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Decisione

80.2019.403

Condono: presupposti, stato di bisogno, mancata costituzione di riserve, redditi sufficienti e ricavi da vendite immobiliari

27 aprile 2020Italiano23 min

ecc.”) e in parte, per un “importo quantificabile in circa 15/20'000.- fr.”, dal

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.403

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 dicembre 2019 contro la decisione del 29 novembre 2019 in materia di condono

delle imposte cantonali e comunali 2014-2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1, nato il __________,

celibe, è o è stato titolare o socio delle seguenti attività commerciali:

·

ditta individuale __________ (vendita accessori moda on-line);

·

ditta individuale __________ di RI 1, radiata dal Registro di

commercio il 6.12.2018;

·

socio e gerente con firma individuale __________ SAGL (fino al

7.6.2018 __________ SAGL, attiva nello sviluppo, fabbricazione,

commercializzazione, vendita all’ingrosso e al dettaglio, import-export di

autoveicoli, motoveicoli, cicli ed e-bike di ogni genere);

·

fino al 25.11.2019 è stato amministratore unico con firma

individuale della __________ SA, Lugano.

Con domanda del 06.12.2018

all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC), chiedeva il condono delle

imposte cantonali per gli anni 2014 – 2017 per complessivi fr. 8'620.84, avendo

egli già pagato un acconto di fr. 3'792.61, il condono dell’imposta federale

diretta per gli anni 2014 – 2016 per totali fr. 1'341.30, avendo già versato un

acconto di fr. 1'108.- e il condono per l’imposta comunale per gli anni 2014 –

2017 di fr. 2'064.35.

Nella propria

richiesta, egli indicava di non percepire alcun salario dal 2017, di aver

chiesto la cancellazione della propria ditta individuale __________ e, infine,

che “attualmente sono titolare al 100% delle quote della società __________

(iscritta nel registro di commercio) dalla quale però non percepisco alcun

salario”.

Lamentava, perciò, un

peggioramento della sua situazione finanziaria.

B. Con due decisioni

separate del 31 luglio 2019, l’UEC respingeva la domanda di condono.

A motivazione delle

stesse, l’autorità indicava che il contribuente nel 2014 aveva percepito fr.

86'211.- (media mensile fr. 7'184.-), per l’anno 2015 fr. 62'000.- (media

mensile fr. 5'166.-), per l’anno 2016 fr. 40'000.- (media mensile fr. 3'333.-)

e, infine, per il 2017 fr. 25'000.- (media mensile fr. 2'083.-).

Dalla verifica, poi, della

situazione economica, risultava che RI 1 fosse titolare della __________ fino

al 30 giugno 2017, ovvero fino al momento della cessione dell’attività a causa

della perdita di guadagno. Constatava, inoltre, che il contribuente era

attualmente titolare della società __________, detenendo il 100% delle quote, e

“ [il contribuente] dichiara che l’attività deve ancora decollare e non ha

nessuna entrata”.

Rilevava, altresì, che

egli era amministratore unico della società __________, dalla quale dichiarava

di non percepire alcun reddito. Infine, risultava immatricolato a suo nome un

motoveicolo, marca __________ (2018), mentre, di converso, non risultavano beni

immobili.

Anche il Municipio di __________

aveva preavvisato negativamente la domanda di condono per le imposte comunali.

Secondo l’UEC, “tenuto

conto del ricavato derivante dalla sostanza immobiliare all’estero e che i

redditi percepiti nel periodo in cui viene chiesto il condono permettevano di

poter far fronte al commisurato carico d’imposta, non si giustificano nella

fattispecie le condizioni previste dal legislatore per la concessione del

condono”.

C. Con reclamo

27.08.2019 il contribuente impugnava le suddette decisioni. In particolare,

egli adduceva che i redditi percepiti dalla propria attività individuale erano

stati in parte usati per far fronte alle spese correnti (“spese quotidiane,

cassa malati, AVS, affitto, anticipo rate imposte comunali/cantonali/federale

ecc.”) e in parte, per un “importo quantificabile in circa 15/20'000.- fr.”, dal

2015 al 2017, erano stati trasferiti alla __________ __________ per far fronte

alle perdite derivanti dall’attività. Asseverava inoltre di occuparsi “dello

sviluppo della [sua] nuova attività denominata __________”, di non percepire

alcun salario né indennità di disoccupazione e che, pertanto, tutte le sue

attuali spese correnti venivano pagate tramite prelievi dal conto della __________.

Con riguardo alla __________,

RI 1 affermava di non percepire alcun tipo di entrata da parte della stessa e

che il veicolo era stato acquistato con contratto di leasing, “tutt’ora in

essere”, intestato alla __________ e che veniva rimborsato “con il pagamento di

una rata mensile di 458.- fr.”.

Concludeva asserendo che

il suo conto personale era “in rosso” e che la sua attuale situazione economica

era in negativo, ribadendo di non essere in grado di far fronte al pagamento

delle imposte, per le quali postulava il condono.

D. Con missiva del 2

ottobre 2019, inviata per posta A Plus, l’UEC, al fine di completare gli accertamenti,

invitava RI 1 a voler documentare, entro il 22 ottobre 2019:

“con quali mezzi fa fronte alle spese ricorrenti

mensili dal momento che indica che dal 2017 ad oggi si occupa della sua nuova attività

senza percepire alcun salario e disoccupazione. Questo in particolar modo

poiché a fine 2018 non dichiara alcun risparmio.”

Tale scritto terminava con

l’avvertenza che, in caso di inosservanza del suddetto termine, il reclamo

sarebbe stato respinto.

Con lettera di risposta

del 18 ottobre 2019, RI 1 asseverava che “per far fronte alle spese ricorrenti

mensili sono prelevate dalla __________” e che “il bilancio della __________ si

è chiuso con una perdita, quindi nel 2019 [era] stato costretto a richiedere un

prestito privato di 15'000 fr. (che dovr[à] restituire)”. Allegava copia

dell’estratto del conto corrente della società in parola.

E. Con due distinte

decisioni recanti la medesima data, 29 novembre 2019, l’UEC respingeva il

reclamo, con la seguente motivazione:

“Lavora per la __________

dalla quale non riceve un salario.

Dal bilancio al 31.12.2018

risulta che vanta un credito nei confronti della società di fr. 33'343.18 (al

31.12.2017 vantava un credito di fr. 60'850.52 per cui nel 2018 ha ricevuto un

rimborso di fr. 27'507.34).

Per il sostentamento dell’anno

2019 dichiara che, dal momento che la __________ ha chiuso l’esercizio 2018 in

perdita, ha dovuto chiedere un prestito di fr. 15'000.- (allega copia

dell’accredito bancario da parte della madre __________).

L’istante è arrivato in Ticino

nel 2012. Le imposte 2012 e 2013, come pure la richiesta di acconto 2014, sono

state pagate.

Le richieste di pagamento

successive sono invece rimaste inevase.

Secondo le decisioni di

tassazione in quegli anni le entrate sono state le seguenti:

-

2014 fr. 79'000.-, media mensile

fr. 6'583.-

-

2015 fr. 62'000.-, media mensile

fr. 5'166.-

-

2016 fr. 40'000.-, media mensile

fr. 3’333.-

-

2017 fr. 25'000.-, media mensile

fr. 2'083.-

Nel 2017 ha ricevuto pure un

rimborso parziale del prestito fatto alla __________ di fr. 12'110.-.

Nel 2016 ha venduto la

sostanza immobiliare che possedeva in Italia del valore di fr. 171'200.- (cfr.

decisione di tassazione 2015).

Le spese ricorrenti mensili

determinate secondo il criterio per il calcolo delle quote pignorabili del

salario ammontano a fr. 1'984.- ciò che evidenzia che i redditi percepiti

permettevano ampiamente il pagamento del debito fiscale.

È

vero che le tassazioni sono state emesse nel 2018/2019, quando la situazione

economica era cambiata, ma è pure vero che le importanti entrate dovute in

quegli anni non giustificano il mancato pagamento delle richieste di acconto

intimate regolarmente.”

L’UEC, pertanto,

respingeva il reclamo, confermando così le decisioni di prima istanza prese,

tenuto conto dei redditi percepiti dal contribuente, della vendita immobiliare

e del credito vantato nei confronti della __________.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna unicamente la decisione

su reclamo del 29 novembre 2019 concernente il condono delle imposte cantonali

e delle imposte comunali 2014 – 2017. Egli ribadisce di non percepire alcun

salario fisso mensile e che le uniche entrate erano quelle ottenute a seguito

della vendita delle moto, le quali, di volta in volta, venivano riutilizzate

per l’acquisto di altre moto. Assevera, in particolare che, “al momento della

prima disponibilità economica post-vendita era preferibile saldare gli acquisti

delle moto precedentemente bloccato con un anticipo. Diversamente, si

concretizzava il rischio di perdere l’acconto versato e l’affare procacciato

per decadenza dei termini stabiliti con il venditore”.

Il ricorrente afferma,

poi, che il reddito dal 2014 al 2017 ammonta a fr. 206'000.-, che però, dedotto

il prestito nei confronti della __________ di fr. 33'343.18, si ridurrebbe

all’importo di fr. 172'656.82 diviso per 60 mensilità (periodo in cui non ha

percepito alcun reddito e/o sussidio) si ottiene fr. 2'877.- come media mensile

“senza tenere conto delle perdite della __________”.

Per quanto concerne

l’immobile in Italia, venduto per fr. 171'200.-, il ricorrente sostiene che lo

avrebbe acquistato nel 2007 con un mutuo ipotecario rimborsabile in rate

mensili e che nel “2015 è stato venduto per 142'000.00 euro di cui l’importo di

92'585.27 euro è servito per l’estinzione del mutuo ipotecario e 49'414.73 euro

è l’importo da ritenere quale residuo. Dal 2007 al 2012 le rate sono state

rimborsate con proventi derivanti da attività lavorativa svolta in Italia e non

da reddito prodotto in Svizzera”.

Inoltre, egli rileva che

il credito di fr. 33'343.18, che vanta nei confronti della __________, non sia

in grado di recuperarlo, essendo la società in perdita.

Infine, il ricorrente

afferma che “l’ufficio della finanza di __________ ha avanzato nei confronti

del ricorrente richiesta di pagamento IVA per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015

per un importo complessivo di 38'000 euro … (omissis) (si allega copia

della richiesta di pagamento)”. L’attestazione non risulta tuttavia allegata al

ricorso.

G. Con osservazioni 8

gennaio 2020, l’UEC postula che il ricorso venga respinto, rilevando che la

decisione di diniego del condono e quella su reclamo siano sufficientemente

motivate e che non vi siano nuovi fatti atti a modificare il giudizio

precedentemente preso. Attesta, altresì, che RI 1 sia in mora con il pagamento

delle imposte cantonali e federali per gli anni 2014 – 2017 per complessivi fr.

9'962.14 oltre interessi e spese.

Diritto

1. 1.1.

A far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge

federale sul condono dell’imposta

(RU 2015 9). Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni

della competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. Con

la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili

per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con

questa nuova legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza

sul condono d’imposta

(RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta

(LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per

esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art.

167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno,

così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d

LIFD) (Vorpe, Novità legislative

nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

Nel caso concreto, la

decisione tesa al condono del debito d’imposta per i periodi fiscali 2014 –

2017 per le imposte cantonali e comunali è stata emanata dall’autorità

cantonale competente per il condono il 31 luglio 2019. Di conseguenza, alla

procedura di condono in oggetto si applica il nuovo diritto (art. 205e cpv.

Considerandi

2.

LIFD e per analogia anche in

materia di imposte cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del

Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110], nella

versione in vigore dall’1.1.2016).

1.3

L’autorità competente a

statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv.1

RLT) e d’imposte federale dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1

dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande

di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5

del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 642.150) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in

virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.

fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246

cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale

sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

1.4

Gli importi non ancora corrisposti per i quali è chiesto

il condono devono

fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1

dell’Ordinanza federale). Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda

di condono dev’essere

presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto

esecutivo.

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione

tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o

parzialmente condonati.

Il condono è la

definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto

vigente (Beusch, Der Untergang der

Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che

provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica

– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente

nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è

necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che

reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura

umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene

concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba

essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11

marzo 2009).

2.2

Il condono non

va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge.

Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed.,

esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di

precisi presupposti (Beusch, op.

cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/

Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un

“diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale,

in: RtiD I-2008, p. 468).

In

base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

· L’esistenza di una situazione di bisogno

· e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento

del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche

l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato, secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda

del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta,

dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli

importi dovuti possono essere in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto

il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo

della situazione economica del contribuente e deve profittare al contribuente

stesso e non ai suoi creditori.

3.1.2

L’art. 2 cpv. 1

dell’Ordinanza sul condono dell’imposta

stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta

nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) e meglio:

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lett. a);

·

quanto l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua

capacità finanziaria (lett. b).

Secondo il capoverso 2

dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità

finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,

cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte

del contribuente – non sia possibile (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p.

1912-1913).

3.2

All’art. 3 dell’Ordinanza

sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone

fisiche (la lista non è esaustiva). In particolare, vengono considerate come

cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno (art.

3.

cpv.1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di

mantenimento (art. 3 cpv. 1 lett. a cifra 1);

·

costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non

sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lett. a cifra 2);

·

un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lett. a

cifra 3);

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è

responsabile (art. 3 cpv. 1 lett. b).

3.3

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre

cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della

Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al

risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2

LIFD).

In particolare, sono

considerate altre cause le fideiussioni (lett. a), gli elevati pegni

immobiliari (lett. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore

di vita elevato (lett. c) e considerevoli perdite commerciali o di

capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò

mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lett.

d)

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono

già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo

dell’imposta non sono riconosciute come cause.

3.4

3.4.1

Per quanto attiene i

motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.

Segnatamente, il condono

dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a.

ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione

finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal periodo

fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve

nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza del credito

fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la propria

incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a

redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo

comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il periodo oggetto

della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.4.2

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica

presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari

all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono

dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.5

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto

adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/

Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad

art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite

separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza

della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si

sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che

conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di

disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora

un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n.

A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.6

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente;

d. delle

misure adottate dal richiedente finalizzare al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

4.1.

Dall’esame della situazione

finanziaria del contribuente, intrapreso dall’UEC, emerge una disponibilità mensile

di fr. 6'583.- per l’anno 2014, di fr. 5'166.- per l’anno 2015, di fr. 3'333.-

per l’anno 2016 e di fr. 2'083.- per l’anno 2017, sufficiente per far fronte al

pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali in

essere.

Come indicato in

precedenza, per l’art. 167a lett. b LIFD, il condono dell’imposta

può essere negato in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo

fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve

nonostante ne avesse i mezzi. Inoltre, può essere negato, secondo l’art. 167a

lett. c LIFD, se alla scadenza del credito fiscale il ricorrente non ha

eseguito i pagamenti nonostante ne avesse i mezzi. Il condono delle imposte può

essere concesso nel caso in cui vi sia concretamente una situazione di

“bisogno” del richiedente.

Ora, tenuto conto di come,

nei periodi fiscali per i quali chiede il condono, egli disponesse di entrate

superiori a quanto necessario per garantire il proprio minimo vitale,

commisurato in fr. 1'984.- (minimo vitale di fr. 1'200.-, pigione mensile di

fr. 380.-, spese del riscaldamento di fr. 100.- e spese per la cassa malati di

fr. 304.-), rimaneva un’eccedenza mensile di fr. 4'599.- per il 2014, di fr.

3'182.- per l’anno 2015, di fr. 1'349.- per l’anno 2016 e di fr. 99.- per il

2017.

Sebbene tale ultima eccedenza risulti essere esigua, l’UEC ha pure

sottolineato come nell’anno 2017 il ricorrente abbia ricevuto un rimborso parziale

del prestito fatto alla __________ di fr. 12'110.- e come nel 2016 abbia

venduto la sua sostanza immobiliare in __________ per complessivi fr.

171'200.-.

Come più volte affermato

da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51 del 28 febbraio 2013; cfr. anche decisione della Commissione

di ricorso in materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE

BE 2009/165), non va infatti dimenticato che sono considerati meritevoli di

condono unicamente i contribuenti che dimostrano di avere costituito le

necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della

loro capacità contributiva del momento.

Lo stesso contribuente,

nel suo ricorso, riconosce di avere avuto, negli anni dal 2014 al 2017, una

disponibilità media mensile di fr. 2'877.-, già considerando il prestito di fr.

33'343.18 alla __________ SAGL. Per quanto concerne l’immobile venduto in

Italia, pur non fornendo alcuna documentazione a tale riguardo, sostiene di

aver impiegato parte del ricavo per estinguere un debito, ma riconosce di aver conseguito

un avanzo di € 49'414.73.

In queste circostanze, non

appare censurabile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha negato al

ricorrente il condono delle imposte, alla luce del fatto che, nonostante le

entrate di quegli anni, ha pagato solo alcuni acconti per il 2014.

4.2

Inoltre, per valutare la

situazione economica dell’insorgente, si deve tener conto del fatto che, fino

al 25 novembre 2019, è stato amministratore unico della società __________, avente

in particolare lo scopo d’importare, esportare, acquistare, vendere,

noleggiare, commercializzare, nonché di rappresentare autoveicoli e veicoli da

trasporto, motocicli di ogni cilindrata, cicli ed E-bike di ogni genere.

Il ricorrente risulta tutt’ora

essere il titolare della ditta individuale, __________, avente lo scopo di

vendere accessori di moda online (cfr. estratto del registro di commercio del

Cantone Ticino), della quale però non ha mai fornito documentazione che

permetta di conoscerne i risultati.

Infine, come già rilevato,

detiene tuttora la ____________________ (fino al 7.6.2018 __________ SAGL).

Anche ammettendo gravi

difficoltà finanziarie attuali, il ricorrente è comunque rimasto attivo.

Quest’ultima società, in particolare, sebbene il ricorrente dichiari che è in

perdita, è rimasta operativa e non si può escludere che produca utili e che

rimborsi i suoi debiti.

4.3

Di conseguenza, preso atto

degli importanti redditi percepiti nei periodi fiscali 2014 – 2017, dei crediti

vantati nei confronti della società __________, per la quale lavora, del

ricavato della vendita della casa in Italia, del rimborso parziale ricevuto da

parte di __________, nonché delle circostanze che egli è titolare della ditta __________

e socio della __________, era quindi più che legittimo aspettarsi dal ricorrente

che provvedesse non solo a pagare regolarmente le richieste di acconto a lui

intimate, ma anche ad effettuare gli opportuni accantonamenti per il pagamento

delle imposte, benché le tassazioni siano state emesse solo successivamente

negli anni 2018 e 2019.

4.4

Così stando le cose, la

mancata costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte in

discussione sembra piuttosto da collegarsi alle sue difficoltà nell’amministrare

in maniera opportuna il proprio patrimonio.

Decidere diversamente nel

caso concreto, significherebbe dunque premiare i contribuenti che non

dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi

della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece

effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di

estinguere i loro debiti fiscali.

4.5

È chiaro che per il

ricorrente resta tutt’ora impregiudicata la facoltà di chiedere delle facilitazioni

di pagamento, conformemente all’art. 245 LT.

5.

5.1.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono comunque

ridotte per agevolare il ricorrente nel pagamento dei debiti d’imposta.

5.2

Con la Legge federale

concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta

la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del

1.1.2016

era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lett. m LTF il

ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le

decisioni concernenti il condono dell’imposta

federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile

se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta

per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda

anche Vorpe, op. cit., p. 518

ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche

Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).

L’art.

132a LTF, in vigore dal 1.1.2016 prevede che la procedura di ricorso contro le

decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno

2014.

sia retta dal diritto anteriore.

Ora,

ritenuto come la decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da

questa Camera dopo il 1.1.2016, alla procedura di ricorso al Tribunale federale

si applica il nuovo art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio

concernente la Legge sul condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p.

7249).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Municipio della

città di Lugano, Piazza Riforma, 6900 Lugano

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: