80.2019.88
Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, genitori separati, figlio maggiorenne, dubbi sull’effettivo versamento di alimenti da parte del padre nonostante convenzione
4 settembre 2020Italiano19 min
separata dal marito __________ dal 2010. Nel periodo fiscale litigioso conviveva
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.88
80.2019.89
Lugano
4 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4/17 febbraio 2019 contro la decisione del 23 gennaio 2019 in materia di IC
2016.
Fatti
Fatti
A.
a.
La signora RI 1 vive
separata dal marito __________ dal 2010. Nel periodo fiscale litigioso conviveva
con i tre figli, __________ (1997), __________ (1999) e __________ (2001) che
le sono stati affidati “per cura ed educazione” (v. sentenza __________
del 27 giugno 2013). Dalla sentenza del Pretore del Distretto di __________ si
evince che la contribuente dovrebbe ricevere fr. 1'400.‑ mensili quali
contributo di mantenimento per ognuno dei suoi tre figli, oltre agli assegni
familiari. Nel periodo fiscale 2016, i tre figli – di cui uno
maggiorenne ‑ frequentavano tutti scuole post obbligatorie nel
Cantone.
b.
Per quanto qui
d’interesse, dalla Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2016, presentata
il 31 dicembre 2017, si evince che la contribuente aveva percepito
fr. 33'600.‑ quali alimenti per i due figli minorenni, __________ e __________.
Per il periodo fiscale 2016, tra le altre deduzioni, la contribuente chiedeva di
poter beneficiare delle deduzioni sociali per figli a carico per un importo
pari a fr. 33'300.‑ e per figli agli studi per un ammontare di fr. 5'700.‑.
Per la sola imposta cantonale, postulava un’analoga deduzione dalla sostanza
netta in relazione ai due figli minorenni.
B. La decisione di
tassazione IC/IFD 2016 è stata intimata il 24 gennaio 2018. Per l’IC, l’autorità
di tassazione ammetteva la deduzione per figli a carico in ragione di fr. 22'000.‑
e quella per figli agli studi in ragione di fr. 3'800.‑. A motivo adduceva
“deduzione considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2016”. Il
reddito imponibile, ugualmente determinante per l’aliquota, era stato accertato
in fr. 72'300.‑ e il dovuto d’imposta IC si attestava a
fr. 3'604.25. Per l’IFD, invece, l’autorità di tassazione concedeva la
deduzione per figli a carico in ragione di fr. 13'000.‑ e riduceva l’ammontare
d’imposta (aliquota per genitori) di fr. 753.‑ per giungere ad un
dovuto d’imposta federale diretta pari a fr. 630.05 (reddito imponibile e
determinante per l’aliquota: fr. 87'800.‑).
C. Il 29 gennaio 2018, la
contribuente presentava reclamo in relazione alla sola imposta cantonale chiedendo
di “giustificare il motivo della deduzione per ogni figlio a carico (punto
25.1 e 25.2) per soli 2 f[i]gli essendo che tutti i 3 figli sono ancora agli
studi”. Allegava i certificati di frequenza validi per l’anno scolastico
2016-2017 dei tre figli.
D. Il 23 gennaio 2019,
l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava alla contribuente la decisione di
tassazione IC 2016 dopo reclamo. In merito al figlio maggiorenne __________, l’autorità
di tassazione respingeva la richiesta della reclamante di poter beneficiare delle
deduzioni sociali per figlio a carico e per figlio agli studi. A motivo del
proprio diniego, l’RS 1 adduceva:
“[…] osservato che per il
figlio maggiorenne __________ l’altro genitore continua a versare a questi
prestazioni di mantenimento in ragione di CHF 1'400.‑ mensili superiori
alle deduzioni sociali per figli a carico ed agli studi rivendicate […]
richiamati
gli art. 34 L. tributaria ticinese e 35 L. federale sull’imposta federale
diretta, la prassi cantonale in materia di deduzioni sociali e la circolare n.
30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta
federale diretta” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del
21.12.2010, per la quale la deduzione è da ammettersi in caso di figli
maggiorenni a condizione che il costo di mantenimento sia almeno pari
all’ammontare della deduzione sociale, riconfermando il diniego della deduzione
sociale per figli a carico ed agli studi per imposta cantonale con riguardo al
figlio maggiorenne __________ considerate le prestazioni di mantenimento
versate dall’altro genitore e il fabbisogno di mantenimento in considerazione
dei minimi di mantenimento vitale del diritto esecutivo, considerata la quota
di mantenimento a carico della contribuente inferiore all’importo della
deduzione”.
E. Con il ricorso del 4/17
febbraio 2019, RI 1 lamenta il mancato riconoscimento delle deduzioni sociali
per il figlio maggiorenne __________ poiché “è stato ritenuto che “l’altro
genitore continua a versare a questi prestazioni di mantenimento in ragione di
CHF 1'400.‑ mensili””. A dimostrazione che invece è lei l’unico genitore
che provvede al sostentamento del figlio maggiorenne e quindi che ha diritto alla
deduzione per figlio a carico risp. per figlio agli studi, la ricorrente allega
una dichiarazione firmata dal padre di __________, nella quale si attesta che
nel 2016 non gli ha corrisposto alcun contributo di mantenimento (v. ric.; all.
1/1).
Diritto
1. Il ricorso verte
sulla concessione delle deduzioni sociali per figlio a carico prevista
dall’art. art. 34 cpv. 1 lett. a LT e art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD
risp. per figlio agli studi, contemplata unicamente dalla legge cantonale (art.
34 cpv. 1 lett. c LT) per il figlio maggiorenne __________ che, nel
2016, frequentava il quarto anno del curricolo di operatore sociosanitario
presso la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di
Giubiasco (v. attestato di frequenza rilasciato il 29 agosto 2016).
Considerandi
2.
Imposta federale diretta
2.1
Per l’art. 35 cpv. 1 lett.
a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a
tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500
franchi. Dal 1° gennaio 2012, è stata introdotta una seconda frase al capoverso
1.
per cui se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà
all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo
33.
capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per
metà.
2.2
Per quanto attiene al
riconoscimento delle deduzioni sociali, trova applicazione l’art. 35 cpv. 2
LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione
alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento”.
Con
il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una
schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto
per cui i cambiamenti nelle relazioni personali, ovvero nello status del
contribuente (p. es. lo stato civile, l’età dei figli, la necessità di
sostentamento, ecc.) non sono costantemente monitorati nell’arco dell’anno, ma
di principio una sola volta durante il periodo fiscale, in casu alla
fine dell’anno civile. Invece, le prestazioni fornite, come p. es. i pagamenti,
sono calcolate per l’insieme del periodo fiscale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im
schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109 s.; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a
ed., Basilea 2019, n. 58 ad
art. 35 LIFD, p. 1063). Tale principio
presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel
singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato.
Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta
secondo il principio della capacità contributiva, per la giurisprudenza del
Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti
ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337, consid. 1c; cfr. p. es.
sentenze CDT n. 80.2018.122/123 del 3 dicembre 2018, consid. 1.2;
n. 80.2018.108/109 del 5 novembre 2018 consid. 1.4; n. 80.2017.182 del 26
marzo 2018, consid. 1.3; n. 80.2016.231 del 28 agosto 2017, consid. 1.3).
2.3
Il riconoscimento della
deduzione per figli, dopo il raggiungimento della maggiore età, è condizionata
dal fatto che il genitore che versa alimenti non ha più il diritto alla
deduzione dei contributi di mantenimento secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. c
LIFD. Quest’ultimo articolo esclude infatti la deduzione delle “prestazioni
versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul
diritto di famiglia”.
La Circolare n. 30 del 21
dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, entrata in
vigore il 1° gennaio 2011, prevede in tal caso che il genitore che versa gli
alimenti possa far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori
versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia
di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la
deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona
bisognosa a condizione che le prestazioni uguaglino almeno l’importo della
deduzione (cfr. Circolare cit., par. 14.10.2, p. 37). Tale prassi, ripresa
dalla vecchia circolare n. 14 del 1994, è sottoposta a critiche severe della
dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.166 del 7 novembre 2000, in:
RDAT I-2001 n. 7t, p. 362). Il Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta
legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale
reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al
divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per
figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere
in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far
valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che
lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per
persone bisognose (sentenza 2C_905/2017 dell’11.3.2019 consid. 2.1.3, in RF
74/2019 p. 379, e giurisprudenza citata).
Se non vi è alcun
versamento di alimenti, la deduzione per figli a carico può essere fatta valere
dal genitore che vive in comunione domestica con il figlio (Circolare cit.,
par. 14.11, p. 37).
2.4
Come visto, al 31.12.2016,
il figlio __________ aveva diciannove anni e stava ultimando una prima
formazione, frequentando il quarto anno del curricolo di operatore
sociosanitario (v. attestato di frequenza rilasciato il 29 agosto 2016 dalla
Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Giubiasco). Il
percorso formativo scelto era a tempo pieno, integrava formazione professionale
e maturità professionale federale e le lezioni in aula si alternavano alla
pratica di 49 settimane di stage, agli atelier ed ai corsi interaziendali (v.
sspss.ch; ultima consultazione: 21 maggio 2020). Non è dato sapere se gli
studenti beneficiavano di un compenso durante le settimane di stage.
Facendo riferimento alla
Circolare n. 30 dell’AFC, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione in
questione, “considerate le prestazioni di mantenimento versate dall’altro
genitore” e “considerata la quota di mantenimento a carico della contribuente
inferiore all’importo della deduzione”. In altri termini, basandosi sul fatto
che il padre era obbligato a versare alimenti per 1'400 franchi al mese,
l’autorità ha ritenuto che la ricorrente non avesse diritto ad alcuna deduzione
sociale, per il fatto che non era adempiuta la “condizione che le prestazioni
uguaglino almeno l’importo della deduzione”.
2.5
Con il suo ricorso, la
contribuente sostiene che il padre di __________ non avrebbe versato alcun
contributo di mantenimento nel corso del 2016, come attestato dallo stesso
debitore, nella dichiarazione del 28 gennaio 2018, allegata al ricorso.
La dichiarazione del
genitore è chiaramente in contrasto con gli obblighi che egli si è assunto con
la convenzione di divorzio.
La questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per quanto attiene al calcolo
dell’imposta federale diretta. Anche se il padre avesse versato il contributo
di mantenimento dovuto, si deve ritenere infatti che la madre abbia a sua volta
contribuito al sostentamento del figlio maggiorenne e che le sue “prestazioni
uguaglino almeno l’importo della deduzione”. In questo contesto, va ricordato
che il mantenimento del figlio maggiorenne può assumere la forma di prestazioni
in natura fornite nell’ambito della comune economia domestica (vitto, alloggio
ecc.). Di conseguenza, entrambi i genitori partecipano al mantenimento del
figlio, anche se uno solo di essi (quello che non abita con lui) versa in senso
vero e proprio un contributo di mantenimento pecuniario (cfr. Jaques, Les frais liés à l’entretien de
l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès
2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 251 e giurisprudenza citata; inoltre CDT n.
80.2014.72
del 20.5.2015 consid. 3.3).
Ne consegue che, per
quanto concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è accolto. Non mette
conto definire se le venga attribuita la deduzione per figli o quella per
persona bisognosa a carico, essendo l’importo identico.
3.
Deduzione per figli a
carico IC
3.1
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11'100.‑ franchi. Se i genitori sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche
la deduzione per i figli è ripartita per metà.
3.2
Nel caso dell’imposta
cantonale, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è
nettamente superiore rispetto a quello dell’imposta federale diretta (fr. 6'500.‑),
invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di
suddividere fra loro la stessa deduzione. Seguendo lo stesso criterio di
ripartizione, si giustifica una ripartizione per metà della deduzione prevista
dalla legge cantonale (fr. 11’100.‑ nel periodo in discussione), a
condizione che le prestazioni di entrambi i coniugi raggiungano almeno l’ammontare
della metà della stessa (fr. 5'550.‑).
La Camera di diritto
tributario ha già stabilito, anche nell’interesse della praticabilità, la
seguente regola: quando entrambi i genitori partecipano in modo importante al
mantenimento del figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per
figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno
raggiungano almeno tale ammontare. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione
viene attribuita all’altro genitore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22
ottobre 2014 consid. 3.4).
3.3
Ai fini della decisione
sul riconoscimento della deduzione per figli nel calcolo dell’imposta
cantonale, è necessario verificare se il padre di __________ abbia contribuito
al mantenimento del figlio maggiorenne. In tal caso, infatti, alla ricorrente
spetterebbe tutt’al più la metà della deduzione.
Ora, il padre attesta di
non aver versato alimenti al figlio maggiorenne (v. ric.; all. 1/1) e nella DI
2016.
presentata contro la tassazione d’ufficio che lo concerne, il cui reclamo
è a tutt’oggi ancora inevaso, dichiara di non aver versato alcun contributo
alimentare per i figli avuti dalla ricorrente.
Da parte sua, la madre
dichiara di non aver percepito alimenti per __________l, ma solo per gli altri
due figli, minorenni, e sostiene di essere stata lei l’unico genitore che
provvedeva al sostentamento del figlio maggiorenne nel corso del 2016. A questo
proposito, l’autorità di tassazione ha accertato e successivamente confermato
in sede di reclamo l’introito di fr. 21'265.‑ relativo agli alimenti
dichiarati per i due figli minorenni. Verosimilmente l’autorità di tassazione
ha basato il suo accertamento fondandosi su quanto dichiarato e sulla sentenza
del 27 giugno 2013, acclusa alla DI 2016 della ricorrente. Non ha ritenuto
necessario richiedere altra documentazione a comprova degli avvenuti pagamenti
delle prestazioni alimentari.
3.4
Interpellata al proposito,
la ricorrente ha inviato alla Camera di diritto tributario la sentenza di
divorzio emessa il 5 novembre 2018 dal Pretore del Distretto di __________,
completata dalla Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
stipulata il 15 marzo 2018 e dall’Accordo di complemento alla Convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio firmato il 25 ottobre 2018. Inoltre ha
fornito l’estratto 01.01.16 - 31.12.2016 del conto presso __________
dove dovrebbero confluire gli alimenti per i figli versati dal padre (IBAN __________).
Da quest’ultimo non è possibile risalire ad alcun versamento di contributi
alimentari, né per i due figli minorenni né per __________.
Neppure la Convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio firmata dai coniugi __________ il 15
marzo 2018 e omologata dal Pretore riesce a fugare ogni dubbio, potendo
addirittura suggerire l’ipotesi che nel 2016 non siano stati versati alimenti (“la
signora __________ […] rinuncia altresì a far valere qualsivoglia
pretesa per contributi arretrati nei confronti del marito per sé e per i figli
quanto maturato fino al 31 dicembre 2017” e “con l’attuazione di quanto
sopra indicato, i coniugi __________, la moglie per sé e per i figli,
dichiarano di più nulla vicendevolmente vantare a seguito dello scioglimento
del regime dei beni della partecipazione agli acquisti o per altro titolo o
ragione” (v. Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, parte
integrante della sentenza __________ del 5 novembre 2018, p. 6). Anche l’Accordo
di complemento alla Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del
25.
ottobre 2018, con il quale il padre riconosce di “essere debitore nei
confronti della moglie e di figli dell’importo complessivo di CHF 30'500.– a
titolo di contributi alimentari arretrati sino al mese di ottobre 2018 compreso”,
non fa alcun riferimento esplicito a eventuali scoperti anche per il 2016.
3.5
In queste circostanze,
appare necessario verificare ulteriormente l’effettivo adempimento degli
obblighi alimentari da parte dell’ex marito dell’insorgente, poiché ne dipende
la decisione in merito alla deduzione litigiosa.
La stessa dichiarazione
della contribuente presenta delle incongruenze. Per sé e per i figli minorenni,
infatti, ha dichiarato di aver percepito alimenti nel corso del periodo
fiscale. Dagli estratti bancari prodotti nella procedura di ricorso, tuttavia,
non emerge alcun versamento proveniente dall’ex marito.
Per quanto concerne i
figli minorenni, dottrina e giurisprudenza sostengono infatti che il creditore
sia imponibile solo quando riceve effettivamente il contributo di mantenimento
pattuito, così come il debitore può dedurlo solo quando lo ha effettivamente
versato. In altre parole, per quanto concerne il trattamento fiscale dei
contributi alimentari, si applica il principio di cassa e non quello di
competenza (sentenza del TF 2C_585/2014 del 12.2.2015 consid. 5.1 e
giurisprudenza citata; inoltre Liégeois,
La disponibilité du revenu ‑ Le moment de l’acquisition en
droit fiscal suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, p. 360 n. 1120 e
giurisprudenza citata).
Perché una prestazione di
questa natura sia assoggettata all’imposta – e di riflesso dedotta dal reddito
imponibile del debitore – non basta pertanto che sia divenuta esigibile, ma si
richiede anche sia stata effettivamente versata.
Lo stesso criterio deve
valere, per analogia, anche nel caso degli alimenti spettanti ad un figlio
maggiorenne. Sebbene gli stessi non siano imponibili né deducibili, infatti, il
loro versamento è determinante per l’attribuzione della deduzione per figli a
uno o a entrambi i genitori.
3.6
La procedura fiscale è
retta dal principio di collaborazione. Secondo gli art. 196 LT e 123 LIFD, le
autorità di tassazione definiscono con il contribuente le condizioni di fatto e
di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è
perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT e 126 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr.
sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442).
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso
che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8).
Considerata l’incertezza
fattuale del caso di specie, spetterà dunque all’UT Lugano, esaminando la
situazione dell’intera famiglia, compresa quella del figlio maggiorenne, fare
chiarezza procedendo a tutte le indagini necessarie.
3.7
La decisione di tassazione
IC 2016 dopo reclamo del 23 gennaio 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi
all’autorità di tassazione perché prenda, con la collaborazione dei
contribuenti, una nuova decisione motivata.
4.
Deduzione
per figli agli studi
4.1
La deduzione per figlio
agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed
è complementare alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT
n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1
lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo
anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una
scuola o corsi di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr.
13'400.‑, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato
tenuto conto dei costi supplementari sopportati.
4.2
L’art. 11 cpv. 1 Decreto
esecutivo del 30 novembre 2016 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2017 (RL 10.2.2.1.3) stabilisce che, per ogni
figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede
e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o
corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le
seguenti deduzioni:
[…]
2.
fr. 1'900.‑
se il figlio frequenta scuola post obbligatorie o corsi di perfezionamento in
Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede
della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
[…].
In tutti i casi, deve
trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di
almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che
rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DE
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale
2017).
4.3
Nel caso di genitori
separati, che mantengono un figlio maggiorenne agli studi, trova applicazione
lo stesso criterio che si riferisce alla deduzione per figli a carico. Venuto
meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di
dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, la prassi e la
giurisprudenza ammettono cioè che le deduzioni sociali per figli agli studi
possono essere suddivise fra i genitori (sentenza CDT n. 80.2009.23 del 15.4.2009,
in RtiD II-2009 n. 6t).
4.4
Per stabilire se la ricorrente abbia diritto alla deduzione sociale per figlio
agli studi, l’autorità di tassazione dovrà verificare se abbia effettivamente provveduto
al sostentamento del figlio maggiorenne nel corso del 2016, procedendo alle
indagini necessarie.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 gennaio 2019 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione per figli (o persona bisognosa) a carico di fr.
6'500.–.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, la decisione su reclamo del 23
gennaio 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’RS 1 perché
emetta una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: