Lexipedia

Decisione

80.2019.75

Procedura: revisione, reddito imponibile, pretesa donazione dal padre residente all’estero, versamenti provenienti da società

5 ottobre 2020Italiano24 min

donazioni provenienti dal padre della moglie, __________, residente nei __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.75

80.2019.76

Lugano

5 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 febbraio 2019 contro la decisione dell’11 gennaio 2019 in materia di revisione

IC e IFD 2010, 2011, 2012 e 2013.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e __________

sono stati domiciliati a Croglio fino al 7 luglio 2016, quando hanno annunciato

la partenza per __________ (__________).

Nei periodi fiscali dal

2010 al 2013, i contribuenti hanno sempre dichiarato di aver beneficiato di

donazioni provenienti dal padre della moglie, __________, residente nei __________,

43'750.-- nel 2010, fr. 154'000.-- nel 2011, fr. 97'150.-- nel 2012 e 95'000.–

nel 2013.

Non avendo i contribuenti

giustificato la sproporzione esistente fra i redditi dichiarati e le spese

sostenute nei periodi fiscali in questione, l’RS 1 ha aggiunto ai proventi

dichiarati “altri redditi” per fr. 80'000.-- nel 2010, fr. 375'000.-- nel 2011,

fr. 30'000.-- nel 2012 e fr. 125'000.- nel 2013.

Le decisioni di tassazione

sono state notificate ai contribuenti alle date seguenti:

IC/IFD

2010 10.06.2015

IC/IFD

2011 26.10.2016

IC/IFD

2012 26.10.2016

IC/IFD

2013 22.02.2017

Contro le decisioni per i

periodi fiscali 2010 e 2011 i contribuenti hanno interposto reclamo,

rispettivamente, il 10.7.2015 e il 21.12.2016, contestando di aver conseguito

altri redditi, oltre a quelli dichiarati, e ribadendo di aver beneficiato di

donazioni da familiari all’estero.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto i reclami, con decisioni, rispettivamente, del 26.10.2016 e del

1.6.2017. L’autorità fiscale ha in particolar modo rilevato che le pretese

donazioni erano costituite da versamenti provenienti da società estere e che

non potevano pertanto essere ricondotte ai genitori.

B. In data 29 ottobre

2018, RI 1 ha presentato “domanda di revisione” delle decisioni di tassazione

IC/IFD per i periodi fiscali 2010-2013. L’istante avrebbe beneficiato di diverse

donazioni da parte del padre, detentore della totalità delle quote della

società __________. Questi trasferimenti sarebbero stati erroneamente

qualificati come “altri redditi” dall’Ufficio di tassazione. Trattandosi di

donazioni, avrebbero dovuto essere esentate dall’imposta sul reddito.

Con decisione del 15

novembre 2018, l’UT ha respinto la domanda di revisione. L’autorità fiscale ha ricordato

che la revisione non può essere invocata per far valere un diverso punto di

vista giuridico e neppure un eventuale errore nell’applicazione del diritto e

che la giurisprudenza esige dai contribuenti una certa diligenza nella

salvaguardia dei propri diritti nella procedura di tassazione.

C. Il 14 dicembre 2018

la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione del 15 novembre 2018

dell’UT, censurando una “motivazione che appare molto leggera” e

fondando l’istanza di revisione sul fatto che l’Ufficio di tassazione non avrebbe

tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che conosceva o

doveva conoscere. L’autorità era infatti già “in possesso di tutti i

documenti giuridici che stabiliscono che il padre della sig.ra RI 1 è fondatore

unico e azionista della società” (__________ BV), tanto più che contro le

tassazioni dei periodi fiscali 2010 e 2011 aveva interposto reclamo. La

reclamante riteneva che una revisione dovesse essere ammessa anche in

applicazione della giurisprudenza secondo cui una decisione passata in

giudicato deve essere modificata se è inficiata da un errore essenziale e lede

il sentimento di giustizia. In via subordinata, censurava infine un errore di

scrittura giusta l’art. 150 LIFD.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo con decisione dell’11 gennaio 2019. Ribadito che l’istituto

della revisione non è dato per riparare ad un errore di diritto o per avvalersi

di una nuova tesi giuridica e nemmeno per ottenere una nuova valutazione di

circostanze già note al momento della decisione, l’autorità fiscale ha

ricordato che contro le decisioni di tassazione dei periodi 2010 e 2011 era

stato interposto reclamo. Ha inoltre sottolineato che la giurisprudenza del

Tribunale federale esige dai contribuenti (e/o dal loro rappresentante) una

certa diligenza nella salvaguardia dei propri diritti nel contesto della

procedura di tassazione.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede, in via principale, che

la decisione dell’UT venga dichiarata nulla e che gli atti vengano restituiti

all’autorità precedente affinché questa adotti nuove decisioni. In via

subordinata, la contribuente chiede che si constati un errore di scrittura

giusta l’art. 150 LIFD nelle decisioni dell’UT e che gli atti gli vengano

quindi rinviati per delle nuove decisioni. In via ancora più subordinata,

l’insorgente chiede che le decisioni dell’UT vengano dichiarate nulle siccome

arbitrarie e che vengano rinviate all’autorità fiscale per delle nuove

decisioni.

L’insorgente ribadisce di

aver beneficiato nel corso degli anni fiscali qui in esame di diverse donazioni

dal padre, in particolare: nel 2010, fr. 63’615.--; nel 2011, € 119'953.--

quali donazione e € 281'235 quali prestito; nel 2012, fr. 97'150.--; e nel

2013, € 95'000.--. Alcuni di questi versamenti sarebbero avvenuti tramite la __________,

società fondata nel 1982 dal signor __________, padre della contribuente,

unicamente “per ragioni pratiche e di tesoreria”. Nondimeno sarebbero

imputabili al sig. __________. Di conseguenza, siccome qualificabili come

donazioni, la ricorrente sostiene che questi trasferimenti di denaro siano

esenti da imposta.

Secondo la ricorrente,

l’autorità di tassazione avrebbe violato un principio essenziale della

procedura, non prendendo in considerazione la qualifica dei trasferimenti di

denaro come “donazioni del padre”, circostanza parificabile a un fatto

rilevante e determinante. L’UT sarebbe incorso anche in un diniego di giustizia

nella misura in cui non ha fornito una motivazione sufficiente in merito alla «riclassificazione

delle donazioni come “altri redditi”». Fornendo delle motivazioni che la

contribuente ritiene essere insufficienti, avrebbe violato anche “il

principio della proporzionalità della procedura amministrativa”.

L’insorgente ritiene

inoltre che l’errore di interpretazione, che inficia le decisioni di

tassazione, costituisca un abuso di diritto.

Non avendo interpellato suo

padre e non avendo accettato i mezzi di prova presentati dalla figlia, l’UT

avrebbe violato anche il suo diritto di essere sentita.

In via subordinata,

l’insorgente sostiene che l’Amministrazione fiscale avrebbe commesso un errore

di scrittura giusta l’art. 150 LIFD, siccome avrebbe riportato in

modo errato i fatti che emergono dal dossier.

In via ancora più

subordinata, la ricorrente ritiene che l’UT abbia adottato una decisione

arbitaria, siccome avrebbe stabilito i fatti “in modo manifestamente inesatto

e avrebbe erroneamente escluso alcuni chiari elementi di prova ciò [sic] provava

l’esistenza di donazioni in linea diretta”.

E. Con osservazioni del 28

febbraio 2019, l’UT propone di respingere il ricorso. La fattispecie della

donazione sarebbe stata discussa con il precedente rappresentante, ma la poca

documentazione presentata non è stata considerata sufficiente, come si evince

dalla motivazione della decisione dopo reclamo per il periodo fiscale 2010.

L’autorità fiscale esclude di aver commesso un errore manifesto nelle decisioni

di tassazione e sottolinea che la contribuente chiede piuttosto di rivalutare

la stessa fattispecie.

F. Il 22 marzo 2019 la

contribuente ha presentato una replica sostenendo che ella non poteva far

valere i motivi invocati nel corso della procedura ordinaria, a causa di alcuni

problemi di salute e depressione. Inoltre, siccome preoccupata per il suo

divorzio e il ritorno nei Paesi Bassi, non le si poteva ragionevolmente

richiedere tutta la diligenza possibile nel corso della procedura ordinaria.

Con due lettere di “complemento”

del 12 aprile 2019 e dell’8 maggio 2019, la contribuente ha inviato a questa

Corte copia delle decisioni di tassazione per l’imposta comunale, l’IC e l’IFD per

il periodo fiscale 2017, ritenendo che le stesse siano “ingiuste” e che

“contraddicono i principi che invochiamo nel nostro appello”.

Diritto

1. 1.1

La ricorrente censura

preliminarmente una violazione del suo diritto di essere sentita. In particolar

modo, l’UT non avrebbe accettato i mezzi di prova “debitamente presentati”.

Inoltre, la contribuente si duole del fatto che l’autorità fiscale non avrebbe

interrogato suo padre in merito ai versamenti ricevuti durante gli anni in

questione.

1.2.

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte

interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative

risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di

far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia

pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo

fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti.

D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale

garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine

all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una

propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento

anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero

condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014

del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii). Per quanto riguarda le imposte in

discussione, il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione

è inoltre ribadito dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art.

188 in relazione con l'art. 228 LT.

1.3.

Non è del tutto chiaro se

la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito, nella

fattispecie, si riferisca alla procedura di tassazione oppure alla procedura di

revisione. In entrambi i casi, la testimonianza del padre della ricorrente non

sarebbe stata decisiva e l’autorità poteva pertanto procedere a un

apprezzamento anticipato delle prove. Come meglio si dirà nel seguito della

motivazione, i versamenti di cui ha beneficiato la ricorrente provenivano da

una società di capitali con sede __________ e un’eventuale audizione del padre

della contribuente non avrebbe potuto superare i dubbi che una simile

situazione lasciava sussistere.

Non vi è dunque stata

alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Considerandi

2.

2.1

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

2.2

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,

2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a

edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.3

Anche una “valutazione

completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere considerata una

violazione di “principi essenziali della procedura”, così come preteso dagli

articoli 147 cpv. 1 lett. b LIFD e 232 cpv. 1 lett. b LT. Un

simile motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui una

motivazione errata o carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare un

reclamo tempestivo (Casanova/Dubey,

op. cit., n. 8 ad art. 147 LIFD, p. 1801). Non vi rientrano, per contro,

l’assunzione errata, o arbitraria, di una prova e neppure un errore nella

sussunzione (errore nei fatti o applicazione errata del diritto), poiché

altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi

d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione.

3.

3.1.

Deve dapprima essere

sottolineato il fatto che la ricorrente non dimostra che le decisioni passate

in giudicato, di cui ha chiesto la revisione, contengano degli errori, per i

quali le stesse dovrebbero essere modificate “a vantaggio del contribuente”.

Sostanzialmente, la

contribuente e il marito, nei periodi fiscali litigiosi hanno avuto un tenore

di vita piuttosto elevato, pur disponendo di redditi e di capitali modesti. Per

giustificare il dispendio, hanno dichiarato di aver beneficiato di donazioni da

parte del padre della ricorrente. Richiesti di documentare le liberalità in

questione, hanno prodotto documentazione che attesta dei versamenti provenienti

da una società olandese, __________ BV. Non ritenendo che tali prestazioni potessero

essere qualificate donazioni del genitore, l’autorità di tassazione ha negato

trattarsi di proventi esenti dall’imposta sul reddito e ha imposto quali “altri

redditi” l’ammanco di liquidità che emergeva dal calcolo delle entrate e delle

uscite.

Non si vede come tale

decisione possa essere considerata errata o addirittura arbitraria.

3.2

Secondo gli articoli 16

LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio

il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,

l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Le eccezioni, in un

sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere interpretate

restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell’elenco

delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato,

donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD;

art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT)

3.3

Le donazioni sono quindi

esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia

imposizione con l'imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da

tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si

considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce

un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).

La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a

quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute

allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione

tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF

2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid. 3.3).

3.4

Come affermato anche dal

Tribunale federale, una società di capitali in linea di principio non fa alcuna

donazione. Le sue prestazioni si fondano su motivazioni economiche e non

sull’intenzione di favorire una persona. Di conseguenza, i contratti che

stipula con terzi vicini devono rispettare il criterio della libera concorrenza

(“dealing at arm’s length”) (sentenza TF 2C_655/2018 consid. 3.4 e

giurisprudenza citata).

3.5

Nella decisione del 1°

giugno 2017, con cui ha respinto il reclamo della contribuente e del marito,

l’Ufficio di tassazione ha argomentato che “della dichiarata donazione da

parte dei genitori all’estero non è presentata alcuna comprova”, che

“per la documentazione prodotta i versamenti erano riconducibili a società di

capitali estera” e che non si poteva “in alcun modo ricondurre la

proprietà dei capitali ricevuti alle persone dei genitori”.

La motivazione della

decisione, che tiene conto dei mezzi di prova forniti dai reclamanti, appare

conforme alla legge e alla giurisprudenza. Proprio perché i versamenti di cui

hanno beneficiato i contribuenti provenivano da una società, peraltro con sede

all’estero, l’Ufficio di tassazione ha legittimamente ritenuto che non fosse

provata la natura di donazione degli stessi. Anche volendo ritenere provato il

fatto che il padre dell’insorgente sia azionista della società, ciò non è

sufficiente per concludere che vi sia stata una liberalità del genitore a

favore della figlia. Non è infatti noto a quale titolo la società abbia

proceduto ai pagamenti in questione.

Solo nella procedura di

revisione la contribuente ha prodotto copia di decisioni dell’autorità fiscale

olandese, relative all’imposta di donazione pagata per liberalità che il padre

le ha concesso negli anni 2011, 2012 e 2013. Gli importi delle donazioni in

questione non corrispondono tuttavia con quelli dichiarati dalla ricorrente.

3.6

Indipendentemente

dall’esistenza di un motivo di revisione, la ricorrente non ha dimostrato

pertanto che le decisioni di tassazione di cui ha chiesto la revisione siano

viziate da errori a suo sfavore.

4.

4.1.

L’insorgente non ha

tuttavia neppure comprovato l’esistenza di un motivo di revisione.

Nel suo ricorso,

rimprovera all’autorità di tassazione la violazione di un principio essenziale

della procedura nella misura in cui la motivazione delle sue decisioni era

“chiaramente insufficiente” e non ha preso in considerazione un fatto rilevante

e determinante.

4.2

La giurisprudenza del

Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella

salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli

non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare

argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (DTF

111.

Ib 209, consid. 1; STF 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD

I-2007, n. 16t consid. 3.3; CDT 80.2018.266 del 31 maggio 2019, consid. 3.5).

Al contribuente incombe

sempre l’obbligo di controllare la decisione di tassazione al momento in cui la

riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici ordinari.

Decidere diversamente vorrebbe dire abolire qualunque tipo di distinzione tra

mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione che,

in virtù del principio della certezza del diritto, non può in nessun caso

supplire ad un’omissione imputabile agli stessi contribuenti (DTF 111 Ib 210;

105.

Ib 252, consid. 3b; CDT 80.2012.72 del 12 novembre 2012, consid. 3.2 con

riferimenti).

4.3

Nell’ambito della

procedura ordinaria, come già ricordato, la ricorrente aveva presentato due

reclami, il 10 luglio 2015 contro la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD

2010, e il 22 febbraio 2017 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011.

Nel reclamo per il periodo

fiscale 2010, la contribuente evidenziava che l’autorità non avrebbe

riconosciuto una donazione del __________ alla figlia di € 35'000.--. Produceva

quindi un giustificativo della contabilità della __________, da cui si doveva

evincere che questo importo sarebbe stato addebitato al __________, e chiedeva

quindi che la donazione venisse riconosciuta.

Con

il reclamo del 22 febbraio 2017 invece, la signora RI 1 evidenziava che:

·

L’aumento dei redditi non può

essere accettato.

·

L’aumento della sostanza non può

essere accettata.

·

Purtroppo ai nostri clienti non è

ancora stato possibile procurare tutta la documentazione richiesta da parte

nostra per documentare il presente reclamo.

·

Non appena possibile sarà nostra

premura inviarvi la documentazione mancante.

Nelle decisioni su

reclamo, l’autorità ha debitamente motivato e argomentato le ragioni per cui

non ha riconosciuto le pretese donazioni da parte del padre della contribuente.

Va anzi evidenziato che, in merito alla procedura per la tassazione del 2010,

la ricorrente non ha prodotto la documentazione richiesta e il suo

rappresentante non si è nemmeno presentato all’audizione cui era stato citato dall’UT.

Dispositivo

Già per questi motivi le censure della ricorrente sono difficilmente

comprensibili.

4.4.

Come visto, lo scopo della

revisione non è quello di consentire al contribuente di rimediare a proprie omissioni

nell’ambito della procedura ordinaria.

Nel caso di specie la

contribuente, se avesse ritenuto che l’autorità di tassazione non aveva

debitamente preso in considerazione alcuni documenti, o se avesse ritenuto

insufficiente la sua motivazione, avrebbe potuto (e dovuto) interporre ricorso

contro le decisioni su reclamo per le tassazioni 2010 e 2011 e (perlomeno) reclamo

contro le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2012 e 2013, cosa che

invece ha omesso dal fare. Invece, ha lasciato che le decisioni citate

passassero in giudicato.

4.5.

Nel proprio ricorso, la

signora RI 1 rileva inoltre di aver avuto “gravi problemi di salute” e

di aver dovuto seguire “un trattamento medico nel corso degli anni

menzionati nel presente ricorso”. In particolare sarebbe “stata a più

riprese ricoverata in ospedale e anche attualmente [l’11 febbraio 2019,

ndr] si trova in ospedale nei Paesi Bassi”. Infine, il suo allora “imminente

divorzio conflittuale” avrebbe complicato la sua posizione, siccome era il

marito a occuparsi della gestione degli affari fiscali e famigliari.

Va anzitutto sottolineato

che la malattia non costituisce un motivo di revisione di una decisione di

tassazione passata in giudicato, ma tutt’al più giustifica una restituzione dei

termini di reclamo e di ricorso (art. 133 cpv. 3 LIFD; art. 192 cpv. 5 LT).

In ogni caso, l’insorgente

non produce documento alcuno a sostegno delle proprie affermazioni, di modo che

le stesse vanno integralmente respinte, siccome incombeva a lei l’onere della prova.

4.6.

Anche la critica relativa

alla violazione della “massima inquisitoria” e della ripartizione dell’onere

della prova si rivela infondata.

In applicazione analogica

della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere

della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8).

Ora, nella fattispecie, la

contribuente aveva l’onere di comporvare che i proventi conseguiti costituivano

donazioni e rientravano pertanto tra i redditi esenti dall’imposta (cfr. p. es.

la sentenza del TF 2C_842/2009 del 21.5.2010 consid. 3.4).

Quanto al rimprovero,

rivolto all’autorità fiscale, di non aver richiesto “informazioni

complementari nel caso in cui sussista un qualsiasi dubbio sulla qualificazione

di un fatto”, si è già ricordato che l’Ufficio di tassazione si è a più

riprese rivolto alla contribuente, tramite chi la rappresentava in quelle

procedure, chiedendo l’invio di documentazione.

4.7.

Vista l’assenza di un

motivo di revisione, può essere lasciata aperta la questione se la domanda di

revisione fosse tempestiva o meno.

Va ricordato che, ai sensi

degli artt. 233 LT e 148 LIFD, la domanda di revisione deve essere presentata

entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

Nel caso di specie, nella

propria istanza del 29 ottobre 2018, la contribuente ha semplicemente indicato

che “la presente domanda viene presentata entro 90 giorni dalla scoperta del

motivo di revisione”, senza tuttavia motivare minimamente tale posizione. La

stessa insorgente aveva verosimilmente dei dubbi circa il momento in cui

sarebbe intervenuta la “scoperta” del preteso motivo di revisione.

4.8.

Ne consegue quindi che,

non avendo la qui ricorrente agito tempestivamente in sede di procedura

ordinaria, ella non può avvalersi ora del rimedio della revisione, siccome

verrebbe meno la straordinarietà di questo mezzo di ricorso.

5. 5.1.

L’insorgente lamenta in

via subordinata un errore di scrittura ai sensi dell’art. 150 LIFD, siccome

l’autorità avrebbe erroneamente descritto le donazioni come “altri redditi”

nelle decisioni di tassazione.

5.2.

Secondo l’art. 235 cpv. 1

LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di

scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono

essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono

sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

Per errore va intesa

unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili.

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si

riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella

fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro

manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª

ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare

escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD,

le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono

cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame

(decisione TF n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento

a: Oberson, Droit fiscal suisse,

3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).

5.3.

Nel caso di specie, il

preteso errore rimproverato all’autorità fiscale non sarebbe certamente

intervenuto nella fase “manuale” dell’elaborazione della decisione, come tenta

invano di sostenere la ricorrente.

L’autorità, esaminati gli

atti prodotti da quest’ultima, ha ritenuto che i trasferimenti di denaro

dichiarati dalla contribuente non fossero qualificabili come donazioni. Questa

conclusione non rientra evidentemente nel concetto di un errore di scrittura e,

di conseguenza, il ricorso si rivela infondato anche sotto questo aspetto.

6. 6.1.

In via ancora più

subordinata, la ricorrente sostiene che “l’Amministrazione fiscale del

Cantone Ticino abbia stabilito i fatti in modo manifestamente inesatto e abbia

erroneamente escluso alcuni chiari elementi di prova ciò provava [sic] l’esistenza

di donazioni in linea diretta”. Rimprovera quindi all’autorità inferiore un

abuso di diritto, siccome la soluzione adottata dall’Amministrazione cantonale

porterebbe a un risultato scioccante che violerebbe il principio di proporzionalità

e il divieto di arbitrio.

6.2.

Nella

misura in cui la ricorrente sottolinea la particolare gravità del vizio della

decisione contestata e il risultato scioccante che comporta, va ricordato che

il Tribunale federale esclude che si possa derogare ai principi che

disciplinano la revisione, se il risultato della loro applicazione

è scioccante e urta il senso di giustizia. Ciò derogherebbe infatti alla

regola del numerus clausus dei motivi legali che permettono di

procedere alla revisione di una decisione passata in giudicato (sentenza

2C_51/2017 del 22.5.2017 consid. 4.5 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza

CDT n. 80.2017.17 del 29.5.2019 consid. 4.3.6).

6.3.

A sostegno della propria

tesi, la contribuente afferma che con i reclami per le tassazioni IC/IFD 2010 e

2011 aveva “ben rivendicato che si trattava di donazioni in linea diretta

nell’ambito della procedura di tassazione ordinaria”, mentre l’autorità non

avrebbe, inspiegabilmente, tenuto conto di questo fatto “così chiaramente

consolidato”. Per quanto riguarda invece le decisioni di tassazione 2012 e

2013, nonostante ella non abbia interposto reclamo avverso le stesse,

l’autorità fiscale avrebbe comunque riqualificato a torto le asserite donazioni.

Questo comportamento dell’Amministrazione fiscale, a dire dell’insorgente,

sarebbe parificabile all’arbitrio e, quindi, equiparabile a un abuso di

diritto.

Come già sottolineato,

tuttavia, l’autorità ha adottato le sue decisioni, avvalendosi della

documentazione prodotta dalla contribuente. Inoltre, invitata a presentarsi ed

esporre le proprie ragioni personalmente, ella non ha dato seguito a tale

invito. In queste circostanze, non si vede come possa essere rimproverato

all’Ufficio di tassazione di aver adottato delle decisioni arbitrarie.

7. Stante quanto

precede, il ricorso dell’insorgente va integralmente respinto, risultando

infondato in tutti i suoi aspetti.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono a carico della ricorrente, integralmente soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: