80.2019.403
Condono: presupposti, stato di bisogno, mancata costituzione di riserve, redditi sufficienti e ricavi da vendite immobiliari
27 aprile 2020Italiano23 min
ecc.”) e in parte, per un “importo quantificabile in circa 15/20'000.- fr.”, dal
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.403
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 dicembre 2019 contro la decisione del 29 novembre 2019 in materia di condono
delle imposte cantonali e comunali 2014-2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1, nato il __________,
celibe, è o è stato titolare o socio delle seguenti attività commerciali:
·
ditta individuale __________ (vendita accessori moda on-line);
·
ditta individuale __________ di RI 1, radiata dal Registro di
commercio il 6.12.2018;
·
socio e gerente con firma individuale __________ SAGL (fino al
7.6.2018 __________ SAGL, attiva nello sviluppo, fabbricazione,
commercializzazione, vendita all’ingrosso e al dettaglio, import-export di
autoveicoli, motoveicoli, cicli ed e-bike di ogni genere);
·
fino al 25.11.2019 è stato amministratore unico con firma
individuale della __________ SA, Lugano.
Con domanda del 06.12.2018
all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC), chiedeva il condono delle
imposte cantonali per gli anni 2014 – 2017 per complessivi fr. 8'620.84, avendo
egli già pagato un acconto di fr. 3'792.61, il condono dell’imposta federale
diretta per gli anni 2014 – 2016 per totali fr. 1'341.30, avendo già versato un
acconto di fr. 1'108.- e il condono per l’imposta comunale per gli anni 2014 –
2017 di fr. 2'064.35.
Nella propria
richiesta, egli indicava di non percepire alcun salario dal 2017, di aver
chiesto la cancellazione della propria ditta individuale __________ e, infine,
che “attualmente sono titolare al 100% delle quote della società __________
(iscritta nel registro di commercio) dalla quale però non percepisco alcun
salario”.
Lamentava, perciò, un
peggioramento della sua situazione finanziaria.
B. Con due decisioni
separate del 31 luglio 2019, l’UEC respingeva la domanda di condono.
A motivazione delle
stesse, l’autorità indicava che il contribuente nel 2014 aveva percepito fr.
86'211.- (media mensile fr. 7'184.-), per l’anno 2015 fr. 62'000.- (media
mensile fr. 5'166.-), per l’anno 2016 fr. 40'000.- (media mensile fr. 3'333.-)
e, infine, per il 2017 fr. 25'000.- (media mensile fr. 2'083.-).
Dalla verifica, poi, della
situazione economica, risultava che RI 1 fosse titolare della __________ fino
al 30 giugno 2017, ovvero fino al momento della cessione dell’attività a causa
della perdita di guadagno. Constatava, inoltre, che il contribuente era
attualmente titolare della società __________, detenendo il 100% delle quote, e
“ [il contribuente] dichiara che l’attività deve ancora decollare e non ha
nessuna entrata”.
Rilevava, altresì, che
egli era amministratore unico della società __________, dalla quale dichiarava
di non percepire alcun reddito. Infine, risultava immatricolato a suo nome un
motoveicolo, marca __________ (2018), mentre, di converso, non risultavano beni
immobili.
Anche il Municipio di __________
aveva preavvisato negativamente la domanda di condono per le imposte comunali.
Secondo l’UEC, “tenuto
conto del ricavato derivante dalla sostanza immobiliare all’estero e che i
redditi percepiti nel periodo in cui viene chiesto il condono permettevano di
poter far fronte al commisurato carico d’imposta, non si giustificano nella
fattispecie le condizioni previste dal legislatore per la concessione del
condono”.
C. Con reclamo
27.08.2019 il contribuente impugnava le suddette decisioni. In particolare,
egli adduceva che i redditi percepiti dalla propria attività individuale erano
stati in parte usati per far fronte alle spese correnti (“spese quotidiane,
cassa malati, AVS, affitto, anticipo rate imposte comunali/cantonali/federale
ecc.”) e in parte, per un “importo quantificabile in circa 15/20'000.- fr.”, dal
2015 al 2017, erano stati trasferiti alla __________ __________ per far fronte
alle perdite derivanti dall’attività. Asseverava inoltre di occuparsi “dello
sviluppo della [sua] nuova attività denominata __________”, di non percepire
alcun salario né indennità di disoccupazione e che, pertanto, tutte le sue
attuali spese correnti venivano pagate tramite prelievi dal conto della __________.
Con riguardo alla __________,
RI 1 affermava di non percepire alcun tipo di entrata da parte della stessa e
che il veicolo era stato acquistato con contratto di leasing, “tutt’ora in
essere”, intestato alla __________ e che veniva rimborsato “con il pagamento di
una rata mensile di 458.- fr.”.
Concludeva asserendo che
il suo conto personale era “in rosso” e che la sua attuale situazione economica
era in negativo, ribadendo di non essere in grado di far fronte al pagamento
delle imposte, per le quali postulava il condono.
D. Con missiva del 2
ottobre 2019, inviata per posta A Plus, l’UEC, al fine di completare gli accertamenti,
invitava RI 1 a voler documentare, entro il 22 ottobre 2019:
“con quali mezzi fa fronte alle spese ricorrenti
mensili dal momento che indica che dal 2017 ad oggi si occupa della sua nuova attività
senza percepire alcun salario e disoccupazione. Questo in particolar modo
poiché a fine 2018 non dichiara alcun risparmio.”
Tale scritto terminava con
l’avvertenza che, in caso di inosservanza del suddetto termine, il reclamo
sarebbe stato respinto.
Con lettera di risposta
del 18 ottobre 2019, RI 1 asseverava che “per far fronte alle spese ricorrenti
mensili sono prelevate dalla __________” e che “il bilancio della __________ si
è chiuso con una perdita, quindi nel 2019 [era] stato costretto a richiedere un
prestito privato di 15'000 fr. (che dovr[à] restituire)”. Allegava copia
dell’estratto del conto corrente della società in parola.
E. Con due distinte
decisioni recanti la medesima data, 29 novembre 2019, l’UEC respingeva il
reclamo, con la seguente motivazione:
“Lavora per la __________
dalla quale non riceve un salario.
Dal bilancio al 31.12.2018
risulta che vanta un credito nei confronti della società di fr. 33'343.18 (al
31.12.2017 vantava un credito di fr. 60'850.52 per cui nel 2018 ha ricevuto un
rimborso di fr. 27'507.34).
Per il sostentamento dell’anno
2019 dichiara che, dal momento che la __________ ha chiuso l’esercizio 2018 in
perdita, ha dovuto chiedere un prestito di fr. 15'000.- (allega copia
dell’accredito bancario da parte della madre __________).
L’istante è arrivato in Ticino
nel 2012. Le imposte 2012 e 2013, come pure la richiesta di acconto 2014, sono
state pagate.
Le richieste di pagamento
successive sono invece rimaste inevase.
Secondo le decisioni di
tassazione in quegli anni le entrate sono state le seguenti:
-
2014 fr. 79'000.-, media mensile
fr. 6'583.-
-
2015 fr. 62'000.-, media mensile
fr. 5'166.-
-
2016 fr. 40'000.-, media mensile
fr. 3’333.-
-
2017 fr. 25'000.-, media mensile
fr. 2'083.-
Nel 2017 ha ricevuto pure un
rimborso parziale del prestito fatto alla __________ di fr. 12'110.-.
Nel 2016 ha venduto la
sostanza immobiliare che possedeva in Italia del valore di fr. 171'200.- (cfr.
decisione di tassazione 2015).
Le spese ricorrenti mensili
determinate secondo il criterio per il calcolo delle quote pignorabili del
salario ammontano a fr. 1'984.- ciò che evidenzia che i redditi percepiti
permettevano ampiamente il pagamento del debito fiscale.
È
vero che le tassazioni sono state emesse nel 2018/2019, quando la situazione
economica era cambiata, ma è pure vero che le importanti entrate dovute in
quegli anni non giustificano il mancato pagamento delle richieste di acconto
intimate regolarmente.”
L’UEC, pertanto,
respingeva il reclamo, confermando così le decisioni di prima istanza prese,
tenuto conto dei redditi percepiti dal contribuente, della vendita immobiliare
e del credito vantato nei confronti della __________.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna unicamente la decisione
su reclamo del 29 novembre 2019 concernente il condono delle imposte cantonali
e delle imposte comunali 2014 – 2017. Egli ribadisce di non percepire alcun
salario fisso mensile e che le uniche entrate erano quelle ottenute a seguito
della vendita delle moto, le quali, di volta in volta, venivano riutilizzate
per l’acquisto di altre moto. Assevera, in particolare che, “al momento della
prima disponibilità economica post-vendita era preferibile saldare gli acquisti
delle moto precedentemente bloccato con un anticipo. Diversamente, si
concretizzava il rischio di perdere l’acconto versato e l’affare procacciato
per decadenza dei termini stabiliti con il venditore”.
Il ricorrente afferma,
poi, che il reddito dal 2014 al 2017 ammonta a fr. 206'000.-, che però, dedotto
il prestito nei confronti della __________ di fr. 33'343.18, si ridurrebbe
all’importo di fr. 172'656.82 diviso per 60 mensilità (periodo in cui non ha
percepito alcun reddito e/o sussidio) si ottiene fr. 2'877.- come media mensile
“senza tenere conto delle perdite della __________”.
Per quanto concerne
l’immobile in Italia, venduto per fr. 171'200.-, il ricorrente sostiene che lo
avrebbe acquistato nel 2007 con un mutuo ipotecario rimborsabile in rate
mensili e che nel “2015 è stato venduto per 142'000.00 euro di cui l’importo di
92'585.27 euro è servito per l’estinzione del mutuo ipotecario e 49'414.73 euro
è l’importo da ritenere quale residuo. Dal 2007 al 2012 le rate sono state
rimborsate con proventi derivanti da attività lavorativa svolta in Italia e non
da reddito prodotto in Svizzera”.
Inoltre, egli rileva che
il credito di fr. 33'343.18, che vanta nei confronti della __________, non sia
in grado di recuperarlo, essendo la società in perdita.
Infine, il ricorrente
afferma che “l’ufficio della finanza di __________ ha avanzato nei confronti
del ricorrente richiesta di pagamento IVA per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015
per un importo complessivo di 38'000 euro … (omissis) (si allega copia
della richiesta di pagamento)”. L’attestazione non risulta tuttavia allegata al
ricorso.
G. Con osservazioni 8
gennaio 2020, l’UEC postula che il ricorso venga respinto, rilevando che la
decisione di diniego del condono e quella su reclamo siano sufficientemente
motivate e che non vi siano nuovi fatti atti a modificare il giudizio
precedentemente preso. Attesta, altresì, che RI 1 sia in mora con il pagamento
delle imposte cantonali e federali per gli anni 2014 – 2017 per complessivi fr.
9'962.14 oltre interessi e spese.
Diritto
1. 1.1.
A far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge
federale sul condono dell’imposta
(RU 2015 9). Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni
della competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. Con
la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili
per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con
questa nuova legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza
sul condono d’imposta
(RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta
(LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per
esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art.
167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno,
così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d
LIFD) (Vorpe, Novità legislative
nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
Nel caso concreto, la
decisione tesa al condono del debito d’imposta per i periodi fiscali 2014 –
2017 per le imposte cantonali e comunali è stata emanata dall’autorità
cantonale competente per il condono il 31 luglio 2019. Di conseguenza, alla
procedura di condono in oggetto si applica il nuovo diritto (art. 205e cpv.
Considerandi
2.
LIFD e per analogia anche in
materia di imposte cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del
Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110], nella
versione in vigore dall’1.1.2016).
1.3
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv.1
RLT) e d’imposte federale dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1
dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande
di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5
del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 642.150) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.
fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246
cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale
sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).
1.4
Gli importi non ancora corrisposti per i quali è chiesto
il condono devono
fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1
dell’Ordinanza federale). Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda
di condono dev’essere
presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto
esecutivo.
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione
tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o
parzialmente condonati.
Il condono è la
definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto
vigente (Beusch, Der Untergang der
Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che
provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica
– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente
nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è
necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che
reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura
umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene
concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba
essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11
marzo 2009).
2.2
Il condono non
va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge.
Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed.,
esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precisi presupposti (Beusch, op.
cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/
Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un
“diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale,
in: RtiD I-2008, p. 468).
In
base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
· L’esistenza di una situazione di bisogno
· e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento
del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche
l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
3.
3.1.
3.1.1
Come già ricordato, secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda
del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta,
dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli
importi dovuti possono essere in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto
il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo
della situazione economica del contribuente e deve profittare al contribuente
stesso e non ai suoi creditori.
3.1.2
L’art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza sul condono dell’imposta
stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta
nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) e meglio:
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lett. a);
·
quanto l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua
capacità finanziaria (lett. b).
Secondo il capoverso 2
dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità
finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,
cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte
del contribuente – non sia possibile (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p.
1912-1913).
3.2
All’art. 3 dell’Ordinanza
sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone
fisiche (la lista non è esaustiva). In particolare, vengono considerate come
cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno (art.
3.
cpv.1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di
mantenimento (art. 3 cpv. 1 lett. a cifra 1);
·
costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non
sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lett. a cifra 2);
·
un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lett. a
cifra 3);
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è
responsabile (art. 3 cpv. 1 lett. b).
3.3
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre
cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della
Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al
risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2
LIFD).
In particolare, sono
considerate altre cause le fideiussioni (lett. a), gli elevati pegni
immobiliari (lett. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore
di vita elevato (lett. c) e considerevoli perdite commerciali o di
capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò
mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lett.
d)
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono
già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo
dell’imposta non sono riconosciute come cause.
3.4
3.4.1
Per quanto attiene i
motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.
Segnatamente, il condono
dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:
a.
ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione
finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal periodo
fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve
nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza del credito
fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la propria
incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a
redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo
comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il periodo oggetto
della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.4.2
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non
esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono
sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica
presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari
all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono
dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.5
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto
adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/
Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad
art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite
separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza
della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si
sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che
conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di
disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora
un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n.
A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.6
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda
di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione
delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente;
d. delle
misure adottate dal richiedente finalizzare al miglioramento della sua capacità
economica.
4.
4.1.
Dall’esame della situazione
finanziaria del contribuente, intrapreso dall’UEC, emerge una disponibilità mensile
di fr. 6'583.- per l’anno 2014, di fr. 5'166.- per l’anno 2015, di fr. 3'333.-
per l’anno 2016 e di fr. 2'083.- per l’anno 2017, sufficiente per far fronte al
pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali in
essere.
Come indicato in
precedenza, per l’art. 167a lett. b LIFD, il condono dell’imposta
può essere negato in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo
fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve
nonostante ne avesse i mezzi. Inoltre, può essere negato, secondo l’art. 167a
lett. c LIFD, se alla scadenza del credito fiscale il ricorrente non ha
eseguito i pagamenti nonostante ne avesse i mezzi. Il condono delle imposte può
essere concesso nel caso in cui vi sia concretamente una situazione di
“bisogno” del richiedente.
Ora, tenuto conto di come,
nei periodi fiscali per i quali chiede il condono, egli disponesse di entrate
superiori a quanto necessario per garantire il proprio minimo vitale,
commisurato in fr. 1'984.- (minimo vitale di fr. 1'200.-, pigione mensile di
fr. 380.-, spese del riscaldamento di fr. 100.- e spese per la cassa malati di
fr. 304.-), rimaneva un’eccedenza mensile di fr. 4'599.- per il 2014, di fr.
3'182.- per l’anno 2015, di fr. 1'349.- per l’anno 2016 e di fr. 99.- per il
2017.
Sebbene tale ultima eccedenza risulti essere esigua, l’UEC ha pure
sottolineato come nell’anno 2017 il ricorrente abbia ricevuto un rimborso parziale
del prestito fatto alla __________ di fr. 12'110.- e come nel 2016 abbia
venduto la sua sostanza immobiliare in __________ per complessivi fr.
171'200.-.
Come più volte affermato
da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51 del 28 febbraio 2013; cfr. anche decisione della Commissione
di ricorso in materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE
BE 2009/165), non va infatti dimenticato che sono considerati meritevoli di
condono unicamente i contribuenti che dimostrano di avere costituito le
necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della
loro capacità contributiva del momento.
Lo stesso contribuente,
nel suo ricorso, riconosce di avere avuto, negli anni dal 2014 al 2017, una
disponibilità media mensile di fr. 2'877.-, già considerando il prestito di fr.
33'343.18 alla __________ SAGL. Per quanto concerne l’immobile venduto in
Italia, pur non fornendo alcuna documentazione a tale riguardo, sostiene di
aver impiegato parte del ricavo per estinguere un debito, ma riconosce di aver conseguito
un avanzo di € 49'414.73.
In queste circostanze, non
appare censurabile la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha negato al
ricorrente il condono delle imposte, alla luce del fatto che, nonostante le
entrate di quegli anni, ha pagato solo alcuni acconti per il 2014.
4.2
Inoltre, per valutare la
situazione economica dell’insorgente, si deve tener conto del fatto che, fino
al 25 novembre 2019, è stato amministratore unico della società __________, avente
in particolare lo scopo d’importare, esportare, acquistare, vendere,
noleggiare, commercializzare, nonché di rappresentare autoveicoli e veicoli da
trasporto, motocicli di ogni cilindrata, cicli ed E-bike di ogni genere.
Il ricorrente risulta tutt’ora
essere il titolare della ditta individuale, __________, avente lo scopo di
vendere accessori di moda online (cfr. estratto del registro di commercio del
Cantone Ticino), della quale però non ha mai fornito documentazione che
permetta di conoscerne i risultati.
Infine, come già rilevato,
detiene tuttora la ____________________ (fino al 7.6.2018 __________ SAGL).
Anche ammettendo gravi
difficoltà finanziarie attuali, il ricorrente è comunque rimasto attivo.
Quest’ultima società, in particolare, sebbene il ricorrente dichiari che è in
perdita, è rimasta operativa e non si può escludere che produca utili e che
rimborsi i suoi debiti.
4.3
Di conseguenza, preso atto
degli importanti redditi percepiti nei periodi fiscali 2014 – 2017, dei crediti
vantati nei confronti della società __________, per la quale lavora, del
ricavato della vendita della casa in Italia, del rimborso parziale ricevuto da
parte di __________, nonché delle circostanze che egli è titolare della ditta __________
e socio della __________, era quindi più che legittimo aspettarsi dal ricorrente
che provvedesse non solo a pagare regolarmente le richieste di acconto a lui
intimate, ma anche ad effettuare gli opportuni accantonamenti per il pagamento
delle imposte, benché le tassazioni siano state emesse solo successivamente
negli anni 2018 e 2019.
4.4
Così stando le cose, la
mancata costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte in
discussione sembra piuttosto da collegarsi alle sue difficoltà nell’amministrare
in maniera opportuna il proprio patrimonio.
Decidere diversamente nel
caso concreto, significherebbe dunque premiare i contribuenti che non
dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi
della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece
effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di
estinguere i loro debiti fiscali.
4.5
È chiaro che per il
ricorrente resta tutt’ora impregiudicata la facoltà di chiedere delle facilitazioni
di pagamento, conformemente all’art. 245 LT.
5.
5.1.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono comunque
ridotte per agevolare il ricorrente nel pagamento dei debiti d’imposta.
5.2
Con la Legge federale
concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta
la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del
1.1.2016
era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lett. m LTF il
ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le
decisioni concernenti il condono dell’imposta
federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile
se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta
per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda
anche Vorpe, op. cit., p. 518
ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche
Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).
L’art.
132a LTF, in vigore dal 1.1.2016 prevede che la procedura di ricorso contro le
decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno
2014.
sia retta dal diritto anteriore.
Ora,
ritenuto come la decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da
questa Camera dopo il 1.1.2016, alla procedura di ricorso al Tribunale federale
si applica il nuovo art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio
concernente la Legge sul condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p.
7249).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Municipio della
città di Lugano, Piazza Riforma, 6900 Lugano
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: