Lexipedia

Decisione

80.2020.118

Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo delle entrate e delle uscite, redditi irrisori, crediti nei confronti di proprie società, vantaggi in natura

22 febbraio 2021Italiano35 min

2 (__________) sono cittadini __________ domiciliati a __________, in via __________,

Source ti.ch

__________________________________________________

Incarti n.

80.2020.118

80.2020.119

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

tutti rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 luglio 2020 contro la decisione del 1° luglio 2020 in materia di IC/IFD

2015-2016.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________) e RI

2 (__________) sono cittadini __________ domiciliati a __________, in via __________,

entrambi a beneficio di un permesso di domicilio (“C”) (a far tempo dal

6.11.2018 il marito e dal 5.2.2019 la moglie). Nei periodi fiscali sub

judice erano a beneficio di un permesso di dimora (“B”). I coniugi sono

giunti in Svizzera in momenti diversi: RI 1 il 6.11.2013 proveniente da __________

e la moglie il 5.2.2014 da __________. Sono genitori di due figli minorenni. Il

29.10.2013 è stata costituita la __________ con sede __________, cui scopo è

l’esercizio di “(…) un’impresa generale di costruzioni (ecc.)”. Dal

29.10.2013 al 19.11.2013 amministratore unico è stato __________, a cui è

subentrato da questa data in poi RI 1, azionista unico della società.

RI 1 ha acquistato la PPP __________

di cui al fondo base __________ RFD __________ il 28.11.2014 dai promotori

immobiliari Angelo Renzetti e Mauro Nessi al costo di fr. 2'330'000.-.

B.

a. Periodo fiscale

2015

Per il periodo fiscale 2015,

veniva presentata una dichiarazione fiscale complementare: al modulo 1,

s’indicava che il marito svolgeva un’attività dipendente presso la __________ con

un salario netto di fr. 11'075.- ed era tassato alla fonte (veniva richiesto il

computo di quanto trattenuto). La moglie non svolgeva alcuna attività lucrativa.

Nei redditi venivano inoltre indicati fr. 614.- di titoli e capitali, nonché

fr. 12'000.- quale “valore locativo”. I contribuenti dichiaravano un reddito

imponibile complessivo negativo di – fr. 37'148.- ed una sostanza imponibile

complessiva di fr. 2'504'071.-.

b. Periodo fiscale 2016

I contribuenti

dichiaravano, per il periodo fiscale 2016, un reddito imponibile complessivo di

fr. – 14'793.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'956'327.-. Nel

2016 RI 1 aveva inoltre acquistato, unitamente a __________ il mapp. __________

RFD __________ (quota parte del 16.66%). Per il periodo fiscale 2016, il

reddito da attività dipendente versato a RI 1 dalla __________ era stato di fr.

37'225.-.

C.

a. Periodo fiscale

2015

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2015 (imposta ordinaria complementare) del 30.1.2019 l’autorità

fiscale accertava, per l’IC un reddito imponibile di fr. 42'500.- (di fr.

53'600.- il reddito determinante per l’aliquota) ed una sostanza di fr.

9'610'000.-. Il reddito per l’IFD veniva stabilito in fr. 39'900.- (in fr. 51'000.-

il reddito determinante per l’aliquota).

Rispetto

ai dati dichiarati dal contribuente veniva in particolare aumentato il reddito

da titoli e capitali portandolo da fr. 614.- a fr. 22'189.- con la motivazione:

“Aggiunta reddito immobiliare di fr. 21'575.-, pari

agli interessi passivi pagati alla __________ per il prestito contratto,

utilizzato per finanziare la __________. Si rimanda alla giurisprudenza in

merito a tale fattispecie (v. sentenza CDT __________ del 27.10.1995)”.

Veniva altresì modificato

il valore locativo relativo alla PPP __________, di cui al fondo base __________

RFD __________ (anno di costruzione 2014) dai fr. 12'000.- dichiarati a fr.

47'529.- con l’indicazione:

“Valore locativo della propria abitazione o dei

propri locali rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni

locatizi normali della zona”.

b. Periodo fiscale 2016

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2016 (imposta ordinaria complementare) del 30.1.2019 il reddito

imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 41'800.- (in fr. 79'100.- il

reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 1'939'000.-. Per

l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 39'200.- (in fr. 76'500.-

il reddito determinante per l’aliquota). Rispetto ai redditi dichiarati, veniva

in particolar modo stabilito in fr. 22'164.- il reddito da titoli e capitali,

aggiungendo gli interessi passivi corrisposti a Banca Stato, ed in fr. 47'527.-

il valore locativo/affitto. A sostegno delle modifiche l’UT proponeva la

medesima motivazione esposta nel periodo fiscale precedente.

D.

Periodi fiscali

2015 e 2016

Con unico reclamo 4/5.2.2019,

completato il 15/18.2.2019, ed emendato in data 20/21.2.2019, i contribuenti,

rappresentati da RA 1 censuravano le decisioni IC/IFD 2015/2016: lamentavano in

particolare la commisurazione del valore locativo attribuito alla PPP __________

fondo base __________ RFD __________. Sostenevano che, se avessero saputo che

era cosí elevato, non avrebbero acquistato l’appartamento: sul mercato

immobiliare, per un appartamento di simili prestazioni, il canone mensile da

corrispondere ammonta a fr. 2'500.-/3'000.- (posteggio compreso). A tale

importo deve comunque essere applicata l’imposizione al 60%/70%.

Gli insorgenti

specificavano che la loro capacità contributiva non permetteva loro di potersi

permettere “(…) un affitto come quello esposto dall’Ufficio di tassazione”.

Inoltre s’indicava che i contribuenti “(…) per far fronte alle loro spese,

hanno dovuto risparmiare al massimo come pure consumare sostanza, rispettivamente

farsi aiutare da genitori e conoscenti”.

I coniugi RI 1 chiedevano

inoltre di poter conoscere il contenuto della sentenza di cui all’inc. __________

in relazione all’aggiunta nei redditi degli interessi passivi pagati a __________.

Si chiedeva inoltre di voler modificare il valore della stima immobiliare,

dovuto “(…) verosimilmente ad un errore di calcolo”. Gli insorgenti chiedevano

che il valore di stima dell’immobile da loro posseduto venisse calcolato in fr.

780'000.-, che il valore locativo fosse accertato in fr. 30'000.-. Da ultimo

rivendicavano lo stralcio, nei redditi, degli interessi passivi pagati a Banca

Stato.

E.

a. Periodo fiscale

2015

Con decisione di

tassazione dopo reclamo (imposta ordinaria complementare) IC/IFD 2015 del

1°.7.2020, il reddito imponibile veniva accertato, per l’IC in fr. 42'500.-

(quello determinante in fr. 53'600.-) e la sostanza in fr. 2'505'000.-. Per

l’IFD il reddito veniva stabilito in fr. 39'900.- (in fr. 51'000.- il reddito

determinante per l’aliquota). Rispetto alla precedente decisione, veniva

unicamente modificato l’ammontare della sostanza imponibile.

Nel merito della decisione,

l’autorità fiscale indicava, in relazione ai redditi derivanti dal prestito

alla __________, nonché al valore locativo dell’immobile di __________:

“(…) Conformemente alle disposizioni previste

dall’art. 15 LT è imponibile la totalità dei proventi periodici e unici di ogni

genere, ivi compresi ogni prestazione valutabile in denaro e conformemente

all’art. 19 gli interessi su crediti. In considerazione di quanto sopra e dello

stretto legame tra il contribuente e la società viene riconfermata

l’imposizione del reddito mobiliare come pure il valore locativo che, dagli

affitti riscontrati nella medesima proprietà appare più che equo”.

b. Periodo fiscale 2016

Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 (imposta ordinaria sostitutiva) del

1°.7.2020, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 41'800.- per l’IC (in

fr. 79'100.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr.

1'939'000.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 39'200.-

(ed in fr. 76'500.- il reddito determinante per l’aliquota).

La motivazione della

decisione era la stessa del periodo fiscale precedente.

F. Periodi fiscali 2015 e

2016

Con unico ricorso

28/29.7.2020 RI 1 insorgono contro le decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD

2015 e 2016. Gli insorgenti lamentano le tempistiche legate all’emanazione

delle decisioni su reclamo, evase senza neppure sentire i contribuenti “(…)

prassi oramai consolidata anche se censurabile”. Nel merito i contribuenti ribadiscono

che il valore locativo della __________ fondo base __________ RFD __________

stabilito dall’UT è manifestamente eccessivo: appartamenti simili e nuovi si

affitterebbero a meno. Allegano a comprova delle loro argomentazioni la “(…)

distinta affitti della costruzione nuova effettuata sopra __________ (Residenza

del contribuente) dove gli affitti degli attici 4.5 locali ammontano a fr.

2'310.- e fr. 2'320.- mensili”. Sempre gli insorgenti indicano che la loro

capacità contributiva non permette loro di “(…) sostenere un valore locativo

come quello esposto dall’Ufficio di tassazione ed in aggiunta i presunti

interessi sul prestito alla società da loro detenuta”. Secondo i ricorrenti

né il valore locativo, né gli interessi attivi verso la società __________

sarebbero delle “entrate monetarie”.

I contribuenti censurano

il fatto che l’UT avrebbe aggiunto ai redditi l’equivalente degli interessi

ipotecari pagati, con la motivazione che sarebbero stati prestati alla __________,

società del contribuente. L’interpretazione dell’autorità fiscale sarebbe del

tutto errata, siccome il prestito esisteva già da prima dell’acquisto

dell’appartamento. L’ipoteca è stata richiesta per poter finanziare l’acquisto

dell’immobile. Neppure applicabile al caso sarebbe la sentenza della CDT __________

del 27.10.1995: nel caso concreto non ci si trova dinanzi ad un prestito

contratto in Svizzera per finanziare una società di diritto estero (__________),

bensì di una società imposta illimitatamente in Svizzera ed un contribuente “(…)

pure tassato in Svizzera”. Con il modo di procedere messo in atto

dall’autorità fiscale si è di fronte piuttosto ad un caso di doppia imposizione

del medesimo reddito “(…) gli interessi ripresi nella persona fisica e gli

interessi passivi non calcolati nella persona giuridica”. Secondo i

contribuenti inoltre “Le circolari AFC relative agli interessi da applicare

tra azionisti e società e viceversa, non si esprimono in merito all’obbligo di

applicare un tasso d’interesse e l’ammontare degli stessi”.

I ricorrenti chiedono di

stabilire il valore locativo in fr. 30'000.-, di stralciare gli interessi

attivi calcolati sul reddito presunto del prestito verso __________ per le

tassazioni 2015 e 2016.

G. Con osservazioni

3/8.8.2020 l’UT ha sottolineato alcuni aspetti. Ha preliminarmente indicato

che, sebbene il valore locativo dell’immobile di __________ sia stato calcolato

partendo dal valore di reddito (fr. 52'810.-) al 90% (fr. 47'529.-) l’importo

risulterebbe essere “(…) addirittura conservativo”. In seguito

all’inoltro del reclamo dei contribuenti è stata esaminata in maniera

approfondita la situazione dell’immobile sito __________. Il 28.11.2014 RI 1 ha

esercitato il diritto di compera acquistando l’appartamento n. 22 composto da:

ingresso, soggiorno, cucina, dispensa, 3 camere, 2 bagni, guardaroba, doccia e

terrazza. L’abitazione è la più grande del complesso che “(…) può essere

considerato di standard superiore”. L’UT specifica di non aver indicazioni

precise relative ai mq dell’appartamento, ma, calcolandola in proporzione con

le altre proprietà per piani, la stessa dovrebbe essere superiore ai 300 mq.

Dalla verifica esperita su altre PPP, l’affitto percepito per appartamenti

sensibilmente più piccoli (proprietà attorno ai 20 millesimi) si riscontrano pigioni

annuali comprese tra i fr. 20'000.- ed i fr. 28'000.-, per appartamenti che

arrivano sino a circa 100 mq. Secondo l’autorità fiscale, ricostruendo un

presumibile affitto dell’appartamento, si arriverebbe ad un importo che

potrebbe sfiorare i fr. 90'000.-, dal quale si potrebbe ricavare un valore

locativo di fr. 58'000.- (circa il 65% del valore di mercato).

L’UT asserisce che

pertanto l’importo esposto a titolo di valore locativo era addirittura

inferiore a quello stabilito paragonando gli affitti richiesti nel medesimo

stabile per appartamenti di superficie inferiori. Motivo per il quale

l’autorità fiscale riteneva “(…) fuori luogo il paragone portato in sede di

ricorso con affitti sensibilmente inferiori”.

Riguardo al finanziamento

della società e all’acquisto dell’immobile l’autorità fiscale indica che il

contribuente e i venditori risultano essere “(…) in stretto legame d’affari

nel ramo immobiliare”. La __________ è domiciliata presso la società dei

venditori. L’autorità fiscale indica anche: “Durante l’analisi per

l’allestimento delle presenti osservazioni ci si è inoltre accorti che il

prezzo pagato dal contribuente per l’acquisto della PPP __________, in

proporzione “(…) risulta essere sensibilmente inferiore rispetto alle altre PPP

dello stesso complesso”.

Motivo per il quale

l’informazione è stata trasmessa dall’UT direttamente all’Ufficio delle

procedure speciali. In relazione alla capacità contributiva dei contribuenti

l’autorità fiscale sostiene che lo standard di vita di quest’ultimi può essere

considerato superiore ai redditi da loro dichiarati: tali conclusioni derivano

da una parte dall’appartamento di loro proprietà, dall’altra dai “(…)

veicoli posseduti dai contribuenti negli anni”.

H. Con replica

21/24.8.2020 RI 1 e RI 1 specificano che l’appartamento di Canobbio non ha una

superficie di 300 metri quadri, bensì si tratta di un appartamento di 4.5. locali

di “(…) 211 metri calpestabili”. Allegano la planimetria e

dichiarano che la

Residenza __________ non è di lusso, ma di standard “medio”. Riprendendo il

calcolo effettuato da parte dell’UT, l’appartamento in cui vivono i

contribuenti, prendendo una media di fr. 24'000.- per 100 mq ed applicando la

percentuale del 65% si ottiene un valore locativo pari a fr. 32'916.-. Inoltre,

secondo i ricorrenti “(…) più l’appartamento diventa grande e più il costo

al metro quadrato scende”. Allegano ulteriori esempi di affitti richiesti

per appartamenti ubicati a __________ con affitti “(…) molto più contenuti”.

In relazione al prezzo di

vendita dell’immobile specificano che il prezzo di vendita al metro quadrato è

uguale agli altri attici “(…) deducendo l’usuale 3% di sconto che viene

concesso a richiesta ed un ulteriore 5% in quanto non vi era l’intermediario (anche

qui prassi in uso”. Inoltre “(…) trattandosi di uno degli ultimi

appartamenti in vendita ed essendo l’edificazione praticamente terminata al

momento dell’acquisto, il contribuente non ha potuto scegliere le rifiniture

che sono dunque standard senza alcuna personalizzazione”. Specificano

inoltre che: “(…) ulteriore prova che il prezzo di compravendita è corretto

è la stima fiscale, effettuata dagli appositi uffici statali specialistici in

materia che ammonta a fr. 787'555.-“.

Diritto

1. 1.1.

In sede di osservazioni al

ricorso l’autorità fiscale, dopo aver confermato la correttezza della

commisurazione del valore locativo, ha in particolare considerato che vi fosse

una discrepanza tra la capacità contributiva dichiarata dai contribuenti ed il

loro standard di vita, superiore rispetto a quanto i loro redditi “(…)

potrebbero far pensare”. Le nuove conclusioni si baserebbero sia sulla

tipologia dell’immobile di __________ di loro proprietà, sia sui veicoli

intestati a quest’ultimi nel corso degli anni. Oltre a ciò l’autorità fiscale,

sempre per quanto riguarda l’immobile sito in via __________ ha indicato che “(…)

il prezzo pagato dal contribuente per l’acquisto della PPP __________ in

proporzione risulta essere sensibilmente inferiore rispetto alle altre PPP

dello stesso complesso”. L’informazione in questione, essendo la

compravendita avvenuta nel 2014, è stata trasmessa dall’UT all’Ufficio delle

procedure speciali per una valutazione.

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione.

L’art. 230 LT precisa poi

che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito

in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte

delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

Per quanto attiene

all’imposta federale diretta, anche l’art. 142 cpv. 4 LIFD dispone che,

nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso abbia le medesime

attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

Per l’art. 229 cpv. 1

LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

1.3.

Nella misura in cui la

Camera di diritto tributario dispone di un pieno potere cognitivo, nuove

allegazioni di fatto, come pure nuovi mezzi di prova sono, di principio, ammissibili

(Casanova/Dubey, Commentaire

romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed., n. 13 ad art. 142 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, Kommentar DBG,

3a. ed., Basilea 2017, n. 9 e segg. ad art. 142 LIFD). Motivo per il quale la

Camera valuterà dapprima se effettivamente la situazione dei contribuenti

merita ulteriori approfondimenti, ed in un secondo momento esaminerà se la

commisurazione del valore locativo è stata effettuata seguendo la corretta

modalità, come anche l’aggiunta ai redditi da sostanza mobiliare, pari agli

interessi passivi pagati a __________ in applicazione della sentenza di cui

all’inc. CDT __________.

Considerandi

2.

2.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.

126.

cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione

in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p. 442).

2.2

L’esame preliminare della

situazione fiscale dei contribuenti mostra come, dal 2013 al 2016, quest’ultimi

abbiano dichiarato (mediante dichiarazione ordinaria complementare) un reddito

imponibile complessivo negativo per tutti e quattro i periodi fiscali

(indicando peraltro un reddito da attività dipendente del tutto irrisorio). La

sostanza imponibile complessiva da loro dichiarata era invece pari a fr.

4'194'483.- a fine 2013, a fr. 2'536'488.- a fine 2014, a fr. 2'504'071.- a

fine 2015, a fr. 1'956'327.- a fine 2016.

2.3

RI 1 è giunto in Ticino dall’__________ alla fine 2013. Il

29.10.2013

è stata costituita la __________ (della quale il contribuente è

amministratore unico, nonché detentore di tutte le quote sociali). Il

18.12.2013

il contribuente ha versato, a titolo di prestito, fr. 1'450'000.- alla

__________. La società in questione ha sottoscritto il 20.12.2013 dei contratti

di compravendita immobiliare, relativi all’acquisto della quota parte di 1/2

del mapp. __________ RFD __________ (in comproprietà con il precedente

proprietario, __________), di 1/2 del mapp. __________ RFD __________ (in

comproprietà con il precedente proprietario __________), di 1/2 del mapp. __________

RFD __________ (in comproprietà con il precedente proprietario __________).

Ricapitolando, al

31.12.2013

la situazione patrimoniale del contribuente era la seguente:

·

Prestito alla __________: 1'452'800.-;

·

Liquidità (conto c/o Banca Stato): 1'911'683.-;

·

Acconto versato ad __________ e __________ per acquisto

appartamento PPP a __________: fr. 600'000.-;

·

Numerario: fr. 250'000.-;

·

Entrate (periodo di assoggettamento dal 6.11.2013 al 31.12.2013):

fr. 198.- (reddito da titoli e capitali).

2.4

Nel corso del 2014, RI 1,

ha stipulato un’ipoteca con __________ (n. __________) per un importo pari a

fr. 1'730'000.-. Il 3.4.2014 ha fatto un ulteriore versamento, sempre a titolo

di prestito, alla __________ per un importo di fr. 100'000.- ed il 17.6.2014 ha

proceduto al bonifico di ulteriori fr. 1'720'000.- sempre a favore della sua

società. Il 24.11.2014 il contribuente ha proceduto ad un prelievo privato, sul

conto prestito di __________ (riportato nella contabilità della società quale “prelievo

privato”) pari a fr. 300'000.-. Il 28.11.2014 RI 1 ha esercitato il suo diritto

di compera, acquistando da __________ e __________ la PPP __________ fondo base

__________ RFD __________ al prezzo di fr. 2'330'000-.

A fine 2014, il contribuente

dichiarava di possedere fr. 4'844.- e fr. 300'075.- presso __________, nonché

della liquidità per fr. 206'060.- presso __________. Dall’estratto conto della

scheda “prestito” di RI 1 nei confronti della __________ al 31.12.2014, si

evince come lo stesso fosse pari a fr. 2'965'453.15 (al 31.12.2013 lo stesso

era di fr. 1'452'800.-).

Nel 2014 RI 1 aveva dichiarato un salario

da attività dipendente di fr. 11'075.- netti.

Ricapitolando, al

31.12.2014

la situazione patrimoniale del contribuente era la seguente:

·

Prestito alla __________: fr. 2'965'453.-;

·

Liquidità: fr. 510'979.-.

·

Entrate da attività dipendente dichiarate: fr. 11'075.-.

2.5

Nel periodo fiscale 2015, RI

1.

ha dichiarato un reddito da attività dipendente di fr. 11'075.- (esercitata

sempre presso la __________). Nell’elenco titoli, per quanto riguardava la

liquidità, il contribuente dichiarava due conti presso __________, di fr.

11'584.- uno e di fr. 300'474.- l’altro. Non vi era più il conto presso __________,

ma il contribuente aveva aperto un nuovo conto presso la __________ (attestato

fiscale dal 1°1.2015 al 31.12.2015) pari a fr. 104'138.-. Il prestito alla __________

era aumentato a fr. 3'050'319.- (aumento di fr. 84'866.-).

Ricapitolando, al

31.12.2015

la situazione patrimoniale del contribuente era la seguente:

·

Prestito alla __________: fr. 3'050'319.-;

·

Liquidità: fr. 416'196.-;

·

Entrate da attività dipendente dichiarate: fr. 11'075.-.

2.6

Nel 2016 il contribuente

ha partecipato, nella misura del 16.66%, unitamente ad __________ (33.33%), __________

(33.33%) ed __________ (16.66%) all’acquisizione del mapp. 2 RFD __________

(compera avvenuta il 16.12.2016) al prezzo di complessivi fr. 3'250'000.- (cfr.

modulo 7). Nell’elenco debiti, oltre all’ipoteca in essere presso __________,

pari a fr. 1'722'500.- al 31.12.2016, emergeva un’ulteriore ipoteca, la cui

quota parte del ricorrente ammontava a fr. 352'000.- presso __________ (dal

documento giustificativo, emerge __________ 2.7.

2.7.1

Dai dati trasmessi

dall’autorità fiscale si rileva inoltre, che a nome di RI 1 erano immatricolati

i seguenti veicoli: dal 22.5.2015 al 7.11.2017 una __________ __________, dal

28.5.2015

al 28.5.2015 una __________, dal 22.7.2016 al 27.6.2019 una __________.

Intestata alla moglie vi

era una __________ dal 15.10.2014 al 15.11.2017.

2.7.2

Dagli atti della __________,

consultati da questa Camera, emerge che, per la __________ è stata emessa una

prima fattura (1a rata) di fr. 42'000.- dal venditore, il __________ (__________)

il 19.5.2015, intestata alla __________. Per l’autovettura in questione era

stato stipulato un contratto di leasing presso __________, sempre a nome della

ditta. Dalla fattura 26.5.2015 emerge che la __________ ha acquistato al prezzo

di fr. 25'000.- una __________. Il 19.5.2015 sempre presso il medesimo centro

automobilistico è pure stata acquistata la __________ Coupé al prezzo di fr.

17'000.-

Dall’estratto conto

“veicoli”, emerge come sia la __________ che la __________ siano state

“riprese” da __________. Dal bilancio della __________, il debito relativo al

contratto di leasing della __________ ammontava ad oltre fr. 47'000.- (la quota

di leasing mensile era pari a fr. 1'514.95).

2.8

2.8.1

Nella dichiarazione

fiscale 2015 presentata dai coniugi RI 1 non venivano tuttavia indicate né la __________.

Nei redditi non veniva presa in considerazione, né tantomeno analizzata la

questione della distribuzione dissimulata di utile legata alla __________: il

leasing era stato pagato interamente dalla società (come del resto gli acconti

iniziali), ma la stessa era intestata al contribuente, come facilmente

verificabile dal relativo registro cantonale relativo alle targhe delle

autovetture. Non si capisce peraltro, come nella decisione fiscale __________ siano

stati aggiunti all’utile fr. 9'000.- quali vantaggi legati all’utilizzo

dell’autovettura da parte di RI 1 e tali dati non siano poi stati comunicati

all’autorità fiscale.

2.8.2

Nel Modulo 1 del periodo

fiscale 2016 i contribuenti dichiaravano di avere una “Mini in leasing”.

In sede di replica veniva poi indicato “(…) i contribuenti avevano preso due

auto in leasing di un certo valore, dopo poco tempo vi hanno però dovuto

rinunciare siccome le promozioni previste con la società non hanno potuto

iniziare e quindi mancava la necessaria liquidità per “mantenerle”.

2.9

2.9.1

Dalla breve ricostruzione

dei flussi di denaro e dalle informazioni date dai contribuenti nelle loro

dichiarazioni fiscali emergono molteplici incongruenze. L’UT avrebbe dovuto,

visti gli stretti rapporti tra la __________ ed il contribuente, procedere ad

ulteriori accertamenti per verificare la congruità dei dati dichiarati dai

coniugi RI 1 e RI 2 ed escludere la presenza di eventuali distribuzioni

dissimulate di utili da parte di società vicine (v. ad esempio la questione dei

veicoli) oppure altre fonti di reddito, segnatamente proventi di qualsiasi

natura. Ciò anche a fronte dei pressoché inesistenti redditi da loro

dichiarati.

Avrebbero infatti dovuto

essere scrupolosamente esaminate le operazioni immobiliari intraprese dal

contribuente, rispettivamente dalla società del ricorrente (la quale detiene

anche una partecipazione del 25% nella __________) al fine di verificare con

quali finanziamenti e quali flussi di denaro fossero state rese possibili,

procedendo poi ad un calcolo del dispendio, per verificarne la sostenibilità. A

titolo di esempio nel 2016 si è conclusa un’operazione immobiliare: come visto,

RI 1 ha partecipato – unitamente ad altri - all’acquisto di un ulteriore fondo,

a __________. Si tratta anche in questo caso di verificare il finanziamento

dello stesso – valutando i flussi di denaro, nonché i finanziamenti bancari –

per poi procedere ad un calcolo del dispendio dei contribuenti. In tal senso è

opportuno ricordare come, a fine 2016, gli impegni finanziari assunti nei

confronti di __________ per le ipoteche stipulate, ammontassero

complessivamente a fr. 2'074'500.- e che gli interessi passivi privati dichiarati

fossero di oltre fr. 22'000.-.

2.9.2

L’esame delle entrate e

delle uscite dovrà necessariamente essere effettuato anche per il 2015, poiché

vi è stato un aumento del prestito nei confronti della __________ e vi è pure

stata una diminuzione della liquidità. Viste le esigue entrate dichiarate dal

contribuente (pressoché nulle) non risulta immediatamente verificabile come

abbia provveduto al sostentamento suo e della sua famiglia (la moglie non

esercita attività lucrativa e la coppia ha due figli minorenni) ed altresì come

abbia potuto far fronte a tutti i costi correnti.

2.10

Già solo per le ragioni

evocate s’impone un ulteriore accertamento della situazione dei contribuenti,

procedendo tanto per iniziare ad un calcolo del dispendio per ogni periodo

fiscale, sulla base di informazioni complete (v. per esempio gli attestati di

completezza bancari completi inerenti sia le ipoteche sia i vari conti nonché i

documenti relativi ad ogni operazione immobiliare intrapresa dal contribuente, richiedendo

inoltre pure la documentazione completa relativa ai costi condominiali e a tutte

le altre spese conosciute) che dovranno essere fornite dai coniugi RI 1. I dati

dovranno poi essere incrociati con quelli della società del contribuente, alla

mano di tutti i giustificativi contabili e bancari del caso.

2.11

Ai ricorrenti si ricorda

comunque che, secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv.

2.

LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione

d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,

nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Una simile

tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità

dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato

provare che la stessa è manifestamente inesatta.

Valore locativo

3.

3.1.

Ora, come visto, i

ricorrenti hanno impugnato in principal modo la decisione su reclamo, poiché

ritengono spropositato il valore locativo attribuito alla PPP __________ fondo base

__________ RFD __________.

3.2

Secondo gli art. 20 cpv. 1

lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito

della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi

che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto

di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. L’art. 21 cpv. 2

LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto

delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione

al domicilio del contribuente.

Il riferimento alle

condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il

valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa

tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il

canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I

152.

= ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF

52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).

3.3

La legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo

(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.

7.

cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità

di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione

alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al

valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se

non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF

125.

I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha

stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF

124.

I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza TF 2C_757/2015 dell’8.12.2016,

consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il

limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).

3.4

Per quanto qui di

interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto

della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è

stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il

suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima

ufficiale.

4.

4.1.

Per quanto riguarda le

modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto

esecutivo del 10 dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2015 (RL 640.210) e l’art. 1 del decreto

esecutivo del 15 dicembre 2015 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2016 (esso corrisponde al valore di mercato della

pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il

valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del

valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo

calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato

dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).

4.2

In una sentenza di principio

risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa

Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal

periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione

delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.

In primo luogo, il Canton

Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono

“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.

Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse

espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma

anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton

Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio

stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che

essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che

l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di

una decisione ma solo al dispositivo.

D’altra parte, anche

volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta

il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per impugnarla

dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni perché

tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di reclamo

prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta sul

reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio, non

si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell’inesattezza

del valore locativo indicato nella decisione in questione. Quindi, si dovrebbe

stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il

valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel Canton Berna, in

cui l’autorità competente per l’accertamento della stima ufficiale, da una

parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito, dall’altra, è sempre

l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità ed i successivi

rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di pertinenza

dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito

agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è

impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di

espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è

suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di

diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o

di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una

decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso

l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di

valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano

invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di

capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere

ulteriori precisazioni.

A titolo abbondanziale,

questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che

il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel

quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%

del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21

dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).

4.3

L’AFC ha emanato delle

informazioni fiscali (edite dalla Conferenza svizzera delle imposte), nel marzo

del 2015, proprio in relazione all’imposizione del valore locativo. In merito

al calcolo del valore locativo, nel documento si indica (a pagina 9, punto 4.1,

“Le principe du loyer comparable”) che i valori locativi sono generalmente

calcolabili grazie al metodo comparativo: e meglio il paragone con altri

appartamenti simili, ceduti in locazione. Il valore dell’utilizzo proprio

corrisponderà di principio alla pigione che un terzo dovrebbe pagare nelle

medesime circostanze per un immobile della stessa natura e che presenti le

medesime caratteristiche (stessa situazione, medesima vetustà dell’immobile e numero

di locali, nonché disposizione e superficie).

Difficilmente è possibile

trovare, nel vicinato, immobili locati della stessa natura e della stessa

grandezza. Unicamente per gli immobili strutturati in proprietà per piani è

possibile riferirsi a valori che sono direttamente paragonabili, come anche per

gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario nel suo immobile locativo. Tuttavia,

sempre dalle Informazioni fiscali sul valore locativo, emerge che, nei casi di

abitazioni familiari non è possibile stabilire dei valori direttamente

comparabili. Per questa tipologia di alloggi, i valori devono essere

determinati secondo criteri di calcolo oggettivi. In tal senso si distinguono –

di principio – due metodi per il calcolo dei valori locativi, il metodo lordo e

quello netto. Il metodo lordo prevale in Svizzera.

Già nelle “Direttive per

determinare il valore locativo delle case di abitazione occupate dal

proprietario del 25.3.1969” (in ASA vol. 38, p. 121 ss.), l’AFC ha sviluppato

più sistemi di calcolo relativi alla stima del valore locativo secondo il

metodo lordo. I metodi in questione vengono brevemente illustrati ai punti 4.3.

delle Informazioni fiscali sul valore locativo (v. in particolare p. 10 e 11):

e meglio il metodo comparativo, il metodo della determinazione del valore

locativo sulla base di stime cantonali degli immobili, il metodo della

procedura di stima individuale (ogni immobile viene valutato in maniera separata

in funzione di determinati criteri ad esso relativi) e i casi speciali (ad. es.

tipo ville lussuose, ville d’artista occupate dai loro proprietari).

4.4

4.4.1

Nelle decisioni relative

ai periodi fiscali 2015 e 2016, il valore locativo della PPP __________ fondo __________

RFD __________ è stato stabilito in fr. 47'527.- nel 2016 ed in fr. 47'529.-

nel 2015.

Nelle osservazioni dell’UT

al ricorso presentato dai contribuenti viene indicato quanto segue: “Sebbene

il valore locativo sia stato calcolato partendo dal valore di reddito (fr.

52'810.-) al 90% (fr. 47'529.-), l’importo risulta essere addirittura

conservativo”.

Sempre l’autorità fiscale

ha specificato come, a seguito del reclamo è stata esaminata a fondo la

situazione dell’immobile sito in via __________. In particolare, dalla disamina

degli affitti percepiti da appartamenti “sensibilmente più piccoli” (proprietà

attorno ai 20 millesimi) si riscontrano “(…) affitti compresi in una

forchetta tra Fr. 20'000 e Fr. 28'000 per appartamenti che arrivano a ca. 100

mq, affitto che aumenta in proporzione su PPP di metrature superiori”.

Secondo l’UT, l’affitto che potrebbe essere richiesto per la PPP dei ricorrenti

potrebbe sfiorare addirittura l’importo di fr. 90'000.-, dal quale si potrebbe

ricavare un valore locativo di fr. 58'000.- (circa il 65% del valore di

mercato).

4.4.2

Nella replica del

21/24.8.2020 i ricorrenti hanno contestato che il loro appartamento sia di 300

mq e producono la piantina dello stesso. I coniugi RI 1 spiegano che “(…)

riportando il calcolo effettuato dall’ufficio di tassazione per gli

appartamenti sui 100 metri quadrati con la media semplice di CHF 24'000.-

abbiamo per l’appartamento dei contribuenti un valore locativo al 65%, di fr.

32'916.-.” Con la replica gli insorgenti presentavano altresì ulteriori

annunci, dove risultano “(…) affitti molto più contenuti a __________”.

Gli stessi indicano poi, in merito alle rifiniture dell’appartamento: “(…)

trattandosi di uno degli ultimi appartamenti in vendita ed essendo

l’edificazione praticamente terminata al momento dell’acquisto, il contribuente

non ha potuto scegliere le rifiniture che sono dunque standard senza alcuna

personalizzazione”.

4.5

I contribuenti sostengono,

in estrema sintesi, che l’appartamento non sarebbe certamente di lusso, ma di

standard medio. Specificano inoltre che di norma “(…) più l’appartamento

diventa grande e più il costo al metro quadrato scende. Non si può pertanto

fare una semplice proporzione matematica”.

4.6

4.6.1

Ora, a questa Camera sono

sconosciuti gli interni dell’appartamento [si rileva comunque che dalla

semplice disamina della piantina prodotta in sede di reclamo sembrerebbe invero

che l’appartamento offre un comfort tutt’altro che di standard medio: basti

pensare che l’appartamento è dotato pure di uno spazio, in uno dei bagni

adibito ad “hammam”] come anche non sono note le rifiniture degli altri

presi in considerazione.

4.6.2

Si rileva anche che, ancorché

non direttamente sollevato dai ricorrenti, l’UT non sembra aver messo loro a

disposizione, salvaguardando evidentemente il segreto fiscale degli altri

contribuenti interessati, i dati relativi alle pigioni incassate dalle PPP in

affitto. Evidentemente, diversamente dall’opinione dei ricorrenti, il dato

inerente l’affitto delle altre PPP - all’interno del medesimo condominio

edificato nel 2013 - appare con ogni evidenza, un’adeguata base di riferimento

per comprendere quello che avrebbe potuto essere l’ipotetico affitto per

l’appartamento di loro proprietà, senza dover fare capo agli annunci

immobiliari di altre proprietà (alcune delle quali situate in zone

assolutamente non comparabili con l’ubicazione e lo standard di pregio

dell’immobile di via __________) risalenti inoltre a periodi fiscali posteriori

al 2015 ed al 2016.

Spetterà pertanto

all’autorità fiscale permettere ai ricorrenti di consultare i dati sui quali

l’UT ha basato le proprie conclusioni e i propri calcoli per determinare il

valore locativo e concedere a quest’ultimi di poter presentare le proprie

osservazioni, in base al principio costituzionale garantito dall’art. 29 Cost.

e dagli art. 114 cpv. 2 LIFD e 187 cpv. 2 LT. In tal senso spetterà comunque

all’autorità fiscale verificare, con la collaborazione dei contribuenti, se

effettivamente gli appartamenti presi in considerazione offrono standard

diversi. In assenza di dati chiari l’autorità fiscale dovrà inoltre valutare

l’eventuale possibilità di procedere ad una perizia immobiliare atta a dipanare

ogni divergenza relativa al valore locativo della PPP __________ fondo base RFD

__________ __________ (in applicazione degli art. 123 LIFD e 197 LT).

Reddito mobiliare

5.

5.1.

I ricorrenti contestano

altresì, per entrambi i periodi fiscali, l’aggiunta di un reddito mobiliare,

pari agli interessi passivi pagati a __________, per il prestito contratto,

utilizzato, secondo la tesi dell’autorità fiscale, per finanziare un prestito

concesso alla __________. L’autorità fiscale, per imporre tale reddito, si basa

sulla sentenza CDTdi cui all’inc. __________ del 27.10.1995.

I contribuenti contestano

l’interpretazione dell’autorità fiscale indicando, nel ricorso “(…). Sono

stati aggiunti al reddito dei titoli l’equivalente degli interessi ipotecari

pagati con la motivazione che sarebbero stati prestati alla __________, società

del contribuente. (…) il prestito era già in essere prima dell’acquisto

dell’appartamento. L’ipoteca è stata fatta non per finanziare la società ma

bensì per acquistare l’appartamento”.

5.2

5.2.1

Dalla ricostruzione degli

atti si ha che RI 1 ha esercitato il proprio diritto di compera per l’acquisto

della PPP __________ di cui al fondo base __________ RFD __________ il

28.11.2014

Ora non è dato sapere quando il contribuente ha stipulato il

contratto di mutuo ipotecario: tuttavia l’estratto dei debiti – prestiti di __________

va dal periodo 1°.4.2014 al 31.12.2014 e viene comunque indicato “Ferma Ipoteca

Fissa __________ CHF 26.11.2014 – 26.11.2021”.

5.2.2

Dalla scheda contabile

relativa al prestito concesso da RI 1 alla __________, si può notare come il

3.4.2014

ed 17.6.2014 il contribuente abbia effettuato due ulteriori versamenti

(a titolo di prestiti) a favore della società di rispettivi fr. 100'000.- il

primo e di fr. 1'720'000.- il secondo.

Per poter giungere alla

conclusione dell’UT, e quindi imporre un reddito mobiliare pari agli interessi

passivi a __________, occorre verificare che l’ulteriore versamento erogato a

favore della società di complessivi fr. 1'730'000.- avvenuto nel corso del 2014

provenga dal mutuo contratto con __________, per escludere che i soldi derivino

dal conto già preesistente a fine 2013, sempre aperto presso __________ (conto

n. __________, con un importo di fr. 1'911'683.- al 31.12.2013). In altri termini

occorre comprendere come sono stati utilizzati i soldi legati al mutuo

ipotecario. Per far questo è necessario disporre della documentazione completa

relativa al contratto di mutuo ipotecario, come anche l’estratto conto completo

del conto n. __________ presso __________). In assenza di tali ulteriori

elementi la Camera non può ancora concludere, come fa l’autorità fiscale per l’imposizione

dei redditi da sostanza mobiliare pari agli interessi passivi pagati a Banca

Stato per l’ipoteca.

5.3

Spetterà pertanto

all’autorità fiscale richiedere tutta la documentazione indicata e poi

confermare o meno l’impostazione giuridica della precedente decisione.

6.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. Le decisioni di tassazione IC/IFD su reclamo 2015 e

2016.

sono annullate e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché

emani delle nuove decisioni, dopo aver proceduto ai necessari approfondimenti

del caso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, le decisioni di tassazione IC/IFD su reclamo 2015 e 2016 sono

annullate e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché emani delle

nuove decisioni, dopo aver proceduto ai necessari approfondimenti del caso.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudiz Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: