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Decisione

80.2019.370

Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, forfait, onere della prova di costi superiori, “commissione di gestione” e “servizi bancari”, mancata produzione del contratto

7 luglio 2021Italiano23 min

tecnologiche, la compravendita di brevetti, la concessione dei diritti di sfruttamento

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.370

80.2019.371

Lugano

7 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

RI

2

tutti

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 27 novembre 2019 contro la decisione del 30 ottobre 2019 in materia di IC/IFD

2016.

Fatti

Fatti

A.

a.

Il signor RI 1, cittadino

germanico e sua moglie RI 2, cittadina italiana, sono entrambi al beneficio di

un permesso di domicilio (lui dal 15.03.2020, lei dal 09.04.2020; v. sito

MOVPOP, Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 26.04.2021). Il

contribuente è amministratore unico della __________ SA mentre la moglie vi

svolge l’attività di contabile. La __________ SA con sede a __________, di cui

i ricorrenti detengono l’intera quota di partecipazione, è attiva nella

produzione di accessori elettronici per autoveicoli e di automazioni

industriali; lo studio, la progettazione e la realizzazione di innovazioni

tecnologiche, la compravendita di brevetti, la concessione dei diritti di sfruttamento

della proprietà intellettuale e la concessione di utilizzo di know-how delle

stesse e di prodotti similari; l’assunzione, la concessione e lo sfruttamento

in genere di marchi e licenze (v. estratto Ufficio del registro di commercio

del Canton Ticino; ultima consultazione: 26.04.2021).

b.

Per quanto qui

d’interesse, nella Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2016

presentata il 12 aprile 2017, i contribuenti dichiaravano un reddito da

sostanza mobiliare (titoli e capitali) pari a fr. 657'560.‑. Chiedevano

in deduzione fr. 49'580.‑ quali spese di amministrazione dei titoli,

allegando l’estratto fiscale redatto dalla __________ cui era annesso un “dettaglio

delle spese” suddiviso in “diritti di custodia” per complessivi

fr. 15'180.05; “commissione di gestione” per complessivi fr. 31'599.99

e “servizi bancari” per complessivi fr. 2'800.‑. Al

31.12.2016, gli averi in deposito presso la suddetta Banca ammontavano a

fr. 5'266'763.‑ (v. ET 2016 allegato alla DI 2016).

B. Con decisione di tassazione

IC/IFD 2016 notificata il 10 agosto 2017, l’RS 1 (di seguito: RS 1) rettificava

il reddito da titoli e capitali da fr. 657'560.‑ a fr. 659'611.‑

con la motivazione “valori rettificati in base agli importi effettivi” e

ammetteva solo parzialmente la deduzione delle spese di amministrazione dei

titoli in ragione di fr. 16'919.‑, suddivisi in fr. 15'800.‑

corrispondenti al 3‰ del valore degli averi depositati presso la __________ __________ e in fr. 1'119.‑

relativi a “spese su altri conti” intestati ai contribuenti. L’autorità

di tassazione giustificava il proprio operato sostenendo che

“a titolo di spese di

amministrazione di titoli possono essere dedotte soltanto le spese concernenti

l’usuale amministrazione da parte di terzi. Sono considerate tali le spese di

custodia e di gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di

deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese

necessarie per conseguire il reddito dai titoli, come spese d’incasso,

d’affidavit ecc. Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto

dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione

propriamente detta dei titoli come, ad esempio, commissioni e spese d’acquisto

o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti, per

consulenza fiscale, per la compilazione di dichiarazione d’imposta e simili”.

L’RS 1 tassava i

contribuenti accertando un reddito imponibile IC di fr. 876'700.‑ (identico

per l’aliquota) e per l’IFD in ragione di fr. 873'900.‑ (identico

per l’aliquota). Il dovuto d’imposta sul reddito si attestava per l’IC a

fr. 120'682.15 mentre per l’IFD a fr. 100'169.05. Per la sola imposta

cantonale, l’autorità di prime cure accertava una sostanza imponibile di

fr. 29'216'000.‑ che comportava un dovuto d’imposta cantonale sulla

sostanza pari a fr. 100'516.‑.

C. a.

Il 29 agosto 2017,

la società __________ SA a nome e per conto dei contribuenti presentava reclamo

contro le suddette decisioni, contestando in particolare la parziale

concessione della deduzione delle spese di amministrazione dei titoli, in

ragione di fr. 16'919.‑ a fronte dei fr. 49'580.‑

richiesti conformemente all’“importo […] determinato dalla banca

depositaria e suddiviso” in diritti di custodia (fr. 15'180.‑),

commissione di gestione (fr. 31'600.‑) e servizi bancari (fr. 2'800.‑).

Per i reclamanti, erano da riconoscere quali spese deducibili i “diritti di

custodia”, trattandosi “di spese direttamente riconducibili alla

custodia dei titoli”; la “commissione di gestione” poiché relativa

all’amministrazione e alla gestione effettiva dei titoli senza includere “altre

attività quali consulenza all’acquisto o la vendita” e i “servizi

bancari” trattandosi di “spese bancarie direttamente connesse alle

commissioni d’incasso e alle tasse d’amministrazione relative ai titoli”.

Al reclamo allegavano una lettera, indirizzata al contribuente e datata 24

agosto 2017, nella quale la __________ confermava che “la denominazione

“commissione di gestione” […] si riferi[va] all’amministrazione

ed alla gestione del […] deposito titoli”.

D.

a.

Il 24 settembre 2019, per

Posta A Plus, l’RS 1 si rivolgeva ai rappresentanti dei contribuenti chiedendo

di trasmettere

“nel dettaglio, separatamente e comprovatamen[t]e

per il deposito __________

-

i costi di amministrazione

propriamente detta dei titoli, ossia le spese di custodia e gerenza ordinaria

-

le commissioni e spese di negoziazione,

acquisto o vendita titoli, spese per consulti in materia di investimenti e

imposte, ecc.”.

In caso contrario, l’autorità

di tassazione avrebbe riconfermato “l[a] deduzione forfettaria del 3%

[recte: 3‰] del rispettivo patrimonio”.

b.

La rappresentante dei

contribuenti rispondeva il 10 ottobre 2019. Allegava una lettera della __________

che ribadiva come “la denominazione “commissione di gestione” […] si

riferis[se] all’amministrazione ed alla gestione del […] deposito

titoli” mentre “le spese “servizi bancari” rappresenta[ssero] le

spese di tenuta di conto”. L’istituto bancario confermava che entrambe le

denominazioni “si riferi[vano] unicamente alle spese inerenti alla

gestione patrimoniale e non includ[evano] le spese di acquisto e vendita

titoli”.

c.

Con decisione notificata

il 30 ottobre 2019, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo relativo alla

deduzione per le spese di amministrazione dei titoli effettivamente sostenute e

confermava l’importo ammesso in deduzione pari a fr. 16'919.‑. Oltre

a quanto già addotto in sede di tassazione, l’RS 1 spiegava di non poter “stabilire

in quale misura gli importi fatturati dalla banca [fossero] da

qualificare quali spese di amministrazione deducibili” e, di conseguenza,

confermava la “deduzione del 3 per mille del patrimonio dichiarato”.

E. Con il ricorso

presentato il 27 novembre 2019, i ricorrenti postulano il riconoscimento della

deduzione delle spese di amministrazioni dei titoli in ragione di

fr. 49'580.‑. In subordine, chiedono la deduzione di almeno

fr. 46'780.04, corrispondenti alle spese di gestione (fr. 31'599.99) assommate

ai diritti di custodia (fr. 15'180.05). Ribadiscono che le “commissioni

di gestione” sono da ricondurre “esclusivamente a spese relative alla

gestione patrimoniale e, dunque, all’amministrazione […] Tali spese sono

connesse esclusivamente al conseguimento del reddito da parte di terzi al fine

della conservazione del proprio patrimonio” (ric., n. 10). A questo

proposito, sottolineano che “la gestione patrimoniale […] presenta un

profilo di rischio molto basso e conservativo [trattandosi di] investimenti

obbligazionari” (ric., n. 11, v. anche n. 12). Di conseguenza “mal si

concilia con l’attività di “acquisto e vendita di titoli” (ric., n. 11).

Concludono evidenziando che, come attestato anche dalla Banca depositaria, “le

spese sostenute [sono] da ricomprendersi esclusivamente a costi relativi

alla gestione patrimoniale non includendo in alcun modo le spese di acquisto e

vendita di titoli” (ric., n. 16). Per quanto attiene invece all’onere della

prova, affermano che “a carico del contribuente è […] la

dimostrazione che quei costi [sono] riconducibili a spese di

amministrazione e gestione […] non anche il modo in cui essi debbano

essere prodotti”. Infine, chiedono di essere sentiti.

F. Nelle sue

osservazioni al ricorso, l’RS 1 “si riconferma nella propria posizione” in

quanto

“contrariamente a quanto

preteso dai rappresentanti dei contribuenti, [è] poco chiara la

distinzione tra costi deducibili e non.

Infatti sembra esserci un

distinguo solo tra costi vivi rifatturati dalla banca alla voce “Servizi

bancari”, costi fissi alla voce “Diritti di custodia” e amministrazione e

gestione del portafoglio alla voce “Commissione di gestione”. La banca stessa

nello scritto del 9 ottobre 2019 comunica che “la denominazione “commissione

di gestione” […] si riferisce all’amministrazione ed alla gestione del

suo deposito titoli” poi “Le diciture “commissione di gestione” e

“servizi bancari” si riferiscono unicamente alle spese inerenti alla gestione

patrimoniale e non includono le spese di acquisto e vendita titoli”.

La Banca quindi sembra

confermare che la voce “Commissione di gestione” esclude spese di acquisto e

vendita ma non spese di consulenza”.

G. Nel corso

dell’udienza tenutasi davanti alla Camera di diritto tributario il 16 marzo

2021, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie posizioni. Da

un lato,

“I rappresentanti dei

ricorrenti sostengono che tutte le spese fatte valere servono semplicemente

alla conservazione del patrimonio in titoli dichiarato e che i contribuenti non

hanno conferito alla banca un mandato di gestione. Dall’estratto conto risulta

del resto che si tratta di obbligazioni. Per quanto riguarda i contratti

sottoscritti dai contribuenti con la banca i ricorrenti non li hanno messi a

disposizione dei rappresentanti. I rappresentanti dei ricorrenti ritengono che

la deduzione dei diritti di custodia sia pacifica e che è ingiustificata la

totale negazione della deduzione della commissione di gestione che dovrebbe per

contro essere almeno parzialmente riconosciuta”.

Dall’altro,

invece,

“L’UT ritiene per contro che

rispetto ad altri contribuenti le spese per questo tipo di tenuta di conti da

parte della banca siano nettamente eccessive. Chiede pertanto la conferma della

deduzione forfettaria, in mancanza di una prova precisa della natura dei singoli

costi chiesti in deduzione”.

H. Con lettera datata 26

aprile 2021 e indirizzata alla Camera di diritto tributario, la RA 1 ribadisce la

richiesta di riconoscere ai ricorrenti la “deduzione delle spese

effettivamente sostenute” o almeno parte di esse. Afferma che “l’ammontare

dei costi sostenuti dai contribuenti non può essere un parametro per giudicare

in merito alla loro deducibilità” e che, nel rispetto del principio della

buona fede e dell’obbligo di collaborazione sono stati prodotti due documenti bancari

che attestano che i costi sostenuti sono inerenti all’amministrazione dei

depositi titoli senza che sussista una “attività di consulenza (ad opera

della stessa banca)”: prova ne siano le “solamente 13 operazioni di

acquisto/vendita” intervenute nel corso del 2016. I ricorrenti lamentano il

fatto che sia loro richiesto di dimostrare un “fatto negativo” ovvero “la

non sussistenza di costi di consulenza”, ciò che “collide con il divieto

della prova negativa”.

Diritto

1. 1.1.

Il contribuente che

possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di

terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né

computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).

Gli altri costi e spese

non possono invece essere dedotti. In particolare:

a) le

spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le

spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

b) [abrogato con

effetto dal 1° gennaio 2016]

c) le spese per

l’estinzione di debiti;

d) le

spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;

e) le

imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e

sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34

LIFD).

1.2.

Sono considerati costi di

amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il

reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di

gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione

diretta del proprio patrimonio (Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48

DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten

nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).

1.3.

In merito ai costi di

amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente

affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al

conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale

diretto (ASA 67 p. 477 consid. 2c con riferimenti).

Rientrano in questa

categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore

depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons (per

titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione e

tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un

minimo fisso), le spese per le cassette di sicurezza e i compensi per la

gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori

testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad

assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato

monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi

creditori (Locher, op. cit., n. 10

ad art. 32 LIFD, p. 947 s.; v. anche sentenza Steuerrekursgericht Zürich

del 31.01.2017 in: StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. 1b). A questi costi

vanno inoltre aggiunte le spese straordinarie affrontate per scongiurare una

diminuzione del reddito della sostanza (Locher,

op. cit, n. 11 ad art. 32 LIFD, p. 948; Zwahlen/Lissi,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).

I costi per la consulenza

in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli costituiscono, per contro,

spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono deducibili;

come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché gli

incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non rientrano tra i

redditi imponibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi di segretariato

determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti

a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477 consid. 2e con riferimenti).

1.4.

Non essendo sempre agevole

distinguere in che misura i costi occasionati dalla gestione del patrimonio da

parte di terzi comprendano anche attività che eccedono la mera gestione patrimoniale,

le prassi cantonali ammettono, di regola, che i contribuenti possano avvalersi,

invece dei costi effettivi di amministrazione dei titoli, di una deduzione

complessiva.

La prassi consolidata del

Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria del 3‰ del valore

dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione

forfetaria non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni

superiori la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonta

comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher

Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547).

Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali

del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per

patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni superiori (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 39 n. 1);

le autorità del Canton San Gallo ammettono invece una deduzione del 2‰ (St. Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1; per

Vaud [simile alla prassi zurighese] e Ginevra v. p. es. Merlino, op. cit., n. 8 s. ad art. 32 LIFD, p. 660 s.).

1.5.

Come questa Camera ha già

avuto modo di confermare in una decisione del 6 maggio 2002 (sentenza CDT n.

80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo,

ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli,

a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a

tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta

delle persone fisiche, valevoli per il periodo fiscale 2016, la prassi

cantonale ticinese è così riassunta:

Sono deducibili le spese

effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle

spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di

deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le

spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc.

In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e

quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via

eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰

(che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva) del

patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di

capitali (cifra 29.1 della dichiarazione d’imposta). Non è ammessa

alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il contribuente

detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai quali non

derivano spese di custodia o gestione.

Non è ammesso il

computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di

spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli

(commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in

materia di investimenti della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione

di dichiarazioni d’imposta, ecc.).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal

contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p. 442).

2.2

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153;

DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

3.

3.1.

Nella fattispecie, i

ricorrenti vorrebbero che fosse loro riconosciuta la deduzione delle spese

effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli depositati presso la ____________________,

pari a fr. 49'580.‑. Di diverso avviso l’autorità di tassazione che,

non ritenendo possibile distinguere chiaramente tra costi deducibili e non, ha

concesso unicamente la deduzione forfetaria del 3‰ ‑ corrispondente

a fr. 15'800.‑ ‑ del valore del deposito

(fr. 5'266'763.‑).

3.2

Per poter beneficiare

della deduzione delle spese effettivamente sostenute e non (solo) della

deduzione complessiva (forfait del 3‰, previsto dalla prassi cantonale), tutto

ciò che eccede l’importo forfetario deve essere comprovato e dimostrato (Locher, op. cit., n. 10 ad art. 32 LIFD,

p. 948). In casu, tutto ciò che eccede fr. 15'800.‑. Poiché la

deduzione delle spese di amministrazione dei titoli da parte di terzi è un

elemento che, se riconosciuto dall’autorità fiscale, ridurrebbe il debito nei

confronti dell’erario, spetta al contribuente dimostrarne la natura e l’entità (v.

p. es. StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. c).

3.3

Ora, ci si chiede se la

documentazione e le informazioni fornite dai ricorrenti nel corso della

procedura siano idonee a comprovare e giustificare la deduzione delle spese di

amministrazione dei titoli richiesta.

In particolare, alfine di

verificare se non fossero inclusi dei costi di consulenza per l’acquisto e la

vendita dei titoli ‑ non deducibili ‑ ai

ricorrenti è stato chiesto di specificare le diciture “commissione di

gestione” e “servizi bancari” riportate nel dettaglio delle spese

annesso all’Estratto fiscale 01.01.2016-31.12.2016 e trasmesso con la

Dichiarazione d’imposta 2016.

3.3.1

Gli insorgenti hanno

presentato all’autorità di tassazione due attestazioni, praticamente identiche,

redatte dalla Banca depositaria e datate 24.08.2017 rispettivamente 09.10.2019,

nelle quali si afferma che “la denominazione “commissione di gestione […]

si riferisce all’amministrazione ed alla gestione del […] deposito

titoli [mentre le] spese “servizi bancari” rappresentano le spese di

tenuta di conto”.

[Entrambe] le diciture […] si

riferiscono unicamente alle spese inerenti alla gestione patrimoniale e non

includono le spese di acquisto e vendita titoli” (v. allegati ricorsuali n.

6.

e n. 7).

Ambedue le attestazioni

bancarie sono state trasmesse all’autorità di tassazione durante la procedura di

reclamo: la prima con lo scritto di reclamo; la seconda dopo che l’autorità di

tassazione aveva espressamente richiesto ai contribuenti di esporre “separatamente

e comprovatamen[t]e

per il deposito ____________________

i

costi di amministrazione propriamente detta dei titoli, ossia le spese di

custodia e gerenza ordinaria” e “le commissioni e spese di negoziazione,

acquisto o vendita titoli, spese per consulti in materia di investimenti e

imposte, ecc.”.

Sulla base della citata documentazione,

l’RS 1 non ha tuttavia ritenuto possibile “stabilire in quale misura gli

importi fatturati dalla banca [fossero] da qualificare quali spese di amministrazione

deducibili” ed ha respinto il reclamo confermando la “deduzione del 3

per mille del patrimonio dichiarato”, così come ammesso dall’autorità di

prime cure.

3.3.2

In sede di udienza ‑ espressamente

richiesta dalla rappresentante dei ricorrenti ‑ quest’ultima spiegava

che il deposito titoli presso la ____________________ era costituito da titoli

obbligazionari, per loro natura gestiti in modo prevalentemente “statico” e che,

di conseguenza, non necessitavano di alcuna consulenza per l’acquisto e la

vendita. Con lettera del 28 aprile 2021, indirizzata all’autorità giudicante,

la rappresentante dei ricorrenti ribadiva nuovamente che nell’importo chiesto

in deduzione non erano incluse né spese legate all’acquisto e alla vendita di

titoli (le operazioni intervenute nel corso dell’anno erano state “solamente

13”) né spese legate all’attività di consulenza, in considerazione appunto

delle “pochissime movimentazioni effettuate”.

3.4

Nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4

LIFD). Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art.

230.

cpv. 2 LT; art. 143 cpv. 1 LIFD).

Dalla documentazione

versata agli atti, compresi il verbale di udienza e la lettera all’attenzione

dell’autorità giudicante del 26.04.2021, non è possibile evincere chiaramente

quali prestazioni bancarie siano contemplate dalle diciture “commissione di

gestione” risp. “servizi bancari” ed in particolare se non siano

inclusi dei costi di consulenza per l’acquisto e la vendita dei titoli. Per

poter chiarire la fattispecie, in sede di udienza, è stato espressamente richiesto

alla rappresentante dei ricorrenti di voler esibire il contratto stipulato con

la Banca in relazione alla gestione e all’amministrazione del deposito dei

titoli. La rappresentante ha tuttavia sostenuto “che i contribuenti non

hanno conferito alla banca un mandato di gestione” e che i ricorrenti non

hanno messo a disposizione della rappresentante gli eventuali “contratti

sottoscritti […] con la banca” (v. verbale di udienza del

16.03.2021).

Non è stato neppure

presentato un estratto dettagliato del conto dal quale sia possibile evincere

le “solamente 13 operazioni di acquisto/vendita” effettuate. Quest’ultima

affermazione è contenuta nella lettera del 26 aprile 2021 inviata

all’attenzione della Camera di diritto tributario e sembra piuttosto confermare

che verosimilmente una consulenza ci sia stata, anche se solo per “le

pochissime movimentazioni effettuate” (“l’acquisto di nuovi titoli

risulta essere marginale”; v. ric., n. 11). A questo proposito si ricorda

che se la pur “marginale” attività di acquisto di nuovi titoli fosse

stata effettuata direttamente dai ricorrenti piuttosto che dall’istituto

bancario, le spese da essa derivanti non sono in ogni caso deducibili,

trattandosi di costi di gestione occasionati dall’amministrazione diretta del

proprio patrimonio (v. supra, consid. 1.2).

Sia come sia, il principio

inquisitorio e la massima ufficiale trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente. Se, come nella fattispecie, l’onere della

prova incombe al contribuente, gli spetta anche l’obbligo di fornire le prove (Beweisbeschaffungspflicht)

dei fatti che fondano le sue conclusioni. Il contribuente deve apportarle al

più tardi durante la procedura di ricorso (Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 17 ad art. 142 LIFD, p. 2347 s.; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 14 ad

art. 142 LIFD, p. 696; Casanova/Dubey,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], op. cit., n. 11 ad art. 142 LIFD, p. 1774).

Considerato il comportamento

reticente dei ricorrenti nel presentare la documentazione richiesta a più

riprese sia in sede di tassazione sia in sede di ricorso (Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker,

Schweizeriches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 19 n. 6, p. 280) e non potendo di conseguenza

stabilire con precisione quali tra le spese sostenute siano dei costi

fiscalmente deducibili e quali no, la decisione dell’autorità di tassazione di non

concedere la deduzione effettiva delle spese di amministrazione dei titoli, qui

impugnata, appare corretta.

3.5

Come già ricordato, la

prassi delle autorità fiscali ticinesi ammette una deduzione forfetaria del 3‰

a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato

per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. La deduzione forfetaria del 3‰

non è infatti ammessa a prescindere dall’entità delle spese sostenute, ma

rappresenta unicamente un’agevolazione probatoria, quando vi sono costi che

eccedono il 3‰ e che sono composti da costi deducibili e non deducibili,

difficilmente separabili. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno potuto (o

voluto) specificare in modo dettagliato le diciture “commissione di gestione”

risp. “servizi bancari”, mancando di dimostrare la natura dei costi sopportati

e di distinguere in maniera chiara ed esatta quali fossero le spese di

amministrazione direttamente necessarie al conseguimento del reddito (nesso

causale diretto; v. supra, consid. 1.3). L’UT Lugano ha pertanto applicato

il forfait del 3‰ a prescindere dalla natura delle spese sostenute. Il suo operato

merita pertanto di essere tutelato: la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo

reclamo notificata il 30 ottobre 2019 deve essere confermata.

4.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti. Non è loro riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: