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Decisione

80.2019.386

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, alloggio settimanale in un comune poco servito dai mezzi pubblici, non deduzione veicolo privato

5 maggio 2020Italiano13 min

RA 1 di __________, postula nuovamente la deduzione delle spese per recarsi al luogo

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.386

80.2019.387

Lugano

5 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 dicembre 2019 contro la decisione del 12 novembre 2019 in materia di IC-IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1,

domiciliata a __________, risiede durante la settimana a __________, nel Canton

__________, per motivi lavorativi. La ricorrente lavora alle dipendenze

dell’azienda __________ GmbH a __________, nel

Canton __________.

Nella

dichiarazione d’imposta 2018, la contribuente ha chiesto deduzioni a titolo di

spese professionali per complessivi fr. 25'168.–. In particolare, ha fatto

valere la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato dal luogo

di residenza al luogo di lavoro, nonché dal suo domicilio di __________ alla

sede di lavoro a __________, per un importo totale di fr. 13'468.–.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2018, con decisione del 23 ottobre 2019, l’Ufficio di

tassazione di __________ ha commisurato il reddito imponibile in fr. 48'400.–

per l’IC e in fr. 53'100.– per l’IFD. Le spese professionali complessive sono

state riconosciute nella misura di fr. 13'960.– per l’IC e di fr. 12'832.– per

l’IFD. Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto, l’autorità

fiscale ha ammesso in deduzione unicamente le spese per l’abbonamento generale

di fr. 3'860.–.

Nelle

motivazioni allegate alla decisione, l’Ufficio di tassazione ha spiegato di non

aver riconosciuto la deduzione per le spese del veicolo privato, ma di aver

concesso, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo annuale

dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.

C. Con

reclamo del 23 ottobre 2019 la contribuente ha impugnato la suddetta decisione,

contestando la mancata deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato.

A suo avviso, il veicolo privato sarebbe necessario per giungere sul posto di

lavoro, in quanto la distanza casa-lavoro non sarebbe compatibile con i lunghi

tempi di percorrenza dei mezzi pubblici.

L’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 12 novembre 2019, così

motivata:

Per quanto

riguarda la deduzione per il tragitto domicilio-luogo di lavoro: secondo

costante giurisprudenza, il riconoscimento della deduzione delle spese causate

dall’uso privato del mezzo di trasporto deve costituire l’eccezione e venire

ammessa unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi

al lavoro.

Per il

rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti

qualche “disagio” supplementare (es. sensibile dilatazione del tempo di

percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio) in relazione all’uso

del mezzo di trasporto pubblico.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dalla

RA 1 di __________, postula nuovamente la deduzione delle spese per recarsi al luogo

di lavoro con il veicolo privato e chiede che sia commisurata in almeno fr.

4'657.–. La ricorrente rileva che l’utilizzo di mezzi pubblici implica quanto

segue:

a. un

percorso a piedi sino alla fermata di __________ pari a 803 metri, con un dislivello

di circa 50 metri (ca. 13 minuti);

b. un

viaggio in bus tra la fermata di __________ e la Stazione centrale di __________

(15 minuti);

c. uno

spostamento a piedi di 5 minuti all’interno della Stazione centrale di __________,

appena sufficiente per usufruire della coincidenza con il successivo mezzo

pubblico;

d. un

viaggio in treno sino alla fermata di __________ (16 minuti);

e. uno

spostamento a piedi di 1057 metri (ca. 16 minuti),

per un totale

di 65 minuti per trasferta, in assenza di ritardi e/o mancate coincidenze.

La

medesima trasferta, eseguita invece tramite un autoveicolo privato, richiede

unicamente 21 minuti per percorrere un tratto stradale di soli 16,8 chilometri.

Tra le due

modalità di spostamento (mezzo pubblico e veicolo privato) vi sarebbe una

differenza di 44 minuti a tratta, per un totale di 7,3 ore a settimana. A suo

dire, si tratterebbe di un risparmio di tempo considerevole, che non può essere

considerato come una mera scelta personale. Ciò anche in ragione delle

preoccupazioni per la ricorrente derivanti dal percorrere da sola e a piedi il

tragitto tra la fermata del bus (distante 803 metri) e il luogo di residenza

durante gli orari serali, trattandosi di strade secondarie.

E. Con

scritto del 17 dicembre 2019, l’Ufficio di tassazione si riconferma nelle

proprie precedenti motivazioni e si limita a produrre il relativo incarto

fiscale.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo

l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese

professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al

luogo di lavoro.

1.2.

Con

l’approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del

21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura

ferroviaria (nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un

nuovo sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e

l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a

LIFD è stato modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono:

[…] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un

importo massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).

Il 6 marzo 2015 è stata

modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente

ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella

versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per

il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa

dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a

LIFD).

L’art. 5 cpv. 2 precisa

che sono considerati costi deducibili:

a. le

spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b. i

costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo

privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è

ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

.

1.3.

Per

il calcolo dell’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT

stabilisce che “le spese professionali deducibili sono […] le spese di

trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale

precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1

lett. a […] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati

dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).

Secondo l’art.

3 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche

(RL 640.210; quello valido per il periodo fiscale 2018 qui in esame è del 7

dicembre 2017), sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2

del Decreto esecutivo citato).

1.4.

Non è del

tutto chiaro, dal tenore del ricorso, se sia impugnata anche la decisione che

concerne l’imposta federale diretta, menzionata nella procura rilasciata al

rappresentante e allegata al ricorso.

Nella misura

in cui lo fosse, il ricorso dovrebbe essere respinto per il semplice fatto che

alla ricorrente è già stata concessa la deduzione massima di fr. 3'000.–.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie in esame, è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese

per la trasferta quotidiana mediante automobile da __________, dove

l’insorgente risiede durante la settimana, a __________, luogo di lavoro di

quest’ultima. Mentre l’autorità fiscale ha riconosciuto la deduzione delle

spese di trasporto con il mezzo pubblico, l’insorgente ritiene di adempiere le

condizioni per poter dedurre le spese per l’uso del veicolo privato.

2.2

La questione

di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per

l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio

dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo

ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo

privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non

si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo

pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o

cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o

dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari

incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il

contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p.

es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012,

consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del

mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili.

Se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli

per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento

personale, non deducibili (Koller,

Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des

Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in

particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n.

2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).

2.3

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione

del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza

considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni

invernali del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996;

CDT n. 80.95.00217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).

2.4

Tornando al

caso in esame, l’autorità fiscale ha riconosciuto alla contribuente unicamente

la deduzione delle spese professionali di trasporto dal domicilio ticinese di __________

al luogo di residenza settimanale a __________, nel Canton __________,

rinviando direttamente alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in

materia di pendolari settimanali. Ciò per un importo di fr. 3'860.– (sulla base

del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in questione) a titolo di

costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.

In effetti,

alla contribuente è stata concessa la deduzione delle spese per un alloggio con

cucina al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo

è discosto dal luogo di domicilio. Per la stessa ragione le è stata

riconosciuta la deduzione delle spese per la trasferta settimanale dal

domicilio al luogo di lavoro, servendosi dei mezzi pubblici. In queste

circostanze, la ricorrente non può pertanto pretendere di ottenere un’ulteriore

deduzione per il fatto che alloggia in un appartamento situato a ben 16.8

chilometri di distanza da dove lavora.

2.5

A tal

proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel

caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di

residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro. Sicché,

eventuali e ulteriori spese di trasporto, dal luogo di residenza al luogo di

lavoro, possono essere dedotte solo se questi si trovano ad una distanza

ragionevole l’uno dall’altro (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, 2a

edizione, Basilea 2019, n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 793 e giurisprudenza citata).

La

differenza di durata tra le due modalità di trasporto è sì rilevante,

risultando essere di 44 minuti a tratta, e non è neppure solo riconducibile

alla distanza fra le due località, considerato che i comuni in questione, __________

e __________, distano tra loro 16.8 chilometri. I collegamenti fra due comuni

mediante mezzi pubblici sono tuttavia poco frequenti e comportano dei cambi. In

queste circostanze, è evidente che un lavoratore, che si reca settimanalmente a

lavorare a __________, si cercherà una camera, se non nel comune stesso,

perlomeno in un comune collegato con quest’ultimo da mezzi pubblici veloci e

frequenti. Persino abitando a __________ la durata della trasferta risulterebbe

più che dimezzata e corrisponderebbe a quella con il veicolo privato.

2.6

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio per riconoscere la deduzione

delle spese per l’uso del veicolo privato non è quello della comodità. L’Alta

Corte non ha mai fatto dipendere la deduzione per l’uso del veicolo privato

dalla possibilità di risparmiare tempo.

Anche le

“preoccupazioni” della ricorrente per le tratte che dovrebbe compiere a piedi, a

causa della distanza dell’abitazione dalla fermata del bus, sono in ultima

analisi riconducibili alla scelta di una residenza, che non si è conformata

evidentemente al criterio della praticità.

Le

argomentazioni proposte dalla ricorrente, in merito al vantaggio in termini di

tempo e di comodità, potrebbero essere prese in considerazione se il comune di __________

fosse il luogo di domicilio della contribuente; ma la sua condizione di

pendolare fa sì che abbia diritto alla deduzione delle spese per l’alloggio

proprio perché è costretta a risiedere al luogo di lavoro, non potendo

rientrare quotidianamente al proprio domicilio nel Canton Ticino. È logico

quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non

il contrario (CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24

del 22 marzo 2006).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: