80.2019.54
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, acquisto automobile, preteso finanziamento da parte del padre, rinvio degli atti per ulteriori verifiche
30 aprile 2020Italiano16 min
richiesta di documentazione del 26.11.2015, l’Ufficio di tassazione di __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.54
80.2019.55
Lugano
30 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 gennaio 2019 contro la decisione del 28 dicembre 2018 in materia di IC/IFD
2014.
Fatti
Fatti
A. __________
(classe 1964), di professione operatore socioassistenziale è a beneficio di una
rendita AI in misura del 50% e di prestazioni complementari. Per il periodo
fiscale 2014 egli indicava nella dichiarazione fiscale, trasmessa il 4.11.2015,
un reddito ed una sostanza nulli. Indicava peraltro di essere proprietario al
31.12.2014 di un’automobile __________ del valore di fr. 26'800.-, per il cui
acquisto aveva beneficiato di un prestito di fr. 19'000.- dal padre.
B. Con
richiesta di documentazione del 26.11.2015, l’Ufficio di tassazione di __________
(di seguito UT) invitava il contribuente a voler fornire la documentazione o le
informazioni seguenti:
·
vostre osservazioni in merito
all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2014 dal quale risulta
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica
apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;
·
una dichiarazione che certifichi i
debiti esistenti alla fine del 2014 e gli eventuali interessi passivi maturati
nello stesso anno (indicante le generalità del creditore, e firmata dallo
stesso).
La richiesta veniva
nuovamente formulata il 17.2.2016 e spedita, questa volta, tramite invio APlus.
In calce alla missiva RI 1 veniva avvertito che la stessa era da considerare
quale diffida e inoltre che “In caso di inosservanza al presente invito si
procederà all’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174
LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e
130 cpv. 2 LIFD”.
Entro il termine
assegnatogli, il 16.3.2016 il contribuente informava l’autorità fiscale che: “(…)
non esistono ulteriori entrate e la situazione finanziaria è quella descritta
nella tassazione. Inoltre le confermo che il prestito segnalato mi è stato
concesso da mio padre in modo bonale e con interesse 0%”.
C. Con
notifica di tassazione del 29.11.2017, l’UT commisurava il reddito imponibile
complessivo in fr. 26'000.- per l’IC ed in fr. 32'300.- per l’IFD (medesimi
elementi determinanti pure per l’aliquota). Per quanto concerneva la sostanza,
ai soli fini IC, la stessa veniva quantificata in fr. 55'000.-.
Rispetto
ai dati dichiarati, in particolare, l’autorità fiscale non riconosceva, nella
sostanza, il debito nei confronti del padre e aggiungeva l’importo di fr.
19'000.- a titolo di “altri redditi”, indicando a giustificazione:
“Prestazioni
valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria. Considerata la richiesta dell’autorità fiscale del
17 febbraio 2016, volta a chiarire l’aumento dei debiti registrato in CHF
19'000.- a seguito di un prestito da parte del padre del contribuente,
esaminata la partita fiscale del genitore e constatato che nella stessa non
figurano crediti verso il figlio, e, accessoriamente, che il calcolo
entrate/uscite allestito per il contribuente in questione non gli permetterebbe
un prestito di tale entità senza intaccare l’eccedenza risultante, poiché non
vi sono comprove in merito al trasferimento monetario (il contribuente dice
nella sua lettera del 16 marzo 2016 che il prestito “mi [gli] è stato concesso
da mio padre in modo bonale con interesse 0%.”), CHF 19'000.- vengono
considerato(i) reddito d’altra fonte”.
D. Con reclamo
12/13.12.2017 RI 1 insorgeva contro l’aggiunta di “altri redditi”, contestando
che un “(…) prestito fatto bonariamente da mio padre di 19'000.- fr è
diventato un guadagno, portando una differenza di ben 38’000.- fr.”.
Riteneva di aver illustrato la situazione al tassatore dell’epoca, indicando in
maniera precisa con quali modalità era stato concesso il prestito da parte del
padre.
E. L’Ufficio di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28.12.2018, con la seguente
motivazione:
“In data 12 dicembre 2017 è stato interposto reclamo
avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta
2014, a motivo dell’esposto reddito d’altra fonte. Tale reddito è stato
esposto, come già ampiamente descritto nella motivazione di prima istanza,
poiché il contribuente da un lato non ha comprovato il prestito che asserisce
aver ricevuto dal padre (che, dall’analisi del suo incarto fiscale non avrebbe
avuto i mezzi per poter procedere a tale prestito). Constatato come con la
lettera di reclamo il contribuente non invii alcuna nuova informazione e/o
documentazione a supporto della propria tesi, il reclamo è respinto, e la
decisione di prima istanza viene riconfermata”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014. Avendo dovuto acquistare un’autovettura e
non disponendo della somma per procedere all’acquisto, si sarebbe rivolto al
padre, __________, il quale gli avrebbe prestato l’importo di fr. 19'000.-,
senza tuttavia sottoscrivere alcun tipo di contratto, trattandosi di un
prestito interno alla famiglia. Asserisce di non aver “rimarcato” nella
compilazione della dichiarazione fiscale 2014 “(…) tale prestito perché,
essendo interno alla famiglia, non credevo, forse a torto, fosse necessario. In
conseguenza a questo accordo bonale, pure mio padre non lo segnalava”.
Il ricorrente sostiene di
aver chiarito con l’autorità fiscale la situazione, illustrando i contorni del
mutuo: in ogni caso, non si sarebbe trattato di una somma di reddito non
dichiarata, ma di “(…) uno spostamento di capitale che avveniva all’interno
della famiglia, e quindi già conteggiato nella tassazione di mio padre”.
Indica poi di essere al
beneficio dell’AI e di necessitare altresì delle “(…) prestazioni
complementari per arrivare al minimo vitale. Un minimo vitale che risulta
scarso in quanto devo provvedere per circa 100 giorni all’anno al sostentamento
di mio figlio con il mio solo minimo vitale in quanto queste spese di
sostentamento non sono riconosciute dalle prestazioni complementari e non sono
nemmeno sopportate dalla mamma di mio figlio perché in perenne lite con me”.
La situazione fiscale
venutasi a creare per l’anno 2014 metterebbe il contribuente in difficoltà,
tanto più che nei periodi fiscali precedenti egli era sempre stato esentato dal
pagamento delle imposte.
Contesta infine che suo
padre, __________, non avrebbe avuto i mezzi per sostenere un prestito del
genere, facendo riferimento alla decisione di tassazione che lo concerne, da
cui risulta che alla fine del 2014 disponeva di una sostanza pari a fr.
45'000.- in “biglietti bancari”, tramite la quale sarebbe stato possibile
elargire il prestito.
Il ricorso è stato firmato
congiuntamente al padre, il quale ha confermato la versione resa dal figlio.
G. Con
osservazioni 5.2.2019 l’autorità fiscale spiega di aver fondato la decisione
sulla base della documentazione agli atti, la quale non ha permesso di
accertare l’esistenza del debito professato nei confronti del padre, e indica:
“(…) seppur il padre (__________) avrebbe avuto i
mezzi necessari, non risulta nessuna evidenza del prestito nella dichiarazione
d’imposta come non risulta nessuna evidenza di donazioni al contribuente.
Neppure il calcolo entrate uscite relativo all’anno 2014 evidenzia una maggior
entrata sufficiente a garantire sia il sostentamento che il preteso prestito di
fr. 19'000 a RI 1”.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio
di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano
l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti
privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere
impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della
prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione,
bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n. 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130
LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130
LIFD, p. 1407; contra Berger,
op. cit., p. 197).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad
art. 130 LIFD, p. 2249).
3.
3.1.
Nella dichiarazione
fiscale 2014, il contribuente dichiarava, nella sostanza, di aver acquistato un
veicolo a motore “__________” del valore di fr. 26'800.-. Indicava pure nei
debiti privati l’importo di fr. 19'000.-, specificando “19'000.- x
automobile (dal padre)”.
L’autorità fiscale, dopo
aver proceduto ad accertamenti, ha concluso per l’inesistenza del prestito tra
padre e figlio e ha stralciato dai debiti l’importo di fr. 19'000.-,
aggiungendolo ai redditi imponibili, a seguito dell’insufficienza della
disponibilità finanziaria scaturita dal calcolo del dispendio per il 2014.
Si tratta pertanto di verificare
se l’autorità fiscale abbia rilevato correttamente l’inesistenza del debito tra
il contribuente e il padre, con la conseguente aggiunta del reddito di pari
importo.
3.2
3.2.1
L’art. 13 cpv. 1 LAID
prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta
totale. La definizione della sostanza netta imponibile secondo l’art. 13 LAID
s’impone ai Cantoni, che non possono imporre elementi che non rientrano nella
stessa (sentenza TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.).
Il fatto che l’imposta
sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta implica che il contribuente
possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT
prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati (sentenza
TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel
/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n.
15-17 ad art. 13 LAID, p. 444).
3.2.2
I debiti
costituiscono dal profilo fiscale un elemento che concorre ad escludere o ridurre
il debito verso l’erario. Di conseguenza l’onere della prova incombe al
contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola
quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo
nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può
agevolmente effettuare delle verifiche (sentenza del TF 2C_340/2007 del 22.1.2008
consid. 3.3 con riferimenti; sentenza TF 2P.173/2002 del 7.2.2003 consid. 4.2.;
sentenza CDT __________ del 20.12.2018, consid. 5.2.).
3.3
3.3.1
L’UT ha correttamente
proceduto ad effettuare un calcolo del dispendio (ndr. agli atti vi è
unicamente il calcolo delle entrate e delle uscite allestito il 6.5.2016) e a
richiedere delle informazioni inerenti il prestito di fr. 19'000.-, ritenuto
come risultasse un ammanco di disponibilità finanziaria per il suo
sostentamento. Come accennato l’autorità fiscale ha provveduto a sottoporre per
osservazioni il calcolo del dispendio al contribuente e a richiedere una serie
di informazioni, tese a comprovare la sua situazione debitoria a fine 2014.
L’UT ha poi proceduto ad
una verifica incrociata dei dati fiscali dei due contribuenti notando che il
padre non aveva dichiarato né il credito in questione né un’eventuale donazione
a favore del figlio.
3.3.2
Oltre agli accertamenti
esperiti, l’autorità fiscale ha pure verificato l’eventuale sopportabilità del
prestito da parte del padre del contribuente, sulla base del calcolo del
dispendio di __________ per il periodo fiscale 2014, ritenendo che un mutuo di
quell’importo avrebbe intaccato l’eccedenza risultante (cfr. motivazioni della
notifica di tassazione del 29.11.2017).
Ritenuta poi la mancata
comprova del trasferimento della somma di denaro tra padre e figlio, l’UT
concludeva per l’esistenza di un reddito d’altra fonte per fr. 19'000.-. La
stessa motivazione veniva poi ripresa altresì nella decisione su reclamo del
28.12.2018
3.3.3
RI 1, contestualmente al
ricorso, ha prodotto una pagina della decisione di tassazione che concerne
l’imposta sulla sostanza del padre per il periodo fiscale 2014, facendo notare
che, nella sostanza al 31.12.2014, risulta liquidità per fr. 45'000.-.
Dalla disamina della notifica fiscale per il periodo fiscale precedente, emerge
che, al 31.12.2013, __________ aveva del numerario per fr. 75'000.- (pertanto
una differenza di fr. 30'000.-). L’insorgente indica che il padre disponeva di
denaro a sufficienza per procedere al prestito. Il ricorso, come ricordato in
precedenza è stato sottoscritto da padre e figlio.
3.4
3.4.1
Ora, se è vero che per i
debiti della sostanza l’onere della prova spetta al contribuente, è altrettanto
vero che, per quanto attiene all’aggiunta nei redditi dell’importo di fr.
19'000.- l’onere della prova pertocca all’autorità fiscale. In questo specifico
caso l’accertamento dell’esistenza o meno del debito ha un’influenza diretta
sull’aggiunta del reddito di pari importo.
3.4.2
Punto nodale nella
fattispecie è quello di comprendere con quali mezzi il ricorrente ha finanziato
l’acquisto di un autoveicolo del valore di fr. 26'800.-: la provenienza del
denaro è di capitale importanza per poter accertare, con le dovute plausibilità
e prudenza del caso, l’origine dei fondi messi a disposizione.
Dalla compulsazione degli
atti, non emerge invero che l’autorità fiscale abbia richiesto al ricorrente di
produrre il contratto di compravendita dell’autovettura con i giustificativi di
pagamento del prezzo. Ciò avrebbe permesso di risalire a ritroso alla
provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto: nel caso di pagamento a
contanti, l’autorità fiscale avrebbe dovuto esigere la presentazione degli
estratti dei conti bancari, postali, o altro (suoi o del padre), a
giustificazione dell’origine dei fondi.
3.4.3
Come ricordato, il ricorso
del 25.1.2019 è stato sottoscritto, oltre che dal ricorrente, pure dal padre __________
il quale ha confermato la versione esposta dal figlio.
Questa Camera ritiene che,
in assenza delle informazioni e della documentazione relative alla modalità di
acquisto della vettura, non si può concludere automaticamente per l’esistenza
di un reddito d’altra fonte nella partita fiscale del contribuente. A
dipendenza dell’esito di tale accertamento, e quindi dalla provenienza dei
fondi, l’UT potrà stabilire se via stato o meno il prestito in questione.
Laddove si riuscisse a collegare la provenienza dei fondi al padre del
ricorrente, spetterà poi all’autorità fiscale verificare la sopportabilità del
mutuo nella partita fiscale del genitore e trarre le relative conclusioni.
3.4.4
Laddove invece, gli
accertamenti – da effettuarsi con la congiunta collaborazione di padre e figlio
– non permettessero di accertare la provenienza dei fondi, oppure escludessero
qualsivoglia forma di prestito o elargizione da parte del padre nei confronti
del figlio, l’autorità fiscale dovrebbe, a quel punto, concludere sia per
l’inesistenza del debito sia per l’aggiunta del reddito d’altra fonte, come per
altro già indicato dal Tribunale federale (cfr. sentenza 2P.173/2002 del
7.2.2003
consid. 4.2.). In effetti, secondo l’Alta Corte, in un caso simile, il
fatto che contestualmente al mancato riconoscimento del debito il fisco avesse
deciso di riprendere l'importo che era stato indicato a tale titolo,
esponendolo nella tassazione litigiosa alla stregua di un elemento di reddito
imponibile, costituiva unicamente la logica conseguenza dell'inadempimento da
parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo
dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all'imposta comprende la
totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato
periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza diminuire il
patrimonio che aveva all'inizio del medesimo periodo (cfr. StE 1997 B 72.11 n.
5.
consid. 3a con numerosi riferimenti).
3.5
Motivo per il quale la
Camera ritiene corretto, in assenza di tutti gli elementi necessari per
giudicare la fattispecie, annullare la decisione su reclamo e ritornare gli
atti affinché l’UT provveda ad esperire gli accertamenti indicati.
4.
La decisione dopo
reclamo IC/IFD 2014 del 28.12.2018 è annullata e gli atti sono ritornati
all’autorità fiscale affinché provveda ad emanare una nuova decisione, dopo
aver effettuato i necessari approfondimenti del caso. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese. Al ricorrente, non patrocinato, non vengono assegnate
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
28.12.2018 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova
decisione, dopo aver effettuato gli accertamenti che s’impongono.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Non vengono assegnate
ripetibili.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: