80.2019.369
Imposte alla fonte: dimoranti, aliquota applicabile, mancata presentazione del questionario per dipendenti, calcolo imposte non trattenute
17 luglio 2020Italiano21 min
l’RS 1 (di seguito: RS 1) procedeva ad una verifica presso il datore di lavoro constatando
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.369
Lugano
17 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 novembre 2019 contro la decisione del 25 ottobre 2019 in materia di imposte
alla fonte 2014-2015-2016-2017.
Fatti
Fatti
A. La RI 1, con sede a __________,
è una società costituita nel 1994 la cui attività consiste nella gestione,
l’acquisto, la vendita e la locazione di ristoranti, mense, bar, mescite e
locali notturni (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone
Ticino; ultima consultazione: 25.06.2020). Per la sua attività, la RI 1 impiega
personale proveniente dall’estero.
B.
a.
Il 27 giugno 2019,
l’RS 1 (di seguito: RS 1) procedeva ad una verifica presso il datore di lavoro constatando
che, per quanto qui d’interesse, i Questionari per dipendenti erano “prodotti
parzialmente”. Per quanto atteneva al prelevamento dell’imposta alla fonte
da parte del datore di lavoro, l’autorità fiscale rilevava che la trattenuta
era stata effettuata “in modo parzialmente corretto, in base alle direttive
emanate dalla Divisione delle contribuzioni”.
b.
Il 28 giugno 2019, il
rapporto di verifica è stato notificato alla RI 1. L’RS 1 aveva proceduto alla
ripresa di un importo totale di fr. 13'202.‑ relativo ai periodi
fiscali 2014-2017. L’autorità di tassazione aveva rettificato la tabella
impositiva applicabile per alcuni dipendenti, correggendo di conseguenza
l’ammontare della ritenuta d’imposta. Precisava inoltre che “la scelta delle
tabelle è stabilita in base alle indicazioni risultanti dal questionario per i
dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte il quale dev’essere compilato
per ogni dipendente soggetto alle imposte alla fonte, firmato e annualmente
aggiornato”.
C. Il 30 luglio 2019, la
RI 1 interponeva reclamo contro la suddetta decisione, contestando in
particolare le rettifiche relative a tre dipendenti, i signori __________, __________
e __________. A sostegno della propria tesi, per il dipendente __________
allegava la dichiarazione rilasciata dall’Ufficio controllo abitanti del Comune
di __________ attestante che il figlio __________ ‑ nato nel
2011 a __________ dalla relazione con l’allora convivente __________‑ dal
1° marzo 2014 al 31 gennaio 2017 era domiciliato, come il padre, nel Comune di __________.
Faceva inoltre pervenire all’autorità di tassazione anche un verbale relativo
alla procedura di divorzio promossa in __________ e datato 7 luglio 2008, dal
quale risulta che non vi è versamento reciproco di alimenti tra gli ex coniugi e
che sono intervenuti degli accordi in merito all’esercizio dell’autorità
parentale sull’altro figlio – allora minorenne ‑ __________.
D.
a.
Il 13 agosto 2019,
tramite lettera raccomandata, l’RS 1 si rivolgeva alla reclamante chiedendo di
presentare entro un termine poi prorogato, il “questionario per dipendenti
soggetti all’impost[a] alla fonte per [gli] anni 2014, 2015, 2016
e 2017 debitamente compilati” ed “altra eventuale documentazione a
sostegno delle motivazioni portate in sede di reclamo” relativi al signor __________.
Il 24 settembre 2019, per posta elettronica, il signor __________ rispondeva di
aver ricontrollato tutta la documentazione relativa al dipendente __________ ma
di non aver trovato il “formulario questionario dipendenti”. Aggiungeva
che “la titolare del Ristorante faceva riempire i formulari solo all’inizio
del rapporto di lavoro o quando c’erano cambiamenti”.
b.
Con decisione datata 25
ottobre 2019, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
“1. Relativamente
all’assoggettamento del signor __________, l’imposizione alla fonte calcolata
come da dettaglio del Rapporto di verifica del 27.06.2019 è confermata;
ritenuto che la RI 1 non ha dato seguito alla richiesta di documentazione del
13 agosto 2019 e appurato che la deduzione del figlio è già stata concessa alla
madre.
2. Relativamente
all’assoggettamento dei signori __________ e __________, l’imposizione alla
fonte calcolata nel dettaglio del Rapporto di verifica del 27.06.2019 è
confermata. Sulla base della documentazione in nostro possesso, ambedue i
dipendenti risultano celibi ed i figli richiesti in deduzione non vivono nella
medesima economia domestica, pertanto non sono ammessi in deduzione”.
E. Con il ricorso
presentato il 25 novembre 2019, la ricorrente lamenta “il fatto che l’Ufficio
di tassazione impone alla ricorrente un ruolo che non le compete; esso allarga
infatti il dovere (e la possibilità) di accertamento dei fatti oltre a quanto
le norme sull’imposta alla fonte impongono al datore di lavoro e a quanto il
Codice delle obbligazioni (sul rapporto di lavoro) le norme sulla protezione
della sfera privata permettano”. Afferma di aver “svolto il proprio
compito diligentemente, accertandosi sulla situazione dei lavoratori al momento
della loro assunzione. Incombeva a quest’ultimi informare tempestivamente la
datrice di lavoro sui successivi cambiamenti; per contro le facoltà di indagine
di quest’ultima sui cambiamenti delle situazioni familiari dei dipendenti non
si estendevano oltre. Né la decisione […], né il rapporto di verifica,
[…] indicano in base a quali disposti di legge le cose sarebbero opposte a
quanto ora argomentato”. Per il dipendente __________, la ricorrente
ribadisce di aver “fatto firmare il documento iniziale (modulo prestampato
imposta fonte) dove è indicato espressamente che il dipendente si impegna ad annunciare
al datore di lavoro ogni cambiamento della sua situazione familiare”. A tal
proposito giustifica l’applicazione della “deduzione “agevolata”” in
quanto il dipendente era divorziato con due figli, ciò che – a suo
dire ‑ si evince dal formulario iniziale firmato dal
dipendente, dalla decisione sugli assegni per i figli che gli venivano versati,
dalla sentenza di divorzio e dalla dichiarazione di domicilio del figlio rilasciata
dal Comune di Pollegio. Di questi documenti, al gravame ricorsuale è allegata
unicamente la Dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ il 5 marzo 2018
e relativa al figlio __________ (v. ric., all. C).
Per i dipendenti __________
e __________, non più nell’organico della società, il datore di lavoro giustifica
il proprio operato asserendo che entrambi i lavoratori avevano “dichiarato
sempre” di provvedere al mantenimento dei figli e di ricevere gli assegni
familiari e di non comprendere “sulla scorta di quali informazioni e/o
documentazione si possa dimostrare il contrario e comunque si possa pretendere
che [il datore di lavoro] potesse giungere a conclusioni diverse”. Aggiunge
inoltre che “dal verbale di controllo risulta che […] tutto fosse in
ordine, salvo il questionario annuo dei dipendenti, ma che la ricorrente non
sapeva avrebbe dovuto far allestire” (v. ric. p. 3, pto. 7).
Infine, lamenta la
mancanza di una base legale che la obblighi a versare l’imposta non trattenuta.
F. Nelle sue
osservazioni, presentate l’8 gennaio 2020, l’RS 1 postula la reiezione del
gravame e la conferma degli importi rettificati per gli anni 2014-2017. Per
quanto attiene alla situazione del dipendente __________, l’autorità di
tassazione rileva che la documentazione richiesta non le è mai pervenuta e ciò “ad
ulteriore comprova che la stessa non è mai stata allestita da parte della
ricorrente”. Precisa inoltre che la deduzione per il figlio minorenne era
già stata accordata alla madre, allora convivente del signor __________. Per i
dipendenti __________ e __________, sulla base dei dati presenti nella banca
dati Movpop, l’autorità di tassazione ribadisce che la tabella applicabile è
quella per persone sole. Sottolinea che è la ricorrente stessa ad ammettere “di
essere stata inadempiente nei propri doveri previsti dalla Legge Tributaria e
non produce peraltro alcuna documentazione a sostegno di quanto asserito”.
Diritto
1. 1.1.
Sono soggetti ad
una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,
l’art. 91 LIFD).
L’imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
I principi fondanti le
aliquote d’imposta, la loro struttura e i differenti tipi sono regolati dagli
art. 106 e seguenti LT e specificati all’art. 12 Decreto esecutivo concernente
l’imposizione delle persone fisiche relativo al periodo fiscale trattato (RL
640.220) risp. dagli art. 85 e 86 LIFD e dall’art. 1 Ordinanza del DFF
sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza
sull’imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2]).
1.2.
Giusta gli 209 LT e art.
136 LIFD, il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono
fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e
scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla
fonte. Gli articoli 196 ‑ 203 LT e 123 ‑ 129
LIFD sono applicabili per analogia.
In vigore dal 1° gennaio
2014, l’art. 3a cpv. 1 OIFo prevede che i datori di lavoro che impiegano
persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 o 97
LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto
giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. Se il
Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell’imposta alla
fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio
mensile (art. 3a cpv. 2 OIFo; cfr., al proposito, Pedroli in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, p. 1745 s., n. 5 ss ad art. 136 LIFD). L’apposito modulo menzionato
dall’art. 3a cpv. 1 OIFo è il Modulo n. 1 “Formulario
d’annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta
alla fonte” che deve essere debitamente compilato e controfirmato sia dal
dipendente che dal datore di lavoro (Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio
2014 – versione 1.1; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio
2015 – versione 1.2, p. 22 n. 32). Va al proposito ricordato che
mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla
fonte” ‑ che permette di accertare la situazione personale del
lavoratore ‑ quest’ultimo si impegna a notificare al datore di
lavoro ogni cambiamento con un nuovo questionario. Il questionario deve essere
aggiornato ogni qual volta vi sia un cambiamento della situazione famigliare
del dipendente ed è obbligatorio procedere all’aggiornamento del questionario
ad ogni inizio di anno civile (DDC, Istruzioni utili alla compilazione del
“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati
all’imposta alla fonte”, p. 1; cfr., al proposito, Pedroli, op. cit., p. 1746 s., n. 8 ss ad art. 136 LIFD).
1.3.
Gli art. 211 LT e 138 LIFD
prevedono invece che, se il debitore della prestazione imponibile non ha
operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di
tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane salvo il
regresso del debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme
dispongono inoltre che, se ha operato una trattenuta troppo elevata, il
debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al
contribuente (cpv. 2). Va da sé che, in seguito al controllo del corretto
adempimento degli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro, è possibile non
solo che l’autorità fiscale debba chiedere un pagamento degli arretrati ma
anche che debba restituire un’eventuale eccedenza, se il debitore ha operato
una trattenuta troppo elevata (art. 211 cpv. 2 LT; art. 138 cpv. 2 LIFD). Il
diritto, per l’autorità fiscale, di chiedere la restituzione delle imposte non
trattenute o trattenute in misura insufficiente, così come l’obbligo di
restituire un’eventuale eccedenza, si prescrive in cinque anni dalla fine del
periodo fiscale (decisione CDT n. 80.1997.130 dell’8 ottobre 1997).
Contro una decisione in
materia di imposte alla fonte, è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio
delle imposte alla fonte e del bollo; avverso la decisione sul reclamo è poi
data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa Camera
(art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
L’imposta alla fonte è
prelevata in applicazione di diverse tabelle, le quali con effetto dal 1°
gennaio 2014, sono state uniformate a livello svizzero. Per quanto qui
d’interesse, la tabella A risp. R (dal 2015), si riferisce a contribuenti
celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non
vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento,
mentre la tabella B (risp. S dal 2015) riguarda contribuenti coniugati/partner
registrati con il coniuge/partner registrato che non svolge attività lucrativa
(art. 1 OIFo; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 ‑ versione
1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 – versione
1.2, p. 13). La scelta della tabella applicabile va attuata in base alle
indicazioni contenute nel questionario ufficiale, e meglio nel “Questionario
per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, che deve essere compilato
dal lavoratore e che viene conservato dal datore di lavoro (Direttiva DDC n. 1,
valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida
dal 1° gennaio 2015 ‑ versione 1.2, p. 13).
2.2
Nel caso in esame
la ricorrente si oppone alla richiesta da parte dell’RS 1 del pagamento dell’imposta
alla fonte non trattenuta, calcolata dall’autorità di tassazione dopo verifica
per i dipendenti __________, __________ e __________ essendosi accorta che
l’applicazione delle tabelle non era corretta.
2.3
Come visto, giusta l’art.
211.
LT e art. 138 LIFD, l’autorità di tassazione obbliga il debitore della
prestazione imponibile, in
casu la RI 1, a versare l’imposta non
trattenuta se questi non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta
d’imposta. Rimane riservato il regresso del debitore della prestazione
imponibile nei confronti del contribuente (art. 211 cpv. 1, 2a frase
LT risp. art. 138 cpv. 1, 2a frase LIFD). In effetti, in seguito
alla verifica esperita il 27 giugno 2019, l’autorità di tassazione si è accorta
che le tabelle d’imposta non erano applicate correttamente per alcuni
dipendenti della RI 1, ed in particolare per i signori __________, __________ e
__________. Oltre all’applicazione errata delle tabelle, anche il numero di
figli a carico concesso in deduzione non era suffragato da alcuna prova. In
tutti e tre i casi, manca infatti il Modulo n. 1 (“Formulario di
annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla
fonte”), strumento necessario per la scelta e l’applicazione delle tabelle impositive.
Inoltre, per quanto attiene in particolare alla deduzione per figli a carico,
il datore di lavoro deve conservare la documentazione a sostegno della deduzione
concessa al dipendente. Su richiesta, tale documentazione e il Modulo n. 1
dovranno essere presentati all’autorità di tassazione (Direttiva DDC n. 1,
valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1, p. 14; Direttiva DDC n. 1,
valida dal 1° gennaio 2015 – versione 1.2, p. 14).
2.4
Prima di decidere il
reclamo presentato il 30 luglio 2019, segnatamente per il dipendente __________,
l’autorità di tassazione ha espressamente fatto richiesta della suddetta
documentazione, senza riceverla. Di conseguenza, ha respinto il reclamo e
corretto l’imposizione del contribuente, applicandogli la tabella A0 risp. R0
(dal 2015), senza figli a carico.
3.
3.1.
Dagli atti, si evince che __________,
cittadino portoghese, era dipendente della RI 1 dal 15 giugno 2010 (v.
Conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte, anno 2010, presentato il 6
febbraio 2010 [recte: 2011]) fino al 31 luglio 2017. È titolare di un
permesso di dimora ed è dunque assoggettato alla trattenuta d’imposta alla
fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito. Per i periodi
fiscali litigiosi, dai conteggi della trattenuta dell’imposta alla fonte sui
salari e proventi compensativi presentati dalla RI 1, si evince che
quest’ultima ha applicato
·
nel 2014: la tabella H1, ovvero con un figlio a carico.
·
nel 2015, 2016 e 2017 (fino al 31 luglio 2017): la tabella H2,
ovvero con due figli a carico.
Dopo aver proceduto alla
verifica del 27 giugno 2019 ed in particolare dopo aver constatato la non
corretta applicazione delle tabelle impositive, l’autorità di tassazione ha
rettificato la tabella da applicare da parte del datore di lavoro in A0 risp. R0
(dal 2015) ed ha richiesto alla RI 1 il pagamento dell’importo dell’imposta
alla fonte non trattenuto ovvero ‑ per l’insieme dei periodi
fiscali litigiosi ‑ fr. 8'935.60.
3.2
Per quanto concerne in
particolar modo il figlio __________ Junior, la società ricorrente produce una
dichiarazione del Comune di __________, da cui risulta che vi è stato
domiciliato dal 1.3.2014 al 31.1.2017. Rileva inoltre che il padre beneficiava
anche degli assegni per figli. Contesta poi che la deduzione per il figlio in
questione possa essere negata al suo dipendente per il fatto – di cui non
poteva essere a conoscenza – che la stessa deduzione fosse già stata
riconosciuta alla madre del figlio.
È chiaro che la sola
circostanza che il datore di lavoro della madre di __________ abbia calcolato
la ritenuta d’imposta, applicando un’aliquota che considera anche la deduzione
sociale per il figlio, non basta a giustificare la decisione dell’autorità
fiscale cantonale. Quest’ultima deve infatti verificare, secondo le
disposizioni legali applicabili, se il datore di lavoro insorgente abbia
correttamente riconosciuto la deduzione contestata.
3.3
Ora, la legge federale
(art. 86 cpv. 1 LIFD) prevede che la tariffa dell’imposta alla fonte tenga
conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i premi
d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli
oneri familiari (art. 35 e 36). Anche i cantoni devono prendere in considerazione
forfettariamente le spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le
deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due
coniugi (art. 33 cpv. 3 LAID). Nella legge tributaria ticinese (art. 107 cpv. 1
LT), è dunque previsto che le aliquote d’imposta alla fonte tengano conto, in
forma forfettaria, fra l’altro, della deduzione per figli (art. 34 lett. a).
Per quanto concerne la
deduzione per figli, la legge federale e quella cantonale dispongono che siano
dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi,
al cui sostentamento il contribuente provvede, 6'500.‑ franchi risp.
11'100.‑ franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio
sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, anche la
deduzione per i figli è ripartita per metà (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD;
art. 34 cpv. 1 lett. a LT).
3.4
Nel caso in esame, non è
noto né se i genitori del bambino esercitassero congiuntamente l’autorità
parentale né se il dipendente __________ convivesse con il figlio e neppure se abbia
versato alimenti alla madre del figlio.
A tale proposito, anche le
indicazioni fornite con il ricorso sono contraddittorie. La ricorrente sostiene
che la dichiarazione 5.3.2018 del Comune di __________, “attestava che il
figlio viveva presso il padre”. Il certificato in questione tuttavia si limita
ad attestare che il minore “ha avuto domicilio nel nostro comune dal 01.03.2014
al 31.01.2017”. Dalla banca dati MOVPOP, che raccoglie le informazioni
personali registrate presso gli Uffici del Controllo Abitanti dei Comuni
ticinesi, risulta tuttavia che __________ risiedesse sì a __________ ma non
all’indirizzo del padre (via __________) bensì a quello della madre (via __________).
Inoltre, l’insorgente sottolinea che la “decisione sugli assegni per i figli […]
li attribuiva al dipendente, al quale pertanto venivano versati”. Ora, i
“conteggi salario”, che secondo il ricorso dovrebbero suffragare tale
affermazione, non sono allegati, sebbene siano menzionati come allegato E.
Al termine del ricorso, la
debitrice dell’imposta richiama dall’RS 1 la “documentazione già prodotta dalla
ricorrente in sede di accertamento e di reclamo” ed in particolare il
“formulario Imposta fonte __________ (dove dichiara che ogni cambiamento ci
sarebbe stato comunicato)” e la “decisione assegni familiari Sequeira”. Sennonché,
è stato proprio l’RS 1 a rivolgersi alla ricorrente, dopo che quest’ultima
aveva interposto reclamo contro la decisione con cui era stato richiesto il
pagamento degli arretrati d’imposta, invitandola a produrre il questionario per
dipendenti soggetti alle imposte alla fonte relativo al dipendente __________
per gli anni dal 2014 al 2017. Per conto della debitrice d’imposta, aveva
risposto __________, affermando di non essere riuscito a “trovare il
documento”, pur essendo sicuro “che all’inizio del rapporto di lavoro abbiamo
fatto riempire il formulario questionario dipendenti”, poiché “negli scorsi
anni la titolare del ristorante faceva riempire i formulari solo all’inizio del
rapporto di lavoro o quando c’erano cambiamenti” (cfr. email del 24.9.2019).
3.5
È bene ricordare, in
questo contesto, che nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito
nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi
che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario
(cfr. p. es. sentenza TF 2C_877/2018 del 7 maggio 2019, consid. 4.6; DTF 133 II
153.
e 121 II 257, consid. 4c; ASA 64 499, consid. 3c; StE 1990 B 13.1 n. 8,
consid. 4). Nel caso dell’imposta alla fonte, se il dipendente non fornisce
informazioni affidabili sulla sua situazione personale e familiare, il datore
di lavoro deve pertanto applicare l’aliquota per persone sole senza figli (Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 28 ad art. 85
LIFD, p. 1835).
3.6
Non avendo presentato il
Modulo n. 1 e/o altra documentazione a sostegno del fatto che il signor __________
provvedesse in modo essenziale al sostentamento del figlio __________, l’RS 1
non poteva fare altro che calcolare l’imposta alla fonte senza tener conto
della deduzione sociale.
La stessa conclusione si
impone, a maggior ragione, per il primo figlio dello stesso dipendente, che
vivrebbe con la ex moglie in __________. L’unica informazione in merito a
questo minore emerge da un verbale del 7.7.2008, che si riferisce alla
procedura di divorzio di __________. Da questo verbale si evince tuttavia
unicamente che i genitori hanno raggiunto un accordo sull’esercizio dell’autorità
parentale sul figlio minorenne. Non è per contro stata portata alcuna prova in
merito al pagamento di eventuali alimenti.
4.
Gli altri due
dipendenti, __________ __________ __________, entrambi di nazionalità italiana
e al beneficio di un permesso di dimora, sono stati attivi in seno alla società
dall’inizio del 2016 al 30 aprile 2017. Nel periodo fiscale 2016 sono stati
tassati entrambi con la tabella R0. Da quanto si evince dalla Banca dati Movpop
(v. allegati alle osservazioni dell’RS 1), la tabella impositiva applicata era
corretta. Per il 2017, invece, la ritenuta è stata calcolata applicando la tabella
U3 per __________e la U1 per __________.
Agli atti non vi è alcun
Modulo n. 1 (“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti
assoggettati all’imposta alla fonte”), che possa giustificare la sopravvenienza
di una tale modifica delle condizioni personali e della capacità contributiva
dei contribuenti qui in parola.
Conseguentemente, dopo la
sua verifica, l’autorità di tassazione ha rettificato la tabella impositiva per
il periodo fiscale 2017 ‑ applicando per entrambi la R0 ‑ ed
ha ripreso gli importi non trattenuti ovvero fr. 1'049.77 per __________ e
fr. 1'638.79 per __________.
Nel ricorso, la debitrice
dell’imposta alla fonte afferma di aver preso contatto con i suoi ex
dipendenti, che “si sono dichiarati nettamente contrari sia a procurare una
dichiarazione che attesti il mantenimento dei figli, sia a rimborsare qualsiasi
importo”. In tal modo, l’insorgente riconosce di non disporre di alcuna prova
del fatto che gli ex collaboratori in discussione provvedessero al mantenimento
di figli.
Anche in questo caso,
l’operato dell’RS 1 non presta il fianco a critiche e la decisione di
richiedere alla RI 1 il pagamento dell’imposta non trattenuta ai sensi
dell’art. 211 LT risp. art. 138 LIFD merita di essere tutelata.
5.
5.1.
È quindi a ragione che l’RS
1, in applicazione degli art. 211 cpv. 1, 1ª frase LT e 138 cpv. 1, 1ª frase
LIFD, ha disposto una ripresa nei confronti della RI 1 a favore dell’autorità
fiscale (quantificata in fr. 13'202.‑), avendo quest’ultima calcolato
la ritenuta d’imposta applicando tabelle con aliquote più favorevoli ed operando
in tal modo solo in parte la ritenuta d’imposta per i dipendenti __________, __________
e __________. Dal canto suo, la RI 1 potrà esercitare il diritto di regresso
nei confronti dei contribuenti giusta l’art. 211 cpv. 1, 2ª frase LT e l’art.
138.
cpv. 1, 2ª frase LT.
5.2
La decisione dell’RS 1 del
28.
giugno 2019 di richiedere alla RI 1 il pagamento delle imposte alla fonte
insufficientemente trattenute per i dipendenti __________, __________ e __________
non presta pertanto il fianco a critiche e merita di essere tutelata.
6.
Il ricorso deve
conseguentemente essere respinto.
Visto l’esito del
gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: