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Decisione

80.2019.369

Imposte alla fonte: dimoranti, aliquota applicabile, mancata presentazione del questionario per dipendenti, calcolo imposte non trattenute

17 luglio 2020Italiano21 min

l’RS 1 (di seguito: RS 1) procedeva ad una verifica presso il datore di lavoro constatando

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.369

Lugano

17 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 novembre 2019 contro la decisione del 25 ottobre 2019 in materia di imposte

alla fonte 2014-2015-2016-2017.

Fatti

Fatti

A. La RI 1, con sede a __________,

è una società costituita nel 1994 la cui attività consiste nella gestione,

l’acquisto, la vendita e la locazione di ristoranti, mense, bar, mescite e

locali notturni (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone

Ticino; ultima consultazione: 25.06.2020). Per la sua attività, la RI 1 impiega

personale proveniente dall’estero.

B.

a.

Il 27 giugno 2019,

l’RS 1 (di seguito: RS 1) procedeva ad una verifica presso il datore di lavoro constatando

che, per quanto qui d’interesse, i Questionari per dipendenti erano “prodotti

parzialmente”. Per quanto atteneva al prelevamento dell’imposta alla fonte

da parte del datore di lavoro, l’autorità fiscale rilevava che la trattenuta

era stata effettuata “in modo parzialmente corretto, in base alle direttive

emanate dalla Divisione delle contribuzioni”.

b.

Il 28 giugno 2019, il

rapporto di verifica è stato notificato alla RI 1. L’RS 1 aveva proceduto alla

ripresa di un importo totale di fr. 13'202.‑ relativo ai periodi

fiscali 2014-2017. L’autorità di tassazione aveva rettificato la tabella

impositiva applicabile per alcuni dipendenti, correggendo di conseguenza

l’ammontare della ritenuta d’imposta. Precisava inoltre che “la scelta delle

tabelle è stabilita in base alle indicazioni risultanti dal questionario per i

dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte il quale dev’essere compilato

per ogni dipendente soggetto alle imposte alla fonte, firmato e annualmente

aggiornato”.

C. Il 30 luglio 2019, la

RI 1 interponeva reclamo contro la suddetta decisione, contestando in

particolare le rettifiche relative a tre dipendenti, i signori __________, __________

e __________. A sostegno della propria tesi, per il dipendente __________

allegava la dichiarazione rilasciata dall’Ufficio controllo abitanti del Comune

di __________ attestante che il figlio __________ ‑ nato nel

2011 a __________ dalla relazione con l’allora convivente __________‑ dal

1° marzo 2014 al 31 gennaio 2017 era domiciliato, come il padre, nel Comune di __________.

Faceva inoltre pervenire all’autorità di tassazione anche un verbale relativo

alla procedura di divorzio promossa in __________ e datato 7 luglio 2008, dal

quale risulta che non vi è versamento reciproco di alimenti tra gli ex coniugi e

che sono intervenuti degli accordi in merito all’esercizio dell’autorità

parentale sull’altro figlio – allora minorenne ‑ __________.

D.

a.

Il 13 agosto 2019,

tramite lettera raccomandata, l’RS 1 si rivolgeva alla reclamante chiedendo di

presentare entro un termine poi prorogato, il “questionario per dipendenti

soggetti all’impost[a] alla fonte per [gli] anni 2014, 2015, 2016

e 2017 debitamente compilati” ed “altra eventuale documentazione a

sostegno delle motivazioni portate in sede di reclamo” relativi al signor __________.

Il 24 settembre 2019, per posta elettronica, il signor __________ rispondeva di

aver ricontrollato tutta la documentazione relativa al dipendente __________ ma

di non aver trovato il “formulario questionario dipendenti”. Aggiungeva

che “la titolare del Ristorante faceva riempire i formulari solo all’inizio

del rapporto di lavoro o quando c’erano cambiamenti”.

b.

Con decisione datata 25

ottobre 2019, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

“1. Relativamente

all’assoggettamento del signor __________, l’imposizione alla fonte calcolata

come da dettaglio del Rapporto di verifica del 27.06.2019 è confermata;

ritenuto che la RI 1 non ha dato seguito alla richiesta di documentazione del

13 agosto 2019 e appurato che la deduzione del figlio è già stata concessa alla

madre.

2. Relativamente

all’assoggettamento dei signori __________ e __________, l’imposizione alla

fonte calcolata nel dettaglio del Rapporto di verifica del 27.06.2019 è

confermata. Sulla base della documentazione in nostro possesso, ambedue i

dipendenti risultano celibi ed i figli richiesti in deduzione non vivono nella

medesima economia domestica, pertanto non sono ammessi in deduzione”.

E. Con il ricorso

presentato il 25 novembre 2019, la ricorrente lamenta “il fatto che l’Ufficio

di tassazione impone alla ricorrente un ruolo che non le compete; esso allarga

infatti il dovere (e la possibilità) di accertamento dei fatti oltre a quanto

le norme sull’imposta alla fonte impongono al datore di lavoro e a quanto il

Codice delle obbligazioni (sul rapporto di lavoro) le norme sulla protezione

della sfera privata permettano”. Afferma di aver “svolto il proprio

compito diligentemente, accertandosi sulla situazione dei lavoratori al momento

della loro assunzione. Incombeva a quest’ultimi informare tempestivamente la

datrice di lavoro sui successivi cambiamenti; per contro le facoltà di indagine

di quest’ultima sui cambiamenti delle situazioni familiari dei dipendenti non

si estendevano oltre. Né la decisione […], né il rapporto di verifica,

[…] indicano in base a quali disposti di legge le cose sarebbero opposte a

quanto ora argomentato”. Per il dipendente __________, la ricorrente

ribadisce di aver “fatto firmare il documento iniziale (modulo prestampato

imposta fonte) dove è indicato espressamente che il dipendente si impegna ad annunciare

al datore di lavoro ogni cambiamento della sua situazione familiare”. A tal

proposito giustifica l’applicazione della “deduzione “agevolata”” in

quanto il dipendente era divorziato con due figli, ciò che – a suo

dire ‑ si evince dal formulario iniziale firmato dal

dipendente, dalla decisione sugli assegni per i figli che gli venivano versati,

dalla sentenza di divorzio e dalla dichiarazione di domicilio del figlio rilasciata

dal Comune di Pollegio. Di questi documenti, al gravame ricorsuale è allegata

unicamente la Dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ il 5 marzo 2018

e relativa al figlio __________ (v. ric., all. C).

Per i dipendenti __________

e __________, non più nell’organico della società, il datore di lavoro giustifica

il proprio operato asserendo che entrambi i lavoratori avevano “dichiarato

sempre” di provvedere al mantenimento dei figli e di ricevere gli assegni

familiari e di non comprendere “sulla scorta di quali informazioni e/o

documentazione si possa dimostrare il contrario e comunque si possa pretendere

che [il datore di lavoro] potesse giungere a conclusioni diverse”. Aggiunge

inoltre che “dal verbale di controllo risulta che […] tutto fosse in

ordine, salvo il questionario annuo dei dipendenti, ma che la ricorrente non

sapeva avrebbe dovuto far allestire” (v. ric. p. 3, pto. 7).

Infine, lamenta la

mancanza di una base legale che la obblighi a versare l’imposta non trattenuta.

F. Nelle sue

osservazioni, presentate l’8 gennaio 2020, l’RS 1 postula la reiezione del

gravame e la conferma degli importi rettificati per gli anni 2014-2017. Per

quanto attiene alla situazione del dipendente __________, l’autorità di

tassazione rileva che la documentazione richiesta non le è mai pervenuta e ciò “ad

ulteriore comprova che la stessa non è mai stata allestita da parte della

ricorrente”. Precisa inoltre che la deduzione per il figlio minorenne era

già stata accordata alla madre, allora convivente del signor __________. Per i

dipendenti __________ e __________, sulla base dei dati presenti nella banca

dati Movpop, l’autorità di tassazione ribadisce che la tabella applicabile è

quella per persone sole. Sottolinea che è la ricorrente stessa ad ammettere “di

essere stata inadempiente nei propri doveri previsti dalla Legge Tributaria e

non produce peraltro alcuna documentazione a sostegno di quanto asserito”.

Diritto

1. 1.1.

Sono soggetti ad

una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa

dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli

stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;

analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);

b. i

lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano

un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la

settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,

l’art. 91 LIFD).

L’imposta è prelevata sui

proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

I principi fondanti le

aliquote d’imposta, la loro struttura e i differenti tipi sono regolati dagli

art. 106 e seguenti LT e specificati all’art. 12 Decreto esecutivo concernente

l’imposizione delle persone fisiche relativo al periodo fiscale trattato (RL

640.220) risp. dagli art. 85 e 86 LIFD e dall’art. 1 Ordinanza del DFF

sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza

sull’imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2]).

1.2.

Giusta gli 209 LT e art.

136 LIFD, il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono

fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e

scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla

fonte. Gli articoli 196 ‑ 203 LT e 123 ‑ 129

LIFD sono applicabili per analogia.

In vigore dal 1° gennaio

2014, l’art. 3a cpv. 1 OIFo prevede che i datori di lavoro che impiegano

persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 o 97

LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto

giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. Se il

Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell’imposta alla

fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio

mensile (art. 3a cpv. 2 OIFo; cfr., al proposito, Pedroli in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

romand, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, p. 1745 s., n. 5 ss ad art. 136 LIFD). L’apposito modulo menzionato

dall’art. 3a cpv. 1 OIFo è il Modulo n. 1 “Formulario

d’annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta

alla fonte” che deve essere debitamente compilato e controfirmato sia dal

dipendente che dal datore di lavoro (Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio

2014 – versione 1.1; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio

2015 – versione 1.2, p. 22 n. 32). Va al proposito ricordato che

mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla

fonte” ‑ che permette di accertare la situazione personale del

lavoratore ‑ quest’ultimo si impegna a notificare al datore di

lavoro ogni cambiamento con un nuovo questionario. Il questionario deve essere

aggiornato ogni qual volta vi sia un cambiamento della situazione famigliare

del dipendente ed è obbligatorio procedere all’aggiornamento del questionario

ad ogni inizio di anno civile (DDC, Istruzioni utili alla compilazione del

“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati

all’imposta alla fonte”, p. 1; cfr., al proposito, Pedroli, op. cit., p. 1746 s., n. 8 ss ad art. 136 LIFD).

1.3.

Gli art. 211 LT e 138 LIFD

prevedono invece che, se il debitore della prestazione imponibile non ha

operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di

tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane salvo il

regresso del debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme

dispongono inoltre che, se ha operato una trattenuta troppo elevata, il

debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al

contribuente (cpv. 2). Va da sé che, in seguito al controllo del corretto

adempimento degli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro, è possibile non

solo che l’autorità fiscale debba chiedere un pagamento degli arretrati ma

anche che debba restituire un’eventuale eccedenza, se il debitore ha operato

una trattenuta troppo elevata (art. 211 cpv. 2 LT; art. 138 cpv. 2 LIFD). Il

diritto, per l’autorità fiscale, di chiedere la restituzione delle imposte non

trattenute o trattenute in misura insufficiente, così come l’obbligo di

restituire un’eventuale eccedenza, si prescrive in cinque anni dalla fine del

periodo fiscale (decisione CDT n. 80.1997.130 dell’8 ottobre 1997).

Contro una decisione in

materia di imposte alla fonte, è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio

delle imposte alla fonte e del bollo; avverso la decisione sul reclamo è poi

data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa Camera

(art. 212 LT e 139 cpv. 2 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

L’imposta alla fonte è

prelevata in applicazione di diverse tabelle, le quali con effetto dal 1°

gennaio 2014, sono state uniformate a livello svizzero. Per quanto qui

d’interesse, la tabella A risp. R (dal 2015), si riferisce a contribuenti

celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non

vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento,

mentre la tabella B (risp. S dal 2015) riguarda contribuenti coniugati/partner

registrati con il coniuge/partner registrato che non svolge attività lucrativa

(art. 1 OIFo; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 ‑ versione

1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 – versione

1.2, p. 13). La scelta della tabella applicabile va attuata in base alle

indicazioni contenute nel questionario ufficiale, e meglio nel “Questionario

per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, che deve essere compilato

dal lavoratore e che viene conservato dal datore di lavoro (Direttiva DDC n. 1,

valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida

dal 1° gennaio 2015 ‑ versione 1.2, p. 13).

2.2

Nel caso in esame

la ricorrente si oppone alla richiesta da parte dell’RS 1 del pagamento dell’imposta

alla fonte non trattenuta, calcolata dall’autorità di tassazione dopo verifica

per i dipendenti __________, __________ e __________ essendosi accorta che

l’applicazione delle tabelle non era corretta.

2.3

Come visto, giusta l’art.

211.

LT e art. 138 LIFD, l’autorità di tassazione obbliga il debitore della

prestazione imponibile, in

casu la RI 1, a versare l’imposta non

trattenuta se questi non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta

d’imposta. Rimane riservato il regresso del debitore della prestazione

imponibile nei confronti del contribuente (art. 211 cpv. 1, 2a frase

LT risp. art. 138 cpv. 1, 2a frase LIFD). In effetti, in seguito

alla verifica esperita il 27 giugno 2019, l’autorità di tassazione si è accorta

che le tabelle d’imposta non erano applicate correttamente per alcuni

dipendenti della RI 1, ed in particolare per i signori __________, __________ e

__________. Oltre all’applicazione errata delle tabelle, anche il numero di

figli a carico concesso in deduzione non era suffragato da alcuna prova. In

tutti e tre i casi, manca infatti il Modulo n. 1 (“Formulario di

annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla

fonte”), strumento necessario per la scelta e l’applicazione delle tabelle impositive.

Inoltre, per quanto attiene in particolare alla deduzione per figli a carico,

il datore di lavoro deve conservare la documentazione a sostegno della deduzione

concessa al dipendente. Su richiesta, tale documentazione e il Modulo n. 1

dovranno essere presentati all’autorità di tassazione (Direttiva DDC n. 1,

valida dal 1° gennaio 2014 – versione 1.1, p. 14; Direttiva DDC n. 1,

valida dal 1° gennaio 2015 – versione 1.2, p. 14).

2.4

Prima di decidere il

reclamo presentato il 30 luglio 2019, segnatamente per il dipendente __________,

l’autorità di tassazione ha espressamente fatto richiesta della suddetta

documentazione, senza riceverla. Di conseguenza, ha respinto il reclamo e

corretto l’imposizione del contribuente, applicandogli la tabella A0 risp. R0

(dal 2015), senza figli a carico.

3.

3.1.

Dagli atti, si evince che __________,

cittadino portoghese, era dipendente della RI 1 dal 15 giugno 2010 (v.

Conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte, anno 2010, presentato il 6

febbraio 2010 [recte: 2011]) fino al 31 luglio 2017. È titolare di un

permesso di dimora ed è dunque assoggettato alla trattenuta d’imposta alla

fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito. Per i periodi

fiscali litigiosi, dai conteggi della trattenuta dell’imposta alla fonte sui

salari e proventi compensativi presentati dalla RI 1, si evince che

quest’ultima ha applicato

·

nel 2014: la tabella H1, ovvero con un figlio a carico.

·

nel 2015, 2016 e 2017 (fino al 31 luglio 2017): la tabella H2,

ovvero con due figli a carico.

Dopo aver proceduto alla

verifica del 27 giugno 2019 ed in particolare dopo aver constatato la non

corretta applicazione delle tabelle impositive, l’autorità di tassazione ha

rettificato la tabella da applicare da parte del datore di lavoro in A0 risp. R0

(dal 2015) ed ha richiesto alla RI 1 il pagamento dell’importo dell’imposta

alla fonte non trattenuto ovvero ‑ per l’insieme dei periodi

fiscali litigiosi ‑ fr. 8'935.60.

3.2

Per quanto concerne in

particolar modo il figlio __________ Junior, la società ricorrente produce una

dichiarazione del Comune di __________, da cui risulta che vi è stato

domiciliato dal 1.3.2014 al 31.1.2017. Rileva inoltre che il padre beneficiava

anche degli assegni per figli. Contesta poi che la deduzione per il figlio in

questione possa essere negata al suo dipendente per il fatto – di cui non

poteva essere a conoscenza – che la stessa deduzione fosse già stata

riconosciuta alla madre del figlio.

È chiaro che la sola

circostanza che il datore di lavoro della madre di __________ abbia calcolato

la ritenuta d’imposta, applicando un’aliquota che considera anche la deduzione

sociale per il figlio, non basta a giustificare la decisione dell’autorità

fiscale cantonale. Quest’ultima deve infatti verificare, secondo le

disposizioni legali applicabili, se il datore di lavoro insorgente abbia

correttamente riconosciuto la deduzione contestata.

3.3

Ora, la legge federale

(art. 86 cpv. 1 LIFD) prevede che la tariffa dell’imposta alla fonte tenga

conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i premi

d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli

oneri familiari (art. 35 e 36). Anche i cantoni devono prendere in considerazione

forfettariamente le spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le

deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due

coniugi (art. 33 cpv. 3 LAID). Nella legge tributaria ticinese (art. 107 cpv. 1

LT), è dunque previsto che le aliquote d’imposta alla fonte tengano conto, in

forma forfettaria, fra l’altro, della deduzione per figli (art. 34 lett. a).

Per quanto concerne la

deduzione per figli, la legge federale e quella cantonale dispongono che siano

dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi,

al cui sostentamento il contribuente provvede, 6'500.‑ franchi risp.

11'100.‑ franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio

sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, anche la

deduzione per i figli è ripartita per metà (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD;

art. 34 cpv. 1 lett. a LT).

3.4

Nel caso in esame, non è

noto né se i genitori del bambino esercitassero congiuntamente l’autorità

parentale né se il dipendente __________ convivesse con il figlio e neppure se abbia

versato alimenti alla madre del figlio.

A tale proposito, anche le

indicazioni fornite con il ricorso sono contraddittorie. La ricorrente sostiene

che la dichiarazione 5.3.2018 del Comune di __________, “attestava che il

figlio viveva presso il padre”. Il certificato in questione tuttavia si limita

ad attestare che il minore “ha avuto domicilio nel nostro comune dal 01.03.2014

al 31.01.2017”. Dalla banca dati MOVPOP, che raccoglie le informazioni

personali registrate presso gli Uffici del Controllo Abitanti dei Comuni

ticinesi, risulta tuttavia che __________ risiedesse sì a __________ ma non

all’indirizzo del padre (via __________) bensì a quello della madre (via __________).

Inoltre, l’insorgente sottolinea che la “decisione sugli assegni per i figli […]

li attribuiva al dipendente, al quale pertanto venivano versati”. Ora, i

“conteggi salario”, che secondo il ricorso dovrebbero suffragare tale

affermazione, non sono allegati, sebbene siano menzionati come allegato E.

Al termine del ricorso, la

debitrice dell’imposta richiama dall’RS 1 la “documentazione già prodotta dalla

ricorrente in sede di accertamento e di reclamo” ed in particolare il

“formulario Imposta fonte __________ (dove dichiara che ogni cambiamento ci

sarebbe stato comunicato)” e la “decisione assegni familiari Sequeira”. Sennonché,

è stato proprio l’RS 1 a rivolgersi alla ricorrente, dopo che quest’ultima

aveva interposto reclamo contro la decisione con cui era stato richiesto il

pagamento degli arretrati d’imposta, invitandola a produrre il questionario per

dipendenti soggetti alle imposte alla fonte relativo al dipendente __________

per gli anni dal 2014 al 2017. Per conto della debitrice d’imposta, aveva

risposto __________, affermando di non essere riuscito a “trovare il

documento”, pur essendo sicuro “che all’inizio del rapporto di lavoro abbiamo

fatto riempire il formulario questionario dipendenti”, poiché “negli scorsi

anni la titolare del ristorante faceva riempire i formulari solo all’inizio del

rapporto di lavoro o quando c’erano cambiamenti” (cfr. email del 24.9.2019).

3.5

È bene ricordare, in

questo contesto, che nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito

nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi

che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario

(cfr. p. es. sentenza TF 2C_877/2018 del 7 maggio 2019, consid. 4.6; DTF 133 II

153.

e 121 II 257, consid. 4c; ASA 64 499, consid. 3c; StE 1990 B 13.1 n. 8,

consid. 4). Nel caso dell’imposta alla fonte, se il dipendente non fornisce

informazioni affidabili sulla sua situazione personale e familiare, il datore

di lavoro deve pertanto applicare l’aliquota per persone sole senza figli (Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a cura

di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 28 ad art. 85

LIFD, p. 1835).

3.6

Non avendo presentato il

Modulo n. 1 e/o altra documentazione a sostegno del fatto che il signor __________

provvedesse in modo essenziale al sostentamento del figlio __________, l’RS 1

non poteva fare altro che calcolare l’imposta alla fonte senza tener conto

della deduzione sociale.

La stessa conclusione si

impone, a maggior ragione, per il primo figlio dello stesso dipendente, che

vivrebbe con la ex moglie in __________. L’unica informazione in merito a

questo minore emerge da un verbale del 7.7.2008, che si riferisce alla

procedura di divorzio di __________. Da questo verbale si evince tuttavia

unicamente che i genitori hanno raggiunto un accordo sull’esercizio dell’autorità

parentale sul figlio minorenne. Non è per contro stata portata alcuna prova in

merito al pagamento di eventuali alimenti.

4.

Gli altri due

dipendenti, __________ __________ __________, entrambi di nazionalità italiana

e al beneficio di un permesso di dimora, sono stati attivi in seno alla società

dall’inizio del 2016 al 30 aprile 2017. Nel periodo fiscale 2016 sono stati

tassati entrambi con la tabella R0. Da quanto si evince dalla Banca dati Movpop

(v. allegati alle osservazioni dell’RS 1), la tabella impositiva applicata era

corretta. Per il 2017, invece, la ritenuta è stata calcolata applicando la tabella

U3 per __________e la U1 per __________.

Agli atti non vi è alcun

Modulo n. 1 (“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti

assoggettati all’imposta alla fonte”), che possa giustificare la sopravvenienza

di una tale modifica delle condizioni personali e della capacità contributiva

dei contribuenti qui in parola.

Conseguentemente, dopo la

sua verifica, l’autorità di tassazione ha rettificato la tabella impositiva per

il periodo fiscale 2017 ‑ applicando per entrambi la R0 ‑ ed

ha ripreso gli importi non trattenuti ovvero fr. 1'049.77 per __________ e

fr. 1'638.79 per __________.

Nel ricorso, la debitrice

dell’imposta alla fonte afferma di aver preso contatto con i suoi ex

dipendenti, che “si sono dichiarati nettamente contrari sia a procurare una

dichiarazione che attesti il mantenimento dei figli, sia a rimborsare qualsiasi

importo”. In tal modo, l’insorgente riconosce di non disporre di alcuna prova

del fatto che gli ex collaboratori in discussione provvedessero al mantenimento

di figli.

Anche in questo caso,

l’operato dell’RS 1 non presta il fianco a critiche e la decisione di

richiedere alla RI 1 il pagamento dell’imposta non trattenuta ai sensi

dell’art. 211 LT risp. art. 138 LIFD merita di essere tutelata.

5.

5.1.

È quindi a ragione che l’RS

1, in applicazione degli art. 211 cpv. 1, 1ª frase LT e 138 cpv. 1, 1ª frase

LIFD, ha disposto una ripresa nei confronti della RI 1 a favore dell’autorità

fiscale (quantificata in fr. 13'202.‑), avendo quest’ultima calcolato

la ritenuta d’imposta applicando tabelle con aliquote più favorevoli ed operando

in tal modo solo in parte la ritenuta d’imposta per i dipendenti __________, __________

e __________. Dal canto suo, la RI 1 potrà esercitare il diritto di regresso

nei confronti dei contribuenti giusta l’art. 211 cpv. 1, 2ª frase LT e l’art.

138.

cpv. 1, 2ª frase LT.

5.2

La decisione dell’RS 1 del

28.

giugno 2019 di richiedere alla RI 1 il pagamento delle imposte alla fonte

insufficientemente trattenute per i dipendenti __________, __________ e __________

non presta pertanto il fianco a critiche e merita di essere tutelata.

6.

Il ricorso deve

conseguentemente essere respinto.

Visto l’esito del

gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: