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Decisione

80.2019.372

Deduzioni: alimenti all’ex coniuge, concessione diritto di abitazione, valore locativo attribuito al coniuge che abita l’immobile, assunzione di spese di manutenzione e interessi ipotecari

13 maggio 2020Italiano21 min

di fr. 2'200.- al mese fino al raggiungimento della maggiore età (dicembre 2018),

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.372

80.2019.373

Lugano

13 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 29 novembre 2019 contro la decisione del 30 ottobre 2019 in materia di IC-IFD

2016-2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 e __________

si sono uniti in matrimonio il 13 settembre 1996. Dalla loro unione è nato, il

23 dicembre 2000, __________.

Il 17

gennaio 2013 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio, nella quale hanno indicato di vivere separati di fatto

dal 27 ottobre 2012 e di aver deciso di inoltrare istanza di divorzio. La

convenzione, come modificata il 30 aprile 2013, prevede, in particolar modo,

quanto segue:

L’appartamento

di __________ a __________, già adibito ad abitazione coniugale e di esclusiva

proprietà del Marito è assegnato in uso, unitariamente a tutti gli arredi e le

suppellettili, alla Moglie e al Figlio, fino al 31.12.2019. Dopo tale data lo

stesso dovrà essere restituito al Marito.

È escluso il diritto di uso del piccolo

appartamento sito al piano -2 e che il Marito potrà decidere di locare,

percependone i relativi canoni di locazione, una volta effettuati i lavori

necessari per renderlo completamente indipendente dall’appartamento sito al

piano -1 nel quale continueranno ad abitare la Moglie ed il Figlio. Il marito

potrà utilizzare personalmente il piccolo appartamento al piano -2 solo durante

i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di __________ per un periodo

massimo di 4 mesi.

Alla moglie è

assegnato in uso il posto auto n. __________ nell’autorimessa di __________

unitamente ad un parcheggio esterno sulla __________. Gli altri posti auto

autorimessa e il rimanente parcheggio esterno rimarranno in uso al Marito.

Il

marito pagherà, fino al 31.12.2019, tutti gli oneri ipotecari gravanti i detti

immobili, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, i premi delle

assicurazioni economia domestica, responsabilità civile e complementare

stabile, e tutte le spese comunque legate all’immobile ivi compresi tutti gli

oneri fiscali, anche qualora le autorità fiscali dovessero imputarli a carico

della Moglie.

L’accordo

prevedeva inoltre che il padre avrebbe versato alimenti al figlio, nella misura

di fr. 2'200.- al mese fino al raggiungimento della maggiore età (dicembre 2018),

rimanendo applicabile in seguito l’art. 277 CCS, e alla moglie, nella misura di

fr. 2'200.- al mese fino al dicembre 2019.

Passata in

giudicato la sentenza di divorzio, inoltre, sarebbe stato iscritto nel Registro

fondiario un diritto di abitazione in favore della moglie con scadenza

31.12.2019 sull’appartamento già citato,

con

l’espressa previsione che gli oneri ipotecari, spese condominiali ordinarie e

straordinarie, le spese di riscaldamento, le spese di manutenzione ordinarie e

straordinarie, i premi delle assicurazioni economia domestica, responsabilità

civile e complementare stabile, e tutte le spese comunque legate all’immobile,

saranno a carico del proprietario, ivi compresi tutti gli oneri fiscali, anche

qualora le autorità fiscali dovessero imputarli a carico della Moglie.

Con sentenza

del 2 maggio 2013, il Pretore Aggiunto del __________ ha pronunciato il

divorzio e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie.

B. Nella

dichiarazione d’imposta 2016, RI 1 ha fatto valere, in particolare, la

deduzione di alimenti nella misura di fr. 35'734.- a favore della moglie e di

fr. 29'400.- per il figlio.

Con

decisione del 8 agosto 2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano gli ha

notificato la tassazione IC/IFD 2016, commisurando il reddito imponibile in fr.

410'500.– per l’IC e fr. 418'900.- per l’IFD; il reddito determinante per

l’aliquota ammontava, rispettivamente, a fr. 419'400.- per l’IC ed a fr.

418'900.- per l’IFD. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva ammesso in

deduzione solo fr. 26'400.- per alimenti versati al coniuge divorziato e

altrettanti al figlio.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2019,

chiedendo che fossero considerati nelle deduzioni per gli alimenti anche i

costi da lui sostenuti riguardanti l’appartamento concesso in uso all’ex moglie

(costi elencati nella sentenza di divorzio).

L’autorità

fiscale, con decisione di tassazione del 6 novembre 2019, ha accolto il reclamo,

aumentando la deduzione per gli alimenti versati al coniuge divorziato a fr.

35'734.- e quelli per il figlio a fr. 29'400.-.

C.

a.

Nella dichiarazione d’imposta 2017, il

contribuente ha fatto valere, in particolare, la deduzione di alimenti nella

misura di fr. 35'384.- a favore della moglie e di fr. 29'400.- per il figlio

Notificando

al contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione dell’11 settembre

2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano commisurava il reddito imponibile in

fr. 438'100.- per l’IC e fr. 453'900.- per l’IFD; il reddito determinante per

l’aliquota ammontava, rispettivamente, a fr. 450'400.- per l’IC ed a fr.

453'900.- per l’IFD. L’autorità aveva ammesso in deduzione fr. 26'400.- per

alimenti versati al coniuge divorziato e fr. 29'400.- al figlio.

b.

In data 1°

ottobre 2019, il contribuente ha interposto reclamo avverso la predetta

decisione. In particolare, contestava il valore locativo attribuito alla

proprietà di __________, ritenendo che dovesse essere considerata quale

abitazione primaria, in quanto residenza dell’ex moglie e del figlio.

Il contribuente contestava inoltre le deduzioni inerenti

agli alimenti versati al coniuge divorziato, argomentando che, in virtù di

quanto pattuito nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio,

erano a suo carico anche le spese relative all’appartamento in questione.

c.

Con

decisione del 6 novembre 2019, l’Ufficio di tassazione ha accolto parzialmente

il reclamo, attribuendo un valore locativo all’abitazione di __________,

riducendo il valore locativo a fr. 27'937.-, come dichiarato dal reclamante e

considerando l’appartamento quale abitazione primaria. La deduzione per gli

alimenti versati al coniuge divorziato era inoltre aumentata a fr. 35'734.-.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura dapprima la

motivazione delle decisioni, in quanto non sarebbe possibile “dedurre i singoli

valori modificati dalle cifre riportate nel computo”. Nel merito, ritiene che

il valore locativo dovrebbe essere “aggiunto agli alimenti versati al[la] ex

moglie e quindi dedotto oppure non conteggiato”. Sostiene poi che non sarebbe

chiaro se il valore di stima e il valore locativo dell’appartamento di __________

abbia già tenuto conto di una modifica della quota millesimale, intervenuta il

21.12.2016. Infine, postula la deduzione delle spese di manutenzione dello

stesso appartamento, la quale non dovrebbe essere confusa con le spese “vive”

(riscaldamento, acqua, elettricità, assicurazioni, manutenzione ascensori), che

solitamente sono a carico degli inquilini e di cui egli si è fatto carico in aggiunta

agli alimenti.

E. Nelle osservazioni al gravame del 9 dicembre 2019, l’autorità di

tassazione si rimette al giudizio della Camera di diritto tributario,

sottolineando tuttavia che l’unico aspetto sul quale i reclami del ricorrente

non sono stati accolti concerne il forfait per spese di manutenzione

dell’immobile attribuito alla moglie, “concesso a torto nella decisione 2016 ma

negato nella 2017”. Sia il valore degli immobili sia l’ammontare degli alimenti

corrisponderebbero invece a quanto dichiarato. In merito al valore locativo e

alle spese relativi all’appartamento di __________, l’Ufficio di tassazione

rileva che dalla dichiarazione d’imposta non risulterebbe chiaro “quale sia la

parte di valore locativo della ex moglie e quale sia affittato a terzi… come

non è chiaro se tutte le spese chieste in deduzione siano soltanto quelle di

competenza della ex moglie o anche dell’inquilino”.

Diritto

1. La

prima censura proposta dal ricorrente concerne la motivazione delle decisioni

impugnate, dalle quali non si evincerebbe con sufficiente chiarezza a quali

immobili si riferiscono gli importi menzionati nel calcolo delle imposte sul

reddito e sulla sostanza.

In effetti,

per quanto riguarda le proprietà immobiliari site nel Comune di __________, non

è facile individuare i valori che si riferiscono al singolo oggetto, visto che

i valori di stima e i redditi sono stati sommati fra loro.

È anche

vero, come rileva l’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso,

che i valori che figurano nelle decisioni impugnate corrispondono a quelli

dichiarati dallo stesso contribuente. Quest’ultimo non dovrebbe pertanto avere

problemi nel ricostruire i valori dei singoli immobili.

La questione

non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Per le ragioni che

seguono, le decisioni impugnate sono infatti annullate e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché adotti due nuove decisioni.

Considerandi

2.

2.1.

Nel merito,

litigiosa è in primo luogo l’attribuzione del valore locativo dell’appartamento

di __________. Il ricorrente argomenta che il valore locativo dovrebbe essere

“aggiunto agli alimenti versati al[la] ex moglie e quindi dedotto oppure non

conteggiato”.

2.2

Secondo

gli articoli 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD e 20 cpv. 1 lett. a

e b LT, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

a. i proventi

dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;

b. il valore

locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione

per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto

ottenuto a titolo gratuito.

L’art.

20.

cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione

dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 -

70.

per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è

possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

Dal

1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la

riduzione di cui al capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili

utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.

2.3

Fintanto

che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri

al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il

contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili

dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a

LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli

alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua

autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f

LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente

che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c

LT).

2.4

2.4.1

La giurisprudenza ha avuto

modo di stabilire a più riprese che il valore locativo costituisce reddito

imponibile per il coniuge cui il giudice ha attribuito il godimento

dell’immobile. Questa Camera ha poi precisato che se un coniuge si obbliga a

contribuire al mantenimento dell’altro, lasciandogli tra l’altro abitare la propria

casa gratuitamente, si ha una prestazione imponibile di alimenti in natura

anziché in denaro (cfr. art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f

LIFD), con la conseguenza che il beneficiario dovrà dichiarare il valore

locativo dell’abitazione quale prestazione alimentare ricevuta dall’ex coniuge,

mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso importo dal suo reddito a titolo di

alimenti versati (p. es. CDT n. 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999, in: RDAT

I-2000 n. 3t; inoltre Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, 2a

edizione, Basilea 2019, n. 54 ad art. 23 LIFD, p. 731).

L’effetto della deduzione

degli alimenti sarà neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta del valore locativo

nella tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti versare a titolo di

alimenti all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito quale reddito,

indipendentemente dalla forma in cui si presenta; il suo reddito in natura,

rappresentato dal valore locativo della casa di cui è proprietario, diventa

così l’oggetto della sua prestazione alimentare. Una differenza fra quanto

dichiarato quale valore locativo e quanto dedotto a titolo di alimenti potrebbe

tuttavia essere determinata dai costi di manutenzione della casa. Se, infatti,

il proprietario, con la convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento

di tali spese, potrà ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto

di tali costi, risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti

riconosciutagli (Pedroli, Il

divorzio tra diritto civile e diritto fiscale, in: RDAT I-1998 p. 497).

2.4.2

Per stabilire le

conseguenze fiscali dell’uso dell’immobile da parte del coniuge che non ne è

proprietario, si procede in due successivi passaggi:

·

nel primo si considera la situazione determinata dalla proprietà

dell’immobile e dalla posizione di debitore: il valore locativo, le deduzioni

delle spese di manutenzione e la deduzione degli interessi passivi vengono

attribuiti a chi è proprietario e debitore;

·

nel secondo passo, si considerano le prestazioni di mantenimento:

il valore locativo del coniuge che non utilizza l’immobile rappresenta un

contributo alimentare, che può dedurre, mentre è imponibile quale reddito

dell’altro coniuge. Se quest’ultimo si assume il pagamento di interessi

ipotecari o di spese immobiliari, ciò rappresenta una ulteriore contributo di

mantenimento, che deve sottostare allo stesso trattamento; se invece è il

coniuge che utilizza l’immobile ad assumersi questi costi, che competerebbero

al proprietario, ciò riduce il valore dei contributi di mantenimento sui quali

deve pagare le imposte.

(Bähler, Familienunterhalt und Steuern,

in: Jungo/Fountoulakis [a cura di], Familienvermögensrecht: berufliche Vorsorge

- Güterrecht – Unterhalt – 8. Symposium zum Familienrecht 2015

Universität Freiburg, Zurigo 2016, p. 137).

2.4.3

La

situazione è più semplice se, invece di concedere all’ex coniuge l’uso

dell’immobile in base a un semplice contratto di natura obbligatoria, gli

concede l’usufrutto (art. 745 CC) o il diritto di abitazione (art. 776 CC),

iscritto nel Registro fondiario quale servitù. In tal caso, il valore locativo

deve essere dichiarato dal coniuge che ha il diritto di godimento di carattere

reale (articoli 21 cpv. 1 lett. b

LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT; cfr. Ramseier,

Scheidung, vol. II, 3a ediz., Berna 2017, n.

98.

ss., p. 338 s.; Lötscher,

Besteuerung des gemeinschaftlichen Eigentums von Ehegatten nach Aufnahme des

Getrenntlebens, in recht 2016, p. 10).

Per legge, le spese di manutenzione ordinaria sono a carico

dell’usufruttuario (art. 765 cpv. 1 CC) e del beneficiario del diritto di

abitazione (art. 778 cpv. 1 CC). In tal caso, il nudo proprietario non ha

diritto alla deduzione di tali costi (Holtz,

Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 341).

Se i coniugi

disciplinano l’assunzione delle spese di manutenzione degli interessi in modo

diverso da quanto previsto dagli obblighi legali o contrattuali, si tratta di

contributi di mantenimento, rispettivamente, deducibili e imponibili (Ramseier, op. cit., n. 100, p. 339).

2.5

Tornando al

caso in esame, il ricorrente ha concesso alla ex moglie un diritto di

abitazione fino al 31.12.2019, che è stato iscritto nel Registro fondiario il

25.6.2013

Ne consegue

che il valore locativo dell’appartamento in questione dovrebbe essere

direttamente attribuito alla ex moglie.

A tal

proposito, l’Ufficio di tassazione osserva che la situazione è poco chiara. Dalla

sentenza di divorzio del 2 maggio 2013 si evince infatti che la proprietà in

questione sarebbe suddivisa in due appartamenti. Nelle dichiarazioni di

tassazione però non è stato indicato dal contribuente quale sia la parte

destinata ad uso proprio, in casu all’uso dell’ex moglie e del figlio, e

quale sia quella destinata all’inquilino.

In effetti,

la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal

pretore, esclude il diritto di uso, da parte della moglie, del “piccolo

appartamento sito al piano -2 e che il Marito potrà decidere di locare,

percependone i relativi canoni di locazione, una volta effettuati i lavori

necessari per renderlo completamente indipendente dall’appartamento sito al

piano -1 nel quale continueranno ad abitare la Moglie ed il Figlio”.

Il

contribuente non ha dichiarato alcun reddito proveniente dalla locazione del “piccolo

appartamento”, ricavato dalla divisione dell’abitazione coniugale. D’altronde,

non dovrebbe neppure essergli attribuito il relativo valore locativo, in quanto

egli non lo abitava personalmente, avendo trasferito il domicilio a __________.

Si era del resto impegnato contrattualmente a non “utilizzare personalmente” l’appartamento

al piano -2, se non “durante i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di __________

per un periodo massimo di 4 mesi”. Entro la fine del 2013 dovrebbe di

conseguenza averlo lasciato.

In una

“nota” alla dichiarazione d’imposta 2017, con riferimento all’immobile di __________,

ha inserito la seguente indicazione: “__________ (camera con bagno, incluso

risc./acq./el.) 7'800 già nel valore locativo”. L’appartamentino sarebbe dunque

stato ceduto in locazione per una pigione mensile di fr. 650.-, in cui sono già

incluse le spese di riscaldamento, acqua e elettricità. Si tratta tuttavia con

ogni verosimiglianza di spese, che il ricorrente ha pagato e dedotto a titolo

di alimenti a favore dell’ex moglie.

Ne consegue

che la decisione impugnata, che ha assoggettato all’imposta il valore locativo

dell’intero appartamento, deducendo poi lo stesso importo a titolo di alimenti,

deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché assoggetti all’imposta solo la pigione percepita dal

ricorrente per la locazione dell’appartamentino. Dovrà di conseguenza essere

stralciata anche la deduzione degli alimenti, perlomeno nella misura in cui

corrisponde al valore locativo dell’immobile in discussione.

3.

3.1.

L’insorgente

contesta anche il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione

dell’immobile in questione. Nella dichiarazione d’imposta presentata, oltre a

dichiarare il valore locativo dell’appartamento abitato dalla ex moglie, aveva

fatto valere la deduzione forfetaria del 20%. Nel calcolare l’ammontare degli

alimenti versati alla ex moglie aveva tuttavia aggiunto allo stesso valore

locativo dell’appartamento le spese che si era obbligato a pagare, nella

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, fra le quali le spese

condominiali, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i premi

assicurativi.

Nelle

decisioni impugnate, l’autorità fiscale ha imposto il valore locativo, che ha

poi dedotto a titolo di contributo di mantenimento alla ex coniuge. Nel calcolo

del valore locativo, tuttavia, per il periodo fiscale 2016, ha dedotto le spese

di manutenzione forfetarie. Nelle sue osservazioni al ricorso, sostiene di

averlo fatto “a torto” e di non averlo fatto nel periodo fiscale successivo,

nel quale in effetti la deduzione forfetaria è stata negata.

Nelle

osservazioni, l’Ufficio di tassazione rileva, quindi, che “non è chiaro se

tutte le spese chieste in deduzione riguardo il mappale siano soltanto quelle

di competenza della ex moglie o anche dell’inquilino”. Nel dubbio, ha comunque

accettato “i valori dichiarati”.

3.2

3.2.1

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il

contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di

manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i

premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga

disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non

disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova

acquisizione.

3.2.2

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio

di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La

deduzione complessiva ammonta:

·

al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del

valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al

massimo a 10 anni prima;

·

al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del

valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10

anni

(cfr. art. 2

cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv.

2.

dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del

patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

3.3

Nel caso in

esame, come già constatato, la ex moglie del ricorrente utilizza l’appartamento

litigioso in virtù di un diritto di abitazione a suo favore, iscritto nel

Registro fondiario. Per legge, “gli oneri della manutenzione ordinaria” sono

pertanto a carico della ex moglie (art. 778 cpv. 1 CC; v. anche la Circolare

della Divisione delle contribuzioni n. 1/2003 del gennaio 2003, “Usufrutto e

diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria”, n. 3).

Poiché

tuttavia l’ex marito si è assunto convenzionalmente l’obbligo di sostenere

tutte le spese ordinarie e straordinarie, comprese le spese condominiali, ne

consegue che la ex moglie non ha diritto alla deduzione delle spese di

manutenzione e gestione, mentre il marito potrà dedurre dal suo reddito

imponibile le spese da lui sostenute, in aggiunta al contributo di

mantenimento.

L’Ufficio di

tassazione ha ammesso in deduzione, a titolo di contributi di mantenimento a

favore della ex moglie, tutte le spese da lui indicate (fr. 9'333.80 nel 2016 e

fr. 8'984.- nel 2017).

Come già

constatato in relazione alla determinazione del reddito imponibile e come

rilevato anche dall’Ufficio di tassazione, nelle osservazioni al ricorso, non è

tuttavia chiaro se le spese in questione si riferiscano tutte alla parte

dell’appartamento gravata dal diritto di abitazione a favore della ex moglie o

anche sulla parte dello stesso che è stata separata dal contribuente e ceduta

in locazione. Per quanto concerne, in particolar modo, le spese condominiali, se

sono state considerate tutte quelle spettanti alla quota di proprietà per piani

appartenente al ricorrente, è chiaro che vi sono incluse anche quelle relative

all’appartamentino ceduto in locazione. Gli atti devono pertanto essere

rinviati all’Ufficio di tassazione, perché, dopo aver ricevuto dal contribuente

una distinta completa delle spese considerate nel calcolo del contributo di

mantenimento, con i relativi giustificativi, adotti una nuova decisione,

considerando quali alimenti solo le spese che si riferiscono all’appartamento

rientrante nel diritto di abitazione della ex coniuge.

3.4

È per contro

escluso che, oltre alla deduzione dei contributi di mantenimento, comprensivi

delle spese di manutenzione e gestione dell’appartamento, l’insorgente possa

dedurre anche le spese manutenzione forfetarie.

In primo

luogo, il valore locativo dell’appartamento abitato dalla ex moglie costituisce

reddito imponibile per quest’ultima e non può entrare in considerazione una

deduzione di spese, ad esso relative, dal reddito del nudo proprietario.

In secondo

luogo, il ricorrente ha chiesto in deduzione tutte le spese di manutenzione

ordinarie e straordinarie, come pure le spese condominiali, nelle quali

rientrano anche spese di gestione e spese per il mantenimento personale della

ex coniuge. Ne consegue che non è ammissibile una ulteriore deduzione,

forfetaria, delle stesse spese. Nella deduzione forfetaria sono infatti

comprese tutte le spese (di manutenzione, i premi assicurativi, i costi di

amministrazione di terzi, gli investimenti destinati al risparmio di energia e

alla protezione dell’ambiente), escluse unicamente le spese per lavori di cura

di monumenti storici (cfr. p. es. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 31 ad art. 32 LIFD, p. 601).

Una

deduzione di costi di manutenzione potrebbe tutt’al più entrare in considerazione

limitatamente a quella parte dell’appartamento, che è stata separata

dall’abitazione della ex moglie e ceduta in locazione, nella misura in cui sarà

assoggettato all’imposta il relativo reddito (v. supra, consid. 2.5).

4.

Con l’ultima

censura, il contribuente chiede conferma del fatto che l’autorità

fiscale abbia tenuto conto, nella determinazione del valore di stima e del

valore locativo della PPP n.__________, della modifica della quota millesimale

intervenuta nel 2016.

In merito a

questa contestazione, sollevata per la prima volta con il ricorso, l’Ufficio di

tassazione non si è espresso nelle osservazioni del 9 dicembre 2019.

Agli atti è

reperibile più di una comunicazione del contribuente, in merito alla modifica

dei millesimi, ed è anche presente l’atto pubblico del 21 dicembre 2016, con

cui è stata modificata l’intavolazione definitiva della proprietà per piani.

L’Ufficio di tassazione era pertanto certamente a conoscenza della riduzione

della quota millesimale da 107‰ a 97‰.

Il fatto

che, come sostenuto nel ricorso, l’Ufficio cantonale di stima abbia ancora

recentemente affermato, in una telefonata con il contribuente, di non essere a

conoscenza dell’intervenuta modifica, dovrebbe essere del tutto irrilevante. Il

valore di stima accertato dall’Ufficio in questione si riferisce infatti

all’intera proprietà condominiale e non al singolo appartamento. È poi

l’Ufficio di tassazione a stabilire il valore di ogni unità condominiale, in

base alla quota millesimale.

In

considerazione del fatto che gli atti sono rinviati all’autorità fiscale,

quest’ultima si pronuncerà comunque nuovamente anche su questo aspetto.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Le decisioni su reclamo del

30 ottobre 2019 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché adotti nuove decisioni, in base alle indicazioni che

precedono.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: