80.2019.75
Procedura: revisione, reddito imponibile, pretesa donazione dal padre residente all’estero, versamenti provenienti da società
5 ottobre 2020Italiano24 min
donazioni provenienti dal padre della moglie, __________, residente nei __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.75
80.2019.76
Lugano
5 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 febbraio 2019 contro la decisione dell’11 gennaio 2019 in materia di revisione
IC e IFD 2010, 2011, 2012 e 2013.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e __________
sono stati domiciliati a Croglio fino al 7 luglio 2016, quando hanno annunciato
la partenza per __________ (__________).
Nei periodi fiscali dal
2010 al 2013, i contribuenti hanno sempre dichiarato di aver beneficiato di
donazioni provenienti dal padre della moglie, __________, residente nei __________,
43'750.-- nel 2010, fr. 154'000.-- nel 2011, fr. 97'150.-- nel 2012 e 95'000.–
nel 2013.
Non avendo i contribuenti
giustificato la sproporzione esistente fra i redditi dichiarati e le spese
sostenute nei periodi fiscali in questione, l’RS 1 ha aggiunto ai proventi
dichiarati “altri redditi” per fr. 80'000.-- nel 2010, fr. 375'000.-- nel 2011,
fr. 30'000.-- nel 2012 e fr. 125'000.- nel 2013.
Le decisioni di tassazione
sono state notificate ai contribuenti alle date seguenti:
IC/IFD
2010 10.06.2015
IC/IFD
2011 26.10.2016
IC/IFD
2012 26.10.2016
IC/IFD
2013 22.02.2017
Contro le decisioni per i
periodi fiscali 2010 e 2011 i contribuenti hanno interposto reclamo,
rispettivamente, il 10.7.2015 e il 21.12.2016, contestando di aver conseguito
altri redditi, oltre a quelli dichiarati, e ribadendo di aver beneficiato di
donazioni da familiari all’estero.
L’Ufficio di tassazione ha
respinto i reclami, con decisioni, rispettivamente, del 26.10.2016 e del
1.6.2017. L’autorità fiscale ha in particolar modo rilevato che le pretese
donazioni erano costituite da versamenti provenienti da società estere e che
non potevano pertanto essere ricondotte ai genitori.
B. In data 29 ottobre
2018, RI 1 ha presentato “domanda di revisione” delle decisioni di tassazione
IC/IFD per i periodi fiscali 2010-2013. L’istante avrebbe beneficiato di diverse
donazioni da parte del padre, detentore della totalità delle quote della
società __________. Questi trasferimenti sarebbero stati erroneamente
qualificati come “altri redditi” dall’Ufficio di tassazione. Trattandosi di
donazioni, avrebbero dovuto essere esentate dall’imposta sul reddito.
Con decisione del 15
novembre 2018, l’UT ha respinto la domanda di revisione. L’autorità fiscale ha ricordato
che la revisione non può essere invocata per far valere un diverso punto di
vista giuridico e neppure un eventuale errore nell’applicazione del diritto e
che la giurisprudenza esige dai contribuenti una certa diligenza nella
salvaguardia dei propri diritti nella procedura di tassazione.
C. Il 14 dicembre 2018
la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione del 15 novembre 2018
dell’UT, censurando una “motivazione che appare molto leggera” e
fondando l’istanza di revisione sul fatto che l’Ufficio di tassazione non avrebbe
tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che conosceva o
doveva conoscere. L’autorità era infatti già “in possesso di tutti i
documenti giuridici che stabiliscono che il padre della sig.ra RI 1 è fondatore
unico e azionista della società” (__________ BV), tanto più che contro le
tassazioni dei periodi fiscali 2010 e 2011 aveva interposto reclamo. La
reclamante riteneva che una revisione dovesse essere ammessa anche in
applicazione della giurisprudenza secondo cui una decisione passata in
giudicato deve essere modificata se è inficiata da un errore essenziale e lede
il sentimento di giustizia. In via subordinata, censurava infine un errore di
scrittura giusta l’art. 150 LIFD.
L’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo con decisione dell’11 gennaio 2019. Ribadito che l’istituto
della revisione non è dato per riparare ad un errore di diritto o per avvalersi
di una nuova tesi giuridica e nemmeno per ottenere una nuova valutazione di
circostanze già note al momento della decisione, l’autorità fiscale ha
ricordato che contro le decisioni di tassazione dei periodi 2010 e 2011 era
stato interposto reclamo. Ha inoltre sottolineato che la giurisprudenza del
Tribunale federale esige dai contribuenti (e/o dal loro rappresentante) una
certa diligenza nella salvaguardia dei propri diritti nel contesto della
procedura di tassazione.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede, in via principale, che
la decisione dell’UT venga dichiarata nulla e che gli atti vengano restituiti
all’autorità precedente affinché questa adotti nuove decisioni. In via
subordinata, la contribuente chiede che si constati un errore di scrittura
giusta l’art. 150 LIFD nelle decisioni dell’UT e che gli atti gli vengano
quindi rinviati per delle nuove decisioni. In via ancora più subordinata,
l’insorgente chiede che le decisioni dell’UT vengano dichiarate nulle siccome
arbitrarie e che vengano rinviate all’autorità fiscale per delle nuove
decisioni.
L’insorgente ribadisce di
aver beneficiato nel corso degli anni fiscali qui in esame di diverse donazioni
dal padre, in particolare: nel 2010, fr. 63’615.--; nel 2011, € 119'953.--
quali donazione e € 281'235 quali prestito; nel 2012, fr. 97'150.--; e nel
2013, € 95'000.--. Alcuni di questi versamenti sarebbero avvenuti tramite la __________,
società fondata nel 1982 dal signor __________, padre della contribuente,
unicamente “per ragioni pratiche e di tesoreria”. Nondimeno sarebbero
imputabili al sig. __________. Di conseguenza, siccome qualificabili come
donazioni, la ricorrente sostiene che questi trasferimenti di denaro siano
esenti da imposta.
Secondo la ricorrente,
l’autorità di tassazione avrebbe violato un principio essenziale della
procedura, non prendendo in considerazione la qualifica dei trasferimenti di
denaro come “donazioni del padre”, circostanza parificabile a un fatto
rilevante e determinante. L’UT sarebbe incorso anche in un diniego di giustizia
nella misura in cui non ha fornito una motivazione sufficiente in merito alla «riclassificazione
delle donazioni come “altri redditi”». Fornendo delle motivazioni che la
contribuente ritiene essere insufficienti, avrebbe violato anche “il
principio della proporzionalità della procedura amministrativa”.
L’insorgente ritiene
inoltre che l’errore di interpretazione, che inficia le decisioni di
tassazione, costituisca un abuso di diritto.
Non avendo interpellato suo
padre e non avendo accettato i mezzi di prova presentati dalla figlia, l’UT
avrebbe violato anche il suo diritto di essere sentita.
In via subordinata,
l’insorgente sostiene che l’Amministrazione fiscale avrebbe commesso un errore
di scrittura giusta l’art. 150 LIFD, siccome avrebbe riportato in
modo errato i fatti che emergono dal dossier.
In via ancora più
subordinata, la ricorrente ritiene che l’UT abbia adottato una decisione
arbitaria, siccome avrebbe stabilito i fatti “in modo manifestamente inesatto
e avrebbe erroneamente escluso alcuni chiari elementi di prova ciò [sic] provava
l’esistenza di donazioni in linea diretta”.
E. Con osservazioni del 28
febbraio 2019, l’UT propone di respingere il ricorso. La fattispecie della
donazione sarebbe stata discussa con il precedente rappresentante, ma la poca
documentazione presentata non è stata considerata sufficiente, come si evince
dalla motivazione della decisione dopo reclamo per il periodo fiscale 2010.
L’autorità fiscale esclude di aver commesso un errore manifesto nelle decisioni
di tassazione e sottolinea che la contribuente chiede piuttosto di rivalutare
la stessa fattispecie.
F. Il 22 marzo 2019 la
contribuente ha presentato una replica sostenendo che ella non poteva far
valere i motivi invocati nel corso della procedura ordinaria, a causa di alcuni
problemi di salute e depressione. Inoltre, siccome preoccupata per il suo
divorzio e il ritorno nei Paesi Bassi, non le si poteva ragionevolmente
richiedere tutta la diligenza possibile nel corso della procedura ordinaria.
Con due lettere di “complemento”
del 12 aprile 2019 e dell’8 maggio 2019, la contribuente ha inviato a questa
Corte copia delle decisioni di tassazione per l’imposta comunale, l’IC e l’IFD per
il periodo fiscale 2017, ritenendo che le stesse siano “ingiuste” e che
“contraddicono i principi che invochiamo nel nostro appello”.
Diritto
1. 1.1
La ricorrente censura
preliminarmente una violazione del suo diritto di essere sentita. In particolar
modo, l’UT non avrebbe accettato i mezzi di prova “debitamente presentati”.
Inoltre, la contribuente si duole del fatto che l’autorità fiscale non avrebbe
interrogato suo padre in merito ai versamenti ricevuti durante gli anni in
questione.
1.2.
Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte
interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative
risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di
far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia
pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo
fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti.
D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale
garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine
all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una
propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento
anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero
condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014
del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii). Per quanto riguarda le imposte in
discussione, il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione
è inoltre ribadito dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art.
188 in relazione con l'art. 228 LT.
1.3.
Non è del tutto chiaro se
la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito, nella
fattispecie, si riferisca alla procedura di tassazione oppure alla procedura di
revisione. In entrambi i casi, la testimonianza del padre della ricorrente non
sarebbe stata decisiva e l’autorità poteva pertanto procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove. Come meglio si dirà nel seguito della
motivazione, i versamenti di cui ha beneficiato la ricorrente provenivano da
una società di capitali con sede __________ e un’eventuale audizione del padre
della contribuente non avrebbe potuto superare i dubbi che una simile
situazione lasciava sussistere.
Non vi è dunque stata
alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Considerandi
2.
2.1
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
2.2
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,
2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a
edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.3
Anche una “valutazione
completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere considerata una
violazione di “principi essenziali della procedura”, così come preteso dagli
articoli 147 cpv. 1 lett. b LIFD e 232 cpv. 1 lett. b LT. Un
simile motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui una
motivazione errata o carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare un
reclamo tempestivo (Casanova/Dubey,
op. cit., n. 8 ad art. 147 LIFD, p. 1801). Non vi rientrano, per contro,
l’assunzione errata, o arbitraria, di una prova e neppure un errore nella
sussunzione (errore nei fatti o applicazione errata del diritto), poiché
altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi
d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione.
3.
3.1.
Deve dapprima essere
sottolineato il fatto che la ricorrente non dimostra che le decisioni passate
in giudicato, di cui ha chiesto la revisione, contengano degli errori, per i
quali le stesse dovrebbero essere modificate “a vantaggio del contribuente”.
Sostanzialmente, la
contribuente e il marito, nei periodi fiscali litigiosi hanno avuto un tenore
di vita piuttosto elevato, pur disponendo di redditi e di capitali modesti. Per
giustificare il dispendio, hanno dichiarato di aver beneficiato di donazioni da
parte del padre della ricorrente. Richiesti di documentare le liberalità in
questione, hanno prodotto documentazione che attesta dei versamenti provenienti
da una società olandese, __________ BV. Non ritenendo che tali prestazioni potessero
essere qualificate donazioni del genitore, l’autorità di tassazione ha negato
trattarsi di proventi esenti dall’imposta sul reddito e ha imposto quali “altri
redditi” l’ammanco di liquidità che emergeva dal calcolo delle entrate e delle
uscite.
Non si vede come tale
decisione possa essere considerata errata o addirittura arbitraria.
3.2
Secondo gli articoli 16
LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio
il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un
sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere interpretate
restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell’elenco
delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato,
donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD;
art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT)
3.3
Le donazioni sono quindi
esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia
imposizione con l'imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da
tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si
considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce
un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).
La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a
quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute
allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione
tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF
2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid. 3.3).
3.4
Come affermato anche dal
Tribunale federale, una società di capitali in linea di principio non fa alcuna
donazione. Le sue prestazioni si fondano su motivazioni economiche e non
sull’intenzione di favorire una persona. Di conseguenza, i contratti che
stipula con terzi vicini devono rispettare il criterio della libera concorrenza
(“dealing at arm’s length”) (sentenza TF 2C_655/2018 consid. 3.4 e
giurisprudenza citata).
3.5
Nella decisione del 1°
giugno 2017, con cui ha respinto il reclamo della contribuente e del marito,
l’Ufficio di tassazione ha argomentato che “della dichiarata donazione da
parte dei genitori all’estero non è presentata alcuna comprova”, che
“per la documentazione prodotta i versamenti erano riconducibili a società di
capitali estera” e che non si poteva “in alcun modo ricondurre la
proprietà dei capitali ricevuti alle persone dei genitori”.
La motivazione della
decisione, che tiene conto dei mezzi di prova forniti dai reclamanti, appare
conforme alla legge e alla giurisprudenza. Proprio perché i versamenti di cui
hanno beneficiato i contribuenti provenivano da una società, peraltro con sede
all’estero, l’Ufficio di tassazione ha legittimamente ritenuto che non fosse
provata la natura di donazione degli stessi. Anche volendo ritenere provato il
fatto che il padre dell’insorgente sia azionista della società, ciò non è
sufficiente per concludere che vi sia stata una liberalità del genitore a
favore della figlia. Non è infatti noto a quale titolo la società abbia
proceduto ai pagamenti in questione.
Solo nella procedura di
revisione la contribuente ha prodotto copia di decisioni dell’autorità fiscale
olandese, relative all’imposta di donazione pagata per liberalità che il padre
le ha concesso negli anni 2011, 2012 e 2013. Gli importi delle donazioni in
questione non corrispondono tuttavia con quelli dichiarati dalla ricorrente.
3.6
Indipendentemente
dall’esistenza di un motivo di revisione, la ricorrente non ha dimostrato
pertanto che le decisioni di tassazione di cui ha chiesto la revisione siano
viziate da errori a suo sfavore.
4.
4.1.
L’insorgente non ha
tuttavia neppure comprovato l’esistenza di un motivo di revisione.
Nel suo ricorso,
rimprovera all’autorità di tassazione la violazione di un principio essenziale
della procedura nella misura in cui la motivazione delle sue decisioni era
“chiaramente insufficiente” e non ha preso in considerazione un fatto rilevante
e determinante.
4.2
La giurisprudenza del
Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella
salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli
non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare
argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (DTF
111.
Ib 209, consid. 1; STF 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD
I-2007, n. 16t consid. 3.3; CDT 80.2018.266 del 31 maggio 2019, consid. 3.5).
Al contribuente incombe
sempre l’obbligo di controllare la decisione di tassazione al momento in cui la
riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici ordinari.
Decidere diversamente vorrebbe dire abolire qualunque tipo di distinzione tra
mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione che,
in virtù del principio della certezza del diritto, non può in nessun caso
supplire ad un’omissione imputabile agli stessi contribuenti (DTF 111 Ib 210;
105.
Ib 252, consid. 3b; CDT 80.2012.72 del 12 novembre 2012, consid. 3.2 con
riferimenti).
4.3
Nell’ambito della
procedura ordinaria, come già ricordato, la ricorrente aveva presentato due
reclami, il 10 luglio 2015 contro la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD
2010, e il 22 febbraio 2017 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011.
Nel reclamo per il periodo
fiscale 2010, la contribuente evidenziava che l’autorità non avrebbe
riconosciuto una donazione del __________ alla figlia di € 35'000.--. Produceva
quindi un giustificativo della contabilità della __________, da cui si doveva
evincere che questo importo sarebbe stato addebitato al __________, e chiedeva
quindi che la donazione venisse riconosciuta.
Con
il reclamo del 22 febbraio 2017 invece, la signora RI 1 evidenziava che:
·
L’aumento dei redditi non può
essere accettato.
·
L’aumento della sostanza non può
essere accettata.
·
Purtroppo ai nostri clienti non è
ancora stato possibile procurare tutta la documentazione richiesta da parte
nostra per documentare il presente reclamo.
·
Non appena possibile sarà nostra
premura inviarvi la documentazione mancante.
Nelle decisioni su
reclamo, l’autorità ha debitamente motivato e argomentato le ragioni per cui
non ha riconosciuto le pretese donazioni da parte del padre della contribuente.
Va anzi evidenziato che, in merito alla procedura per la tassazione del 2010,
la ricorrente non ha prodotto la documentazione richiesta e il suo
rappresentante non si è nemmeno presentato all’audizione cui era stato citato dall’UT.
Dispositivo
Già per questi motivi le censure della ricorrente sono difficilmente
comprensibili.
4.4.
Come visto, lo scopo della
revisione non è quello di consentire al contribuente di rimediare a proprie omissioni
nell’ambito della procedura ordinaria.
Nel caso di specie la
contribuente, se avesse ritenuto che l’autorità di tassazione non aveva
debitamente preso in considerazione alcuni documenti, o se avesse ritenuto
insufficiente la sua motivazione, avrebbe potuto (e dovuto) interporre ricorso
contro le decisioni su reclamo per le tassazioni 2010 e 2011 e (perlomeno) reclamo
contro le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2012 e 2013, cosa che
invece ha omesso dal fare. Invece, ha lasciato che le decisioni citate
passassero in giudicato.
4.5.
Nel proprio ricorso, la
signora RI 1 rileva inoltre di aver avuto “gravi problemi di salute” e
di aver dovuto seguire “un trattamento medico nel corso degli anni
menzionati nel presente ricorso”. In particolare sarebbe “stata a più
riprese ricoverata in ospedale e anche attualmente [l’11 febbraio 2019,
ndr] si trova in ospedale nei Paesi Bassi”. Infine, il suo allora “imminente
divorzio conflittuale” avrebbe complicato la sua posizione, siccome era il
marito a occuparsi della gestione degli affari fiscali e famigliari.
Va anzitutto sottolineato
che la malattia non costituisce un motivo di revisione di una decisione di
tassazione passata in giudicato, ma tutt’al più giustifica una restituzione dei
termini di reclamo e di ricorso (art. 133 cpv. 3 LIFD; art. 192 cpv. 5 LT).
In ogni caso, l’insorgente
non produce documento alcuno a sostegno delle proprie affermazioni, di modo che
le stesse vanno integralmente respinte, siccome incombeva a lei l’onere della prova.
4.6.
Anche la critica relativa
alla violazione della “massima inquisitoria” e della ripartizione dell’onere
della prova si rivela infondata.
In applicazione analogica
della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere
della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8).
Ora, nella fattispecie, la
contribuente aveva l’onere di comporvare che i proventi conseguiti costituivano
donazioni e rientravano pertanto tra i redditi esenti dall’imposta (cfr. p. es.
la sentenza del TF 2C_842/2009 del 21.5.2010 consid. 3.4).
Quanto al rimprovero,
rivolto all’autorità fiscale, di non aver richiesto “informazioni
complementari nel caso in cui sussista un qualsiasi dubbio sulla qualificazione
di un fatto”, si è già ricordato che l’Ufficio di tassazione si è a più
riprese rivolto alla contribuente, tramite chi la rappresentava in quelle
procedure, chiedendo l’invio di documentazione.
4.7.
Vista l’assenza di un
motivo di revisione, può essere lasciata aperta la questione se la domanda di
revisione fosse tempestiva o meno.
Va ricordato che, ai sensi
degli artt. 233 LT e 148 LIFD, la domanda di revisione deve essere presentata
entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
Nel caso di specie, nella
propria istanza del 29 ottobre 2018, la contribuente ha semplicemente indicato
che “la presente domanda viene presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione”, senza tuttavia motivare minimamente tale posizione. La
stessa insorgente aveva verosimilmente dei dubbi circa il momento in cui
sarebbe intervenuta la “scoperta” del preteso motivo di revisione.
4.8.
Ne consegue quindi che,
non avendo la qui ricorrente agito tempestivamente in sede di procedura
ordinaria, ella non può avvalersi ora del rimedio della revisione, siccome
verrebbe meno la straordinarietà di questo mezzo di ricorso.
5. 5.1.
L’insorgente lamenta in
via subordinata un errore di scrittura ai sensi dell’art. 150 LIFD, siccome
l’autorità avrebbe erroneamente descritto le donazioni come “altri redditi”
nelle decisioni di tassazione.
5.2.
Secondo l’art. 235 cpv. 1
LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di
scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono
essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono
sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Per errore va intesa
unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si
riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella
fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro
manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª
ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare
escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD,
le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono
cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame
(decisione TF n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento
a: Oberson, Droit fiscal suisse,
3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).
5.3.
Nel caso di specie, il
preteso errore rimproverato all’autorità fiscale non sarebbe certamente
intervenuto nella fase “manuale” dell’elaborazione della decisione, come tenta
invano di sostenere la ricorrente.
L’autorità, esaminati gli
atti prodotti da quest’ultima, ha ritenuto che i trasferimenti di denaro
dichiarati dalla contribuente non fossero qualificabili come donazioni. Questa
conclusione non rientra evidentemente nel concetto di un errore di scrittura e,
di conseguenza, il ricorso si rivela infondato anche sotto questo aspetto.
6. 6.1.
In via ancora più
subordinata, la ricorrente sostiene che “l’Amministrazione fiscale del
Cantone Ticino abbia stabilito i fatti in modo manifestamente inesatto e abbia
erroneamente escluso alcuni chiari elementi di prova ciò provava [sic] l’esistenza
di donazioni in linea diretta”. Rimprovera quindi all’autorità inferiore un
abuso di diritto, siccome la soluzione adottata dall’Amministrazione cantonale
porterebbe a un risultato scioccante che violerebbe il principio di proporzionalità
e il divieto di arbitrio.
6.2.
Nella
misura in cui la ricorrente sottolinea la particolare gravità del vizio della
decisione contestata e il risultato scioccante che comporta, va ricordato che
il Tribunale federale esclude che si possa derogare ai principi che
disciplinano la revisione, se il risultato della loro applicazione
è scioccante e urta il senso di giustizia. Ciò derogherebbe infatti alla
regola del numerus clausus dei motivi legali che permettono di
procedere alla revisione di una decisione passata in giudicato (sentenza
2C_51/2017 del 22.5.2017 consid. 4.5 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza
CDT n. 80.2017.17 del 29.5.2019 consid. 4.3.6).
6.3.
A sostegno della propria
tesi, la contribuente afferma che con i reclami per le tassazioni IC/IFD 2010 e
2011 aveva “ben rivendicato che si trattava di donazioni in linea diretta
nell’ambito della procedura di tassazione ordinaria”, mentre l’autorità non
avrebbe, inspiegabilmente, tenuto conto di questo fatto “così chiaramente
consolidato”. Per quanto riguarda invece le decisioni di tassazione 2012 e
2013, nonostante ella non abbia interposto reclamo avverso le stesse,
l’autorità fiscale avrebbe comunque riqualificato a torto le asserite donazioni.
Questo comportamento dell’Amministrazione fiscale, a dire dell’insorgente,
sarebbe parificabile all’arbitrio e, quindi, equiparabile a un abuso di
diritto.
Come già sottolineato,
tuttavia, l’autorità ha adottato le sue decisioni, avvalendosi della
documentazione prodotta dalla contribuente. Inoltre, invitata a presentarsi ed
esporre le proprie ragioni personalmente, ella non ha dato seguito a tale
invito. In queste circostanze, non si vede come possa essere rimproverato
all’Ufficio di tassazione di aver adottato delle decisioni arbitrarie.
7. Stante quanto
precede, il ricorso dell’insorgente va integralmente respinto, risultando
infondato in tutti i suoi aspetti.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono a carico della ricorrente, integralmente soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il prese
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: