80.2020.104
Deduzioni: alimenti per figli, genitore non coniugato con la madre dei figli, convenzione stipulata dopo la separazione dei genitori
14 luglio 2021Italiano23 min
fino al novembre 2018. Sono genitori di due figli, __________ (2012) e __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.104
80.2020.105
Lugano
14 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 luglio 2020 contro la decisione del 24 giugno 2020 in materia di IC e IFD
2018
Fatti
Fatti
A.
a.
RI 1 ha vissuto con __________
fino al novembre 2018. Sono genitori di due figli, __________ (2012) e __________
(2015) __________.
In seguito allo
scioglimento della convivenza, le parti hanno firmato un accordo ‑ a
tutt’oggi non ancora approvato dall’Autorità regionale di protezione ‑ che
stabilisce l’esercizio congiunto da parte dei genitori dell’autorità parentale
sui due figli e ne attribuisce la custodia alla madre. Al padre spetta il versamento
degli alimenti per i figli in ragione di fr. 1'003.‑/mensili per __________
e fr. 979.‑/mensili per __________ fino al 13esimo anno
di età. Tra le premesse di detto accordo, sottoscritto il 10 luglio 2020, si
indica che “il signor RI 1 [ha] fatto fronte alle spese della
comunione domestica, dei premi di Cassa malati dei figli e dell’alloggio.
Nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2018 esporrà FRS. 1'000.00 al
mese quale contributo alimentare per ciascuno dei due figli che corrisponde
alla pigione pagata” (v. Accordo circa l’autorità parentale, la custodia,
nonché l’obbligo di mantenimento firmato il 10.07.2020).
b.
Il 20 gennaio 2020, presentando
la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018, il contribuente dichiarava i due figli
minorenni, per i quali richiedeva sia la deduzione per cure prestate da terzi
in ragione di fr. 150.‑ sia la deduzione per figli a carico pari
fr. 22'200.‑ sia, per quanto attiene all’imposta cantonale sulla
sostanza, la deduzione per figli minorenni pari a fr. 60'000.‑.
B. “[D]ifettando i
requisiti di legge” e in considerazione della “situazione al 31 dicembre
2018”, la decisione di tassazione IC/IFD 2018, notificata il 12 maggio
2020, non accordava alcuna delle deduzioni richieste. Per l’imposta cantonale,
il reddito imponibile era stato accertato in fr. 88'800.‑
(determinante anche per l’aliquota) e l’imposta dovuta in fr. 7'682.25; la
sostanza imponibile, così come il dovuto d’imposta sulla sostanza erano invece
pari a fr. 0.‑. Per l’imposta federale diretta, il reddito
imponibile era stato determinato in fr. 92'200.‑ (anche per
l’aliquota) che comportava un’imposta di fr. 2'359.20.
C. Il 5 giugno 2020, RI
1 presentava reclamo chiedendo che gli fosse concessa la deduzione per figli a
carico. Il reclamante precisava di aver “fatto fronte alle spese della
comunione domestica, dei premi di cassa malati dei figli e dell’alloggio a __________”
“per tutta la durata del 2018”, in particolare di aver “pagato per
tutto l’anno l’affitto dell’appartamento a __________ (12 x 2'010 CHF = 24'120
CHF)”, allegando per questioni tecniche solo i pagamenti avvenuti a
partire dal 28.05.2018. Accludeva anche i giustificativi dei versamenti fatti
alla signora __________ da fine maggio 2018 a fine dicembre 2018 (per “un
totale di ca. 15'000.‑ CHF”) sostenendo che questi soldi erano
serviti al “mantenimento del nucleo famigliare”.
Allegava inoltre
copia del reclamo presentato il 25.05.2020 dalla signora __________ contro la
decisione di tassazione IC/IFD 2018 che chiedeva che la deduzione per figli a
carico andasse a beneficio del padre che aveva sopportato “tutte le spese a
carico dei […] due figli” per l’intero 2018, “anche dopo la
separazione”. Presentava anche una bozza dell’“Accordo circa l’autorità
parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento”, che sarebbe
stato sottoscritto da entrambe le parti il 10 luglio 2020 e sottoposto per
approvazione all’Autorità Regionale di Protezione n. 12 con l’istanza presentata
il 14 luglio 2020.
D. La decisione di
tassazione IC/IFD 2018 notificata il 24 giugno 2020 respingeva il reclamo senza
concedere la deduzione per figli a carico. A motivo, adduceva:
“Da informazioni ricevute la
custodia è affidata alla madre, il padre vede i figli il week end; inoltre non
vi è una convenzione che regoli il versamento dei contributi alimentari, l[a]
stess[a] è in fase di redazione al momento attuale.
Ha lasciato il nucleo
famigliare durante il mese di ottobre 2018 spostan[d]o
contemporaneamente il domicilio.
Si osserva che tra i genitori
non vi è un[’]unione matrimoniale.
Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett.
a) LT e art. 35 [cpv.] 1 [lett.] a LIFD viene specificato che la
deduzione può essere ripartita qualora vi sia l’autorità parentale comune, ciò
che non fa il caso in tale situazione.
La legge non permette di
alternare la deduzione per figli a carico in accordo tra le parti, ma essa può
essere concessa come da disposizioni legali. La stessa per il 2018 deve essere
concessa alla madre in quanto convivente con i figli e visto l’autorità
parentale.
Non può nemmeno essere pres[o]
in considerazione l’accordo tra i genitori in quanto verrà firmato nel presente
anno 2020 e quindi sarà valido per quest’anno e non retroattivamente”.
E. Il 14 luglio 2020, per
il tramite del suo avvocato, il contribuente presenta ricorso, sostenendo che “ha
sempre corrisposto per [i figli]; sicuramente durante la convivenza […]
ha pagato la pigione, i premi di Cassa malati dei due bambini e le spese della
comunione domestica. Poiché l’Autorità, in considerazione dell’intervenuta
cessazione della convivenza nel novembre 2018 non accetta di riconoscer[gli]
le deduzioni sociali per i figli, i pagamenti fatti […] sono stati
qualificati dai genitori dei minori alla stregua di contributi alimentari sia
in costanza di coabitazione, sia dopo la fine della convivenza”. La
patrocinatrice afferma inoltre che il ricorrente “ha già avuto modo di
provare all’Autorità di prime cure di aver effettivamente versato importi
consistenti sia alla signora __________, sia al proprietario dello stabile.
Trattasi concretamente di FRS. 24'120.00 per l’affitto 2018
dell’appartamento condiviso sino in novembre e di oltre FRS. 15'000.00
andati a beneficio della signora __________ e dei figli durante 7 mesi di
convivenza e pure oltre. Le parti hanno concordato di qualificare queste
dazioni alla stregua di un contributo alimentare mensile di FRS. 1'000.00
per ciascuno dei due figli. Ciò significa concretamente che è postulata la
deduzione di FRS. 24'000.00 dal reddito imposto al signor RI 1 nel 2018”,
in quanto trattasi di “contributi alimentari”.
Oltre alla
decisione impugnata ed ai reclami presentati sia dal contribuente sia dalla sua
ex compagna, la rappresentante allega nuovamente l’“Accordo circa l’Autorità
parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento” sottoscritto il
10 luglio 2020 e la relativa istanza di approvazione inviata all’Autorità
regionale di protezione competente come pure gli estratti bancari relativi al
pagamento del canone di locazione ad __________ pari a fr. 2’010.‑
mensili e ai “trapassi” sul conto cointestato da maggio a dicembre 2018
per un totale di fr. 15'050.‑, documenti peraltro tutti già acclusi
al reclamo.
F. Invitato a
pronunciarsi in merito al ricorso, l’RS 1 (di seguito: RS 1) ne ha proposto la
reiezione, rinunciando però a formulare le proprie osservazioni.
G. Per completezza, la
Camera di diritto tributario ha richiesto all’RS 1 di trasmetterle l’incarto
del contribuente, come pure quello relativo a __________, dal periodo fiscale 2015.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso in disamina, il
reclamo verteva sulla mancata concessione al contribuente della deduzione
sociale per figlio a carico prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. a LT
risp. dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD per entrambi i figli minorenni __________
e __________ che ‑ dopo la fine della convivenza dei genitori
avvenuta nell’ottobre 2018 ‑ erano stati affidati alle cure
della madre. Nei periodi fiscali precedenti, l’autorità di tassazione aveva sempre
concesso tale deduzione all’insorgente (v. p. es. decisioni di tassazione
IC/IFD 2015, 2016 e 2017; reclamo 2018 della signora __________, agli atti).
1.2.
Con
il ricorso, la rappresentante del contribuente fa invece valere ‑ per
la prima volta e perché l’RS 1 “non accetta
di riconoscere al padre
le deduzioni sociali per i figli” ‑ la deduzione dei “contributi
alimentari” versati ai figli nel corso del 2018, quantificati in
fr. 24'000.‑. Nelle sue osservazioni, l’autorità di tassazione propone
unicamente la reiezione del ricorso, senza pronunciarsi nel merito di questo
nuovo aspetto.
1.3.
Nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4
LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze
dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla
tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT; art. 143 cpv. 1 LIFD). Sebbene il
ricorrente abbia chiesto la deduzione degli alimenti per la prima volta con il
ricorso in esame, nulla impedisce alla Camera di diritto tributario di entrare
nel merito della questione. Per questa ragione, l’autorità giudicante ha
chiesto all’RS 1 di trasmetterle gli incarti fiscali di entrambi gli ex
concubini a partire dal periodo fiscale 2015, quando è nato il secondo figlio
della coppia.
Considerandi
2.
2.1.
A norma degli articoli 32
cpv. 1 lett. c LT e art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai
proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di
mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
I contributi di
mantenimento sono deducibili unicamente quando i figli sottostanno all’autorità
parentale del genitore che riceve gli alimenti (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 52 ad art. 33 LIFD,
p. 634) e possono rivestire la forma di pagamenti (Geldleistungen)
diretti e ricorrenti ma anche di prestazioni in natura (Natural- und
Barunterhalt) o di costi indiretti (Betreuungsunterhalt; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea
2019, n. 34 ss, p. 992 ss, in particolare n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 995 e
riferimenti citati; Hunziker/Mayer-Knobel
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
3a ediz., Basilea 2017, n. 23a ad art. 23 LIFD, p. 582). Servono
alla copertura dei bisogni vitali, senza che il destinatario benefici di alcun incremento
patrimoniale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 634; n. 59 ad art. 23 LIFD, p. 486).
Gli alimenti versati al
coniuge per il figlio minorenne o direttamente al figlio maggiorenne sono di
regola prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono tuttavia essere
versati anche come pagamenti indiretti, ad esempio con la presa a carico degli
interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati. Sono possibili anche
prestazioni in natura (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione
dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale
diretta”, n. 14.2.2., p. 32).
2.2
Secondo il principio di
corrispondenza o congruenza (Korrespondenzprinzip; principe de concordance),
gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i
figli sotto la sua autorità parentale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 58 ad art. 23 LIFD,
p. 485; sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.2 e 6.3 = RDAF 2020 II
p. 418 ss) che a sua volta può beneficiare della deduzione per i figli a carico
ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a
LIFD e, per la sola imposta cantonale della deduzione dalla sostanza per ogni
figlio minorenne ex art. 48 lett. b LT. D’altro canto questi
alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa (art. 33 cpv.
1.
lett. c LIFD). La deducibilità degli alimenti per i figli minorenni
vale nel frattempo solo per gli alimenti dovuti nell’ambito del diritto di
famiglia, ma non per gli alimenti versati a titolo volontario (Circ. AFC n. 30
del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la
legge federale sull’imposta federale diretta”, n. 14.2.2., p. 32).
2.3
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di
quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario
(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
2.4
Gli alimenti sono di
regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per
contratto (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e
della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”, n.
14.2.2., p. 32).
Il Tribunale federale ha
finora lasciato aperta la questione se la deduzione dei contributi di
mantenimento per figli sia ammessa solo se il loro versamento si fonda su una
convenzione omologata da un giudice o almeno da un’autorità regionale di
protezione (in particolare, sentenza TF 2A.37/2006 del 01.09.2007 consid. 3.3).
In una sentenza del 30.06.2010 (2C_242/2010), la Suprema Corte si è confrontata
con il caso di un padre, che aveva riconosciuto la figlia, prima della sua
nascita, e si era poco dopo assunto, nei confronti della madre che aveva
l’autorità parentale, l’obbligo di provvedere integralmente al suo
mantenimento, mediante convenzione omologata dall’autorità di protezione.
Alcuni anni dopo, i genitori si erano separati e avevano sottoscritto una nuova
convenzione, stavolta omologata dal giudice, con la quale il padre si era
obbligato a versare alimenti nella misura di 2'000 franchi al mese. Il
Tribunale federale ha ritenuto legittima la decisione dell’autorità giudiziaria
cantonale, che aveva negato la deduzione degli alimenti, per un periodo fiscale
precedente all’intervenuta separazione dei genitori. La precedente convenzione,
ancora in vigore in quel periodo fiscale, non prevedeva l’obbligo di versare un
contributo di mantenimento di un determinato importo mensile, bensì l’obbligo
di provvedere integralmente al mantenimento della famiglia. L’Alta Corte ha
respinto in particolar modo la tesi del ricorrente, secondo cui la seconda
convenzione avrebbe semplicemente ripreso la prima e il contributo di
mantenimento fissato con la seconda sarebbe corrisposto agli importi già
versati in base alla prima. In tal modo, nessuna delle due convenzioni
permetteva di ritenere provato il versamento di alimenti, nella misura pretesa
dall’insorgente. La lista delle spese mensili, sostenute da quest’ultimo per il
mantenimento della figlia, non poteva essere considerata il fondamento dell’obbligo
di versare il contributo di mantenimento.
Nella stessa sentenza, la
Corte losannese ha ritenuto che, anche volendo ammettere che gli alimenti
possano essere pattuiti mediante una convenzione non omologata dal giudice o
dall’autorità di protezione, nondimeno nel caso concreto la loro deduzione non
poteva essere ammessa. In primo luogo, perché il contribuente non aveva
adempiuto l’onere della prova di un elemento che andava a ridurre l’onere
fiscale. In secondo luogo, in nome della parità di trattamento fra coniugi e
concubini. Questi ultimi sarebbero già avvantaggiati per il fatto che un
contributo di mantenimento versato dall’uno all’altro è deducibile dal reddito,
durante la loro convivenza. Infatti, il debitore del contributo beneficia in
tal caso di una riduzione dell’imposta sul reddito, mentre il creditore, se non
ha altri redditi di rilievo, paga imposte irrisorie. Non sarebbe pertanto
giusto far approfittare di questo vantaggio il concubino, che contribuisce al
mantenimento di un figlio, senza che la fattispecie sia stata provata in modo
ineccepibile (sentenza TF 2C_242/2010 del 30.06.2010 consid. 2.3.1).
2.5
Riassumendo, la
giurisprudenza del Tribunale federale ammette la deduzione dei contributi di
mantenimento, versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale, anche se i genitori convivono. Nel rispetto dell’onere della prova,
ma anche in nome della giustizia fiscale, il versamento dei contributi deve
tuttavia fondarsi su una convenzione stipulata in precedenza, che preveda degli
alimenti di un importo determinato. È inoltre necessario che sia comprovato
l’avvenuto e regolare passaggio di questo importo da un conto del debitore
della prestazione a un conto del genitore che ha l’autorità parentale. Non
basta, in particolare, che la convenzione preveda l’obbligo, per un genitore,
di provvedere genericamente al mantenimento della famiglia.
3.
3.1.
Venendo al caso in
disamina, la deduzione degli alimenti effettivamente versati all’altro genitore
per i figli sotto la sua autorità parentale è un elemento che, se riconosciuto
dall’autorità fiscale, ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario. Si
tratta qui di capire la natura dei versamenti effettuati dal ricorrente nel
corso del periodo fiscale litigioso e se siano deducibili ai sensi dell’art. 32
cpv. 1 lett. c LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.
3.2
Al fine di comprovare la
deduzione richiesta, il ricorrente ha fornito all’autorità di tassazione prima
e all’autorità giudicante poi, due estratti bancari e l’“Accordo circa
l’autorità parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento”,
concernente entrambi i figli e sottoscritto dai genitori il 10 luglio 2020,
dopo che la convivenza era ormai terminata.
Si osservi che nonostante
la questione relativa alla deduzione degli alimenti sia stata sollevata solo in
sede di ricorso, l’insorgente ha fornito gli stessi documenti giustificativi
già allegati al reclamo, con il quale però aveva però chiesto il riconoscimento
delle deduzioni per figli a carico e per cure prestate da terzi ai figli di età
inferiore ai 14 anni.
Sia come sia, dalla
documentazione bancaria relativa al conto __________, che per motivi tecnici
copre unicamente il periodo dal 25.05.2018 al 26.12.2018, si notano dei
pagamenti denominati “trapasso” più o meno regolari dal conto intestato
al solo ricorrente ad un conto in comune agli ex conviventi. Dal medesimo conto
del ricorrente uscivano anche i soldi per pagare l’affitto alla __________ SA,
nota società immobiliare, proprietaria dell’abitazione di __________, nella
quale la famiglia ha vissuto fino allo scioglimento della convivenza.
3.3
Per quanto concerne la
figlia __________, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità di tassazione
nella decisione impugnata, fin dalla sua nascita (2012) esisteva un accordo fra
i genitori in merito al suo mantenimento. Secondo tale convenzione, approvata
dalla Commissione tutoria regionale di __________ (ris. n. __________ del 9
marzo 2012), l’autorità parentale era attribuita esclusivamente alla madre e il
padre “si impegna[va] a pagare al rappresentante legale della figlia
un contributo alimentare mensile di fr. 600.‑ dalla nascita fino al
compimento del 6. anno di età […]”, oltre alle spese straordinarie. Tale
convenzione era stata stipulata quando i due genitori non convivevano ancora:
infatti, lui era domiciliato a Maggia mentre lei era domiciliata a Giubiasco
(v. incipit della citata Convenzione).
Non è dato a sapere se nel
frattempo tale Convenzione sia stata revocata oppure se, con l’inizio della
convivenza dei genitori, il contributo alimentare mensile di fr. 600.‑
abbia continuato ad essere versato così come concordato. Dalla documentazione
fornita dal ricorrente si deve comunque escludere che, nel periodo fiscale
litigioso, egli abbia adempiuto l’obbligo di mantenimento, nella misura
prevista dalla convenzione in questione. Dagli estratti conto risultano infatti
il pagamento di fr. 2'010.‑ al mese per la locazione della casa,
come pure numerosi “trapass[i]” dal conto del ricorrente a beneficio di
un conto intestato a “__________ e/o RI 1” con importi sempre diversi e
che, a dire del ricorrente, “la signora __________ […] versava sul
suo conto postale privato per fare la spesa, dei pagamenti o altro per la
famiglia [o] per il mantenimento del nucleo famigliare” (v. reclamo
del 5.6.2020; allegato ricorsuale n. 1).
Ne consegue che i flussi
finanziari tra i due conviventi riguardo al mantenimento di __________ erano
regolati diversamente da quanto previsto dalla convenzione summenzionata. Nel
corso del periodo fiscale 2018, dunque, l’insorgente non ha versato alla madre
un contributo alimentare mensile di fr. 600.‑ per il mantenimento di
__________, ma ha semplicemente contribuito al “mantenimento del nucleo
famigliare”.
3.4
Per
quanto riguarda il figlio __________, invece, dalla documentazione agli atti non
è possibile risalire ad una convenzione tra i genitori che ne regoli il
mantenimento durante il periodo fiscale litigioso. Da notare anche che ‑ diversamente
da quanto sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente ‑ durante
il periodo fiscale litigioso, l’autorità parentale su entrambi i figli spettava
esclusivamente alla madre. Per __________ conformemente alla convenzione
summenzionata; per __________, invece, il Codice civile stabilisce che, se i
genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio,
l’autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione
comune dei genitori (art. 298a cpv. 1 CC). Tuttavia, fintanto che non sia stata
presentata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta esclusivamente alla
madre (art. 298a cpv. 5 CC). Dalla documentazione a disposizione della Camera
di diritto tributario non si evince alcuna dichiarazione comune dei genitori. Pertanto,
nel periodo fiscale litigioso, l’autorità parentale per quanto attiene al
figlio __________ spettava esclusivamente alla madre, come rilevato anche nella
decisione qui impugnata.
Dato che per __________
non esiste alcuna convenzione tra i genitori che ne regoli il mantenimento, la
deduzione prevista dagli art. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c
LIFD non può essere riconosciuta.
3.5
Poco
importa se nel corso del 2020, dopo lo scioglimento della convivenza tra i due
genitori, sia stata redatta una convenzione, che contiene una premessa, secondo
la quale “nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2018 [il
ricorrente avrebbe esposto] FRS. 1'000.00 al mese quale contributo
alimentare per ciascuno dei due figli che corrisponde alla pigione pagata”.
Per quanto ciò non sia
decisivo, si noti che l’“Accordo circa l’autorità parentale, la custodia,
nonché l’obbligo di mantenimento” è stato modificato pendente causa.
Il progetto allegato al reclamo del 5 giugno 2020 premetteva infatti che “nell’ambito
della sua dichiarazione fiscale 2018 [David Grassi avrebbe dedotto]
nella sua integralità le deduzioni sociali per i due figli che ha avuto a
carico” mentre la versione presentata con il ricorso del 14 luglio 2020,
firmata da entrambe le parti il 10 luglio 2020, indica che “nell’ambito
della sua dichiarazione fiscale 2018 [David Grassi avrebbe esposto]
FRS. 1'000.00 al mese quale contributo alimentare per ciascuno dei due
figli che corrisponde alla pigione pagata”.
Sia come sia, e a
prescindere dal comportamento contradditorio assunto dal ricorrente, l’Accordo
summenzionato non può regolamentare retroattivamente la situazione fiscale
relativa al periodo 2018. Analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale
nella sentenza del 30.06.2010 (2C_242/2010, citata supra al consid.
2.4), anche nel caso in esame non si può ritenere che una convenzione stipulata
dopo la separazione possa essere applicata retroattivamente e non si può, in
particolare, pretendere che il contributo di mantenimento fissato con questo
accordo corrisponda agli importi già versati in precedenza. Ciò che è decisivo
è che il ricorrente non abbia versato alla madre dei suoi figli un contributo di
un importo determinato, in base a una convenzione stipulata in precedenza. Il
requisito dell’omologazione dell’accordo, come già ricordato, non è ancora
stato riconosciuto determinante da parte del Tribunale federale, ma anche nel
caso in esame la questione non necessita di essere risolta.
3.6
Si
osserva inoltre che__________ non ha mai dichiarato di ricevere degli alimenti
per i figli e non è mai stata imposta per questi redditi (v. p. es. decisione
di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo del 17.06.2020; agli atti). Come visto,
nel caso degli alimenti, il principio di corrispondenza
esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano
dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che
vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito
del debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso
il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate
all’imposta presso il creditore (Locher,
Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n.
55.
ad art. 23 LIFD, p. 731; n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche sentenza CDT n.
80.2007.37
del 10.04.2008 consid. 2.4). Dato che il ricorrente non è
riuscito a dimostrare il versamento degli alimenti né durante la convivenza né
dopo il suo scioglimento e considerato che la signora __________ non ha mai
dichiarato di ricevere tali alimenti per i figli sotto la sua autorità
parentale, secondo la giurisprudenza si deve evitare che delle deduzioni
fiscali siano ammesse in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD
senza che un importo corrispondente sia imposto ai sensi dell’art. 23 lett. f
LIFD (sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.7 = RDAF 2020 II p. 418,
in particolare p. 425 s.).
3.7
Infine, secondo il
Tribunale federale, il principio di corrispondenza esclude che possano essere
considerati dal punto di vista fiscale dei contributi di mantenimento, versati su
un conto del quale la persona, che chiede la deduzione degli alimenti, può
disporre liberamente. Ciò permetterebbe infatti al contribuente di versare
l’importo, di beneficiare della deduzione fiscale e, successivamente, di
riprendersi questo importo e disporne liberamente (sentenza TF 2C_380/2020 del
19.11.2020
consid. 4.5 = RF 76/2021 p. 145 ss, in particolare p. 151). Come per
il caso in disamina, la fattispecie trattata dall’Alta Corte concerneva la
deduzione di un contributo di mantenimento, il cui importo veniva versato su un
conto comune dei genitori, senza che nulla indicasse che fosse stato
effettivamente utilizzato per il mantenimento dei figli minorenni nati durante
la convivenza, scioltasi nel corso del periodo fiscale esaminato.
In casu, dagli
estratti bancari forniti sia in sede di reclamo sia in sede di ricorso (allegati
ricorsuali n. 3 e n. 4), si evincono, da un lato, il pagamento dell’affitto e,
dall’altro, una serie di “trapassi” su un conto comune del quale il
ricorrente poteva disporre liberamente. Anche per questo motivo, nell’eventualità
fosse stata comprovata la natura di contributi di mantenimento dei versamenti
effettuati, il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare della deduzione ex
art. 32 cpv. 1 lett. c LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.
3.8
In conclusione, le pezze
giustificative presentate non comprovano né l’effettivo versamento da parte del
ricorrente degli alimenti per __________, nella misura prevista dalla
Convenzione del 9 marzo 2012 o da un eventuale altro accordo successivo, né ‑ per
__________ ‑ l’esistenza di un accordo scritto e cifrato che ne
regoli il contributo di mantenimento durante il periodo fiscale litigioso. Ne
consegue che la deduzione degli alimenti in ragione di fr. 24'000.‑ richiesta
dal ricorrente non si giustifica. A ciò si aggiunga che, per il principio di
corrispondenza, per poter ammettere la deduzione degli alimenti versati dal
ricorrente per i propri figli, tali contributi di mantenimento avrebbero dovuto
essere imposti presso la madre, ciò che nel caso concreto non si è verificato.
Pertanto, l’operato dell’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno merita
di essere tutelato e la decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo
notificata il 24 giugno 2020 deve essere confermata.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: