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Decisione

80.2019.380

Reddito imponibile: versamenti da parte di società offshore, mancata prova della natura di prestiti, assoggettamento all’imposta, obbligo di collaborazione qualificato

19 gennaio 2022Italiano18 min

comprova dell’uscita dei singoli versamenti in conto correntista nella __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.380

80.2019.381

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 dicembre 2019 contro le decisioni del 6 novembre 2019 in materia di IC-IFD

2012.

Fatti

Fatti

A. Il signor RI 1 è

cittadino italiano arrivato in Svizzera, a Morbio Inferiore, il 9 luglio 2007

ed a beneficio di un permesso C (di un permesso di dimora, “B”, nel periodo

fiscale sub judice).

B. Per il periodo

fiscale 2012, il contribuente dichiarava un reddito imponibile pari a fr.

100'961.- ed una sostanza imponibile negativa pari a fr. 194'274.-.

C. Con decisioni di

tassazione IC/IFD (imposta ordinaria sostitutiva) del 6 dicembre 2017, l’RS 1

(di seguito: UT) accertava, per l’IC, un reddito imponibile di fr. 185'800.-

(determinante per l’aliquota: fr. 193'700.-) ed una sostanza imponibile di fr.

512’000.- (determinante per l’aliquota: fr. 617'000.-). Il reddito imponibile

ai fini di IFD veniva stabilito in fr. 188'300.- (determinante per l’aliquota:

fr. 196'300.-). Notificando al contribuente le decisioni di tassazione IC/IFD

2012, l’autorità fiscale ticinese aggiungeva alle entrate dichiarate “altri

redditi” per fr. 85'000.-, spiegando trattarsi di “prestazioni valutabili in

denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria”.

D. Con reclamo datato 10

gennaio 2018, il contribuente censurava le decisioni IC/IFD 2012, ritenendo,

per quanto qui di interesse, l’importo di fr. 85'000.-, di cui poc’anzi, “non

congruo”. Di conseguenza, il reclamante postulava l’annullamento delle

decisioni di tassazione IC/IFD 2012.

E. Alfine di evadere il

reclamo del signor RI 1, con scritto del 5 dicembre 2018, l’autorità fiscale

gli chiedeva di produrre, entro il 31 gennaio 2019, la documentazione seguente,

avvertendolo che in caso di inosservanza della richiesta, il reclamo sarebbe

stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità:

·

“Vostre osservazioni in merito

all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2012 dal quale risulta

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica

apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;

·

Dettaglio del conto correntista

nella __________ dal 01.01.2012 al 31.12.2012 con indicazione della quota

spettante al contribuente;

·

giustificativo/i bancari a

comprova dell’uscita dei singoli versamenti in conto correntista nella __________

dal 01.01.2012 al 31.12.2012;

·

saldo capitale / interessi al

31.12.2012 del conto bancario di appoggio sul quale ricevete lo stipendio con

comprova del versamento di una mensilità”.

Il

termine per presentare i documenti veniva poi prorogato dall’autorità fiscale

sino al 31 marzo 2019.

F. Con decisioni di

tassazione dopo reclamo datate 6 novembre 2019, l’UT riconfermava gli importi

accertati nelle decisioni di tassazione del 6 dicembre 2017, con la seguente

motivazione:

“Non avendo dato seguito alla nostra richiesta di

documenti del 05.12.2018 nella quale tra

i vari punti chiedevamo di voler giustificare l’insufficiente disponibilità

finanziaria per il proprio sostentamento per l’anno 2012, la decisione in prima

istanza viene confermata”.

G. Con tempestivo

ricorso del 6 dicembre 2019, il contribuente, per il tramite della sua

rappresentante RA 1, insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo

IC/IFD 2012. Il ricorrente evidenzia che “durante l’anno 2019, i titolari

della società (contribuente e l’attuale moglie __________) hanno una serie di

difficili vicissitudini personali e professionali”. A fronte di queste

difficoltà, l’allestimento della documentazione richiesta dall’UT in data 5

dicembre 2018 avrebbe comportato un “notevole dispendio di tempo”,

costringendo il contribuente a chiedere “telefonicamente ulteriori proroghe

all’UT di __________”. Pertanto, unicamente il 5 novembre 2019, il

ricorrente trasmetteva della documentazione all’UT.

Nel proprio memoriale, l’insorgente

dichiara di aver omesso di indicare nella dichiarazione d’imposta 2012 di aver

ricevuto da__________ “un prestito” di € 211'500.-, di cui però solo fr.

127'620.- di sua spettanza, essendo l’importo totale suddiviso anche con la

signora __________.

Pertanto, secondo il contribuente “tenuto

conto di questo elemento, le entrate 2012 sono dunque di CHF 251'062.00. Le

uscite rimangono invariate per un totale di CHF 208'710.00. L’eccedenza è

pertanto di CHF 42'352.00. Il dispendio è dunque nuovamente positivo”.

H. Con osservazioni del

16 marzo 2021, l’UT ritiene la documentazione inoltrata dal contribuente

insufficiente “a risolvere il problema di mancanza di disponibilità

finanziaria […] in quanto non si spiega il motivo per il quale il contratto di

prestito è stato stipulato”. L’UT evidenzia infatti, che l’importo di €

211'500.- risulterebbe essere stato pagato non dal signor __________, bensì da

altre due società, ovvero da __________ e __________ Inoltre, i contanti

sarebbero stati versati non sul conto di RI 1, ma sul conto dell’allora società

lussemburghese __________ di proprietà del contribuente e di __________ (in

ragione del 50% ciascuno).

I. Con replica datata

19 aprile 2021, il contribuente contestualizza il prestito di € 211'500.-

erogato dal signor __________. Quest’ultimo infatti, avrebbe avuto “sufficiente

disponibilità finanziaria” per poter partecipare attivamente alle attività

di RI 1 (e della signora __________). Di conseguenza, il signor __________ si

sarebbe rivolto alla __________ (società che si sarebbe occupata della “consulenza

per la costituzione” della __________), che gli avrebbe “messo a

disposizione i veicoli societari per procedere al versamento in questione”.

L’insorgente sostiene quindi che il versamento di € 211'500.- rappresenti un

finanziamento a suo favore, ma “versato direttamente sul conto societario”

e che pertanto “in modo contestuale, gli azionisti sono anche diventati

debitori nei confronti del signor __________”. Il ricorrente afferma poi che

è per tale motivo – ovvero “per formalizzare tale rapporto” – che “è

stato sottoscritto il contratto di prestito infruttifero tra i signori __________/RI

1 (azionisti) e il finanziatore signor __________”. Inoltre, RI 1 sostiene

di non avere “alcuna conoscenza” delle società __________ __________ e di

non aver alcun legame con quest’ultime.

Nel suo memoriale, il

ricorrente afferma poi che gli errori commessi nell’allestimento della

dichiarazione di imposta 2012 non possono essergli ascritti, poiché la compilazione

è avvenuta per il tramite del signor __________ della __________, società questa

che sarebbe collegata alla __________. Egli però sarebbe sempre stato “all’oscuro

di tutta la costruzione societaria”.

A comprova di quanto da

lui asserito, il ricorrente richiama la documentazione inoltrata all’UT in data

5 novembre 2019 e meglio i “giustificativi bancari a comprova dell’uscita

dei singoli versamenti in conto correntista nella __________”.

L. Con scritto del 17

novembre 2021, la Camera si rivolge al ricorrente, prospettandogli una modifica

delle decisioni impugnate e meglio, l’aggiunta ai redditi dichiarati di fr.

134'178.-, corrispondenti alla metà dei tre pagamenti delle società __________ e

__________ (€ 219'964.51 rispettivamente fr. 268'356.70). Inoltre, la Camera

sottolinea che non si conosce l’identità dell’avente diritto economico delle

società offshore e che il ricorrente non ha comprovato il nesso tra i

versamenti della __________ e della __________ ed il contratto di mutuo con il

signor __________.

All’insorgente veniva

assegnato un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni

in merito alla prospettata “reformatio in peius”, prorogato poi fino al

17 dicembre 2021.

M. Con scritto del 16/17

dicembre 2021, il ricorrente ripercorre inizialmente i fatti, spiegando che per

procedere al versamento di fr. 127'620.- oggetto della “scrittura privata di

prestito infruttifero”, il signor __________, si sarebbe rivolto alla __________,

consulente fiscale e finanziaria dei signori __________ e RI 1. L’importo

sarebbe stato inizialmente corrisposto alla __________ che avrebbe in seguito “utilizzato

le società offshore __________ e __________ per far confluire su detto conto

societario della __________ il prestito del signor __________”.

Il ricorrente sostiene poi

di non avere alcuna conoscenza delle società offshore e di non aver

alcun legame con quest’ultime. A comprova di quanto da lui asserito, allega uno

scritto e-mail del signor __________ con il seguente tenore: “le società __________

e __________ erano di proprietà del signor __________, uomo d’affari e

commercialista deceduto nel 2014. Le società in questione erano poi state

liquidate nel medesimo periodo”.

Infine, in merito al nesso

fra i versamenti delle società offshore e il contratto di mutuo con il signor

__________, l’insorgente sostiene di poter “asserire con una certa sicurezza

che l’importo di EUR 50'000.00 (inscritto nel contratto di prestito) è

riconducibile al versamento da parte della società __________ di EUR 49'500.00.

Lo stesso dicasi per l’importo di EUR 161'500.00, che è riconducibile al

versamento da parte della società __________ di EUR 156'964.61”. Vi è stato

altresì un primo versamento, in data 04.12.2012 di EUR 13'600.00 (con

riferimento prestito). Probabilmente chi gestiva le società off-shore non ha

tenuto conto di un precedente versamento (antecedente anche al contratto di

prestito sottoscritto in data 13.12.2012), poiché l’erogazione del prestito è

avvenuta in più tranches”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e

unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di

uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio

dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,

l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne consegue che ogni

reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

1.2.

Si ricorda che nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Come ha recentemente

sottolineato il Tribunale federale, il fatto che, secondo la legge, la totalità

dei proventi, periodici e unici, sottostia all’imposta sul reddito non implica tuttavia

che ogni pagamento ricevuto debba essere qualificato come reddito, a meno che

il contribuente non possa dimostrare che non costituisce un incremento

patrimoniale. Piuttosto, l’incremento patrimoniale netto è un presupposto per

la qualifica come reddito. Poiché si tratta di un elemento che fonda

l’imposizione, l’onere della prova è a carico dell’autorità fiscale. Tuttavia,

il contribuente è soggetto agli obblighi di collaborazione. In assenza di una

spiegazione plausibile per un pagamento effettuato, si può presumere che

l’incremento patrimoniale costituisca reddito imponibile (sentenza del TF n.

2C_505/2017 del 21 novembre 2018, consid. 8.3.1, in DTF 144 II 427).

2. 2.1.

Risultando una

sproporzione fra i redditi dichiarati e le spese sostenute nel periodo fiscale

in questione, l’UT ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.

85'000.-. L’insorgente ha contestato la ripresa di questo importo e per

giustificare il dispendio, ha dichiarato di aver beneficiato di un prestito di

fr. 127'620.- elargito da __________. Per documentare il mutuo in questione,

tuttavia il contribuente ha prodotto documentazione bancaria che attesta dei

versamenti effettuati da due società offshore a favore di un conto di

cui è titolare la __________.

In queste circostanze, ci

si domanda se i versamenti in questione costituiscano effettivamente un mutuo o

se non si tratti invece di reddito imponibile.

2.2.

Il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli

126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti

le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).

La giurisprudenza esige

una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici

internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono

infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui

un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione

internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione

accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015,

in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e

giurisprudenza).

Un contribuente che

sostiene di aver proceduto a versamenti all’estero non può pertanto limitarsi a

indicare il nominativo del destinatario del pagamento, ma deve esporre tutte le

circostanze che hanno portato al versamento, come pure i contratti, la

corrispondenza e i giustificativi bancari (cfr. sentenza del TF n. 2C_32/2018

dell’11 novembre 2019 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

Questa giurisprudenza

trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con cui è in vigore

una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI che soddisfa gli standard

attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di

convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti, l’assistenza amministrativa

internazionale in materia fiscale sottostà al principio di sussidiarietà (cfr. sentenza

del TF n. 2C_1113/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 2.2.3, in RF 2019 p. 310).

Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda di assistenza

amministrativa intervenga solo a titolo sussidiario e non per far gravare sullo

Stato richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero alla portata

dello Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale interna (DTF 144

Considerandi

II 206 consid. 3.3.1).

2.3

La

documentazione prodotta e meglio, quella bancaria, e le successive affermazioni

del ricorrente non sono atte a comprovare un nesso tra i versamenti effettuati

dalle società offshore e quelli eseguiti dal signor __________, ovvero

dal mutuante indicato nella “scrittura privata di prestito infruttifero”.

Non vi è infatti identità tra la persona che ha sottoscritto il contratto e

quella che ha versato gli importi sul conto bancario della __________. Non

essendoci identità, il ricorrente avrebbe dovuto comprovare in altro modo

quanto da lui sostenuto, ciò che però non ha fatto. Infatti, egli non ha

prodotto alcun ulteriore documento a comprova del presunto flusso del

versamento, né tantomeno ha fornito delle spiegazioni sufficienti.

Pertanto, come correttamente osservato

dall’autorità di tassazione, da quanto precede, discende che il ricorrente non

è stato in grado di comprovare il trasferimento di fr. 127'620.- dal signor __________

alla __________. Gli atti a disposizione non permettono infatti di condividere

la tesi del contribuente, secondo cui il versamento di fr. 127'620.-

rappresenterebbe un finanziamento a suo favore, ma versato direttamente sul

conto societario.

2.4

Inoltre, anche le asserite

modalità di versamento dell’importo che sarebbe stato concesso in prestito

inducono a dubitare della tesi del ricorrente. In particolare, il contratto di

mutuo prevede quanto segue:

“il mutuante effettua un prestito ai mutuatari, che

accettano la somma di euro 211.500.- […] che versa nelle seguenti modalità:

-

Euro 50.000 in contanti consegnati

presso la __________ di Lugano;

-

Euro 161.500 a mezzo bonifico

bancario nel conto indicato dai mutuatari.

[…]

La somma

oggetto del presente contratto di mutuo è consegnata al mutuatario affinché

venga utilizzata nelle operazioni di finanziamento e gestione aziendale di __________.

Della somma prestata restano in uso esclusivo di __________ la somma di Euro

61.500”.

Gli importi dei versamenti

provenienti dalle due società finanziatrici non corrispondono tuttavia a quelli

indicati, sebbene il ricorrente sostenga che il versamento da parte della

società __________ di € 49'500.- sarebbe da ricondurre all’importo di € 50'000.-

menzionato nel contratto di prestito e che quelli, rispettivamente di € 13'500.-

e di € 156'964.51 della __________, si riferirebbero all’importo di €

161'500.-. A proposito del versamento di € 13'500.- (e non € 13'600.- come

erroneamente indicato dal ricorrente nello scritto del 16/17 dicembre 2021), il

contribuente sostiene che “chi gestiva le società off-shore non ha tenuto

conto di un precedente versamento […], poiché l’erogazione del prestito è

avvenuta in più tranches”.

Nonostante le spiegazioni

fornite, si deve constatare che gli importi versati dalle due società offshore

non coincidono con le cifre indicate nel contratto di mutuo. Il ricorrente non

ha peraltro comprovato in alcun modo quanto da lui sostenuto.

Inoltre, la somma dei

versamenti indicati nelle “tre contabili bancarie” corrisponde a €

219'964.51 (13'500 + 49'500 + 156'964.51) e non a € 211'500.-, cioè all’importo

risultante dal contratto di mutuo. La tesi del signor RI 1 secondo cui “chi

gestiva le società off-shore non ha tenuto conto di un precedente versamento

[…], poiché l’erogazione del prestito è avvenuta in più tranches”, oltre a

non essere suffragata da alcuna prova, non è nemmeno atta a comprovare quanto

affermato dal contribuente.

2.5

Ne consegue che il

ricorrente non ha saputo provare di aver ottenuto un mutuo di € 211'500.-.

3.

3.1.

La documentazione bancaria

prodotta e le affermazioni dello stesso insorgente comprovano tuttavia che

quest’ultimo ha beneficiato dell’importo complessivo di fr. 134'178.-, corrispondente

alla metà dei tre versamenti provenienti dalle società offshore. Escluso

che si tratti di un mutuo, non è noto quale sia la causale dei versamenti in

questione. Potrebbero essere dividendi o compensi per prestazioni

professionali.

La questione non merita

tuttavia di essere approfondita. Come già ricordato, infatti, in virtù della

cosiddetta clausola generale, se il contribuente non fornisce una spiegazione

plausibile per un pagamento, si può presumere che l’incremento patrimoniale

costituisca reddito imponibile.

3.2

Nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione (artt. 228 cpv. 1 LT e 142 cpv. 4 LIFD). Essa prende la sua

decisione fondandosi sui risultati d’inchiesta. Sentito il contribuente, può

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (artt. 230 cpv. 2 LT e

143.

cpv. 1 LIFD). La legge cantonale precisa che la Camera di diritto

tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze

dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla

tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT). Con la sentenza, la Camera può

pertanto peggiorare la tassazione contestata (“reformatio in peius”), ma

anche andare oltre le richieste del ricorrente, con una modifica a suo favore

(“reformatio in melius”).

3.3

Avendo constatato, alla

luce della documentazione prodotta e delle affermazioni del ricorrente, che

quest’ultimo aveva beneficiato di entrate provenienti dalla __________ e dalla __________

nella misura di fr. 134'178.- (corrispondente alla metà dei tre versamenti

provenienti dalle società offshore), la Camera ha prospettato

all’insorgente l’assoggettamento all’imposta anche di questo importo,

stralciando invece il “reddito d’altra fonte” di fr. 85'000.-, che era

giustificato dall’ammanco di liquidità che risultava prima che fossero noti i

versamenti litigiosi. Infatti, con scritto del 5 novembre 2019, il contribuente

ha prodotto il “dettaglio del conto correntista nella __________”, dal

quale si evincono i versamenti, per un totale di fr. 268'356.70 (€ 219'964.51),

affermando che “la quota spettante al contribuente” è pari al 50%.

Invitato a prendere

posizione sulla modifica della tassazione, nelle osservazioni del 16/17

dicembre 2021, il ricorrente non contesta di aver ricevuto fr. 134'178.-,

tuttavia afferma – senza però comprovarlo in alcun modo – che i versamenti

effettuati dalle società offshore sono da ricondurre al mutuo elargito

dal signor __________ e ciò, in particolare, paragonando gli importi indicati

nel contratto con quelli indicati negli estratti bancari.

3.4

Come già rilevato, nelle

circostanze descritte, si deve riconoscere che gli argomenti e i mezzi di prova

fatti valere dall’insorgente sono ben lungi dal dimostrare l’esistenza del “prestito”

e di conseguenza il nesso tra quest’ultimo e i versamenti delle società offshore.

Per contro, il ricorrente ha affermato di aver beneficiato del 50% degli

accrediti effettuati dalla __________ e dalla __________.

Ragioni per cui, da una

parte, il problema dell’insufficienza finanziaria si può considerare risolto,

con la conseguenza che il “reddito d’altra fonte” di fr. 85'000.- può essere

stralciato.

Dall’altra parte, ai

redditi dichiarati va aggiunto l’importo di fr. 134'178.-, cosicché il reddito

imponibile del contribuente ammonta ora, per l’IC, a fr. 242'878.- (fr. 193'700.-

– fr. 85'000.- + fr. 134'178.-) e per l’IFD, a fr. 283'938.- (fr. 234'760.- –

fr. 85'000.- + fr. 134'178.-).

4.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente. Alla

rappresentante del contribuente non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§

Le decisioni di tassazione IC/IFD 2012 dopo reclamo sono riformate nel senso

che ai redditi dichiarati è aggiunto l’importo di fr. 134'178.- e sono

stralciati fr. 85'000.-, quali “reddito d’altra fonte”.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: