle considerazioni che precedono, è innegabile che la decisione di tassazione

relativa al periodo fiscale 2012 sia passata in giudicato.

5.

5.1.

Per quanto

concerne la “regolarità della spedizione del conguaglio avvenuto in data 30

settembre [2017], precedente la scadenza del termine di ricorso [recte

reclamo] del 6 ottobre 2017”, la censura è evidentemente tardiva. Contro i

conteggi definitivi è data infatti facoltà di reclamo all’autorità di

riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini

stabiliti dagli articoli 206 e 227 (art. 241 cpv. 5 LT). Il contribuente

avrebbe pertanto dovuto interporre reclamo, e poi eventualmente ricorso, al momento

della notificazione dei conteggi in questione.

Anche questa

censura è tuttavia manifestamente infondata.

5.2

Secondo

l’art. 240 cpv. 1 LT, l’imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato

dal Consiglio di Stato e pubblicato nel Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato

può prevedere la scadenza di singole rate di acconto.

Il termine

non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo

provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro

la tassazione (art. 240 cpv. 6 LT).

L’imposta

ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d’imposta,

dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto (art. 241 cpv. 2

LT). Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute

conformemente alla tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 LT).

Le imposte e

gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro

scadenza (art. 242 cpv. 1 LT). Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima

della scadenza è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi

stabiliti dal Consiglio di Stato (art. 242 cpv. 2 LT). Il debitore dell’imposta

deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un

interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT).

L’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di

reclamo o di ricorso (art. 243 cpv. 2 LT).

5.3

Secondo

l’art. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente la riscossione e

i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2012 (di seguito

decreto esecutivo del 20 dicembre 2011), la riscossione dell’imposta ordinaria

diretta dovuta per l’anno fiscale 2012 avviene in quattro rate: le prime tre

rate sono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base

dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Per la

quarta e ultima rata, a titolo di conguaglio, è prevista la scadenza alla data

d’intimazione del conteggio (con riserva delle scadenze speciali sancite

dall’art. 240 cpv. 5 LT).

L’art. 6 cpv. 1 del decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 dispone che, se

l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei

trenta giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine

decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

5.4

Per quanto

concerne le modalità di riscossione delle imposte cantonali, ogni cantone ha

una propria disciplina legale. La legge federale sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non prevede infatti

disposizioni che concernono l’esazione, se non per alcuni aspetti (in

particolare l’art. 49 LAID; cfr. la sentenza del TF 2C_939/2011 del 7 agosto

2012.

consid. 6). Per gli importi d’imposta che non sono stati versati

entro il termine stabilito, il debitore è pertanto tenuto a pagare, senza

diffida, interessi compensatori o interessi di ritardo. Tali interessi non

rappresentano, secondo la loro natura, una sanzione o una pena né nel diritto

pubblico né nel diritto privato. La giustificazione degli interessi

risiede piuttosto nella perdita di interessi subita dal creditore e nel

guadagno che consegue il debitore (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a edizione,

Zurigo 2018, p. 468, n. 28; decisione TF n. 2C_546/2008 del 29 gennaio

2009.

consid. 4.2, in RDAF 2009 II 99).

5.5

Pertanto,

affinché il ricorrente debba provvedere al pagamento del relativo conguaglio e

calcolo definitivo, non occorre che questi ultimi siano stati determinati con

una decisione passata in giudicato: l’autorità cantonale può procedere alla

riscossione anche se nel frattempo la decisione è stata impugnata con reclamo o

con ricorso.

È dunque

legittimo che l’Ufficio esazione e condoni abbia provveduto alla riscossione

delle imposte cantonali e federali 2012 notificando al contribuente, in data 30

settembre 2017, il relativo conguaglio e calcolo definitivo successivamente

all’intimazione della decisione di tassazione 2012, avvenuta in data 6

settembre 2017.

6.

Il

ricorrente contesta altresì l’affermazione dell’Ufficio esazione e condoni di

non essere competente e di non disporre di alcun mandato di prestazione per

l’incasso delle imposte comunali. A suo avviso, invece, tale Ufficio “emette le

cedole di versamento e ne controlla l’incasso fino alla diffida. Ne consegue

che se c’è un errore nella procedura amministrativa cantonale, la stessa si

ripercuote anche sulla procedura comunale”.

La diffida

contestata concerne l’esazione dell’imposta federale diretta e dell’imposta

cantonale e non anche dell’imposta comunale.

Ne consegue

che la censura relativa alla riscossione dell’imposta comunale è irricevibile.

Esula poi

chiaramente dalla competenza della Camera di diritto tributario l’accusa di mobbing,

rivolta dal ricorrente agli “uffici cantonali” che avrebbero evaso tardivamente

le sue tassazioni.

7.

Il ricorso è

conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Visto l’esito del

gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: