80.2019.355
Deduzioni sociali: figli a carico, figlio minorenne che vive in comunione domestica con la madre, nessun contributo di mantenimento ma pagamento di spese per il figlio
29 gennaio 2020Italiano11 min
fiscale 2017 RI 1, di professione “corriere di distribuzione”, padre di __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.355
80.2019.356
Lugano
29 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 novembre 2019 contro la decisione del 23 ottobre 2019 in materia di IC/IFD
2017
Fatti
Fatti
A. Per il periodo
fiscale 2017 RI 1, di professione “corriere di distribuzione”, padre di __________
(9.10.2016) che all’epoca viveva con la madre __________, dichiarava un reddito
imponibile complessivo di fr. 10'738.- ed una sostanza imponibile complessiva
pari a fr. 0.-. Nel modulo 1 chiedeva il riconoscimento dell’importo di fr.
18'120.- a titolo di deduzione per “persone a carico” per i costi relativi al
mantenimento del figlio.
B. Con decisione del
29.5.2019 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava per
l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 36'000.- e di fr. 36'500.- per
l’IFD. La sostanza complessiva, ai soli fini IC veniva commisurata in fr. 0.-.
In particolare, rispetto ai dati dichiarati, oltre a modificare alcune spese di
acquisizione dei redditi ed alcune deduzioni generali, non riconosceva
l’importo richiesto in deduzione dal contribuente per “persona bisognosa a
carico” con riferimento ai costi di mantenimento del figlio __________.
C. Con reclamo
18/19.6.2019 RI 1 impugnava la decisione di tassazione censurando, tra le altre
cose, pure il mancato riconoscimento della “deduzione per ogni persona a
carico”. In particolar modo precisava di aver allegato alla dichiarazione
d’imposta una conferma della madre di suo figlio, __________, secondo la quale
esisteva un accordo sulla suddivisione a metà delle spese inerenti __________.
La deduzione fatta valere comprendeva quanto il contribuente aveva corrisposto:
“(…) di affitto, oltre a fatture varie riguardanti la signora e mio figlio,
ho anche spesso provveduto a saldare fatture riguardanti l’altro figlio __________
nonché spendere spontaneamente soldi per hobby, regali e vestiti, oltre a tutti
i generi alimentari di cui mi sono fatto carico durante l’anno in quanto la
signora non riusciva a fare (la) spesa visti i suoi turni di lavoro”. Il
contribuente indicava di aver corrisposto la somma richiesta in deduzione
direttamente ai beneficiari per evitare un utilizzo “fuorviante” da parte della
madre di suo figlio. Il contribuente asseriva inoltre che nonostante il figlio
fosse domiciliato presso la madre in via __________ da quando è nato “(…)
sta nella misura di 4-5 giorni a settimana e notte a __________ dal
sottoscritto in quanto la madre lavorando con turni orari sfavorevoli non era
in grado di accudirlo presso il suo domicilio”.
D. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 23.10.2019 il reclamo veniva respinto. In
particolare, in relazione alla deduzione per figlio a carico, l’autorità
resistente indicava:
“In mancanza di documentazione comprovante l’effettivo
contributo alimentare versato in favore del figlio minorenne __________, come
pure di una convenzione di mantenimento sottoscritta da entrambi i genitori,
non è possibile dedurre, anche solo parzialmente, la deduzione per figli a
carico o per persona bisognosa a carico. Per il futuro è consigliato che i
versamenti vengano effettuati regolarmente, tramite bonifico postale o
bancario”.
E. Con tempestivo
ricorso 12/13.11.2019 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo
limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per figlio a carico. In
particolare, l’insorgente rileva che, nonostante non sia stata ancora presa una
decisione riguardo al contributo alimentare e/o una convenzione di mantenimento
nei confronti di __________, avrebbe sempre “(…) provveduto sia al suo
mantenimento, sia ad occuparsene, sia a partecipare nella misura del 50% a
tutte le spese, nonché a pagare fatture quando era in coppia con la signora __________
e questo ancora oggi nonostante la relazione sia finita da diversi mesi”.
Allega, a comprova, gli estratti del conto corrente postale per il periodo giugno
- dicembre 2017, un rendiconto delle spese sostenute per quel medesimo periodo
(spese domestiche, cene, pranzi con i bimbi, attività varie, fatture e affitti
versati e la dichiarazione di __________ che attesta la partecipazione al 50%
per tutte le spese). Il contribuente postula di essere ammesso all’assistenza
giudiziaria.
F. Con scritto del
20/22.11.2019 l’UT, dopo aver preso visione del gravame, rinuncia alla
presentazione di osservazioni.
Diritto
1. Con il proprio
gravame il ricorrente chiede di poter essere ammesso al beneficio di una
deduzione di fr. 11'100.- per la partecipazione alla spese del figlio __________.
Allega a comprova del
pagamento di tali costi una dichiarazione controfirmata da parte di __________
a tenore della quale si attesterebbe tale circostanza. Nel gravame specifica di
aver sempre provveduto al mantenimento del figlio nonché al suo accudimento,
nonostante con la madre del bimbo “(…) la relazione sia finita da diversi
mesi”.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 34 cpv. 1
LT, sono dedotti dal reddito netto:
a) per ogni figlio
minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche
la deduzione per figli è ripartita per metà;
b) per ogni persona
residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede,
comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.- franchi, una deduzione per
sostentamento da 5'700.- a 11'100.- franchi al massimo; questa deduzione non è
ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione
giusta la lettera a).
2.2
Secondo l’art. 35 cpv. 1
LIFD, sono dedotti dal reddito netto:
a) per ogni figlio
minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio
sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo
l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita
per metà;
b) per ogni persona
totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui
sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno
l’importo della deduzione, 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il
coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la
lettera a).
2.3
2.3.1
In caso di figli
minorenni, i genitori possono far valere la deduzione se provvedono al loro
sostentamento. Questo requisito ancorato nella legge è in linea di principio
soddisfatto se i genitori o il genitore detengono o detiene l’autorità
parentale. La condizione di “provvedere al sostentamento del figlio” non è
comunque obbligatoriamente collegata all’autorità parentale. Tuttavia, in caso
di genitori separati, gli alimenti per il figlio sono versati al genitore che
detiene l’autorità parentale. Quest’ultimo può far valere la deduzione per i
figli, mentre gli alimenti possono essere interamente dedotti dal genitore che
li versa. In caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni
genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione
che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli di cui all’articolo
33.
capoverso 1 lettera c LIFD. Quest’ultimo requisito è indispensabile per
evitare che il contribuente non benefici di un doppio sgravio per la stessa
persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti). L’entità della
custodia alternata non è determinante ai fini della ripartizione al cinquanta
per cento della deduzione per i figli. Se nel corso del periodo fiscale il
figlio raggiunge la maggiore età e non è in formazione, la deduzione per il
relativo anno fiscale non può più essere fatta valere conformemente al
principio della data di riferimento (Circolare AFC n. 30, Imposizione dei
coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale
diretta, Capitolo 10.2).
2.3.2
Per poter beneficiare
della deduzione sociale per figli a carico, è necessario che tre condizioni
cumulative siano adempiute: (1) l’esistenza di un rapporto tra la persona che
chiede la deduzione e il figlio, tale per cui, a livello civile, esiste un
obbligo di mantenimento; (2) il figlio deve essere minorenne; (3) la persona
che chiede la deduzione deve assumersi i costi di mantenimento (Richner/Frei/Meuter/Kaufmann,
Handkommentar zum DGB, 3a. ed., Zurigo 2016, n. 20 e 20 ad art. 35 LIFD).
2.4
Si ricorda che nella procedura fiscale l’onere della
prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito
imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la
sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).
2.5
Dalla banca dati del
movimento della popolazione (cfr. sito https://movpop.ti.ch/, consultato il
3.12.2019) emerge come __________ fosse domiciliato presso la madre dal giorno
della sua nascita, ossia il 9.10.2016 sino al 9.8.2019, momento a partire dal
quale si è trasferito a vivere dal padre. Da quanto risulta dalla medesima
banca dati, i genitori non hanno mai convissuto.
2.6
In merito al sostentamento
del figlio, l’insorgente precisava, nel ricorso, come non vi fosse ancora una
decisione inerente un “contributo alimentare e/o una convenzione di
mantenimento nei confronti di mio figlio __________”. Tuttavia a comprova
della partecipazione ai costi, apportava una dichiarazione rilasciata da __________,
gli estratti del conto corrente postale per il periodo giugno - dicembre 2017
nonché un rendiconto di quanto sostenuto finanziariamente, per il medesimo
periodo: ossia una lista di “spese domestiche, cene, pranzi con i bimbi,
attività varie, fatture e affitti versati”.
2.7
Ora, con ogni evidenza il
“dettaglio dei costi di mantenimento”, come pure l’estratto del conto corrente
postale, non sono idonei a comprovare concretamente il sostentamento di __________,
come preteso dalle disposizioni di legge. I costi legati alla spesa, ai pranzi
nei ristoranti, ad acquisti vari, ancora non dimostrano che siano strettamente
correlati al mantenimento del figlio __________ e non siano invece spese
personali del contribuente.
Il contribuente asserisce
di aver provveduto al versamento di fr. 6'000.-, a contanti, per il pagamento
dell’affitto. Vero è che dalla disamina degli estratti del conto corrente postale
emerge il pagamento, in un’unica occasione, di fr. 1'620.- a __________
presumibilmente corrisposto quale canone di locazione. Ora, a parte il fatto
che il pagamento a contanti della pigione rimane una mera dichiarazione di
parte, non supportata da alcun documento giustificativo (invero emerge il
prelievo di questa somma dal conto corrente postale, ma non si sa per quale
scopo sia poi stata impiegata), l’aver pagato in un’unica occasione un canone
di locazione (ancorché, per quanto dato a sapere, potrebbe trattarsi unicamente
di un anticipo effettuato a favore di __________), non permette di poter
concludere che il qui contribuente si sia fattivamente assunto i costi di
mantenimento di __________.
Se ne deve concludere che
gli esborsi in questione rientrano piuttosto, così come esposti, nel novero
delle spese di mantenimento del contribuente, non deducibili secondo gli art.
33.
lit. a LT e 34 lit. a LIFD.
2.8
A titolo abbondanziale, si
rileva che, nel caso concreto, neppure sono adempiuti i criteri per poter
riconoscere la deduzione per persona bisognosa a carico, postulata dal
ricorrente (cfr. art. 35 cpv. 1 lit. b e art. 34 cpv. 1 LT): anche qui, senza
voler entrare nello specifico delle peculiarità di tale deduzione, non vi è
prova del concreto sostentamento operato a favore del figlio __________, nelle
misure indicate dalle norme in questione.
3.
Nel gravame, il
ricorrente richiede di essere posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria e
compiega il certificato controfirmato da parte del Comune di __________ con i
relativi documenti giustificativi. Ora l'istanza di assistenza giudiziaria
presentata contestualmente al gravame va parimenti respinta in quanto il ricorso
appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte al minimo, sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 250.–
sono a carico del
ricorrente.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: