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Decisione

80.2019.54

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, acquisto automobile, preteso finanziamento da parte del padre, rinvio degli atti per ulteriori verifiche

30 aprile 2020Italiano16 min

richiesta di documentazione del 26.11.2015, l’Ufficio di tassazione di __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.54

80.2019.55

Lugano

30 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 gennaio 2019 contro la decisione del 28 dicembre 2018 in materia di IC/IFD

2014.

Fatti

Fatti

A. __________

(classe 1964), di professione operatore socioassistenziale è a beneficio di una

rendita AI in misura del 50% e di prestazioni complementari. Per il periodo

fiscale 2014 egli indicava nella dichiarazione fiscale, trasmessa il 4.11.2015,

un reddito ed una sostanza nulli. Indicava peraltro di essere proprietario al

31.12.2014 di un’automobile __________ del valore di fr. 26'800.-, per il cui

acquisto aveva beneficiato di un prestito di fr. 19'000.- dal padre.

B. Con

richiesta di documentazione del 26.11.2015, l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT) invitava il contribuente a voler fornire la documentazione o le

informazioni seguenti:

·

vostre osservazioni in merito

all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2014 dal quale risulta

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica

apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;

·

una dichiarazione che certifichi i

debiti esistenti alla fine del 2014 e gli eventuali interessi passivi maturati

nello stesso anno (indicante le generalità del creditore, e firmata dallo

stesso).

La richiesta veniva

nuovamente formulata il 17.2.2016 e spedita, questa volta, tramite invio APlus.

In calce alla missiva RI 1 veniva avvertito che la stessa era da considerare

quale diffida e inoltre che “In caso di inosservanza al presente invito si

procederà all’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174

LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e

130 cpv. 2 LIFD”.

Entro il termine

assegnatogli, il 16.3.2016 il contribuente informava l’autorità fiscale che: “(…)

non esistono ulteriori entrate e la situazione finanziaria è quella descritta

nella tassazione. Inoltre le confermo che il prestito segnalato mi è stato

concesso da mio padre in modo bonale e con interesse 0%”.

C. Con

notifica di tassazione del 29.11.2017, l’UT commisurava il reddito imponibile

complessivo in fr. 26'000.- per l’IC ed in fr. 32'300.- per l’IFD (medesimi

elementi determinanti pure per l’aliquota). Per quanto concerneva la sostanza,

ai soli fini IC, la stessa veniva quantificata in fr. 55'000.-.

Rispetto

ai dati dichiarati, in particolare, l’autorità fiscale non riconosceva, nella

sostanza, il debito nei confronti del padre e aggiungeva l’importo di fr.

19'000.- a titolo di “altri redditi”, indicando a giustificazione:

“Prestazioni

valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di

disponibilità finanziaria. Considerata la richiesta dell’autorità fiscale del

17 febbraio 2016, volta a chiarire l’aumento dei debiti registrato in CHF

19'000.- a seguito di un prestito da parte del padre del contribuente,

esaminata la partita fiscale del genitore e constatato che nella stessa non

figurano crediti verso il figlio, e, accessoriamente, che il calcolo

entrate/uscite allestito per il contribuente in questione non gli permetterebbe

un prestito di tale entità senza intaccare l’eccedenza risultante, poiché non

vi sono comprove in merito al trasferimento monetario (il contribuente dice

nella sua lettera del 16 marzo 2016 che il prestito “mi [gli] è stato concesso

da mio padre in modo bonale con interesse 0%.”), CHF 19'000.- vengono

considerato(i) reddito d’altra fonte”.

D. Con reclamo

12/13.12.2017 RI 1 insorgeva contro l’aggiunta di “altri redditi”, contestando

che un “(…) prestito fatto bonariamente da mio padre di 19'000.- fr è

diventato un guadagno, portando una differenza di ben 38’000.- fr.”.

Riteneva di aver illustrato la situazione al tassatore dell’epoca, indicando in

maniera precisa con quali modalità era stato concesso il prestito da parte del

padre.

E. L’Ufficio di

tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28.12.2018, con la seguente

motivazione:

“In data 12 dicembre 2017 è stato interposto reclamo

avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta

2014, a motivo dell’esposto reddito d’altra fonte. Tale reddito è stato

esposto, come già ampiamente descritto nella motivazione di prima istanza,

poiché il contribuente da un lato non ha comprovato il prestito che asserisce

aver ricevuto dal padre (che, dall’analisi del suo incarto fiscale non avrebbe

avuto i mezzi per poter procedere a tale prestito). Constatato come con la

lettera di reclamo il contribuente non invii alcuna nuova informazione e/o

documentazione a supporto della propria tesi, il reclamo è respinto, e la

decisione di prima istanza viene riconfermata”.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014. Avendo dovuto acquistare un’autovettura e

non disponendo della somma per procedere all’acquisto, si sarebbe rivolto al

padre, __________, il quale gli avrebbe prestato l’importo di fr. 19'000.-,

senza tuttavia sottoscrivere alcun tipo di contratto, trattandosi di un

prestito interno alla famiglia. Asserisce di non aver “rimarcato” nella

compilazione della dichiarazione fiscale 2014 “(…) tale prestito perché,

essendo interno alla famiglia, non credevo, forse a torto, fosse necessario. In

conseguenza a questo accordo bonale, pure mio padre non lo segnalava”.

Il ricorrente sostiene di

aver chiarito con l’autorità fiscale la situazione, illustrando i contorni del

mutuo: in ogni caso, non si sarebbe trattato di una somma di reddito non

dichiarata, ma di “(…) uno spostamento di capitale che avveniva all’interno

della famiglia, e quindi già conteggiato nella tassazione di mio padre”.

Indica poi di essere al

beneficio dell’AI e di necessitare altresì delle “(…) prestazioni

complementari per arrivare al minimo vitale. Un minimo vitale che risulta

scarso in quanto devo provvedere per circa 100 giorni all’anno al sostentamento

di mio figlio con il mio solo minimo vitale in quanto queste spese di

sostentamento non sono riconosciute dalle prestazioni complementari e non sono

nemmeno sopportate dalla mamma di mio figlio perché in perenne lite con me”.

La situazione fiscale

venutasi a creare per l’anno 2014 metterebbe il contribuente in difficoltà,

tanto più che nei periodi fiscali precedenti egli era sempre stato esentato dal

pagamento delle imposte.

Contesta infine che suo

padre, __________, non avrebbe avuto i mezzi per sostenere un prestito del

genere, facendo riferimento alla decisione di tassazione che lo concerne, da

cui risulta che alla fine del 2014 disponeva di una sostanza pari a fr.

45'000.- in “biglietti bancari”, tramite la quale sarebbe stato possibile

elargire il prestito.

Il ricorso è stato firmato

congiuntamente al padre, il quale ha confermato la versione resa dal figlio.

G. Con

osservazioni 5.2.2019 l’autorità fiscale spiega di aver fondato la decisione

sulla base della documentazione agli atti, la quale non ha permesso di

accertare l’esistenza del debito professato nei confronti del padre, e indica:

“(…) seppur il padre (__________) avrebbe avuto i

mezzi necessari, non risulta nessuna evidenza del prestito nella dichiarazione

d’imposta come non risulta nessuna evidenza di donazioni al contribuente.

Neppure il calcolo entrate uscite relativo all’anno 2014 evidenzia una maggior

entrata sufficiente a garantire sia il sostentamento che il preteso prestito di

fr. 19'000 a RI 1”.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio

di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano

l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una

collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti

privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere

impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della

prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione,

bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n. 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130

LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130

LIFD, p. 1407; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo

scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,

il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad

art. 130 LIFD, p. 2249).

3.

3.1.

Nella dichiarazione

fiscale 2014, il contribuente dichiarava, nella sostanza, di aver acquistato un

veicolo a motore “__________” del valore di fr. 26'800.-. Indicava pure nei

debiti privati l’importo di fr. 19'000.-, specificando “19'000.- x

automobile (dal padre)”.

L’autorità fiscale, dopo

aver proceduto ad accertamenti, ha concluso per l’inesistenza del prestito tra

padre e figlio e ha stralciato dai debiti l’importo di fr. 19'000.-,

aggiungendolo ai redditi imponibili, a seguito dell’insufficienza della

disponibilità finanziaria scaturita dal calcolo del dispendio per il 2014.

Si tratta pertanto di verificare

se l’autorità fiscale abbia rilevato correttamente l’inesistenza del debito tra

il contribuente e il padre, con la conseguente aggiunta del reddito di pari

importo.

3.2

3.2.1

L’art. 13 cpv. 1 LAID

prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta

totale. La definizione della sostanza netta imponibile secondo l’art. 13 LAID

s’impone ai Cantoni, che non possono imporre elementi che non rientrano nella

stessa (sentenza TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.).

Il fatto che l’imposta

sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta implica che il contribuente

possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT

prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati (sentenza

TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel

/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n.

15-17 ad art. 13 LAID, p. 444).

3.2.2

I debiti

costituiscono dal profilo fiscale un elemento che concorre ad escludere o ridurre

il debito verso l’erario. Di conseguenza l’onere della prova incombe al

contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola

quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo

nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può

agevolmente effettuare delle verifiche (sentenza del TF 2C_340/2007 del 22.1.2008

consid. 3.3 con riferimenti; sentenza TF 2P.173/2002 del 7.2.2003 consid. 4.2.;

sentenza CDT __________ del 20.12.2018, consid. 5.2.).

3.3

3.3.1

L’UT ha correttamente

proceduto ad effettuare un calcolo del dispendio (ndr. agli atti vi è

unicamente il calcolo delle entrate e delle uscite allestito il 6.5.2016) e a

richiedere delle informazioni inerenti il prestito di fr. 19'000.-, ritenuto

come risultasse un ammanco di disponibilità finanziaria per il suo

sostentamento. Come accennato l’autorità fiscale ha provveduto a sottoporre per

osservazioni il calcolo del dispendio al contribuente e a richiedere una serie

di informazioni, tese a comprovare la sua situazione debitoria a fine 2014.

L’UT ha poi proceduto ad

una verifica incrociata dei dati fiscali dei due contribuenti notando che il

padre non aveva dichiarato né il credito in questione né un’eventuale donazione

a favore del figlio.

3.3.2

Oltre agli accertamenti

esperiti, l’autorità fiscale ha pure verificato l’eventuale sopportabilità del

prestito da parte del padre del contribuente, sulla base del calcolo del

dispendio di __________ per il periodo fiscale 2014, ritenendo che un mutuo di

quell’importo avrebbe intaccato l’eccedenza risultante (cfr. motivazioni della

notifica di tassazione del 29.11.2017).

Ritenuta poi la mancata

comprova del trasferimento della somma di denaro tra padre e figlio, l’UT

concludeva per l’esistenza di un reddito d’altra fonte per fr. 19'000.-. La

stessa motivazione veniva poi ripresa altresì nella decisione su reclamo del

28.12.2018

3.3.3

RI 1, contestualmente al

ricorso, ha prodotto una pagina della decisione di tassazione che concerne

l’imposta sulla sostanza del padre per il periodo fiscale 2014, facendo notare

che, nella sostanza al 31.12.2014, risulta liquidità per fr. 45'000.-.

Dalla disamina della notifica fiscale per il periodo fiscale precedente, emerge

che, al 31.12.2013, __________ aveva del numerario per fr. 75'000.- (pertanto

una differenza di fr. 30'000.-). L’insorgente indica che il padre disponeva di

denaro a sufficienza per procedere al prestito. Il ricorso, come ricordato in

precedenza è stato sottoscritto da padre e figlio.

3.4

3.4.1

Ora, se è vero che per i

debiti della sostanza l’onere della prova spetta al contribuente, è altrettanto

vero che, per quanto attiene all’aggiunta nei redditi dell’importo di fr.

19'000.- l’onere della prova pertocca all’autorità fiscale. In questo specifico

caso l’accertamento dell’esistenza o meno del debito ha un’influenza diretta

sull’aggiunta del reddito di pari importo.

3.4.2

Punto nodale nella

fattispecie è quello di comprendere con quali mezzi il ricorrente ha finanziato

l’acquisto di un autoveicolo del valore di fr. 26'800.-: la provenienza del

denaro è di capitale importanza per poter accertare, con le dovute plausibilità

e prudenza del caso, l’origine dei fondi messi a disposizione.

Dalla compulsazione degli

atti, non emerge invero che l’autorità fiscale abbia richiesto al ricorrente di

produrre il contratto di compravendita dell’autovettura con i giustificativi di

pagamento del prezzo. Ciò avrebbe permesso di risalire a ritroso alla

provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto: nel caso di pagamento a

contanti, l’autorità fiscale avrebbe dovuto esigere la presentazione degli

estratti dei conti bancari, postali, o altro (suoi o del padre), a

giustificazione dell’origine dei fondi.

3.4.3

Come ricordato, il ricorso

del 25.1.2019 è stato sottoscritto, oltre che dal ricorrente, pure dal padre __________

il quale ha confermato la versione esposta dal figlio.

Questa Camera ritiene che,

in assenza delle informazioni e della documentazione relative alla modalità di

acquisto della vettura, non si può concludere automaticamente per l’esistenza

di un reddito d’altra fonte nella partita fiscale del contribuente. A

dipendenza dell’esito di tale accertamento, e quindi dalla provenienza dei

fondi, l’UT potrà stabilire se via stato o meno il prestito in questione.

Laddove si riuscisse a collegare la provenienza dei fondi al padre del

ricorrente, spetterà poi all’autorità fiscale verificare la sopportabilità del

mutuo nella partita fiscale del genitore e trarre le relative conclusioni.

3.4.4

Laddove invece, gli

accertamenti – da effettuarsi con la congiunta collaborazione di padre e figlio

– non permettessero di accertare la provenienza dei fondi, oppure escludessero

qualsivoglia forma di prestito o elargizione da parte del padre nei confronti

del figlio, l’autorità fiscale dovrebbe, a quel punto, concludere sia per

l’inesistenza del debito sia per l’aggiunta del reddito d’altra fonte, come per

altro già indicato dal Tribunale federale (cfr. sentenza 2P.173/2002 del

7.2.2003

consid. 4.2.). In effetti, secondo l’Alta Corte, in un caso simile, il

fatto che contestualmente al mancato riconoscimento del debito il fisco avesse

deciso di riprendere l'importo che era stato indicato a tale titolo,

esponendolo nella tassazione litigiosa alla stregua di un elemento di reddito

imponibile, costituiva unicamente la logica conseguenza dell'inadempimento da

parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo

dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all'imposta comprende la

totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato

periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza diminuire il

patrimonio che aveva all'inizio del medesimo periodo (cfr. StE 1997 B 72.11 n.

5.

consid. 3a con numerosi riferimenti).

3.5

Motivo per il quale la

Camera ritiene corretto, in assenza di tutti gli elementi necessari per

giudicare la fattispecie, annullare la decisione su reclamo e ritornare gli

atti affinché l’UT provveda ad esperire gli accertamenti indicati.

4.

La decisione dopo

reclamo IC/IFD 2014 del 28.12.2018 è annullata e gli atti sono ritornati

all’autorità fiscale affinché provveda ad emanare una nuova decisione, dopo

aver effettuato i necessari approfondimenti del caso. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Al ricorrente, non patrocinato, non vengono assegnate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

28.12.2018 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova

decisione, dopo aver effettuato gli accertamenti che s’impongono.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Non vengono assegnate

ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: