80.2019.380
Reddito imponibile: versamenti da parte di società offshore, mancata prova della natura di prestiti, assoggettamento all’imposta, obbligo di collaborazione qualificato
19 gennaio 2022Italiano18 min
comprova dell’uscita dei singoli versamenti in conto correntista nella __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.380
80.2019.381
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 dicembre 2019 contro le decisioni del 6 novembre 2019 in materia di IC-IFD
2012.
Fatti
Fatti
A. Il signor RI 1 è
cittadino italiano arrivato in Svizzera, a Morbio Inferiore, il 9 luglio 2007
ed a beneficio di un permesso C (di un permesso di dimora, “B”, nel periodo
fiscale sub judice).
B. Per il periodo
fiscale 2012, il contribuente dichiarava un reddito imponibile pari a fr.
100'961.- ed una sostanza imponibile negativa pari a fr. 194'274.-.
C. Con decisioni di
tassazione IC/IFD (imposta ordinaria sostitutiva) del 6 dicembre 2017, l’RS 1
(di seguito: UT) accertava, per l’IC, un reddito imponibile di fr. 185'800.-
(determinante per l’aliquota: fr. 193'700.-) ed una sostanza imponibile di fr.
512’000.- (determinante per l’aliquota: fr. 617'000.-). Il reddito imponibile
ai fini di IFD veniva stabilito in fr. 188'300.- (determinante per l’aliquota:
fr. 196'300.-). Notificando al contribuente le decisioni di tassazione IC/IFD
2012, l’autorità fiscale ticinese aggiungeva alle entrate dichiarate “altri
redditi” per fr. 85'000.-, spiegando trattarsi di “prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria”.
D. Con reclamo datato 10
gennaio 2018, il contribuente censurava le decisioni IC/IFD 2012, ritenendo,
per quanto qui di interesse, l’importo di fr. 85'000.-, di cui poc’anzi, “non
congruo”. Di conseguenza, il reclamante postulava l’annullamento delle
decisioni di tassazione IC/IFD 2012.
E. Alfine di evadere il
reclamo del signor RI 1, con scritto del 5 dicembre 2018, l’autorità fiscale
gli chiedeva di produrre, entro il 31 gennaio 2019, la documentazione seguente,
avvertendolo che in caso di inosservanza della richiesta, il reclamo sarebbe
stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità:
·
“Vostre osservazioni in merito
all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2012 dal quale risulta
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica
apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;
·
Dettaglio del conto correntista
nella __________ dal 01.01.2012 al 31.12.2012 con indicazione della quota
spettante al contribuente;
·
giustificativo/i bancari a
comprova dell’uscita dei singoli versamenti in conto correntista nella __________
dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
·
saldo capitale / interessi al
31.12.2012 del conto bancario di appoggio sul quale ricevete lo stipendio con
comprova del versamento di una mensilità”.
Il
termine per presentare i documenti veniva poi prorogato dall’autorità fiscale
sino al 31 marzo 2019.
F. Con decisioni di
tassazione dopo reclamo datate 6 novembre 2019, l’UT riconfermava gli importi
accertati nelle decisioni di tassazione del 6 dicembre 2017, con la seguente
motivazione:
“Non avendo dato seguito alla nostra richiesta di
documenti del 05.12.2018 nella quale tra
i vari punti chiedevamo di voler giustificare l’insufficiente disponibilità
finanziaria per il proprio sostentamento per l’anno 2012, la decisione in prima
istanza viene confermata”.
G. Con tempestivo
ricorso del 6 dicembre 2019, il contribuente, per il tramite della sua
rappresentante RA 1, insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo
IC/IFD 2012. Il ricorrente evidenzia che “durante l’anno 2019, i titolari
della società (contribuente e l’attuale moglie __________) hanno una serie di
difficili vicissitudini personali e professionali”. A fronte di queste
difficoltà, l’allestimento della documentazione richiesta dall’UT in data 5
dicembre 2018 avrebbe comportato un “notevole dispendio di tempo”,
costringendo il contribuente a chiedere “telefonicamente ulteriori proroghe
all’UT di __________”. Pertanto, unicamente il 5 novembre 2019, il
ricorrente trasmetteva della documentazione all’UT.
Nel proprio memoriale, l’insorgente
dichiara di aver omesso di indicare nella dichiarazione d’imposta 2012 di aver
ricevuto da__________ “un prestito” di € 211'500.-, di cui però solo fr.
127'620.- di sua spettanza, essendo l’importo totale suddiviso anche con la
signora __________.
Pertanto, secondo il contribuente “tenuto
conto di questo elemento, le entrate 2012 sono dunque di CHF 251'062.00. Le
uscite rimangono invariate per un totale di CHF 208'710.00. L’eccedenza è
pertanto di CHF 42'352.00. Il dispendio è dunque nuovamente positivo”.
H. Con osservazioni del
16 marzo 2021, l’UT ritiene la documentazione inoltrata dal contribuente
insufficiente “a risolvere il problema di mancanza di disponibilità
finanziaria […] in quanto non si spiega il motivo per il quale il contratto di
prestito è stato stipulato”. L’UT evidenzia infatti, che l’importo di €
211'500.- risulterebbe essere stato pagato non dal signor __________, bensì da
altre due società, ovvero da __________ e __________ Inoltre, i contanti
sarebbero stati versati non sul conto di RI 1, ma sul conto dell’allora società
lussemburghese __________ di proprietà del contribuente e di __________ (in
ragione del 50% ciascuno).
I. Con replica datata
19 aprile 2021, il contribuente contestualizza il prestito di € 211'500.-
erogato dal signor __________. Quest’ultimo infatti, avrebbe avuto “sufficiente
disponibilità finanziaria” per poter partecipare attivamente alle attività
di RI 1 (e della signora __________). Di conseguenza, il signor __________ si
sarebbe rivolto alla __________ (società che si sarebbe occupata della “consulenza
per la costituzione” della __________), che gli avrebbe “messo a
disposizione i veicoli societari per procedere al versamento in questione”.
L’insorgente sostiene quindi che il versamento di € 211'500.- rappresenti un
finanziamento a suo favore, ma “versato direttamente sul conto societario”
e che pertanto “in modo contestuale, gli azionisti sono anche diventati
debitori nei confronti del signor __________”. Il ricorrente afferma poi che
è per tale motivo – ovvero “per formalizzare tale rapporto” – che “è
stato sottoscritto il contratto di prestito infruttifero tra i signori __________/RI
1 (azionisti) e il finanziatore signor __________”. Inoltre, RI 1 sostiene
di non avere “alcuna conoscenza” delle società __________ __________ e di
non aver alcun legame con quest’ultime.
Nel suo memoriale, il
ricorrente afferma poi che gli errori commessi nell’allestimento della
dichiarazione di imposta 2012 non possono essergli ascritti, poiché la compilazione
è avvenuta per il tramite del signor __________ della __________, società questa
che sarebbe collegata alla __________. Egli però sarebbe sempre stato “all’oscuro
di tutta la costruzione societaria”.
A comprova di quanto da
lui asserito, il ricorrente richiama la documentazione inoltrata all’UT in data
5 novembre 2019 e meglio i “giustificativi bancari a comprova dell’uscita
dei singoli versamenti in conto correntista nella __________”.
L. Con scritto del 17
novembre 2021, la Camera si rivolge al ricorrente, prospettandogli una modifica
delle decisioni impugnate e meglio, l’aggiunta ai redditi dichiarati di fr.
134'178.-, corrispondenti alla metà dei tre pagamenti delle società __________ e
__________ (€ 219'964.51 rispettivamente fr. 268'356.70). Inoltre, la Camera
sottolinea che non si conosce l’identità dell’avente diritto economico delle
società offshore e che il ricorrente non ha comprovato il nesso tra i
versamenti della __________ e della __________ ed il contratto di mutuo con il
signor __________.
All’insorgente veniva
assegnato un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni
in merito alla prospettata “reformatio in peius”, prorogato poi fino al
17 dicembre 2021.
M. Con scritto del 16/17
dicembre 2021, il ricorrente ripercorre inizialmente i fatti, spiegando che per
procedere al versamento di fr. 127'620.- oggetto della “scrittura privata di
prestito infruttifero”, il signor __________, si sarebbe rivolto alla __________,
consulente fiscale e finanziaria dei signori __________ e RI 1. L’importo
sarebbe stato inizialmente corrisposto alla __________ che avrebbe in seguito “utilizzato
le società offshore __________ e __________ per far confluire su detto conto
societario della __________ il prestito del signor __________”.
Il ricorrente sostiene poi
di non avere alcuna conoscenza delle società offshore e di non aver
alcun legame con quest’ultime. A comprova di quanto da lui asserito, allega uno
scritto e-mail del signor __________ con il seguente tenore: “le società __________
e __________ erano di proprietà del signor __________, uomo d’affari e
commercialista deceduto nel 2014. Le società in questione erano poi state
liquidate nel medesimo periodo”.
Infine, in merito al nesso
fra i versamenti delle società offshore e il contratto di mutuo con il signor
__________, l’insorgente sostiene di poter “asserire con una certa sicurezza
che l’importo di EUR 50'000.00 (inscritto nel contratto di prestito) è
riconducibile al versamento da parte della società __________ di EUR 49'500.00.
Lo stesso dicasi per l’importo di EUR 161'500.00, che è riconducibile al
versamento da parte della società __________ di EUR 156'964.61”. Vi è stato
altresì un primo versamento, in data 04.12.2012 di EUR 13'600.00 (con
riferimento prestito). Probabilmente chi gestiva le società off-shore non ha
tenuto conto di un precedente versamento (antecedente anche al contratto di
prestito sottoscritto in data 13.12.2012), poiché l’erogazione del prestito è
avvenuta in più tranches”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e
unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di
uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni
reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
1.2.
Si ricorda che nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Come ha recentemente
sottolineato il Tribunale federale, il fatto che, secondo la legge, la totalità
dei proventi, periodici e unici, sottostia all’imposta sul reddito non implica tuttavia
che ogni pagamento ricevuto debba essere qualificato come reddito, a meno che
il contribuente non possa dimostrare che non costituisce un incremento
patrimoniale. Piuttosto, l’incremento patrimoniale netto è un presupposto per
la qualifica come reddito. Poiché si tratta di un elemento che fonda
l’imposizione, l’onere della prova è a carico dell’autorità fiscale. Tuttavia,
il contribuente è soggetto agli obblighi di collaborazione. In assenza di una
spiegazione plausibile per un pagamento effettuato, si può presumere che
l’incremento patrimoniale costituisca reddito imponibile (sentenza del TF n.
2C_505/2017 del 21 novembre 2018, consid. 8.3.1, in DTF 144 II 427).
2. 2.1.
Risultando una
sproporzione fra i redditi dichiarati e le spese sostenute nel periodo fiscale
in questione, l’UT ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.
85'000.-. L’insorgente ha contestato la ripresa di questo importo e per
giustificare il dispendio, ha dichiarato di aver beneficiato di un prestito di
fr. 127'620.- elargito da __________. Per documentare il mutuo in questione,
tuttavia il contribuente ha prodotto documentazione bancaria che attesta dei
versamenti effettuati da due società offshore a favore di un conto di
cui è titolare la __________.
In queste circostanze, ci
si domanda se i versamenti in questione costituiscano effettivamente un mutuo o
se non si tratti invece di reddito imponibile.
2.2.
Il contribuente deve fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli
126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda
dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti
le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige
una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici
internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono
infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui
un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione
internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione
accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015,
in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
Un contribuente che
sostiene di aver proceduto a versamenti all’estero non può pertanto limitarsi a
indicare il nominativo del destinatario del pagamento, ma deve esporre tutte le
circostanze che hanno portato al versamento, come pure i contratti, la
corrispondenza e i giustificativi bancari (cfr. sentenza del TF n. 2C_32/2018
dell’11 novembre 2019 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).
Questa giurisprudenza
trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con cui è in vigore
una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI che soddisfa gli standard
attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di
convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti, l’assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale sottostà al principio di sussidiarietà (cfr. sentenza
del TF n. 2C_1113/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 2.2.3, in RF 2019 p. 310).
Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda di assistenza
amministrativa intervenga solo a titolo sussidiario e non per far gravare sullo
Stato richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero alla portata
dello Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale interna (DTF 144
Considerandi
II 206 consid. 3.3.1).
2.3
La
documentazione prodotta e meglio, quella bancaria, e le successive affermazioni
del ricorrente non sono atte a comprovare un nesso tra i versamenti effettuati
dalle società offshore e quelli eseguiti dal signor __________, ovvero
dal mutuante indicato nella “scrittura privata di prestito infruttifero”.
Non vi è infatti identità tra la persona che ha sottoscritto il contratto e
quella che ha versato gli importi sul conto bancario della __________. Non
essendoci identità, il ricorrente avrebbe dovuto comprovare in altro modo
quanto da lui sostenuto, ciò che però non ha fatto. Infatti, egli non ha
prodotto alcun ulteriore documento a comprova del presunto flusso del
versamento, né tantomeno ha fornito delle spiegazioni sufficienti.
Pertanto, come correttamente osservato
dall’autorità di tassazione, da quanto precede, discende che il ricorrente non
è stato in grado di comprovare il trasferimento di fr. 127'620.- dal signor __________
alla __________. Gli atti a disposizione non permettono infatti di condividere
la tesi del contribuente, secondo cui il versamento di fr. 127'620.-
rappresenterebbe un finanziamento a suo favore, ma versato direttamente sul
conto societario.
2.4
Inoltre, anche le asserite
modalità di versamento dell’importo che sarebbe stato concesso in prestito
inducono a dubitare della tesi del ricorrente. In particolare, il contratto di
mutuo prevede quanto segue:
“il mutuante effettua un prestito ai mutuatari, che
accettano la somma di euro 211.500.- […] che versa nelle seguenti modalità:
-
Euro 50.000 in contanti consegnati
presso la __________ di Lugano;
-
Euro 161.500 a mezzo bonifico
bancario nel conto indicato dai mutuatari.
[…]
La somma
oggetto del presente contratto di mutuo è consegnata al mutuatario affinché
venga utilizzata nelle operazioni di finanziamento e gestione aziendale di __________.
Della somma prestata restano in uso esclusivo di __________ la somma di Euro
61.500”.
Gli importi dei versamenti
provenienti dalle due società finanziatrici non corrispondono tuttavia a quelli
indicati, sebbene il ricorrente sostenga che il versamento da parte della
società __________ di € 49'500.- sarebbe da ricondurre all’importo di € 50'000.-
menzionato nel contratto di prestito e che quelli, rispettivamente di € 13'500.-
e di € 156'964.51 della __________, si riferirebbero all’importo di €
161'500.-. A proposito del versamento di € 13'500.- (e non € 13'600.- come
erroneamente indicato dal ricorrente nello scritto del 16/17 dicembre 2021), il
contribuente sostiene che “chi gestiva le società off-shore non ha tenuto
conto di un precedente versamento […], poiché l’erogazione del prestito è
avvenuta in più tranches”.
Nonostante le spiegazioni
fornite, si deve constatare che gli importi versati dalle due società offshore
non coincidono con le cifre indicate nel contratto di mutuo. Il ricorrente non
ha peraltro comprovato in alcun modo quanto da lui sostenuto.
Inoltre, la somma dei
versamenti indicati nelle “tre contabili bancarie” corrisponde a €
219'964.51 (13'500 + 49'500 + 156'964.51) e non a € 211'500.-, cioè all’importo
risultante dal contratto di mutuo. La tesi del signor RI 1 secondo cui “chi
gestiva le società off-shore non ha tenuto conto di un precedente versamento
[…], poiché l’erogazione del prestito è avvenuta in più tranches”, oltre a
non essere suffragata da alcuna prova, non è nemmeno atta a comprovare quanto
affermato dal contribuente.
2.5
Ne consegue che il
ricorrente non ha saputo provare di aver ottenuto un mutuo di € 211'500.-.
3.
3.1.
La documentazione bancaria
prodotta e le affermazioni dello stesso insorgente comprovano tuttavia che
quest’ultimo ha beneficiato dell’importo complessivo di fr. 134'178.-, corrispondente
alla metà dei tre versamenti provenienti dalle società offshore. Escluso
che si tratti di un mutuo, non è noto quale sia la causale dei versamenti in
questione. Potrebbero essere dividendi o compensi per prestazioni
professionali.
La questione non merita
tuttavia di essere approfondita. Come già ricordato, infatti, in virtù della
cosiddetta clausola generale, se il contribuente non fornisce una spiegazione
plausibile per un pagamento, si può presumere che l’incremento patrimoniale
costituisca reddito imponibile.
3.2
Nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione (artt. 228 cpv. 1 LT e 142 cpv. 4 LIFD). Essa prende la sua
decisione fondandosi sui risultati d’inchiesta. Sentito il contribuente, può
modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (artt. 230 cpv. 2 LT e
143.
cpv. 1 LIFD). La legge cantonale precisa che la Camera di diritto
tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze
dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla
tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT). Con la sentenza, la Camera può
pertanto peggiorare la tassazione contestata (“reformatio in peius”), ma
anche andare oltre le richieste del ricorrente, con una modifica a suo favore
(“reformatio in melius”).
3.3
Avendo constatato, alla
luce della documentazione prodotta e delle affermazioni del ricorrente, che
quest’ultimo aveva beneficiato di entrate provenienti dalla __________ e dalla __________
nella misura di fr. 134'178.- (corrispondente alla metà dei tre versamenti
provenienti dalle società offshore), la Camera ha prospettato
all’insorgente l’assoggettamento all’imposta anche di questo importo,
stralciando invece il “reddito d’altra fonte” di fr. 85'000.-, che era
giustificato dall’ammanco di liquidità che risultava prima che fossero noti i
versamenti litigiosi. Infatti, con scritto del 5 novembre 2019, il contribuente
ha prodotto il “dettaglio del conto correntista nella __________”, dal
quale si evincono i versamenti, per un totale di fr. 268'356.70 (€ 219'964.51),
affermando che “la quota spettante al contribuente” è pari al 50%.
Invitato a prendere
posizione sulla modifica della tassazione, nelle osservazioni del 16/17
dicembre 2021, il ricorrente non contesta di aver ricevuto fr. 134'178.-,
tuttavia afferma – senza però comprovarlo in alcun modo – che i versamenti
effettuati dalle società offshore sono da ricondurre al mutuo elargito
dal signor __________ e ciò, in particolare, paragonando gli importi indicati
nel contratto con quelli indicati negli estratti bancari.
3.4
Come già rilevato, nelle
circostanze descritte, si deve riconoscere che gli argomenti e i mezzi di prova
fatti valere dall’insorgente sono ben lungi dal dimostrare l’esistenza del “prestito”
e di conseguenza il nesso tra quest’ultimo e i versamenti delle società offshore.
Per contro, il ricorrente ha affermato di aver beneficiato del 50% degli
accrediti effettuati dalla __________ e dalla __________.
Ragioni per cui, da una
parte, il problema dell’insufficienza finanziaria si può considerare risolto,
con la conseguenza che il “reddito d’altra fonte” di fr. 85'000.- può essere
stralciato.
Dall’altra parte, ai
redditi dichiarati va aggiunto l’importo di fr. 134'178.-, cosicché il reddito
imponibile del contribuente ammonta ora, per l’IC, a fr. 242'878.- (fr. 193'700.-
– fr. 85'000.- + fr. 134'178.-) e per l’IFD, a fr. 283'938.- (fr. 234'760.- –
fr. 85'000.- + fr. 134'178.-).
4.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente. Alla
rappresentante del contribuente non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§
Le decisioni di tassazione IC/IFD 2012 dopo reclamo sono riformate nel senso
che ai redditi dichiarati è aggiunto l’importo di fr. 134'178.- e sono
stralciati fr. 85'000.-, quali “reddito d’altra fonte”.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: