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Decisione

80.2019.390

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, tardivo, società acquistata solo nel corso del periodo fiscale

16 marzo 2021Italiano7 min

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) le ha inflitto

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.390

80.2019.391

Lugano

16 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 settembre 2019 contro le decisioni dell’8 agosto 2019 in materia di IC

e IFD 2016 e 2017.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 è stata

costituita il 13 giugno 2013, con sede a Lugano. Dal 1° ottobre 2018 ha

trasferito la sede a Roveredo (GR), con la nuova ragione sociale RI 1.

La contribuente non ha presentato

le dichiarazioni d’imposta per i periodi 2016 e 2017, neppure dopo essere stata

diffidata (rispettivamente, il 7 novembre 2017 e il 20 agosto 2018). Con

decisioni, rispettivamente, del 12 dicembre 2017 e del 3 dicembre 2018,

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) le ha inflitto

una multa disciplinare di fr. 100.- (per il 2016) e di fr. 200.- (per il 2017)

e le ha attribuito un termine di venti giorni per adempiere ai suoi obblighi,

avvertendola che in caso contrario, decorso infruttuoso il termine, avrebbe

proceduto a una tassazione d’ufficio, secondo gli art. 204 LT e 130 LIFD.

B. Con decisioni,

rispettivamente, del 25 gennaio 2018 e del 21 marzo 2019, vista la persistente inadempienza dei suoi

obblighi procedurali, l’UTPG ha notificato alla contribuente le

tassazioni allestite d’ufficio. Per il periodo fiscale 2016, l’utile imponibile

IC/IFD è stato stabilito in fr. 1'000.- e il capitale imponibile IC in fr.

21'000.-; per il periodo fiscale 2017, l’utile imponibile IC/IFD è stato

commisurato in fr. 35'000.- e il capitale imponibile IC in fr. 56'000.-.

C. Il 15 luglio 2019 la

contribuente ha interposto reclamo contro le suddette decisioni, allegando la

dichiarazione fiscale ed il conto annuale 2017.

Con separate decisioni dell’8

agosto 2019, l’UTPG ha dichiarato

irricevibile il reclamo, in quanto tardivo. In particolare ha sottolineato che,

dalle ricerche effettuate, la decisione di tassazione era stata regolarmente

intimata alla contribuente in data 29 gennaio 2018 per l’IC/IFD 2016 e il 1°

aprile 2019 per l’IC/IFD 2017.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario, la contribuente si aggrava avverso le decisioni di

tassazione su reclamo del 8 agosto 2019, argomentando che la ditta RI 1 è stata

presa in amministrazione da__________ a solo alla fine del 2017 e che è poi stata

trasferita nel Canton Grigioni nel 2018, rimanendo inattiva fino al 2018. Nel

momento in cui l’attuale socio e gerente aveva rilevato l’amministrazione della

società, gli sarebbe stato “comunicato che non presenta[va] irregolarità”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UTPG

ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 15

luglio 2019. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima

la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito

della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

2.2

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio

postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione

in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello

stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad

assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il

suo rappresentante.

2.3

Nel caso in esame, la

ricorrente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha

inoltrato le dichiarazioni d’imposta 2016 e 2017, nonostante le diffide e le

multe per violazione degli obblighi procedurali. Le relative decisioni sono

state notificate alla contribuente, rispettivamente, il 25 gennaio 2018, per il

periodo fiscale 2016, e il 21 marzo 2019, per il periodo fiscale 2017. Dal

tracciamento degli invii postali, risulta che le decisioni, inviate per

raccomandata, sono state recapitate alla destinataria, rispettivamente, il 29

gennaio 2018 (periodo fiscale 2016) e il 1° aprile 2019 (periodo fiscale 2017).

La società contribuente ha

tuttavia inoltrato la dichiarazione d’imposta e il conto annuale 2017 solo in

data 15 luglio 2019.

Nelle circostanze descritte,

il reclamo contro la tassazione d’ufficio è manifestamente intempestivo.

2.4

La ricorrente non adduce

alcuno dei motivi di restituzione dei termini, previsti dalla legge, ma si

limita a sostenere che, quando l’attuale socio e gerente ha ripreso la società,

gli sarebbe stato comunicato che “non presenta[va] irregolarità”.

A tale proposito, basti

rilevare che __________ ha acquisito metà delle quote sociali il 13 settembre

2017, divenendo presidente della gerenza; dal 17 luglio 2018 detiene l’intero

capitale sociale della ricorrente ed è iscritto a Registro di commercio come

socio e gerente.

Ne consegue che fin da

quando l’UTPG ha notificato alla insorgente la diffida ad adempiere gli

obblighi procedurali per il periodo fiscale 2016, __________ era presidente

della gerenza. In queste circostanze, non si comprende chi avrebbe dovuto

provvedere all’adempimento degli obblighi procedurali cui era tenuta la

contribuente.

In ogni caso, né quando

alla ricorrente sono state notificate le diffide né quando le sono state

inflitte le multe per violazione degli obblighi procedurali e neppure dopo la

notificazione delle tassazioni d’ufficio, il gerente si è mai rivolto

all’autorità di tassazione, facendo presenti eventuali problemi amministrativi,

dipendenti dalla precedente gestione della società. Anche se ciò non avrebbe

esonerato la contribuente dall’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione,

la totale inerzia del nuovo gerente non attesta purtroppo una sua particolare

diligenza.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: