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Decisione

80.2019.394

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, “stato depressivo ansioso”, nessuna interruzione dell’attività lucrativa

8 giugno 2020Italiano17 min

come già accennato nella mia mail, nel mese di marzo, quando ho compilato i formulari

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.394

80.2019.395

Lugano

8 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 dicembre 2019 contro la decisione del 20 novembre 2019 in materia di IC/IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________) è

di professione terapista complementare ed infermiera indipendente. Nel periodo

fiscale 2018, oltre a dichiarare redditi da attività indipendente, indicava

altresì redditi da sostanza immobiliare. La contribuente sottoscriveva la

dichiarazione d’imposta 2018 il 13.3.2019, compilata il giorno precedente.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 del 26.4.2019 l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) commisurava per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr.

88'300.- (di fr. 103'400.- quello determinante per l’aliquota e per l’IFD un

reddito imponibile complessivo di fr. 113'300.-). La sostanza, ai soli fini IC

veniva stabilita in fr. 1'937'000.- (in fr. 2'302'000.- quella determinante per

l’aliquota).

C. In data 2/3.10.2019 RI

1 presentava reclamo contro la decisione IC/IFD 2018 dal seguente tenore: “(…)

come già accennato nella mia mail, nel mese di marzo, quando ho compilato i formulari

per le tassazioni, ero in uno stato di salute precario. A seguito di un

sovraccarico di impegni, sono caduta in uno stato depressivo. Di conseguenza

non ho registrato e prodotto tutte le spese e pezze giustificative, in

particolare mi riferisco alle spese per il risanamento dei montanti per un

ammontare di fr. 18'160 CHF sostenute nel 2018”. Al gravame allegava il

certificato medico del dr. __________ (specialista in psichiatria –

psicoterapia), dal seguente tenore: “Certifico di seguire ambulatorialmente

la paziente per uno stato depressivo ansioso che ha compromesso le sue

condizioni di salute psicofisica con disturbi del sonno, della concentrazione,

ecc”.

D. Con scritto del

4.10.2019, inviato mediante posta APlus, l’autorità fiscale informava la

contribuente che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali richiesti

poiché era tardivo. L’UT indicava inoltre che, per rispettare i requisiti

formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza:

“un reclamo deve essere presentato entro 30 (trenta)

giorni dalla notificazione della decisione. Il termine decorre dal giorno

successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade di sabato, di

domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza

del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Quando l’invio di un atto

avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta

svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza. La

restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è

da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza

obbligata ed imprevedibile dal Cantone (per l’imposta federale diretta, dalla

Svizzera) o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante”.

All’insorgente veniva

attribuito un termine fino al 14.10.2019 per “giustificare e documentare

compiutamente i motivi del ritardo”. Scaduto infruttuoso il termine, il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

E. Con risposta

7/8.10.2019, RI 1 comunicava che la mancata tempestività del reclamo era da

ascrivere alla sua malattia, attestata dal certificato medico del dr. __________,

già agli atti. La contribuente chiedeva il “riesame del caso tenendo conto

della documentazione prodotta e inviatavi l’1 ottobre 2019”.

F. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 20.11.2019 l’autorità fiscale dichiarava

irricevibile per tardività il gravame presentato da RI 1 con la seguente

motivazione:

“Ai sensi degli articoli 206 LT e 132 LIFD il contribuente

può reclamare per scritto contro la decisione di tassazione, entro 30 giorni

dalla sua notificazione. La restituzione dei termini, secondo gli articoli 192

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è provato che l’inosservanza del termine

è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza

del cantone (dalla Svizzera per la legge federale) o a altri gravi motivi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo. Analogamente nella procedura civile

la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico

sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione

continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire. Lo

stato depressivo della contribuente non giustifica la restituzione dei termini

di reclamo per malattia, considerato pure che questo stato non ha impedito lo

svolgimento regolare della sua attività professionale di terapista

complementare e infermiera indipendente. Considerato che la tassazione è stata

intimata il 26.4.2019, che il reclamo è stato presentato solamente il

2.10.2019, che la restituzione dei termini per malattia non è data, il reclamo

deve essere dichiarato irricevibile per tardività”.

G. Con ricorso del

19/20.12.2019 RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UT. Nel gravame la

contribuente spiega di aver omesso di inserire, nella dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2018 la deduzione di fr. 18'163.80 alla voce “5.5. Spese di gestione e

di manutenzione immobili” relativa alla sua quota parte per il risanamento dei “montanti

dell’appartamento di vacanza”. Nonostante potesse pagare l’importo in quattro

rate (l’ultima nel 2019), l’ultima è stata pagata il 27.11.2018. Da inizio

marzo 2019, a seguito pure di tale preoccupazione, la ricorrente spiega di aver

iniziato ad assumere psicofarmaci, su consiglio di un’amica psichiatra: “(…)

da alcune settimane era infatti in una situazione di stress eccessivo, poi

sfociato in un esaurimento con conseguente depressione, proprio come già

avvenuto nel 2015. I medicamenti in possesso risalivano a questa precedente

malattia”. Nel ricorso, RI 1 indica di aver ricevuto la dichiarazione

fiscale IC/IFD 2018 il 26.4.2019 e di avere, nei mesi successivi provveduto a

pagare le rate rimanenti nei confronti del Canton Ticino, del Canton Grigioni,

della Città di Bellinzona e della Città di Lugano.

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’autorità fiscale, nel periodo compreso tra il mese di marzo e

quello di settembre 2019, l’attività lavorativa è calata drasticamente ed è

stata “(…) possibile solo grazie ai medicamenti presi”. In data

8.6.2019, a seguito di un ulteriore peggioramento del suo stato di salute, la

contribuente spiega di essersi rivolta al dr. __________, che le ha prescritto

tutta una serie di farmaci. Come risulta dall’attestato medico la ricorrente

non era in grado di concentrarsi e in maniera più generale faceva fatica a

sbrigare anche le faccende più semplici, registrando ad esempio diversi

solleciti per pagamenti non effettuati. In questa situazione, comprensibile il

fatto di non essersi resa conto di dover presentare anche la spesa di manutenzione

in discussione “(…) del tutto unica e straordinaria, come pure che non se ne

sia accorta una volta ricevuta la decisione di tassazione a fine aprile”. RI

1 precisa di non aver delegato la compilazione della dichiarazione fiscale a

una terza persona, siccome abituata a farla da sola.

La ricorrente, unicamente

il 24.9.2019, a seguito di una verifica si è accorta di non aver dedotto questa

spesa importante. Motivo per il quale ha preso immediatamente contatto con

l’ispettore fiscale __________, __________, al quale aveva trasmesso le fatture

tramite posta elettronica. Grazie a questo contatto telefonico la contribuente

segnala la questione pure alle autorità fiscali ticinesi.

RI 1, specifica che la sua

malattia era già presente al momento in cui ha compilato e trasmesso la dichiarazione

fiscale “(…) mentre era ancora più grave e intensa al momento in cui ha

ricevuto la decisione di tassazione e avrebbe potuto opporvi reclamo”. La

malattia le avrebbe inoltre impedito di prendere delle disposizioni a favore di

una terza persona e pure “(…) di grande e grave portata in riferimento agli

obblighi che non è riuscita ad adempiere nel pieno delle sue forze e in modo

completamente corretto”.

H. Con osservazioni

9/10.1.2020 l’UT di Bellinzona chiede di confermare la decisione impugnata con

la quale è stato dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente. In

particolare l’autorità fiscale ha potuto accertare come RI 1, durante il

periodo di malattia, aveva comunque esercitato, anche se in maniera limitata,

un’attività indipendente. Alla richiesta di voler presentare della

documentazione specifica in relazione alla richiesta di restituzione dei

termini, la ricorrente si è limitata a produrre il certificato medico del dr. __________.

Sulla base degli atti, si è pertanto concluso che le argomentazioni e gli

elementi forniti dalla contribuente non erano sufficienti per concedere una

restituzione dei termini in base agli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.

Motivo per il quale si è deciso di dichiarare irricevibile il gravame.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità resistente ha

dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 1 siccome tardivo: le

ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini – di natura medica -

non sarebbero infatti sufficienti in applicazione dell’art. 192 cpv. 5 LT.

Si tratta innanzitutto di

verificare preliminarmente se il reclamo presentato dalla contribuente era

tardivo. In caso positivo occorre valutare se siano date le condizioni per una

restituzione dei termini.

2.2

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

2.3

Ora nel caso di specie è

assodato che la decisione di tassazione IC/IFD 2018 del 26.4.2019 è stata

notificata e ricevuta dalla contribuente. Nel ricorso si specifica infatti (a

pag. 2): “Con data 26.04.2019 l’autorità cantonale trasmette il calcolo

dell’imponibile con annessa la decisione di tassazione (…). Nei mesi successivi

la ricorrente ha provveduto a pagare le rate rimanenti nei confronti di Cantone

Ticino, Canton Grigioni, Città di Bellinzona e Città di Lugano, (…)”.

La missiva del

1°/3.10.2019 non può pertanto essere considerata come reclamo tempestivo. Resta

pertanto da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine.

3.

3.1.

Giusta l’art. 192 cpv. 5

LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli

stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad

assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il

suo rappresentante.

L’art.

133.

cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto

se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,

malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di

presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui

gli impedimenti sono cessati.

Entro

il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è

cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei

termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato

tempestivamente (Locher, Kommentar

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133

LIFD).

Di

principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è

l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del

17.12.2013, consid. 7.1.).

3.2

Ora, con scritto 1°/3.10.2019

RI 1 ha informato l’autorità di tassazione che, nel mese di marzo, quando aveva

compilato la dichiarazione fiscale si trovava in uno stato di salute

“precario”, dovuto ad uno stato depressivo. Chiedeva pertanto di riconoscere in

deduzione l’importo di fr. 18'160.- sostenuto nel 2018 e relativo alle spese

per il risanamento dei montanti dell’immobile di __________.

3.3

Nello scritto del

4.10.2019, con cui si è rivolto alla reclamante, l’autorità fiscale ha

correttamente interpretato la sua lettera quale reclamo ed ha impartito un termine

scadente il 14.10.2019 per giustificare e comprovare i motivi del ritardo

dell’inoltro gravame con riferimento anche ai presupposti cui sottostà la

restituzione dei termini.

La contribuente,

riallacciandosi allo scritto del 1°/3.10.2019 con il quale aveva trasmesso il

certificato medico del dr. __________ nella sua lettera del 7/8.10.2019 indica

che: “(…) la mancata tempestività riguardante il ricorso contro la decisione

di tassazione 2018 è dovuta esclusivamente a malattia, come attesta il

certificato medico del Dr. __________ di __________ (…)”. Come già ricordato,

il medico ha attestato la seguente situazione: “Certifico di seguire

ambulatorialmente la paziente per uno stato depressivo ansioso che ha

compromesso le sue condizioni di salute psicofisica con disturbi del sonno,

della concentrazione, ecc”.

3.4

Secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella

procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il

quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger

[a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a

ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di],

Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad

art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –

Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e

commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una

emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un

infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

3.5

Malattie o debolezza

mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei

termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità

processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea

2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).

In particolare, il

Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012, consid. 3.1., ha

specificato come la malattia possa essere considerata come un impedimento senza

colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del termine di ricorso, se

questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la parte oppure il suo

rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo oppure di incaricare

una terza persona di agire a suo nome nel termine. È capace di discernimento ai

sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di agire in maniera

ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due elementi, un

elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso,

l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e

meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole,

secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non

deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto

determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà

richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della

capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente

è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra

le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione

simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da

avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione, effettivamente

compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia mentale, si

devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati, che hanno

delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto, tali da apparire

a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un profano.

La prova della capacità di

discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si considera che

questa dev’essere di principio presunta, sulla base dell’esperienza generale

della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo se non vi è alcun motivo

generale per dubitare della capacità di discernimento della persona, come nel

caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza mentale, vale a dire

stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la capacità di agire

ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi ultimi casi, la

presunzione è capovolta.

3.6

3.6.1

Ora, nel caso che qui ci

occupa, come ha rettamente specificato l’autorità di tassazione nella propria

decisione su reclamo, e come ha pure ammesso la ricorrente, quest’ultima,

nonostante la malattia, non ha mai smesso di esercitare la sua attività

lavorativa, seppur riducendola (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).

Le ricette per

l’assunzione di vari farmaci contro la malattia risalgono a date posteriori di

un mese alla notifica della decisione di tassazione IC/IFD 2018 (del 26.4.2018)

e meglio: al 4.6.2019 quella della dr. __________ e all’8.6.2019, al 1°.7.2019,

al 4.7.2019, al 9.7.2019 e al 27.8.2019 quelle del Dr. __________.

Agli atti, il certificato medico

dell’8.6.2019 del Dr. __________, non attesta invero alcuna alterazione delle

facoltà mentali della ricorrente, tali per cui la stessa non era più in grado

di agire in maniera ragionevole o perlomeno di delegare a terzi la verifica

della notifica di tassazione ricevuta a fine aprile 2019 e di presentare

l’eventuale reclamo. Il dr. __________ ha infatti appurato unicamente una compromissione

dello stato di salute psico-fisico comportante disturbi del sonno, della

concentrazione ecc. Neppure è accertata un’inabilità al lavoro.

3.6.2

Come già indicato, nel caso

di specie la documentazione medica agli atti non indica il momento partire dal

quale sarebbe subentrata la malattia: il certificato medico risale all’8.6.2019

e la prima prescrizione di farmaci al 4.6.2019. Sicché non è possibile

concludere, come invece fa la ricorrente, che a causa della malattia, al

momento della ricezione della notifica di tassazione, avvenuta il 26.4.2019,

non poteva lei stessa, e neppure un terzo da lei delegato, procedere

all’eventuale impugnazione della decisione.

Dal certificato medico

deve risultare perché e in che misura l’interessato non è stato in grado di

eseguire l’atto nel rispetto del termine a causa dei motivi di salute e non ha

potuto affidare ad altri il compito in questione (sentenza Verwaltungsgericht

des Kantons Zürich inc. n. SB.2012.00099 del 12.12.2012, consid. 2.3.; sentenza

TF 2A.429/2004 del 3.8.2004, consid. 2; sentenza Cour de justice Genève, inc.

n. ATA/660/2015 del 23.6.2015).

3.7

Il fatto poi che il Canton

Grigioni abbia proceduto a “modificare” la precedente decisione – non si sa

sulla base di quale procedura -, ammettendo le spese di manutenzione richieste,

non ha come conseguenza che il Canton Ticino debba agire analogamente.

Ogni Cantone è competente

per la tassazione relativa alle imposte cantonali e il Cantone di domicilio lo

è anche per la tassazione dell’imposta federale diretta (art. 105 cpv. 1 LIFD).

Il fatto che un Cantone possa aver modificato in modo irrituale – in

particolare, senza che fosse adempiuto un motivo di revisione – una decisione

di tassazione passata in giudicato, non vincola in alcun modo gli altri

cantoni.

Va anche detto che, per il

calcolo dell’imposta cantonale ticinese, la deduzione delle spese di

manutenzione dell’immobile situato nel Canton Grigioni avrebbe effetti del

tutto trascurabili.

3.8

Motivo per cui, il fisco

ha correttamente ritenuto il reclamo irricevibile, non essendo adempiuti i

motivi per una restituzione dei termini.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di Bellinzona.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: