Lexipedia

Decisione

80.2019.388

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio

28 gennaio 2020Italiano7 min

unità di proprietà per piani (PPP) n.ri __________, __________, __________ e __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.388

80.2019.389

Lugano

28 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 dicembre 2019 contro la decisione del 12 dicembre 2019 in materia di IC

2018.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 2 e RI 1,

domiciliati a __________, sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per

appartenenza economica, quali comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno delle

unità di proprietà per piani (PPP) n.ri __________, __________, __________ e __________

corrispondenti a totali 546% del fondo base n. __________ RFD del Comune di __________

(cfr. i relativi estratti del RFD del Comune di __________; cfr. anche modulo

7, della dichiarazione d’imposta 2018). Inoltre, sono comproprietari, sempre in

ragione di 1/2 ciascuno, della PPP n. __________ corrispondente a 55% del fondo

base n. __________ RFD del Comune di __________ (cfr. il relativo estratto del

RFD del Comune di __________).

B. Notificando loro la

tassazione IC 2018, con decisione del 4 settembre 2019, l’Ufficio circondariale

di tassazione Biasca (di seguito: UT) ha commisurato il reddito imponibile e la

sostanza imponibile nel Canton Ticino in fr. 0.-. L’autorità fiscale in

particolare accertava un reddito immobiliare di fr. 14'970.- e spese di

manutenzione degli immobili di fr. 17'014.-.

C. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione con due distinti reclami, entrambi datati 29

novembre 2019, chiedendo, con il primo, la deduzione delle spese condominiali

fisse dello stabile sito alla PPP n__________ del fondo base n. __________ del

Comune di __________ per totali fr. 3'325.-, “(come da pezze giustificative per

un totale CHF 19'797.45 __________)”. Nella medesima comunicavano inoltre che

non era stato possibile affittare l’appartamento in parola negli ultimi due

anni e che nel contempo avevano provveduto al suo rinnovo.

Nell’altro reclamo, gli

insorgenti asserivano di non riuscire a trovare un locatario per l’appartamento

sito al 1° piano del fondo base n. __________ del Comune di __________, mentre

quello al 2° piano veniva “occupato saltuariamente dal proprietario durante

qualche giorno all’anno”. Rilevavano, di transenna, che le spese per i due

appartamenti suddetti erano di fr. 2'657.25 annuali e ribadivano nuovamente che

nemmeno per tali appartamenti vi era facilità nel darli in locazione.

D. Con decisione su

reclamo datata 12 dicembre 2019, l’UT rilevava che il reclamo presentato dai

reclamanti era tardivo “poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato

trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30

(trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal

contribuente l’11.12.2019, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”,

dichiarando pertanto lo stesso irricevibile.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti chiedono “di tenere

conto del presente ricorso”, sebbene il reddito imponibile nel Canton Ticino

fosse nullo. Quanto alla tempestività, asseriscono che l’impugnazione tardiva

della decisione di tassazione 4 settembre 2019 é dovuta all’attesa della

ricezione della decisione federale e cantonale del Canton __________, ricevuta,

a detta dei ricorrenti, in data 3 dicembre 2019 e, pertanto, “per rapporto alla

decisione di __________, il nostro reclamo in data del 11.12.2019 non è

tardivo.”. Inoltre, gli insorgenti postulano una rettifica della decisione di

tassazione riguardo al “valore locativo fittivo (vedi allegati, risp. spese

manutenzione 2018 e amministrazione)”, in considerazione del fatto che “gli

oggetti in questione risultano tutt’ora sfitti”.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata; ciò indipendentemente dal fatto che,

nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito

la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del

contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Il riconoscimento

della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif

général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

2.2

In altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Nel caso che qui ci

occupa, RI 2 e RI 1 contestano la decisione dell’UT del 4 settembre 2019, in

particolare laddove l’autorità fiscale ha accertato un reddito immobiliare di

fr. 14'970.- inerente l’immobile di cui alle PPP n.ri __________, __________, __________

e __________ del fondo base n. __________ RFD del Comune di __________,

rispettivamente della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD del

Comune di __________. Ne consegue che l’UT, con la propria decisione di

tassazione 4 settembre 2019, ha commisurato in zero franchi il debito d’imposta

dei contribuenti per il periodo fiscale 2018. Sotto questo profilo il ricorso

si rivela irricevibile, poiché i ricorrenti non sono debitori di alcuna imposta

per l’IC per il periodo fiscale contro il quale si aggravano (2018). Di

conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun interesse

attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale

federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a

giurisprudenza e dottrina).

3.2

Nella misura in cui gli

insorgenti sostengono di aver bisogno di una “rettifica del Cantone Ticino,

riguardo al valore locativo fittivo”, allo scopo di “potere proseguire il

reclamo nel Cantone di __________”, va loro ricordato che le decisioni

dell’Ufficio di tassazione di __________ non possono vincolare il fisco del

Canton __________.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le

persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento

fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno

dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel

periodo fiscale litigioso), con la conseguenza che la competenza del cantone di

domicilio è esclusiva.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad

impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la

sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un

contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo

concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per

quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn,

Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).

L’autonomia dei cantoni

nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che

non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante

quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries

Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p.

147).

4.

Ne consegue che il

ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di

RI 2 e RI 1, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 300.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: