80.2019.382
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, appartamento a disposizione del proprietario, ristrutturazione iniziata subito dopo l’acquisto, trasferimento del domicilio l’anno dopo Deduzioni: spese professionali, pasto fuori domicilio, luogo di lavoro coincidente con domicilio del lavoratore
8 giugno 2020Italiano29 min
l’anno 2017 era stata in affitto nell’abitazione di __________ a __________. Contestava
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.382
80.2019.383
Lugano
8 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 dicembre 2019 contro la decisione del 12 novembre 2019 in materia di IC-IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale relativa all’IC-IFD 2017, RI 1 dichiarava un valore locativo relativo
all’abitazione primaria di fr. 0.-, faceva valere inoltre deduzioni per pasto
principale fuori casa per fr. 3'200.- e una deduzione per
ogni persona bisognosa a carico di fr. 11'100.-.
Con decisione del
2.10.2019 l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito UT)
imponeva un valore locativo di fr. 13'195.- con motivazione “valore
locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto
del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”, non
ammetteva la deduzione per spese per pasto principale fuori casa e la deduzione
per ogni persona a carico indicando che la deduzione non era stata ammessa
difettando i requisiti di legge. Riconosceva al contempo una deduzione per ogni
figlio a carico di fr. 5'500.-.
B. Con reclamo del 28
ottobre 2019 la contribuente impugnava la decisione di tassazione contestando
in primo luogo la ripresa del valore locativo dell’immobile, argomentando che
quest’ultimo, acquistato unicamente nell’ottobre del 2017, era rimasto
inabitato poiché in ristrutturazione fino al mese di marzo 2018 e che per
l’anno 2017 era stata in affitto nell’abitazione di __________ a __________. Contestava
poi la mancata deduzione delle spese per pasto principale fuori casa per fr.
3'200.-, dichiarando che per la sua attività professionale di ingegnere e
perito immobiliare si trovava spesso fuori __________ e che di conseguenza non
aveva il tempo necessario per il ritorno a casa per la pausa a pranzo. Infine, postulava
la deduzione per figli a carico, per l’imposta cantonale e federale, e per
figli agli studi, per l’imposta cantonale, per ciascuna delle sue due figlie, __________
(__________) e __________ (__________), che frequentavano rispettivamente la
facoltà di medicina veterinaria e la facoltà di scienze economiche
all’Università federale del __________ ed abitavano in un appartamento a __________.
C. Con decisione del 12
novembre 2019 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo. Riconfermava, in primo
luogo, l’imponibilità del valore locativo, riducendone unicamente l’importo
proporzionalmente al periodo di possesso dalla data di acquisto (4 ottobre 2017)
alla fine del periodo fiscale; i lavori di ristrutturazione senza licenza
edilizia iniziati in gennaio 2018 e il trasferimento del proprio domicilio nel
nuovo appartamento in data 1° gennaio 2018 non costituivano secondo l’autorità
fiscale motivi atti a sospendere l’abitabilità dello stesso e quindi la non
imposizione del valore locativo. Quanto al mancato riconoscimento della
deduzione per pasti principali fuori casa, l’UT giustificava tale rifiuto con
l’argomento che, essendo la contribuente dipendente e proprietaria di una
società a garanzia limitata avente la sede presso la propria abitazione, “quale
dipendente deve essere tenuto indenne dal datore di lavoro dei costi causati da
ragioni di servizio nel caso per trasferte e vitto per trasferte fuori dalla
sede aziendale”. Infine, lUT motivava il diniego delle deduzioni per figli a
carico e agli studi come segue:
preso atto della situazione delle figlie maggiorenni
agli studi non conviventi, gli importi dichiarati dalla contribuente quali
costi di mantenimento per ciascuna figlia ed il luogo di domicilio e di studio
delle stesse, preso atto che per la figlia __________ quanto versato non
raggiunge l’importo della rivendicata deduzione sia per l’imposta cantonale che
per imposta federale diretta, che l’importo versato per la figlia __________ di
CHF 11'300.-, il genere di studi intrapresi, il domicilio nel luogo degli studi
e il presumibile mantenimento da parte dell’altro genitore, sono da
considerarsi a parziale copertura del costo di mantenimento totale della
figlia, si procede a negare le deduzioni sociali per figli a carico e
cantonalmente agli studi per la figlia __________ non raggiungendo l’importo di
mantenimento dichiarato e comprovato almeno l’importo della deduzione ai sensi
degli art. 34 L. tributaria ticinese, e 35 L. federale sull’imposta federale
diretta e richiamata la circolare dell’amministrazione federale delle
contribuzioni n. 30 del 21.12.2010, ammettendo per la figlia __________
cantonalmente un mezzo dell’importo per figli a carico e per figli agli studi
per studi accademici con rientro al domicilio e l’intera deduzione sociale per
figli a carico per l’imposta federale diretta ai sensi della normativa in
materia e della prassi federale come sopra indicata”.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorgeva contro la decisione di
tassazione dopo reclamo ribadendo le proprie motivazioni. Per quanto riguarda
il valore locativo, sottolinea di aver ottenuto la licenza edilizia per i
lavori nell’appartamento acquistato e di aver mantenuto il domicilio
nell’appartamento che aveva preso in locazione. Quanto al pasto fuori casa, rileva
di non aver beneficiato di alcun indennizzo da parte del datore di lavoro. In
merito alle deduzioni per le figlie, queste ultime abiterebbero insieme in un
appartamento messo a loro disposizione dal padre e il fatto che il bonifico a
loro favore sia indirizzato solo alla figlia maggiore si spiegherebbe con la
preoccupazione di ridurre le spese bancarie.
Diritto
I. Valore locativo
1. 1.1.
Giusta l’art. 20 cpv. 1 LT
e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da
sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di
essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo
diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).
1.2.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente
rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze
esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di
riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno
(sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.). Non è
neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui l’oggetto resta
vuoto, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può essere affittato
oppure venduto (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e
rif.; sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2; sentenza TF
n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).
L’uso proprio assume
invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto,
nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo,
egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi
momento (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.;
sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per
l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è
effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a
disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento
(sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2).
1.3.
In una sentenza, l’Alta
Corte ha avuto modo di precisare che si può prescindere da un’imposizione
fiscale solo qualora sia comprovato che l’intenzione del contribuente di
vendere l’abitazione sia inequivocabile, sia messa in atto professionalmente,
sia chiaramente documentata e sia concreta (sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23
aprile 2010, consid. 2.2).
Nella fattispecie presa in
esame, il contribuente era proprietario di una villa, che sosteneva che non
fosse più abitata e solo parzialmente arredata per poter essere venduta; egli
avrebbe incaricato un amico mediatore di trovare un acquirente. L’amico in
questione avrebbe pubblicato la proposta su internet ed avrebbe mostrato
l’oggetto a diversi interessati, tuttavia senza successo. Il mediatore non
aveva tuttavia intrapreso sforzi particolari per trovare acquirenti e, d’altra
parte, il ricorrente aveva ammesso di non avere bisogno di liquidità e non
aveva escluso che la villa potesse in seguito essere abitata dalla figlia. Il
Tribunale federale ha così confermato l’imponibilità del valore locativo,
avallando il giudizio delle autorità cantonali, che avevano concluso che il
ricorrente aveva messo in vendita la casa con scarsa convinzione e che la sua
preoccupazione era di non pagare l’imposta sul valore locativo, mantenendo nel
contempo aperte tutte le opzioni (sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile
2010, consid. 2.2).
In un altro caso, più
recente, il Tribunale federale ha addirittura confermato la decisione con cui
l’autorità cantonale aveva assoggettato all’imposta il valore locativo durante
i due mesi e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte del contribuente, di una
casa d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova dimora. Tenuto conto del
rigore della giurisprudenza che riguarda l’imposizione del valore locativo,
l’Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già dal momento dell’acquisto
il godimento della nuova abitazione e che potesse usarla, anche parzialmente,
nel lasso di tempo trascorso fino all’uscita dall’appartamento precedentemente
occupato, di cui era inquilino (sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015,
consid. 4.3).
In una sentenza del 28
aprile 2016, infine, la Suprema Corte è giunta alla stessa conclusione
esaminando il ricorso dei due proprietari di una casa bifamiliare, per la quale
avevano dichiarato il valore locativo del solo appartamento più piccolo,
argomentando che l’altro era rimasto vuoto dopo la morte, alla fine dell’anno
precedente, di colei che lo aveva abitato, cioè la madre dell’uno e suocera
dell’altro proprietario. L’autorità di tassazione aveva escluso che
l’appartamento fosse inabitabile e i ricorrenti non avevano provato di aver
fatto seri sforzi in vista di una sua locazione. In tal modo, si erano
riservati il diritto di utilizzare l’immobile essi stessi in ogni momento, pur
non abitandolo effettivamente. Essi avevano inoltre tenuto aperte tutte le
opzioni (risanamento, ricostruzione o nuova edificazione), senza dover
rispettare un eventuale contratto di locazione (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del
28 aprile 2016, consid. 3.6).
In una sentenza del 29
luglio 2019, confermando la propria giurisprudenza, la Suprema Corte ha
affermato che il proprietario, che ha lasciato il suo immobile con l’intenzione
di venderlo immediatamente e che lo lascia vuoto per venderlo alle condizioni
più vantaggiose, è impossibilitato a riservarsene l’uso o a cederlo in
locazione. In tal caso, il valore locativo non è imponibile. Non basta tuttavia
che il proprietario abbia deciso di vendere l’immobile, perché venga meno il
valore locativo, ma deve essere accertato che egli viva altrove e che non lo
occupi più egli stesso (sentenza n. 2C_1087/2018, in RF 74/2019 p. 804).
1.4.
Rifacendosi
alla citata giurisprudenza del Tribunale federale, questa Corte ha respinto il
ricorso di due contribuenti, proprietari di una casa bifamiliare, che non
avevano provato di avere intrapreso seri sforzi per vendere o cedere in
locazione l’appartamento gravato da un diritto di abitazione a favore della
precedente proprietaria, vuoto ormai da tre anni. La Camera di diritto
tributario ha stabilito che l’appartamento doveva pertanto essere considerato a
loro disposizione e che doveva loro essere imposto il valore locativo (sentenza
CDT n. 80.2016.125/126 del 14 dicembre 2016 consid. 1, in RtiD I-2017 n. 4t).
In un altro caso, la
Camera ha ritenuto giustificata l’imposizione del valore locativo di un
appartamento situato in una casa di cui il contribuente era comproprietario,
sebbene egli avesse trasferito il domicilio in un’altra casa, “nella speranza
di poter rientrare in futuro” nella prima abitazione (sentenza CDT n. 80.2017.219/220
del 10.11.2017).
2. 2.1.
Nella
fattispecie, la ricorrente contesta la sussistenza di un valore locativo
imponibile riguardo all’immobile da lei acquistato in data 4 ottobre 2017.
Dichiara che, contrariamente a quanto sostenuto dall’UT, aveva inoltrato la
notifica relativa ai lavori di ristrutturazione in data 8.11.2017 e aveva
ricevuto la licenza edilizia da parte della Città di __________ in data
23.11.2017. I lavori di ristrutturazione hanno quindi potuto iniziare
unicamente dopo tale data e si sono protratti sino a febbraio 2018 inoltrato,
motivo per il quale l’appartamento sarebbe stato inabitabile per l’intervallo
in questione.
2.2
Nel caso
concreto, l’insorgente sostiene che l’appartamento, acquistato il 4 ottobre
2017, è stato inabitabile fino alla fine dell’anno, a causa dei lavori di
ristrutturazione intrapresi subito dopo l’acquisto. Al ricorso ha allegato la
licenza edilizia, rilasciatale dal Comune di Lugano il 23 novembre 2017 e la
prima pagina della notifica di costruzione da lei stessa inoltrata.
Come si è
già rilevato, la giurisprudenza del Tribunale federale prevede che il valore
locativo sia imposto ogniqualvolta il contribuente abbia a disposizione per
l’uso proprio l’immobile e sussista dunque la facoltà di godimento, a
prescindere dall’utilizzazione effettiva dello stesso.
Secondo l’Alta
Corte, l'uso proprio diventa fiscalmente irrilevante unicamente se un immobile
non può essere utilizzato a causa di circostanze obiettive ed esterne, ad es.
se una casa di vacanza può essere occupata solo per una parte dell'anno (ad es.
per mancanza di riscaldamento) o nell’ipotesi in cui l’abitazione resta
vuota, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può essere affittata
oppure venduta.
Sebbene la
ricorrente non abbia prodotto l’intera notifica di costruzione né ulteriore
documentazione concernente i lavori di ristrutturazione effettuati (ad es.
distinta dei lavori di costruzione con i relativi costi, fatture di impresa e
artigiani), si deve ritenere provato che, subito dopo l’acquisto siano stati
intrapresi lavori di una certa importanza. Anche in considerazione del fatto
che ha trasferito il domicilio nella nuova abitazione solo a partire dal
1.1.2018, in queste circostanze si può ammettere che fino a tale data le opere
di ristrutturazione in corso impedissero alla nuova proprietaria di abitare
nell’appartamento.
Su questo
aspetto, il ricorso è conseguentemente accolto.
Considerandi
II. Spese professionali
(doppia economia domestica)
3.
3.1.
La ricorrente contesta in
secondo luogo il rifiuto da parte dell’autorità fiscale del riconoscimento
della deduzione per pasto principale fuori casa di fr. 3'200.-, dichiarando di
non aver percepito alcuna indennità da parte della sua azienda per pasti
consumati fuori casa.
3.2
Dal punto di vista
fiscale, secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b
LIFD, sono deducibili quali spese professionali le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.
Le stesse sono precisate
dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2017 qui in esame è del 30 novembre 2016),
segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,
le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.
articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in
periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,
più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono
quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il
necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento
del relativo reddito.
3.3
Secondo l’articolo 4 del
decreto esecutivo citato sono considerate spese supplementari per doppia
economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto
principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di
lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le
condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da
non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
La deduzione è stabilita
come segue:
a) se
il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 15.- il giorno o fr. 3’200.- l’anno se i pasti a
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se
il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni
pasto consumato fuori casa: fr. 15.-, vale a dire fr. 30.- il giorno o fr.
6'400.- l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.
3.4
Per l’imposta federale
diretta l’Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle
persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta
federale diretta, l’art. 6, “Spese supplementari per pasti” prevede al cpv. 1
che nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la
deduzione forfettaria di cui all’articolo 3:
a. quando
il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a una notevole distanza o
perché la pausa per il pasto è troppo breve; o
b. in
caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo.
Secondo l’art. 3
dell’Ordinanza, il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le
deduzioni forfettarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art.
10) e la deduzione per l’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b).
Nell’Appendice viene
espressamente indicato, per le spese supplementari per pasti che vengono
accordati per ogni pasto principale rispettivamente al giorno fr. 15.- e
all’anno fr. 3'200.-.
4.
4.1.
A questo punto va
ricordato anzitutto che le spese professionali del lavoratore dipendente,
deducibili secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD non si
identificano con le spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare
secondo gli articoli 326a e seguenti CO.
Secondo le norme
del Codice delle obbligazioni il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore
tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato
fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza (art. 327a cpv.
1.
CO). Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può
essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d’indennità fissa, come
diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra
tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO). L’art. 327a cpv.
3.
prevede inoltre che è nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a
sopportare interamente o in parte le spese necessarie.
4.2
Un criterio di
delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e
di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von
Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in: StR 51/1996 p.
557, in particolare p. 561; inoltre Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91).
In dottrina si sottolinea come le spese professionali siano essenzialmente
costi sostenuti dal dipendente prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine
(effettiva) del lavoro oppure che insorgono in generale durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa, mentre le spese che devono essere rimborsate dal
datore di lavoro sono quelle che il dipendente deve sostenere nell’ambito
dell’esecuzione di un concreto “mandato” di servizio, cioè essenzialmente
durante l’orario di lavoro (Bosshard,
op. cit., p. 561).
4.3
Nel caso in
discussione, la sede di servizio della ricorrente coincide con il proprio
domicilio, ciò che esclude il riconoscimento della deduzione per pasti
principali fuori casa ai sensi dell’art. 25 LT e 26 LIFD difettandone i
requisiti di legge. Svolgendo la sua attività lucrativa dipendente proprio
nello stesso luogo in cui ha il proprio domicilio, è infatti escluso che la
distanza o l’orario di lavoro le impediscano di rientrare al domicilio per
consumare il pasto.
Il datore di
lavoro (in questo caso la società), nell’ipotesi in cui esiga le trasferte per
motivi lavorativi, è legalmente obbligato a rimborsarne i costi, compresi
quelli legati ai pasti fuori casa. Le spese di cui la contribuente chiede la
deduzione rientrano di conseguenza tutt’al più fra quelle spese “rese necessarie
dall’esecuzione del lavoro” a carico del datore di lavoro e non fra le spese
professionali previste dagli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD. Nonostante
la ricorrente non abbia ottenuto dal suo datore di lavoro delle indennità
destinate a coprire i costi sostenuti (cfr. certificato di salario), è comunque
escluso che possa avvantaggiarsene a livello di deduzioni sociali (sentenze del
TF 2C_630/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 2.6; 2C_260/2008 del 6 agosto 2008
consid. 3.1; 2A.2/2006 del 17 maggio 2006 consid. 2.1.2).
III. Deduzioni per figli a
carico e figli agli studi
5.
Imposta federale diretta
(IFD)
5.1
Infine, la ricorrente
postula il riconoscimento dell’intero importo di deduzione per figli a carico
ai sensi degli art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT
per ciascuna figlia rispettivamente di fr. 6'500.- e fr. 11'100.- nonché il
riconoscimento della deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.- per
ciascuna delle figlie.
In considerazione delle
differenze esistenti nella base legale e soprattutto nella prassi e nella
giurisprudenza che vi si riferiscono, saranno esaminate separatamente l’imposta
federale diretta e l’imposta cantonale.
5.2
Per l’art. 35
cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio
minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio
sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo
l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è
ripartita per metà.
L’art. 35 cpv. 1 lett. b
LIFD riconosce poi una deduzione di 6500 franchi per ogni persona totalmente o
parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il
contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della
deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i
quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
5.3
Secondo
l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età,
fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i
figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in
formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e
della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n.
10.3, p. 20).
In caso di genitori
separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal
caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio
(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene tuttavia in
linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori
versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore,
in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la
deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona
bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l’importo della
deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017 dell’11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare
AFC n. 30, n. 11, p. 22).
5.4
Dal conteggio prodotto
dalla ricorrente si evince che ha versato, nel corso del 2017, alimenti per
complessivi fr. 11'300.- alla figlia __________ e per fr. 3'000.- alla figlia __________.
Ritenendo che i versamenti a favore di quest’ultima non raggiungessero
l’ammontare della deduzione, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto la
deduzione solo per la figlia __________.
L’insorgente spiega che
“il trasferimento di denaro da parte [sua], di norma a favore di __________, è
dovuto al fatto che essa si occupa «dell’economia domestica» di entrambe le
sorelle in modo più responsabile di quanto potrebbe fare __________” e inoltre
che “un doppio bonifico bancario dalla Svizzera al __________, nell’intento di
dividere la rimessa tra le due figlie, causerebbe un raddoppio delle spese
bancarie ed un’ulteriore perdita causata dal cambio praticato dalla banca
brasiliana che obbliga alla conversione in __________ (____________________
5.5
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere
o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.
493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito
imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p.
es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).
Come ha ripetutamente
avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali
le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la
prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in
particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i
quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e
che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del
sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997
B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008
n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza 2C_582/2017 del 23.2.2018 consid. 4.2).
5.6
Solo con il ricorso la
contribuente ha messo in discussione la suddivisione degli alimenti fra le due
figlie, che lei stessa aveva precedentemente esposto. Già nella dichiarazione
d’imposta, infatti, aveva indicato di aver pagato fr. 3'000.- a __________ e
fr. 11'300.- a __________. D’altra parte, non ha mai prodotto una convenzione
con il padre delle ragazze in merito ai rispettivi oneri di mantenimento. Per
quanto la spiegazione fornita sia plausibile, solleva qualche interrogativo il
fatto che i versamenti litigiosi siano stati fatti non alla figlia maggiore (__________,
del 1995) ma a quella minore (__________, del 1998). Non si spiega, poi,
perché, se la ricorrente ha voluto procedere ai pagamenti sul conto della
figlia più “responsabile”, abbia comunque accreditato 3'000 franchi sul conto
della sorella. Stando alla documentazione agli atti, non si può neppure
escludere che la figlia maggiore disponga di propri redditi. In ogni caso,
tuttora non è noto in quale misura gli alimenti versati a una figlia fossero
effettivamente destinati al mantenimento dell’altra.
In queste
circostanze, tenuto conto del rigore della giurisprudenza del Tribunale
federale in merito all’onere della prova, si ritiene che i soli contributi che
possono essere considerati sono quelli versati direttamente sul conto della
figlia __________. L’importo complessivo di fr. 3'000.- non raggiunge di
conseguenza l’ammontare della deduzione per figli (o per persona bisognosa) a
carico. La decisione dell’UT di non riconoscere la deduzione per figli a carico
in materia di IFD per la figlia __________ appare pertanto giustificata.
6.
Imposta cantonale (IC)
6.1
Le
deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione
intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv.
4.
LAID).
Per
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito, per ogni figlio
minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 11’100.- franchi; se i genitori sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c,
anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Inoltre, l’art. 35 cpv. 1
lett. c LT prevede una deduzione fino a un massimo di fr. 13'400.-,
secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto
dei costi supplementari sopportati, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età,
al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi
di formazione, oltre al periodo dell’obbligo.
6.2
Anche per l’imposta
cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, viene meno il
diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti. Il genitore
che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli a carico e,
eventualmente, per figli agli studi.
Nel
caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento, diversamente
da quanto vale nell’ambito dell’imposta federale diretta, tenuto conto anche
del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello
previsto dall’art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad ogni genitore una
deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione.
In una sentenza del 2000, questa Camera aveva
stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese,
versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla
madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un
figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo
vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è
pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui
disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del
figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione
di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli
studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al
padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per
figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli
erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il
padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la
madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n.
80.2007.15
del 27 dicembre 2007).
Con
sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa
Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per
il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato
a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli
studi possono essere suddivise fra i genitori.
Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85
del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i
genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne,
la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le
prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare.
6.3
La ricorrente sostiene che
“il padre, oltre a mettere a disposizione l’appartamento… non ha dato [alle
figlie] nessun contributo finanziario”. A prescindere dal fatto che anche tale
circostanza dovrebbe essere provata, in particolare producendo una convenzione
fra i genitori, la messa a disposizione di un appartamento, per consentire alle
figlie di frequentare l’università a __________, a 500 km dal domicilio, costituisce
già un contributo di mantenimento in natura.
Ne consegue che vi sono le
condizioni perché le deduzioni sociale siano suddivise fra i genitori.
Analogamente a quanto stabilito per l’imposta federale diretta, si deve
constatare che l’ammontare della deduzione sociale, sebbene dimezzata, non è
raggiunto dai versamenti a favore della figlia __________.
Deve pertanto essere
condivisa la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha riconosciuto la
deduzione per figli a carico nella misura di fr. 5'500.-, con riferimento alla
sola figlia __________.
6.4
6.4.1
Resta da definire
l’ammontare della deduzione per figli agli studi, che a sua volta potrà
concernere solo la figlia __________.
L’autorità fiscale ha
ammesso una deduzione di fr. 3'200.-, corrispondente alla metà dell’ammontare della
deduzione prevista per i figli che frequentano scuole postobbligatorie o corsi
di perfezionamento fuori Cantone o frequentano studi d’ordine accademico in
Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio.
Da parte sua, la
ricorrente postula invece il riconoscimento di una deduzione per figli agli
studi di fr. 13'400.-.
6.4.2
Il decreto
esecutivo del 30 novembre 2016 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce,
a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1.
fr. 1’200.- se il figlio frequenta scuole
postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di
domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di
formazione;
2.
fr. 1’900.- se il figlio frequenta scuole
postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio
(ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di
formazione non corrispondono;
3.
fr. 4’600.- se il figlio frequenta scuole
postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio
(ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo
di formazione non corrispondono;
4.
fr. 6’400.- se il figlio frequenta scuole
postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi
d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a
domicilio;
5.
fr. 13’400.- se il figlio frequenta studi
accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
Il Consiglio
di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a
tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto
(art. 11 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di
studio fino a fr. 1’000.- l’anno danno diritto all’intera deduzione del
capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma
solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera deduzione.
6.4.3
Secondo la
tesi ricorsuale, __________ è residente nella casa del padre, a __________, e,
dopo aver concluso le scuole superiori in quella città, si è trasferita, per
frequentare l’università, a __________, dove abita, insieme alla sorella,
nell’appartamento messo a disposizione dal padre.
In
considerazione della distanza fra il luogo di residenza e la città dove la
giovane studia, si giustifica il riconoscimento della deduzione massima, cioè
la metà di fr. 13'400.-.
Alla
ricorrente è pertanto concessa una deduzione per figli agli studi di fr. 6'700.-.
7.
Il
ricorso è parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
della ricorrente, in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 novembre 2019 è riformata nel senso
che:
·
sono stralciati il valore locativo dell’immobile di proprietà
della ricorrente (fr. 3'153.-) e le relative spese di manutenzione (fr. 631.-);
·
per l’imposta cantonale, la deduzione per figli agli studi è
elevata a fr. 6'700.-.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’800.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di due terzi
(fr. 1'200.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: