80.2019.347
Procedura: revisione, deduzione non richiesta in periodi fiscali precedenti e ammessa nell’ultima tassazione, pretesa informazione errata del fisco
21 febbraio 2020Italiano10 min
per il figlio della sua compagna, __________, in quanto persona bisognosa a carico.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.347
80.2019.348
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 novembre 2019 contro la decisione del 25 ottobre 2019 in materia di revisione
IC e IFD 2016 e 2017.
Fatti
Fatti
A. Con reclamo 13 agosto
2019 RI 1 contestava la decisione di tassazione 2018 richiedendo la deduzione
per il figlio della sua compagna, __________, in quanto persona bisognosa a carico.
Il reclamo veniva accolto dall’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno
(di seguito UT).
B. Con raccomandata del 13.09.2019
RI 1, considerato che il reclamo era stato accolto per la tassazione 2018,
presentava all’UT una domanda di revisione concernente l’IC-IFD 2016 e 2017. A
sostegno della domanda il contribuente adduceva che nei periodi fiscali
litigiosi era stato erroneamente informato dal proprio tassatore, secondo cui
tale deduzione non era possibile.
Con decisione 14 ottobre
2019 l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di revisione. Secondo
l’autorità fiscale, il contribuente “avrebbe dovuto rivendicare la deduzione
per la persona a carico nella normale procedura di reclamo”.
C. Con reclamo del 23
ottobre 2019 il contribuente contestava la decisione dell’UT ritenendo che
quest’ultimo non avesse “tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova
decisivi che conosceva o che doveva conoscere, visto che il tassatore ne era
stato preventivamente informato ed il quale non ha espresso in modo corretto
sui miei diritti inerenti la deduzione di un bambino minorenne, figlio della
mia compagna, ai quali io provvedo in toto”.
Con decisione del 25.10.2019, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando
che gli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD escludono espressamente la
revisione di una decisione di tassazione per motivi che il contribuente,
facendo uso della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere,
sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ordinaria. Indicava
inoltre che solo recentemente la prassi in vigore presso la Divisione delle
contribuzioni si era leggermente modificata aprendo la possibilità alla
deduzione per il sostentamento del figlio del primo letto della convivente. La
decisione presa nel settembre 2019 risultava quindi successiva a questo
cambiamento. Secondo l’UT la richiesta di revisione, non basandosi quindi su
fatti nuovi ma solo su di un cambiamento di prassi intervenuto nel tempo,
andava dunque respinta.
D. Con
tempestivo ricorso 07.11.2018 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con
la quale è stata negata la domanda di revisione delle decisioni fiscali IC-IFD
2016 e 2017 ribadendo le proprie motivazioni.
E. Con osservazioni 13 gennaio 2020 l’Ufficio
circondariale di tassazione di Locarno riconferma la propria posizione
ribadendo, in primo luogo, che l’autorità fiscale non è vincolata dalle
decisioni adottate in altri periodi fiscali; secondariamente, che le condizioni
a cui è subordinata la revisione non sono adempiute nel caso in esame; e infine
che il contribuente avrebbe dovuto rivendicare la deduzione per la persona a
carico nella normale procedura di reclamo.
Diritto
1. 1.1
Sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
a)
la scoperta di fatti
rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b)
la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un
crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147
cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la
legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di
doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso
giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia
imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232
cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La
revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv.
Considerandi
2.
LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre:
Locher, Kommentar zum DBG, vol.
III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG,
3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di
dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante,
si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi
giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il
contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto
dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Nel
caso in esame, l’UT non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere. Il contribuente sostiene
infatti di aver esposto la situazione al proprio tassatore, il quale avrebbe dichiarato che tale deduzione non era possibile,
motivo per cui non era stata richiesta nelle rispettive dichiarazioni fiscali.
L’UT contestava però le motivazioni asserite dal contribuente dichiarando che
non vi era traccia di tale colloquio nel dossier fiscale del ricorrente.
2.2
Per
quanto attiene perlomeno al periodo fiscale 2017, non è ben chiaro quale sia il
ruolo che avrebbe avuto, nel caso in esame, l’informazione fornita
all’insorgente dal “suo” tassatore. Proprio perché si tratterebbe proprio del
funzionario che ha poi adottato la decisione contestata, l’informazione che
avrebbe fornito al contribuente non era altro che l’anticipazione della
decisione che sarebbe seguita. In questa prospettiva, non si vede in quale modo
le indicazioni fornite dal tassatore prima della decisione possano assumere un
ruolo specifico nella decisione del contribuente di rinunciare a interporre
reclamo contro la decisione, con cui gli è stata negata la deduzione. In altri
termini, il ricorrente ammette di aver rinunciato a reclamare, perché ha
ritenuto corretta la decisione del “suo” tassatore.
La
situazione dell’insorgente non differisce pertanto da quella di qualsiasi altro
contribuente che, ricevuta la decisione di tassazione, rinuncia a interporre
reclamo o ricorso.
Non
è di conseguenza il caso di approfondire la portata delle informazioni che il
funzionario dell’Ufficio di tassazione avrebbe rilasciato. Ciò che è chiaro è
che ha affermato quanto poi riportato nella decisione di tassazione.
Ci
si domanda peraltro per quali ragioni, confidando nelle informazioni ricevute
dal tassatore, il contribuente avrebbe rinunciato del tutto a far valere la
deduzione per il periodo fiscale 2016, mentre l’ha comunque chiesta nella
dichiarazione successiva.
2.3
Anche
volendo ammettere che il funzionario dell’Ufficio di tassazione, che ha
adottato le decisioni per i periodi fiscali 2016 e 2017, abbia commesso un
errore, la revisione sarebbe nondimeno esclusa.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la revisione non può essere invocata
per far valere un diverso punto di vista giuridico (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e
relativi riferimenti). Neppure l’ignoranza del diritto da parte del
contribuente, così come l’errata applicazione del diritto da parte
dell’autorità, costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la sentenza n.
2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2).
Può
pertanto essere lasciata aperta anche la questione se il tassatore, che ha
adottato le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2016 e 2017, abbia
effettivamente commesso un errore nell’applicazione del diritto in vigore.
2.4
Per quanto concerne l’accoglimento
del reclamo presentato dal contribuente contro la tassazione per il periodo
fiscale 2018, va ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, un ricorrente non può pretendere di ottenere un trattamento più
favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In
effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo
che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se
si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627
consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di
tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo
fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali
decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di
tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per
notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD
I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD
II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT
II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69
p. 793, consid. 2).
Se una decisione di
tassazione non implica un’assicurazione a favore del contribuente, in relazione
ai periodi fiscali successivi, non si può certo pretendere che il contribuente
possa invocare la buona fede per ottenere che una decisione relativa a un
periodo precedente, già passata in giudicato, sia modificata alla luce della
decisione più favorevole, riferita a un periodo successivo.
Il fatto che, dopo il
reclamo interposto dal contribuente contro la decisione di tassazione 2018,
l’autorità fiscale gli abbia concesso la deduzione litigiosa non giustifica
pertanto la revisione delle decisioni relative ai periodi fiscali precedenti,
ormai passate in giudicato.
3.
Il ricorso è respinto. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: