80.2019.77
Imposte alla fonte: frontalieri, aliquota, figli a carico, contribuente separato, deduzione sociale non cumulabile con deduzione degli alimenti
11 novembre 2020Italiano29 min
residente a __________ (I), beneficia di un permesso G e lavora presso l’__________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.77
Lugano
11 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 febbraio 2019 contro la decisione del 4 febbraio 2019 in materia di imposte
alla fonte 2014-2017.
Fatti
Fatti
A. Il signor RI 1,
residente a __________ (I), beneficia di un permesso G e lavora presso l’__________
a __________. Vive separato dalla moglie dal 30 aprile 2005. La sentenza che ha
decretato lo scioglimento del loro matrimonio è divenuta definitiva il 26
gennaio 2011. Il contribuente e la ex moglie hanno un figlio in comune, nato il
31 maggio 2002 che, conformemente a quanto disposto dal Tribunale di __________
è stato affidato in modo condiviso “con permanenza presso la madre dal
lunedì al mercoledì, e con permanenza presso il padre dal giovedì al sabato; le
domeniche alternate eccetto il terzo fine settimana del mese che il minore
trascorrerà interamente con la madre” e “a titolo di contributo di
mantenimento del figlio (visto la permanenza paritaria) il padre verserà entro
il giorno 30 di ogni mese un importo mensile di €. 200,00 […]
accollandosi le intere spese mediche e dentistiche e scolastiche necessarie al
minore; tali obblighi verranno meno in caso di sensibile miglioramento delle
condizioni economiche della sig.ra __________” (v. sentenza del Tribunale
di __________, p. 2).
B. Il 26 aprile 2018, l’RS
1 (di seguito: RS 1) emanava una “decisione concernente recupero d’imposta
alla fonte a carico dei dipendenti non domiciliati” per gli anni 2014-2017.
Chiedeva al datore di lavoro, il __________, di voler riversare
fr. 9'348.50 in relazione al salario accertato (fr. 327'581.81) e
all’imposta alla fonte dovuta dal signor RI 1 (fr. 25'502.70) per i
periodi fiscali 2014-2017. Avendo già trattenuto e riversato
fr. 16'154.20, l’autorità di tassazione richiedeva al datore di lavoro di
pagare la differenza, fermo restando il diritto di regresso del debitore della
prestazione imponibile nei confronti del contribuente a norma dell’art. 211 LT
risp. art. 138 LIFD. L’RS 1 adduceva quale motivazione: “[e]rrata
determinazione della tabella (ricalcolo del reddito imponibile tenuto conto
degli alimenti)”. Rispetto al totale dei redditi dichiarati per gli anni
2014-2017 (fr. 338'357.80), l’autorità di tassazione aveva accertato un “totale
salari” di fr. 327'581.81: la differenza corrispondeva alla deduzione
degli alimenti, ovvero a fr. 10'775.99 durante i 4 anni.
C. In data 18 maggio
2018, il contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1 della __________ SA,
presentava reclamo contro la suddetta decisione sostenendo che, con la sentenza
di divorzio, il Tribunale di __________ aveva diposto l’affidamento condiviso
del figlio minorenne __________ e che “quanto alle conseguenze economiche
del divorzio… l’onere di mantenimento del figlio è stato posto quasi
interamente a carico del Reclamante”, con il quale vive. Di conseguenza, a
dire del rappresentante, “il Reclamante si trov[a] in una situazione di
“contribuente divorziato che vive in comunione domestica con il figlio a
carico”, per cui “la tabella applicabile alle imposte alla fonte a suo
carico è la Tabella H1” e non, come applicato erroneamente dall’autorità di
tassazione, “in parte la Tabella H1 e in parte la tabella A”. Chiedeva
quindi che al contribuente si applicasse la tabella H poiché “è divorziato e
provvede chiaramente al mantenimento quasi totale del figlio, il quale vive di
fatto con lui”.
D. Il 4 febbraio 2019,
l’RS 1 respingeva il reclamo e stabiliva che l’imposta alla fonte da riversare fosse
da confermare in ragione di fr. 9'348.50. L’autorità di tassazione giustificava
così il suo agire:
“la documentazione presentata
in sede di reclamo non si discosta dai fatti già noti al momento della
decisione del 26 aprile 2018, ove l’autorità di tassazione, assoggettando il
contribuente 7 mesi tramite la tabella per famiglie monoparentali (tabella H) e
5 mesi con quella per persone sole (tabella A), in aggiunta alla deduzione dei
contributi alimentari versati, ha tenuto ampiamente conto della capacità
contributiva del contribuente.
Stato di fatto peraltro
concordato per gli anni precedenti direttamente con il contribuente tramite il
verbale di audizione controfirmato dalle parti in data 10 gennaio 2018”.
E. L’11 febbraio 2019,
il rappresentante del contribuente presenta ricorso, ribadendo nuovamente che __________
vive di fatto presso il padre che provvede quasi interamente al suo
mantenimento e sottolineando che “l’affidamento non ha niente a che vedere
con il luogo nel quale vive di fatto la persona “affidata”: esso
riguarda piuttosto le decisioni che lo concernono, le quali devono appunto
essere adottate in maniera condivisa dai genitori. Nel caso specifico, come
risulta anche dal certificato di residenza emesso dal Comune di __________ […]
il figlio del Ricorrente risiede in maniera preponderante presso il Ricorrente
stesso” (v. ric. p. 2 n. 5). Rivelandosi, a suo dire, giustificata l’applicazione
della Tabella H1, postula l’annullamento della decisione del 26 aprile 2018
dell’RS 1.
F. Il 12 febbraio 2019,
la Camera di diritto tributario richiedeva al contribuente il pagamento di
fr. 1'500.‑ a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura, in quanto residente all’estero, con la comminatoria
dell’irricevibilità del ricorso. L’importo è stato versato tempestivamente.
G. La Divisione delle
contribuzioni, PI 1, ha presentato le sue osservazioni in data 23 aprile 2019,
evidenziando che quanto sancito nel gennaio 2011 dalla sentenza del Tribunale
di __________ che ha istituito “una custodia alternata, cosicché entrambi i
genitori partecipano allo stesso modo alla cura del figlio” è ancora in
essere. L’autorità fiscale, non potendo discostarsi da tale decisione (v. oss.
p. 2, n. 2) e richiamando la Circolare AFC no. 30, considera che al
contribuente si sarebbe dovuta applicare la tariffa di base per persona sola e
che la soluzione adottata dall’RS 1 risulterebbe invece più vantaggiosa (v.
oss. p. 2, n. 3: “la tariffa H per 7/12 mesi e la tariffa A0 per 5/12 mesi”).
Nonostante ciò, l’PI 1 della Divisione delle contribuzioni conferma l’operato
dell’RS 1.
Diritto
1. Il presente ricorso
verte sulla tipologia di aliquota d’imposta da applicare e, parallelamente,
sulla concessione della deduzione per figlio a carico. Lamentando
l’applicazione errata della tabella impositiva, il ricorrente si oppone alla
richiesta formulata dall’RS 1 tendente al pagamento dell’imposta alla fonte non
trattenuta, fattispecie verosimilmente venuta alla luce a seguito della
tassazione correttiva intrapresa per tener conto della deduzione degli alimenti
versati alla ex moglie. Per il ricorrente, si dovrebbe applicare la Tabella
impositiva H1 perché è padre divorziato di un figlio al cui sostentamento
provvede “quasi interamente”.
Per l’RS 1 invece, come si
evince dalla decisione dopo reclamo datata 4 febbraio 2019, per i primi 7 mesi
di ogni periodo fiscale qui considerato si dovrebbe applicare la Tabella H1
(per famiglie monoparentali, con un figlio a carico) mentre per i restanti 5 mesi
dell’anno la Tabella A0 (per persone sole), alfine di tenere “ampiamente
conto della capacità contributiva del contribuente”.
Considerandi
2.
2.1.
Sono soggetti ad
una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana
o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta, l’art. 91
LIFD).
L’imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD) e sostituisce le
imposte riscosse secondo la procedura ordinaria (artt. 104 cpv. 1, 3a
frase LT e 106 cpv. 2, 1a frase LT; artt. 87 e 99 LIFD).
2.2
Per il diritto cantonale,
i principi fondanti le aliquote d’imposta, la loro struttura e le differenti
tipologie sono regolati dagli art. 106 e seguenti LT e specificati all’art. 11
(periodi fiscali 2014 e 2015) risp. 12 (periodi fiscali 2016 e 2017) del
Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche relativo al
periodo fiscale trattato (RL 640.220).
La legislazione tributaria
federale regola le basi e le strutture delle tariffe agli art. 85 e 86 LIFD e
agli articoli 1 e 2 Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro
dell’imposta federale diretta [Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo; RS
642.118.2]).
2.3
L’art. 86 cpv. 1 LIFD specifica
che la tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali
(art. 26) e i premi d’assicurazione (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché
delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36). Per quest’ultima
categoria di deduzioni, la Legge sull’imposta federale diretta rimanda espressamente
all’art. 36 LIFD, relativo alle tariffe applicabili per il calcolo dell’imposta
ordinaria. Quest’ultimo articolo presenta tre tipologie di aliquota: per
persone sole (cpv. 1); per coniugi viventi in comunione domestica (cpv. 2) e
quella cosiddetta per genitori (cpv. 2bis). Il capoverso 2bis
stabilisce che l’aliquota attenuata si applica per analogia ai coniugi viventi
in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di
fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o
persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (la
cosiddetta famiglia monoparentale). L’ammontare d’imposta calcolato in questo
modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
L’aliquota per i genitori è calcolata nella rispettiva tariffa dell’imposta
alla fonte quale deduzione dell’ammontare dell’imposta (Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Circ. n.
30.
del 21 dicembre 2010, p. 28, n. 13.4.9).
2.4
Diversamente dall’art. 86
cpv. 1 LIFD, l’art. 107 cpv. 1 LT non rinvia esplicitamente alle aliquote
applicabili nell’ambito dell’imposizione ordinaria, limitandosi a rimandare
alla disposizione relativa alla deduzione per figli (art. 34 lett. a
LT). Per il diritto cantonale, le aliquote applicabili in materia di imposta
alla fonte sono elencate all’art. 108 LT. La legislazione cantonale prevede
quattro tipologie di aliquota (art. 108 cpv. 1 LT), ovvero per:
a. persone sole;
b. coniugati
con un solo reddito viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti
vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono
in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c. coniugati
con doppio reddito che vivono in comunione domestica;
d. redditi accessori.
L’aliquota è del 10 per cento.
La legislazione tributaria
cantonale, diversamente da quella federale, non prevede un’aliquota d’imposta
per i genitori.
2.5
Nell’ambito dell’imposta
federale diretta, l’art. 2 cpv. 1 OIFo recita che l’Amministrazione federale
delle contribuzioni stabilisce d’intesa con i Cantoni i dettagli del calcolo e
l’applicazione delle tariffe disciplinando in particolare la struttura e
l’estensione delle tariffe nonché della loro integrazione nelle tariffe
cantonali (lett. a), come pure l’ammontare delle deduzioni forfettarie
da considerare nelle tariffe (art. 86 cpv. 1 LIFD; lett. b). L’Annexe 1
della Lettre circulaire Impôt à la source, pubblicata dall’AFC in data 11
settembre 2013, precisa le deduzioni contemplate dalle differenti tariffe. Per
quanto qui d’interesse, il Tariffario H (famiglia monoparentale) include la
deduzione sociale per figlio a carico in ragione di fr. 6'500.‑ e la
deduzione generale per oneri assicurativi pari a fr. 700.‑ per
figlio (AFC, Lettre circulaire 11.09.2013, Impôt à la source, Annexe 1, Barème
IFD H1-H9).
Per l’imposta cantonale, le
modalità di calcolo delle aliquote dell’imposta alla fonte sono previste
all’art. 11 (periodi fiscali 2014 e 2015) risp. art. 12 (periodi fiscali 2016 e
2017) del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche per
il relativo periodo (RL 640.220). La suddetta norma prevede la deduzione per
figlio in ragione di fr. 11'100.‑ (art. 11 cpv. 2 cifra 8 risp. art.
12.
cpv. 2, cifra 8 DE). Mentre la deduzione generale per oneri assicurativi da
contemplare nelle diverse Tabelle impositive tra quelle forfettarie è
espressamente esclusa per i lavoratori frontalieri con rientro giornaliero e,
di conseguenza, per i loro figli (art. 12 cpv. 2 cifra 5 DE).
3.
3.1.
L’imposta alla fonte è
prelevata in applicazione di diverse tabelle, le quali con effetto dal 1°
gennaio 2014, sono state uniformate a livello svizzero. La scelta della tabella
applicabile va attuata in base alle indicazioni contenute in un apposito
modulo, e meglio nel “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla
fonte”, che deve essere compilato dal lavoratore e che viene conservato dal
datore di lavoro (art. 3a cpv. 1 OIFo; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1°
gennaio 2014 – versione 1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida dal 1°
gennaio 2015 ‑ versione 1.2, p. 13).
3.2
Le tariffe fiscali per i
lavoratori sono attribuite conformemente all’art. 1 OIFo, in particolare cpv. 1
e 3 risp. secondo la Direttiva DDC n. 1 (p. 13).
Per quanto qui
d’interesse, la tabella A, si riferisce a contribuenti celibi/nubili,
divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione
domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (art. 1 cpv. 1 lett. a
OIFo; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio 2014 ‑ versione
1.1, p. 13; Direttiva n. 1, valida dal 1° gennaio 2015 – versione
1.2, p. 13).
La Tabella d’imposta
(aliquota) H, per i titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri
residenti all’estero che rientrano giornalmente al proprio domicilio, si
applica ai “contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di
fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico” (la
cosiddetta famiglia monoparentale; art. 1 cpv. 1 lett. g OIFo; Direttiva
DDC n. 1, p. 13, n. 16). La deduzione sociale per “figli minorenni viene
riconosciuta automaticamente a tutti gli assoggettati alla fonte […] nei
casi di applicazione delle tabelle […] H1, 2, 3 [ed] è accordata
integralmente” (DDC, Direttiva n. 1, p. 14, n. 17).
Per il diritto cantonale,
per figlio a carico si intende “ogni figlio minorenne fino alla fine del
mese del compimento del 18esimo anno di età rispettivamente ogni figlio
maggiorenne a tirocinio o agli studi fino alla fine del mese del compimento del
28esimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede in modo
essenziale e che vivono in comunione domestica” (art. 34 cpv. 1 LT; DDC,
Direttiva, p. 14, n. 17). La LIFD invece non prevede un limite di età per la
deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per
quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle
circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche
se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una
formazione appropriata (AFC, Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010, p. 20). Di
conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il
figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il
25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD,
p. 713).
4.
4.1.
L’applicazione della
Tabella H è subordinata alla presentazione dell’atto di famiglia che il datore
di lavoro dovrà tenere a disposizione dell’autorità fiscale (DDC, Direttiva n.
1, p. 15, n. 18). Se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la
sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro
applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21).
4.2
In vigore dal 1° gennaio
2014, l’art. 3a cpv. 1 OIFo prevede che i datori di lavoro che impiegano
persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 o 97
LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto
giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. Se il
Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell’imposta alla
fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio
mensile (art. 3a cpv. 2 OIFo; cfr., al proposito, Pedroli in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, p. 1745 s., n. 5 ss ad art. 136 LIFD). L’“apposito modulo”
menzionato dall’art. 3a cpv. 1 OIFo si concretizza nel Modulo n. 1 “Formulario
d’annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta
alla fonte” che deve essere debitamente compilato e controfirmato sia dal
dipendente che dal datore di lavoro (Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio
2014.
– versione 1.1; Direttiva DDC n. 1, valida dal 1° gennaio
2015.
– versione 1.2, p. 22 n. 32). Va al proposito ricordato che
mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla
fonte” ‑ che permette di accertare la situazione personale del
lavoratore ‑ quest’ultimo si impegna a notificare al datore di
lavoro ogni cambiamento con un nuovo questionario. Il questionario deve essere
aggiornato ogni qual volta vi sia un cambiamento della situazione famigliare
del dipendente ed è obbligatorio procedere all’aggiornamento del questionario
ad ogni inizio di anno civile (DDC, Istruzioni utili alla compilazione del
“Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati
all’imposta alla fonte”, p. 1; cfr., al proposito, Pedroli, op. cit., p. 1746 s., n. 8 ss ad art. 136 LIFD).
4.3
Secondo gli art. 136 LIFD
e 209 LT, il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono
fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e
scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla
fonte. Gli articoli 123 ‑ 129 LIFD e 196 ‑ 203
LT sono applicabili per analogia (v. p. es. sentenza TF 2C_140/2016 del
30.05.2017, consid. 4.4). Sia secondo l’art. 196 LT, che secondo l’art. 123
cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le
condizioni di fatto e di diritto determinanti per un’imposizione completa ed
esatta (principio di collaborazione). Al contribuente è imposto l’obbligo di
fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.
200.
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione
in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p. 442).
4.4
Di principio, in applicazione
analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura
fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è
tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova
di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario
(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8; sentenza
TF 2C_140/2016 del 30.05.2017, consid. 4.4).
4.5
Nel caso concreto, il
formulario d’annuncio (al momento dell’assunzione) o un aggiornamento del
questionario succitato non è reperibile tra la documentazione messa a
disposizione della Camera di diritto tributario come pure non è versato agli
atti alcun atto di famiglia per i periodi fiscali 2014-2017, qui litigiosi.
Ciò, nonostante il contribuente sia alle dipendenze dell’__________ sicuramente
già a partire dal 2009 (v. verbale di audizione che regola l’imposizione
2009-2013 firmato nel gennaio 2018) e nonostante il ricorrente si sia nel
frattempo divorziato (con sentenza cresciuta in giudicato il 26 gennaio 2011),
cambiando di conseguenza la sua situazione famigliare e il suo stato civile.
Dagli atti non si evince se il datore di lavoro abbia o meno ottemperato ai
propri obblighi procedurali, almeno presentando il Modulo 1, né tantomeno se
l’autorità di tassazione gli abbia chiesto di farlo. Non essendo possibile
determinare le condizioni di fatto (e di diritto) per una imposizione completa
ed esatta, già solo per questo motivo la decisione del 4 febbraio 2019 deve
essere annullata e gli atti rinviati all’RS 1 perché proceda a nuovi
accertamenti.
5.
5.1.
Secondo la Circolare n. 30
dell’AFC, che concerne l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la
legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), la concessione della
tariffa per i genitori presuppone che il contribuente viva in comunione
domestica con il figlio o la persona bisognosa al cui sostentamento provvede in
modo essenziale. Le due condizioni sono imperative. La tariffa per i genitori (per
l’IFD) risp. attenuata (per l’IC) non può essere suddivisa tra diversi
contribuenti. Se i genitori sono separati legalmente o di fatto, la tariffa per
i genitori o attenuata viene sempre accordata ad una sola persona. Il
trasferimento dell’autorità parentale comune non può dunque implicare che la
tariffa per i genitori risp. attenuata sia applicata più volte ai coniugi non
separati e ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi, che vivono in
comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento.
In caso di convivenza fa
stato il domicilio. Conformemente all’articolo 25 capoverso 1 CC il domicilio
del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori
non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia.
Quando il figlio raggiunge la maggiore età può costituire un proprio domicilio.
Per i figli maggiorenni in formazione, ai genitori viene dunque accordata la
tariffa per i genitori (risp. attenuata) solo se il figlio vive in comunione
domestica con loro. Se la formazione del figlio si svolge in una località
diversa dal domicilio dei genitori, la tariffa per i genitori (risp. attenuata)
può essere accordata solo se il figlio è dimorante settimanale presso il luogo
della formazione, ma ha mantenuto il proprio domicilio presso i genitori. In caso
di tirocinio o di studio questa dovrebbe essere la regola, poiché conformemente
all’articolo 26 CC, la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole
non costituisce domicilio. Tuttavia, se il figlio maggiorenne ha trasferito il
proprio domicilio, i genitori, anche se provvedono al sostentamento del figlio,
sono tassati secondo la tariffa per i coniugi oppure ‑ se non
sono sposati ‑ secondo la tariffa di base.
Se le condizioni della
tariffa per i genitori (risp. attenuata) non sono più soddisfatte, ad esempio
in caso di decesso di un figlio, alla conclusione della formazione oppure se
viene meno l’esigenza di mantenimento, i genitori o le persone adulte tornano
ad essere tassati secondo la tariffa per i coniugi oppure, se non sono sposati,
secondo la tariffa di base (AFC, Circ. n. 30 del 21 dicembre 2010, p. 24, n.
13.4.1
e relativo rinvio menzionato in: DDC, Circ. n. 18 del luglio 2020, p. 3,
n. 1).
5.2
Ai fini della concessione
della tariffa per i genitori (per l’IFD) o attenuata (per l’IC), oltre alla
comunione domestica occorre che il contribuente o i coniugi provvedano al
sostentamento del figlio o della persona bisognosa in modo essenziale. Per i
figli minorenni di genitori separati o conviventi non coniugati ciò significa
che in linea di principio il genitore che si assume più della metà delle spese
di sostentamento del figlio può far valere la tariffa per i genitori risp.
attenuata. Se tra i genitori separati o non coniugati che convivono
(concubinato), sono fatti valere alimenti per il figlio minorenne, si presume
che il genitore che riceve gli alimenti sui quali paga le imposte e ai quali si
aggiungono i propri alimenti provveda al sostentamento del figlio in modo
essenziale e gli viene pertanto accordata la tariffa per i genitori (risp.
attenuata). Questo è solitamente il genitore detentore dell’autorità parentale.
Il genitore che versa gli alimenti può a sua volta dedurli dal proprio reddito.
Nell’attribuzione della
tariffa per i genitori risp. attenuata, in caso di genitori separati,
divorziati o non coniugati con due economie domestiche, occorre distinguere se
l’autorità parentale viene esercitata in comune oppure no. Se solo un genitore
detiene l’autorità parentale, si presume che provveda al sostentamento del
figlio in modo essenziale, pertanto gli viene concessa la tariffa per i
genitori risp. attenuata. Se l’autorità parentale è esercitata in comune, il
genitore, che riceve gli alimenti, viene tassato secondo la tariffa per i
genitori risp. con l’aliquota attenuata. Se non sono fatti valere alimenti,
occorre distinguere se il figlio si trova in custodia alternata oppure no. In
assenza di custodia alternata, il genitore, che vive in comunione domestica con
il figlio, viene tassato secondo la tariffa per i genitori risp. attenuata. In
caso di custodia alternata si presuppone che il genitore con il reddito netto
superiore provveda in modo essenziale al sostentamento del figlio e perciò gli
viene riconosciuta la tariffa per i genitori (AFC, Circ. n. 30 del 21 dicembre 2010,
p. 25, n. 13.4.2). Diversamente per l’imposta cantonale, per cui chi
contribuisce per l’essenziale al mantenimento del figlio è colui che dispone
del reddito inferiore (DDC, Circ. n. 18/2020, p. 29; Allegato n. 05).
5.3
5.3.1
Per dimostrare la comunione
domestica con il figlio, il ricorrente presenta un “certificato di residenza
e stato di famiglia”, “rilasciato solo per l’estero” e valido 6 mesi
a partire dal 28 luglio 2017. Tuttavia, ciò non comprova che il figlio __________
fosse domiciliato presso il padre durante i periodi fiscali qui contestati (v.
ric.; all. 4). Attesta unicamente che la famiglia di RI 1 è composta da lui e
dal figlio e che il contribuente è residente in Via __________ a __________. Nulla
è detto riguardo al domicilio del figlio tra il 2014 e il 2017.
5.3.2
Oltre a ciò, il
trattamento fiscale della fattispecie e quindi l’applicazione della tabella
impositiva, che include o meno la deduzione per figli a carico, dipende anche
dall’effettivo versamento da parte del ricorrente del contributo di
mantenimento per il figlio __________, stabilito in sede giudiziaria. In
effetti, il Tribunale di __________ ha disposto “l’affidamento condiviso”
(comparabile all’autorità parentale congiunta) e la custodia alternata tra i
due genitori. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto a __________ un contributo
di mantenimento di € 200.‑ mensili da versarsi fintanto che le
condizioni economiche della madre non sarebbero sensibilmente migliorate “a
causa di aumenti di reddito o per l’instaurazione di una convivenza o in virtù
di un nuovo matrimonio”. Dagli atti a disposizione dell’autorità
giudicante, nulla si evince in merito alla situazione economica della signora __________
per i periodi fiscali qui contestati ne è dato sapere se RI 1 abbia
effettivamente versato alla ex moglie il contributo di mantenimento per il
figlio. Agli atti non vi è alcuna comprova di tali versamenti, dati comunque
per assodati dall’RS 1 nella sua decisione del 26 aprile 2018 e confermata il 4
febbraio 2019.
5.4
Se gli alimenti fossero
stati effettivamente corrisposti ‑ come accettato dall’RS 1
nella decisione impugnata, nonostante il contribuente non ne abbia dimostrato
l’effettivo pagamento ‑ allora il signor RI 1 sarebbe dovuto essere
tassato secondo la tariffa di base, senza beneficiare di alcuna deduzione per
figlio a carico, poiché aveva già fatto valere la deduzione degli alimenti ai
sensi degli art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD risp. art. 32 cpv. 1 lett. c
LT (AFC, Circ. n. 30, allegato 2, n. 14.5; DDC, Circ. n. 18, allegato 1, n. 4).
In altre parole, per gli anni 2014-2017 al contribuente avrebbe dovuto essere
applicato unicamente il tariffario A0 (art. 1 cpv. 1 lett. a OIFo, DDC,
Direttiva n. 1, p. 13). A questo proposito si rileva che, anche nell’ambito
dell’imposta alla fonte, non vi può essere un cumulo tra la deduzione degli
alimenti e la deduzione per figli a carico (Baumgartner/Eichenberger,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
3a ediz., Basilea 2017, p. 895, n. 32a ad art. 35 LIFD). Anche
se fosse dimostrato, per il tramite di giustificativi, che il contribuente ha
versato il contributo di mantenimento cui era astretto, la sua richiesta di
poter beneficiare della tabella d’imposta H cadrebbe in ogni caso, avendo
beneficiato della deduzione individuale degli alimenti ‑ fr. 10'775.99
per i 4 periodi fiscali oggetto della presente contestazione ‑ non
considerati nella tariffa ma previsti quale deduzione supplementare a titolo
individuale (cfr. al proposito art. 2 cpv. 1 lett. e OIFo e il relativo
rinvio all’art. 33 LIFD; Pedroli, op.
cit., p. 1440, n. 6 s.).
5.5
Nel caso in
cui – invece ‑ durante i quattro periodi fiscali
oggetto della presente contestazione non fosse stato versato alcun contributo
di mantenimento, per poter riconoscere al signor RI 1 la tariffa H, l’autorità
fiscale dovrà accertare se, negli anni qui contestati, __________ ha vissuto in
comunione domestica con il padre e se questi ha provveduto al suo sostentamento
in modo essenziale. Anche per questo motivo, la decisione del 4 febbraio 2019
deve essere annullata e gli atti rinviati all’RS 1 perché proceda alle proprie
incombenze.
6.
6.1.
A titolo meramente
abbondanziale, si osserva che, conformemente agli art. 35 cpv. 1 lett. a
LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT cui rinviano espressamente gli art. 86 cpv.
1.
LIFD risp. art. 107 cpv. 1 LT, se i genitori sono tassati separatamente e se
il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati
alimenti, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Attualmente, né
l’ordinamento federale né l’ordinamento cantonale prevedono una Tabella
d’imposta che contempli quanto sancito dall’art. 35 cpv. 1 lett. a,
seconda frase LIFD risp. dall’art. 34 cpv. 1 lett. a, seconda frase LT,
in vigore già dal 1° gennaio 2012. Neppure la nuova Circolare AFC n. 45 del
12.06.2019, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 fa chiarezza su questo
punto (v. p. es. n. 4.7., esempi di applicazione della tariffa, p. 18) e rinvia
comunque ancora alla Circolare AFC n. 30 sull’imposizione della famiglia (AFC,
Circ. n. 45, n. 4.3, p. 16).
6.2
Dalla (scarsa)
documentazione a disposizione dell’autorità giudicante, il datore di lavoro,
almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017, ha applicato la Tabella d’imposta H1
per famiglia monoparentale con un figlio (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017,
agli atti). Con la sua decisione del 26 aprile 2018, confermata dopo reclamo il
4.
febbraio 2019, l’autorità di tassazione – presumibilmente dopo la
richiesta di una tassazione correttiva tendente al riconoscimento della
deduzione degli alimenti per il figlio minorenne (v. motivazione allegata alla
decisione di pagamento degli arretrati perché la richiesta di una tassazione
correttiva manca agli atti) ‑ ha modificato l’operato del
datore di lavoro, diminuendo il reddito imponibile complessivo da
fr. 338'357.80 a fr. 327'581.81 e correggendo la modalità impositiva,
affiancando alla Tabella H1 (utilizzata per i primi 7 mesi dell’anno) anche la
Tabella A0 (per gli ultimi 5 mesi dell’anno). Questo nonostante non vi siano
stati cambiamenti della situazione al momento del pagamento, del versamento,
del bonifico o della compensazione (art. 108 cpv. 2 LT; art. 1 cpv. 2 OIFo).
Modalità impositiva peraltro utilizzata in modo analogo anche nei periodi
fiscali precedenti, considerato il verbale di audizione firmato il 10 gennaio
2018.
e relativo alla rettifica dell’imposta alla fonte per gli anni 2009-2013,
citato anche nella motivazione della decisione qui impugnata.
6.3
Verosimilmente, la
soluzione pragmatica adottata dall’RS 1 che applica le due diverse tariffe
impositive A0 e H1 tende a correggere questa mancanza. Nonostante il lodevole
tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7
mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la
deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a
frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe
essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati
versati alimenti.
6.4
Ancor meno comprensibile è
la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali
2016.
e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza
disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea
infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua
situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro
applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di
incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli
art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel
frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie,
la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa
appunto difetto.
6.5
Sia come sia, dai
pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se
nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa
per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per
figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare
nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le
condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed
esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e
gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una
nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la
collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante
gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli
avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come
deciso dal Tribunale di __________.
7.
Di conseguenza, la
decisione del 4 febbraio 2019 è annullata e gli atti trasmessi all’RS 1 perché
proceda alle proprie incombenze.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.
L’importo di
fr. 1'500.‑ richiesto dalla Camera di diritto tributario a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura è restituito al
ricorrente per il tramite del suo rappresentante.
Al ricorrente,
rappresentato da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione dopo reclamo relativa
ai periodi fiscali 2014-2017 emessa RS 1 in data 4 febbraio 2019 è annullata e
gli atti sono trasmessi all’RS 1 perché proceda all’emissione di una nuova
decisione motivata ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
L’anticipo a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura di fr. 1'500.‑
è restituito al ricorrente. Al ricorrente, è assegnata un’indennità a titolo di
ripetibili pari a fr. 500.‑ (cinquecento franchi).
3. Contro il prese
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: