80.2019.372
Deduzioni: alimenti all’ex coniuge, concessione diritto di abitazione, valore locativo attribuito al coniuge che abita l’immobile, assunzione di spese di manutenzione e interessi ipotecari
13 maggio 2020Italiano21 min
di fr. 2'200.- al mese fino al raggiungimento della maggiore età (dicembre 2018),
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.372
80.2019.373
Lugano
13 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 novembre 2019 contro la decisione del 30 ottobre 2019 in materia di IC-IFD
2016-2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 e __________
si sono uniti in matrimonio il 13 settembre 1996. Dalla loro unione è nato, il
23 dicembre 2000, __________.
Il 17
gennaio 2013 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, nella quale hanno indicato di vivere separati di fatto
dal 27 ottobre 2012 e di aver deciso di inoltrare istanza di divorzio. La
convenzione, come modificata il 30 aprile 2013, prevede, in particolar modo,
quanto segue:
L’appartamento
di __________ a __________, già adibito ad abitazione coniugale e di esclusiva
proprietà del Marito è assegnato in uso, unitariamente a tutti gli arredi e le
suppellettili, alla Moglie e al Figlio, fino al 31.12.2019. Dopo tale data lo
stesso dovrà essere restituito al Marito.
È escluso il diritto di uso del piccolo
appartamento sito al piano -2 e che il Marito potrà decidere di locare,
percependone i relativi canoni di locazione, una volta effettuati i lavori
necessari per renderlo completamente indipendente dall’appartamento sito al
piano -1 nel quale continueranno ad abitare la Moglie ed il Figlio. Il marito
potrà utilizzare personalmente il piccolo appartamento al piano -2 solo durante
i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di __________ per un periodo
massimo di 4 mesi.
Alla moglie è
assegnato in uso il posto auto n. __________ nell’autorimessa di __________
unitamente ad un parcheggio esterno sulla __________. Gli altri posti auto
autorimessa e il rimanente parcheggio esterno rimarranno in uso al Marito.
Il
marito pagherà, fino al 31.12.2019, tutti gli oneri ipotecari gravanti i detti
immobili, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, i premi delle
assicurazioni economia domestica, responsabilità civile e complementare
stabile, e tutte le spese comunque legate all’immobile ivi compresi tutti gli
oneri fiscali, anche qualora le autorità fiscali dovessero imputarli a carico
della Moglie.
L’accordo
prevedeva inoltre che il padre avrebbe versato alimenti al figlio, nella misura
di fr. 2'200.- al mese fino al raggiungimento della maggiore età (dicembre 2018),
rimanendo applicabile in seguito l’art. 277 CCS, e alla moglie, nella misura di
fr. 2'200.- al mese fino al dicembre 2019.
Passata in
giudicato la sentenza di divorzio, inoltre, sarebbe stato iscritto nel Registro
fondiario un diritto di abitazione in favore della moglie con scadenza
31.12.2019 sull’appartamento già citato,
con
l’espressa previsione che gli oneri ipotecari, spese condominiali ordinarie e
straordinarie, le spese di riscaldamento, le spese di manutenzione ordinarie e
straordinarie, i premi delle assicurazioni economia domestica, responsabilità
civile e complementare stabile, e tutte le spese comunque legate all’immobile,
saranno a carico del proprietario, ivi compresi tutti gli oneri fiscali, anche
qualora le autorità fiscali dovessero imputarli a carico della Moglie.
Con sentenza
del 2 maggio 2013, il Pretore Aggiunto del __________ ha pronunciato il
divorzio e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie.
B. Nella
dichiarazione d’imposta 2016, RI 1 ha fatto valere, in particolare, la
deduzione di alimenti nella misura di fr. 35'734.- a favore della moglie e di
fr. 29'400.- per il figlio.
Con
decisione del 8 agosto 2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano gli ha
notificato la tassazione IC/IFD 2016, commisurando il reddito imponibile in fr.
410'500.– per l’IC e fr. 418'900.- per l’IFD; il reddito determinante per
l’aliquota ammontava, rispettivamente, a fr. 419'400.- per l’IC ed a fr.
418'900.- per l’IFD. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva ammesso in
deduzione solo fr. 26'400.- per alimenti versati al coniuge divorziato e
altrettanti al figlio.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2019,
chiedendo che fossero considerati nelle deduzioni per gli alimenti anche i
costi da lui sostenuti riguardanti l’appartamento concesso in uso all’ex moglie
(costi elencati nella sentenza di divorzio).
L’autorità
fiscale, con decisione di tassazione del 6 novembre 2019, ha accolto il reclamo,
aumentando la deduzione per gli alimenti versati al coniuge divorziato a fr.
35'734.- e quelli per il figlio a fr. 29'400.-.
C.
a.
Nella dichiarazione d’imposta 2017, il
contribuente ha fatto valere, in particolare, la deduzione di alimenti nella
misura di fr. 35'384.- a favore della moglie e di fr. 29'400.- per il figlio
Notificando
al contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione dell’11 settembre
2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano commisurava il reddito imponibile in
fr. 438'100.- per l’IC e fr. 453'900.- per l’IFD; il reddito determinante per
l’aliquota ammontava, rispettivamente, a fr. 450'400.- per l’IC ed a fr.
453'900.- per l’IFD. L’autorità aveva ammesso in deduzione fr. 26'400.- per
alimenti versati al coniuge divorziato e fr. 29'400.- al figlio.
b.
In data 1°
ottobre 2019, il contribuente ha interposto reclamo avverso la predetta
decisione. In particolare, contestava il valore locativo attribuito alla
proprietà di __________, ritenendo che dovesse essere considerata quale
abitazione primaria, in quanto residenza dell’ex moglie e del figlio.
Il contribuente contestava inoltre le deduzioni inerenti
agli alimenti versati al coniuge divorziato, argomentando che, in virtù di
quanto pattuito nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio,
erano a suo carico anche le spese relative all’appartamento in questione.
c.
Con
decisione del 6 novembre 2019, l’Ufficio di tassazione ha accolto parzialmente
il reclamo, attribuendo un valore locativo all’abitazione di __________,
riducendo il valore locativo a fr. 27'937.-, come dichiarato dal reclamante e
considerando l’appartamento quale abitazione primaria. La deduzione per gli
alimenti versati al coniuge divorziato era inoltre aumentata a fr. 35'734.-.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura dapprima la
motivazione delle decisioni, in quanto non sarebbe possibile “dedurre i singoli
valori modificati dalle cifre riportate nel computo”. Nel merito, ritiene che
il valore locativo dovrebbe essere “aggiunto agli alimenti versati al[la] ex
moglie e quindi dedotto oppure non conteggiato”. Sostiene poi che non sarebbe
chiaro se il valore di stima e il valore locativo dell’appartamento di __________
abbia già tenuto conto di una modifica della quota millesimale, intervenuta il
21.12.2016. Infine, postula la deduzione delle spese di manutenzione dello
stesso appartamento, la quale non dovrebbe essere confusa con le spese “vive”
(riscaldamento, acqua, elettricità, assicurazioni, manutenzione ascensori), che
solitamente sono a carico degli inquilini e di cui egli si è fatto carico in aggiunta
agli alimenti.
E. Nelle osservazioni al gravame del 9 dicembre 2019, l’autorità di
tassazione si rimette al giudizio della Camera di diritto tributario,
sottolineando tuttavia che l’unico aspetto sul quale i reclami del ricorrente
non sono stati accolti concerne il forfait per spese di manutenzione
dell’immobile attribuito alla moglie, “concesso a torto nella decisione 2016 ma
negato nella 2017”. Sia il valore degli immobili sia l’ammontare degli alimenti
corrisponderebbero invece a quanto dichiarato. In merito al valore locativo e
alle spese relativi all’appartamento di __________, l’Ufficio di tassazione
rileva che dalla dichiarazione d’imposta non risulterebbe chiaro “quale sia la
parte di valore locativo della ex moglie e quale sia affittato a terzi… come
non è chiaro se tutte le spese chieste in deduzione siano soltanto quelle di
competenza della ex moglie o anche dell’inquilino”.
Diritto
1. La
prima censura proposta dal ricorrente concerne la motivazione delle decisioni
impugnate, dalle quali non si evincerebbe con sufficiente chiarezza a quali
immobili si riferiscono gli importi menzionati nel calcolo delle imposte sul
reddito e sulla sostanza.
In effetti,
per quanto riguarda le proprietà immobiliari site nel Comune di __________, non
è facile individuare i valori che si riferiscono al singolo oggetto, visto che
i valori di stima e i redditi sono stati sommati fra loro.
È anche
vero, come rileva l’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso,
che i valori che figurano nelle decisioni impugnate corrispondono a quelli
dichiarati dallo stesso contribuente. Quest’ultimo non dovrebbe pertanto avere
problemi nel ricostruire i valori dei singoli immobili.
La questione
non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Per le ragioni che
seguono, le decisioni impugnate sono infatti annullate e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti due nuove decisioni.
Considerandi
2.
2.1.
Nel merito,
litigiosa è in primo luogo l’attribuzione del valore locativo dell’appartamento
di __________. Il ricorrente argomenta che il valore locativo dovrebbe essere
“aggiunto agli alimenti versati al[la] ex moglie e quindi dedotto oppure non
conteggiato”.
2.2
Secondo
gli articoli 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD e 20 cpv. 1 lett. a
e b LT, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
a. i proventi
dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;
b. il valore
locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione
per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto
ottenuto a titolo gratuito.
L’art.
20.
cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione
dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 -
70.
per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è
possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Dal
1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la
riduzione di cui al capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili
utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.
2.3
Fintanto
che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri
al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il
contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili
dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a
LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli
alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua
autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f
LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente
che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c
LT).
2.4
2.4.1
La giurisprudenza ha avuto
modo di stabilire a più riprese che il valore locativo costituisce reddito
imponibile per il coniuge cui il giudice ha attribuito il godimento
dell’immobile. Questa Camera ha poi precisato che se un coniuge si obbliga a
contribuire al mantenimento dell’altro, lasciandogli tra l’altro abitare la propria
casa gratuitamente, si ha una prestazione imponibile di alimenti in natura
anziché in denaro (cfr. art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f
LIFD), con la conseguenza che il beneficiario dovrà dichiarare il valore
locativo dell’abitazione quale prestazione alimentare ricevuta dall’ex coniuge,
mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso importo dal suo reddito a titolo di
alimenti versati (p. es. CDT n. 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999, in: RDAT
I-2000 n. 3t; inoltre Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, 2a
edizione, Basilea 2019, n. 54 ad art. 23 LIFD, p. 731).
L’effetto della deduzione
degli alimenti sarà neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta del valore locativo
nella tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti versare a titolo di
alimenti all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito quale reddito,
indipendentemente dalla forma in cui si presenta; il suo reddito in natura,
rappresentato dal valore locativo della casa di cui è proprietario, diventa
così l’oggetto della sua prestazione alimentare. Una differenza fra quanto
dichiarato quale valore locativo e quanto dedotto a titolo di alimenti potrebbe
tuttavia essere determinata dai costi di manutenzione della casa. Se, infatti,
il proprietario, con la convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento
di tali spese, potrà ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto
di tali costi, risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti
riconosciutagli (Pedroli, Il
divorzio tra diritto civile e diritto fiscale, in: RDAT I-1998 p. 497).
2.4.2
Per stabilire le
conseguenze fiscali dell’uso dell’immobile da parte del coniuge che non ne è
proprietario, si procede in due successivi passaggi:
·
nel primo si considera la situazione determinata dalla proprietà
dell’immobile e dalla posizione di debitore: il valore locativo, le deduzioni
delle spese di manutenzione e la deduzione degli interessi passivi vengono
attribuiti a chi è proprietario e debitore;
·
nel secondo passo, si considerano le prestazioni di mantenimento:
il valore locativo del coniuge che non utilizza l’immobile rappresenta un
contributo alimentare, che può dedurre, mentre è imponibile quale reddito
dell’altro coniuge. Se quest’ultimo si assume il pagamento di interessi
ipotecari o di spese immobiliari, ciò rappresenta una ulteriore contributo di
mantenimento, che deve sottostare allo stesso trattamento; se invece è il
coniuge che utilizza l’immobile ad assumersi questi costi, che competerebbero
al proprietario, ciò riduce il valore dei contributi di mantenimento sui quali
deve pagare le imposte.
(Bähler, Familienunterhalt und Steuern,
in: Jungo/Fountoulakis [a cura di], Familienvermögensrecht: berufliche Vorsorge
- Güterrecht – Unterhalt – 8. Symposium zum Familienrecht 2015
Universität Freiburg, Zurigo 2016, p. 137).
2.4.3
La
situazione è più semplice se, invece di concedere all’ex coniuge l’uso
dell’immobile in base a un semplice contratto di natura obbligatoria, gli
concede l’usufrutto (art. 745 CC) o il diritto di abitazione (art. 776 CC),
iscritto nel Registro fondiario quale servitù. In tal caso, il valore locativo
deve essere dichiarato dal coniuge che ha il diritto di godimento di carattere
reale (articoli 21 cpv. 1 lett. b
LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT; cfr. Ramseier,
Scheidung, vol. II, 3a ediz., Berna 2017, n.
98.
ss., p. 338 s.; Lötscher,
Besteuerung des gemeinschaftlichen Eigentums von Ehegatten nach Aufnahme des
Getrenntlebens, in recht 2016, p. 10).
Per legge, le spese di manutenzione ordinaria sono a carico
dell’usufruttuario (art. 765 cpv. 1 CC) e del beneficiario del diritto di
abitazione (art. 778 cpv. 1 CC). In tal caso, il nudo proprietario non ha
diritto alla deduzione di tali costi (Holtz,
Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 341).
Se i coniugi
disciplinano l’assunzione delle spese di manutenzione degli interessi in modo
diverso da quanto previsto dagli obblighi legali o contrattuali, si tratta di
contributi di mantenimento, rispettivamente, deducibili e imponibili (Ramseier, op. cit., n. 100, p. 339).
2.5
Tornando al
caso in esame, il ricorrente ha concesso alla ex moglie un diritto di
abitazione fino al 31.12.2019, che è stato iscritto nel Registro fondiario il
25.6.2013
Ne consegue
che il valore locativo dell’appartamento in questione dovrebbe essere
direttamente attribuito alla ex moglie.
A tal
proposito, l’Ufficio di tassazione osserva che la situazione è poco chiara. Dalla
sentenza di divorzio del 2 maggio 2013 si evince infatti che la proprietà in
questione sarebbe suddivisa in due appartamenti. Nelle dichiarazioni di
tassazione però non è stato indicato dal contribuente quale sia la parte
destinata ad uso proprio, in casu all’uso dell’ex moglie e del figlio, e
quale sia quella destinata all’inquilino.
In effetti,
la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal
pretore, esclude il diritto di uso, da parte della moglie, del “piccolo
appartamento sito al piano -2 e che il Marito potrà decidere di locare,
percependone i relativi canoni di locazione, una volta effettuati i lavori
necessari per renderlo completamente indipendente dall’appartamento sito al
piano -1 nel quale continueranno ad abitare la Moglie ed il Figlio”.
Il
contribuente non ha dichiarato alcun reddito proveniente dalla locazione del “piccolo
appartamento”, ricavato dalla divisione dell’abitazione coniugale. D’altronde,
non dovrebbe neppure essergli attribuito il relativo valore locativo, in quanto
egli non lo abitava personalmente, avendo trasferito il domicilio a __________.
Si era del resto impegnato contrattualmente a non “utilizzare personalmente” l’appartamento
al piano -2, se non “durante i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di __________
per un periodo massimo di 4 mesi”. Entro la fine del 2013 dovrebbe di
conseguenza averlo lasciato.
In una
“nota” alla dichiarazione d’imposta 2017, con riferimento all’immobile di __________,
ha inserito la seguente indicazione: “__________ (camera con bagno, incluso
risc./acq./el.) 7'800 già nel valore locativo”. L’appartamentino sarebbe dunque
stato ceduto in locazione per una pigione mensile di fr. 650.-, in cui sono già
incluse le spese di riscaldamento, acqua e elettricità. Si tratta tuttavia con
ogni verosimiglianza di spese, che il ricorrente ha pagato e dedotto a titolo
di alimenti a favore dell’ex moglie.
Ne consegue
che la decisione impugnata, che ha assoggettato all’imposta il valore locativo
dell’intero appartamento, deducendo poi lo stesso importo a titolo di alimenti,
deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché assoggetti all’imposta solo la pigione percepita dal
ricorrente per la locazione dell’appartamentino. Dovrà di conseguenza essere
stralciata anche la deduzione degli alimenti, perlomeno nella misura in cui
corrisponde al valore locativo dell’immobile in discussione.
3.
3.1.
L’insorgente
contesta anche il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione
dell’immobile in questione. Nella dichiarazione d’imposta presentata, oltre a
dichiarare il valore locativo dell’appartamento abitato dalla ex moglie, aveva
fatto valere la deduzione forfetaria del 20%. Nel calcolare l’ammontare degli
alimenti versati alla ex moglie aveva tuttavia aggiunto allo stesso valore
locativo dell’appartamento le spese che si era obbligato a pagare, nella
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, fra le quali le spese
condominiali, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i premi
assicurativi.
Nelle
decisioni impugnate, l’autorità fiscale ha imposto il valore locativo, che ha
poi dedotto a titolo di contributo di mantenimento alla ex coniuge. Nel calcolo
del valore locativo, tuttavia, per il periodo fiscale 2016, ha dedotto le spese
di manutenzione forfetarie. Nelle sue osservazioni al ricorso, sostiene di
averlo fatto “a torto” e di non averlo fatto nel periodo fiscale successivo,
nel quale in effetti la deduzione forfetaria è stata negata.
Nelle
osservazioni, l’Ufficio di tassazione rileva, quindi, che “non è chiaro se
tutte le spese chieste in deduzione riguardo il mappale siano soltanto quelle
di competenza della ex moglie o anche dell’inquilino”. Nel dubbio, ha comunque
accettato “i valori dichiarati”.
3.2
3.2.1
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i
premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga
disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non
disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova
acquisizione.
3.2.2
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio
di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La
deduzione complessiva ammonta:
·
al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del
valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al
massimo a 10 anni prima;
·
al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del
valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10
anni
(cfr. art. 2
cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv.
2.
dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del
patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
3.3
Nel caso in
esame, come già constatato, la ex moglie del ricorrente utilizza l’appartamento
litigioso in virtù di un diritto di abitazione a suo favore, iscritto nel
Registro fondiario. Per legge, “gli oneri della manutenzione ordinaria” sono
pertanto a carico della ex moglie (art. 778 cpv. 1 CC; v. anche la Circolare
della Divisione delle contribuzioni n. 1/2003 del gennaio 2003, “Usufrutto e
diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria”, n. 3).
Poiché
tuttavia l’ex marito si è assunto convenzionalmente l’obbligo di sostenere
tutte le spese ordinarie e straordinarie, comprese le spese condominiali, ne
consegue che la ex moglie non ha diritto alla deduzione delle spese di
manutenzione e gestione, mentre il marito potrà dedurre dal suo reddito
imponibile le spese da lui sostenute, in aggiunta al contributo di
mantenimento.
L’Ufficio di
tassazione ha ammesso in deduzione, a titolo di contributi di mantenimento a
favore della ex moglie, tutte le spese da lui indicate (fr. 9'333.80 nel 2016 e
fr. 8'984.- nel 2017).
Come già
constatato in relazione alla determinazione del reddito imponibile e come
rilevato anche dall’Ufficio di tassazione, nelle osservazioni al ricorso, non è
tuttavia chiaro se le spese in questione si riferiscano tutte alla parte
dell’appartamento gravata dal diritto di abitazione a favore della ex moglie o
anche sulla parte dello stesso che è stata separata dal contribuente e ceduta
in locazione. Per quanto concerne, in particolar modo, le spese condominiali, se
sono state considerate tutte quelle spettanti alla quota di proprietà per piani
appartenente al ricorrente, è chiaro che vi sono incluse anche quelle relative
all’appartamentino ceduto in locazione. Gli atti devono pertanto essere
rinviati all’Ufficio di tassazione, perché, dopo aver ricevuto dal contribuente
una distinta completa delle spese considerate nel calcolo del contributo di
mantenimento, con i relativi giustificativi, adotti una nuova decisione,
considerando quali alimenti solo le spese che si riferiscono all’appartamento
rientrante nel diritto di abitazione della ex coniuge.
3.4
È per contro
escluso che, oltre alla deduzione dei contributi di mantenimento, comprensivi
delle spese di manutenzione e gestione dell’appartamento, l’insorgente possa
dedurre anche le spese manutenzione forfetarie.
In primo
luogo, il valore locativo dell’appartamento abitato dalla ex moglie costituisce
reddito imponibile per quest’ultima e non può entrare in considerazione una
deduzione di spese, ad esso relative, dal reddito del nudo proprietario.
In secondo
luogo, il ricorrente ha chiesto in deduzione tutte le spese di manutenzione
ordinarie e straordinarie, come pure le spese condominiali, nelle quali
rientrano anche spese di gestione e spese per il mantenimento personale della
ex coniuge. Ne consegue che non è ammissibile una ulteriore deduzione,
forfetaria, delle stesse spese. Nella deduzione forfetaria sono infatti
comprese tutte le spese (di manutenzione, i premi assicurativi, i costi di
amministrazione di terzi, gli investimenti destinati al risparmio di energia e
alla protezione dell’ambiente), escluse unicamente le spese per lavori di cura
di monumenti storici (cfr. p. es. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 31 ad art. 32 LIFD, p. 601).
Una
deduzione di costi di manutenzione potrebbe tutt’al più entrare in considerazione
limitatamente a quella parte dell’appartamento, che è stata separata
dall’abitazione della ex moglie e ceduta in locazione, nella misura in cui sarà
assoggettato all’imposta il relativo reddito (v. supra, consid. 2.5).
4.
Con l’ultima
censura, il contribuente chiede conferma del fatto che l’autorità
fiscale abbia tenuto conto, nella determinazione del valore di stima e del
valore locativo della PPP n.__________, della modifica della quota millesimale
intervenuta nel 2016.
In merito a
questa contestazione, sollevata per la prima volta con il ricorso, l’Ufficio di
tassazione non si è espresso nelle osservazioni del 9 dicembre 2019.
Agli atti è
reperibile più di una comunicazione del contribuente, in merito alla modifica
dei millesimi, ed è anche presente l’atto pubblico del 21 dicembre 2016, con
cui è stata modificata l’intavolazione definitiva della proprietà per piani.
L’Ufficio di tassazione era pertanto certamente a conoscenza della riduzione
della quota millesimale da 107‰ a 97‰.
Il fatto
che, come sostenuto nel ricorso, l’Ufficio cantonale di stima abbia ancora
recentemente affermato, in una telefonata con il contribuente, di non essere a
conoscenza dell’intervenuta modifica, dovrebbe essere del tutto irrilevante. Il
valore di stima accertato dall’Ufficio in questione si riferisce infatti
all’intera proprietà condominiale e non al singolo appartamento. È poi
l’Ufficio di tassazione a stabilire il valore di ogni unità condominiale, in
base alla quota millesimale.
In
considerazione del fatto che gli atti sono rinviati all’autorità fiscale,
quest’ultima si pronuncerà comunque nuovamente anche su questo aspetto.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del
30 ottobre 2019 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché adotti nuove decisioni, in base alle indicazioni che
precedono.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: