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Decisione

80.2019.383

Deduzioni sociali: figli a carico, figli maggiorenni residenti all’estero, onere della prova, ammontare degli alimenti inferiore alla deduzione Deduzioni sociali: figli agli studi, figlia residente all’estero presso il padre, alimenti versati dalla madre, università a 500 km dal domicilio, deduzione

8 giugno 2020Italiano29 min

l’anno 2017 era stata in affitto nell’abitazione di __________ a __________. Contestava

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.382

80.2019.383

Lugano

8 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 10 dicembre 2019 contro la decisione del 12 novembre 2019 in materia di IC-IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

fiscale relativa all’IC-IFD 2017, RI 1 dichiarava un valore locativo relativo

all’abitazione primaria di fr. 0.-, faceva valere inoltre deduzioni per pasto

principale fuori casa per fr. 3'200.- e una deduzione per

ogni persona bisognosa a carico di fr. 11'100.-.

Con decisione del

2.10.2019 l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito UT)

imponeva un valore locativo di fr. 13'195.- con motivazione “valore

locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto

del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”, non

ammetteva la deduzione per spese per pasto principale fuori casa e la deduzione

per ogni persona a carico indicando che la deduzione non era stata ammessa

difettando i requisiti di legge. Riconosceva al contempo una deduzione per ogni

figlio a carico di fr. 5'500.-.

B. Con reclamo del 28

ottobre 2019 la contribuente impugnava la decisione di tassazione contestando

in primo luogo la ripresa del valore locativo dell’immobile, argomentando che

quest’ultimo, acquistato unicamente nell’ottobre del 2017, era rimasto

inabitato poiché in ristrutturazione fino al mese di marzo 2018 e che per

l’anno 2017 era stata in affitto nell’abitazione di __________ a __________. Contestava

poi la mancata deduzione delle spese per pasto principale fuori casa per fr.

3'200.-, dichiarando che per la sua attività professionale di ingegnere e

perito immobiliare si trovava spesso fuori __________ e che di conseguenza non

aveva il tempo necessario per il ritorno a casa per la pausa a pranzo. Infine, postulava

la deduzione per figli a carico, per l’imposta cantonale e federale, e per

figli agli studi, per l’imposta cantonale, per ciascuna delle sue due figlie, __________

(__________) e __________ (__________), che frequentavano rispettivamente la

facoltà di medicina veterinaria e la facoltà di scienze economiche

all’Università federale del __________ ed abitavano in un appartamento a __________.

C. Con decisione del 12

novembre 2019 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo. Riconfermava, in primo

luogo, l’imponibilità del valore locativo, riducendone unicamente l’importo

proporzionalmente al periodo di possesso dalla data di acquisto (4 ottobre 2017)

alla fine del periodo fiscale; i lavori di ristrutturazione senza licenza

edilizia iniziati in gennaio 2018 e il trasferimento del proprio domicilio nel

nuovo appartamento in data 1° gennaio 2018 non costituivano secondo l’autorità

fiscale motivi atti a sospendere l’abitabilità dello stesso e quindi la non

imposizione del valore locativo. Quanto al mancato riconoscimento della

deduzione per pasti principali fuori casa, l’UT giustificava tale rifiuto con

l’argomento che, essendo la contribuente dipendente e proprietaria di una

società a garanzia limitata avente la sede presso la propria abitazione, “quale

dipendente deve essere tenuto indenne dal datore di lavoro dei costi causati da

ragioni di servizio nel caso per trasferte e vitto per trasferte fuori dalla

sede aziendale”. Infine, lUT motivava il diniego delle deduzioni per figli a

carico e agli studi come segue:

preso atto della situazione delle figlie maggiorenni

agli studi non conviventi, gli importi dichiarati dalla contribuente quali

costi di mantenimento per ciascuna figlia ed il luogo di domicilio e di studio

delle stesse, preso atto che per la figlia __________ quanto versato non

raggiunge l’importo della rivendicata deduzione sia per l’imposta cantonale che

per imposta federale diretta, che l’importo versato per la figlia __________ di

CHF 11'300.-, il genere di studi intrapresi, il domicilio nel luogo degli studi

e il presumibile mantenimento da parte dell’altro genitore, sono da

considerarsi a parziale copertura del costo di mantenimento totale della

figlia, si procede a negare le deduzioni sociali per figli a carico e

cantonalmente agli studi per la figlia __________ non raggiungendo l’importo di

mantenimento dichiarato e comprovato almeno l’importo della deduzione ai sensi

degli art. 34 L. tributaria ticinese, e 35 L. federale sull’imposta federale

diretta e richiamata la circolare dell’amministrazione federale delle

contribuzioni n. 30 del 21.12.2010, ammettendo per la figlia __________

cantonalmente un mezzo dell’importo per figli a carico e per figli agli studi

per studi accademici con rientro al domicilio e l’intera deduzione sociale per

figli a carico per l’imposta federale diretta ai sensi della normativa in

materia e della prassi federale come sopra indicata”.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorgeva contro la decisione di

tassazione dopo reclamo ribadendo le proprie motivazioni. Per quanto riguarda

il valore locativo, sottolinea di aver ottenuto la licenza edilizia per i

lavori nell’appartamento acquistato e di aver mantenuto il domicilio

nell’appartamento che aveva preso in locazione. Quanto al pasto fuori casa, rileva

di non aver beneficiato di alcun indennizzo da parte del datore di lavoro. In

merito alle deduzioni per le figlie, queste ultime abiterebbero insieme in un

appartamento messo a loro disposizione dal padre e il fatto che il bonifico a

loro favore sia indirizzato solo alla figlia maggiore si spiegherebbe con la

preoccupazione di ridurre le spese bancarie.

Diritto

I. Valore locativo

1. 1.1.

Giusta l’art. 20 cpv. 1 LT

e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da

sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di

essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo

diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).

1.2.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente

rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze

esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di

riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno

(sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.). Non è

neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui l’oggetto resta

vuoto, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può essere affittato

oppure venduto (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e

rif.; sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2; sentenza TF

n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).

L’uso proprio assume

invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto,

nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo,

egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi

momento (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.;

sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per

l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è

effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a

disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento

(sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2).

1.3.

In una sentenza, l’Alta

Corte ha avuto modo di precisare che si può prescindere da un’imposizione

fiscale solo qualora sia comprovato che l’intenzione del contribuente di

vendere l’abitazione sia inequivocabile, sia messa in atto professionalmente,

sia chiaramente documentata e sia concreta (sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23

aprile 2010, consid. 2.2).

Nella fattispecie presa in

esame, il contribuente era proprietario di una villa, che sosteneva che non

fosse più abitata e solo parzialmente arredata per poter essere venduta; egli

avrebbe incaricato un amico mediatore di trovare un acquirente. L’amico in

questione avrebbe pubblicato la proposta su internet ed avrebbe mostrato

l’oggetto a diversi interessati, tuttavia senza successo. Il mediatore non

aveva tuttavia intrapreso sforzi particolari per trovare acquirenti e, d’altra

parte, il ricorrente aveva ammesso di non avere bisogno di liquidità e non

aveva escluso che la villa potesse in seguito essere abitata dalla figlia. Il

Tribunale federale ha così confermato l’imponibilità del valore locativo,

avallando il giudizio delle autorità cantonali, che avevano concluso che il

ricorrente aveva messo in vendita la casa con scarsa convinzione e che la sua

preoccupazione era di non pagare l’imposta sul valore locativo, mantenendo nel

contempo aperte tutte le opzioni (sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile

2010, consid. 2.2).

In un altro caso, più

recente, il Tribunale federale ha addirittura confermato la decisione con cui

l’autorità cantonale aveva assoggettato all’imposta il valore locativo durante

i due mesi e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte del contribuente, di una

casa d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova dimora. Tenuto conto del

rigore della giurisprudenza che riguarda l’imposizione del valore locativo,

l’Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già dal momento dell’acquisto

il godimento della nuova abitazione e che potesse usarla, anche parzialmente,

nel lasso di tempo trascorso fino all’uscita dall’appartamento precedentemente

occupato, di cui era inquilino (sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015,

consid. 4.3).

In una sentenza del 28

aprile 2016, infine, la Suprema Corte è giunta alla stessa conclusione

esaminando il ricorso dei due proprietari di una casa bifamiliare, per la quale

avevano dichiarato il valore locativo del solo appartamento più piccolo,

argomentando che l’altro era rimasto vuoto dopo la morte, alla fine dell’anno

precedente, di colei che lo aveva abitato, cioè la madre dell’uno e suocera

dell’altro proprietario. L’autorità di tassazione aveva escluso che

l’appartamento fosse inabitabile e i ricorrenti non avevano provato di aver

fatto seri sforzi in vista di una sua locazione. In tal modo, si erano

riservati il diritto di utilizzare l’immobile essi stessi in ogni momento, pur

non abitandolo effettivamente. Essi avevano inoltre tenuto aperte tutte le

opzioni (risanamento, ricostruzione o nuova edificazione), senza dover

rispettare un eventuale contratto di locazione (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del

28 aprile 2016, consid. 3.6).

In una sentenza del 29

luglio 2019, confermando la propria giurisprudenza, la Suprema Corte ha

affermato che il proprietario, che ha lasciato il suo immobile con l’intenzione

di venderlo immediatamente e che lo lascia vuoto per venderlo alle condizioni

più vantaggiose, è impossibilitato a riservarsene l’uso o a cederlo in

locazione. In tal caso, il valore locativo non è imponibile. Non basta tuttavia

che il proprietario abbia deciso di vendere l’immobile, perché venga meno il

valore locativo, ma deve essere accertato che egli viva altrove e che non lo

occupi più egli stesso (sentenza n. 2C_1087/2018, in RF 74/2019 p. 804).

1.4.

Rifacendosi

alla citata giurisprudenza del Tribunale federale, questa Corte ha respinto il

ricorso di due contribuenti, proprietari di una casa bifamiliare, che non

avevano provato di avere intrapreso seri sforzi per vendere o cedere in

locazione l’appartamento gravato da un diritto di abitazione a favore della

precedente proprietaria, vuoto ormai da tre anni. La Camera di diritto

tributario ha stabilito che l’appartamento doveva pertanto essere considerato a

loro disposizione e che doveva loro essere imposto il valore locativo (sentenza

CDT n. 80.2016.125/126 del 14 dicembre 2016 consid. 1, in RtiD I-2017 n. 4t).

In un altro caso, la

Camera ha ritenuto giustificata l’imposizione del valore locativo di un

appartamento situato in una casa di cui il contribuente era comproprietario,

sebbene egli avesse trasferito il domicilio in un’altra casa, “nella speranza

di poter rientrare in futuro” nella prima abitazione (sentenza CDT n. 80.2017.219/220

del 10.11.2017).

2. 2.1.

Nella

fattispecie, la ricorrente contesta la sussistenza di un valore locativo

imponibile riguardo all’immobile da lei acquistato in data 4 ottobre 2017.

Dichiara che, contrariamente a quanto sostenuto dall’UT, aveva inoltrato la

notifica relativa ai lavori di ristrutturazione in data 8.11.2017 e aveva

ricevuto la licenza edilizia da parte della Città di __________ in data

23.11.2017. I lavori di ristrutturazione hanno quindi potuto iniziare

unicamente dopo tale data e si sono protratti sino a febbraio 2018 inoltrato,

motivo per il quale l’appartamento sarebbe stato inabitabile per l’intervallo

in questione.

2.2

Nel caso

concreto, l’insorgente sostiene che l’appartamento, acquistato il 4 ottobre

2017, è stato inabitabile fino alla fine dell’anno, a causa dei lavori di

ristrutturazione intrapresi subito dopo l’acquisto. Al ricorso ha allegato la

licenza edilizia, rilasciatale dal Comune di Lugano il 23 novembre 2017 e la

prima pagina della notifica di costruzione da lei stessa inoltrata.

Come si è

già rilevato, la giurisprudenza del Tribunale federale prevede che il valore

locativo sia imposto ogniqualvolta il contribuente abbia a disposizione per

l’uso proprio l’immobile e sussista dunque la facoltà di godimento, a

prescindere dall’utilizzazione effettiva dello stesso.

Secondo l’Alta

Corte, l'uso proprio diventa fiscalmente irrilevante unicamente se un immobile

non può essere utilizzato a causa di circostanze obiettive ed esterne, ad es.

se una casa di vacanza può essere occupata solo per una parte dell'anno (ad es.

per mancanza di riscaldamento) o nell’ipotesi in cui l’abitazione resta

vuota, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può essere affittata

oppure venduta.

Sebbene la

ricorrente non abbia prodotto l’intera notifica di costruzione né ulteriore

documentazione concernente i lavori di ristrutturazione effettuati (ad es.

distinta dei lavori di costruzione con i relativi costi, fatture di impresa e

artigiani), si deve ritenere provato che, subito dopo l’acquisto siano stati

intrapresi lavori di una certa importanza. Anche in considerazione del fatto

che ha trasferito il domicilio nella nuova abitazione solo a partire dal

1.1.2018, in queste circostanze si può ammettere che fino a tale data le opere

di ristrutturazione in corso impedissero alla nuova proprietaria di abitare

nell’appartamento.

Su questo

aspetto, il ricorso è conseguentemente accolto.

Considerandi

II. Spese professionali

(doppia economia domestica)

3.

3.1.

La ricorrente contesta in

secondo luogo il rifiuto da parte dell’autorità fiscale del riconoscimento

della deduzione per pasto principale fuori casa di fr. 3'200.-, dichiarando di

non aver percepito alcuna indennità da parte della sua azienda per pasti

consumati fuori casa.

3.2

Dal punto di vista

fiscale, secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b

LIFD, sono deducibili quali spese professionali le spese supplementari

necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

Le stesse sono precisate

dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2017 qui in esame è del 30 novembre 2016),

segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,

le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.

articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in

periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,

più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in

rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono

quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il

necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento

del relativo reddito.

3.3

Secondo l’articolo 4 del

decreto esecutivo citato sono considerate spese supplementari per doppia

economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di

lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le

condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da

non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

La deduzione è stabilita

come segue:

a) se

il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale

consumato fuori casa: fr. 15.- il giorno o fr. 3’200.- l’anno se i pasti a

mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;

b) se

il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma

rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni

pasto consumato fuori casa: fr. 15.-, vale a dire fr. 30.- il giorno o fr.

6'400.- l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.

3.4

Per l’imposta federale

diretta l’Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle

persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta

federale diretta, l’art. 6, “Spese supplementari per pasti” prevede al cpv. 1

che nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la

deduzione forfettaria di cui all’articolo 3:

a. quando

il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a una notevole distanza o

perché la pausa per il pasto è troppo breve; o

b. in

caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo.

Secondo l’art. 3

dell’Ordinanza, il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le

deduzioni forfettarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art.

10) e la deduzione per l’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b).

Nell’Appendice viene

espressamente indicato, per le spese supplementari per pasti che vengono

accordati per ogni pasto principale rispettivamente al giorno fr. 15.- e

all’anno fr. 3'200.-.

4.

4.1.

A questo punto va

ricordato anzitutto che le spese professionali del lavoratore dipendente,

deducibili secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD non si

identificano con le spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare

secondo gli articoli 326a e seguenti CO.

Secondo le norme

del Codice delle obbligazioni il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore

tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato

fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza (art. 327a cpv.

1.

CO). Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può

essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d’indennità fissa, come

diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra

tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO). L’art. 327a cpv.

3.

prevede inoltre che è nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a

sopportare interamente o in parte le spese necessarie.

4.2

Un criterio di

delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e

di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von

Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in: StR 51/1996 p.

557, in particolare p. 561; inoltre Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91).

In dottrina si sottolinea come le spese professionali siano essenzialmente

costi sostenuti dal dipendente prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine

(effettiva) del lavoro oppure che insorgono in generale durante lo svolgimento

dell’attività lavorativa, mentre le spese che devono essere rimborsate dal

datore di lavoro sono quelle che il dipendente deve sostenere nell’ambito

dell’esecuzione di un concreto “mandato” di servizio, cioè essenzialmente

durante l’orario di lavoro (Bosshard,

op. cit., p. 561).

4.3

Nel caso in

discussione, la sede di servizio della ricorrente coincide con il proprio

domicilio, ciò che esclude il riconoscimento della deduzione per pasti

principali fuori casa ai sensi dell’art. 25 LT e 26 LIFD difettandone i

requisiti di legge. Svolgendo la sua attività lucrativa dipendente proprio

nello stesso luogo in cui ha il proprio domicilio, è infatti escluso che la

distanza o l’orario di lavoro le impediscano di rientrare al domicilio per

consumare il pasto.

Il datore di

lavoro (in questo caso la società), nell’ipotesi in cui esiga le trasferte per

motivi lavorativi, è legalmente obbligato a rimborsarne i costi, compresi

quelli legati ai pasti fuori casa. Le spese di cui la contribuente chiede la

deduzione rientrano di conseguenza tutt’al più fra quelle spese “rese necessarie

dall’esecuzione del lavoro” a carico del datore di lavoro e non fra le spese

professionali previste dagli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD. Nonostante

la ricorrente non abbia ottenuto dal suo datore di lavoro delle indennità

destinate a coprire i costi sostenuti (cfr. certificato di salario), è comunque

escluso che possa avvantaggiarsene a livello di deduzioni sociali (sentenze del

TF 2C_630/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 2.6; 2C_260/2008 del 6 agosto 2008

consid. 3.1; 2A.2/2006 del 17 maggio 2006 consid. 2.1.2).

III. Deduzioni per figli a

carico e figli agli studi

5.

Imposta federale diretta

(IFD)

5.1

Infine, la ricorrente

postula il riconoscimento dell’intero importo di deduzione per figli a carico

ai sensi degli art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT

per ciascuna figlia rispettivamente di fr. 6'500.- e fr. 11'100.- nonché il

riconoscimento della deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.- per

ciascuna delle figlie.

In considerazione delle

differenze esistenti nella base legale e soprattutto nella prassi e nella

giurisprudenza che vi si riferiscono, saranno esaminate separatamente l’imposta

federale diretta e l’imposta cantonale.

5.2

Per l’art. 35

cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio

minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente

provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio

sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo

l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è

ripartita per metà.

L’art. 35 cpv. 1 lett. b

LIFD riconosce poi una deduzione di 6500 franchi per ogni persona totalmente o

parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il

contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della

deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i

quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

5.3

Secondo

l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente

pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a

provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età,

fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i

figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in

formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e

della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n.

10.3, p. 20).

In caso di genitori

separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal

caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio

(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene tuttavia in

linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori

versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore,

in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la

deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona

bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l’importo della

deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017 dell’11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare

AFC n. 30, n. 11, p. 22).

5.4

Dal conteggio prodotto

dalla ricorrente si evince che ha versato, nel corso del 2017, alimenti per

complessivi fr. 11'300.- alla figlia __________ e per fr. 3'000.- alla figlia __________.

Ritenendo che i versamenti a favore di quest’ultima non raggiungessero

l’ammontare della deduzione, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto la

deduzione solo per la figlia __________.

L’insorgente spiega che

“il trasferimento di denaro da parte [sua], di norma a favore di __________, è

dovuto al fatto che essa si occupa «dell’economia domestica» di entrambe le

sorelle in modo più responsabile di quanto potrebbe fare __________” e inoltre

che “un doppio bonifico bancario dalla Svizzera al __________, nell’intento di

dividere la rimessa tra le due figlie, causerebbe un raddoppio delle spese

bancarie ed un’ulteriore perdita causata dal cambio praticato dalla banca

brasiliana che obbliga alla conversione in __________ (____________________

5.5

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere

o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.

493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito

imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p.

es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).

Come ha ripetutamente

avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali

le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la

prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in

particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i

quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e

che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del

sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997

B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008

n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza 2C_582/2017 del 23.2.2018 consid. 4.2).

5.6

Solo con il ricorso la

contribuente ha messo in discussione la suddivisione degli alimenti fra le due

figlie, che lei stessa aveva precedentemente esposto. Già nella dichiarazione

d’imposta, infatti, aveva indicato di aver pagato fr. 3'000.- a __________ e

fr. 11'300.- a __________. D’altra parte, non ha mai prodotto una convenzione

con il padre delle ragazze in merito ai rispettivi oneri di mantenimento. Per

quanto la spiegazione fornita sia plausibile, solleva qualche interrogativo il

fatto che i versamenti litigiosi siano stati fatti non alla figlia maggiore (__________,

del 1995) ma a quella minore (__________, del 1998). Non si spiega, poi,

perché, se la ricorrente ha voluto procedere ai pagamenti sul conto della

figlia più “responsabile”, abbia comunque accreditato 3'000 franchi sul conto

della sorella. Stando alla documentazione agli atti, non si può neppure

escludere che la figlia maggiore disponga di propri redditi. In ogni caso,

tuttora non è noto in quale misura gli alimenti versati a una figlia fossero

effettivamente destinati al mantenimento dell’altra.

In queste

circostanze, tenuto conto del rigore della giurisprudenza del Tribunale

federale in merito all’onere della prova, si ritiene che i soli contributi che

possono essere considerati sono quelli versati direttamente sul conto della

figlia __________. L’importo complessivo di fr. 3'000.- non raggiunge di

conseguenza l’ammontare della deduzione per figli (o per persona bisognosa) a

carico. La decisione dell’UT di non riconoscere la deduzione per figli a carico

in materia di IFD per la figlia __________ appare pertanto giustificata.

6.

Imposta cantonale (IC)

6.1

Le

deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione

intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv.

4.

LAID).

Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito, per ogni figlio

minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 11’100.- franchi; se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c,

anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Inoltre, l’art. 35 cpv. 1

lett. c LT prevede una deduzione fino a un massimo di fr. 13'400.-,

secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto

dei costi supplementari sopportati, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età,

al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi

di formazione, oltre al periodo dell’obbligo.

6.2

Anche per l’imposta

cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, viene meno il

diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti. Il genitore

che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli a carico e,

eventualmente, per figli agli studi.

Nel

caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento, diversamente

da quanto vale nell’ambito dell’imposta federale diretta, tenuto conto anche

del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello

previsto dall’art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad ogni genitore una

deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione.

In una sentenza del 2000, questa Camera aveva

stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese,

versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla

madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un

figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo

vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è

pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui

disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del

figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione

di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli

studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al

padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per

figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli

erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il

padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la

madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n.

80.2007.15

del 27 dicembre 2007).

Con

sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa

Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per

il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato

a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli

studi possono essere suddivise fra i genitori.

Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85

del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i

genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne,

la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le

prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare.

6.3

La ricorrente sostiene che

“il padre, oltre a mettere a disposizione l’appartamento… non ha dato [alle

figlie] nessun contributo finanziario”. A prescindere dal fatto che anche tale

circostanza dovrebbe essere provata, in particolare producendo una convenzione

fra i genitori, la messa a disposizione di un appartamento, per consentire alle

figlie di frequentare l’università a __________, a 500 km dal domicilio, costituisce

già un contributo di mantenimento in natura.

Ne consegue che vi sono le

condizioni perché le deduzioni sociale siano suddivise fra i genitori.

Analogamente a quanto stabilito per l’imposta federale diretta, si deve

constatare che l’ammontare della deduzione sociale, sebbene dimezzata, non è

raggiunto dai versamenti a favore della figlia __________.

Deve pertanto essere

condivisa la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha riconosciuto la

deduzione per figli a carico nella misura di fr. 5'500.-, con riferimento alla

sola figlia __________.

6.4

6.4.1

Resta da definire

l’ammontare della deduzione per figli agli studi, che a sua volta potrà

concernere solo la figlia __________.

L’autorità fiscale ha

ammesso una deduzione di fr. 3'200.-, corrispondente alla metà dell’ammontare della

deduzione prevista per i figli che frequentano scuole postobbligatorie o corsi

di perfezionamento fuori Cantone o frequentano studi d’ordine accademico in

Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio.

Da parte sua, la

ricorrente postula invece il riconoscimento di una deduzione per figli agli

studi di fr. 13'400.-.

6.4.2

Il decreto

esecutivo del 30 novembre 2016 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce,

a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1.

fr. 1’200.- se il figlio frequenta scuole

postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di

domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di

formazione;

2.

fr. 1’900.- se il figlio frequenta scuole

postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio

(ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di

formazione non corrispondono;

3.

fr. 4’600.- se il figlio frequenta scuole

postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio

(ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo

di formazione non corrispondono;

4.

fr. 6’400.- se il figlio frequenta scuole

postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi

d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a

domicilio;

5.

fr. 13’400.- se il figlio frequenta studi

accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio

di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a

tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto

(art. 11 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di

studio fino a fr. 1’000.- l’anno danno diritto all’intera deduzione del

capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione.

6.4.3

Secondo la

tesi ricorsuale, __________ è residente nella casa del padre, a __________, e,

dopo aver concluso le scuole superiori in quella città, si è trasferita, per

frequentare l’università, a __________, dove abita, insieme alla sorella,

nell’appartamento messo a disposizione dal padre.

In

considerazione della distanza fra il luogo di residenza e la città dove la

giovane studia, si giustifica il riconoscimento della deduzione massima, cioè

la metà di fr. 13'400.-.

Alla

ricorrente è pertanto concessa una deduzione per figli agli studi di fr. 6'700.-.

7.

Il

ricorso è parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

della ricorrente, in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 12 novembre 2019 è riformata nel senso

che:

·

sono stralciati il valore locativo dell’immobile di proprietà

della ricorrente (fr. 3'153.-) e le relative spese di manutenzione (fr. 631.-);

·

per l’imposta cantonale, la deduzione per figli agli studi è

elevata a fr. 6'700.-.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’800.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di due terzi

(fr. 1'200.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

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-

;

-

.

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: