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Decisione

80.2019.359

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale presso una fiduciaria di Zugo, amministratore unico domiciliato nel Canton Ticino

20 giugno 2022Italiano25 min

stata trasferita in __________ a __________ ed amministratore unico è divenuto __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.359

Lugano

20 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 novembre 2019 contro la decisione del 17 ottobre 2019 in materia di assoggettamento

all’imposta cantonale.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 è

stata costituita il 24.2.2012 ed ha avuto la propria sede nel Canton Uri sino

al 22.10.2018, dapprima a __________ e poi ad __________. In seguito la sede è

stata trasferita in __________ a __________ ed amministratore unico è divenuto __________,

domiciliato a __________. Dal 2.6.2021 la società si è trasferita nel Canton

Ticino, in __________.

Scopo della società è: “(…)

il commercio internazionale di merci di ogni tipo, in particolare di

attrezzature industriali, consulenza, engineering, sviluppo. Realizzazione e

finanziamento di progetti industriali, logistica come pure tutte le prestazioni

di servizio connesse; misure di finanziamento, di risanamento e di intervento a

favore degli azionisti, di gruppi di società o di terzi”.

B. Con decisione pregiudiziale

di assoggettamento del 28.8.2019, l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche (di seguito UTPG) rivendicava l’imposizione illimitata sull’utile e

sul capitale della __________ dal 1.1.2017 nel Canton Ticino. In particolare

l’autorità fiscale ricordava che, in ambito intercantonale e sulla base della

prassi di doppia imposizione del Tribunale federale, il domicilio fiscale

primario di una persona giuridica si trova in primis nel luogo che è

stato designato quale sede dagli statuti. Tuttavia, nel caso in cui al luogo di

ubicazione della sede non vi siano né direzione né installazioni, di modo che

la sede assume unicamente un’importanza formale, diventa invece determinante il

luogo dell’amministrazione effettiva. Secondo l’autorità fiscale

l’amministrazione effettiva della __________ __________ era svolta in Ticino,

dato che l’unica persona con diritto di firma individuale era domiciliata in

Ticino, ossia __________, residente a __________.

C. Con reclamo

13/16.9.2019 la __________ si aggravava, per il tramite dell’avv. __________,

contro la decisione pregiudiziale di assoggettamento. L’insorgente rilevava

che, contrariamente alla tesi dell’autorità fiscale, a __________ disponeva di uffici,

avendo sottoscritto un regolare contratto di locazione a far tempo dal

15.10.2018 con la “__________”. In relazione al luogo dell’effettivo

svolgimento della direzione e dell’amministrazione dell’impresa, escludeva che

potesse essere determinante il domicilio privato di __________ a __________,

ritenuto, da un lato, che quest’ultimo era spesso all’estero per viaggi

d’affari e, dall’altro, che “(…) __________ dista ormai meno due ore di

treno da __________, di modo che il signor __________ si reca settimanalmente

presso la sede statutaria per svolgere i suoi compiti direttivi ed

amministrativi”. Per quanto concerneva invece il diritto di firma

individuale, specificava che __________ aveva assunto il mandato quale

amministratore unico unicamente da ottobre 2018, “ritirando” la società dal

precedente amministratore, __________. Nel gravame si asseriva che la società

non era ancora attiva. Il ruolo del nuovo amministratore si limitava pertanto “(…)

all’espletamento dei necessari compiti amministrativi nei confronti delle

preposte autorità cantonali di __________ (registro di commercio, ufficio delle

contribuzioni, etc.), alfine di normalizzare il più velocemente possibile la

posizione delle due società”. Ad ogni modo, s’indicava che, in ragione del

fatto che il precedente amministratore, __________, era tuttora domiciliato a __________,

non aveva ragione d’essere un’imposizione illimitata in Ticino dal 1.1.2017.

D. Con scritto 30.9.2019

l’UTPG chiedeva alla “__________” la presentazione, entro il 20.10.2019, della

seguente documentazione per gli anni 2017 e 2018:

·

Copia dei contratti di lavoro dei

dipendenti;

·

Copia della distinta dei salari

AVS (2017-2018);

·

Copia dei bilanci e dei conti

economici (2017 – 2018);

·

Copia delle principali fatture

attive spiccate ai clienti (3 fatture per anno, 2017 – 2018);

·

Copia delle schede trasferte, con

copia dei principali giustificativi, con indicazione a chi sono state versate

(2017 – 2018);

·

Copia delle schede prestazioni di

terzi, allegando copia delle principali fatture ricevute (3 fatture per anno,

2017 – 2018);

·

Copia contratti di telefonia fissa

in essere (copia delle fatture del mese di dicembre, 2017 – 2018).

La contribuente, veniva

inoltre avvisata che, se entro la data indicata all’autorità fiscale non fosse

pervenuta tutta la documentazione richiesta, il reclamo sarebbe stato respinto.

E. Con scritto 15/16.10.2019,

il rappresentante della __________ ribadiva che la società non lavorava ancora

e pertanto era da considerarsi “inattiva”. Non esistevano contratti di

lavoro di dipendenti, poiché non vi era nessun impiegato. __________ aveva

ricevuto un mandato quale amministratore unico “(…) volto a risolvere le

problematiche delle due società, limitandosi all’espletamento dei necessari ed

imprescindibili compiti amministrativi nei confronti delle autorità cantonali

di __________”. Aggiungeva che __________ non era uno specialista in

commercio di metalli o similari, di modo che, una volta regolarizzata la

posizione della società, avrebbe proceduto a trasferire il mandato di

amministrazione ad un’altra persona. La società indicava inoltre che parte

della documentazione avrebbe dovuta essere richiesta ad __________, Cantone nel

quale la società era stata domiciliata sino al 22.10.2018.

F. Con decisione del

17.10.2019 l’UTPG respingeva il reclamo, ribadendo che l’amministrazione

effettiva della società si svolgeva nel Canton Ticino, dove l’amministratore

unico era domiciliato. A __________ avrebbe avuto una sede puramente formale:

il contratto di locazione prodotto in sede di reclamo e stipulato con la “_____”

di __________ prevedeva la locazione di un ufficio (il n. 6) in __________, che

risulta essere ceduto in locazione anche ad un’altra società riconducibile a __________,

la “__________”. In sede di accertamento l’autorità fiscale aveva inoltre

potuto constatare che la società locatrice, sul proprio sito internet,

pubblicizzava la sua attività come messa a disposizione di uffici virtuali (“Ihr

virtuelles Büro…”) e si occupava di ricevere ed inoltrare la posta per i

propri clienti. Inoltre, irrisorio risultava anche il costo della pigione

mensile, di appena fr. 550.-, ciò che confermava ulteriormente che la sede di __________

era puramente formale.

Alla contribuente era

stata richiesta la presentazione di tutta una serie di documenti per appurare

il luogo di amministrazione effettiva della stessa, ma nessuno degli atti richiesti

era stato presentato all’autorità fiscale, in violazione degli obblighi di

collaborazione sanciti dagli art. 200 e 201 LT

G__________ Con tempestivo ricorso alla Camera

di diritto tributario, la __________ impugna la decisione su reclamo con la

quale è stato stabilito il suo assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino

dal 1.1.2017.

La ricorrente contesta la

conclusione dell’autorità fiscale secondo la quale a Zugo vi sarebbe unicamente

una sede formale: ha infatti prodotto un contratto di locazione, nonché

un’esplicita conferma da parte dell’amministratore dello stabile, __________,

datata 1.4.2019, relativa alla conclusione dello stesso. Come già indicato, __________

aveva assunto la carica di amministratore unico solamente a decorrere dal mese

di ottobre 2018, in sostituzione di __________ domiciliato a __________, nel

Canton __________ (recte: __________). La società non sarebbe ancora

attiva, ragione per cui il mandato dell’attuale amministratore si limiterebbe a

“normali” compiti amministrativi nei confronti delle autorità __________.

Inoltre l’insorgente argomenta

che, proprio vista la sua inattività, non sarebbe stato possibile presentare

ulteriore documentazione, vuoi poiché non esistente, vuoi poiché ancora in

possesso del precedente amministratore unico. Nel corso del precedente mandato

d’amministrazione sarebbero emerse innumerevoli irregolarità e problematiche

che, in definitiva, sarebbero state le cause che “(…) hanno portato al

trasferimento del mandato al signor __________. L’attuale amministratore

starebbe ora affrontando le problematiche ancora pendenti, cercando nel

contempo di ottenere tutta la documentazione contabile, fiscale e bancaria

ancora nelle mani del precedente amministratore. Motivo per il quale viene

contestata la mancanza di collaborazione da parte dell’insorgente.

La ricorrente conclude

chiedendo che, nella denegata ipotesi in cui la Camera di diritto tributario

dovesse propendere per una conferma della decisione di assoggettamento, il

periodo di assoggettamento sia limitato a decorrere dal 22.10.2018, ritenuto

che in precedenza la sede statutaria delle ricorrenti era ad __________, nel __________

ed era amministrata da __________, domiciliato nel Canton __________.

H. Con osservazioni al

ricorso 17.12.2019, l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. In

particolare, l’autorità resistente, dopo aver ricapitolato la giurisprudenza in

materia, ha indicato che difficilmente è comprensibile che una società inoperativa

debba spostare la sede legale nel Canton __________, dove non ha dipendenti né è

attiva professionalmente. Anche il contratto di locazione prodotto appare, già

a prima vista, un contratto di “domiciliazione”. Inoltre, gli stessi spazi

vengono altresì affittati dalla società __________. La locatrice, la “__________”

come già indicato, pubblicizza i suoi servizi con il motto “Ihr virtuelles

Büro in der Schweiz” e, allo stesso indirizzo, risultano aver sede altre

104 società (cfr. servizio finanziario “Monetas”). Motivo per il quale, secondo

l’autorità resistente, ci si troverebbe confrontati ad una sede “bucalettere”,

priva di qualsiasi struttura ed operatività. Sarebbe pertanto lecito concludere

che la gestione corrente viene effettuata dal Ticino “(…) almeno dal momento

in cui il Sig. __________ ha assunto la carica di amministratore”. Per

quanto riguarda il periodo precedente, e meglio dal 1.1.2017 al 22.10.2018,

l’UTPG riconosce che la fattispecie non è chiara. La società ha avuto la

propria sede legale nel Canton Uri, ma non ha tuttavia fornito alcuna

documentazione per comprovare la presenza di personale e/o uffici nel Canton

Uri. Non è noto se __________ fosse già attivo in Ticino oppure se l’attività

venisse già svolta in Ticino. L’UTPG conclude indicando che “In simili

circostanze, vista la mancata collaborazione, la mancata risposta alla nostra

richiesta di documentazione e alla luce della scarsa documentazione fornita

l’autorità fiscale non può che lecitamente supporre che l’attività effettiva

non sia mai stata svolta né nel Canton __________ né nel Canton __________”.

Diritto

1. 1.1.

La

ricorrente, contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nel mese

di febbraio del 2012, ha avuto la propria sede nel Canton Uri, dapprima a __________

(dal 24.2.2012 al 27.1.2016), e poi ad __________. Dal 22.10.2018 al 2.6.2021

la società si è trasferita nel Canton __________. Dal 2.6.2021 __________ ha la

propria sede a __________.

In virtù della decisione

contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in

considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino.

Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo

cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel

Cantone.

1.2.

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva

deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario

intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio

fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si

trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a

registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per

il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono

esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si

concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come

domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia

giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede

non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È

determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le

sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio

2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,

consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der

tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei

den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

1.3.

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura

e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per

svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una

struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza

del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,

consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE

2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale

amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

1.4.

In

presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di

trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva.

Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo

dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento

dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi

effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che

di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50

I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a

dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla

società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione

effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management),

nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa

(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,

ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di

competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio

2013, consid. 2.2; De le

Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 752; Jung,

op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

1.5.

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza

di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto

verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al

contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al

trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del

Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;

n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre

2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 746; Jung,

op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

1.6.

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre

2016).

Nel caso di

una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale

eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività

dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica

in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista

principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e

vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e

gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice

gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di

locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e

giurisprudenza citata).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton

Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr.

400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che

non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

1.7.

La

decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della

base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità fiscale

rivendica l’assoggettamento illimitato della __________ (già __________ e __________)

dal 1.1.2017. La società è attiva nel “(…) commercio internazionale di merci

di ogni tipo”. Dalla costituzione della società al 22.10.2018,

amministratore unico con diritto di firma individuale era __________, residente

a __________, nel Canton __________. Da tale data in poi è subentrato, nella

medesima __________, residente a __________.

2.2

Come visto

l’amministrazione effettiva si trova nel luogo in cui vengono compiuti gli atti

che, nel loro insieme, servono alla realizzazione dello scopo statutario. La

dottrina definisce l’amministrazione effettiva come la direzione corrente,

nozione che si oppone ad una semplice attività amministrativa d’esecuzione. La

dottrina non considera come necessariamente determinanti né il luogo in cui si

tengono le riunioni del Consiglio di amministrazione o le assemblee generali,

né il domicilio degli azionisti. Nel caso in cui l’attività di direzione

corrente viene esercitata in più luoghi, determinante è quello in cui viene esercitata

in maniera preponderante, ossia quello in cui si situa il suo centro di gravità

(sentenza TF inc. 2A.321/2003 del 4.12.2003 consid. 3.1.

citata anche in Nobel, Das Aktienrecht:

Systematische Darstellung Das Obligationenrecht, Berner Kommentar, 2017, p.

722).

2.3

2.3.1

Per corroborare

l’esistenza della propria sede effettiva a __________, la società ha prodotto

un contratto denominato “Lease and service agreement”, sottoscritto con

la “__________”, __________, 6430 __________.

Dall’accordo in questione

si evince che la contribuente avrebbe preso in affitto un ufficio, il nr. 6:

“Rental and service

fee, per year CHF 6'600.- excl. 7.7% VAT.

Start of agreement 15.October 2018, term of the

agreement, unlimited in time, period of notice, 6 months”.

2.3.2

In

relazione a questo contratto, secondo l’UTPG si tratta di una semplice

domiciliazione e ciò per svariati motivi. In primo luogo, già a prima vista

appare irrisorio il canone di locazione, di appena fr. 550.- mensili. Lo stesso

ufficio, il nr. 6, era stato ceduto in locazione anche da un’altra società, a

sua volta oggetto di una procedura ricorsuale dinanzi alla CDT per il suo

assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino (inc. CDT 80.2019.360). Sempre

secondo l’autorità resistente, la locatrice pubblicizza i suoi servizi con il

motto “Ihr virtuelles Büro in der Schweiz” e, allo stesso indirizzo di __________,

hanno la propria sede altre 104 società.

2.3.3

Dal sito internet della __________

(parte locatrice), il cui estratto risalente al 16.10.2019 è stato prodotto

dall’UTPG si può leggere quanto segue:

“Ihr virtuelles Büro in der Schweiz – vor Ort präsent

Ihre

Kunden schätzen es, wenn Sie mit Ihrer Unterhmung ganz in der Nähe domizilierzt

sind? Sie wollen Vorort “Flagge zeigen” und Präsenz markieren? Sie arbeiten

vielleicht von zu Hause oder haben bereits eine Niederlassung an einem anderen

Ort? Mit unserem virtuellen Büro können Sie präsent sein, ohne ständig vor Ort sein

zu müssen (…). Ihre eingehende Post ist bei uns in besten Händen: Wir kümmern

uns um die Aufbewahrung und weiterleitung Ihrer eingehenden Dokumente.

Zusätzlich zur Geschäftsadresse erhaltem Sie eine lokale Rufnummer, mit der Sie

durchgehende Erreichbarkeit während unserer Servicezeiten garantieren (…). Sie

können die Räumlichkeiten auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten nutzen, obwohl

Sie über kein eigenes fixes Büro verfügen, denn mit unserem Badge oder einem

APP auf Ihrem Telefon, haben Sie 365 Tage im Jahr 24 Stunden Zutritt und zwar

sowohl in __________”.

2.3.4

Dalla visualizzazione del

sito della __________ (https://www.__________h/#service,

visualizzato il 23.5.2022) si rileva che questa società offre molteplici

servizi racchiusi in varie offerte denominate: “Angebot Domizil”

(comprensiva di c/o Adresse e Postbearbeitung), “Angebot Start” (che,

rispetto alla precedente proposta prevede anche la “Telefonannahme”), “Angebot

Virtual” (che prevede i seguenti servizi: Adresse, Postbearbeitung,

Telefon Service, Schlüssel Badge, Nutzung aller Standorte) ed infine “Angebot

Office” che, rispetto a tutte le altre offerte, prevede l’opzione “Büro”.

2.3.5

In

sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto una dichiarazione dei responsabili di __________,

che attesta la sottoscrizione di un contratto di locazione per un ufficio,

ubicato al 5. piano dell’immobile in __________.

Tuttavia, l’informazione

in questione non si riferisce alla __________, bensì alla __________. In ogni

caso, non è in alcun modo idonea a comprovare che a __________ si espleti il

cosiddetto “day to day management”.

2.4

2.4.1

Per appurare la fattispecie

l’autorità resistente ha chiesto alla ricorrente copia di tutta una serie di

documenti per il 2017 ed il 2018, tra i quali i contratti di lavoro dei

dipendenti, copia dei bilanci e dei conti economici, copia delle schede di

trasferta e dei contratti di telefonia. Nessun atto di quelli richiesti, come

già indicato, è stato prodotto dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare

di non aver alcun dipendente. __________, ha un mandato di amministrazione

volto a risolvere le problematiche della società “limitandosi

all’espletamento dei necessari ed imprescindibili compiti amministrativi nei

confronti delle autorità cantonali di __________”. Inoltre la __________ sarebbe

ancora in attesa di sapere se possa “essere utilizzata”. Ancora in sede di

ricorso, la contribuente ha ribadito di non essere operativa e che il ruolo di __________,

in qualità di amministratore unico, sarebbe quello di “(…) normalizzare e

regolarizzare il più celermente possibile la posizione delle due società”.

2.4.2

Ora, il contratto di

locazione presentato è ben lungi dall’attestare e comprovare effettivamente

l’esistenza di locali in uso alla ricorrente a __________, ritenuto l’irrisorio

canone di locazione corrisposto, al quale si aggiunge il fatto che la società

non ha dipendenti (né a __________ né altrove). L’unica persona che si occupa del

day to day management, che in questa fase iniziale sembrerebbe essere

limitato alla regolarizzazione della situazione dell’impresa, è __________,

domiciliato a __________, unica persona avente diritto di firma individuale e

il solo abilitato ad impegnare la società. A ciò si aggiunge anche che, presso

l’indirizzo della società a __________, erano domiciliate ben 104 società (cfr.

allegato 6 alle osservazioni dell’UTPG al ricorso). Tutto induce quindi a

concludere che la società abbia un semplice recapito bucalettere a __________.

2.4.3

Va

ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona

incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo

particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente

l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare

se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il

Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un

lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale

n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p.

131; Heilinger/ Maute, op. cit.,

p. 757; Jung, op. cit., p. 172).

2.5

Motivo per il quale - in

assenza inoltre della pertinente documentazione richiesta alla contribuente - a

partire dal 22.10.2018, ossia dall’entrata nel Cda del nuovo amministratore

unico, __________, residente a __________, l’autorità fiscale ha correttamente ritenuto

che la __________ dovesse essere illimitatamente imponibile in Ticino. A titolo

aggiuntivo si rileva che, dal 2021, la società ha già trasferito anche la sede

formale in Ticino.

3.

3.1.

Nella propria decisione,

l’UTPG ha ritenuto che __________ dovesse essere illimitatamente imponibile in

Ticino già a far tempo dal 1.1.2017. A tal proposito l’autorità resistente ha rilevato:

“Per quanto riguarda il periodo precedente, ossia dal 1° gennaio 2017 al 22

ottobre 2018, la fattispecie non è chiara. La società ha avuto sede legale nel

Canton __________, ma la controparte ha fatto muro non fornendo nessun tipo di

collaborazione né ha fornito documentazione atta a chiarire la situazione e

comprovare la presenza di personale e o uffici nel Canton __________”.

Ora, sino al 22.10.2018, amministratore

unico della società, come già detto in precedenza è stato __________,

domiciliato nel Canton __________. Anche la società, sino al 22.10.2018, aveva

la propria sede nel Canton __________.

3.2

In merito all’onere della

prova come già indicato in precedenza, esso è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale: ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha indicato che in mancanza di infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un

altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)

in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (v. ad esempio

TF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.).

3.3

Sino al 22.10.2018

amministratore unico della contribuente è stato __________, anch’egli residente

nel Canton __________: ora se si immette il nominativo in questione nel

registro di commercio, e si estende la ricerca anche alle imprese cancellate, questi

risulta collegato a ben 36 altre società (http://hraur.ch, sito visualizzato

il 23.5.2022). Nel reclamo del 13/16.9.2019, la contribuente si è così espressa,

in merito all’intercalarsi dei due amministratori unici: “Per quanto attiene

il diritto di firma individuale va specificato che il signor __________ ha

assunto il mandato unicamente da ottobre 2018, ritirando le due società dal

precedente amministratore, signor __________. Attualmente le due società non

lavorano ancora e non sono pertanto attive. (…)”.

Ora, se è vero che da un

lato la qui ricorrente non ha prodotto i documenti richiesti, d’altro canto

l’autorità fiscale non ha reso verosimile dal 1.1.2017 al 22.10.2018

l’assoggettamento nel Canton Ticino: l’allora amministratore unico era comunque

domiciliato nel Canton __________. Nulla si sa in merito ad eventuali

dipendenti oppure all’azionariato: a seguito della mancata collaborazione nella

presentazione dei vari conti societari, non è stata fatta – come ci si poteva

eventualmente attendere – una richiesta di assistenza alle autorità fiscali

urane (art. 184 LT). In una simile circostanza l’autorità fiscale non ha reso

verosimile, contravvenendo all’onere della prova, l’assoggettamento nel Canton

Ticino.

4.

Il ricorso è

parzialmente accolto. Di conseguenza, la __________ è assoggettata

illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino a far tempo dal 22.10.2018.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 17 ottobre 2019 è riformata nel senso

che la __________ è assoggettata illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino

a far tempo dal 22.10.2018.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 1’800.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di 2/3 (fr. 1'200.–).

Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 600.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: