80.2019.38
Imposta di successione e donazione: vendita di una partecipazione sociale, prezzo nettamente inferiore al valore venale, venditore anonimo, animus donandi presunto
26 ottobre 2021Italiano18 min
dalla __________ SA, alla signora RI 1, allora patrocinata dall’avv. __________.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.38
Lugano
26 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 gennaio 2019 contro la decisione del 13 dicembre 2018 in materia di imposta
di donazione.
Fatti
Fatti
A. Il 25 marzo 2013, la
totalità delle azioni della società immobiliare __________ SA è stato venduto
da un cittadino svizzero residente all’estero, rimasto anonimo e rappresentato
dalla __________ SA, alla signora RI 1, allora patrocinata dall’avv. __________.
La società __________ SA è a tutt’oggi proprietaria del fondo no. __________
RFD __________, stimato fr. 1'954'500.‑.
Dal contratto di
compravendita si evince che il prezzo per l’acquisto dei titoli societari era
stato stabilito in fr. 1'500'000.‑. Il prezzo pagato è stato invece di
fr. 457'000.‑, calcolato sottraendo dal prezzo complessivo di
fr. 1'500'000.‑ l’importo dell’ipoteca gravante l’immobile detenuto
dalla __________ SA, pari a fr. 1'043'000.‑ (valore contabilizzato al
31 dicembre 2012). Nel contratto si stabiliva anche che il notaio avrebbe
trattenuto fr. 100'000.‑ dal prezzo di vendita “a valere quale
garanzia per il pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari oltre a
eventuali impegni societari, oneri fiscali a carico della società o del
venditore, riferiti al periodo precedente il 28 febbraio 2013, che potrebbero
in qualsiasi modo essere posti a carico dell’acquirente”.
B. a.
Il 28 giugno 2016, su
segnalazione dell’__________ (di seguito: __________), l’RS 1 (di seguito: RS 1)
recapitava a RI 1 un progetto di tassazione riguardante la liberalità di cui
aveva beneficiato con l’acquisizione delle partecipazioni della __________ SA, stabilendo
la quota di donazione in fr. 3'218'812.49 e commisurando l’imposta di
donazione in fr. 1'319'708.‑.
Infatti, il valore delle
partecipazioni era stato accertato in ragione di fr. 3'675'812.49, corrispondente
al valore della sostanza della società (fr. 602'803.49 [recte: fr. 602'903.49])
cui era stato sommato il valore delle riserve latenti sull’immobile al 31
dicembre 2012 (fr. 3'073'009.‑) – queste ultime calcolate
in base alla polizza assicurativa allegata al bilancio 2012 e al valore di
mercato del terreno.
Per quanto attiene invece al
prezzo pagato, l’RS 1 evidenziava che “visto che l’ipoteca di
CHF 1'043'000.‑ non è stata contratta dal venditore (azionista)
bensì dalla società detentrice dell’immobile (prova ne è che risulta
contabilizzata a bilancio della stessa e già computata per determinare il
relativo valore di sostanza), si considera che il prezzo effettivo pagato sia
di CHF 457'000.‑ (pari al prezzo stabilito al netto della suddetta
ipoteca)”.
Ritenendo che nella
fattispecie vi fosse una “forte sproporzione fra prestazione e
controprestazione [ciò che] porta[va] alla presunzione della
esistenza dell’animus donandi anche quando gli attori non hanno nessun grado di
parentela”, l’RS 1 concludeva all’esistenza di un contratto misto a
donazione, la cui liberalità era soggetta all’imposta di donazione.
b.
Nelle sue osservazioni, presentate
il 25 luglio 2018, l’avv. RA 1, a nome e per conto della contribuente ‑ oltre
a chiedere formalmente un’audizione – contestava, da un lato, l’esistenza
di un contratto misto a donazione e, dall’altro, i valori stabiliti dall’RS 1,
trasmettendo ‑ in data 9 agosto 2018 ‑ una
perizia di stima dell’immobile, redatta nel 2010.
c.
Tenendo
conto di tali osservazioni, il 5 settembre 2018, l’PI 1, inviava alla
contribuente un secondo progetto di tassazione, nel quale stabiliva il dovuto
d’imposta in fr. 550'630.‑ (quota di donazione imponibile: fr. 1'343'000.‑).
Il valore di cessione delle quote azionarie era stato rivisto al ribasso,
ovvero da fr. 3'675'812.49 a fr. 1'800'000.‑.
C. Con decisione datata
20 settembre 2018, conformemente al progetto di tassazione presentato alla
ricorrente, l’RS 1 imponeva una quota di donazione pari a fr. 1'343'000.‑,
corrispondente ad un debito d’imposta di fr. 550'630.‑. Le azioni
della società __________ SA erano state valutate in fr. 1'800'000.‑,
importo da cui era stato dedotto il prezzo pagato per la loro cessione, ovvero fr. 457'000.‑.
L’RS 1 motivava così la sua decisione:
“l’operazione in questione è classificabile come
contratto misto con donazione. La liberalità è la differenza tra il valore di
mercato o commerciale della società ceduta (art no 159 cpv 4 LT) ed il prezzo
effettivamente pagato. La forte sproporzione fra prestazione e
controprestazione porta alla presunzione della esistenza dell’animus donandi
anche quando gli attori non hanno nessun grado di parentela”.
D. a.
Il 4 ottobre 2018, la
contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, presentava reclamo contro la
decisione di tassazione dell’RS 1, contestando che la cessione del pacchetto
azionario della __________ SA alla sua cliente configurasse un contratto misto a
donazione.
In via principale,
sosteneva che non vi era alcun animus donandi tra le parti (non in
rapporto di parentela) e che quindi non potesse realizzarsi un caso di
donazione.
Subordinatamente, qualora
l’animus donandi fosse stato confermato, chiedeva una riduzione
dell’imposta “atteso che il prezzo al metro quadrato di CHF 500.‑,
ritenuto dall’Ufficio è troppo elevato e lo stesso vale per il valore
dell’immobile, che […] si trovava in uno stato di completo degrado”.
Chiedeva di essere sentito.
b.
Il 3 dicembre 2018, in
sede di audizione presso l’RS 1, le parti discutevano nuovamente della valutazione
dell’immobile. Per i rappresentanti della reclamante, l’immobile era di scarsa
qualità e il suo stato, al momento della cessione, non era ottimale.
E. Il
13 dicembre 2018, l’RS 1 accoglieva parzialmente il reclamo, accertando il
valore di cessione delle partecipazioni in fr. 1'500'000.‑ e il
prezzo pagato in fr. 457'000.‑. Ritenendo che la fattispecie
configurasse un contratto misto, la quota di donazione era stata stabilita in
fr. 1'043'000.‑, ciò che comportava un’imposta di donazione di fr. 427'630.‑
a carico della ricorrente. A motivo, l’autorità di tassazione adduceva
“la differenza tra il prezzo
pagato ed il valore della società è da definirsi una liberalità (contratto
misto secondo l’articolo no 142 cpv 2 let e LT); malgrado la riduzione della
valutazione della società la differenza fra prezzo pagato e valore di mercato
della società risulta importante (più di 3 volte), conseguentemente “l’animus
donandi” è a nostro avviso da ritenersi intrinseco”.
F. In data 11 gennaio
2019, contro la suddetta decisione è stato presentato ricorso. Controversa è la
qualificazione dell’operazione quale vendita mista, da cui deriva l’imposta di
donazione a carico della signora RS 1 pari a fr. 427'630.‑. Per il
rappresentante della ricorrente non vi è una liberalità, poiché non sussiste
alcuna “sproporzione fra il prezzo d’acquisto del mantello azionario della __________
S.A. e il valore di mercato dell’immobile e neppure la volontà di fare una
donazione […] Infatti, se si interpreta correttamente il contratto e
l’intera operazione, il prezzo non è di CHF 1'500'000, bensì di
CHF 457'000.‑ considerando la ripresa dell’ipoteca ammontante a quel
momento a Fr. 1’043'000.‑”. Inoltre, per quanto attiene al valore
commerciale dell’immobile, lo stesso “appare manifestamente eccessivo”, in
quanto “il valore commerciale massimo al momento determinante del 25 marzo
2013 non superava i CHF 1'500'000.‑. Pertanto, non vi è una
sproporzione tale da far presumere l’“animus donandi””. Di più, per il
rappresentante l’animus donandi è escluso anche dal “fatto che sia
stato trattenuto l’importo di CHF 100'000.‑ per il pagamento
dell’imposta sugli utili immobiliari”. L’avv. RA 1 postula quindi l’annullamento
della decisione di tassazione emessa dall’ RS 1 in data 13 dicembre 2018, oltre
a chiedere di essere sentito in sede di udienza (ric., n. 6).
G. La PI 1 per il tramite
dell’PI 1 propone la reiezione del ricorso. Nelle sue osservazioni, l’autorità
fiscale evidenzia come vi sia una sproporzione tra il prezzo pagato e la
controprestazione e come l’animus donandi tra non parenti possa essere
presunto se la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è, come
nella fattispecie, manifesta. Sottolinea che
“occorre differenziare il contratto
di compravendita di un immobile da quello di compravendita di azioni di una
società proprietaria di un immobile (società immobiliare). Nel primo caso,
l’acquirente si assume sovente il debito ipotecario che grava l’immobile nei
confronti della banca creditrice, mentre nel secondo caso, l’acquirente acquista
unicamente delle azioni senza riprendere personalmente alcun debito ipotecario,
debito che rimane ai passivi del bilancio della società acquistata.
A
tale proposito, osserviamo che il contratto di credito per l’ammontare di
CHF 1'043'000.‑ è stato sottoscritto dalla società __________ SA
(proprietaria dell’immobile) […] la vendita delle azioni alla ricorrente non ha avuto quale conseguenza l’iscrizione
a Registro Fondiario della Signora RI 1 quale proprietaria dell’immobile […] il
prestito ipotecario […] è rimasto regolarmente a bilancio (voce passiva) della
società; tale importo è quindi già computato nel valore di sostanza della
società (pari a CHF 603'000.‑).
L’operazione
ha avuto quale unica conseguenza l’acquisto da parte della Signora RI 1 del 100%
delle azioni della __________ SA al prezzo effettivamente corrisposto di
CHF 457'000.‑”.
L’PI 1 conclude sostenendo
che il contratto di cessione del 25 marzo 2013 è da considerarsi un contratto
misto a donazione da assoggettare all’imposta a norma dell’art. 142 cpv. 2
lett. e LT.
H. Il 26 novembre 2019,
in sede di udienza davanti alla Camera di diritto tributario, le parti si sono
confermate nelle loro rispettive posizioni. Si è altresì convenuto “di
tenere in sospeso la causa fino al 31 gennaio 2020, in vista di una risoluzione
della vertenza con i venditori” (v. verbale di udienza del 26.11.2019).
Tale termine è stato prorogato a più riprese fino al 30 settembre 2020, senza tuttavia
sortire alcun esito.
Diritto
1. Il presente ricorso verte
sulla qualifica della cessione, da parte di un venditore rimasto anonimo, delle
azioni della società immobiliare __________ SA alla ricorrente per un prezzo
nettamente inferiore al suo valore. Per il rappresentante della ricorrente, non
si tratta di un contratto misto a donazione ‑ come invece lo hanno
definito l’RS 1 e l’PI 1 – non essendo soddisfatte le condizioni
della manifesta sproporzione tra la prestazione e la controprestazione e della
volontà di donare.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 142 cpv. 1 LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le
liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una corrispondente
controprestazione. Analogamente ad altre legislazioni cantonali, il diritto
tributario ticinese adotta una nozione di donazione propria, che si scosta in
alcuni punti da quella del diritto civile. Elementi costitutivi sono
l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”), la sua gratuità e
l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus donandi”) (v. anche DTF
146.
II 6, consid. 7.1, p. 12 s. = RDAF
2020.
II p. 267 ss = RF 75/2020 p. 419
ss; sentenza TF 2C_379/2019 del 1° maggio 2020, consid. 2.1; Opel in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht,
Basilea 2020, § 7 n. 12, p. 43).
2.2
La gratuità, l’elemento
che maggiormente distingue la donazione dal reddito sottoposto all’imposta
ordinaria, presuppone sia l’assenza di una controprestazione sia l’assenza di
un’obbligazione preesistente (Primi,
Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 155).
Nondimeno, una devoluzione può essere una liberalità non solo nel caso in cui
avvenga a titolo completamente gratuito, ma anche qualora, trattandosi di un
contratto bilaterale oneroso, il valore di una prestazione sia notevolmente
sproporzionato rispetto a quello della controprestazione.
Tale prassi è espressamente
codificata all’art. 142 cpv. 2 lett. e LT, secondo cui sono considerate
parimenti donazioni le liberalità contenute in un contratto misto o simulato.
Secondo la dottrina, si è in presenza di un contratto misto a donazione
allorquando in un negozio giuridico bilaterale il prezzo pagato è inferiore al
valore fiscale dei beni ceduti (Primi,
op. cit., 5.3, p. 154).
2.3
Ulteriore condizione per
poter imporre una cosiddetta donazione mista è l’esistenza di un animus
donandi; occorre cioè che il disponente sia consapevole che nel contratto
vi è un implicito margine di liberalità verso l’altra parte (DTF 146 II 6 ss,
consid. 7.1; 118 Ia 497 consid. 2b/aa, p. 500, 116 II 225; Sieber/Oehrli, loc. cit., § 14 n. 50, p. 155; sentenza TF
2C_294/2018 del 28.06.2018).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, quando le ulteriori condizioni sono date (attribuzione
di un bene, arricchimento dal patrimonio di un terzo e [per lo meno parziale]
gratuità), la presunzione dell’animus donandi in presenza di un negozio
tra persone vicine regge anch’essa a una critica d'arbitrio (sentenza 2C_294/2018
del 26 giugno 2018 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Venendo al caso in
esame, il venditore ‑ cittadino svizzero residente all’estero, rimasto
anonimo e rappresentato dalla __________ SA ‑ ha ceduto tramite
un “contratto di compra-vendita di azioni” firmato il 25 marzo 2013 l’intero
pacchetto azionario della società immobiliare __________ SA alla signora RI 1 ‑ domiciliata
a __________. Per quanto qui d’interesse, a norma dell’art. 148 lett. c
LT, l’obbligazione tributaria sorge quando il donatario con domicilio o dimora
fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante all’estero. I concetti di
domicilio o dimora fiscali sono definiti dall’art. 2 cpv. 2 e cpv. 3 LT (v.
anche Primi, op. cit., p. 152 s.).
Il debitore dell’imposta è il beneficiario della liberalità (art. 151 LT).
3.2
Come visto, gli elementi
costitutivi di una donazione sono l’esistenza di un atto di attribuzione tra
vivi (Vermögenszuwendung), la sua gratuità (Unentgeltlichkeit) e
l’intenzione di effettuare una liberalità (animus donandi; Zuwendungswillen;
DTF 146 II 6, in particolare consid. 7.1, p. 13; 118 Ia 497, in particolare
consid. 2b/aa, p. 500).
Nella fattispecie, l’atto
di attribuzione è dato dalla cessione dei titoli della società immobiliare __________
SA, come da contratto di compravendita firmato il 25 marzo 2013 dall’allora
rappresentante della contribuente, avv. __________, e dalla __________ SA, “agente
a nome e per conto della persona fisica di cittadinanza svizzera residente
all’estero”.
3.3
3.3.1
Come già ricordato, sottostanno
all'imposta di donazione anche le liberalità contenute in un contratto misto o
simulato (art. 142 cpv. 2 lett. e LT).
Per la determinazione
della sostanza imponibile, fa stato il valore al momento dell'esecuzione della
liberalità (art. 157 LT). I titoli sono valutati al loro valore di borsa o di
mercato oppure, in difetto di questo, al valore commerciale (art. 159 cpv. 4
LT). Di regola, il valore commerciale di titoli non quotati in borsa è
stabilito facendo riferimento ai criteri di calcolo contenuti nelle istruzioni
della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) nella circolare n. 28 del 28
agosto 2008 (consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch)
(cfr. la sentenza del TF 2C_294/2018 del 26 giugno 2018 consid. 4.1).
Secondo la cifra 42 delle
Istruzioni della CSI, per quanto concerne le società immobiliari, il valore dell’impresa
corrisponde al valore di sostanza. La cifra 43.1 precisa che i fondi edificati
e non edificati sono stimati al loro valore venale e che, se quest’ultimo non è
noto, al loro valore di stima fiscale o al loro valore di reddito, ma al minimo
al loro valore contabile. Quando i fondi sono stimati al loro valore venale o
al loro valore di reddito opppure se la stima fiscale corrisponde al valore
venale, è ammessa una deduzione del 15% per le imposte latenti. Per la cifra 44
delle Istruzioni della CSI, riservate eventuali disposizioni cantonali, il
tasso di capitalizzazione si determina in base al tasso di interesse delle
vecchie ipoteche di primo rango alla fine del periodo fiscale determinante per
la stima, aumentato di un punto percentuale.
3.3.2
La stima del valore della
società, intrapresa dall’RS 1, è partita dal valore di sostanza al 31.12.2012
secondo il bilancio, cioè fr. 602'803.49. A tale importo ha aggiunto il
valore delle riserve latenti relative all’immobile. Per stabilire il loro
ammontare, nel progetto di tassazione del 28.6.2018 si è basato sulla somma del
valore dell’immobile secondo la polizza dell’assicurazione contro gli incendi
(fr. 2'795’400.–) e del valore di mercato del terreno (fr. 1'482'309.–).
Siccome il valore contabile dell’immobile era di fr. 1'204’700.–, le riserve
latenti sono state stimate in fr. 3'073'009.‑.
Nel progetto di tassazione
del 5.9.2018, alla luce della perizia prodotta dalla contribuente, il valore
dell’immobile è stato ridotto a fr. 2'400'000.– e la riserva latente di
conseguenza a fr. 1'200'000.–. Su questa base è stata notificata la decisione
di tassazione del 20.9.2018, con cui il valore della società è stato stabilito
in fr. 1'800'000.– e la donazione in fr. 1'343'000.–.
In seguito al reclamo, con
la decisione impugnata, il valore dell’immobile è stato ulteriormente ridotto a
fr. 2'100'000.–, con la conseguenza che anche la riserva latente si è ridotta a
fr. 900'000.– e il valore della società a fr. 1'500'000.–.
3.3.3
Riducendo a più riprese la
stima dell’immobile, l’autorità di tassazione ha ammesso che la valutazione
basata sull’applicazione rigorosa dei principi stabiliti dalle Istruzioni della
CSI portava a risultati eccessivi. La valutazione è dunque scesa da fr. 4'461'610.–
a fr. 4’277'709.– e poi a fr. 2'400'000.–. Dopo il reclamo, ha praticamente
ripreso il valore risultante dalla perizia di stima dell’arch. __________ del
19.
maggio 2010, che era stata prodotta dal rappresentante della ricorrente. La
stessa tiene conto, fra l’altro, del fatto che “non sono possibili ulteriori
ampliamenti”, della “vetustà dell’immobile (45 anni)” e dello “stato
dell’immobile che si presenta in pessimo/sufficiente stato”. Il valore
venale attribuito al mapp. n. __________ RFD __________ è di fr. 2'070'000.–. Questo
valore non si discosta molto dal valore di stima ufficiale, pari a fr. 1'954'500.–.
Ne consegue che la stima
dell’immobile, su cui si fonda la decisione impugnata, tiene già conto della
qualità dell’edificio e del suo stato al momento determinante per la
valutazione.
Alla luce del fatto che il
valore assicurato dell’edificio ammontava a fr. 2'795'400.–, la pretesa della
ricorrente di ridurre ulteriormente il valore, rispetto a quello risultante
dalla perizia di parte, appare ingiustificata.
D’altronde, partendo dal
valore stabilito dal perito (fr. 2'070'000.‑), la riserva latente
sull’immobile ammonta a fr. 865'000.– . Sommando quest’ultimo importo al valore
di sostanza della società (fr. 602'000.–), si perviene all’importo di fr.
1'467'000.–, che si avvicina molto proprio al prezzo di vendita indicato nel contratto
di compravendita delle azioni (fr. 1'500'000.‑).
Il valore della società al
momento della cessione ammonta conseguentemente a fr. 1'500'000.–.
3.3.4
L’insorgente sostiene
peraltro che dal valore contrattualmente pattuito per la cessione delle azioni
(fr. 1'500'000.–) dovrebbe essere dedotto quello del debito ipotecario che
gravava l’immobile appartenente alla società.
Secondo l’art. 161 cpv. 1
lett. a LT, dal valore dei beni ceduti sono deducibili i debiti
comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se
effettivamente assunti. Sennonché, come correttamente indicato dall’autorità di
tassazione nella decisione impugnata, nella fattispecie il debito in questione
non era un debito del donante e non è stato assunto dall’acquirente, in quanto
si trattava di un debito della società ceduta.
Sebbene il contratto
preveda pertanto che “dall’importo del prezzo concordato viene dedotto
l’importo del debito ipotecario della ditta __________ SA nei confronti di __________
SA pari a complessivi fr. 1'043'000.–“, questo importo non può essere
dedotto dal valore delle azioni cedute, ai fini del calcolo dell’imposta di
donazione.
3.4
La
ricorrente contesta infine l’esistenza dell’animus donandi.
Come
già anticipato, l’animus donandi può essere presunto in presenza di un
negozio tra persone vicine, quando le ulteriori condizioni sono date (cfr.
anche la sentenza del TF 2C_703/2017 del 15 marzo 2019 consid. 3.3.2).
Nella fattispecie non è
noto chi sia il cedente delle azioni. In considerazione della palese
sproporzione fra il valore del bene ceduto e il prezzo pagato dalla ricorrente,
non si può pretendere che l’autorità fiscale sia tenuta a comprovare la volontà
di donare, non conoscendo l’identità del donante.
Il cedente – rimasto volutamente
anonimo – non poteva non sapere che l’operazione conteneva una cospicua
liberalità nei confronti della ricorrente. Spettava al donante eventualmente
dimostrare il contrario (sull’onere della prova cfr. Sieber/Oehrli, op. cit., § 14 n. 52, p. 156). Restando
anonimo, per evidenti ragioni, non lo ha potuto fare.
Non si può d’altronde
pretendere che la ricorrente tragga profitto dalla circostanza che ha
acquistato da una persona che non ha voluto rivelare la propria identità.
3.5
Alla luce delle
considerazioni che precedono, nella fattispecie si configura un contratto misto a donazione e si presume l’animus
donandi data la reale sproporzione tra le prestazioni. Giusta l’art. 142
cpv. 1 lett. e LT, le liberalità contenute in un tale contratto,
sono assoggettate all’imposta di donazione. Il ricorso è pertanto respinto.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 5’500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: