80.2019.359
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale presso una fiduciaria di Zugo, amministratore unico domiciliato nel Canton Ticino
20 giugno 2022Italiano25 min
stata trasferita in __________ a __________ ed amministratore unico è divenuto __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.359
Lugano
20 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 novembre 2019 contro la decisione del 17 ottobre 2019 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è
stata costituita il 24.2.2012 ed ha avuto la propria sede nel Canton Uri sino
al 22.10.2018, dapprima a __________ e poi ad __________. In seguito la sede è
stata trasferita in __________ a __________ ed amministratore unico è divenuto __________,
domiciliato a __________. Dal 2.6.2021 la società si è trasferita nel Canton
Ticino, in __________.
Scopo della società è: “(…)
il commercio internazionale di merci di ogni tipo, in particolare di
attrezzature industriali, consulenza, engineering, sviluppo. Realizzazione e
finanziamento di progetti industriali, logistica come pure tutte le prestazioni
di servizio connesse; misure di finanziamento, di risanamento e di intervento a
favore degli azionisti, di gruppi di società o di terzi”.
B. Con decisione pregiudiziale
di assoggettamento del 28.8.2019, l’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche (di seguito UTPG) rivendicava l’imposizione illimitata sull’utile e
sul capitale della __________ dal 1.1.2017 nel Canton Ticino. In particolare
l’autorità fiscale ricordava che, in ambito intercantonale e sulla base della
prassi di doppia imposizione del Tribunale federale, il domicilio fiscale
primario di una persona giuridica si trova in primis nel luogo che è
stato designato quale sede dagli statuti. Tuttavia, nel caso in cui al luogo di
ubicazione della sede non vi siano né direzione né installazioni, di modo che
la sede assume unicamente un’importanza formale, diventa invece determinante il
luogo dell’amministrazione effettiva. Secondo l’autorità fiscale
l’amministrazione effettiva della __________ __________ era svolta in Ticino,
dato che l’unica persona con diritto di firma individuale era domiciliata in
Ticino, ossia __________, residente a __________.
C. Con reclamo
13/16.9.2019 la __________ si aggravava, per il tramite dell’avv. __________,
contro la decisione pregiudiziale di assoggettamento. L’insorgente rilevava
che, contrariamente alla tesi dell’autorità fiscale, a __________ disponeva di uffici,
avendo sottoscritto un regolare contratto di locazione a far tempo dal
15.10.2018 con la “__________”. In relazione al luogo dell’effettivo
svolgimento della direzione e dell’amministrazione dell’impresa, escludeva che
potesse essere determinante il domicilio privato di __________ a __________,
ritenuto, da un lato, che quest’ultimo era spesso all’estero per viaggi
d’affari e, dall’altro, che “(…) __________ dista ormai meno due ore di
treno da __________, di modo che il signor __________ si reca settimanalmente
presso la sede statutaria per svolgere i suoi compiti direttivi ed
amministrativi”. Per quanto concerneva invece il diritto di firma
individuale, specificava che __________ aveva assunto il mandato quale
amministratore unico unicamente da ottobre 2018, “ritirando” la società dal
precedente amministratore, __________. Nel gravame si asseriva che la società
non era ancora attiva. Il ruolo del nuovo amministratore si limitava pertanto “(…)
all’espletamento dei necessari compiti amministrativi nei confronti delle
preposte autorità cantonali di __________ (registro di commercio, ufficio delle
contribuzioni, etc.), alfine di normalizzare il più velocemente possibile la
posizione delle due società”. Ad ogni modo, s’indicava che, in ragione del
fatto che il precedente amministratore, __________, era tuttora domiciliato a __________,
non aveva ragione d’essere un’imposizione illimitata in Ticino dal 1.1.2017.
D. Con scritto 30.9.2019
l’UTPG chiedeva alla “__________” la presentazione, entro il 20.10.2019, della
seguente documentazione per gli anni 2017 e 2018:
·
Copia dei contratti di lavoro dei
dipendenti;
·
Copia della distinta dei salari
AVS (2017-2018);
·
Copia dei bilanci e dei conti
economici (2017 – 2018);
·
Copia delle principali fatture
attive spiccate ai clienti (3 fatture per anno, 2017 – 2018);
·
Copia delle schede trasferte, con
copia dei principali giustificativi, con indicazione a chi sono state versate
(2017 – 2018);
·
Copia delle schede prestazioni di
terzi, allegando copia delle principali fatture ricevute (3 fatture per anno,
2017 – 2018);
·
Copia contratti di telefonia fissa
in essere (copia delle fatture del mese di dicembre, 2017 – 2018).
La contribuente, veniva
inoltre avvisata che, se entro la data indicata all’autorità fiscale non fosse
pervenuta tutta la documentazione richiesta, il reclamo sarebbe stato respinto.
E. Con scritto 15/16.10.2019,
il rappresentante della __________ ribadiva che la società non lavorava ancora
e pertanto era da considerarsi “inattiva”. Non esistevano contratti di
lavoro di dipendenti, poiché non vi era nessun impiegato. __________ aveva
ricevuto un mandato quale amministratore unico “(…) volto a risolvere le
problematiche delle due società, limitandosi all’espletamento dei necessari ed
imprescindibili compiti amministrativi nei confronti delle autorità cantonali
di __________”. Aggiungeva che __________ non era uno specialista in
commercio di metalli o similari, di modo che, una volta regolarizzata la
posizione della società, avrebbe proceduto a trasferire il mandato di
amministrazione ad un’altra persona. La società indicava inoltre che parte
della documentazione avrebbe dovuta essere richiesta ad __________, Cantone nel
quale la società era stata domiciliata sino al 22.10.2018.
F. Con decisione del
17.10.2019 l’UTPG respingeva il reclamo, ribadendo che l’amministrazione
effettiva della società si svolgeva nel Canton Ticino, dove l’amministratore
unico era domiciliato. A __________ avrebbe avuto una sede puramente formale:
il contratto di locazione prodotto in sede di reclamo e stipulato con la “_____”
di __________ prevedeva la locazione di un ufficio (il n. 6) in __________, che
risulta essere ceduto in locazione anche ad un’altra società riconducibile a __________,
la “__________”. In sede di accertamento l’autorità fiscale aveva inoltre
potuto constatare che la società locatrice, sul proprio sito internet,
pubblicizzava la sua attività come messa a disposizione di uffici virtuali (“Ihr
virtuelles Büro…”) e si occupava di ricevere ed inoltrare la posta per i
propri clienti. Inoltre, irrisorio risultava anche il costo della pigione
mensile, di appena fr. 550.-, ciò che confermava ulteriormente che la sede di __________
era puramente formale.
Alla contribuente era
stata richiesta la presentazione di tutta una serie di documenti per appurare
il luogo di amministrazione effettiva della stessa, ma nessuno degli atti richiesti
era stato presentato all’autorità fiscale, in violazione degli obblighi di
collaborazione sanciti dagli art. 200 e 201 LT
G__________ Con tempestivo ricorso alla Camera
di diritto tributario, la __________ impugna la decisione su reclamo con la
quale è stato stabilito il suo assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino
dal 1.1.2017.
La ricorrente contesta la
conclusione dell’autorità fiscale secondo la quale a Zugo vi sarebbe unicamente
una sede formale: ha infatti prodotto un contratto di locazione, nonché
un’esplicita conferma da parte dell’amministratore dello stabile, __________,
datata 1.4.2019, relativa alla conclusione dello stesso. Come già indicato, __________
aveva assunto la carica di amministratore unico solamente a decorrere dal mese
di ottobre 2018, in sostituzione di __________ domiciliato a __________, nel
Canton __________ (recte: __________). La società non sarebbe ancora
attiva, ragione per cui il mandato dell’attuale amministratore si limiterebbe a
“normali” compiti amministrativi nei confronti delle autorità __________.
Inoltre l’insorgente argomenta
che, proprio vista la sua inattività, non sarebbe stato possibile presentare
ulteriore documentazione, vuoi poiché non esistente, vuoi poiché ancora in
possesso del precedente amministratore unico. Nel corso del precedente mandato
d’amministrazione sarebbero emerse innumerevoli irregolarità e problematiche
che, in definitiva, sarebbero state le cause che “(…) hanno portato al
trasferimento del mandato al signor __________. L’attuale amministratore
starebbe ora affrontando le problematiche ancora pendenti, cercando nel
contempo di ottenere tutta la documentazione contabile, fiscale e bancaria
ancora nelle mani del precedente amministratore. Motivo per il quale viene
contestata la mancanza di collaborazione da parte dell’insorgente.
La ricorrente conclude
chiedendo che, nella denegata ipotesi in cui la Camera di diritto tributario
dovesse propendere per una conferma della decisione di assoggettamento, il
periodo di assoggettamento sia limitato a decorrere dal 22.10.2018, ritenuto
che in precedenza la sede statutaria delle ricorrenti era ad __________, nel __________
ed era amministrata da __________, domiciliato nel Canton __________.
H. Con osservazioni al
ricorso 17.12.2019, l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. In
particolare, l’autorità resistente, dopo aver ricapitolato la giurisprudenza in
materia, ha indicato che difficilmente è comprensibile che una società inoperativa
debba spostare la sede legale nel Canton __________, dove non ha dipendenti né è
attiva professionalmente. Anche il contratto di locazione prodotto appare, già
a prima vista, un contratto di “domiciliazione”. Inoltre, gli stessi spazi
vengono altresì affittati dalla società __________. La locatrice, la “__________”
come già indicato, pubblicizza i suoi servizi con il motto “Ihr virtuelles
Büro in der Schweiz” e, allo stesso indirizzo, risultano aver sede altre
104 società (cfr. servizio finanziario “Monetas”). Motivo per il quale, secondo
l’autorità resistente, ci si troverebbe confrontati ad una sede “bucalettere”,
priva di qualsiasi struttura ed operatività. Sarebbe pertanto lecito concludere
che la gestione corrente viene effettuata dal Ticino “(…) almeno dal momento
in cui il Sig. __________ ha assunto la carica di amministratore”. Per
quanto riguarda il periodo precedente, e meglio dal 1.1.2017 al 22.10.2018,
l’UTPG riconosce che la fattispecie non è chiara. La società ha avuto la
propria sede legale nel Canton Uri, ma non ha tuttavia fornito alcuna
documentazione per comprovare la presenza di personale e/o uffici nel Canton
Uri. Non è noto se __________ fosse già attivo in Ticino oppure se l’attività
venisse già svolta in Ticino. L’UTPG conclude indicando che “In simili
circostanze, vista la mancata collaborazione, la mancata risposta alla nostra
richiesta di documentazione e alla luce della scarsa documentazione fornita
l’autorità fiscale non può che lecitamente supporre che l’attività effettiva
non sia mai stata svolta né nel Canton __________ né nel Canton __________”.
Diritto
1. 1.1.
La
ricorrente, contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nel mese
di febbraio del 2012, ha avuto la propria sede nel Canton Uri, dapprima a __________
(dal 24.2.2012 al 27.1.2016), e poi ad __________. Dal 22.10.2018 al 2.6.2021
la società si è trasferita nel Canton __________. Dal 2.6.2021 __________ ha la
propria sede a __________.
In virtù della decisione
contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in
considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino.
Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo
cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro
appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel
Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario
intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio
fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si
trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a
registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per
il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono
esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si
concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come
domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia
giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede
non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È
determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le
sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura
e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per
svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una
struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza
del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE
2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In
presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di
trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva.
Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo
dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento
dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi
effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che
di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50
I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a
dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla
società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione
effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management),
nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa
(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,
ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di
competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio
2013, consid. 2.2; De le
Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 752; Jung,
op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del
Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;
n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale
eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività
dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica
in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista
principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e
vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e
gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice
gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di
locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e
giurisprudenza citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton
Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr.
400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che
non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La
decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della
base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
L’autorità fiscale
rivendica l’assoggettamento illimitato della __________ (già __________ e __________)
dal 1.1.2017. La società è attiva nel “(…) commercio internazionale di merci
di ogni tipo”. Dalla costituzione della società al 22.10.2018,
amministratore unico con diritto di firma individuale era __________, residente
a __________, nel Canton __________. Da tale data in poi è subentrato, nella
medesima __________, residente a __________.
2.2
Come visto
l’amministrazione effettiva si trova nel luogo in cui vengono compiuti gli atti
che, nel loro insieme, servono alla realizzazione dello scopo statutario. La
dottrina definisce l’amministrazione effettiva come la direzione corrente,
nozione che si oppone ad una semplice attività amministrativa d’esecuzione. La
dottrina non considera come necessariamente determinanti né il luogo in cui si
tengono le riunioni del Consiglio di amministrazione o le assemblee generali,
né il domicilio degli azionisti. Nel caso in cui l’attività di direzione
corrente viene esercitata in più luoghi, determinante è quello in cui viene esercitata
in maniera preponderante, ossia quello in cui si situa il suo centro di gravità
(sentenza TF inc. 2A.321/2003 del 4.12.2003 consid. 3.1.
citata anche in Nobel, Das Aktienrecht:
Systematische Darstellung Das Obligationenrecht, Berner Kommentar, 2017, p.
722).
2.3
2.3.1
Per corroborare
l’esistenza della propria sede effettiva a __________, la società ha prodotto
un contratto denominato “Lease and service agreement”, sottoscritto con
la “__________”, __________, 6430 __________.
Dall’accordo in questione
si evince che la contribuente avrebbe preso in affitto un ufficio, il nr. 6:
“Rental and service
fee, per year CHF 6'600.- excl. 7.7% VAT.
Start of agreement 15.October 2018, term of the
agreement, unlimited in time, period of notice, 6 months”.
2.3.2
In
relazione a questo contratto, secondo l’UTPG si tratta di una semplice
domiciliazione e ciò per svariati motivi. In primo luogo, già a prima vista
appare irrisorio il canone di locazione, di appena fr. 550.- mensili. Lo stesso
ufficio, il nr. 6, era stato ceduto in locazione anche da un’altra società, a
sua volta oggetto di una procedura ricorsuale dinanzi alla CDT per il suo
assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino (inc. CDT 80.2019.360). Sempre
secondo l’autorità resistente, la locatrice pubblicizza i suoi servizi con il
motto “Ihr virtuelles Büro in der Schweiz” e, allo stesso indirizzo di __________,
hanno la propria sede altre 104 società.
2.3.3
Dal sito internet della __________
(parte locatrice), il cui estratto risalente al 16.10.2019 è stato prodotto
dall’UTPG si può leggere quanto segue:
“Ihr virtuelles Büro in der Schweiz – vor Ort präsent
Ihre
Kunden schätzen es, wenn Sie mit Ihrer Unterhmung ganz in der Nähe domizilierzt
sind? Sie wollen Vorort “Flagge zeigen” und Präsenz markieren? Sie arbeiten
vielleicht von zu Hause oder haben bereits eine Niederlassung an einem anderen
Ort? Mit unserem virtuellen Büro können Sie präsent sein, ohne ständig vor Ort sein
zu müssen (…). Ihre eingehende Post ist bei uns in besten Händen: Wir kümmern
uns um die Aufbewahrung und weiterleitung Ihrer eingehenden Dokumente.
Zusätzlich zur Geschäftsadresse erhaltem Sie eine lokale Rufnummer, mit der Sie
durchgehende Erreichbarkeit während unserer Servicezeiten garantieren (…). Sie
können die Räumlichkeiten auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten nutzen, obwohl
Sie über kein eigenes fixes Büro verfügen, denn mit unserem Badge oder einem
APP auf Ihrem Telefon, haben Sie 365 Tage im Jahr 24 Stunden Zutritt und zwar
sowohl in __________”.
2.3.4
Dalla visualizzazione del
sito della __________ (https://www.__________h/#service,
visualizzato il 23.5.2022) si rileva che questa società offre molteplici
servizi racchiusi in varie offerte denominate: “Angebot Domizil”
(comprensiva di c/o Adresse e Postbearbeitung), “Angebot Start” (che,
rispetto alla precedente proposta prevede anche la “Telefonannahme”), “Angebot
Virtual” (che prevede i seguenti servizi: Adresse, Postbearbeitung,
Telefon Service, Schlüssel Badge, Nutzung aller Standorte) ed infine “Angebot
Office” che, rispetto a tutte le altre offerte, prevede l’opzione “Büro”.
2.3.5
In
sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto una dichiarazione dei responsabili di __________,
che attesta la sottoscrizione di un contratto di locazione per un ufficio,
ubicato al 5. piano dell’immobile in __________.
Tuttavia, l’informazione
in questione non si riferisce alla __________, bensì alla __________. In ogni
caso, non è in alcun modo idonea a comprovare che a __________ si espleti il
cosiddetto “day to day management”.
2.4
2.4.1
Per appurare la fattispecie
l’autorità resistente ha chiesto alla ricorrente copia di tutta una serie di
documenti per il 2017 ed il 2018, tra i quali i contratti di lavoro dei
dipendenti, copia dei bilanci e dei conti economici, copia delle schede di
trasferta e dei contratti di telefonia. Nessun atto di quelli richiesti, come
già indicato, è stato prodotto dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare
di non aver alcun dipendente. __________, ha un mandato di amministrazione
volto a risolvere le problematiche della società “limitandosi
all’espletamento dei necessari ed imprescindibili compiti amministrativi nei
confronti delle autorità cantonali di __________”. Inoltre la __________ sarebbe
ancora in attesa di sapere se possa “essere utilizzata”. Ancora in sede di
ricorso, la contribuente ha ribadito di non essere operativa e che il ruolo di __________,
in qualità di amministratore unico, sarebbe quello di “(…) normalizzare e
regolarizzare il più celermente possibile la posizione delle due società”.
2.4.2
Ora, il contratto di
locazione presentato è ben lungi dall’attestare e comprovare effettivamente
l’esistenza di locali in uso alla ricorrente a __________, ritenuto l’irrisorio
canone di locazione corrisposto, al quale si aggiunge il fatto che la società
non ha dipendenti (né a __________ né altrove). L’unica persona che si occupa del
day to day management, che in questa fase iniziale sembrerebbe essere
limitato alla regolarizzazione della situazione dell’impresa, è __________,
domiciliato a __________, unica persona avente diritto di firma individuale e
il solo abilitato ad impegnare la società. A ciò si aggiunge anche che, presso
l’indirizzo della società a __________, erano domiciliate ben 104 società (cfr.
allegato 6 alle osservazioni dell’UTPG al ricorso). Tutto induce quindi a
concludere che la società abbia un semplice recapito bucalettere a __________.
2.4.3
Va
ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona
incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo
particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente
l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare
se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il
Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un
lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale
n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p.
131; Heilinger/ Maute, op. cit.,
p. 757; Jung, op. cit., p. 172).
2.5
Motivo per il quale - in
assenza inoltre della pertinente documentazione richiesta alla contribuente - a
partire dal 22.10.2018, ossia dall’entrata nel Cda del nuovo amministratore
unico, __________, residente a __________, l’autorità fiscale ha correttamente ritenuto
che la __________ dovesse essere illimitatamente imponibile in Ticino. A titolo
aggiuntivo si rileva che, dal 2021, la società ha già trasferito anche la sede
formale in Ticino.
3.
3.1.
Nella propria decisione,
l’UTPG ha ritenuto che __________ dovesse essere illimitatamente imponibile in
Ticino già a far tempo dal 1.1.2017. A tal proposito l’autorità resistente ha rilevato:
“Per quanto riguarda il periodo precedente, ossia dal 1° gennaio 2017 al 22
ottobre 2018, la fattispecie non è chiara. La società ha avuto sede legale nel
Canton __________, ma la controparte ha fatto muro non fornendo nessun tipo di
collaborazione né ha fornito documentazione atta a chiarire la situazione e
comprovare la presenza di personale e o uffici nel Canton __________”.
Ora, sino al 22.10.2018, amministratore
unico della società, come già detto in precedenza è stato __________,
domiciliato nel Canton __________. Anche la società, sino al 22.10.2018, aveva
la propria sede nel Canton __________.
3.2
In merito all’onere della
prova come già indicato in precedenza, esso è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale: ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha indicato che in mancanza di infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un
altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)
in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (v. ad esempio
TF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.).
3.3
Sino al 22.10.2018
amministratore unico della contribuente è stato __________, anch’egli residente
nel Canton __________: ora se si immette il nominativo in questione nel
registro di commercio, e si estende la ricerca anche alle imprese cancellate, questi
risulta collegato a ben 36 altre società (http://hraur.ch, sito visualizzato
il 23.5.2022). Nel reclamo del 13/16.9.2019, la contribuente si è così espressa,
in merito all’intercalarsi dei due amministratori unici: “Per quanto attiene
il diritto di firma individuale va specificato che il signor __________ ha
assunto il mandato unicamente da ottobre 2018, ritirando le due società dal
precedente amministratore, signor __________. Attualmente le due società non
lavorano ancora e non sono pertanto attive. (…)”.
Ora, se è vero che da un
lato la qui ricorrente non ha prodotto i documenti richiesti, d’altro canto
l’autorità fiscale non ha reso verosimile dal 1.1.2017 al 22.10.2018
l’assoggettamento nel Canton Ticino: l’allora amministratore unico era comunque
domiciliato nel Canton __________. Nulla si sa in merito ad eventuali
dipendenti oppure all’azionariato: a seguito della mancata collaborazione nella
presentazione dei vari conti societari, non è stata fatta – come ci si poteva
eventualmente attendere – una richiesta di assistenza alle autorità fiscali
urane (art. 184 LT). In una simile circostanza l’autorità fiscale non ha reso
verosimile, contravvenendo all’onere della prova, l’assoggettamento nel Canton
Ticino.
4.
Il ricorso è
parzialmente accolto. Di conseguenza, la __________ è assoggettata
illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino a far tempo dal 22.10.2018.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 ottobre 2019 è riformata nel senso
che la __________ è assoggettata illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino
a far tempo dal 22.10.2018.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 1’800.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di 2/3 (fr. 1'200.–).
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 600.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: