80.2019.370
Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, forfait, onere della prova di costi superiori, “commissione di gestione” e “servizi bancari”, mancata produzione del contratto
7 luglio 2021Italiano23 min
tecnologiche, la compravendita di brevetti, la concessione dei diritti di sfruttamento
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.370
80.2019.371
Lugano
7 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
RI
2
tutti
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 novembre 2019 contro la decisione del 30 ottobre 2019 in materia di IC/IFD
2016.
Fatti
Fatti
A.
a.
Il signor RI 1, cittadino
germanico e sua moglie RI 2, cittadina italiana, sono entrambi al beneficio di
un permesso di domicilio (lui dal 15.03.2020, lei dal 09.04.2020; v. sito
MOVPOP, Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 26.04.2021). Il
contribuente è amministratore unico della __________ SA mentre la moglie vi
svolge l’attività di contabile. La __________ SA con sede a __________, di cui
i ricorrenti detengono l’intera quota di partecipazione, è attiva nella
produzione di accessori elettronici per autoveicoli e di automazioni
industriali; lo studio, la progettazione e la realizzazione di innovazioni
tecnologiche, la compravendita di brevetti, la concessione dei diritti di sfruttamento
della proprietà intellettuale e la concessione di utilizzo di know-how delle
stesse e di prodotti similari; l’assunzione, la concessione e lo sfruttamento
in genere di marchi e licenze (v. estratto Ufficio del registro di commercio
del Canton Ticino; ultima consultazione: 26.04.2021).
b.
Per quanto qui
d’interesse, nella Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2016
presentata il 12 aprile 2017, i contribuenti dichiaravano un reddito da
sostanza mobiliare (titoli e capitali) pari a fr. 657'560.‑. Chiedevano
in deduzione fr. 49'580.‑ quali spese di amministrazione dei titoli,
allegando l’estratto fiscale redatto dalla __________ cui era annesso un “dettaglio
delle spese” suddiviso in “diritti di custodia” per complessivi
fr. 15'180.05; “commissione di gestione” per complessivi fr. 31'599.99
e “servizi bancari” per complessivi fr. 2'800.‑. Al
31.12.2016, gli averi in deposito presso la suddetta Banca ammontavano a
fr. 5'266'763.‑ (v. ET 2016 allegato alla DI 2016).
B. Con decisione di tassazione
IC/IFD 2016 notificata il 10 agosto 2017, l’RS 1 (di seguito: RS 1) rettificava
il reddito da titoli e capitali da fr. 657'560.‑ a fr. 659'611.‑
con la motivazione “valori rettificati in base agli importi effettivi” e
ammetteva solo parzialmente la deduzione delle spese di amministrazione dei
titoli in ragione di fr. 16'919.‑, suddivisi in fr. 15'800.‑
corrispondenti al 3‰ del valore degli averi depositati presso la __________ __________ e in fr. 1'119.‑
relativi a “spese su altri conti” intestati ai contribuenti. L’autorità
di tassazione giustificava il proprio operato sostenendo che
“a titolo di spese di
amministrazione di titoli possono essere dedotte soltanto le spese concernenti
l’usuale amministrazione da parte di terzi. Sono considerate tali le spese di
custodia e di gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di
deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese
necessarie per conseguire il reddito dai titoli, come spese d’incasso,
d’affidavit ecc. Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto
dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione
propriamente detta dei titoli come, ad esempio, commissioni e spese d’acquisto
o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti, per
consulenza fiscale, per la compilazione di dichiarazione d’imposta e simili”.
L’RS 1 tassava i
contribuenti accertando un reddito imponibile IC di fr. 876'700.‑ (identico
per l’aliquota) e per l’IFD in ragione di fr. 873'900.‑ (identico
per l’aliquota). Il dovuto d’imposta sul reddito si attestava per l’IC a
fr. 120'682.15 mentre per l’IFD a fr. 100'169.05. Per la sola imposta
cantonale, l’autorità di prime cure accertava una sostanza imponibile di
fr. 29'216'000.‑ che comportava un dovuto d’imposta cantonale sulla
sostanza pari a fr. 100'516.‑.
C. a.
Il 29 agosto 2017,
la società __________ SA a nome e per conto dei contribuenti presentava reclamo
contro le suddette decisioni, contestando in particolare la parziale
concessione della deduzione delle spese di amministrazione dei titoli, in
ragione di fr. 16'919.‑ a fronte dei fr. 49'580.‑
richiesti conformemente all’“importo […] determinato dalla banca
depositaria e suddiviso” in diritti di custodia (fr. 15'180.‑),
commissione di gestione (fr. 31'600.‑) e servizi bancari (fr. 2'800.‑).
Per i reclamanti, erano da riconoscere quali spese deducibili i “diritti di
custodia”, trattandosi “di spese direttamente riconducibili alla
custodia dei titoli”; la “commissione di gestione” poiché relativa
all’amministrazione e alla gestione effettiva dei titoli senza includere “altre
attività quali consulenza all’acquisto o la vendita” e i “servizi
bancari” trattandosi di “spese bancarie direttamente connesse alle
commissioni d’incasso e alle tasse d’amministrazione relative ai titoli”.
Al reclamo allegavano una lettera, indirizzata al contribuente e datata 24
agosto 2017, nella quale la __________ confermava che “la denominazione
“commissione di gestione” […] si riferi[va] all’amministrazione
ed alla gestione del […] deposito titoli”.
D.
a.
Il 24 settembre 2019, per
Posta A Plus, l’RS 1 si rivolgeva ai rappresentanti dei contribuenti chiedendo
di trasmettere
“nel dettaglio, separatamente e comprovatamen[t]e
per il deposito __________
-
i costi di amministrazione
propriamente detta dei titoli, ossia le spese di custodia e gerenza ordinaria
-
le commissioni e spese di negoziazione,
acquisto o vendita titoli, spese per consulti in materia di investimenti e
imposte, ecc.”.
In caso contrario, l’autorità
di tassazione avrebbe riconfermato “l[a] deduzione forfettaria del 3%
[recte: 3‰] del rispettivo patrimonio”.
b.
La rappresentante dei
contribuenti rispondeva il 10 ottobre 2019. Allegava una lettera della __________
che ribadiva come “la denominazione “commissione di gestione” […] si
riferis[se] all’amministrazione ed alla gestione del […] deposito
titoli” mentre “le spese “servizi bancari” rappresenta[ssero] le
spese di tenuta di conto”. L’istituto bancario confermava che entrambe le
denominazioni “si riferi[vano] unicamente alle spese inerenti alla
gestione patrimoniale e non includ[evano] le spese di acquisto e vendita
titoli”.
c.
Con decisione notificata
il 30 ottobre 2019, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo relativo alla
deduzione per le spese di amministrazione dei titoli effettivamente sostenute e
confermava l’importo ammesso in deduzione pari a fr. 16'919.‑. Oltre
a quanto già addotto in sede di tassazione, l’RS 1 spiegava di non poter “stabilire
in quale misura gli importi fatturati dalla banca [fossero] da
qualificare quali spese di amministrazione deducibili” e, di conseguenza,
confermava la “deduzione del 3 per mille del patrimonio dichiarato”.
E. Con il ricorso
presentato il 27 novembre 2019, i ricorrenti postulano il riconoscimento della
deduzione delle spese di amministrazioni dei titoli in ragione di
fr. 49'580.‑. In subordine, chiedono la deduzione di almeno
fr. 46'780.04, corrispondenti alle spese di gestione (fr. 31'599.99) assommate
ai diritti di custodia (fr. 15'180.05). Ribadiscono che le “commissioni
di gestione” sono da ricondurre “esclusivamente a spese relative alla
gestione patrimoniale e, dunque, all’amministrazione […] Tali spese sono
connesse esclusivamente al conseguimento del reddito da parte di terzi al fine
della conservazione del proprio patrimonio” (ric., n. 10). A questo
proposito, sottolineano che “la gestione patrimoniale […] presenta un
profilo di rischio molto basso e conservativo [trattandosi di] investimenti
obbligazionari” (ric., n. 11, v. anche n. 12). Di conseguenza “mal si
concilia con l’attività di “acquisto e vendita di titoli” (ric., n. 11).
Concludono evidenziando che, come attestato anche dalla Banca depositaria, “le
spese sostenute [sono] da ricomprendersi esclusivamente a costi relativi
alla gestione patrimoniale non includendo in alcun modo le spese di acquisto e
vendita di titoli” (ric., n. 16). Per quanto attiene invece all’onere della
prova, affermano che “a carico del contribuente è […] la
dimostrazione che quei costi [sono] riconducibili a spese di
amministrazione e gestione […] non anche il modo in cui essi debbano
essere prodotti”. Infine, chiedono di essere sentiti.
F. Nelle sue
osservazioni al ricorso, l’RS 1 “si riconferma nella propria posizione” in
quanto
“contrariamente a quanto
preteso dai rappresentanti dei contribuenti, [è] poco chiara la
distinzione tra costi deducibili e non.
Infatti sembra esserci un
distinguo solo tra costi vivi rifatturati dalla banca alla voce “Servizi
bancari”, costi fissi alla voce “Diritti di custodia” e amministrazione e
gestione del portafoglio alla voce “Commissione di gestione”. La banca stessa
nello scritto del 9 ottobre 2019 comunica che “la denominazione “commissione
di gestione” […] si riferisce all’amministrazione ed alla gestione del
suo deposito titoli” poi “Le diciture “commissione di gestione” e
“servizi bancari” si riferiscono unicamente alle spese inerenti alla gestione
patrimoniale e non includono le spese di acquisto e vendita titoli”.
La Banca quindi sembra
confermare che la voce “Commissione di gestione” esclude spese di acquisto e
vendita ma non spese di consulenza”.
G. Nel corso
dell’udienza tenutasi davanti alla Camera di diritto tributario il 16 marzo
2021, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie posizioni. Da
un lato,
“I rappresentanti dei
ricorrenti sostengono che tutte le spese fatte valere servono semplicemente
alla conservazione del patrimonio in titoli dichiarato e che i contribuenti non
hanno conferito alla banca un mandato di gestione. Dall’estratto conto risulta
del resto che si tratta di obbligazioni. Per quanto riguarda i contratti
sottoscritti dai contribuenti con la banca i ricorrenti non li hanno messi a
disposizione dei rappresentanti. I rappresentanti dei ricorrenti ritengono che
la deduzione dei diritti di custodia sia pacifica e che è ingiustificata la
totale negazione della deduzione della commissione di gestione che dovrebbe per
contro essere almeno parzialmente riconosciuta”.
Dall’altro,
invece,
“L’UT ritiene per contro che
rispetto ad altri contribuenti le spese per questo tipo di tenuta di conti da
parte della banca siano nettamente eccessive. Chiede pertanto la conferma della
deduzione forfettaria, in mancanza di una prova precisa della natura dei singoli
costi chiesti in deduzione”.
H. Con lettera datata 26
aprile 2021 e indirizzata alla Camera di diritto tributario, la RA 1 ribadisce la
richiesta di riconoscere ai ricorrenti la “deduzione delle spese
effettivamente sostenute” o almeno parte di esse. Afferma che “l’ammontare
dei costi sostenuti dai contribuenti non può essere un parametro per giudicare
in merito alla loro deducibilità” e che, nel rispetto del principio della
buona fede e dell’obbligo di collaborazione sono stati prodotti due documenti bancari
che attestano che i costi sostenuti sono inerenti all’amministrazione dei
depositi titoli senza che sussista una “attività di consulenza (ad opera
della stessa banca)”: prova ne siano le “solamente 13 operazioni di
acquisto/vendita” intervenute nel corso del 2016. I ricorrenti lamentano il
fatto che sia loro richiesto di dimostrare un “fatto negativo” ovvero “la
non sussistenza di costi di consulenza”, ciò che “collide con il divieto
della prova negativa”.
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente che
possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di
terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né
computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).
Gli altri costi e spese
non possono invece essere dedotti. In particolare:
a) le
spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le
spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) [abrogato con
effetto dal 1° gennaio 2016]
c) le spese per
l’estinzione di debiti;
d) le
spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le
imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e
sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34
LIFD).
1.2.
Sono considerati costi di
amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il
reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di
gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione
diretta del proprio patrimonio (Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48
DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct,
2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).
1.3.
In merito ai costi di
amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente
affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al
conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale
diretto (ASA 67 p. 477 consid. 2c con riferimenti).
Rientrano in questa
categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore
depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons (per
titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione e
tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un
minimo fisso), le spese per le cassette di sicurezza e i compensi per la
gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori
testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad
assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato
monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi
creditori (Locher, op. cit., n. 10
ad art. 32 LIFD, p. 947 s.; v. anche sentenza Steuerrekursgericht Zürich
del 31.01.2017 in: StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. 1b). A questi costi
vanno inoltre aggiunte le spese straordinarie affrontate per scongiurare una
diminuzione del reddito della sostanza (Locher,
op. cit, n. 11 ad art. 32 LIFD, p. 948; Zwahlen/Lissi,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).
I costi per la consulenza
in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli costituiscono, per contro,
spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono deducibili;
come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché gli
incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non rientrano tra i
redditi imponibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi di segretariato
determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti
a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477 consid. 2e con riferimenti).
1.4.
Non essendo sempre agevole
distinguere in che misura i costi occasionati dalla gestione del patrimonio da
parte di terzi comprendano anche attività che eccedono la mera gestione patrimoniale,
le prassi cantonali ammettono, di regola, che i contribuenti possano avvalersi,
invece dei costi effettivi di amministrazione dei titoli, di una deduzione
complessiva.
La prassi consolidata del
Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria del 3‰ del valore
dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione
forfetaria non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni
superiori la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonta
comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547).
Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali
del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per
patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni superiori (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 39 n. 1);
le autorità del Canton San Gallo ammettono invece una deduzione del 2‰ (St. Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1; per
Vaud [simile alla prassi zurighese] e Ginevra v. p. es. Merlino, op. cit., n. 8 s. ad art. 32 LIFD, p. 660 s.).
1.5.
Come questa Camera ha già
avuto modo di confermare in una decisione del 6 maggio 2002 (sentenza CDT n.
80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo,
ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli,
a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a
tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche, valevoli per il periodo fiscale 2016, la prassi
cantonale ticinese è così riassunta:
Sono deducibili le spese
effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle
spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di
deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le
spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc.
In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e
quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via
eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰
(che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva) del
patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di
capitali (cifra 29.1 della dichiarazione d’imposta). Non è ammessa
alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il contribuente
detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai quali non
derivano spese di custodia o gestione.
Non è ammesso il
computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di
spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli
(commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in
materia di investimenti della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione
di dichiarazioni d’imposta, ecc.).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal
contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p. 442).
2.2
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153;
DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
3.
3.1.
Nella fattispecie, i
ricorrenti vorrebbero che fosse loro riconosciuta la deduzione delle spese
effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli depositati presso la ____________________,
pari a fr. 49'580.‑. Di diverso avviso l’autorità di tassazione che,
non ritenendo possibile distinguere chiaramente tra costi deducibili e non, ha
concesso unicamente la deduzione forfetaria del 3‰ ‑ corrispondente
a fr. 15'800.‑ ‑ del valore del deposito
(fr. 5'266'763.‑).
3.2
Per poter beneficiare
della deduzione delle spese effettivamente sostenute e non (solo) della
deduzione complessiva (forfait del 3‰, previsto dalla prassi cantonale), tutto
ciò che eccede l’importo forfetario deve essere comprovato e dimostrato (Locher, op. cit., n. 10 ad art. 32 LIFD,
p. 948). In casu, tutto ciò che eccede fr. 15'800.‑. Poiché la
deduzione delle spese di amministrazione dei titoli da parte di terzi è un
elemento che, se riconosciuto dall’autorità fiscale, ridurrebbe il debito nei
confronti dell’erario, spetta al contribuente dimostrarne la natura e l’entità (v.
p. es. StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. c).
3.3
Ora, ci si chiede se la
documentazione e le informazioni fornite dai ricorrenti nel corso della
procedura siano idonee a comprovare e giustificare la deduzione delle spese di
amministrazione dei titoli richiesta.
In particolare, alfine di
verificare se non fossero inclusi dei costi di consulenza per l’acquisto e la
vendita dei titoli ‑ non deducibili ‑ ai
ricorrenti è stato chiesto di specificare le diciture “commissione di
gestione” e “servizi bancari” riportate nel dettaglio delle spese
annesso all’Estratto fiscale 01.01.2016-31.12.2016 e trasmesso con la
Dichiarazione d’imposta 2016.
3.3.1
Gli insorgenti hanno
presentato all’autorità di tassazione due attestazioni, praticamente identiche,
redatte dalla Banca depositaria e datate 24.08.2017 rispettivamente 09.10.2019,
nelle quali si afferma che “la denominazione “commissione di gestione […]
si riferisce all’amministrazione ed alla gestione del […] deposito
titoli [mentre le] spese “servizi bancari” rappresentano le spese di
tenuta di conto”.
[Entrambe] le diciture […] si
riferiscono unicamente alle spese inerenti alla gestione patrimoniale e non
includono le spese di acquisto e vendita titoli” (v. allegati ricorsuali n.
6.
e n. 7).
Ambedue le attestazioni
bancarie sono state trasmesse all’autorità di tassazione durante la procedura di
reclamo: la prima con lo scritto di reclamo; la seconda dopo che l’autorità di
tassazione aveva espressamente richiesto ai contribuenti di esporre “separatamente
e comprovatamen[t]e
per il deposito ____________________
i
costi di amministrazione propriamente detta dei titoli, ossia le spese di
custodia e gerenza ordinaria” e “le commissioni e spese di negoziazione,
acquisto o vendita titoli, spese per consulti in materia di investimenti e
imposte, ecc.”.
Sulla base della citata documentazione,
l’RS 1 non ha tuttavia ritenuto possibile “stabilire in quale misura gli
importi fatturati dalla banca [fossero] da qualificare quali spese di amministrazione
deducibili” ed ha respinto il reclamo confermando la “deduzione del 3
per mille del patrimonio dichiarato”, così come ammesso dall’autorità di
prime cure.
3.3.2
In sede di udienza ‑ espressamente
richiesta dalla rappresentante dei ricorrenti ‑ quest’ultima spiegava
che il deposito titoli presso la ____________________ era costituito da titoli
obbligazionari, per loro natura gestiti in modo prevalentemente “statico” e che,
di conseguenza, non necessitavano di alcuna consulenza per l’acquisto e la
vendita. Con lettera del 28 aprile 2021, indirizzata all’autorità giudicante,
la rappresentante dei ricorrenti ribadiva nuovamente che nell’importo chiesto
in deduzione non erano incluse né spese legate all’acquisto e alla vendita di
titoli (le operazioni intervenute nel corso dell’anno erano state “solamente
13”) né spese legate all’attività di consulenza, in considerazione appunto
delle “pochissime movimentazioni effettuate”.
3.4
Nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4
LIFD). Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art.
230.
cpv. 2 LT; art. 143 cpv. 1 LIFD).
Dalla documentazione
versata agli atti, compresi il verbale di udienza e la lettera all’attenzione
dell’autorità giudicante del 26.04.2021, non è possibile evincere chiaramente
quali prestazioni bancarie siano contemplate dalle diciture “commissione di
gestione” risp. “servizi bancari” ed in particolare se non siano
inclusi dei costi di consulenza per l’acquisto e la vendita dei titoli. Per
poter chiarire la fattispecie, in sede di udienza, è stato espressamente richiesto
alla rappresentante dei ricorrenti di voler esibire il contratto stipulato con
la Banca in relazione alla gestione e all’amministrazione del deposito dei
titoli. La rappresentante ha tuttavia sostenuto “che i contribuenti non
hanno conferito alla banca un mandato di gestione” e che i ricorrenti non
hanno messo a disposizione della rappresentante gli eventuali “contratti
sottoscritti […] con la banca” (v. verbale di udienza del
16.03.2021).
Non è stato neppure
presentato un estratto dettagliato del conto dal quale sia possibile evincere
le “solamente 13 operazioni di acquisto/vendita” effettuate. Quest’ultima
affermazione è contenuta nella lettera del 26 aprile 2021 inviata
all’attenzione della Camera di diritto tributario e sembra piuttosto confermare
che verosimilmente una consulenza ci sia stata, anche se solo per “le
pochissime movimentazioni effettuate” (“l’acquisto di nuovi titoli
risulta essere marginale”; v. ric., n. 11). A questo proposito si ricorda
che se la pur “marginale” attività di acquisto di nuovi titoli fosse
stata effettuata direttamente dai ricorrenti piuttosto che dall’istituto
bancario, le spese da essa derivanti non sono in ogni caso deducibili,
trattandosi di costi di gestione occasionati dall’amministrazione diretta del
proprio patrimonio (v. supra, consid. 1.2).
Sia come sia, il principio
inquisitorio e la massima ufficiale trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente. Se, come nella fattispecie, l’onere della
prova incombe al contribuente, gli spetta anche l’obbligo di fornire le prove (Beweisbeschaffungspflicht)
dei fatti che fondano le sue conclusioni. Il contribuente deve apportarle al
più tardi durante la procedura di ricorso (Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 17 ad art. 142 LIFD, p. 2347 s.; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 14 ad
art. 142 LIFD, p. 696; Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], op. cit., n. 11 ad art. 142 LIFD, p. 1774).
Considerato il comportamento
reticente dei ricorrenti nel presentare la documentazione richiesta a più
riprese sia in sede di tassazione sia in sede di ricorso (Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker,
Schweizeriches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 19 n. 6, p. 280) e non potendo di conseguenza
stabilire con precisione quali tra le spese sostenute siano dei costi
fiscalmente deducibili e quali no, la decisione dell’autorità di tassazione di non
concedere la deduzione effettiva delle spese di amministrazione dei titoli, qui
impugnata, appare corretta.
3.5
Come già ricordato, la
prassi delle autorità fiscali ticinesi ammette una deduzione forfetaria del 3‰
a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato
per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. La deduzione forfetaria del 3‰
non è infatti ammessa a prescindere dall’entità delle spese sostenute, ma
rappresenta unicamente un’agevolazione probatoria, quando vi sono costi che
eccedono il 3‰ e che sono composti da costi deducibili e non deducibili,
difficilmente separabili. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno potuto (o
voluto) specificare in modo dettagliato le diciture “commissione di gestione”
risp. “servizi bancari”, mancando di dimostrare la natura dei costi sopportati
e di distinguere in maniera chiara ed esatta quali fossero le spese di
amministrazione direttamente necessarie al conseguimento del reddito (nesso
causale diretto; v. supra, consid. 1.3). L’UT Lugano ha pertanto applicato
il forfait del 3‰ a prescindere dalla natura delle spese sostenute. Il suo operato
merita pertanto di essere tutelato: la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo
reclamo notificata il 30 ottobre 2019 deve essere confermata.
4.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti. Non è loro riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: