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Decisione

80.2019.392

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, assenza all’estero in luglio, decisione notificata in settembre

28 gennaio 2020Italiano12 min

dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018, ove dichiaravano un reddito imponibile complessivo

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.392

80.2019.393

Lugano

28 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 dicembre 2019 contro la decisione del 6 dicembre 2019 in materia di IC

e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 e RI 2 coniugati

e con una figlia, __________, in data 25 aprile 2019 inoltravano la

dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018, ove dichiaravano un reddito imponibile complessivo

e una sostanza totale di fr. 0.-.

Allo scopo di definire la

tassazione per il periodo fiscale 2017 (recte: 2018), l’RS 1 (in

seguito: UT) inoltrava, in data 2 luglio 2019, una richiesta di documentazione

o informazioni ai contribuenti: li invitava a trasmettere, entro il 31 luglio

2019, delle osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate e uscite

per l’anno 2018, ove risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per

il loro sostentamento e, nel contempo, a comprovare debitamente ogni rettifica

apportata al calcolo in questione. Tale scritto si concludeva con l’avvertenza

che “In caso non dovesse motivare l’importo mancante verrà messo come reddito

d’altra fonte”.

Non avendo i contribuenti

dato seguito alla richiesta, con missiva del 7 agosto 2019, spedita per posta A

Plus, l’UT gli inviava un richiamo, attribuendo loro un termine fino al

31.08.2019, con la seguente comminatoria:

“Vi avvertiamo che questo

scritto vale quale diffida non avendo dato seguito ad una nostra precedente

richiesta. In caso di inosservanza al presente invito si procederà

all’applicazione delle penalità previste dagli articoli 257 LT e 174 LIFD,

nonché alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv.

2 LIFD”.

B. Con decisione del 25

settembre 2019, l’UT notificava ai contribuenti, la tassazione IC/IFD per il

periodo fiscale 2018. In particolare l’autorità fiscale aveva rettificato il

reddito imponibile, attraverso puntuali modifiche sia nel reddito che nelle

relative deduzioni, portandolo a fr. 35'900.-, e meglio come risulta dalla

motivazione della decisione:

“1.1 Importo aggiunto secondo

dati in nostro possesso.

6.3 Prestazioni valutabili in

denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria.

2.2 Deduzione modificata

secondo giorni lavorativi effettivi.

2.3 Deduzione non ammessa

difettando i requisiti di legge.

5.1 Se l’attività lucrativa

dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di

occupazione con un grado inferiore al 50% la deduzione forfetaria è dimezzata.

7.1 Deduzione non ammessa

difettando i requisiti di legge.

5.1 Se l’attività lucrativa

dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di

occupazione con un grado inferiore al 50% la deduzione forfetaria è dimezzata.

10.1 Premi AVS/AI/IPG/AD/AINP

già dedotti alle cifre 1, 2, 3.

10.2 Premi AVS/AI/IPG/AD/AINP

già dedotti alle cifre 1, 2, 3.

13.2 Deduzione respinta.

Le deduzioni richieste per gli

interessi passivi, oneri permanente e debiti non possono essere accolte in

quanto non è deducibile il leasing.

15.3 Deduzione non concessa

perché non giustificata.

15.4

Deduzione non concessa perché non giustificata.”

Infine, apportava anche

una modifica “in base agli importi effettivi” della sostanza, rimanendo però

quest’ultima invariata rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti.

Con riguardo, invece,

all’IFD l’autorità di tassazione accertava un reddito imponibile di fr.

39'200.-.

C. In data 25 novembre

2019, RI 1 e RI 2 presentavano una “richiesta rettifica vostra decisione tasse

del 2018” avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2018 del 25 settembre 2019.

In particolare RI 1 contestava che “mi avete tassato come un impiegato che

prende una paga notevole, vi preciso che tutto quello che ho dichiarato

corrisponde al veritiero non capisco come potete dubitare di me sono un umile

operaio con una paga molto al di sotto di quello che mi avete accertato voi… (omissis)

mi mettete al punto 6.3 altri redditi una somma che non so da dove l’avete

presa molte voci non le avete neppure calcolate come il perfezionamento

professionale sul lavoro quando noi che lavoriamo tramite datore di lavoro ci

fa fare dei corsi di perfezionamento interno… (omissis)”.

Con lettera del 26 novembre

2019, inviata per posta A Plus, l’UT si rivolgeva ai reclamanti, attribuendogli

un termine fino al 6 dicembre 2019 per giustificare e documentare compiutamente

i motivi del ritardo nella presentazione del reclamo, con l’avvertimento che

altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con raccomandata del 2

dicembre 2019, i reclamanti si scusavano per il ritardo, spiegando che “per

il mese di luglio 2019, non ho potuto fare niente perché per motivi famigliari

ero all’estero ho delegato tutta la mia corrispondenza ad amici per non

riempire la cassetta della posta, la decisione delle tasse come altre lettere

quel mese sono state messe in disparte con non curanza purtroppo e me ne

vergogno perché atti del genere non rispecchiano la mia personalità, al mio

ritorno ho pensato poi a riprendere il mio lavoro assiduamente e tra famiglia e

lavoro mi è sfuggito il tutto”. Infine, ribadivano la “richiesta per una

nuova rettifica da parte vostra per la decisione in merito al 2018, anche se so

di essere in ritardo la mia giustificazione e veritiera ed il mio stato d’animo

è in depressione”.

D. Con decisione del 6

dicembre 2019, l’UT dichiarava il reclamo del 25 novembre 2019 irricevibile,

poiché tardivo. L’autorità fiscale spiegava che le motivazioni del ritardo

addotte dai contribuenti non giustificavano la restituzione dei termini,

precisando che, nella lettera del 5 dicembre 2019, i contribuenti affermavano

di essere stati assenti nel mese di luglio per motivi famigliari e che, avendo

accantonato la posta, non l’avevano evasa in maniera scrupolosa. L’UT rilevava peraltro

che la decisione di tassazione non era stata inviata nel mese di luglio, bensì

nel mese di settembre, e meglio il 25 settembre 2019.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti impugnano la decisione su

reclamo dell’UT del 25 novembre 2019, ribadendo che per “motivi famigliari

gravissimi” si sono dovuti assentare d’urgenza e postulando una rettifica della

tassazione 2018 in quanto “mi avete tassato come una persona con un salario

molto più alto di quello che percepisco solamente…(omissis)”. Per il

resto il ricorso si presenta uguale nei contenuti e nella forma al reclamo.

In data 20 dicembre 2019,

l’UT ha prodotto l’incarto fiscale, rinunciando a presentare osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione

per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la

decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, i

contribuenti, dopo aver presentato la propria dichiarazione di tassazione 2018,

sono stati invitati a due riprese, con due missive A Plus (cfr. lettere del 2 luglio

2019 e del 7 agosto 2019), a produrre delle osservazioni in merito ad un

documento inerente il calcolo delle entrate e uscite dell’anno controverso,

attestante un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento e,

nel stesso tempo, a comprovare debitamente ogni rettifica di tale calcolo.

Come visto, la decisione

impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dai contribuenti il

25 novembre 2019 per tardività. Pertanto, in questa sede, ci si limiterà a

verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è

rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai contribuenti contro

la decisione di tassazione IC/IFD 2018, in quanto tardivo.

In nessun caso la Camera

di diritto tributario può esaminare il merito della tassazione contestata. In

caso di accoglimento del ricorso, infatti, spetterebbe all’Ufficio di

tassazione pronunciarsi sul reclamo dei contribuenti.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art.

132.

cpv. 1 LIFD).

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio

postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

2.2

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA

60.

p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.;

inoltre DTF 106 II 173).

2.3

Una costante

giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non

costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce

motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per

evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria

assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo

anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa

giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata

ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere

di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che

possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30

aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12

dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza

citata).

2.4

L’art. 133 cpv. 3 LIFD

prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati.

Entro il termine previsto

(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente

deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e

compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DGB, Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

3.

3.1.

Orbene, nella fattispecie,

l’UT ha inviato ai contribuenti la decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2018 il 25 settembre 2019, ma i destinatari sono insorti con il loro

reclamo solo il 25 novembre 2019. Solamente con lettera raccomandata del 2

dicembre 2019, su invito dell’autorità fiscale del 26 novembre 2019, i medesimi

hanno giustificato l’inosservanza del termine di trenta giorni con l’assenza

all’estero nel mese di luglio 2019 per motivi familiari, precisando di aver

“delegato tutta la [loro] corrispondenza ad amici per non riempire la cassetta

della posta”.

3.2

Va da sé che una simile

giustificazione non può giustificare una restituzione dei termini, in quanto vi

è un’incongruenza temporale: i ricorrenti sostengono che la loro assenza

all’estero sia avvenuta nel mese di luglio 2019 (cfr. lettera del 02.12.2019), mentre

l’UT ha notificato la decisione di tassazione solo successivamente, in data 25

settembre 2019, ovvero dopo ben due mesi. L’eventuale - in quanto non

comprovata - assenza all’estero nel mese di luglio non costituisce pertanto

chiaramente un motivo di restituzione del termine di reclamo.

D’altra parte, se anche la

menzionata assenza all’estero adempisse le condizioni per essere considerata un

motivo di restituzione dei termini, il reclamo sarebbe stato comunque

irricevibile, per il fatto che non è stato presentato entro il termine di

trenta giorni dopo il rientro dei contribuenti dall’estero.

3.3

Il ricorrente sostiene poi

che “al [suo] ritorno h[a] pensato poi a riprendere il [suo] lavoro

assiduamente e tra famiglia e lavoro [gli] è sfuggito il tutto” (cfr. lettera

del 2 dicembre 2019). Neanche tale affermazione, peraltro nemmeno questa

comprovata da qualsivoglia documento giustificativo, consente di ammettere una

restituzione del termine da parte dell’UT. Anzi, non fa altro che confermare

una certa negligenza da parte dei ricorrenti, che peraltro hanno dimostrato già

nel corso della procedura di tassazione di non prestare particolare attenzione

alle richieste di collaborazione dell’autorità fiscale, pensando in particolar

modo alla mancata presentazione, da parte loro, delle osservazioni al calcolo

delle entrate e delle uscite, che era stato loro sottoposto in due distinte

occasioni da parte dell’UT.

4.

In simili

circostanze, non vi sono i presupposti perché questa Camera possa annullare la

decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri

nel merito del reclamo.

Il ricorso è pertanto

respinto. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti in:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per

un tota

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: