80.2019.363
Procedura: reclamo, tempestività, preteso vizio nella notificazione della decisione di tassazione, errore nel nome, buona fede, censura sollevata per la prima volta nella procedura esecutiva
8 giugno 2020Italiano10 min
tassazione di Bellinzona (in seguito UT), con decisione del 17 luglio 2018, ha inflitto
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.363
80.2019.364
Lugano
8 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 novembre 2019 contro la decisione del 5 novembre 2019 in materia di IC
e IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. In seguito a un
infruttuoso richiamo e una diffida altrettanto inefficace, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona (in seguito UT), con decisione del 17 luglio 2018, ha inflitto
a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.- per la mancata consegna della
dichiarazione fiscale 2017. In concomitanza con la sanzione, è stato attribuito
un ulteriore termine di 20 giorni per presentare i documenti precitati, con la
relativa avvertenza che in caso di inadempimento del termine, la tassazione
sarebbe stata effettuata d’ufficio ai sensi degli art. 204 LT e 130 LIFD.
Con decisione del 10
ottobre 2018, vista la persistente inadempienza dei suoi obblighi procedurali,
l’autorità fiscale ha notificato al contribuente una tassazione d’ufficio per
l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta 2017.
Il 31 ottobre 2018
l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al contribuente i conguagli d’imposta.
In mancanza del pagamento, il 31 dicembre 2018 gli ha inviato un richiamo di
pagamento.
In data 23 gennaio 2019,
il contribuente ha saldato i debiti d’imposta IC/IFD.
B. Con scritto del 12
settembre 2019, il padre del contribuente, RA 1, si è rivolto all’UT, chiedendo
di voler cortesemente cambiare l’indirizzo del figlio e di “annullare le
procedure in corso”.
In data 23 ottobre 2019,
il contribuente ha inviato la dichiarazione d’imposta 2017, che è stata
registrata dall’UT come reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio del
10 ottobre 2018.
Con decisione del 5
novembre 2019, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo del 23 ottobre 2019,
in quanto tardivo. Ricordato che il termine di reclamo è di trenta giorni dalla
notificazione della decisione e che la restituzione dei termini è data se è
provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a
servizio civile, a malattia, ad assenza obbligata ed imprevedibile dal Cantone
(per l’imposta federale diretta, dalla Svizzera) o ad altri motivi gravi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante, l’UT ha concluso che le
tassazioni d’ufficio del 10 ottobre 2018 erano da considerare cresciute in
giudicato e pertanto definitive. L’autorità di tassazione ha escluso altresì
l’esistenza di un motivo di revisione.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dal padre RA 1,
chiede l’annullamento della notifica di tassazione 2017. Dopo aver precisato
che il ricorrente è RI 1, ma il suo rappresentante è RA 1 detto __________, il
ricorrente sostiene che nel periodo fiscale in questione, il 2017, era studente
presso la __________ a __________ e non aveva alcun reddito. A suo avviso, troverebbe
applicazione anche “l’art. 232 a) se vengono scoperti fatti o mezzi di prova
decisivi”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nel caso di specie,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha dichiarato irricevibile il reclamo,
interposto dal contribuente il 23 ottobre 2019, inoltrando la dichiarazione
d’imposta. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la
decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito
della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Gli art. 206 LT e l’art.
132.
LIFD, inoltre, offrono la possibilità di presentare reclamo contro una
decisione di tassazione entro 30 giorni dalla presa di quest’ultima. Nel caso
di una tassazione operata d’ufficio le condizioni di ammissibilità di un
reclamo sono tuttavia più restrittive (cfr. decisione CDT del 31 agosto 2016,
consid. 2.2, inc. 80.2016.96). Il reclamo presuppone infatti l’inesattezza
manifesta della tassazione operata d’ufficio. Con questo tipo di reclamo si
verifica anche un’inversione dell’onere della prova. Infatti, sarà compito del
contribuente motivare il reclamo e apportare tutti i mezzi di prova necessari
(art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD). Per quanto riguarda il termine di
azione di 30 giorni invece, resta invariato.
2.3
Per quanto attiene al
computo del termine di reclamo, decorre dal giorno successivo alla
notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di
tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza (art. 192 LT e art.
133.
LIFD). L’art. 192 cpv. 5 LT, rispettivamente l’art. 133 cpv. 3 LIFD,
precisano che i termini stabiliti dalla legge sono perentori, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad
altri motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. In linea di
principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il
contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che
non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente
o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 =
RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.4
Nel caso che ci occupa, il
ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante diffida e una multa per
violazione degli obblighi procedurali. Dopo la notificazione della tassazione
d’ufficio del 10 ottobre 2018, il ricorrente ha inoltrato la dichiarazione
d’imposta 2017 in data 23 ottobre 2019.
Nelle circostanze
descritte, il reclamo contro la tassazione d’ufficio è manifestamente
intempestivo.
L’insorgente sembra
tuttavia pretendere che la notificazione della decisione di tassazione sia stata
inefficace, a causa di un errore nell’indicazione del suo nome. La decisione di
tassazione è infatti stata indirizzata a __________ anziché __________. Il
contribuente rileva, in sede di ricorso, che il suo rappresentante, il padre,
si chiama __________ detto __________.
2.5
Ora, la decisione di
tassazione d’ufficio del 10 ottobre 2018 è sì indirizzata a RI 1, ma
sicuramente l’autorità fiscale intendeva RI 1. Non si vede infatti come l’UT
potesse essere a conoscenza del fatto che il padre RA 1 sia “detto __________”,
ed in ogni caso, nel notificare una decisione di tassazione l’autorità fiscale
non avrebbe per nessuna ragione utilizzato un soprannome.
Indipendentemente dalla
lettera mancante nel nome del destinatario della decisione, dal contenuto della
stessa era evidente che si riferiva al figlio e non al padre. Nella
motivazione, l’Ufficio ha infatti fatto riferimento alla diffida del 16.6.2018,
alla quale non era stato dato seguito. In caso di dubbio, del resto, sarebbe
bastato verificare il numero AVS e il numero di controllo.
2.6
Anche volendo ammettere
che la notificazione della decisione di tassazione fosse viziata dall’errore
nell’indicazione del nome, il ricorrente ha tuttavia atteso quasi un anno prima
di sollevare tale difetto.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la notificazione irregolare di
una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte ricorrente, per la
quale pertanto il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza
della decisione. L’interessato non può tuttavia differire a piacimento il suo
intervento, ricordato che il principio della buona fede gli impone di
informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena
ne sospetti l’esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità
del gravame per tardività (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa, 116 I a 215 consid. 2c
e d; 112 Ib 417 consid. 2d).
Come già ricordato, nei
giorni successivi alla notificazione della decisione di tassazione, l’Ufficio
esazione e condoni ha intimato a RI 1 i conguagli per il pagamento delle
imposte federali e cantonali, che facevano riferimento alla tassazione
d’ufficio. Non avendo il contribuente provveduto al pagamento, il 31 dicembre
2018.
gli ha poi inviato dei richiami. Il 23 gennaio 2019, senza contestare
alcuna irregolarità nella notificazione della decisione di tassazione, il
ricorrente ha infine versato i conguagli d’imposta dovuti.
Ne consegue che, anche
volendo considerare viziata la notificazione della decisione di tassazione
d’ufficio, nondimeno il suo reclamo sarebbe tardivo. Neppure in seguito
all’invio dei conguagli e dei richiami di pagamento, infatti, ha contestato il
preteso vizio della decisione impugnata.
3.
3.1.
Come
anticipato, l’Ufficio di tassazione ha esaminato l’inoltro della dichiarazione
d’imposta, da parte del contribuente, in data 23 ottobre 2019, anche come
istanza di revisione di una decisione di tassazione passata in giudicato,
respingendola. Il ricorrente, da parte sua, ritiene per contro che sia stato
scoperto un fatto o mezzo di prova decisivo, che giustifica una revisione.
3.2
In
primo luogo, gli articoli 233 LT e 148 LIFD prevedono un termine di 90 giorni
dalla scoperta del motivo di revisione.
Volendo
considerare motivo di revisione la scoperta dell’errore che inficiava la
decisione di tassazione notificata al ricorrente il 10 ottobre 2018, per le
ragioni già esposte si deve ritenere che il contribuente debba averne preso
conoscenza, al più tardi, ricevendo i conguagli e i richiami di pagamento e, in
ogni caso, prima di saldare i relativi debiti d’imposta, in data 23 gennaio
2019.
Se
il motivo di revisione è stato scoperto al più tardi il 23 gennaio 2019, ne
discende che il termine per presentare la domanda di revisione è scaduto prima
del 23 aprile 2019.
3.3
Va
ancora ricordato che la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la
diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far
valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione (art. 232
cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD).
Nella
fattispecie, non si può certo ritenere che l’istante abbia osservato gli
standard di diligenza richiesti, dal momento che il debito fiscale è stato
estinto e che tra la notificazione della decisione di tassazione d’ufficio e il
reclamo è trascorso più di un anno.
Ne
consegue che, anche nella misura in cui ha escluso una revisione della
decisione di tassazione passata in giudicato, la decisione impugnata si rivela
conforme al diritto applicabile.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: