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Decisione

80.2020.104

Deduzioni: alimenti per figli, genitore non coniugato con la madre dei figli, convenzione stipulata dopo la separazione dei genitori

14 luglio 2021Italiano23 min

fino al novembre 2018. Sono genitori di due figli, __________ (2012) e __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.104

80.2020.105

Lugano

14 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 luglio 2020 contro la decisione del 24 giugno 2020 in materia di IC e IFD

2018

Fatti

Fatti

A.

a.

RI 1 ha vissuto con __________

fino al novembre 2018. Sono genitori di due figli, __________ (2012) e __________

(2015) __________.

In seguito allo

scioglimento della convivenza, le parti hanno firmato un accordo ‑ a

tutt’oggi non ancora approvato dall’Autorità regionale di protezione ‑ che

stabilisce l’esercizio congiunto da parte dei genitori dell’autorità parentale

sui due figli e ne attribuisce la custodia alla madre. Al padre spetta il versamento

degli alimenti per i figli in ragione di fr. 1'003.‑/mensili per __________

e fr. 979.‑/mensili per __________ fino al 13esimo anno

di età. Tra le premesse di detto accordo, sottoscritto il 10 luglio 2020, si

indica che “il signor RI 1 [ha] fatto fronte alle spese della

comunione domestica, dei premi di Cassa malati dei figli e dell’alloggio.

Nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2018 esporrà FRS. 1'000.00 al

mese quale contributo alimentare per ciascuno dei due figli che corrisponde

alla pigione pagata” (v. Accordo circa l’autorità parentale, la custodia,

nonché l’obbligo di mantenimento firmato il 10.07.2020).

b.

Il 20 gennaio 2020, presentando

la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018, il contribuente dichiarava i due figli

minorenni, per i quali richiedeva sia la deduzione per cure prestate da terzi

in ragione di fr. 150.‑ sia la deduzione per figli a carico pari

fr. 22'200.‑ sia, per quanto attiene all’imposta cantonale sulla

sostanza, la deduzione per figli minorenni pari a fr. 60'000.‑.

B. “[D]ifettando i

requisiti di legge” e in considerazione della “situazione al 31 dicembre

2018”, la decisione di tassazione IC/IFD 2018, notificata il 12 maggio

2020, non accordava alcuna delle deduzioni richieste. Per l’imposta cantonale,

il reddito imponibile era stato accertato in fr. 88'800.‑

(determinante anche per l’aliquota) e l’imposta dovuta in fr. 7'682.25; la

sostanza imponibile, così come il dovuto d’imposta sulla sostanza erano invece

pari a fr. 0.‑. Per l’imposta federale diretta, il reddito

imponibile era stato determinato in fr. 92'200.‑ (anche per

l’aliquota) che comportava un’imposta di fr. 2'359.20.

C. Il 5 giugno 2020, RI

1 presentava reclamo chiedendo che gli fosse concessa la deduzione per figli a

carico. Il reclamante precisava di aver “fatto fronte alle spese della

comunione domestica, dei premi di cassa malati dei figli e dell’alloggio a __________”

“per tutta la durata del 2018”, in particolare di aver “pagato per

tutto l’anno l’affitto dell’appartamento a __________ (12 x 2'010 CHF = 24'120

CHF)”, allegando per questioni tecniche solo i pagamenti avvenuti a

partire dal 28.05.2018. Accludeva anche i giustificativi dei versamenti fatti

alla signora __________ da fine maggio 2018 a fine dicembre 2018 (per “un

totale di ca. 15'000.‑ CHF”) sostenendo che questi soldi erano

serviti al “mantenimento del nucleo famigliare”.

Allegava inoltre

copia del reclamo presentato il 25.05.2020 dalla signora __________ contro la

decisione di tassazione IC/IFD 2018 che chiedeva che la deduzione per figli a

carico andasse a beneficio del padre che aveva sopportato “tutte le spese a

carico dei […] due figli” per l’intero 2018, “anche dopo la

separazione”. Presentava anche una bozza dell’“Accordo circa l’autorità

parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento”, che sarebbe

stato sottoscritto da entrambe le parti il 10 luglio 2020 e sottoposto per

approvazione all’Autorità Regionale di Protezione n. 12 con l’istanza presentata

il 14 luglio 2020.

D. La decisione di

tassazione IC/IFD 2018 notificata il 24 giugno 2020 respingeva il reclamo senza

concedere la deduzione per figli a carico. A motivo, adduceva:

“Da informazioni ricevute la

custodia è affidata alla madre, il padre vede i figli il week end; inoltre non

vi è una convenzione che regoli il versamento dei contributi alimentari, l[a]

stess[a] è in fase di redazione al momento attuale.

Ha lasciato il nucleo

famigliare durante il mese di ottobre 2018 spostan[d]o

contemporaneamente il domicilio.

Si osserva che tra i genitori

non vi è un[’]unione matrimoniale.

Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett.

a) LT e art. 35 [cpv.] 1 [lett.] a LIFD viene specificato che la

deduzione può essere ripartita qualora vi sia l’autorità parentale comune, ciò

che non fa il caso in tale situazione.

La legge non permette di

alternare la deduzione per figli a carico in accordo tra le parti, ma essa può

essere concessa come da disposizioni legali. La stessa per il 2018 deve essere

concessa alla madre in quanto convivente con i figli e visto l’autorità

parentale.

Non può nemmeno essere pres[o]

in considerazione l’accordo tra i genitori in quanto verrà firmato nel presente

anno 2020 e quindi sarà valido per quest’anno e non retroattivamente”.

E. Il 14 luglio 2020, per

il tramite del suo avvocato, il contribuente presenta ricorso, sostenendo che “ha

sempre corrisposto per [i figli]; sicuramente durante la convivenza […]

ha pagato la pigione, i premi di Cassa malati dei due bambini e le spese della

comunione domestica. Poiché l’Autorità, in considerazione dell’intervenuta

cessazione della convivenza nel novembre 2018 non accetta di riconoscer[gli]

le deduzioni sociali per i figli, i pagamenti fatti […] sono stati

qualificati dai genitori dei minori alla stregua di contributi alimentari sia

in costanza di coabitazione, sia dopo la fine della convivenza”. La

patrocinatrice afferma inoltre che il ricorrente “ha già avuto modo di

provare all’Autorità di prime cure di aver effettivamente versato importi

consistenti sia alla signora __________, sia al proprietario dello stabile.

Trattasi concretamente di FRS. 24'120.00 per l’affitto 2018

dell’appartamento condiviso sino in novembre e di oltre FRS. 15'000.00

andati a beneficio della signora __________ e dei figli durante 7 mesi di

convivenza e pure oltre. Le parti hanno concordato di qualificare queste

dazioni alla stregua di un contributo alimentare mensile di FRS. 1'000.00

per ciascuno dei due figli. Ciò significa concretamente che è postulata la

deduzione di FRS. 24'000.00 dal reddito imposto al signor RI 1 nel 2018”,

in quanto trattasi di “contributi alimentari”.

Oltre alla

decisione impugnata ed ai reclami presentati sia dal contribuente sia dalla sua

ex compagna, la rappresentante allega nuovamente l’“Accordo circa l’Autorità

parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento” sottoscritto il

10 luglio 2020 e la relativa istanza di approvazione inviata all’Autorità

regionale di protezione competente come pure gli estratti bancari relativi al

pagamento del canone di locazione ad __________ pari a fr. 2’010.‑

mensili e ai “trapassi” sul conto cointestato da maggio a dicembre 2018

per un totale di fr. 15'050.‑, documenti peraltro tutti già acclusi

al reclamo.

F. Invitato a

pronunciarsi in merito al ricorso, l’RS 1 (di seguito: RS 1) ne ha proposto la

reiezione, rinunciando però a formulare le proprie osservazioni.

G. Per completezza, la

Camera di diritto tributario ha richiesto all’RS 1 di trasmetterle l’incarto

del contribuente, come pure quello relativo a __________, dal periodo fiscale 2015.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso in disamina, il

reclamo verteva sulla mancata concessione al contribuente della deduzione

sociale per figlio a carico prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. a LT

risp. dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD per entrambi i figli minorenni __________

e __________ che ‑ dopo la fine della convivenza dei genitori

avvenuta nell’ottobre 2018 ‑ erano stati affidati alle cure

della madre. Nei periodi fiscali precedenti, l’autorità di tassazione aveva sempre

concesso tale deduzione all’insorgente (v. p. es. decisioni di tassazione

IC/IFD 2015, 2016 e 2017; reclamo 2018 della signora __________, agli atti).

1.2.

Con

il ricorso, la rappresentante del contribuente fa invece valere ‑ per

la prima volta e perché l’RS 1 “non accetta

di riconoscere al padre

le deduzioni sociali per i figli” ‑ la deduzione dei “contributi

alimentari” versati ai figli nel corso del 2018, quantificati in

fr. 24'000.‑. Nelle sue osservazioni, l’autorità di tassazione propone

unicamente la reiezione del ricorso, senza pronunciarsi nel merito di questo

nuovo aspetto.

1.3.

Nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4

LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze

dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla

tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT; art. 143 cpv. 1 LIFD). Sebbene il

ricorrente abbia chiesto la deduzione degli alimenti per la prima volta con il

ricorso in esame, nulla impedisce alla Camera di diritto tributario di entrare

nel merito della questione. Per questa ragione, l’autorità giudicante ha

chiesto all’RS 1 di trasmetterle gli incarti fiscali di entrambi gli ex

concubini a partire dal periodo fiscale 2015, quando è nato il secondo figlio

della coppia.

Considerandi

2.

2.1.

A norma degli articoli 32

cpv. 1 lett. c LT e art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai

proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità

parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di

mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

I contributi di

mantenimento sono deducibili unicamente quando i figli sottostanno all’autorità

parentale del genitore che riceve gli alimenti (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 52 ad art. 33 LIFD,

p. 634) e possono rivestire la forma di pagamenti (Geldleistungen)

diretti e ricorrenti ma anche di prestazioni in natura (Natural- und

Barunterhalt) o di costi indiretti (Betreuungsunterhalt; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea

2019, n. 34 ss, p. 992 ss, in particolare n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 995 e

riferimenti citati; Hunziker/Mayer-Knobel

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

3a ediz., Basilea 2017, n. 23a ad art. 23 LIFD, p. 582). Servono

alla copertura dei bisogni vitali, senza che il destinatario benefici di alcun incremento

patrimoniale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 634; n. 59 ad art. 23 LIFD, p. 486).

Gli alimenti versati al

coniuge per il figlio minorenne o direttamente al figlio maggiorenne sono di

regola prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono tuttavia essere

versati anche come pagamenti indiretti, ad esempio con la presa a carico degli

interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati. Sono possibili anche

prestazioni in natura (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione

dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale

diretta”, n. 14.2.2., p. 32).

2.2

Secondo il principio di

corrispondenza o congruenza (Korrespondenzprinzip; principe de concordance),

gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i

figli sotto la sua autorità parentale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 58 ad art. 23 LIFD,

p. 485; sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.2 e 6.3 = RDAF 2020 II

p. 418 ss) che a sua volta può beneficiare della deduzione per i figli a carico

ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a

LIFD e, per la sola imposta cantonale della deduzione dalla sostanza per ogni

figlio minorenne ex art. 48 lett. b LT. D’altro canto questi

alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa (art. 33 cpv.

1.

lett. c LIFD). La deducibilità degli alimenti per i figli minorenni

vale nel frattempo solo per gli alimenti dovuti nell’ambito del diritto di

famiglia, ma non per gli alimenti versati a titolo volontario (Circ. AFC n. 30

del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la

legge federale sull’imposta federale diretta”, n. 14.2.2., p. 32).

2.3

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di

quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario

(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

2.4

Gli alimenti sono di

regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per

contratto (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e

della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”, n.

14.2.2., p. 32).

Il Tribunale federale ha

finora lasciato aperta la questione se la deduzione dei contributi di

mantenimento per figli sia ammessa solo se il loro versamento si fonda su una

convenzione omologata da un giudice o almeno da un’autorità regionale di

protezione (in particolare, sentenza TF 2A.37/2006 del 01.09.2007 consid. 3.3).

In una sentenza del 30.06.2010 (2C_242/2010), la Suprema Corte si è confrontata

con il caso di un padre, che aveva riconosciuto la figlia, prima della sua

nascita, e si era poco dopo assunto, nei confronti della madre che aveva

l’autorità parentale, l’obbligo di provvedere integralmente al suo

mantenimento, mediante convenzione omologata dall’autorità di protezione.

Alcuni anni dopo, i genitori si erano separati e avevano sottoscritto una nuova

convenzione, stavolta omologata dal giudice, con la quale il padre si era

obbligato a versare alimenti nella misura di 2'000 franchi al mese. Il

Tribunale federale ha ritenuto legittima la decisione dell’autorità giudiziaria

cantonale, che aveva negato la deduzione degli alimenti, per un periodo fiscale

precedente all’intervenuta separazione dei genitori. La precedente convenzione,

ancora in vigore in quel periodo fiscale, non prevedeva l’obbligo di versare un

contributo di mantenimento di un determinato importo mensile, bensì l’obbligo

di provvedere integralmente al mantenimento della famiglia. L’Alta Corte ha

respinto in particolar modo la tesi del ricorrente, secondo cui la seconda

convenzione avrebbe semplicemente ripreso la prima e il contributo di

mantenimento fissato con la seconda sarebbe corrisposto agli importi già

versati in base alla prima. In tal modo, nessuna delle due convenzioni

permetteva di ritenere provato il versamento di alimenti, nella misura pretesa

dall’insorgente. La lista delle spese mensili, sostenute da quest’ultimo per il

mantenimento della figlia, non poteva essere considerata il fondamento dell’obbligo

di versare il contributo di mantenimento.

Nella stessa sentenza, la

Corte losannese ha ritenuto che, anche volendo ammettere che gli alimenti

possano essere pattuiti mediante una convenzione non omologata dal giudice o

dall’autorità di protezione, nondimeno nel caso concreto la loro deduzione non

poteva essere ammessa. In primo luogo, perché il contribuente non aveva

adempiuto l’onere della prova di un elemento che andava a ridurre l’onere

fiscale. In secondo luogo, in nome della parità di trattamento fra coniugi e

concubini. Questi ultimi sarebbero già avvantaggiati per il fatto che un

contributo di mantenimento versato dall’uno all’altro è deducibile dal reddito,

durante la loro convivenza. Infatti, il debitore del contributo beneficia in

tal caso di una riduzione dell’imposta sul reddito, mentre il creditore, se non

ha altri redditi di rilievo, paga imposte irrisorie. Non sarebbe pertanto

giusto far approfittare di questo vantaggio il concubino, che contribuisce al

mantenimento di un figlio, senza che la fattispecie sia stata provata in modo

ineccepibile (sentenza TF 2C_242/2010 del 30.06.2010 consid. 2.3.1).

2.5

Riassumendo, la

giurisprudenza del Tribunale federale ammette la deduzione dei contributi di

mantenimento, versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità

parentale, anche se i genitori convivono. Nel rispetto dell’onere della prova,

ma anche in nome della giustizia fiscale, il versamento dei contributi deve

tuttavia fondarsi su una convenzione stipulata in precedenza, che preveda degli

alimenti di un importo determinato. È inoltre necessario che sia comprovato

l’avvenuto e regolare passaggio di questo importo da un conto del debitore

della prestazione a un conto del genitore che ha l’autorità parentale. Non

basta, in particolare, che la convenzione preveda l’obbligo, per un genitore,

di provvedere genericamente al mantenimento della famiglia.

3.

3.1.

Venendo al caso in

disamina, la deduzione degli alimenti effettivamente versati all’altro genitore

per i figli sotto la sua autorità parentale è un elemento che, se riconosciuto

dall’autorità fiscale, ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario. Si

tratta qui di capire la natura dei versamenti effettuati dal ricorrente nel

corso del periodo fiscale litigioso e se siano deducibili ai sensi dell’art. 32

cpv. 1 lett. c LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.

3.2

Al fine di comprovare la

deduzione richiesta, il ricorrente ha fornito all’autorità di tassazione prima

e all’autorità giudicante poi, due estratti bancari e l’“Accordo circa

l’autorità parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento”,

concernente entrambi i figli e sottoscritto dai genitori il 10 luglio 2020,

dopo che la convivenza era ormai terminata.

Si osservi che nonostante

la questione relativa alla deduzione degli alimenti sia stata sollevata solo in

sede di ricorso, l’insorgente ha fornito gli stessi documenti giustificativi

già allegati al reclamo, con il quale però aveva però chiesto il riconoscimento

delle deduzioni per figli a carico e per cure prestate da terzi ai figli di età

inferiore ai 14 anni.

Sia come sia, dalla

documentazione bancaria relativa al conto __________, che per motivi tecnici

copre unicamente il periodo dal 25.05.2018 al 26.12.2018, si notano dei

pagamenti denominati “trapasso” più o meno regolari dal conto intestato

al solo ricorrente ad un conto in comune agli ex conviventi. Dal medesimo conto

del ricorrente uscivano anche i soldi per pagare l’affitto alla __________ SA,

nota società immobiliare, proprietaria dell’abitazione di __________, nella

quale la famiglia ha vissuto fino allo scioglimento della convivenza.

3.3

Per quanto concerne la

figlia __________, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità di tassazione

nella decisione impugnata, fin dalla sua nascita (2012) esisteva un accordo fra

i genitori in merito al suo mantenimento. Secondo tale convenzione, approvata

dalla Commissione tutoria regionale di __________ (ris. n. __________ del 9

marzo 2012), l’autorità parentale era attribuita esclusivamente alla madre e il

padre “si impegna[va] a pagare al rappresentante legale della figlia

un contributo alimentare mensile di fr. 600.‑ dalla nascita fino al

compimento del 6. anno di età […]”, oltre alle spese straordinarie. Tale

convenzione era stata stipulata quando i due genitori non convivevano ancora:

infatti, lui era domiciliato a Maggia mentre lei era domiciliata a Giubiasco

(v. incipit della citata Convenzione).

Non è dato a sapere se nel

frattempo tale Convenzione sia stata revocata oppure se, con l’inizio della

convivenza dei genitori, il contributo alimentare mensile di fr. 600.‑

abbia continuato ad essere versato così come concordato. Dalla documentazione

fornita dal ricorrente si deve comunque escludere che, nel periodo fiscale

litigioso, egli abbia adempiuto l’obbligo di mantenimento, nella misura

prevista dalla convenzione in questione. Dagli estratti conto risultano infatti

il pagamento di fr. 2'010.‑ al mese per la locazione della casa,

come pure numerosi “trapass[i]” dal conto del ricorrente a beneficio di

un conto intestato a “__________ e/o RI 1” con importi sempre diversi e

che, a dire del ricorrente, “la signora __________ […] versava sul

suo conto postale privato per fare la spesa, dei pagamenti o altro per la

famiglia [o] per il mantenimento del nucleo famigliare” (v. reclamo

del 5.6.2020; allegato ricorsuale n. 1).

Ne consegue che i flussi

finanziari tra i due conviventi riguardo al mantenimento di __________ erano

regolati diversamente da quanto previsto dalla convenzione summenzionata. Nel

corso del periodo fiscale 2018, dunque, l’insorgente non ha versato alla madre

un contributo alimentare mensile di fr. 600.‑ per il mantenimento di

__________, ma ha semplicemente contribuito al “mantenimento del nucleo

famigliare”.

3.4

Per

quanto riguarda il figlio __________, invece, dalla documentazione agli atti non

è possibile risalire ad una convenzione tra i genitori che ne regoli il

mantenimento durante il periodo fiscale litigioso. Da notare anche che ‑ diversamente

da quanto sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente ‑ durante

il periodo fiscale litigioso, l’autorità parentale su entrambi i figli spettava

esclusivamente alla madre. Per __________ conformemente alla convenzione

summenzionata; per __________, invece, il Codice civile stabilisce che, se i

genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio,

l’autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione

comune dei genitori (art. 298a cpv. 1 CC). Tuttavia, fintanto che non sia stata

presentata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta esclusivamente alla

madre (art. 298a cpv. 5 CC). Dalla documentazione a disposizione della Camera

di diritto tributario non si evince alcuna dichiarazione comune dei genitori. Pertanto,

nel periodo fiscale litigioso, l’autorità parentale per quanto attiene al

figlio __________ spettava esclusivamente alla madre, come rilevato anche nella

decisione qui impugnata.

Dato che per __________

non esiste alcuna convenzione tra i genitori che ne regoli il mantenimento, la

deduzione prevista dagli art. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c

LIFD non può essere riconosciuta.

3.5

Poco

importa se nel corso del 2020, dopo lo scioglimento della convivenza tra i due

genitori, sia stata redatta una convenzione, che contiene una premessa, secondo

la quale “nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2018 [il

ricorrente avrebbe esposto] FRS. 1'000.00 al mese quale contributo

alimentare per ciascuno dei due figli che corrisponde alla pigione pagata”.

Per quanto ciò non sia

decisivo, si noti che l’“Accordo circa l’autorità parentale, la custodia,

nonché l’obbligo di mantenimento” è stato modificato pendente causa.

Il progetto allegato al reclamo del 5 giugno 2020 premetteva infatti che “nell’ambito

della sua dichiarazione fiscale 2018 [David Grassi avrebbe dedotto]

nella sua integralità le deduzioni sociali per i due figli che ha avuto a

carico” mentre la versione presentata con il ricorso del 14 luglio 2020,

firmata da entrambe le parti il 10 luglio 2020, indica che “nell’ambito

della sua dichiarazione fiscale 2018 [David Grassi avrebbe esposto]

FRS. 1'000.00 al mese quale contributo alimentare per ciascuno dei due

figli che corrisponde alla pigione pagata”.

Sia come sia, e a

prescindere dal comportamento contradditorio assunto dal ricorrente, l’Accordo

summenzionato non può regolamentare retroattivamente la situazione fiscale

relativa al periodo 2018. Analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale

nella sentenza del 30.06.2010 (2C_242/2010, citata supra al consid.

2.4), anche nel caso in esame non si può ritenere che una convenzione stipulata

dopo la separazione possa essere applicata retroattivamente e non si può, in

particolare, pretendere che il contributo di mantenimento fissato con questo

accordo corrisponda agli importi già versati in precedenza. Ciò che è decisivo

è che il ricorrente non abbia versato alla madre dei suoi figli un contributo di

un importo determinato, in base a una convenzione stipulata in precedenza. Il

requisito dell’omologazione dell’accordo, come già ricordato, non è ancora

stato riconosciuto determinante da parte del Tribunale federale, ma anche nel

caso in esame la questione non necessita di essere risolta.

3.6

Si

osserva inoltre che__________ non ha mai dichiarato di ricevere degli alimenti

per i figli e non è mai stata imposta per questi redditi (v. p. es. decisione

di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo del 17.06.2020; agli atti). Come visto,

nel caso degli alimenti, il principio di corrispondenza

esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano

dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che

vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito

del debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso

il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate

all’imposta presso il creditore (Locher,

Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n.

55.

ad art. 23 LIFD, p. 731; n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche sentenza CDT n.

80.2007.37

del 10.04.2008 consid. 2.4). Dato che il ricorrente non è

riuscito a dimostrare il versamento degli alimenti né durante la convivenza né

dopo il suo scioglimento e considerato che la signora __________ non ha mai

dichiarato di ricevere tali alimenti per i figli sotto la sua autorità

parentale, secondo la giurisprudenza si deve evitare che delle deduzioni

fiscali siano ammesse in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD

senza che un importo corrispondente sia imposto ai sensi dell’art. 23 lett. f

LIFD (sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.7 = RDAF 2020 II p. 418,

in particolare p. 425 s.).

3.7

Infine, secondo il

Tribunale federale, il principio di corrispondenza esclude che possano essere

considerati dal punto di vista fiscale dei contributi di mantenimento, versati su

un conto del quale la persona, che chiede la deduzione degli alimenti, può

disporre liberamente. Ciò permetterebbe infatti al contribuente di versare

l’importo, di beneficiare della deduzione fiscale e, successivamente, di

riprendersi questo importo e disporne liberamente (sentenza TF 2C_380/2020 del

19.11.2020

consid. 4.5 = RF 76/2021 p. 145 ss, in particolare p. 151). Come per

il caso in disamina, la fattispecie trattata dall’Alta Corte concerneva la

deduzione di un contributo di mantenimento, il cui importo veniva versato su un

conto comune dei genitori, senza che nulla indicasse che fosse stato

effettivamente utilizzato per il mantenimento dei figli minorenni nati durante

la convivenza, scioltasi nel corso del periodo fiscale esaminato.

In casu, dagli

estratti bancari forniti sia in sede di reclamo sia in sede di ricorso (allegati

ricorsuali n. 3 e n. 4), si evincono, da un lato, il pagamento dell’affitto e,

dall’altro, una serie di “trapassi” su un conto comune del quale il

ricorrente poteva disporre liberamente. Anche per questo motivo, nell’eventualità

fosse stata comprovata la natura di contributi di mantenimento dei versamenti

effettuati, il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare della deduzione ex

art. 32 cpv. 1 lett. c LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.

3.8

In conclusione, le pezze

giustificative presentate non comprovano né l’effettivo versamento da parte del

ricorrente degli alimenti per __________, nella misura prevista dalla

Convenzione del 9 marzo 2012 o da un eventuale altro accordo successivo, né ‑ per

__________ ‑ l’esistenza di un accordo scritto e cifrato che ne

regoli il contributo di mantenimento durante il periodo fiscale litigioso. Ne

consegue che la deduzione degli alimenti in ragione di fr. 24'000.‑ richiesta

dal ricorrente non si giustifica. A ciò si aggiunga che, per il principio di

corrispondenza, per poter ammettere la deduzione degli alimenti versati dal

ricorrente per i propri figli, tali contributi di mantenimento avrebbero dovuto

essere imposti presso la madre, ciò che nel caso concreto non si è verificato.

Pertanto, l’operato dell’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno merita

di essere tutelato e la decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo

notificata il 24 giugno 2020 deve essere confermata.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: