80.2019.396
Procedura: reclamo, presupposti, tempestività, lingua ufficiale, irricevibile
8 giugno 2020Italiano7 min
contesta l’aumento del valore locativo dell’immobile di vacanza sito ad __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.396
Lugano
8 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 dicembre 2019 contro la decisione del 3 dicembre 2019 in materia di IC
2018.
Fatti
Fatti
- RI 1, domiciliata a __________
(nel Canton __________), è limitatamente assoggettata all’imposta cantonale
ticinese quale proprietaria di sostanza immobiliare ad __________;
- con decisione del 25
settembre 2019, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato alla
contribuente la tassazione IC 2018, commisurando in fr. 306'000.– il reddito
imponibile complessivo per l’IC e in fr. 36'643.– il valore locativo
dell’abitazione secondaria di vacanza;
- la contribuente, in data
24 ottobre 2019, ha interposto reclamo in lingua tedesca contro la suddetta
decisione di tassazione;
- con scritto del 12
novembre 2019 indirizzato nel luogo di domicilio e inviato per posta A Plus,
l’Ufficio di tassazione di Locarno ha rilevato l’assenza dei requisiti formali
per la presentazione del reclamo in quanto redatto in lingua tedesca e ha
attribuito alla reclamante un termine fino al 22 novembre 2019 per presentare
il reclamo in lingua italiana, avvertendola che altrimenti sarebbe stato
dichiarato irricevibile;
- scaduto infruttuoso tale
termine, l’autorità fiscale, con decisione del 3 dicembre 2019, ha dichiarato
irricevibile il reclamo della contribuente in quanto non redatto in lingua
italiana;
- contro la decisione su
reclamo, RI 1 ha interposto tempestivo ricorso alla Camera di diritto
tributario in data 20 dicembre 2019, argomentando di non aver potuto dar
seguito alla richiesta di traduzione del reclamo siccome è stata “assente dal
Paese”;
- nel merito, la ricorrente
contesta l’aumento del valore locativo dell’immobile di vacanza sito ad __________,
in quanto tale valore è stato incrementato rispetto al periodo fiscale 2017,
passando da un importo di fr. 23'160.– a fr. 36'643.– per il 2018;
- nelle sue osservazioni del
9 gennaio 2020, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha ribadito di aver
dichiarato irricevibile il reclamo non avendo la ricorrente dato seguito alla
richiesta del 12 novembre 2019 di tradurlo in lingua italiana.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della
contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito
della lingua ufficiale;
- la Camera di diritto
tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC
2018 della ricorrente, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della
decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;
- nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica (art. 18
Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva
di disposizioni particolari (p. es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a
CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le
autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217
Considerandi
consid. 3);
- in particolare l'art. 70
cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni
designano le loro lingue ufficiali;
- l’art. 8 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del
procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le
autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per
costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un
ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr.
DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in
re V.M.);
- la ricorrente, proprietaria di un immobile nel Canton
Ticino, è pertanto tenuta a corrispondere con le autorità fiscali cantonali
nella lingua ufficiale;
- peraltro l’Ufficio di
tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto
in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale
vizio alla reclamante e le ha attribuito contestualmente un termine per la
traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF
106.
Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la
jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- infatti, come esposto in
narrativa, con lettera del 12 novembre 2019, l’autorità fiscale ha avvertito la
contribuente del difetto formale inerente il suo reclamo e le ha attribuito un
termine fino al 22 novembre 2019 per sanarlo, con comminatoria di
irricevibilità in caso di mancata traduzione;
- nonostante la ricorrente
sia stata messa nella condizione di conformare il suo gravame alle esigenze
formali previste dal diritto cantonale, in casu della lingua ufficiale,
non ha dato seguito a tale correzione;
- la ricorrente ha asserito
di non aver preso conoscenza, entro i termini, della richiesta inoltrata
dall’autorità fiscale in data 12 novembre 2019 al proprio domicilio, in quanto
era assente dal Paese;
- per intimazione o
notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/
Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);
- nella
giurisprudenza costante, il Tribunale federale afferma che un invio è
considerato notificato non nel momento in cui il destinatario ne prende
effettivamente conoscenza, bensì già quando l’invio si trova nella sfera di
potere del suo destinatario e quest’ultimo sia in grado di prenderne conoscenza;
- nel caso in cui il
destinatario deve attendersi una notificazione o se egli si assenta per un
lungo periodo, si può esigere che prenda le misure necessarie per ricevere le
decisioni a lui indirizzate (Casanova/Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 3 ad art. 133 LIFD, p. 1734; cfr. anche sentenza TF del 18
aprile 2007, 2P.259/2006, consid. 3.1);
- secondo il Tribunale
federale, mediante l’invio postale APlus è possibile comprovare il giorno il
cui l’invio viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il
giorno in cui entra nella sua sfera di potere (decisione TF n. 2C_430/2009 del
14.
gennaio 2010);
- nella fattispecie, come si
può verificare mediante il tracciamento dell’invio (Track & Trace), la
lettera, con cui l’Ufficio di tassazione attribuiva alla contribuente il
termine per tradurre il reclamo, è stata notificata al domicilio della
ricorrente nel Canton Berna il 13 novembre 2019;
- d’altronde, il generico
accenno ad una “assenza dal Paese” della ricorrente non è certo sufficiente a
giustificare una restituzione dei termini ex
art. 192 cpv. 5 LT;
- alla luce di quanto sopra
esposto, la decisione impugnata appare legittima e il ricorso è
conseguentemente respinto;
- la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: