80.2019.392
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, assenza all’estero in luglio, decisione notificata in settembre
28 gennaio 2020Italiano12 min
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018, ove dichiaravano un reddito imponibile complessivo
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.392
80.2019.393
Lugano
28 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 dicembre 2019 contro la decisione del 6 dicembre 2019 in materia di IC
e IFD 2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 e RI 2 coniugati
e con una figlia, __________, in data 25 aprile 2019 inoltravano la
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018, ove dichiaravano un reddito imponibile complessivo
e una sostanza totale di fr. 0.-.
Allo scopo di definire la
tassazione per il periodo fiscale 2017 (recte: 2018), l’RS 1 (in
seguito: UT) inoltrava, in data 2 luglio 2019, una richiesta di documentazione
o informazioni ai contribuenti: li invitava a trasmettere, entro il 31 luglio
2019, delle osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate e uscite
per l’anno 2018, ove risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per
il loro sostentamento e, nel contempo, a comprovare debitamente ogni rettifica
apportata al calcolo in questione. Tale scritto si concludeva con l’avvertenza
che “In caso non dovesse motivare l’importo mancante verrà messo come reddito
d’altra fonte”.
Non avendo i contribuenti
dato seguito alla richiesta, con missiva del 7 agosto 2019, spedita per posta A
Plus, l’UT gli inviava un richiamo, attribuendo loro un termine fino al
31.08.2019, con la seguente comminatoria:
“Vi avvertiamo che questo
scritto vale quale diffida non avendo dato seguito ad una nostra precedente
richiesta. In caso di inosservanza al presente invito si procederà
all’applicazione delle penalità previste dagli articoli 257 LT e 174 LIFD,
nonché alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv.
2 LIFD”.
B. Con decisione del 25
settembre 2019, l’UT notificava ai contribuenti, la tassazione IC/IFD per il
periodo fiscale 2018. In particolare l’autorità fiscale aveva rettificato il
reddito imponibile, attraverso puntuali modifiche sia nel reddito che nelle
relative deduzioni, portandolo a fr. 35'900.-, e meglio come risulta dalla
motivazione della decisione:
“1.1 Importo aggiunto secondo
dati in nostro possesso.
6.3 Prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria.
2.2 Deduzione modificata
secondo giorni lavorativi effettivi.
2.3 Deduzione non ammessa
difettando i requisiti di legge.
5.1 Se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di
occupazione con un grado inferiore al 50% la deduzione forfetaria è dimezzata.
7.1 Deduzione non ammessa
difettando i requisiti di legge.
5.1 Se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di
occupazione con un grado inferiore al 50% la deduzione forfetaria è dimezzata.
10.1 Premi AVS/AI/IPG/AD/AINP
già dedotti alle cifre 1, 2, 3.
10.2 Premi AVS/AI/IPG/AD/AINP
già dedotti alle cifre 1, 2, 3.
13.2 Deduzione respinta.
Le deduzioni richieste per gli
interessi passivi, oneri permanente e debiti non possono essere accolte in
quanto non è deducibile il leasing.
15.3 Deduzione non concessa
perché non giustificata.
15.4
Deduzione non concessa perché non giustificata.”
Infine, apportava anche
una modifica “in base agli importi effettivi” della sostanza, rimanendo però
quest’ultima invariata rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti.
Con riguardo, invece,
all’IFD l’autorità di tassazione accertava un reddito imponibile di fr.
39'200.-.
C. In data 25 novembre
2019, RI 1 e RI 2 presentavano una “richiesta rettifica vostra decisione tasse
del 2018” avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2018 del 25 settembre 2019.
In particolare RI 1 contestava che “mi avete tassato come un impiegato che
prende una paga notevole, vi preciso che tutto quello che ho dichiarato
corrisponde al veritiero non capisco come potete dubitare di me sono un umile
operaio con una paga molto al di sotto di quello che mi avete accertato voi… (omissis)
mi mettete al punto 6.3 altri redditi una somma che non so da dove l’avete
presa molte voci non le avete neppure calcolate come il perfezionamento
professionale sul lavoro quando noi che lavoriamo tramite datore di lavoro ci
fa fare dei corsi di perfezionamento interno… (omissis)”.
Con lettera del 26 novembre
2019, inviata per posta A Plus, l’UT si rivolgeva ai reclamanti, attribuendogli
un termine fino al 6 dicembre 2019 per giustificare e documentare compiutamente
i motivi del ritardo nella presentazione del reclamo, con l’avvertimento che
altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con raccomandata del 2
dicembre 2019, i reclamanti si scusavano per il ritardo, spiegando che “per
il mese di luglio 2019, non ho potuto fare niente perché per motivi famigliari
ero all’estero ho delegato tutta la mia corrispondenza ad amici per non
riempire la cassetta della posta, la decisione delle tasse come altre lettere
quel mese sono state messe in disparte con non curanza purtroppo e me ne
vergogno perché atti del genere non rispecchiano la mia personalità, al mio
ritorno ho pensato poi a riprendere il mio lavoro assiduamente e tra famiglia e
lavoro mi è sfuggito il tutto”. Infine, ribadivano la “richiesta per una
nuova rettifica da parte vostra per la decisione in merito al 2018, anche se so
di essere in ritardo la mia giustificazione e veritiera ed il mio stato d’animo
è in depressione”.
D. Con decisione del 6
dicembre 2019, l’UT dichiarava il reclamo del 25 novembre 2019 irricevibile,
poiché tardivo. L’autorità fiscale spiegava che le motivazioni del ritardo
addotte dai contribuenti non giustificavano la restituzione dei termini,
precisando che, nella lettera del 5 dicembre 2019, i contribuenti affermavano
di essere stati assenti nel mese di luglio per motivi famigliari e che, avendo
accantonato la posta, non l’avevano evasa in maniera scrupolosa. L’UT rilevava peraltro
che la decisione di tassazione non era stata inviata nel mese di luglio, bensì
nel mese di settembre, e meglio il 25 settembre 2019.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti impugnano la decisione su
reclamo dell’UT del 25 novembre 2019, ribadendo che per “motivi famigliari
gravissimi” si sono dovuti assentare d’urgenza e postulando una rettifica della
tassazione 2018 in quanto “mi avete tassato come una persona con un salario
molto più alto di quello che percepisco solamente…(omissis)”. Per il
resto il ricorso si presenta uguale nei contenuti e nella forma al reclamo.
In data 20 dicembre 2019,
l’UT ha prodotto l’incarto fiscale, rinunciando a presentare osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione
per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la
decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, i
contribuenti, dopo aver presentato la propria dichiarazione di tassazione 2018,
sono stati invitati a due riprese, con due missive A Plus (cfr. lettere del 2 luglio
2019 e del 7 agosto 2019), a produrre delle osservazioni in merito ad un
documento inerente il calcolo delle entrate e uscite dell’anno controverso,
attestante un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento e,
nel stesso tempo, a comprovare debitamente ogni rettifica di tale calcolo.
Come visto, la decisione
impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dai contribuenti il
25 novembre 2019 per tardività. Pertanto, in questa sede, ci si limiterà a
verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è
rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai contribuenti contro
la decisione di tassazione IC/IFD 2018, in quanto tardivo.
In nessun caso la Camera
di diritto tributario può esaminare il merito della tassazione contestata. In
caso di accoglimento del ricorso, infatti, spetterebbe all’Ufficio di
tassazione pronunciarsi sul reclamo dei contribuenti.
Considerandi
2.
2.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art.
132.
cpv. 1 LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
2.2
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA
60.
p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.;
inoltre DTF 106 II 173).
2.3
Una costante
giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non
costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce
motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per
evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria
assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo
anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Secondo la stessa
giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata
ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere
di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che
possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30
aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12
dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza
citata).
2.4
L’art. 133 cpv. 3 LIFD
prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati.
Entro il termine previsto
(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente
deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e
compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DGB, Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
3.
3.1.
Orbene, nella fattispecie,
l’UT ha inviato ai contribuenti la decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2018 il 25 settembre 2019, ma i destinatari sono insorti con il loro
reclamo solo il 25 novembre 2019. Solamente con lettera raccomandata del 2
dicembre 2019, su invito dell’autorità fiscale del 26 novembre 2019, i medesimi
hanno giustificato l’inosservanza del termine di trenta giorni con l’assenza
all’estero nel mese di luglio 2019 per motivi familiari, precisando di aver
“delegato tutta la [loro] corrispondenza ad amici per non riempire la cassetta
della posta”.
3.2
Va da sé che una simile
giustificazione non può giustificare una restituzione dei termini, in quanto vi
è un’incongruenza temporale: i ricorrenti sostengono che la loro assenza
all’estero sia avvenuta nel mese di luglio 2019 (cfr. lettera del 02.12.2019), mentre
l’UT ha notificato la decisione di tassazione solo successivamente, in data 25
settembre 2019, ovvero dopo ben due mesi. L’eventuale - in quanto non
comprovata - assenza all’estero nel mese di luglio non costituisce pertanto
chiaramente un motivo di restituzione del termine di reclamo.
D’altra parte, se anche la
menzionata assenza all’estero adempisse le condizioni per essere considerata un
motivo di restituzione dei termini, il reclamo sarebbe stato comunque
irricevibile, per il fatto che non è stato presentato entro il termine di
trenta giorni dopo il rientro dei contribuenti dall’estero.
3.3
Il ricorrente sostiene poi
che “al [suo] ritorno h[a] pensato poi a riprendere il [suo] lavoro
assiduamente e tra famiglia e lavoro [gli] è sfuggito il tutto” (cfr. lettera
del 2 dicembre 2019). Neanche tale affermazione, peraltro nemmeno questa
comprovata da qualsivoglia documento giustificativo, consente di ammettere una
restituzione del termine da parte dell’UT. Anzi, non fa altro che confermare
una certa negligenza da parte dei ricorrenti, che peraltro hanno dimostrato già
nel corso della procedura di tassazione di non prestare particolare attenzione
alle richieste di collaborazione dell’autorità fiscale, pensando in particolar
modo alla mancata presentazione, da parte loro, delle osservazioni al calcolo
delle entrate e delle uscite, che era stato loro sottoposto in due distinte
occasioni da parte dell’UT.
4.
In simili
circostanze, non vi sono i presupposti perché questa Camera possa annullare la
decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri
nel merito del reclamo.
Il ricorso è pertanto
respinto. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti in:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per
un tota
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: