80.2019.388
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio
28 gennaio 2020Italiano7 min
unità di proprietà per piani (PPP) n.ri __________, __________, __________ e __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.388
80.2019.389
Lugano
28 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 dicembre 2019 contro la decisione del 12 dicembre 2019 in materia di IC
2018.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 2 e RI 1,
domiciliati a __________, sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per
appartenenza economica, quali comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno delle
unità di proprietà per piani (PPP) n.ri __________, __________, __________ e __________
corrispondenti a totali 546% del fondo base n. __________ RFD del Comune di __________
(cfr. i relativi estratti del RFD del Comune di __________; cfr. anche modulo
7, della dichiarazione d’imposta 2018). Inoltre, sono comproprietari, sempre in
ragione di 1/2 ciascuno, della PPP n. __________ corrispondente a 55% del fondo
base n. __________ RFD del Comune di __________ (cfr. il relativo estratto del
RFD del Comune di __________).
B. Notificando loro la
tassazione IC 2018, con decisione del 4 settembre 2019, l’Ufficio circondariale
di tassazione Biasca (di seguito: UT) ha commisurato il reddito imponibile e la
sostanza imponibile nel Canton Ticino in fr. 0.-. L’autorità fiscale in
particolare accertava un reddito immobiliare di fr. 14'970.- e spese di
manutenzione degli immobili di fr. 17'014.-.
C. I contribuenti hanno
impugnato la suddetta decisione con due distinti reclami, entrambi datati 29
novembre 2019, chiedendo, con il primo, la deduzione delle spese condominiali
fisse dello stabile sito alla PPP n__________ del fondo base n. __________ del
Comune di __________ per totali fr. 3'325.-, “(come da pezze giustificative per
un totale CHF 19'797.45 __________)”. Nella medesima comunicavano inoltre che
non era stato possibile affittare l’appartamento in parola negli ultimi due
anni e che nel contempo avevano provveduto al suo rinnovo.
Nell’altro reclamo, gli
insorgenti asserivano di non riuscire a trovare un locatario per l’appartamento
sito al 1° piano del fondo base n. __________ del Comune di __________, mentre
quello al 2° piano veniva “occupato saltuariamente dal proprietario durante
qualche giorno all’anno”. Rilevavano, di transenna, che le spese per i due
appartamenti suddetti erano di fr. 2'657.25 annuali e ribadivano nuovamente che
nemmeno per tali appartamenti vi era facilità nel darli in locazione.
D. Con decisione su
reclamo datata 12 dicembre 2019, l’UT rilevava che il reclamo presentato dai
reclamanti era tardivo “poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato
trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30
(trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal
contribuente l’11.12.2019, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”,
dichiarando pertanto lo stesso irricevibile.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti chiedono “di tenere
conto del presente ricorso”, sebbene il reddito imponibile nel Canton Ticino
fosse nullo. Quanto alla tempestività, asseriscono che l’impugnazione tardiva
della decisione di tassazione 4 settembre 2019 é dovuta all’attesa della
ricezione della decisione federale e cantonale del Canton __________, ricevuta,
a detta dei ricorrenti, in data 3 dicembre 2019 e, pertanto, “per rapporto alla
decisione di __________, il nostro reclamo in data del 11.12.2019 non è
tardivo.”. Inoltre, gli insorgenti postulano una rettifica della decisione di
tassazione riguardo al “valore locativo fittivo (vedi allegati, risp. spese
manutenzione 2018 e amministrazione)”, in considerazione del fatto che “gli
oggetti in questione risultano tutt’ora sfitti”.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata; ciò indipendentemente dal fatto che,
nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito
la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del
contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Il riconoscimento
della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif
général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
2.2
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci
occupa, RI 2 e RI 1 contestano la decisione dell’UT del 4 settembre 2019, in
particolare laddove l’autorità fiscale ha accertato un reddito immobiliare di
fr. 14'970.- inerente l’immobile di cui alle PPP n.ri __________, __________, __________
e __________ del fondo base n. __________ RFD del Comune di __________,
rispettivamente della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD del
Comune di __________. Ne consegue che l’UT, con la propria decisione di
tassazione 4 settembre 2019, ha commisurato in zero franchi il debito d’imposta
dei contribuenti per il periodo fiscale 2018. Sotto questo profilo il ricorso
si rivela irricevibile, poiché i ricorrenti non sono debitori di alcuna imposta
per l’IC per il periodo fiscale contro il quale si aggravano (2018). Di
conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun interesse
attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale
federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
3.2
Nella misura in cui gli
insorgenti sostengono di aver bisogno di una “rettifica del Cantone Ticino,
riguardo al valore locativo fittivo”, allo scopo di “potere proseguire il
reclamo nel Cantone di __________”, va loro ricordato che le decisioni
dell’Ufficio di tassazione di __________ non possono vincolare il fisco del
Canton __________.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le
persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento
fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno
dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel
periodo fiscale litigioso), con la conseguenza che la competenza del cantone di
domicilio è esclusiva.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad
impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la
sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un
contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo
concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per
quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn,
Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
L’autonomia dei cantoni
nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che
non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante
quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries
Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p.
147).
4.
Ne consegue che il
ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di
RI 2 e RI 1, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: