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Decisione

80.2019.347

Procedura: revisione, deduzione non richiesta in periodi fiscali precedenti e ammessa nell’ultima tassazione, pretesa informazione errata del fisco

21 febbraio 2020Italiano10 min

per il figlio della sua compagna, __________, in quanto persona bisognosa a carico.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.347

80.2019.348

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 novembre 2019 contro la decisione del 25 ottobre 2019 in materia di revisione

IC e IFD 2016 e 2017.

Fatti

Fatti

A. Con reclamo 13 agosto

2019 RI 1 contestava la decisione di tassazione 2018 richiedendo la deduzione

per il figlio della sua compagna, __________, in quanto persona bisognosa a carico.

Il reclamo veniva accolto dall’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno

(di seguito UT).

B. Con raccomandata del 13.09.2019

RI 1, considerato che il reclamo era stato accolto per la tassazione 2018,

presentava all’UT una domanda di revisione concernente l’IC-IFD 2016 e 2017. A

sostegno della domanda il contribuente adduceva che nei periodi fiscali

litigiosi era stato erroneamente informato dal proprio tassatore, secondo cui

tale deduzione non era possibile.

Con decisione 14 ottobre

2019 l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di revisione. Secondo

l’autorità fiscale, il contribuente “avrebbe dovuto rivendicare la deduzione

per la persona a carico nella normale procedura di reclamo”.

C. Con reclamo del 23

ottobre 2019 il contribuente contestava la decisione dell’UT ritenendo che

quest’ultimo non avesse “tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova

decisivi che conosceva o che doveva conoscere, visto che il tassatore ne era

stato preventivamente informato ed il quale non ha espresso in modo corretto

sui miei diritti inerenti la deduzione di un bambino minorenne, figlio della

mia compagna, ai quali io provvedo in toto”.

Con decisione del 25.10.2019, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando

che gli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD escludono espressamente la

revisione di una decisione di tassazione per motivi che il contribuente,

facendo uso della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere,

sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ordinaria. Indicava

inoltre che solo recentemente la prassi in vigore presso la Divisione delle

contribuzioni si era leggermente modificata aprendo la possibilità alla

deduzione per il sostentamento del figlio del primo letto della convivente. La

decisione presa nel settembre 2019 risultava quindi successiva a questo

cambiamento. Secondo l’UT la richiesta di revisione, non basandosi quindi su

fatti nuovi ma solo su di un cambiamento di prassi intervenuto nel tempo,

andava dunque respinta.

D. Con

tempestivo ricorso 07.11.2018 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con

la quale è stata negata la domanda di revisione delle decisioni fiscali IC-IFD

2016 e 2017 ribadendo le proprie motivazioni.

E. Con osservazioni 13 gennaio 2020 l’Ufficio

circondariale di tassazione di Locarno riconferma la propria posizione

ribadendo, in primo luogo, che l’autorità fiscale non è vincolata dalle

decisioni adottate in altri periodi fiscali; secondariamente, che le condizioni

a cui è subordinata la revisione non sono adempiute nel caso in esame; e infine

che il contribuente avrebbe dovuto rivendicare la deduzione per la persona a

carico nella normale procedura di reclamo.

Diritto

1. 1.1

Sono

tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o

sentenza cresciuta in giudicato:

a)

la scoperta di fatti

rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)

la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un

crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147

cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la

legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di

doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso

giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia

imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232

cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La

revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da

lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel

corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv.

Considerandi

2.

LIFD).

L’istituto

della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti

invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e

ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme

essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi

d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può

supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre:

Locher, Kommentar zum DBG, vol.

III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG,

3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di

dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante,

si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi

giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il

contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto

dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger

Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

Nel

caso in esame, l’UT non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di

prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere. Il contribuente sostiene

infatti di aver esposto la situazione al proprio tassatore, il quale avrebbe dichiarato che tale deduzione non era possibile,

motivo per cui non era stata richiesta nelle rispettive dichiarazioni fiscali.

L’UT contestava però le motivazioni asserite dal contribuente dichiarando che

non vi era traccia di tale colloquio nel dossier fiscale del ricorrente.

2.2

Per

quanto attiene perlomeno al periodo fiscale 2017, non è ben chiaro quale sia il

ruolo che avrebbe avuto, nel caso in esame, l’informazione fornita

all’insorgente dal “suo” tassatore. Proprio perché si tratterebbe proprio del

funzionario che ha poi adottato la decisione contestata, l’informazione che

avrebbe fornito al contribuente non era altro che l’anticipazione della

decisione che sarebbe seguita. In questa prospettiva, non si vede in quale modo

le indicazioni fornite dal tassatore prima della decisione possano assumere un

ruolo specifico nella decisione del contribuente di rinunciare a interporre

reclamo contro la decisione, con cui gli è stata negata la deduzione. In altri

termini, il ricorrente ammette di aver rinunciato a reclamare, perché ha

ritenuto corretta la decisione del “suo” tassatore.

La

situazione dell’insorgente non differisce pertanto da quella di qualsiasi altro

contribuente che, ricevuta la decisione di tassazione, rinuncia a interporre

reclamo o ricorso.

Non

è di conseguenza il caso di approfondire la portata delle informazioni che il

funzionario dell’Ufficio di tassazione avrebbe rilasciato. Ciò che è chiaro è

che ha affermato quanto poi riportato nella decisione di tassazione.

Ci

si domanda peraltro per quali ragioni, confidando nelle informazioni ricevute

dal tassatore, il contribuente avrebbe rinunciato del tutto a far valere la

deduzione per il periodo fiscale 2016, mentre l’ha comunque chiesta nella

dichiarazione successiva.

2.3

Anche

volendo ammettere che il funzionario dell’Ufficio di tassazione, che ha

adottato le decisioni per i periodi fiscali 2016 e 2017, abbia commesso un

errore, la revisione sarebbe nondimeno esclusa.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, la revisione non può essere invocata

per far valere un diverso punto di vista giuridico (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e

relativi riferimenti). Neppure l’ignoranza del diritto da parte del

contribuente, così come l’errata applicazione del diritto da parte

dell’autorità, costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la sentenza n.

2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2).

Può

pertanto essere lasciata aperta anche la questione se il tassatore, che ha

adottato le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2016 e 2017, abbia

effettivamente commesso un errore nell’applicazione del diritto in vigore.

2.4

Per quanto concerne l’accoglimento

del reclamo presentato dal contribuente contro la tassazione per il periodo

fiscale 2018, va ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, un ricorrente non può pretendere di ottenere un trattamento più

favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In

effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo

che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se

si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627

consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di

tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo

fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali

decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di

tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per

notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD

I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD

II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT

II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69

p. 793, consid. 2).

Se una decisione di

tassazione non implica un’assicurazione a favore del contribuente, in relazione

ai periodi fiscali successivi, non si può certo pretendere che il contribuente

possa invocare la buona fede per ottenere che una decisione relativa a un

periodo precedente, già passata in giudicato, sia modificata alla luce della

decisione più favorevole, riferita a un periodo successivo.

Il fatto che, dopo il

reclamo interposto dal contribuente contro la decisione di tassazione 2018,

l’autorità fiscale gli abbia concesso la deduzione litigiosa non giustifica

pertanto la revisione delle decisioni relative ai periodi fiscali precedenti,

ormai passate in giudicato.

3.

Il ricorso è respinto. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: