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Decisione

80.2019.51

Deduzioni: spese professionali, trasporto, responsabile regionale di compagnia di assicurazione che deve recarsi settimanalmente a Zurigo, non spesa professionale

21 febbraio 2020Italiano13 min

elettronicamente il 17 aprile 2018, si evinceva che il contribuente indicava __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.51

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

,

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 gennaio 2019 contro la decisione del 21 gennaio 2019 in materia di IC

2017.

Fatti

Fatti

A.

a.

Il signor RI 1, coniugato

e padre di due figli, è domiciliato a __________. Nel 2017 era

dipendente della __________ di __________. La moglie RI 1, invece, era

docente presso la scuola dell’infanzia di __________.

b.

Dalla Dichiarazione

d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2017 (di seguito: DI 2017), inviata

elettronicamente il 17 aprile 2018, si evinceva che il contribuente indicava __________

quale luogo per l’esercizio della sua attività di dirigente (v. Modulo 1, p. 1).

Nel certificato di salario allegato alla DI 2017 la casella “trasporto

gratuito dal domicilio al luogo di lavoro” non era stato crociata, mentre il

contribuente beneficiava di un’indennità per spese di rappresentanza in ragione

di CHF 8'400.‑. Inoltre, era indicato che il datore di lavoro disponeva

di un regolamento spese approvato dal Canton __________ fin dal 2007 (v.

certificato di salario, rilasciato il 5 marzo 2018 dalla __________ AG).

c.

Nel Modulo 4 (“Spese

professionali del contribuente”), il signor RI 1 chiedeva la deduzione per le

spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro in ragione di

CHF 6'300.‑ annui per l’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico e

in ragione di CHF 4'572.‑ per il veicolo privato. Nelle

comunicazioni per l’Ufficio di tassazione, il contribuente annotava che

“per quanto concerne le spese

professionali vi comunico che lavoro 4 giorni alla settimana a __________ e mi

sposto dal mio domicilio con l’automobile perché mi serve per i vari

appuntamenti in zona.

1 giorno alla settimana invece

lavoro presso la sede di __________ e in questo caso mi sposto con il treno.

Le spese di rappresentanza

ammontanti a CHF 8'400.‑ che mi vengono accreditate rappresentano

unicamente il ri[mb]orso delle spese da me anticipate per degli eventi

con i vari sponsor e clienti”.

B. Il 7 novembre 2018,

l’UT RS 1 notificava ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2017: il

reddito imponibile era stato stabilito in CHF 246'000.‑ mentre la

sostanza imponibile in CHF 211'000.‑. Per quanto concerne le spese

professionali, erano state riconosciute quelle per il trasporto con il veicolo

privato per 210 giorni (fr. 4'572.–), oltre a un importo di fr. 1'260.– per la

trasferta settimanale da __________ a __________ con il mezzo pubblico. L’autorità

di tassazione motivava il parziale diniego della concessione della deduzione

per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro adducendo che l’“ab[b]onamento

[era stato] concesso in proporzione all’effettivo utilizzo professionale”.

C. Con reclamo datato 20

novembre 2018, i contribuenti contestavano la decisione dell’UT RS 1 che non riconosceva

l’importo di CHF 6'300.‑ quale spesa per l’abbonamento ai mezzi

pubblici. A motivo, il contribuente adduceva che si recava “settimanalmente

presso la sede di __________” sia in treno sia con il suo mezzo privato.

La decisione di tassazione

IC/IFD 2017 dopo reclamo, notificata il 7 gennaio 2019, respingeva il gravame dei

contribuenti con la motivazione che “il costo per l’abbonamento generale di

prima classe per i mezzi pubblici, [era] stato concesso in ragione di

1/5, corrispondente all’effettivo uso professionale fatto dal contribuente (un

giorno a settimana)”.

D. Con il ricorso

presentato il 21 gennaio 2019, i contribuenti chiedono che “la deduzione di

CHF 6'300.‑ sia riconosciuta quale spesa di trasporto” poiché

quanto ammesso in deduzione dall’UT RS 1 “non corrisponde minimamente alla

spesa effettiva”. Inoltre, ribadisce che spesso si reca a __________ con il

mezzo privato.

E. In data 25 gennaio

2019, l’UT RS 1 ha trasmesso alla Camera di diritto tributario l’incarto

fiscale dei contribuenti, rinunciando a presentare le proprie osservazioni al

ricorso.

F. a.

Poiché non acclusi agli

atti, con raccomandata del 2 dicembre 2019, recapitata il 6 dicembre 2019, la

Camera di diritto tributario ha dovuto richiedere al contribuente copia del

contratto di lavoro presso la __________ AG, del regolamento spese approvato

dalle autorità del Canton __________ e menzionato nel certificato di salario

rilasciato per il periodo 2017 come pure la comprova dell’avvenuto pagamento

dell’abbonamento generale in 1a classe e gli eventuali rimborsi

delle spese di trasferta corrisposti dal datore di lavoro.

b.

Il contribuente rispondeva

il 23 dicembre 2019.

“Come avevo anticipato nel mio ricorso del 21 gennaio

2019 mi reco circa 45 volte a __________ (vedi dichiarazione allegata) e la

maggior parte delle stesse con il mio mezzo privato e, per questo motivo, non

ho acquistato un abbonamento generale. Ho dedotto l’importo di CHF 6'300.‑

(trasferta in prima classe) per comodità. L’utilizzo della prima classe sarebbe

comunque l’unica consona alla mia attività lavorativa che viene svolta

principalmente al telefono e che richiede pertanto un ambiente tranquillo e non

affollato […] le mie spese di trasporto (che non mi vengono rimborsate dal

mio datore di lavoro, così come risulta anche dal certificato di salario)

sono ben superiori all’importo da me esposto”.

Forniva il contratto di

lavoro e una dichiarazione della __________ SA, controfirmata anche da lui. Non

presentava il regolamento spese approvato dalle autorità del Canton __________.

Diritto

1. 1.1.

La problematica alla base

del presente ricorso verte sul riconoscimento della deduzione per spese di

trasporto inerente unicamente la trasferta settimanale del contribuente a __________,

presso la sede principale del suo datore di lavoro. Il ricorrente ha chiesto che

gli siano riconosciuti CHF 6'300.‑ quale deduzione dell’abbonamento

del mezzo pubblico di trasporto. L’autorità di tassazione ha concesso unicamente

un quinto di detto importo (CHF 1'260.‑), proporzionato “all’effettivo

uso professionale”.

1.2.

La questione è controversa

unicamente per quanto attiene al diritto cantonale.

A

norma dell’art. 25 cpv. 1 lett. a LT, le spese professionali deducibili

sono le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro. Per le

spese professionali secondo il capoverso 1 lettera a sono stabilite

delle deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art.

25 cpv. 2 LT). Di principio, il contribuente con attività lucrativa dipendente

può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono

in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non è ammessa la deduzione

delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private

causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il

suo mantenimento o quello della sua famiglia (art. 2 cpv. 1 e 2 Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2017 del 30 novembre 2016 [di seguito: DE 2017; RL 10.2.2.1.3]).

L’art.

3 DE 2017 specifica che sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite nel modo seguente: per l’uso di mezzi di

trasporto pubblici è ammessa la deduzione effettiva; per l’uso di un’automobile

privata è ammessa la spesa del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. a

e c DE 2017). Solo eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a

disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità,

distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa

una deduzione fino a CHF 0.60 al km per le automobili (art. 3 cpv. 2 DE

2017).

1.3.

Nel

caso concreto, la necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte

quotidiane dal domicilio del ricorrente (__________) al luogo di lavoro (__________)

e ritorno non è oggetto di discussione. Non si tratta neppure delle spese per

il cosiddetto “tragitto misto”, che combina il veicolo privato e il trasporto

pubblico per il medesimo tragitto. Da notare che non è ammesso combinare spese

forfettarie e costi effettivi per calcolare la medesima deduzione in relazione

all’uso del veicolo privato: si tratta di evitare la doppia deduzione della

medesima posizione di spesa (cfr. Eckert,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

2a ed., Basilea 2017, p. 622 n. 31 ad

art. 26 LIFD).

Litigiosa è piuttosto la deduzione del costo del mezzo pubblico di trasporto

utilizzato ‑ per stessa ammissione del contribuente ‑ neanche

troppo spesso per raggiungere la sede principale del datore di lavoro a __________

(“mi reco circa 45 volte a __________ […] e la maggior parte delle

stesse con il mio mezzo privato”).

1.4.

Secondo un consolidato

principio giurisprudenziale, nella procedura fiscale l’onere della prova è

ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito

verso l’erario (cfr. p. es. TF, sentenza no. 2C_877/2018 del 7 maggio 2019,

consid. 4.6; STF 133 II 153; STF 121 II 257, consid. 4c; ASA 64 499, consid.

3c; StE 1990 B 13.1 n. 8, consid. 4). Per quanto concerne le spese deducibili

dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del

contribuente (cfr. p. es. TF, sentenza no. 2C_112/2014 del 15 settembre 2014,

consid. 4.1 in fine).

Considerandi

2.

2.1.

In primo luogo, devono

essere delimitate le spese di trasporto, che sono deducibili dal reddito

imponibile del contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente,

dalle spese di trasferta imposte dall’esecuzione del lavoro, che invece non

rientrano nella nozione di spese professionali.

2.2

Come ricordato dal

Tribunale federale, le spese di trasporto riconosciute sul piano fiscale sono

infatti quelle necessarie per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro (art. 26

cpv. 1 lett. a LIFD; nel diritto cantonale art. 25 cpv. 1 lett. a

LT), perché solo queste rappresentano spese per l’acquisizione del reddito. I costi

dei viaggi effettuati per motivi professionali dalla sede di servizio,

rispettivamente, se più vicino, dal domicilio del contribuente, ad altre

destinazioni, non sono sostenute per acquisire il reddito, ma costituiscono

oneri supplementari rispetto alla normale prestazione lavorativa, assunti

nell'interesse del datore di lavoro che proprio per questo è tenuto a

rimborsarli (cfr., per analogia, l'art. 327b CO). Se le indennità di

trasferta appaiono insufficienti a coprire i costi effettivi, i contribuenti

che esercitano un’attività lucrativa dipendente devono far valere le loro

pretese nell’ambito del rapporto d'impiego, ma non possono trarne alcun

vantaggio a livello di deduzioni fiscali (TF, sentenza no. 2C_260/2008 del 6

agosto 2008 consid. 3.1, in: RtiD I-2009 n. 20t).

2.3

Nella fattispecie, come

peraltro indicato dallo stesso ricorrente sulla prima pagina della

dichiarazione d’imposta, il luogo di lavoro è __________. La sede regionale per

il Ticino della __________, di cui il contribuente è responsabile, si trova del

resto a __________. Ne consegue che rientrano fra le spese professionali del

contribuente solo i costi sostenuti per la trasferta quotidiana dal domicilio (__________)

al luogo di lavoro (__________). A tale riguardo, l’autorità di tassazione ha

già concesso la deduzione più generosa, ammettendo la necessità del veicolo

privato, come preteso dall’insorgente. I costi per la trasferta settimanale da __________

a __________ devono essere per contro qualificati come oneri supplementari,

assunti nell’interesse del datore di lavoro, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale.

Ne consegue che la

deduzione invocata con il ricorso deve già essere negata per il fatto che non

rientra fra le spese professionali deducibili.

3.

3.1.

Per meglio valutare la

situazione del ricorrente, l’autorità giudicante si è comunque rivolta al contribuente,

chiedendogli una copia del contratto di lavoro e del regolamento spese

menzionato nel certificato di salario 2017 come pure la comprova del pagamento

(da parte sua oppure del suo datore di lavoro) dell’abbonamento generale ai

mezzi pubblici di trasporto in prima classe.

Il contribuente ha

risposto ed inviato solo parte della documentazione richiesta, dalla quale si

evince però chiaramente che né lui né il suo datore di lavoro hanno mai

acquistato l’abbonamento generale di cui il ricorrente chiede la deduzione.

3.2

Lo scopo della richiesta

di documentazione, rivolta al contribuente dalla Camera di diritto tributario,

era di verificare, da un lato, con quale frequenza egli fosse tenuto a recarsi

a __________, in adempimento delle sue mansioni lavorative, e, dall’altro, se

non beneficiasse di alcun indennizzo per le trasferte in questione.

Dal contratto di

assunzione del 27 marzo 2014 non emerge alcuna indicazione in merito né

all’obbligo di recarsi a __________ né all’eventuale rimborso delle spese di

trasferta. Viene menzionata solo l’indennità forfetaria di fr. 8'400.‑

all’anno per non meglio precisate spese (“Pauschalspesen-Entschädigung”).

Il contratto rinvia peraltro alle condizioni di assunzione (“Anstellungsbedingungen”),

applicabili al rapporto di lavoro. L’insorgente non le ha tuttavia prodotte,

così come non ha allegato, sebbene gli fosse stato richiesto, il Regolamento

delle spese del 27 febbraio 2007, approvato dalle autorità fiscali del Canton __________

e menzionato nel certificato di salario. La dichiarazione del 9 dicembre 2019

del datore di lavoro, da parte sua, si limita a confermare che “in qualità

della sua funzione management team, sono previsti a tutt’oggi, come anche nel

2017.

spostamenti settimanali in Svizzera interna”.

Dalla

documentazione pervenuta all’autorità giudicante il 23 dicembre 2019 si evince unicamente

che il ricorrente non ha mai acquistato l’abbonamento generale in prima

classe – sopportandone i costi che vorrebbe fossero riconosciuti – e

che nemmeno il datore di lavoro si è accollato tale spesa.

Quindi, non essendo una

spesa effettivamente sopportata, il contribuente non è in grado di comprovarla

e, conseguentemente, non potrebbe chiederne la deduzione.

4.

4.1.

Alla luce delle

conclusioni che precedono, l’autorità di tassazione è stata finanche troppo

generosa nel riconoscere, perlomeno in una certa misura, i costi per la

trasferta settimanale a __________, pur non rientrando fra le spese

professionali e in mancanza di ogni giustificativo atto a dimostrarne

l’esistenza e comprovarne il pagamento. Infatti, solo in sede ricorsuale e su

espressa richiesta dell’autorità giudicante, il contribuente ha ammesso di non

avere mai sostenuto tale spesa. La deduzione di un quinto del costo

dell’abbonamento generale in prima classe è stata quindi concessa a torto dall’autorità

di tassazione.

4.2

Considerate le

circostanze, la Camera di diritto tributario rinuncia tuttavia ad intraprendere

una reformatio in peius della decisione di tassazione IC 2017 dopo

reclamo del 7 gennaio 2019, stralciando l’importo di CHF 1'260.‑. Infatti,

per poter procedere ad una reformatio in peius, la giurisprudenza più

recente del Tribunale federale pone due condizioni che nella fattispecie non si

realizzano. La prima condizione – oggettiva ‑ vuole

che la decisione presa sia manifestamente incompatibile con le disposizioni

applicabili, mentre la seconda condizione – soggettiva ‑ esige

che la correzione della decisione da parte dell’autorità giudicante rivesta

un’importanza rilevante tale da imporsi (cfr. TF, sentenza no. 2C_12/2017 e no.

2C_13/2017 del 23 marzo 2018, consid. 7).

Nonostante la decisione

presa dall’UT sia contraria alle disposizioni vigenti, si rinuncia ad un inasprimento

della tassazione, vista comunque l’esiguità dell’importo ammesso a torto in

deduzione (CHF 1'260.‑) e del suo impatto sul dovuto d’imposta.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto e la decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo notificata

il 7 gennaio 2019 è confermata.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono accollate ai contribuenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'400.‑

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.‑

per un totale di fr.

1'500.‑

sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: