80.2019.390
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, tardivo, società acquistata solo nel corso del periodo fiscale
16 marzo 2021Italiano7 min
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) le ha inflitto
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.390
80.2019.391
Lugano
16 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 settembre 2019 contro le decisioni dell’8 agosto 2019 in materia di IC
e IFD 2016 e 2017.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è stata
costituita il 13 giugno 2013, con sede a Lugano. Dal 1° ottobre 2018 ha
trasferito la sede a Roveredo (GR), con la nuova ragione sociale RI 1.
La contribuente non ha presentato
le dichiarazioni d’imposta per i periodi 2016 e 2017, neppure dopo essere stata
diffidata (rispettivamente, il 7 novembre 2017 e il 20 agosto 2018). Con
decisioni, rispettivamente, del 12 dicembre 2017 e del 3 dicembre 2018,
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) le ha inflitto
una multa disciplinare di fr. 100.- (per il 2016) e di fr. 200.- (per il 2017)
e le ha attribuito un termine di venti giorni per adempiere ai suoi obblighi,
avvertendola che in caso contrario, decorso infruttuoso il termine, avrebbe
proceduto a una tassazione d’ufficio, secondo gli art. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con decisioni,
rispettivamente, del 25 gennaio 2018 e del 21 marzo 2019, vista la persistente inadempienza dei suoi
obblighi procedurali, l’UTPG ha notificato alla contribuente le
tassazioni allestite d’ufficio. Per il periodo fiscale 2016, l’utile imponibile
IC/IFD è stato stabilito in fr. 1'000.- e il capitale imponibile IC in fr.
21'000.-; per il periodo fiscale 2017, l’utile imponibile IC/IFD è stato
commisurato in fr. 35'000.- e il capitale imponibile IC in fr. 56'000.-.
C. Il 15 luglio 2019 la
contribuente ha interposto reclamo contro le suddette decisioni, allegando la
dichiarazione fiscale ed il conto annuale 2017.
Con separate decisioni dell’8
agosto 2019, l’UTPG ha dichiarato
irricevibile il reclamo, in quanto tardivo. In particolare ha sottolineato che,
dalle ricerche effettuate, la decisione di tassazione era stata regolarmente
intimata alla contribuente in data 29 gennaio 2018 per l’IC/IFD 2016 e il 1°
aprile 2019 per l’IC/IFD 2017.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, la contribuente si aggrava avverso le decisioni di
tassazione su reclamo del 8 agosto 2019, argomentando che la ditta RI 1 è stata
presa in amministrazione da__________ a solo alla fine del 2017 e che è poi stata
trasferita nel Canton Grigioni nel 2018, rimanendo inattiva fino al 2018. Nel
momento in cui l’attuale socio e gerente aveva rilevato l’amministrazione della
società, gli sarebbe stato “comunicato che non presenta[va] irregolarità”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UTPG
ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 15
luglio 2019. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima
la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito
della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
2.2
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello
stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad
assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante.
2.3
Nel caso in esame, la
ricorrente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha
inoltrato le dichiarazioni d’imposta 2016 e 2017, nonostante le diffide e le
multe per violazione degli obblighi procedurali. Le relative decisioni sono
state notificate alla contribuente, rispettivamente, il 25 gennaio 2018, per il
periodo fiscale 2016, e il 21 marzo 2019, per il periodo fiscale 2017. Dal
tracciamento degli invii postali, risulta che le decisioni, inviate per
raccomandata, sono state recapitate alla destinataria, rispettivamente, il 29
gennaio 2018 (periodo fiscale 2016) e il 1° aprile 2019 (periodo fiscale 2017).
La società contribuente ha
tuttavia inoltrato la dichiarazione d’imposta e il conto annuale 2017 solo in
data 15 luglio 2019.
Nelle circostanze descritte,
il reclamo contro la tassazione d’ufficio è manifestamente intempestivo.
2.4
La ricorrente non adduce
alcuno dei motivi di restituzione dei termini, previsti dalla legge, ma si
limita a sostenere che, quando l’attuale socio e gerente ha ripreso la società,
gli sarebbe stato comunicato che “non presenta[va] irregolarità”.
A tale proposito, basti
rilevare che __________ ha acquisito metà delle quote sociali il 13 settembre
2017, divenendo presidente della gerenza; dal 17 luglio 2018 detiene l’intero
capitale sociale della ricorrente ed è iscritto a Registro di commercio come
socio e gerente.
Ne consegue che fin da
quando l’UTPG ha notificato alla insorgente la diffida ad adempiere gli
obblighi procedurali per il periodo fiscale 2016, __________ era presidente
della gerenza. In queste circostanze, non si comprende chi avrebbe dovuto
provvedere all’adempimento degli obblighi procedurali cui era tenuta la
contribuente.
In ogni caso, né quando
alla ricorrente sono state notificate le diffide né quando le sono state
inflitte le multe per violazione degli obblighi procedurali e neppure dopo la
notificazione delle tassazioni d’ufficio, il gerente si è mai rivolto
all’autorità di tassazione, facendo presenti eventuali problemi amministrativi,
dipendenti dalla precedente gestione della società. Anche se ciò non avrebbe
esonerato la contribuente dall’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione,
la totale inerzia del nuovo gerente non attesta purtroppo una sua particolare
diligenza.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: