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Decisione

80.2019.363

Procedura: reclamo, tempestività, preteso vizio nella notificazione della decisione di tassazione, errore nel nome, buona fede, censura sollevata per la prima volta nella procedura esecutiva

8 giugno 2020Italiano10 min

tassazione di Bellinzona (in seguito UT), con decisione del 17 luglio 2018, ha inflitto

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.363

80.2019.364

Lugano

8 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 novembre 2019 contro la decisione del 5 novembre 2019 in materia di IC

e IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. In seguito a un

infruttuoso richiamo e una diffida altrettanto inefficace, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona (in seguito UT), con decisione del 17 luglio 2018, ha inflitto

a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.- per la mancata consegna della

dichiarazione fiscale 2017. In concomitanza con la sanzione, è stato attribuito

un ulteriore termine di 20 giorni per presentare i documenti precitati, con la

relativa avvertenza che in caso di inadempimento del termine, la tassazione

sarebbe stata effettuata d’ufficio ai sensi degli art. 204 LT e 130 LIFD.

Con decisione del 10

ottobre 2018, vista la persistente inadempienza dei suoi obblighi procedurali,

l’autorità fiscale ha notificato al contribuente una tassazione d’ufficio per

l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta 2017.

Il 31 ottobre 2018

l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al contribuente i conguagli d’imposta.

In mancanza del pagamento, il 31 dicembre 2018 gli ha inviato un richiamo di

pagamento.

In data 23 gennaio 2019,

il contribuente ha saldato i debiti d’imposta IC/IFD.

B. Con scritto del 12

settembre 2019, il padre del contribuente, RA 1, si è rivolto all’UT, chiedendo

di voler cortesemente cambiare l’indirizzo del figlio e di “annullare le

procedure in corso”.

In data 23 ottobre 2019,

il contribuente ha inviato la dichiarazione d’imposta 2017, che è stata

registrata dall’UT come reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio del

10 ottobre 2018.

Con decisione del 5

novembre 2019, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo del 23 ottobre 2019,

in quanto tardivo. Ricordato che il termine di reclamo è di trenta giorni dalla

notificazione della decisione e che la restituzione dei termini è data se è

provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza obbligata ed imprevedibile dal Cantone

(per l’imposta federale diretta, dalla Svizzera) o ad altri motivi gravi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante, l’UT ha concluso che le

tassazioni d’ufficio del 10 ottobre 2018 erano da considerare cresciute in

giudicato e pertanto definitive. L’autorità di tassazione ha escluso altresì

l’esistenza di un motivo di revisione.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dal padre RA 1,

chiede l’annullamento della notifica di tassazione 2017. Dopo aver precisato

che il ricorrente è RI 1, ma il suo rappresentante è RA 1 detto __________, il

ricorrente sostiene che nel periodo fiscale in questione, il 2017, era studente

presso la __________ a __________ e non aveva alcun reddito. A suo avviso, troverebbe

applicazione anche “l’art. 232 a) se vengono scoperti fatti o mezzi di prova

decisivi”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nel caso di specie,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha dichiarato irricevibile il reclamo,

interposto dal contribuente il 23 ottobre 2019, inoltrando la dichiarazione

d’imposta. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la

decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito

della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Gli art. 206 LT e l’art.

132.

LIFD, inoltre, offrono la possibilità di presentare reclamo contro una

decisione di tassazione entro 30 giorni dalla presa di quest’ultima. Nel caso

di una tassazione operata d’ufficio le condizioni di ammissibilità di un

reclamo sono tuttavia più restrittive (cfr. decisione CDT del 31 agosto 2016,

consid. 2.2, inc. 80.2016.96). Il reclamo presuppone infatti l’inesattezza

manifesta della tassazione operata d’ufficio. Con questo tipo di reclamo si

verifica anche un’inversione dell’onere della prova. Infatti, sarà compito del

contribuente motivare il reclamo e apportare tutti i mezzi di prova necessari

(art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD). Per quanto riguarda il termine di

azione di 30 giorni invece, resta invariato.

2.3

Per quanto attiene al

computo del termine di reclamo, decorre dal giorno successivo alla

notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di

tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza (art. 192 LT e art.

133.

LIFD). L’art. 192 cpv. 5 LT, rispettivamente l’art. 133 cpv. 3 LIFD,

precisano che i termini stabiliti dalla legge sono perentori, essendo prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad

altri motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. In linea di

principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il

contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che

non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente

o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 =

RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.4

Nel caso che ci occupa, il

ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante diffida e una multa per

violazione degli obblighi procedurali. Dopo la notificazione della tassazione

d’ufficio del 10 ottobre 2018, il ricorrente ha inoltrato la dichiarazione

d’imposta 2017 in data 23 ottobre 2019.

Nelle circostanze

descritte, il reclamo contro la tassazione d’ufficio è manifestamente

intempestivo.

L’insorgente sembra

tuttavia pretendere che la notificazione della decisione di tassazione sia stata

inefficace, a causa di un errore nell’indicazione del suo nome. La decisione di

tassazione è infatti stata indirizzata a __________ anziché __________. Il

contribuente rileva, in sede di ricorso, che il suo rappresentante, il padre,

si chiama __________ detto __________.

2.5

Ora, la decisione di

tassazione d’ufficio del 10 ottobre 2018 è sì indirizzata a RI 1, ma

sicuramente l’autorità fiscale intendeva RI 1. Non si vede infatti come l’UT

potesse essere a conoscenza del fatto che il padre RA 1 sia “detto __________”,

ed in ogni caso, nel notificare una decisione di tassazione l’autorità fiscale

non avrebbe per nessuna ragione utilizzato un soprannome.

Indipendentemente dalla

lettera mancante nel nome del destinatario della decisione, dal contenuto della

stessa era evidente che si riferiva al figlio e non al padre. Nella

motivazione, l’Ufficio ha infatti fatto riferimento alla diffida del 16.6.2018,

alla quale non era stato dato seguito. In caso di dubbio, del resto, sarebbe

bastato verificare il numero AVS e il numero di controllo.

2.6

Anche volendo ammettere

che la notificazione della decisione di tassazione fosse viziata dall’errore

nell’indicazione del nome, il ricorrente ha tuttavia atteso quasi un anno prima

di sollevare tale difetto.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, la notificazione irregolare di

una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte ricorrente, per la

quale pertanto il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza

della decisione. L’interessato non può tuttavia differire a piacimento il suo

intervento, ricordato che il principio della buona fede gli impone di

informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena

ne sospetti l’esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità

del gravame per tardività (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa, 116 I a 215 consid. 2c

e d; 112 Ib 417 consid. 2d).

Come già ricordato, nei

giorni successivi alla notificazione della decisione di tassazione, l’Ufficio

esazione e condoni ha intimato a RI 1 i conguagli per il pagamento delle

imposte federali e cantonali, che facevano riferimento alla tassazione

d’ufficio. Non avendo il contribuente provveduto al pagamento, il 31 dicembre

2018.

gli ha poi inviato dei richiami. Il 23 gennaio 2019, senza contestare

alcuna irregolarità nella notificazione della decisione di tassazione, il

ricorrente ha infine versato i conguagli d’imposta dovuti.

Ne consegue che, anche

volendo considerare viziata la notificazione della decisione di tassazione

d’ufficio, nondimeno il suo reclamo sarebbe tardivo. Neppure in seguito

all’invio dei conguagli e dei richiami di pagamento, infatti, ha contestato il

preteso vizio della decisione impugnata.

3.

3.1.

Come

anticipato, l’Ufficio di tassazione ha esaminato l’inoltro della dichiarazione

d’imposta, da parte del contribuente, in data 23 ottobre 2019, anche come

istanza di revisione di una decisione di tassazione passata in giudicato,

respingendola. Il ricorrente, da parte sua, ritiene per contro che sia stato

scoperto un fatto o mezzo di prova decisivo, che giustifica una revisione.

3.2

In

primo luogo, gli articoli 233 LT e 148 LIFD prevedono un termine di 90 giorni

dalla scoperta del motivo di revisione.

Volendo

considerare motivo di revisione la scoperta dell’errore che inficiava la

decisione di tassazione notificata al ricorrente il 10 ottobre 2018, per le

ragioni già esposte si deve ritenere che il contribuente debba averne preso

conoscenza, al più tardi, ricevendo i conguagli e i richiami di pagamento e, in

ogni caso, prima di saldare i relativi debiti d’imposta, in data 23 gennaio

2019.

Se

il motivo di revisione è stato scoperto al più tardi il 23 gennaio 2019, ne

discende che il termine per presentare la domanda di revisione è scaduto prima

del 23 aprile 2019.

3.3

Va

ancora ricordato che la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la

diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far

valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione (art. 232

cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD).

Nella

fattispecie, non si può certo ritenere che l’istante abbia osservato gli

standard di diligenza richiesti, dal momento che il debito fiscale è stato

estinto e che tra la notificazione della decisione di tassazione d’ufficio e il

reclamo è trascorso più di un anno.

Ne

consegue che, anche nella misura in cui ha escluso una revisione della

decisione di tassazione passata in giudicato, la decisione impugnata si rivela

conforme al diritto applicabile.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: