Lexipedia

Decisione

80.2019.88

Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, genitori separati, figlio maggiorenne, dubbi sull’effettivo versamento di alimenti da parte del padre nonostante convenzione

4 settembre 2020Italiano19 min

separata dal marito __________ dal 2010. Nel periodo fiscale litigioso conviveva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.88

80.2019.89

Lugano

4 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4/17 febbraio 2019 contro la decisione del 23 gennaio 2019 in materia di IC

2016.

Fatti

Fatti

A.

a.

La signora RI 1 vive

separata dal marito __________ dal 2010. Nel periodo fiscale litigioso conviveva

con i tre figli, __________ (1997), __________ (1999) e __________ (2001) che

le sono stati affidati “per cura ed educazione” (v. sentenza __________

del 27 giugno 2013). Dalla sentenza del Pretore del Distretto di __________ si

evince che la contribuente dovrebbe ricevere fr. 1'400.‑ mensili quali

contributo di mantenimento per ognuno dei suoi tre figli, oltre agli assegni

familiari. Nel periodo fiscale 2016, i tre figli – di cui uno

maggiorenne ‑ frequentavano tutti scuole post obbligatorie nel

Cantone.

b.

Per quanto qui

d’interesse, dalla Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2016, presentata

il 31 dicembre 2017, si evince che la contribuente aveva percepito

fr. 33'600.‑ quali alimenti per i due figli minorenni, __________ e __________.

Per il periodo fiscale 2016, tra le altre deduzioni, la contribuente chiedeva di

poter beneficiare delle deduzioni sociali per figli a carico per un importo

pari a fr. 33'300.‑ e per figli agli studi per un ammontare di fr. 5'700.‑.

Per la sola imposta cantonale, postulava un’analoga deduzione dalla sostanza

netta in relazione ai due figli minorenni.

B. La decisione di

tassazione IC/IFD 2016 è stata intimata il 24 gennaio 2018. Per l’IC, l’autorità

di tassazione ammetteva la deduzione per figli a carico in ragione di fr. 22'000.‑

e quella per figli agli studi in ragione di fr. 3'800.‑. A motivo adduceva

“deduzione considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2016”. Il

reddito imponibile, ugualmente determinante per l’aliquota, era stato accertato

in fr. 72'300.‑ e il dovuto d’imposta IC si attestava a

fr. 3'604.25. Per l’IFD, invece, l’autorità di tassazione concedeva la

deduzione per figli a carico in ragione di fr. 13'000.‑ e riduceva l’ammontare

d’imposta (aliquota per genitori) di fr. 753.‑ per giungere ad un

dovuto d’imposta federale diretta pari a fr. 630.05 (reddito imponibile e

determinante per l’aliquota: fr. 87'800.‑).

C. Il 29 gennaio 2018, la

contribuente presentava reclamo in relazione alla sola imposta cantonale chiedendo

di “giustificare il motivo della deduzione per ogni figlio a carico (punto

25.1 e 25.2) per soli 2 f[i]gli essendo che tutti i 3 figli sono ancora agli

studi”. Allegava i certificati di frequenza validi per l’anno scolastico

2016-2017 dei tre figli.

D. Il 23 gennaio 2019,

l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava alla contribuente la decisione di

tassazione IC 2016 dopo reclamo. In merito al figlio maggiorenne __________, l’autorità

di tassazione respingeva la richiesta della reclamante di poter beneficiare delle

deduzioni sociali per figlio a carico e per figlio agli studi. A motivo del

proprio diniego, l’RS 1 adduceva:

“[…] osservato che per il

figlio maggiorenne __________ l’altro genitore continua a versare a questi

prestazioni di mantenimento in ragione di CHF 1'400.‑ mensili superiori

alle deduzioni sociali per figli a carico ed agli studi rivendicate […]

richiamati

gli art. 34 L. tributaria ticinese e 35 L. federale sull’imposta federale

diretta, la prassi cantonale in materia di deduzioni sociali e la circolare n.

30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta

federale diretta” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del

21.12.2010, per la quale la deduzione è da ammettersi in caso di figli

maggiorenni a condizione che il costo di mantenimento sia almeno pari

all’ammontare della deduzione sociale, riconfermando il diniego della deduzione

sociale per figli a carico ed agli studi per imposta cantonale con riguardo al

figlio maggiorenne __________ considerate le prestazioni di mantenimento

versate dall’altro genitore e il fabbisogno di mantenimento in considerazione

dei minimi di mantenimento vitale del diritto esecutivo, considerata la quota

di mantenimento a carico della contribuente inferiore all’importo della

deduzione”.

E. Con il ricorso del 4/17

febbraio 2019, RI 1 lamenta il mancato riconoscimento delle deduzioni sociali

per il figlio maggiorenne __________ poiché “è stato ritenuto che “l’altro

genitore continua a versare a questi prestazioni di mantenimento in ragione di

CHF 1'400.‑ mensili””. A dimostrazione che invece è lei l’unico genitore

che provvede al sostentamento del figlio maggiorenne e quindi che ha diritto alla

deduzione per figlio a carico risp. per figlio agli studi, la ricorrente allega

una dichiarazione firmata dal padre di __________, nella quale si attesta che

nel 2016 non gli ha corrisposto alcun contributo di mantenimento (v. ric.; all.

1/1).

Diritto

1. Il ricorso verte

sulla concessione delle deduzioni sociali per figlio a carico prevista

dall’art. art. 34 cpv. 1 lett. a LT e art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD

risp. per figlio agli studi, contemplata unicamente dalla legge cantonale (art.

34 cpv. 1 lett. c LT) per il figlio maggiorenne __________ che, nel

2016, frequentava il quarto anno del curricolo di operatore sociosanitario

presso la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di

Giubiasco (v. attestato di frequenza rilasciato il 29 agosto 2016).

Considerandi

2.

Imposta federale diretta

2.1

Per l’art. 35 cpv. 1 lett.

a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500

franchi. Dal 1° gennaio 2012, è stata introdotta una seconda frase al capoverso

1.

per cui se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà

all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo

33.

capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per

metà.

2.2

Per quanto attiene al

riconoscimento delle deduzioni sociali, trova applicazione l’art. 35 cpv. 2

LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione

alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento”.

Con

il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una

schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto

per cui i cambiamenti nelle relazioni personali, ovvero nello status del

contribuente (p. es. lo stato civile, l’età dei figli, la necessità di

sostentamento, ecc.) non sono costantemente monitorati nell’arco dell’anno, ma

di principio una sola volta durante il periodo fiscale, in casu alla

fine dell’anno civile. Invece, le prestazioni fornite, come p. es. i pagamenti,

sono calcolate per l’insieme del periodo fiscale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109 s.; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a

ed., Basilea 2019, n. 58 ad

art. 35 LIFD, p. 1063). Tale principio

presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel

singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato.

Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta

secondo il principio della capacità contributiva, per la giurisprudenza del

Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti

ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337, consid. 1c; cfr. p. es.

sentenze CDT n. 80.2018.122/123 del 3 dicembre 2018, consid. 1.2;

n. 80.2018.108/109 del 5 novembre 2018 consid. 1.4; n. 80.2017.182 del 26

marzo 2018, consid. 1.3; n. 80.2016.231 del 28 agosto 2017, consid. 1.3).

2.3

Il riconoscimento della

deduzione per figli, dopo il raggiungimento della maggiore età, è condizionata

dal fatto che il genitore che versa alimenti non ha più il diritto alla

deduzione dei contributi di mantenimento secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. c

LIFD. Quest’ultimo articolo esclude infatti la deduzione delle “prestazioni

versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul

diritto di famiglia”.

La Circolare n. 30 del 21

dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, entrata in

vigore il 1° gennaio 2011, prevede in tal caso che il genitore che versa gli

alimenti possa far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori

versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia

di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la

deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona

bisognosa a condizione che le prestazioni uguaglino almeno l’importo della

deduzione (cfr. Circolare cit., par. 14.10.2, p. 37). Tale prassi, ripresa

dalla vecchia circolare n. 14 del 1994, è sottoposta a critiche severe della

dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.166 del 7 novembre 2000, in:

RDAT I-2001 n. 7t, p. 362). Il Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta

legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale

reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al

divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per

figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere

in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far

valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che

lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per

persone bisognose (sentenza 2C_905/2017 dell’11.3.2019 consid. 2.1.3, in RF

74/2019 p. 379, e giurisprudenza citata).

Se non vi è alcun

versamento di alimenti, la deduzione per figli a carico può essere fatta valere

dal genitore che vive in comunione domestica con il figlio (Circolare cit.,

par. 14.11, p. 37).

2.4

Come visto, al 31.12.2016,

il figlio __________ aveva diciannove anni e stava ultimando una prima

formazione, frequentando il quarto anno del curricolo di operatore

sociosanitario (v. attestato di frequenza rilasciato il 29 agosto 2016 dalla

Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Giubiasco). Il

percorso formativo scelto era a tempo pieno, integrava formazione professionale

e maturità professionale federale e le lezioni in aula si alternavano alla

pratica di 49 settimane di stage, agli atelier ed ai corsi interaziendali (v.

sspss.ch; ultima consultazione: 21 maggio 2020). Non è dato sapere se gli

studenti beneficiavano di un compenso durante le settimane di stage.

Facendo riferimento alla

Circolare n. 30 dell’AFC, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione in

questione, “considerate le prestazioni di mantenimento versate dall’altro

genitore” e “considerata la quota di mantenimento a carico della contribuente

inferiore all’importo della deduzione”. In altri termini, basandosi sul fatto

che il padre era obbligato a versare alimenti per 1'400 franchi al mese,

l’autorità ha ritenuto che la ricorrente non avesse diritto ad alcuna deduzione

sociale, per il fatto che non era adempiuta la “condizione che le prestazioni

uguaglino almeno l’importo della deduzione”.

2.5

Con il suo ricorso, la

contribuente sostiene che il padre di __________ non avrebbe versato alcun

contributo di mantenimento nel corso del 2016, come attestato dallo stesso

debitore, nella dichiarazione del 28 gennaio 2018, allegata al ricorso.

La dichiarazione del

genitore è chiaramente in contrasto con gli obblighi che egli si è assunto con

la convenzione di divorzio.

La questione non necessita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per quanto attiene al calcolo

dell’imposta federale diretta. Anche se il padre avesse versato il contributo

di mantenimento dovuto, si deve ritenere infatti che la madre abbia a sua volta

contribuito al sostentamento del figlio maggiorenne e che le sue “prestazioni

uguaglino almeno l’importo della deduzione”. In questo contesto, va ricordato

che il mantenimento del figlio maggiorenne può assumere la forma di prestazioni

in natura fornite nell’ambito della comune economia domestica (vitto, alloggio

ecc.). Di conseguenza, entrambi i genitori partecipano al mantenimento del

figlio, anche se uno solo di essi (quello che non abita con lui) versa in senso

vero e proprio un contributo di mantenimento pecuniario (cfr. Jaques, Les frais liés à l’entretien de

l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès

2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 251 e giurisprudenza citata; inoltre CDT n.

80.2014.72

del 20.5.2015 consid. 3.3).

Ne consegue che, per

quanto concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è accolto. Non mette

conto definire se le venga attribuita la deduzione per figli o quella per

persona bisognosa a carico, essendo l’importo identico.

3.

Deduzione per figli a

carico IC

3.1

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 11'100.‑ franchi. Se i genitori sono tassati

separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non

sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche

la deduzione per i figli è ripartita per metà.

3.2

Nel caso dell’imposta

cantonale, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è

nettamente superiore rispetto a quello dell’imposta federale diretta (fr. 6'500.‑),

invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di

suddividere fra loro la stessa deduzione. Seguendo lo stesso criterio di

ripartizione, si giustifica una ripartizione per metà della deduzione prevista

dalla legge cantonale (fr. 11’100.‑ nel periodo in discussione), a

condizione che le prestazioni di entrambi i coniugi raggiungano almeno l’ammontare

della metà della stessa (fr. 5'550.‑).

La Camera di diritto

tributario ha già stabilito, anche nell’interesse della praticabilità, la

seguente regola: quando entrambi i genitori partecipano in modo importante al

mantenimento del figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per

figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno

raggiungano almeno tale ammontare. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione

viene attribuita all’altro genitore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22

ottobre 2014 consid. 3.4).

3.3

Ai fini della decisione

sul riconoscimento della deduzione per figli nel calcolo dell’imposta

cantonale, è necessario verificare se il padre di __________ abbia contribuito

al mantenimento del figlio maggiorenne. In tal caso, infatti, alla ricorrente

spetterebbe tutt’al più la metà della deduzione.

Ora, il padre attesta di

non aver versato alimenti al figlio maggiorenne (v. ric.; all. 1/1) e nella DI

2016.

presentata contro la tassazione d’ufficio che lo concerne, il cui reclamo

è a tutt’oggi ancora inevaso, dichiara di non aver versato alcun contributo

alimentare per i figli avuti dalla ricorrente.

Da parte sua, la madre

dichiara di non aver percepito alimenti per __________l, ma solo per gli altri

due figli, minorenni, e sostiene di essere stata lei l’unico genitore che

provvedeva al sostentamento del figlio maggiorenne nel corso del 2016. A questo

proposito, l’autorità di tassazione ha accertato e successivamente confermato

in sede di reclamo l’introito di fr. 21'265.‑ relativo agli alimenti

dichiarati per i due figli minorenni. Verosimilmente l’autorità di tassazione

ha basato il suo accertamento fondandosi su quanto dichiarato e sulla sentenza

del 27 giugno 2013, acclusa alla DI 2016 della ricorrente. Non ha ritenuto

necessario richiedere altra documentazione a comprova degli avvenuti pagamenti

delle prestazioni alimentari.

3.4

Interpellata al proposito,

la ricorrente ha inviato alla Camera di diritto tributario la sentenza di

divorzio emessa il 5 novembre 2018 dal Pretore del Distretto di __________,

completata dalla Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio

stipulata il 15 marzo 2018 e dall’Accordo di complemento alla Convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio firmato il 25 ottobre 2018. Inoltre ha

fornito l’estratto 01.01.16 - 31.12.2016 del conto presso __________

dove dovrebbero confluire gli alimenti per i figli versati dal padre (IBAN __________).

Da quest’ultimo non è possibile risalire ad alcun versamento di contributi

alimentari, né per i due figli minorenni né per __________.

Neppure la Convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio firmata dai coniugi __________ il 15

marzo 2018 e omologata dal Pretore riesce a fugare ogni dubbio, potendo

addirittura suggerire l’ipotesi che nel 2016 non siano stati versati alimenti (“la

signora __________ […] rinuncia altresì a far valere qualsivoglia

pretesa per contributi arretrati nei confronti del marito per sé e per i figli

quanto maturato fino al 31 dicembre 2017” e “con l’attuazione di quanto

sopra indicato, i coniugi __________, la moglie per sé e per i figli,

dichiarano di più nulla vicendevolmente vantare a seguito dello scioglimento

del regime dei beni della partecipazione agli acquisti o per altro titolo o

ragione” (v. Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, parte

integrante della sentenza __________ del 5 novembre 2018, p. 6). Anche l’Accordo

di complemento alla Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del

25.

ottobre 2018, con il quale il padre riconosce di “essere debitore nei

confronti della moglie e di figli dell’importo complessivo di CHF 30'500.– a

titolo di contributi alimentari arretrati sino al mese di ottobre 2018 compreso”,

non fa alcun riferimento esplicito a eventuali scoperti anche per il 2016.

3.5

In queste circostanze,

appare necessario verificare ulteriormente l’effettivo adempimento degli

obblighi alimentari da parte dell’ex marito dell’insorgente, poiché ne dipende

la decisione in merito alla deduzione litigiosa.

La stessa dichiarazione

della contribuente presenta delle incongruenze. Per sé e per i figli minorenni,

infatti, ha dichiarato di aver percepito alimenti nel corso del periodo

fiscale. Dagli estratti bancari prodotti nella procedura di ricorso, tuttavia,

non emerge alcun versamento proveniente dall’ex marito.

Per quanto concerne i

figli minorenni, dottrina e giurisprudenza sostengono infatti che il creditore

sia imponibile solo quando riceve effettivamente il contributo di mantenimento

pattuito, così come il debitore può dedurlo solo quando lo ha effettivamente

versato. In altre parole, per quanto concerne il trattamento fiscale dei

contributi alimentari, si applica il principio di cassa e non quello di

competenza (sentenza del TF 2C_585/2014 del 12.2.2015 consid. 5.1 e

giurisprudenza citata; inoltre Liégeois,

La disponibilité du revenu ‑ Le moment de l’acquisition en

droit fiscal suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, p. 360 n. 1120 e

giurisprudenza citata).

Perché una prestazione di

questa natura sia assoggettata all’imposta – e di riflesso dedotta dal reddito

imponibile del debitore – non basta pertanto che sia divenuta esigibile, ma si

richiede anche sia stata effettivamente versata.

Lo stesso criterio deve

valere, per analogia, anche nel caso degli alimenti spettanti ad un figlio

maggiorenne. Sebbene gli stessi non siano imponibili né deducibili, infatti, il

loro versamento è determinante per l’attribuzione della deduzione per figli a

uno o a entrambi i genitori.

3.6

La procedura fiscale è

retta dal principio di collaborazione. Secondo gli art. 196 LT e 123 LIFD, le

autorità di tassazione definiscono con il contribuente le condizioni di fatto e

di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è

perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT e 126 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr.

sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442).

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso

che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8).

Considerata l’incertezza

fattuale del caso di specie, spetterà dunque all’UT Lugano, esaminando la

situazione dell’intera famiglia, compresa quella del figlio maggiorenne, fare

chiarezza procedendo a tutte le indagini necessarie.

3.7

La decisione di tassazione

IC 2016 dopo reclamo del 23 gennaio 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi

all’autorità di tassazione perché prenda, con la collaborazione dei

contribuenti, una nuova decisione motivata.

4.

Deduzione

per figli agli studi

4.1

La deduzione per figlio

agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed

è complementare alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT

n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1

lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo

anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una

scuola o corsi di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr.

13'400.‑, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato

tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

4.2

L’art. 11 cpv. 1 Decreto

esecutivo del 30 novembre 2016 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2017 (RL 10.2.2.1.3) stabilisce che, per ogni

figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede

e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o

corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le

seguenti deduzioni:

[…]

2.

fr. 1'900.‑

se il figlio frequenta scuola post obbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede

della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

[…].

In tutti i casi, deve

trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di

almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che

rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DE

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale

2017).

4.3

Nel caso di genitori

separati, che mantengono un figlio maggiorenne agli studi, trova applicazione

lo stesso criterio che si riferisce alla deduzione per figli a carico. Venuto

meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di

dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, la prassi e la

giurisprudenza ammettono cioè che le deduzioni sociali per figli agli studi

possono essere suddivise fra i genitori (sentenza CDT n. 80.2009.23 del 15.4.2009,

in RtiD II-2009 n. 6t).

4.4

Per stabilire se la ricorrente abbia diritto alla deduzione sociale per figlio

agli studi, l’autorità di tassazione dovrà verificare se abbia effettivamente provveduto

al sostentamento del figlio maggiorenne nel corso del 2016, procedendo alle

indagini necessarie.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 23 gennaio 2019 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione per figli (o persona bisognosa) a carico di fr.

6'500.–.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, la decisione su reclamo del 23

gennaio 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’RS 1 perché

emetta una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: