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Decisione

80.2019.355

Deduzioni sociali: figli a carico, figlio minorenne che vive in comunione domestica con la madre, nessun contributo di mantenimento ma pagamento di spese per il figlio

29 gennaio 2020Italiano11 min

fiscale 2017 RI 1, di professione “corriere di distribuzione”, padre di __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.355

80.2019.356

Lugano

29 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 novembre 2019 contro la decisione del 23 ottobre 2019 in materia di IC/IFD

2017

Fatti

Fatti

A. Per il periodo

fiscale 2017 RI 1, di professione “corriere di distribuzione”, padre di __________

(9.10.2016) che all’epoca viveva con la madre __________, dichiarava un reddito

imponibile complessivo di fr. 10'738.- ed una sostanza imponibile complessiva

pari a fr. 0.-. Nel modulo 1 chiedeva il riconoscimento dell’importo di fr.

18'120.- a titolo di deduzione per “persone a carico” per i costi relativi al

mantenimento del figlio.

B. Con decisione del

29.5.2019 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava per

l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 36'000.- e di fr. 36'500.- per

l’IFD. La sostanza complessiva, ai soli fini IC veniva commisurata in fr. 0.-.

In particolare, rispetto ai dati dichiarati, oltre a modificare alcune spese di

acquisizione dei redditi ed alcune deduzioni generali, non riconosceva

l’importo richiesto in deduzione dal contribuente per “persona bisognosa a

carico” con riferimento ai costi di mantenimento del figlio __________.

C. Con reclamo

18/19.6.2019 RI 1 impugnava la decisione di tassazione censurando, tra le altre

cose, pure il mancato riconoscimento della “deduzione per ogni persona a

carico”. In particolar modo precisava di aver allegato alla dichiarazione

d’imposta una conferma della madre di suo figlio, __________, secondo la quale

esisteva un accordo sulla suddivisione a metà delle spese inerenti __________.

La deduzione fatta valere comprendeva quanto il contribuente aveva corrisposto:

“(…) di affitto, oltre a fatture varie riguardanti la signora e mio figlio,

ho anche spesso provveduto a saldare fatture riguardanti l’altro figlio __________

nonché spendere spontaneamente soldi per hobby, regali e vestiti, oltre a tutti

i generi alimentari di cui mi sono fatto carico durante l’anno in quanto la

signora non riusciva a fare (la) spesa visti i suoi turni di lavoro”. Il

contribuente indicava di aver corrisposto la somma richiesta in deduzione

direttamente ai beneficiari per evitare un utilizzo “fuorviante” da parte della

madre di suo figlio. Il contribuente asseriva inoltre che nonostante il figlio

fosse domiciliato presso la madre in via __________ da quando è nato “(…)

sta nella misura di 4-5 giorni a settimana e notte a __________ dal

sottoscritto in quanto la madre lavorando con turni orari sfavorevoli non era

in grado di accudirlo presso il suo domicilio”.

D. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 23.10.2019 il reclamo veniva respinto. In

particolare, in relazione alla deduzione per figlio a carico, l’autorità

resistente indicava:

“In mancanza di documentazione comprovante l’effettivo

contributo alimentare versato in favore del figlio minorenne __________, come

pure di una convenzione di mantenimento sottoscritta da entrambi i genitori,

non è possibile dedurre, anche solo parzialmente, la deduzione per figli a

carico o per persona bisognosa a carico. Per il futuro è consigliato che i

versamenti vengano effettuati regolarmente, tramite bonifico postale o

bancario”.

E. Con tempestivo

ricorso 12/13.11.2019 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo

limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per figlio a carico. In

particolare, l’insorgente rileva che, nonostante non sia stata ancora presa una

decisione riguardo al contributo alimentare e/o una convenzione di mantenimento

nei confronti di __________, avrebbe sempre “(…) provveduto sia al suo

mantenimento, sia ad occuparsene, sia a partecipare nella misura del 50% a

tutte le spese, nonché a pagare fatture quando era in coppia con la signora __________

e questo ancora oggi nonostante la relazione sia finita da diversi mesi”.

Allega, a comprova, gli estratti del conto corrente postale per il periodo giugno

- dicembre 2017, un rendiconto delle spese sostenute per quel medesimo periodo

(spese domestiche, cene, pranzi con i bimbi, attività varie, fatture e affitti

versati e la dichiarazione di __________ che attesta la partecipazione al 50%

per tutte le spese). Il contribuente postula di essere ammesso all’assistenza

giudiziaria.

F. Con scritto del

20/22.11.2019 l’UT, dopo aver preso visione del gravame, rinuncia alla

presentazione di osservazioni.

Diritto

1. Con il proprio

gravame il ricorrente chiede di poter essere ammesso al beneficio di una

deduzione di fr. 11'100.- per la partecipazione alla spese del figlio __________.

Allega a comprova del

pagamento di tali costi una dichiarazione controfirmata da parte di __________

a tenore della quale si attesterebbe tale circostanza. Nel gravame specifica di

aver sempre provveduto al mantenimento del figlio nonché al suo accudimento,

nonostante con la madre del bimbo “(…) la relazione sia finita da diversi

mesi”.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 34 cpv. 1

LT, sono dedotti dal reddito netto:

a) per ogni figlio

minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche

la deduzione per figli è ripartita per metà;

b) per ogni persona

residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare

un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede,

comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.- franchi, una deduzione per

sostentamento da 5'700.- a 11'100.- franchi al massimo; questa deduzione non è

ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione

giusta la lettera a).

2.2

Secondo l’art. 35 cpv. 1

LIFD, sono dedotti dal reddito netto:

a) per ogni figlio

minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente

provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio

sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo

l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita

per metà;

b) per ogni persona

totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui

sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno

l’importo della deduzione, 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il

coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la

lettera a).

2.3

2.3.1

In caso di figli

minorenni, i genitori possono far valere la deduzione se provvedono al loro

sostentamento. Questo requisito ancorato nella legge è in linea di principio

soddisfatto se i genitori o il genitore detengono o detiene l’autorità

parentale. La condizione di “provvedere al sostentamento del figlio” non è

comunque obbligatoriamente collegata all’autorità parentale. Tuttavia, in caso

di genitori separati, gli alimenti per il figlio sono versati al genitore che

detiene l’autorità parentale. Quest’ultimo può far valere la deduzione per i

figli, mentre gli alimenti possono essere interamente dedotti dal genitore che

li versa. In caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni

genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione

che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli di cui all’articolo

33.

capoverso 1 lettera c LIFD. Quest’ultimo requisito è indispensabile per

evitare che il contribuente non benefici di un doppio sgravio per la stessa

persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti). L’entità della

custodia alternata non è determinante ai fini della ripartizione al cinquanta

per cento della deduzione per i figli. Se nel corso del periodo fiscale il

figlio raggiunge la maggiore età e non è in formazione, la deduzione per il

relativo anno fiscale non può più essere fatta valere conformemente al

principio della data di riferimento (Circolare AFC n. 30, Imposizione dei

coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale

diretta, Capitolo 10.2).

2.3.2

Per poter beneficiare

della deduzione sociale per figli a carico, è necessario che tre condizioni

cumulative siano adempiute: (1) l’esistenza di un rapporto tra la persona che

chiede la deduzione e il figlio, tale per cui, a livello civile, esiste un

obbligo di mantenimento; (2) il figlio deve essere minorenne; (3) la persona

che chiede la deduzione deve assumersi i costi di mantenimento (Richner/Frei/Meuter/Kaufmann,

Handkommentar zum DGB, 3a. ed., Zurigo 2016, n. 20 e 20 ad art. 35 LIFD).

2.4

Si ricorda che nella procedura fiscale l’onere della

prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito

imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la

sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).

2.5

Dalla banca dati del

movimento della popolazione (cfr. sito https://movpop.ti.ch/, consultato il

3.12.2019) emerge come __________ fosse domiciliato presso la madre dal giorno

della sua nascita, ossia il 9.10.2016 sino al 9.8.2019, momento a partire dal

quale si è trasferito a vivere dal padre. Da quanto risulta dalla medesima

banca dati, i genitori non hanno mai convissuto.

2.6

In merito al sostentamento

del figlio, l’insorgente precisava, nel ricorso, come non vi fosse ancora una

decisione inerente un “contributo alimentare e/o una convenzione di

mantenimento nei confronti di mio figlio __________”. Tuttavia a comprova

della partecipazione ai costi, apportava una dichiarazione rilasciata da __________,

gli estratti del conto corrente postale per il periodo giugno - dicembre 2017

nonché un rendiconto di quanto sostenuto finanziariamente, per il medesimo

periodo: ossia una lista di “spese domestiche, cene, pranzi con i bimbi,

attività varie, fatture e affitti versati”.

2.7

Ora, con ogni evidenza il

“dettaglio dei costi di mantenimento”, come pure l’estratto del conto corrente

postale, non sono idonei a comprovare concretamente il sostentamento di __________,

come preteso dalle disposizioni di legge. I costi legati alla spesa, ai pranzi

nei ristoranti, ad acquisti vari, ancora non dimostrano che siano strettamente

correlati al mantenimento del figlio __________ e non siano invece spese

personali del contribuente.

Il contribuente asserisce

di aver provveduto al versamento di fr. 6'000.-, a contanti, per il pagamento

dell’affitto. Vero è che dalla disamina degli estratti del conto corrente postale

emerge il pagamento, in un’unica occasione, di fr. 1'620.- a __________

presumibilmente corrisposto quale canone di locazione. Ora, a parte il fatto

che il pagamento a contanti della pigione rimane una mera dichiarazione di

parte, non supportata da alcun documento giustificativo (invero emerge il

prelievo di questa somma dal conto corrente postale, ma non si sa per quale

scopo sia poi stata impiegata), l’aver pagato in un’unica occasione un canone

di locazione (ancorché, per quanto dato a sapere, potrebbe trattarsi unicamente

di un anticipo effettuato a favore di __________), non permette di poter

concludere che il qui contribuente si sia fattivamente assunto i costi di

mantenimento di __________.

Se ne deve concludere che

gli esborsi in questione rientrano piuttosto, così come esposti, nel novero

delle spese di mantenimento del contribuente, non deducibili secondo gli art.

33.

lit. a LT e 34 lit. a LIFD.

2.8

A titolo abbondanziale, si

rileva che, nel caso concreto, neppure sono adempiuti i criteri per poter

riconoscere la deduzione per persona bisognosa a carico, postulata dal

ricorrente (cfr. art. 35 cpv. 1 lit. b e art. 34 cpv. 1 LT): anche qui, senza

voler entrare nello specifico delle peculiarità di tale deduzione, non vi è

prova del concreto sostentamento operato a favore del figlio __________, nelle

misure indicate dalle norme in questione.

3.

Nel gravame, il

ricorrente richiede di essere posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria e

compiega il certificato controfirmato da parte del Comune di __________ con i

relativi documenti giustificativi. Ora l'istanza di assistenza giudiziaria

presentata contestualmente al gravame va parimenti respinta in quanto il ricorso

appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte al minimo, sono

poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 250.–

sono a carico del

ricorrente.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: