80.2019.51
Deduzioni: spese professionali, trasporto, responsabile regionale di compagnia di assicurazione che deve recarsi settimanalmente a Zurigo, non spesa professionale
21 febbraio 2020Italiano13 min
elettronicamente il 17 aprile 2018, si evinceva che il contribuente indicava __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.51
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
,
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 gennaio 2019 contro la decisione del 21 gennaio 2019 in materia di IC
2017.
Fatti
Fatti
A.
a.
Il signor RI 1, coniugato
e padre di due figli, è domiciliato a __________. Nel 2017 era
dipendente della __________ di __________. La moglie RI 1, invece, era
docente presso la scuola dell’infanzia di __________.
b.
Dalla Dichiarazione
d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2017 (di seguito: DI 2017), inviata
elettronicamente il 17 aprile 2018, si evinceva che il contribuente indicava __________
quale luogo per l’esercizio della sua attività di dirigente (v. Modulo 1, p. 1).
Nel certificato di salario allegato alla DI 2017 la casella “trasporto
gratuito dal domicilio al luogo di lavoro” non era stato crociata, mentre il
contribuente beneficiava di un’indennità per spese di rappresentanza in ragione
di CHF 8'400.‑. Inoltre, era indicato che il datore di lavoro disponeva
di un regolamento spese approvato dal Canton __________ fin dal 2007 (v.
certificato di salario, rilasciato il 5 marzo 2018 dalla __________ AG).
c.
Nel Modulo 4 (“Spese
professionali del contribuente”), il signor RI 1 chiedeva la deduzione per le
spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro in ragione di
CHF 6'300.‑ annui per l’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico e
in ragione di CHF 4'572.‑ per il veicolo privato. Nelle
comunicazioni per l’Ufficio di tassazione, il contribuente annotava che
“per quanto concerne le spese
professionali vi comunico che lavoro 4 giorni alla settimana a __________ e mi
sposto dal mio domicilio con l’automobile perché mi serve per i vari
appuntamenti in zona.
1 giorno alla settimana invece
lavoro presso la sede di __________ e in questo caso mi sposto con il treno.
Le spese di rappresentanza
ammontanti a CHF 8'400.‑ che mi vengono accreditate rappresentano
unicamente il ri[mb]orso delle spese da me anticipate per degli eventi
con i vari sponsor e clienti”.
B. Il 7 novembre 2018,
l’UT RS 1 notificava ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2017: il
reddito imponibile era stato stabilito in CHF 246'000.‑ mentre la
sostanza imponibile in CHF 211'000.‑. Per quanto concerne le spese
professionali, erano state riconosciute quelle per il trasporto con il veicolo
privato per 210 giorni (fr. 4'572.–), oltre a un importo di fr. 1'260.– per la
trasferta settimanale da __________ a __________ con il mezzo pubblico. L’autorità
di tassazione motivava il parziale diniego della concessione della deduzione
per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro adducendo che l’“ab[b]onamento
[era stato] concesso in proporzione all’effettivo utilizzo professionale”.
C. Con reclamo datato 20
novembre 2018, i contribuenti contestavano la decisione dell’UT RS 1 che non riconosceva
l’importo di CHF 6'300.‑ quale spesa per l’abbonamento ai mezzi
pubblici. A motivo, il contribuente adduceva che si recava “settimanalmente
presso la sede di __________” sia in treno sia con il suo mezzo privato.
La decisione di tassazione
IC/IFD 2017 dopo reclamo, notificata il 7 gennaio 2019, respingeva il gravame dei
contribuenti con la motivazione che “il costo per l’abbonamento generale di
prima classe per i mezzi pubblici, [era] stato concesso in ragione di
1/5, corrispondente all’effettivo uso professionale fatto dal contribuente (un
giorno a settimana)”.
D. Con il ricorso
presentato il 21 gennaio 2019, i contribuenti chiedono che “la deduzione di
CHF 6'300.‑ sia riconosciuta quale spesa di trasporto” poiché
quanto ammesso in deduzione dall’UT RS 1 “non corrisponde minimamente alla
spesa effettiva”. Inoltre, ribadisce che spesso si reca a __________ con il
mezzo privato.
E. In data 25 gennaio
2019, l’UT RS 1 ha trasmesso alla Camera di diritto tributario l’incarto
fiscale dei contribuenti, rinunciando a presentare le proprie osservazioni al
ricorso.
F. a.
Poiché non acclusi agli
atti, con raccomandata del 2 dicembre 2019, recapitata il 6 dicembre 2019, la
Camera di diritto tributario ha dovuto richiedere al contribuente copia del
contratto di lavoro presso la __________ AG, del regolamento spese approvato
dalle autorità del Canton __________ e menzionato nel certificato di salario
rilasciato per il periodo 2017 come pure la comprova dell’avvenuto pagamento
dell’abbonamento generale in 1a classe e gli eventuali rimborsi
delle spese di trasferta corrisposti dal datore di lavoro.
b.
Il contribuente rispondeva
il 23 dicembre 2019.
“Come avevo anticipato nel mio ricorso del 21 gennaio
2019 mi reco circa 45 volte a __________ (vedi dichiarazione allegata) e la
maggior parte delle stesse con il mio mezzo privato e, per questo motivo, non
ho acquistato un abbonamento generale. Ho dedotto l’importo di CHF 6'300.‑
(trasferta in prima classe) per comodità. L’utilizzo della prima classe sarebbe
comunque l’unica consona alla mia attività lavorativa che viene svolta
principalmente al telefono e che richiede pertanto un ambiente tranquillo e non
affollato […] le mie spese di trasporto (che non mi vengono rimborsate dal
mio datore di lavoro, così come risulta anche dal certificato di salario)
sono ben superiori all’importo da me esposto”.
Forniva il contratto di
lavoro e una dichiarazione della __________ SA, controfirmata anche da lui. Non
presentava il regolamento spese approvato dalle autorità del Canton __________.
Diritto
1. 1.1.
La problematica alla base
del presente ricorso verte sul riconoscimento della deduzione per spese di
trasporto inerente unicamente la trasferta settimanale del contribuente a __________,
presso la sede principale del suo datore di lavoro. Il ricorrente ha chiesto che
gli siano riconosciuti CHF 6'300.‑ quale deduzione dell’abbonamento
del mezzo pubblico di trasporto. L’autorità di tassazione ha concesso unicamente
un quinto di detto importo (CHF 1'260.‑), proporzionato “all’effettivo
uso professionale”.
1.2.
La questione è controversa
unicamente per quanto attiene al diritto cantonale.
A
norma dell’art. 25 cpv. 1 lett. a LT, le spese professionali deducibili
sono le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro. Per le
spese professionali secondo il capoverso 1 lettera a sono stabilite
delle deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art.
25 cpv. 2 LT). Di principio, il contribuente con attività lucrativa dipendente
può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono
in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non è ammessa la deduzione
delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private
causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il
suo mantenimento o quello della sua famiglia (art. 2 cpv. 1 e 2 Decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2017 del 30 novembre 2016 [di seguito: DE 2017; RL 10.2.2.1.3]).
L’art.
3 DE 2017 specifica che sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite nel modo seguente: per l’uso di mezzi di
trasporto pubblici è ammessa la deduzione effettiva; per l’uso di un’automobile
privata è ammessa la spesa del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. a
e c DE 2017). Solo eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità,
distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa
una deduzione fino a CHF 0.60 al km per le automobili (art. 3 cpv. 2 DE
2017).
1.3.
Nel
caso concreto, la necessità di utilizzare il veicolo privato per le trasferte
quotidiane dal domicilio del ricorrente (__________) al luogo di lavoro (__________)
e ritorno non è oggetto di discussione. Non si tratta neppure delle spese per
il cosiddetto “tragitto misto”, che combina il veicolo privato e il trasporto
pubblico per il medesimo tragitto. Da notare che non è ammesso combinare spese
forfettarie e costi effettivi per calcolare la medesima deduzione in relazione
all’uso del veicolo privato: si tratta di evitare la doppia deduzione della
medesima posizione di spesa (cfr. Eckert,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct,
2a ed., Basilea 2017, p. 622 n. 31 ad
art. 26 LIFD).
Litigiosa è piuttosto la deduzione del costo del mezzo pubblico di trasporto
utilizzato ‑ per stessa ammissione del contribuente ‑ neanche
troppo spesso per raggiungere la sede principale del datore di lavoro a __________
(“mi reco circa 45 volte a __________ […] e la maggior parte delle
stesse con il mio mezzo privato”).
1.4.
Secondo un consolidato
principio giurisprudenziale, nella procedura fiscale l’onere della prova è
ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito
verso l’erario (cfr. p. es. TF, sentenza no. 2C_877/2018 del 7 maggio 2019,
consid. 4.6; STF 133 II 153; STF 121 II 257, consid. 4c; ASA 64 499, consid.
3c; StE 1990 B 13.1 n. 8, consid. 4). Per quanto concerne le spese deducibili
dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del
contribuente (cfr. p. es. TF, sentenza no. 2C_112/2014 del 15 settembre 2014,
consid. 4.1 in fine).
Considerandi
2.
2.1.
In primo luogo, devono
essere delimitate le spese di trasporto, che sono deducibili dal reddito
imponibile del contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente,
dalle spese di trasferta imposte dall’esecuzione del lavoro, che invece non
rientrano nella nozione di spese professionali.
2.2
Come ricordato dal
Tribunale federale, le spese di trasporto riconosciute sul piano fiscale sono
infatti quelle necessarie per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro (art. 26
cpv. 1 lett. a LIFD; nel diritto cantonale art. 25 cpv. 1 lett. a
LT), perché solo queste rappresentano spese per l’acquisizione del reddito. I costi
dei viaggi effettuati per motivi professionali dalla sede di servizio,
rispettivamente, se più vicino, dal domicilio del contribuente, ad altre
destinazioni, non sono sostenute per acquisire il reddito, ma costituiscono
oneri supplementari rispetto alla normale prestazione lavorativa, assunti
nell'interesse del datore di lavoro che proprio per questo è tenuto a
rimborsarli (cfr., per analogia, l'art. 327b CO). Se le indennità di
trasferta appaiono insufficienti a coprire i costi effettivi, i contribuenti
che esercitano un’attività lucrativa dipendente devono far valere le loro
pretese nell’ambito del rapporto d'impiego, ma non possono trarne alcun
vantaggio a livello di deduzioni fiscali (TF, sentenza no. 2C_260/2008 del 6
agosto 2008 consid. 3.1, in: RtiD I-2009 n. 20t).
2.3
Nella fattispecie, come
peraltro indicato dallo stesso ricorrente sulla prima pagina della
dichiarazione d’imposta, il luogo di lavoro è __________. La sede regionale per
il Ticino della __________, di cui il contribuente è responsabile, si trova del
resto a __________. Ne consegue che rientrano fra le spese professionali del
contribuente solo i costi sostenuti per la trasferta quotidiana dal domicilio (__________)
al luogo di lavoro (__________). A tale riguardo, l’autorità di tassazione ha
già concesso la deduzione più generosa, ammettendo la necessità del veicolo
privato, come preteso dall’insorgente. I costi per la trasferta settimanale da __________
a __________ devono essere per contro qualificati come oneri supplementari,
assunti nell’interesse del datore di lavoro, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale.
Ne consegue che la
deduzione invocata con il ricorso deve già essere negata per il fatto che non
rientra fra le spese professionali deducibili.
3.
3.1.
Per meglio valutare la
situazione del ricorrente, l’autorità giudicante si è comunque rivolta al contribuente,
chiedendogli una copia del contratto di lavoro e del regolamento spese
menzionato nel certificato di salario 2017 come pure la comprova del pagamento
(da parte sua oppure del suo datore di lavoro) dell’abbonamento generale ai
mezzi pubblici di trasporto in prima classe.
Il contribuente ha
risposto ed inviato solo parte della documentazione richiesta, dalla quale si
evince però chiaramente che né lui né il suo datore di lavoro hanno mai
acquistato l’abbonamento generale di cui il ricorrente chiede la deduzione.
3.2
Lo scopo della richiesta
di documentazione, rivolta al contribuente dalla Camera di diritto tributario,
era di verificare, da un lato, con quale frequenza egli fosse tenuto a recarsi
a __________, in adempimento delle sue mansioni lavorative, e, dall’altro, se
non beneficiasse di alcun indennizzo per le trasferte in questione.
Dal contratto di
assunzione del 27 marzo 2014 non emerge alcuna indicazione in merito né
all’obbligo di recarsi a __________ né all’eventuale rimborso delle spese di
trasferta. Viene menzionata solo l’indennità forfetaria di fr. 8'400.‑
all’anno per non meglio precisate spese (“Pauschalspesen-Entschädigung”).
Il contratto rinvia peraltro alle condizioni di assunzione (“Anstellungsbedingungen”),
applicabili al rapporto di lavoro. L’insorgente non le ha tuttavia prodotte,
così come non ha allegato, sebbene gli fosse stato richiesto, il Regolamento
delle spese del 27 febbraio 2007, approvato dalle autorità fiscali del Canton __________
e menzionato nel certificato di salario. La dichiarazione del 9 dicembre 2019
del datore di lavoro, da parte sua, si limita a confermare che “in qualità
della sua funzione management team, sono previsti a tutt’oggi, come anche nel
2017.
spostamenti settimanali in Svizzera interna”.
Dalla
documentazione pervenuta all’autorità giudicante il 23 dicembre 2019 si evince unicamente
che il ricorrente non ha mai acquistato l’abbonamento generale in prima
classe – sopportandone i costi che vorrebbe fossero riconosciuti – e
che nemmeno il datore di lavoro si è accollato tale spesa.
Quindi, non essendo una
spesa effettivamente sopportata, il contribuente non è in grado di comprovarla
e, conseguentemente, non potrebbe chiederne la deduzione.
4.
4.1.
Alla luce delle
conclusioni che precedono, l’autorità di tassazione è stata finanche troppo
generosa nel riconoscere, perlomeno in una certa misura, i costi per la
trasferta settimanale a __________, pur non rientrando fra le spese
professionali e in mancanza di ogni giustificativo atto a dimostrarne
l’esistenza e comprovarne il pagamento. Infatti, solo in sede ricorsuale e su
espressa richiesta dell’autorità giudicante, il contribuente ha ammesso di non
avere mai sostenuto tale spesa. La deduzione di un quinto del costo
dell’abbonamento generale in prima classe è stata quindi concessa a torto dall’autorità
di tassazione.
4.2
Considerate le
circostanze, la Camera di diritto tributario rinuncia tuttavia ad intraprendere
una reformatio in peius della decisione di tassazione IC 2017 dopo
reclamo del 7 gennaio 2019, stralciando l’importo di CHF 1'260.‑. Infatti,
per poter procedere ad una reformatio in peius, la giurisprudenza più
recente del Tribunale federale pone due condizioni che nella fattispecie non si
realizzano. La prima condizione – oggettiva ‑ vuole
che la decisione presa sia manifestamente incompatibile con le disposizioni
applicabili, mentre la seconda condizione – soggettiva ‑ esige
che la correzione della decisione da parte dell’autorità giudicante rivesta
un’importanza rilevante tale da imporsi (cfr. TF, sentenza no. 2C_12/2017 e no.
2C_13/2017 del 23 marzo 2018, consid. 7).
Nonostante la decisione
presa dall’UT sia contraria alle disposizioni vigenti, si rinuncia ad un inasprimento
della tassazione, vista comunque l’esiguità dell’importo ammesso a torto in
deduzione (CHF 1'260.‑) e del suo impatto sul dovuto d’imposta.
5.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto e la decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo notificata
il 7 gennaio 2019 è confermata.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono accollate ai contribuenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'400.‑
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.‑
per un totale di fr.
1'500.‑
sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: