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Decisione

80.2019.5

Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, persona giuridica che persegue scopi in parte di pubblica utilità e in parte di culto, soggetti giuridici distinti o almeno conti separati

5 maggio 2020Italiano24 min

nel periodo fiscale 2016 lavoravano, rispettivamente, quali tecnico presso __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.4

80.2019.5

Lugano

5 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 dicembre 2018 contro la decisione del 12 dicembre 2018 in materia di IC/IFD

2016.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2,

nel periodo fiscale 2016 lavoravano, rispettivamente, quali tecnico presso __________

AG e quale segretaria presso __________ e __________ AG.

B. Per il periodo

fiscale 2016, i contribuenti facevano valere, con dichiarazione fiscale

trasmessa in data 30.4.2017/5.5.2017 un reddito imponibile complessivo di fr.

45'427.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-. Tra le deduzioni richieste

indicavano l’importo di complessivi fr. 14'430.- quali versamenti ad enti di

pubblica utilità ai seguenti beneficiari: __________, __________ (fr. 3'240.-);

__________, __________ (fr. 9'120.-); __________, __________ (fr. 50.-), __________,

__________ (fr. 550.-); __________, __________ (fr. 600.-); __________ (fr.

400.-); __________, __________ (fr. 200.-); __________, __________ (fr. 100.-);

__________, __________ (fr. 70.-); __________, __________ (fr. 100.-).

C. Con decisione di

tassazione del 24.10.2018 l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT)

commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 58'400.- per l’IC 2016 e

in fr. 63'700.- per l’IFD 2016. La sostanza, ai soli fini IC veniva accertata

in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità fiscale, a

fronte dei fr. 14'430.- richiesti in deduzione a titolo di “liberalità a enti

di pubblica utilità” riconosceva unicamente la somma di fr. 5'240.- con la

seguente motivazione: “Le donazioni effettuate

alla Comunità evangelica pentecostale non possono essere ammesse in deduzione,

in quanto l’ente non rientra tra quelli di pubblica utilità”.

D. Con reclamo

26/29.10.2018 i coniugi RI 1 contestavano la mancata deduzione di tutte le

“liberalità a enti di pubblica utilità”. I contribuenti indicavano che, nei

periodi fiscali precedenti le donazioni a favore della Comunità evangelica

pentecostale erano sempre state riconosciute e dedotte dai redditi. Allegavano

altresì la decisione della Divisione delle contribuzioni, con la quale la

Comunità in questione era stata esentata dalle imposte di successione e

donazione. Contestavano altresì la decurtazione di fr. 70.- per quanto atteneva

al versamento effettuato a favore del “Servizio ambulanza __________”, per la

quale l’autorità fiscale non aveva invero fornito alcuna motivazione.

E. Con decisione del

12.12.2018 l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

“Contro la decisione di tassazione 2016 viene

inoltrato reclamo il 29.10.2018 chiedendo in deduzione il versamento alla

Comunità evangelica pentecostale di __________. Allo stesso reclamo viene

allegata la decisione della Divisione delle contribuzioni del 23.4.2013 la

quale conferma che la stessa Comunità evangelica pentecostale __________ è

esente dal pagamento delle imposte di successione e donazione, ma non

sull’imposta del reddito. Per questo motivo le devoluzioni effettuate a questo

ente non possono essere fiscalmente dedotte dal reddito visto che non adempie

ai requisiti di pubblica utilità, bensì per scopo di culto. La differenza di

CHF 70 è dovuta al pagamento della tassa sociale della REGA la quale non è

fiscalmente deducibile vedi artt. 32c LT e 33a LIFD. Trattandosi di una tassa

sociale si beneficia di una contro prestazione e per questo motivo non si può

ritenere che il versamento sia volontario. Visti i motivi sopra il reclamo

viene deciso come a calcolo dell’imponibile”.

F. Con ricorso

21/27.12.2018 i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo ribadendo gli

argomenti già sollevati dinanzi all’autorità di tassazione.

Ribadito che la Comunità

evangelica pentecostale beneficia di un’esenzione cantonale stabilita mediante

una decisione della Divisione delle contribuzioni, aggiungono che nei periodi

fiscali precedenti la deduzione in questione sarebbe sempre stata riconosciuta.

Specificano inoltre di essere a conoscenza che ad altri membri della chiesa i

versamenti sono stati riconosciuti regolarmente sia per il periodo fiscale 2016

che per il 2017.

I ricorrenti lamentano poi,

relativamente al versamento effettuato a favore dell’associazione __________

che l’UT “(…) non ha neppure menzionato il motivo che ha portato al diniego

della deduzione fiscale”.

I contribuenti sono

inoltre dell’avviso che sia stata applicata una disparità di trattamento

rispetto a casi uguali o analoghi in cui l’autorità di tassazione ha ammesso la

deduzione. Infine la decisione sarebbe anche arbitraria, poiché in parte priva

di motivazione.

G. Con osservazioni

8/9.1.2019 l’UT specifica che la Comunità evangelica pentecostale è esente dal

pagamento delle imposte sull’utile e sul capitale per scopi di culto (art. 65

lett. g LT) e non per scopi di pubblica utilità (art. 65 lett. f

LT). A comprova l’autorità fiscale allega la decisione del 23.4.2013 della

Divisione delle contribuzioni che attesta quanto indicato.

Per quanto attiene al

versamento di fr. 70.- alla Rega l’UT si riconferma nella decisione su reclamo,

aggiungendo che il versamento è un “pagamento

per soci sostenitori che in caso di necessità possono ricevere una riduzione

dei costi d’intervento”. I ricorrenti, ai quali è stata trasmessa la

presa di posizione dell’UT, non hanno replicato.

Diritto

1. I ricorrenti censurano

il mancato riconoscimento, tra le “liberalità a enti di pubblica utilità”,

delle donazioni effettuate a favore della Comunità evangelica pentecostale e della

Rega. Lamentano un’errata applicazione della legge fiscale, una disparità di

trattamento rispetto ad altri contribuenti che hanno invece potuto dedurre tale

donazione nonché una violazione del loro diritto di essere sentiti

limitatamente alla liberalità effettuata a favore della __________.

L’autorità fiscale ritiene

invece che i versamenti operati a favore della Comunità evangelica pentecostale

non possano essere fiscalmente dedotti, ritenuto come quest’ultima non adempia

i requisiti di pubblica utilità, ma abbia scopo di culto. Per quanto riguarda

la donazione a favore della Rega, la stessa sarebbe una tassa sociale,

implicante una controprestazione, e non sarebbe pertanto fiscalmente deducibile

a tenore degli art. 32c LT e 33a LIFD.

Considerandi

2.

2.1.

Per

quanto concerne la motivazione delle decisioni, si deve ricordare che adita dal

contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.

135.

cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.

2.

LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato,

senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136

consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art.

29.

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,

riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque

essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i

motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e

pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza

superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

Per

far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti

gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione

su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito

(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107

Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a,

p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III,

Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri termini consistere

nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale

risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo,

infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2.2

I

contribuenti ritengono che l’autorità fiscale non abbia indicato le motivazioni

per le quali non ha riconosciuto il versamento effettuato a favore di __________:

tuttavia tale liberalità è stata riconosciuta, mentre che i fr. 70.- non

ammessi sono relativi al versamento a favore della Rega.

Ora,

contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, l’autorità fiscale ha

spiegato, per entrambe le donazioni che non ha riconosciuto in deduzione (Rega

e Comunità evangelica pentecostale), i motivi alla base di tale diniego. Non si

ravvisa pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentiti dei

contribuenti.

3.

3.1.

Secondo

l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le

prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con

sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo

pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f

LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100

franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le

deduzioni di cui agli articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e

da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in

contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro

stabilimenti (art. 56 lett. a-c LIFD e art. 65 lett. a-c LT) sono

deducibili nella medesima misura.

3.2

Come si evince dalla

lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della deduzione in

discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione

dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione

sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di

pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2017, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare n. 12

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV). A tal fine, ogni cantone ha allestito

un’apposita lista degli enti esenti ex art. 56 lett. g LIFD

(e art. 65 lett. f LT), la quale non ha tuttavia carattere

esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio - al consenso

dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non appartenendo

ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica

utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a tali

istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli art. 33a

LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a

LIFD, p. 685).

4.

Liberalità a

favore della Rega

4.1

La circostanza secondo la

quale la __________ rientri fra gli enti esentati dall’obbligo fiscale in virtù

dello scopo di pubblica utilità, conformemente a quanto disposto dagli articoli

56.

lett. g LIFD e art. 65 lett. f LT, è incontestata.

Infatti, come esposto in

precedenza, le liste cantonali degli enti esenti implicano che, da un lato, le

liberalità agli enti che figurano sulla lista di un cantone sono deducibili

anche dal reddito dei contribuenti imponibili in altri cantoni, e, dall’altro

lato, in virtù del carattere non esaustivo di tali liste, che la mancata

iscrizione non significa con certezza che un ente non benefici dell’esenzione

quale persona giuridica che persegue scopi pubblici o di pubblica utilità.

La

__________ figura nell’elenco delle persone giuridiche che sono esentate

dall’imposta nel Canton Zurigo in quanto perseguono esclusivamente scopi

pubblici o di pubblica utilità (https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerfragen/steuerbefreite_institutionen.html).

Orbene,

nonostante l’inclusione delle stesse nell’elencazione degli enti esenti

dall’imposta, la ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato la

deduzione dell’importo di fr. 70.- deve piuttosto essere ricercata nell’oggetto

della prestazione in discussione.

4.2

Condizione

per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a

titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale,

contrattuale, statutario o morale.

Le

quote sociali previste dagli statuti o altri pagamenti sui quali la persona

giuridica ha una pretesa non sono pertanto liberalità (Circolare n. 12

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994).

Sebbene con le loro quote

sociali i membri sostengano l’associazione nel perseguimento dei suoi obiettivi,

si tratta comunque di un contributo dovuto in base agli statuti e come tale non

volontario (Locher,

Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea

2019, n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 1027; v. anche Noël, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 784).

Secondo

un’altra opinione dottrinale, tuttavia, si deve tener conto del fatto che molte

persone diventano membri di un’associazione solo perché, con la loro quota

sociale e con eventuali ulteriori contributi, vogliono sostenere un’attività di

pubblica utilità. Il fatto che dal profilo strettamente giuridico

l’associazione vanti una pretesa al pagamento dei contributi statutari non

basta a farne venir meno il carattere volontario. In queste circostanze,

dovrebbe essere ammessa anche la deduzione delle quote sociali (Hunziker/Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 857; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 33a

LIFD, p. 686).

4.3

La Camera di diritto

tributario ha recentemente stabilito che, nonostante il testo della circolare

n. 12 dell’AFC, si giustifica un trattamento differenziato delle quote sociali,

che conferiscono una pretesa al socio, da quelle che servono unicamente a finanziare

l’attività di pubblica utilità dell’associazione. In quest’ultimo caso, non si

può negare la natura volontaria della prestazione del socio, sebbene l’associazione

abbia una pretesa giuridica. Diverso il caso delle associazioni, che offrono ai

soci sostenitori delle controprestazioni, come nel caso della __________.

Questi contributi non sono deducibili dal reddito imponibile (sentenza CDT n.

80.2019.233/234 del 31.12.2019 consid. 4; cfr. anche St. Galler StB 46 Nr. 4).

4.4

Per la __________, “la

quota di sostenitori o sostenitrice copre l’anno di calendario in corso

…(omissis). In riconoscenza di questo sostegno la __________, a propria

discrezione e nell’ambito delle proprie capacità, può concedere alle

sostenitrici e ai sostenitori l’esonero dei costi d’intervento parziale o

totale delle prestazioni da lei date o organizzate qualora assicurazioni o

altri terzi non sono tenuti ad assumerseli e quindi non devono coprire i costi

totali o parziali di un intervento. In ogni caso, la __________ esegue le sue

prestazioni di soccorso, così come pu).

È pertanto pacifico che le

suddette devoluzioni non siano state fatte a titolo volontario ma che, invece,

siano previste delle quote associative, che danno anche diritto a pretese del

socio nei confronti dell’associazione. Motivo per il quale l’UT ha

correttamente stabilito di non riconoscere la liberalità in questione.

5.

Liberalità a

favore della Comunità evangelica pentecostale

5.1

Nel caso che qui ci occupa

i contribuenti hanno donato fr. 9'120.- alla Comunità evangelica pentecostale

di __________. Quest’ultima aveva presentato un’istanza, il 15.4.2013 per

ottenere l’esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione.

Con decisione del 23.4.2013, la Divisione delle contribuzioni, preso atto come

l’associazione si prefigga di:

essere presente a livello spirituale e a livello di

servizio:

a livello spirituale:

la diffusione del Vangelo di Gesù Cristo,

la formazione spirituale dei membri,

intraprendere e promuovere opere missionarie e sociali;

a livello di servizio:

svolgere un servizio diaconale di aiuto pratico a favore dei più bisognosi,

senza limitazioni geografiche, di appartenenza religiosa o di razza,

sul piano locale e regionale: sostenere con progetti e incontri mirati le

persone sole e le famiglie con problemi sociali,

collaborare con le chiese, le opere e movimenti evangelici attivi in Ticino, in

Svizzera o all’estero, che perseguono gli stessi obiettivi spirituali e

umanitari,

trovare gli aiuti indispensabili alle relative spese, il servizio diaconale è

strettamente legato a quello spirituale e costituiscono un tutt’uno

e

considerato nel caso concreto che

l’associazione svolge, senza perseguire fini di lucro,

un’attività a fini di culto come Chiesa evangelica facente parte della

Schweizerische Pfingstmission (Missione pentecostale svizzera), dedicandosi

alla diffusione del Vangelo di Gesù Cristo.

e che

Essa

cura la formazione spirituale dei membri della comunità e svolge altresì un

servizio diaconale a favore di giovani e adulti nonché a sostegno di persone

bisognose,

ha esonerato la Comunità

Evangelica Pentecostale __________ “dal pagamento delle imposte di successione

e donazione a norma dell’art. 154 cpv. 1 lett. d LT sino all’anno 2018 compreso”.

5.2

Nella lista pubblica degli

enti totalmente al beneficio dell’esonero fiscale per scopo pubblico o pubblica

utilità (art. 65 lett. f LT, art. 56 lett. g LIFD) per l’anno

2016.

(consultabile al sito internet https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PG/ListaEntiEsenti2016.pdf,

visualizzato il 7.4.2020) non figura la Comunità evangelica pentecostale __________

che fa parte, come indicato nella decisione della DDC, della Schweizerische

Pfingstmission.

5.3

5.3.1

La Comunità evangelica

pentecostale di __________ fa parte dell’associazione Schweizerische

Pfingstmission, con sede a Zurigo. La gestione amministrativa della

federazione delle Chiese viene effettuata dal segretariato generale, dalla sede

di Aarau (cfr. organigramma consultabile al sito internet https://www.pfingstmission.ch/fileadmin/user_upload/spm/dateiarchiv/Portrait___Organigramm/Organigramm%20SPM%202019%20dt.pdf,

visualizzato il 7.4.2020).

5.3.2

Nell’elenco delle persone giuridiche che sono esentate

dall’imposta nel Canton Zurigo in quanto perseguono scopi pubblici o di

pubblica utilità figura pure la Schweizerische Pfingstmission (https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerfragen/steuerbefreite_institutionen/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/verzeichnis_der_steu.spooler.download.1585647898420.pdf/31.03.2020.pdf). Tuttavia, l’associazione in questione è contrassegnata

con la lettera b, che, secondo gli “Hinweise zum Verzeichnis und zur

Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an steuerbefreite Institutionen”, si

riferisce a istituzioni che non perseguono solo scopi pubblici o di pubblica

utilità, ma hanno anche scopi di culto o altri che non beneficiano dell’esenzione

(“nicht ausschliesslich wegen öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken

steuerbefreit, sondern verfolgen daneben noch Kultuszwecke oder nicht steuerbefreite

Zwecke”).

L’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC), nella sua Circolare n. 12 (Esenzione

fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità

pubblica [art. 56 lett. g LIFD] o fini di culto [art. 56 lett. h

LIFD]; deducibilità delle elargizioni [art. 33 cpv. 1 lett. i e art. 59

lett. c LIFD]), prevede infatti che, se, oltre ad uno scopo

esclusivamente pubblico o di utilità pubblica, una persona giuridica persegue

anche altri scopi, è possibile - a certe condizioni - prendere in

considerazione un'esenzione fiscale parziale (cifra II.2.b). Anche nel caso di

un’esenzione fiscale parziale l'attività esentata fiscalmente deve rivestire un'importanza

considerevole. Un altro presupposto è inoltre dato dal fatto che i fondi per i

quali è richiesta l'esenzione fiscale siano contabilmente separati in modo

chiaro dal resto della sostanza e del reddito (cifra II.5).

5.3.3

A tale riguardo, la

Conferenza svizzera delle imposte ha pubblicato il 18.1.2008 delle Informazioni

pratiche che concernono l’esenzione fiscale delle persone giuridiche che

perseguono scopi di pubblico servizio, di pubblica utilità oppure di culto e la

deducibilità delle liberalità a loro favore (al sito https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/merkblaetter/praxishinweise_steuerbefreiung_2008_f.pdf,

consultato l’8.4.2020). In particolare, al Capitolo 11 delle Informazioni

pratiche in questione, viene trattata la deducibilità delle liberalità a

persone giuridiche che perseguono più scopi. A pagina 41 viene affermato il

principio secondo cui le liberalità a favore di persone giuridiche che

perseguono scopi in parte di pubblica utilità ed in parte di culto possono

essere dedotte dal reddito del donante solo se tali fondi vengono impiegati per

uno scopo pubblico o di pubblica utilità in maniera durevole e verificabile.

Ciò presuppone che l’istituzione in questione provveda a separare in maniera

chiara dal punto di vista dell’organizzazione e dei conti le sue attività di

pubblica utilità e le altre attività. Di principio dovrebbero essere

costituiti, per ogni categoria di scopo, dei soggetti giuridici distinti.

Unicamente casi eccezionali possono giustificare la tenuta di conti chiaramente

distinti per ciascuna delle attività, all’interno di uno stesso soggetto

giuridico.

Nelle

Informazioni pratiche, la CSI indica inoltre i criteri da adempiere nel caso in

cui vengano tenuti conti separati all’interno di un medesimo soggetto giuridico

(pag. 42): l’adozione di un regolamento relativo all’amministrazione e

all’utilizzo dei fondi; la definizione, di concerto con l’autorità fiscale, di

quali fra le attività dell’istituzione sono prettamente pubbliche o di pubblica

utilità; la verifica che le spese dell’istituzione siano correlate agli scopi

di pubblica utilità; la tenuta e la contabilizzazione di un conto separato

relativo alle donazioni che sono deducibili fiscalmente; la tenuta dei conti e

della contabilità separata; la trasmissione al donatore di una lettera nella

quale si indica, preventivamente, per quali scopi viene impiegato il suo

versamento.

Da parte sua, il donatore

deve espressamente indicare sul versamento che lo stesso sarà utilizzato per la

realizzazione dello scopo pubblico oppure di pubblica utilità. Il benefattore

che richiede in deduzione la donazione dovrà provare che la stessa è stata

senza alcun dubbio versata sul conto destinato alla pubblica utilità oppure al

pubblico servizio. La prova può essere fornita tramite la ricevuta di

pagamento, nella quale l’istituzione attesta che il suo pagamento è stato

esclusivamente utilizzato a favore di uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

Nel caso in cui il contribuente non presenti la documentazione indicata, la

donazione non potrà, in applicazione delle regole sull’onere della prova, essere

riconosciuta (in merito pure: sentenza del TF 2C_6/2017 del 9.1.2017 consid.

6.1; Locher, Kommentar zum DBG,

vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 1 ad art. 33a LIFD, p.

1027; Hunziker/ Mayer – Knobel, in:

Zweifel / Beusch [a cura di], DBG Kommentar, 3a ed., Basilea 2017,

n. 6 ad art. 33a DBG).

5.3.4

Il

Tribunale amministrativo del Canton San Gallo si è già occupato della

deducibilità di versamenti a favore della Schweizerische Pfingstmission di

Zurigo, in una sentenza del 2006 (consultabile al sito internet (http://ww2.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/aktuelle_entscheide2/Entscheide_2006/i_1-2005_157.html,

visualizzato il 7.4.2020).

Nella decisione in

questione si legge che la Schweizerische Pfingstmission è stata

esonerata dal pagamento delle imposte con decisione del 20.8.1996 da parte

della Direzione delle Finanze del Canton Zurigo, luogo di sede

dell’associazione, siccome questa perseguiva sia scopi di culto che di pubblica

utilità. Nella decisione viene inoltre precisato che i fondi dell’associazione venivano

suddivisi tra scopi di culto e di aiuto allo sviluppo. La sentenza non ha

rimesso in discussione la decisione della Direzione delle Finanze del Canton

Zurigo e ha pertanto confermato che la Schweizerische Pfingstmission perseguiva

scopi sia di culto che di pubblica utilità.

Sempre nella sentenza si

ricorda che la pubblica utilità è adempiuta da scopi culturali oppure di beneficenza,

ma non per scopi religiosi. Donazioni a persone giuridiche, che sono esonerate

dal pagamento delle imposte per scopi di culto, non possono essere dedotte (GVP

2002.

Nr. 18).

Nel caso in esame, la

Corte sangallese ha accertato che le vere e proprie attività di culto della Pfingstmission

in Svizzera erano sostenute tramite la cassa centrale (“Zentralkasse”), mentre

gli scopi caritativo-missionari erano prevalentemente finanziati tramite la Missionskasse.

Verificato che i ricorrenti avevano versato l’importo di 3'000 franchi proprio

su quest’ultimo conto, il Tribunale amministrativo ha accolto il loro ricorso e

ammesso la deduzione della liberalità dal loro reddito imponibile.

(P. Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil,

Therwil 2001, n. 87 ad art. 33; Hunziker/

Mayer – Knobel, DBG Kommentar [a cura di Zweifel / Beusch], 3a ed.,

Basilea 2017, n. 6 ad art. 33a DBG).

5.4

5.4.1

Orbene, nel caso di

specie, i qui contribuenti, a sostegno del loro versamento alla Comunità

evangelica pentecostale hanno prodotto una lettera dell’Associazione del

seguente tenore:

Conferma di donazione per l’anno 2016

Cari __________ e __________

Ringraziamo cordialmente per

il vostro sostegno finanziario offerto alla nostra comunità. Con la presente

dichiaro che la nostra associazione ha ricevuto da voi donazioni per un totale

di Fr. 9'120.00. La Comunità Evangelica Pentecostale di __________ è parte

della Federazione delle Chiese evangeliche Libere del Ticino (FCELT) dalla sua

fondazione. Inoltre è membro della Schweizerische Pfingstmission con sede ad

Aarau.

5.4.2

Ora, nel caso che qui ci

occupa, la Comunità evangelica pentecostale di Locarno non gode dell’esenzione

dall’imposta per il fatto che persegue fini pubblici o di pubblica utilità.

L’esenzione è stata riconosciuta, per le imposte di donazione e successione unicamente

per fini di culto. Già solo per questa ragione, ritenuto come il versamento sia

stato direttamente effettuato a favore di quest’ultima e non della Schweizerische

Pfingstmission, il ricorso è da respingere.

5.4.3

Anche se si volesse per

ipotesi ammettere che parte della donazione dei coniugi Scherrer sia confluita nella

Schweizerische Pfingstmission – cosa questa non provata -, che come

visto figura nella lista del Canton Zurigo delle associazioni che godono

dell’esonero fiscale siccome perseguono scopi di pubblica utilità, tuttavia la

missiva prodotta agli atti dai contribuenti a dimostrazione della donazione non

permette di stabilire se l’importo è stato versato per scopi di pubblica

utilità (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1

in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.; in merito pure Hunziker/

Mayer – Knobel, op. cit., n. 6 ad art. 33a DBG). È invece probabilmente vero il contrario: ossia che

essendo stati versati direttamente alla Comunità evangelica pentecostale di __________,

che gode dell’esonero per fini prettamente di culto, i fondi in questione siano

stati utilizzati per tale scopo.

Spetterà in futuro ai

contribuenti, se intendono ottenere la deduzione delle proprie liberalità,

accertarsi che i versamenti da loro effettuati vengano utilizzati per scopi

prettamente di pubblica utilità e ottenere dall’istituzione finanziata

un’attestazione in tal senso.

5.5

Per tutte le ragioni sopra

esposte, l’autorità fiscale ha correttamente negato la deduzione relativa alla

liberalità effettuata a favore della Chiesa evangelica pentecostale di Locarno.

6.

6.1.

Da ultimo i ricorrenti

sollevano la questione della disparità di trattamento: argomentano infatti che,

nei periodi fiscali precedenti, la deduzione alla Comunità evangelica

pentecostale di __________ sarebbe sempre stata riconosciuta. Indicano poi che

ad altri loro conoscenti la deduzione in parola sarebbe stata ammessa sia per

il 2016 che per periodi fiscali successivi.

6.2

Per quanto concerne il

primo aspetto, va tenuto presente che l’autorità fiscale non è vincolata dalle

decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va

al proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha

escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più

favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In

effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo

che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se

si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627

consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di

tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo

fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali

decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di

tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per

notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD

I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD

II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT

II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69

p. 793, consid. 2).

6.3

In merito all’eventuale

deduzione riconosciuta ad altri membri della stessa chiesa, per consolidata

prassi, il principio della legalità dell’attività amministrativa prevale su

quello della parità di trattamento. Il diritto all’uguaglianza di trattamento

nell’illiceità può essere ammesso, eccezionalmente, soltanto quando, non in un

caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante

un'autorità deroga alla legge e dà a divedere che anche in futuro non deciderà

in modo conforme alla legge. Allora il cittadino ha diritto di esigere di

beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi

legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una

determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro

conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere

il passo a quello della legalità (sentenza 2C_409/2012 del 19.2.2013 consid.

2.2

e giurisprudenza citata).

Non

risulta che la deduzione delle liberalità a favore di una persona giuridica che

persegue scopi di culto configuri una prassi generalizzata e meno ancora che

l’autorità fiscale si rifiuti di modificarla.

6.4

Per

i motivi addotti, anche quest’ulteriore censura dei ricorrenti non può trovare

accoglimento.

7.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie sono poste a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: