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Decisione

80.2019.396

Procedura: reclamo, presupposti, tempestività, lingua ufficiale, irricevibile

8 giugno 2020Italiano7 min

contesta l’aumento del valore locativo dell’immobile di vacanza sito ad __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.396

Lugano

8 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 dicembre 2019 contro la decisione del 3 dicembre 2019 in materia di IC

2018.

Fatti

Fatti

- RI 1, domiciliata a __________

(nel Canton __________), è limitatamente assoggettata all’imposta cantonale

ticinese quale proprietaria di sostanza immobiliare ad __________;

- con decisione del 25

settembre 2019, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato alla

contribuente la tassazione IC 2018, commisurando in fr. 306'000.– il reddito

imponibile complessivo per l’IC e in fr. 36'643.– il valore locativo

dell’abitazione secondaria di vacanza;

- la contribuente, in data

24 ottobre 2019, ha interposto reclamo in lingua tedesca contro la suddetta

decisione di tassazione;

- con scritto del 12

novembre 2019 indirizzato nel luogo di domicilio e inviato per posta A Plus,

l’Ufficio di tassazione di Locarno ha rilevato l’assenza dei requisiti formali

per la presentazione del reclamo in quanto redatto in lingua tedesca e ha

attribuito alla reclamante un termine fino al 22 novembre 2019 per presentare

il reclamo in lingua italiana, avvertendola che altrimenti sarebbe stato

dichiarato irricevibile;

- scaduto infruttuoso tale

termine, l’autorità fiscale, con decisione del 3 dicembre 2019, ha dichiarato

irricevibile il reclamo della contribuente in quanto non redatto in lingua

italiana;

- contro la decisione su

reclamo, RI 1 ha interposto tempestivo ricorso alla Camera di diritto

tributario in data 20 dicembre 2019, argomentando di non aver potuto dar

seguito alla richiesta di traduzione del reclamo siccome è stata “assente dal

Paese”;

- nel merito, la ricorrente

contesta l’aumento del valore locativo dell’immobile di vacanza sito ad __________,

in quanto tale valore è stato incrementato rispetto al periodo fiscale 2017,

passando da un importo di fr. 23'160.– a fr. 36'643.– per il 2018;

- nelle sue osservazioni del

9 gennaio 2020, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha ribadito di aver

dichiarato irricevibile il reclamo non avendo la ricorrente dato seguito alla

richiesta del 12 novembre 2019 di tradurlo in lingua italiana.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della

contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito

della lingua ufficiale;

- la Camera di diritto

tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC

2018 della ricorrente, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della

decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

- nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica (art. 18

Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva

di disposizioni particolari (p. es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a

CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le

autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217

Considerandi

consid. 3);

- in particolare l'art. 70

cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni

designano le loro lingue ufficiali;

- l’art. 8 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del

procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le

autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per

costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un

ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr.

DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in

re V.M.);

- la ricorrente, proprietaria di un immobile nel Canton

Ticino, è pertanto tenuta a corrispondere con le autorità fiscali cantonali

nella lingua ufficiale;

- peraltro l’Ufficio di

tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto

in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale

vizio alla reclamante e le ha attribuito contestualmente un termine per la

traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF

106.

Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli,

La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la

jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

- infatti, come esposto in

narrativa, con lettera del 12 novembre 2019, l’autorità fiscale ha avvertito la

contribuente del difetto formale inerente il suo reclamo e le ha attribuito un

termine fino al 22 novembre 2019 per sanarlo, con comminatoria di

irricevibilità in caso di mancata traduzione;

- nonostante la ricorrente

sia stata messa nella condizione di conformare il suo gravame alle esigenze

formali previste dal diritto cantonale, in casu della lingua ufficiale,

non ha dato seguito a tale correzione;

- la ricorrente ha asserito

di non aver preso conoscenza, entro i termini, della richiesta inoltrata

dall’autorità fiscale in data 12 novembre 2019 al proprio domicilio, in quanto

era assente dal Paese;

- per intimazione o

notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des

Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/

Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

- nella

giurisprudenza costante, il Tribunale federale afferma che un invio è

considerato notificato non nel momento in cui il destinatario ne prende

effettivamente conoscenza, bensì già quando l’invio si trova nella sfera di

potere del suo destinatario e quest’ultimo sia in grado di prenderne conoscenza;

- nel caso in cui il

destinatario deve attendersi una notificazione o se egli si assenta per un

lungo periodo, si può esigere che prenda le misure necessarie per ricevere le

decisioni a lui indirizzate (Casanova/Dubey, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 3 ad art. 133 LIFD, p. 1734; cfr. anche sentenza TF del 18

aprile 2007, 2P.259/2006, consid. 3.1);

- secondo il Tribunale

federale, mediante l’invio postale APlus è possibile comprovare il giorno il

cui l’invio viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il

giorno in cui entra nella sua sfera di potere (decisione TF n. 2C_430/2009 del

14.

gennaio 2010);

- nella fattispecie, come si

può verificare mediante il tracciamento dell’invio (Track & Trace), la

lettera, con cui l’Ufficio di tassazione attribuiva alla contribuente il

termine per tradurre il reclamo, è stata notificata al domicilio della

ricorrente nel Canton Berna il 13 novembre 2019;

- d’altronde, il generico

accenno ad una “assenza dal Paese” della ricorrente non è certo sufficiente a

giustificare una restituzione dei termini ex

art. 192 cpv. 5 LT;

- alla luce di quanto sopra

esposto, la decisione impugnata appare legittima e il ricorso è

conseguentemente respinto;

- la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: