80.2019.386
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, alloggio settimanale in un comune poco servito dai mezzi pubblici, non deduzione veicolo privato
5 maggio 2020Italiano13 min
RA 1 di __________, postula nuovamente la deduzione delle spese per recarsi al luogo
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.386
80.2019.387
Lugano
5 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 dicembre 2019 contro la decisione del 12 novembre 2019 in materia di IC-IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1,
domiciliata a __________, risiede durante la settimana a __________, nel Canton
__________, per motivi lavorativi. La ricorrente lavora alle dipendenze
dell’azienda __________ GmbH a __________, nel
Canton __________.
Nella
dichiarazione d’imposta 2018, la contribuente ha chiesto deduzioni a titolo di
spese professionali per complessivi fr. 25'168.–. In particolare, ha fatto
valere la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato dal luogo
di residenza al luogo di lavoro, nonché dal suo domicilio di __________ alla
sede di lavoro a __________, per un importo totale di fr. 13'468.–.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2018, con decisione del 23 ottobre 2019, l’Ufficio di
tassazione di __________ ha commisurato il reddito imponibile in fr. 48'400.–
per l’IC e in fr. 53'100.– per l’IFD. Le spese professionali complessive sono
state riconosciute nella misura di fr. 13'960.– per l’IC e di fr. 12'832.– per
l’IFD. Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto, l’autorità
fiscale ha ammesso in deduzione unicamente le spese per l’abbonamento generale
di fr. 3'860.–.
Nelle
motivazioni allegate alla decisione, l’Ufficio di tassazione ha spiegato di non
aver riconosciuto la deduzione per le spese del veicolo privato, ma di aver
concesso, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo annuale
dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.
C. Con
reclamo del 23 ottobre 2019 la contribuente ha impugnato la suddetta decisione,
contestando la mancata deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato.
A suo avviso, il veicolo privato sarebbe necessario per giungere sul posto di
lavoro, in quanto la distanza casa-lavoro non sarebbe compatibile con i lunghi
tempi di percorrenza dei mezzi pubblici.
L’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 12 novembre 2019, così
motivata:
Per quanto
riguarda la deduzione per il tragitto domicilio-luogo di lavoro: secondo
costante giurisprudenza, il riconoscimento della deduzione delle spese causate
dall’uso privato del mezzo di trasporto deve costituire l’eccezione e venire
ammessa unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi
al lavoro.
Per il
rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche “disagio” supplementare (es. sensibile dilatazione del tempo di
percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio) in relazione all’uso
del mezzo di trasporto pubblico.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dalla
RA 1 di __________, postula nuovamente la deduzione delle spese per recarsi al luogo
di lavoro con il veicolo privato e chiede che sia commisurata in almeno fr.
4'657.–. La ricorrente rileva che l’utilizzo di mezzi pubblici implica quanto
segue:
a. un
percorso a piedi sino alla fermata di __________ pari a 803 metri, con un dislivello
di circa 50 metri (ca. 13 minuti);
b. un
viaggio in bus tra la fermata di __________ e la Stazione centrale di __________
(15 minuti);
c. uno
spostamento a piedi di 5 minuti all’interno della Stazione centrale di __________,
appena sufficiente per usufruire della coincidenza con il successivo mezzo
pubblico;
d. un
viaggio in treno sino alla fermata di __________ (16 minuti);
e. uno
spostamento a piedi di 1057 metri (ca. 16 minuti),
per un totale
di 65 minuti per trasferta, in assenza di ritardi e/o mancate coincidenze.
La
medesima trasferta, eseguita invece tramite un autoveicolo privato, richiede
unicamente 21 minuti per percorrere un tratto stradale di soli 16,8 chilometri.
Tra le due
modalità di spostamento (mezzo pubblico e veicolo privato) vi sarebbe una
differenza di 44 minuti a tratta, per un totale di 7,3 ore a settimana. A suo
dire, si tratterebbe di un risparmio di tempo considerevole, che non può essere
considerato come una mera scelta personale. Ciò anche in ragione delle
preoccupazioni per la ricorrente derivanti dal percorrere da sola e a piedi il
tragitto tra la fermata del bus (distante 803 metri) e il luogo di residenza
durante gli orari serali, trattandosi di strade secondarie.
E. Con
scritto del 17 dicembre 2019, l’Ufficio di tassazione si riconferma nelle
proprie precedenti motivazioni e si limita a produrre il relativo incarto
fiscale.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo
l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese
professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro.
1.2.
Con
l’approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del
21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura
ferroviaria (nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un
nuovo sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e
l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD è stato modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono:
[…] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un
importo massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).
Il 6 marzo 2015 è stata
modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella
versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per
il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa
dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD).
L’art. 5 cpv. 2 precisa
che sono considerati costi deducibili:
a. le
spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i
costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
.
1.3.
Per
il calcolo dell’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT
stabilisce che “le spese professionali deducibili sono […] le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale
precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1
lett. a […] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati
dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).
Secondo l’art.
3 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche
(RL 640.210; quello valido per il periodo fiscale 2018 qui in esame è del 7
dicembre 2017), sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con
targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2
del Decreto esecutivo citato).
1.4.
Non è del
tutto chiaro, dal tenore del ricorso, se sia impugnata anche la decisione che
concerne l’imposta federale diretta, menzionata nella procura rilasciata al
rappresentante e allegata al ricorso.
Nella misura
in cui lo fosse, il ricorso dovrebbe essere respinto per il semplice fatto che
alla ricorrente è già stata concessa la deduzione massima di fr. 3'000.–.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie in esame, è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese
per la trasferta quotidiana mediante automobile da __________, dove
l’insorgente risiede durante la settimana, a __________, luogo di lavoro di
quest’ultima. Mentre l’autorità fiscale ha riconosciuto la deduzione delle
spese di trasporto con il mezzo pubblico, l’insorgente ritiene di adempiere le
condizioni per poter dedurre le spese per l’uso del veicolo privato.
2.2
La questione
di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per
l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio
dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo
ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo
privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non
si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo
pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o
cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o
dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari
incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il
contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p.
es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del
mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili.
Se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli
per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento
personale, non deducibili (Koller,
Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des
Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in
particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n.
2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).
2.3
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione
del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza
considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni
invernali del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato
del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996;
CDT n. 80.95.00217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).
2.4
Tornando al
caso in esame, l’autorità fiscale ha riconosciuto alla contribuente unicamente
la deduzione delle spese professionali di trasporto dal domicilio ticinese di __________
al luogo di residenza settimanale a __________, nel Canton __________,
rinviando direttamente alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in
materia di pendolari settimanali. Ciò per un importo di fr. 3'860.– (sulla base
del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in questione) a titolo di
costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.
In effetti,
alla contribuente è stata concessa la deduzione delle spese per un alloggio con
cucina al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo
è discosto dal luogo di domicilio. Per la stessa ragione le è stata
riconosciuta la deduzione delle spese per la trasferta settimanale dal
domicilio al luogo di lavoro, servendosi dei mezzi pubblici. In queste
circostanze, la ricorrente non può pertanto pretendere di ottenere un’ulteriore
deduzione per il fatto che alloggia in un appartamento situato a ben 16.8
chilometri di distanza da dove lavora.
2.5
A tal
proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel
caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di
residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro. Sicché,
eventuali e ulteriori spese di trasporto, dal luogo di residenza al luogo di
lavoro, possono essere dedotte solo se questi si trovano ad una distanza
ragionevole l’uno dall’altro (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, 2a
edizione, Basilea 2019, n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 793 e giurisprudenza citata).
La
differenza di durata tra le due modalità di trasporto è sì rilevante,
risultando essere di 44 minuti a tratta, e non è neppure solo riconducibile
alla distanza fra le due località, considerato che i comuni in questione, __________
e __________, distano tra loro 16.8 chilometri. I collegamenti fra due comuni
mediante mezzi pubblici sono tuttavia poco frequenti e comportano dei cambi. In
queste circostanze, è evidente che un lavoratore, che si reca settimanalmente a
lavorare a __________, si cercherà una camera, se non nel comune stesso,
perlomeno in un comune collegato con quest’ultimo da mezzi pubblici veloci e
frequenti. Persino abitando a __________ la durata della trasferta risulterebbe
più che dimezzata e corrisponderebbe a quella con il veicolo privato.
2.6
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio per riconoscere la deduzione
delle spese per l’uso del veicolo privato non è quello della comodità. L’Alta
Corte non ha mai fatto dipendere la deduzione per l’uso del veicolo privato
dalla possibilità di risparmiare tempo.
Anche le
“preoccupazioni” della ricorrente per le tratte che dovrebbe compiere a piedi, a
causa della distanza dell’abitazione dalla fermata del bus, sono in ultima
analisi riconducibili alla scelta di una residenza, che non si è conformata
evidentemente al criterio della praticità.
Le
argomentazioni proposte dalla ricorrente, in merito al vantaggio in termini di
tempo e di comodità, potrebbero essere prese in considerazione se il comune di __________
fosse il luogo di domicilio della contribuente; ma la sua condizione di
pendolare fa sì che abbia diritto alla deduzione delle spese per l’alloggio
proprio perché è costretta a risiedere al luogo di lavoro, non potendo
rientrare quotidianamente al proprio domicilio nel Canton Ticino. È logico
quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non
il contrario (CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24
del 22 marzo 2006).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: