80.2020.118
Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo delle entrate e delle uscite, redditi irrisori, crediti nei confronti di proprie società, vantaggi in natura
22 febbraio 2021Italiano35 min
2 (__________) sono cittadini __________ domiciliati a __________, in via __________,
Source ti.ch
__________________________________________________
Incarti n.
80.2020.118
80.2020.119
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
tutti rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 luglio 2020 contro la decisione del 1° luglio 2020 in materia di IC/IFD
2015-2016.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________) e RI
2 (__________) sono cittadini __________ domiciliati a __________, in via __________,
entrambi a beneficio di un permesso di domicilio (“C”) (a far tempo dal
6.11.2018 il marito e dal 5.2.2019 la moglie). Nei periodi fiscali sub
judice erano a beneficio di un permesso di dimora (“B”). I coniugi sono
giunti in Svizzera in momenti diversi: RI 1 il 6.11.2013 proveniente da __________
e la moglie il 5.2.2014 da __________. Sono genitori di due figli minorenni. Il
29.10.2013 è stata costituita la __________ con sede __________, cui scopo è
l’esercizio di “(…) un’impresa generale di costruzioni (ecc.)”. Dal
29.10.2013 al 19.11.2013 amministratore unico è stato __________, a cui è
subentrato da questa data in poi RI 1, azionista unico della società.
RI 1 ha acquistato la PPP __________
di cui al fondo base __________ RFD __________ il 28.11.2014 dai promotori
immobiliari Angelo Renzetti e Mauro Nessi al costo di fr. 2'330'000.-.
B.
a. Periodo fiscale
2015
Per il periodo fiscale 2015,
veniva presentata una dichiarazione fiscale complementare: al modulo 1,
s’indicava che il marito svolgeva un’attività dipendente presso la __________ con
un salario netto di fr. 11'075.- ed era tassato alla fonte (veniva richiesto il
computo di quanto trattenuto). La moglie non svolgeva alcuna attività lucrativa.
Nei redditi venivano inoltre indicati fr. 614.- di titoli e capitali, nonché
fr. 12'000.- quale “valore locativo”. I contribuenti dichiaravano un reddito
imponibile complessivo negativo di – fr. 37'148.- ed una sostanza imponibile
complessiva di fr. 2'504'071.-.
b. Periodo fiscale 2016
I contribuenti
dichiaravano, per il periodo fiscale 2016, un reddito imponibile complessivo di
fr. – 14'793.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'956'327.-. Nel
2016 RI 1 aveva inoltre acquistato, unitamente a __________ il mapp. __________
RFD __________ (quota parte del 16.66%). Per il periodo fiscale 2016, il
reddito da attività dipendente versato a RI 1 dalla __________ era stato di fr.
37'225.-.
C.
a. Periodo fiscale
2015
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2015 (imposta ordinaria complementare) del 30.1.2019 l’autorità
fiscale accertava, per l’IC un reddito imponibile di fr. 42'500.- (di fr.
53'600.- il reddito determinante per l’aliquota) ed una sostanza di fr.
9'610'000.-. Il reddito per l’IFD veniva stabilito in fr. 39'900.- (in fr. 51'000.-
il reddito determinante per l’aliquota).
Rispetto
ai dati dichiarati dal contribuente veniva in particolare aumentato il reddito
da titoli e capitali portandolo da fr. 614.- a fr. 22'189.- con la motivazione:
“Aggiunta reddito immobiliare di fr. 21'575.-, pari
agli interessi passivi pagati alla __________ per il prestito contratto,
utilizzato per finanziare la __________. Si rimanda alla giurisprudenza in
merito a tale fattispecie (v. sentenza CDT __________ del 27.10.1995)”.
Veniva altresì modificato
il valore locativo relativo alla PPP __________, di cui al fondo base __________
RFD __________ (anno di costruzione 2014) dai fr. 12'000.- dichiarati a fr.
47'529.- con l’indicazione:
“Valore locativo della propria abitazione o dei
propri locali rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni
locatizi normali della zona”.
b. Periodo fiscale 2016
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2016 (imposta ordinaria complementare) del 30.1.2019 il reddito
imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 41'800.- (in fr. 79'100.- il
reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 1'939'000.-. Per
l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 39'200.- (in fr. 76'500.-
il reddito determinante per l’aliquota). Rispetto ai redditi dichiarati, veniva
in particolar modo stabilito in fr. 22'164.- il reddito da titoli e capitali,
aggiungendo gli interessi passivi corrisposti a Banca Stato, ed in fr. 47'527.-
il valore locativo/affitto. A sostegno delle modifiche l’UT proponeva la
medesima motivazione esposta nel periodo fiscale precedente.
D.
Periodi fiscali
2015 e 2016
Con unico reclamo 4/5.2.2019,
completato il 15/18.2.2019, ed emendato in data 20/21.2.2019, i contribuenti,
rappresentati da RA 1 censuravano le decisioni IC/IFD 2015/2016: lamentavano in
particolare la commisurazione del valore locativo attribuito alla PPP __________
fondo base __________ RFD __________. Sostenevano che, se avessero saputo che
era cosí elevato, non avrebbero acquistato l’appartamento: sul mercato
immobiliare, per un appartamento di simili prestazioni, il canone mensile da
corrispondere ammonta a fr. 2'500.-/3'000.- (posteggio compreso). A tale
importo deve comunque essere applicata l’imposizione al 60%/70%.
Gli insorgenti
specificavano che la loro capacità contributiva non permetteva loro di potersi
permettere “(…) un affitto come quello esposto dall’Ufficio di tassazione”.
Inoltre s’indicava che i contribuenti “(…) per far fronte alle loro spese,
hanno dovuto risparmiare al massimo come pure consumare sostanza, rispettivamente
farsi aiutare da genitori e conoscenti”.
I coniugi RI 1 chiedevano
inoltre di poter conoscere il contenuto della sentenza di cui all’inc. __________
in relazione all’aggiunta nei redditi degli interessi passivi pagati a __________.
Si chiedeva inoltre di voler modificare il valore della stima immobiliare,
dovuto “(…) verosimilmente ad un errore di calcolo”. Gli insorgenti chiedevano
che il valore di stima dell’immobile da loro posseduto venisse calcolato in fr.
780'000.-, che il valore locativo fosse accertato in fr. 30'000.-. Da ultimo
rivendicavano lo stralcio, nei redditi, degli interessi passivi pagati a Banca
Stato.
E.
a. Periodo fiscale
2015
Con decisione di
tassazione dopo reclamo (imposta ordinaria complementare) IC/IFD 2015 del
1°.7.2020, il reddito imponibile veniva accertato, per l’IC in fr. 42'500.-
(quello determinante in fr. 53'600.-) e la sostanza in fr. 2'505'000.-. Per
l’IFD il reddito veniva stabilito in fr. 39'900.- (in fr. 51'000.- il reddito
determinante per l’aliquota). Rispetto alla precedente decisione, veniva
unicamente modificato l’ammontare della sostanza imponibile.
Nel merito della decisione,
l’autorità fiscale indicava, in relazione ai redditi derivanti dal prestito
alla __________, nonché al valore locativo dell’immobile di __________:
“(…) Conformemente alle disposizioni previste
dall’art. 15 LT è imponibile la totalità dei proventi periodici e unici di ogni
genere, ivi compresi ogni prestazione valutabile in denaro e conformemente
all’art. 19 gli interessi su crediti. In considerazione di quanto sopra e dello
stretto legame tra il contribuente e la società viene riconfermata
l’imposizione del reddito mobiliare come pure il valore locativo che, dagli
affitti riscontrati nella medesima proprietà appare più che equo”.
b. Periodo fiscale 2016
Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 (imposta ordinaria sostitutiva) del
1°.7.2020, il reddito imponibile veniva accertato in fr. 41'800.- per l’IC (in
fr. 79'100.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr.
1'939'000.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 39'200.-
(ed in fr. 76'500.- il reddito determinante per l’aliquota).
La motivazione della
decisione era la stessa del periodo fiscale precedente.
F. Periodi fiscali 2015 e
2016
Con unico ricorso
28/29.7.2020 RI 1 insorgono contro le decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD
2015 e 2016. Gli insorgenti lamentano le tempistiche legate all’emanazione
delle decisioni su reclamo, evase senza neppure sentire i contribuenti “(…)
prassi oramai consolidata anche se censurabile”. Nel merito i contribuenti ribadiscono
che il valore locativo della __________ fondo base __________ RFD __________
stabilito dall’UT è manifestamente eccessivo: appartamenti simili e nuovi si
affitterebbero a meno. Allegano a comprova delle loro argomentazioni la “(…)
distinta affitti della costruzione nuova effettuata sopra __________ (Residenza
del contribuente) dove gli affitti degli attici 4.5 locali ammontano a fr.
2'310.- e fr. 2'320.- mensili”. Sempre gli insorgenti indicano che la loro
capacità contributiva non permette loro di “(…) sostenere un valore locativo
come quello esposto dall’Ufficio di tassazione ed in aggiunta i presunti
interessi sul prestito alla società da loro detenuta”. Secondo i ricorrenti
né il valore locativo, né gli interessi attivi verso la società __________
sarebbero delle “entrate monetarie”.
I contribuenti censurano
il fatto che l’UT avrebbe aggiunto ai redditi l’equivalente degli interessi
ipotecari pagati, con la motivazione che sarebbero stati prestati alla __________,
società del contribuente. L’interpretazione dell’autorità fiscale sarebbe del
tutto errata, siccome il prestito esisteva già da prima dell’acquisto
dell’appartamento. L’ipoteca è stata richiesta per poter finanziare l’acquisto
dell’immobile. Neppure applicabile al caso sarebbe la sentenza della CDT __________
del 27.10.1995: nel caso concreto non ci si trova dinanzi ad un prestito
contratto in Svizzera per finanziare una società di diritto estero (__________),
bensì di una società imposta illimitatamente in Svizzera ed un contribuente “(…)
pure tassato in Svizzera”. Con il modo di procedere messo in atto
dall’autorità fiscale si è di fronte piuttosto ad un caso di doppia imposizione
del medesimo reddito “(…) gli interessi ripresi nella persona fisica e gli
interessi passivi non calcolati nella persona giuridica”. Secondo i
contribuenti inoltre “Le circolari AFC relative agli interessi da applicare
tra azionisti e società e viceversa, non si esprimono in merito all’obbligo di
applicare un tasso d’interesse e l’ammontare degli stessi”.
I ricorrenti chiedono di
stabilire il valore locativo in fr. 30'000.-, di stralciare gli interessi
attivi calcolati sul reddito presunto del prestito verso __________ per le
tassazioni 2015 e 2016.
G. Con osservazioni
3/8.8.2020 l’UT ha sottolineato alcuni aspetti. Ha preliminarmente indicato
che, sebbene il valore locativo dell’immobile di __________ sia stato calcolato
partendo dal valore di reddito (fr. 52'810.-) al 90% (fr. 47'529.-) l’importo
risulterebbe essere “(…) addirittura conservativo”. In seguito
all’inoltro del reclamo dei contribuenti è stata esaminata in maniera
approfondita la situazione dell’immobile sito __________. Il 28.11.2014 RI 1 ha
esercitato il diritto di compera acquistando l’appartamento n. 22 composto da:
ingresso, soggiorno, cucina, dispensa, 3 camere, 2 bagni, guardaroba, doccia e
terrazza. L’abitazione è la più grande del complesso che “(…) può essere
considerato di standard superiore”. L’UT specifica di non aver indicazioni
precise relative ai mq dell’appartamento, ma, calcolandola in proporzione con
le altre proprietà per piani, la stessa dovrebbe essere superiore ai 300 mq.
Dalla verifica esperita su altre PPP, l’affitto percepito per appartamenti
sensibilmente più piccoli (proprietà attorno ai 20 millesimi) si riscontrano pigioni
annuali comprese tra i fr. 20'000.- ed i fr. 28'000.-, per appartamenti che
arrivano sino a circa 100 mq. Secondo l’autorità fiscale, ricostruendo un
presumibile affitto dell’appartamento, si arriverebbe ad un importo che
potrebbe sfiorare i fr. 90'000.-, dal quale si potrebbe ricavare un valore
locativo di fr. 58'000.- (circa il 65% del valore di mercato).
L’UT asserisce che
pertanto l’importo esposto a titolo di valore locativo era addirittura
inferiore a quello stabilito paragonando gli affitti richiesti nel medesimo
stabile per appartamenti di superficie inferiori. Motivo per il quale
l’autorità fiscale riteneva “(…) fuori luogo il paragone portato in sede di
ricorso con affitti sensibilmente inferiori”.
Riguardo al finanziamento
della società e all’acquisto dell’immobile l’autorità fiscale indica che il
contribuente e i venditori risultano essere “(…) in stretto legame d’affari
nel ramo immobiliare”. La __________ è domiciliata presso la società dei
venditori. L’autorità fiscale indica anche: “Durante l’analisi per
l’allestimento delle presenti osservazioni ci si è inoltre accorti che il
prezzo pagato dal contribuente per l’acquisto della PPP __________, in
proporzione “(…) risulta essere sensibilmente inferiore rispetto alle altre PPP
dello stesso complesso”.
Motivo per il quale
l’informazione è stata trasmessa dall’UT direttamente all’Ufficio delle
procedure speciali. In relazione alla capacità contributiva dei contribuenti
l’autorità fiscale sostiene che lo standard di vita di quest’ultimi può essere
considerato superiore ai redditi da loro dichiarati: tali conclusioni derivano
da una parte dall’appartamento di loro proprietà, dall’altra dai “(…)
veicoli posseduti dai contribuenti negli anni”.
H. Con replica
21/24.8.2020 RI 1 e RI 1 specificano che l’appartamento di Canobbio non ha una
superficie di 300 metri quadri, bensì si tratta di un appartamento di 4.5. locali
di “(…) 211 metri calpestabili”. Allegano la planimetria e
dichiarano che la
Residenza __________ non è di lusso, ma di standard “medio”. Riprendendo il
calcolo effettuato da parte dell’UT, l’appartamento in cui vivono i
contribuenti, prendendo una media di fr. 24'000.- per 100 mq ed applicando la
percentuale del 65% si ottiene un valore locativo pari a fr. 32'916.-. Inoltre,
secondo i ricorrenti “(…) più l’appartamento diventa grande e più il costo
al metro quadrato scende”. Allegano ulteriori esempi di affitti richiesti
per appartamenti ubicati a __________ con affitti “(…) molto più contenuti”.
In relazione al prezzo di
vendita dell’immobile specificano che il prezzo di vendita al metro quadrato è
uguale agli altri attici “(…) deducendo l’usuale 3% di sconto che viene
concesso a richiesta ed un ulteriore 5% in quanto non vi era l’intermediario (anche
qui prassi in uso”. Inoltre “(…) trattandosi di uno degli ultimi
appartamenti in vendita ed essendo l’edificazione praticamente terminata al
momento dell’acquisto, il contribuente non ha potuto scegliere le rifiniture
che sono dunque standard senza alcuna personalizzazione”. Specificano
inoltre che: “(…) ulteriore prova che il prezzo di compravendita è corretto
è la stima fiscale, effettuata dagli appositi uffici statali specialistici in
materia che ammonta a fr. 787'555.-“.
Diritto
1. 1.1.
In sede di osservazioni al
ricorso l’autorità fiscale, dopo aver confermato la correttezza della
commisurazione del valore locativo, ha in particolare considerato che vi fosse
una discrepanza tra la capacità contributiva dichiarata dai contribuenti ed il
loro standard di vita, superiore rispetto a quanto i loro redditi “(…)
potrebbero far pensare”. Le nuove conclusioni si baserebbero sia sulla
tipologia dell’immobile di __________ di loro proprietà, sia sui veicoli
intestati a quest’ultimi nel corso degli anni. Oltre a ciò l’autorità fiscale,
sempre per quanto riguarda l’immobile sito in via __________ ha indicato che “(…)
il prezzo pagato dal contribuente per l’acquisto della PPP __________ in
proporzione risulta essere sensibilmente inferiore rispetto alle altre PPP
dello stesso complesso”. L’informazione in questione, essendo la
compravendita avvenuta nel 2014, è stata trasmessa dall’UT all’Ufficio delle
procedure speciali per una valutazione.
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione.
L’art. 230 LT precisa poi
che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito
in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte
delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta.
Per quanto attiene
all’imposta federale diretta, anche l’art. 142 cpv. 4 LIFD dispone che,
nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso abbia le medesime
attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
Per l’art. 229 cpv. 1
LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta.
1.3.
Nella misura in cui la
Camera di diritto tributario dispone di un pieno potere cognitivo, nuove
allegazioni di fatto, come pure nuovi mezzi di prova sono, di principio, ammissibili
(Casanova/Dubey, Commentaire
romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed., n. 13 ad art. 142 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, Kommentar DBG,
3a. ed., Basilea 2017, n. 9 e segg. ad art. 142 LIFD). Motivo per il quale la
Camera valuterà dapprima se effettivamente la situazione dei contribuenti
merita ulteriori approfondimenti, ed in un secondo momento esaminerà se la
commisurazione del valore locativo è stata effettuata seguendo la corretta
modalità, come anche l’aggiunta ai redditi da sostanza mobiliare, pari agli
interessi passivi pagati a __________ in applicazione della sentenza di cui
all’inc. CDT __________.
Considerandi
2.
2.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione
completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.
126.
cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione
in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p. 442).
2.2
L’esame preliminare della
situazione fiscale dei contribuenti mostra come, dal 2013 al 2016, quest’ultimi
abbiano dichiarato (mediante dichiarazione ordinaria complementare) un reddito
imponibile complessivo negativo per tutti e quattro i periodi fiscali
(indicando peraltro un reddito da attività dipendente del tutto irrisorio). La
sostanza imponibile complessiva da loro dichiarata era invece pari a fr.
4'194'483.- a fine 2013, a fr. 2'536'488.- a fine 2014, a fr. 2'504'071.- a
fine 2015, a fr. 1'956'327.- a fine 2016.
2.3
RI 1 è giunto in Ticino dall’__________ alla fine 2013. Il
29.10.2013
è stata costituita la __________ (della quale il contribuente è
amministratore unico, nonché detentore di tutte le quote sociali). Il
18.12.2013
il contribuente ha versato, a titolo di prestito, fr. 1'450'000.- alla
__________. La società in questione ha sottoscritto il 20.12.2013 dei contratti
di compravendita immobiliare, relativi all’acquisto della quota parte di 1/2
del mapp. __________ RFD __________ (in comproprietà con il precedente
proprietario, __________), di 1/2 del mapp. __________ RFD __________ (in
comproprietà con il precedente proprietario __________), di 1/2 del mapp. __________
RFD __________ (in comproprietà con il precedente proprietario __________).
Ricapitolando, al
31.12.2013
la situazione patrimoniale del contribuente era la seguente:
·
Prestito alla __________: 1'452'800.-;
·
Liquidità (conto c/o Banca Stato): 1'911'683.-;
·
Acconto versato ad __________ e __________ per acquisto
appartamento PPP a __________: fr. 600'000.-;
·
Numerario: fr. 250'000.-;
·
Entrate (periodo di assoggettamento dal 6.11.2013 al 31.12.2013):
fr. 198.- (reddito da titoli e capitali).
2.4
Nel corso del 2014, RI 1,
ha stipulato un’ipoteca con __________ (n. __________) per un importo pari a
fr. 1'730'000.-. Il 3.4.2014 ha fatto un ulteriore versamento, sempre a titolo
di prestito, alla __________ per un importo di fr. 100'000.- ed il 17.6.2014 ha
proceduto al bonifico di ulteriori fr. 1'720'000.- sempre a favore della sua
società. Il 24.11.2014 il contribuente ha proceduto ad un prelievo privato, sul
conto prestito di __________ (riportato nella contabilità della società quale “prelievo
privato”) pari a fr. 300'000.-. Il 28.11.2014 RI 1 ha esercitato il suo diritto
di compera, acquistando da __________ e __________ la PPP __________ fondo base
__________ RFD __________ al prezzo di fr. 2'330'000-.
A fine 2014, il contribuente
dichiarava di possedere fr. 4'844.- e fr. 300'075.- presso __________, nonché
della liquidità per fr. 206'060.- presso __________. Dall’estratto conto della
scheda “prestito” di RI 1 nei confronti della __________ al 31.12.2014, si
evince come lo stesso fosse pari a fr. 2'965'453.15 (al 31.12.2013 lo stesso
era di fr. 1'452'800.-).
Nel 2014 RI 1 aveva dichiarato un salario
da attività dipendente di fr. 11'075.- netti.
Ricapitolando, al
31.12.2014
la situazione patrimoniale del contribuente era la seguente:
·
Prestito alla __________: fr. 2'965'453.-;
·
Liquidità: fr. 510'979.-.
·
Entrate da attività dipendente dichiarate: fr. 11'075.-.
2.5
Nel periodo fiscale 2015, RI
1.
ha dichiarato un reddito da attività dipendente di fr. 11'075.- (esercitata
sempre presso la __________). Nell’elenco titoli, per quanto riguardava la
liquidità, il contribuente dichiarava due conti presso __________, di fr.
11'584.- uno e di fr. 300'474.- l’altro. Non vi era più il conto presso __________,
ma il contribuente aveva aperto un nuovo conto presso la __________ (attestato
fiscale dal 1°1.2015 al 31.12.2015) pari a fr. 104'138.-. Il prestito alla __________
era aumentato a fr. 3'050'319.- (aumento di fr. 84'866.-).
Ricapitolando, al
31.12.2015
la situazione patrimoniale del contribuente era la seguente:
·
Prestito alla __________: fr. 3'050'319.-;
·
Liquidità: fr. 416'196.-;
·
Entrate da attività dipendente dichiarate: fr. 11'075.-.
2.6
Nel 2016 il contribuente
ha partecipato, nella misura del 16.66%, unitamente ad __________ (33.33%), __________
(33.33%) ed __________ (16.66%) all’acquisizione del mapp. 2 RFD __________
(compera avvenuta il 16.12.2016) al prezzo di complessivi fr. 3'250'000.- (cfr.
modulo 7). Nell’elenco debiti, oltre all’ipoteca in essere presso __________,
pari a fr. 1'722'500.- al 31.12.2016, emergeva un’ulteriore ipoteca, la cui
quota parte del ricorrente ammontava a fr. 352'000.- presso __________ (dal
documento giustificativo, emerge __________ 2.7.
2.7.1
Dai dati trasmessi
dall’autorità fiscale si rileva inoltre, che a nome di RI 1 erano immatricolati
i seguenti veicoli: dal 22.5.2015 al 7.11.2017 una __________ __________, dal
28.5.2015
al 28.5.2015 una __________, dal 22.7.2016 al 27.6.2019 una __________.
Intestata alla moglie vi
era una __________ dal 15.10.2014 al 15.11.2017.
2.7.2
Dagli atti della __________,
consultati da questa Camera, emerge che, per la __________ è stata emessa una
prima fattura (1a rata) di fr. 42'000.- dal venditore, il __________ (__________)
il 19.5.2015, intestata alla __________. Per l’autovettura in questione era
stato stipulato un contratto di leasing presso __________, sempre a nome della
ditta. Dalla fattura 26.5.2015 emerge che la __________ ha acquistato al prezzo
di fr. 25'000.- una __________. Il 19.5.2015 sempre presso il medesimo centro
automobilistico è pure stata acquistata la __________ Coupé al prezzo di fr.
17'000.-
Dall’estratto conto
“veicoli”, emerge come sia la __________ che la __________ siano state
“riprese” da __________. Dal bilancio della __________, il debito relativo al
contratto di leasing della __________ ammontava ad oltre fr. 47'000.- (la quota
di leasing mensile era pari a fr. 1'514.95).
2.8
2.8.1
Nella dichiarazione
fiscale 2015 presentata dai coniugi RI 1 non venivano tuttavia indicate né la __________.
Nei redditi non veniva presa in considerazione, né tantomeno analizzata la
questione della distribuzione dissimulata di utile legata alla __________: il
leasing era stato pagato interamente dalla società (come del resto gli acconti
iniziali), ma la stessa era intestata al contribuente, come facilmente
verificabile dal relativo registro cantonale relativo alle targhe delle
autovetture. Non si capisce peraltro, come nella decisione fiscale __________ siano
stati aggiunti all’utile fr. 9'000.- quali vantaggi legati all’utilizzo
dell’autovettura da parte di RI 1 e tali dati non siano poi stati comunicati
all’autorità fiscale.
2.8.2
Nel Modulo 1 del periodo
fiscale 2016 i contribuenti dichiaravano di avere una “Mini in leasing”.
In sede di replica veniva poi indicato “(…) i contribuenti avevano preso due
auto in leasing di un certo valore, dopo poco tempo vi hanno però dovuto
rinunciare siccome le promozioni previste con la società non hanno potuto
iniziare e quindi mancava la necessaria liquidità per “mantenerle”.
2.9
2.9.1
Dalla breve ricostruzione
dei flussi di denaro e dalle informazioni date dai contribuenti nelle loro
dichiarazioni fiscali emergono molteplici incongruenze. L’UT avrebbe dovuto,
visti gli stretti rapporti tra la __________ ed il contribuente, procedere ad
ulteriori accertamenti per verificare la congruità dei dati dichiarati dai
coniugi RI 1 e RI 2 ed escludere la presenza di eventuali distribuzioni
dissimulate di utili da parte di società vicine (v. ad esempio la questione dei
veicoli) oppure altre fonti di reddito, segnatamente proventi di qualsiasi
natura. Ciò anche a fronte dei pressoché inesistenti redditi da loro
dichiarati.
Avrebbero infatti dovuto
essere scrupolosamente esaminate le operazioni immobiliari intraprese dal
contribuente, rispettivamente dalla società del ricorrente (la quale detiene
anche una partecipazione del 25% nella __________) al fine di verificare con
quali finanziamenti e quali flussi di denaro fossero state rese possibili,
procedendo poi ad un calcolo del dispendio, per verificarne la sostenibilità. A
titolo di esempio nel 2016 si è conclusa un’operazione immobiliare: come visto,
RI 1 ha partecipato – unitamente ad altri - all’acquisto di un ulteriore fondo,
a __________. Si tratta anche in questo caso di verificare il finanziamento
dello stesso – valutando i flussi di denaro, nonché i finanziamenti bancari –
per poi procedere ad un calcolo del dispendio dei contribuenti. In tal senso è
opportuno ricordare come, a fine 2016, gli impegni finanziari assunti nei
confronti di __________ per le ipoteche stipulate, ammontassero
complessivamente a fr. 2'074'500.- e che gli interessi passivi privati dichiarati
fossero di oltre fr. 22'000.-.
2.9.2
L’esame delle entrate e
delle uscite dovrà necessariamente essere effettuato anche per il 2015, poiché
vi è stato un aumento del prestito nei confronti della __________ e vi è pure
stata una diminuzione della liquidità. Viste le esigue entrate dichiarate dal
contribuente (pressoché nulle) non risulta immediatamente verificabile come
abbia provveduto al sostentamento suo e della sua famiglia (la moglie non
esercita attività lucrativa e la coppia ha due figli minorenni) ed altresì come
abbia potuto far fronte a tutti i costi correnti.
2.10
Già solo per le ragioni
evocate s’impone un ulteriore accertamento della situazione dei contribuenti,
procedendo tanto per iniziare ad un calcolo del dispendio per ogni periodo
fiscale, sulla base di informazioni complete (v. per esempio gli attestati di
completezza bancari completi inerenti sia le ipoteche sia i vari conti nonché i
documenti relativi ad ogni operazione immobiliare intrapresa dal contribuente, richiedendo
inoltre pure la documentazione completa relativa ai costi condominiali e a tutte
le altre spese conosciute) che dovranno essere fornite dai coniugi RI 1. I dati
dovranno poi essere incrociati con quelli della società del contribuente, alla
mano di tutti i giustificativi contabili e bancari del caso.
2.11
Ai ricorrenti si ricorda
comunque che, secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv.
2.
LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione
d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Una simile
tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità
dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato
provare che la stessa è manifestamente inesatta.
Valore locativo
3.
3.1.
Ora, come visto, i
ricorrenti hanno impugnato in principal modo la decisione su reclamo, poiché
ritengono spropositato il valore locativo attribuito alla PPP __________ fondo base
__________ RFD __________.
3.2
Secondo gli art. 20 cpv. 1
lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi
che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto
di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. L’art. 21 cpv. 2
LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto
delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione
al domicilio del contribuente.
Il riferimento alle
condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il
valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa
tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il
canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I
152.
= ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).
3.3
La legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo
(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.
7.
cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità
di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione
alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al
valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se
non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF
125.
I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha
stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF
124.
I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza TF 2C_757/2015 dell’8.12.2016,
consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il
limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
3.4
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima
ufficiale.
4.
4.1.
Per quanto riguarda le
modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto
esecutivo del 10 dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2015 (RL 640.210) e l’art. 1 del decreto
esecutivo del 15 dicembre 2015 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2016 (esso corrisponde al valore di mercato della
pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il
valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del
valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo
calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato
dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
4.2
In una sentenza di principio
risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa
Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal
periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione
delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton
Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono
“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.
Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse
espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma
anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton
Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio
stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che
essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che
l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di
una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche
volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta
il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per impugnarla
dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni perché
tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di reclamo
prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta sul
reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio, non
si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell’inesattezza
del valore locativo indicato nella decisione in questione. Quindi, si dovrebbe
stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il
valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel Canton Berna, in
cui l’autorità competente per l’accertamento della stima ufficiale, da una
parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito, dall’altra, è sempre
l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità ed i successivi
rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di pertinenza
dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito
agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è
impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di
espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è
suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di
diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o
di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una
decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso
l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di
valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano
invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di
capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere
ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale,
questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che
il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel
quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%
del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21
dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
4.3
L’AFC ha emanato delle
informazioni fiscali (edite dalla Conferenza svizzera delle imposte), nel marzo
del 2015, proprio in relazione all’imposizione del valore locativo. In merito
al calcolo del valore locativo, nel documento si indica (a pagina 9, punto 4.1,
“Le principe du loyer comparable”) che i valori locativi sono generalmente
calcolabili grazie al metodo comparativo: e meglio il paragone con altri
appartamenti simili, ceduti in locazione. Il valore dell’utilizzo proprio
corrisponderà di principio alla pigione che un terzo dovrebbe pagare nelle
medesime circostanze per un immobile della stessa natura e che presenti le
medesime caratteristiche (stessa situazione, medesima vetustà dell’immobile e numero
di locali, nonché disposizione e superficie).
Difficilmente è possibile
trovare, nel vicinato, immobili locati della stessa natura e della stessa
grandezza. Unicamente per gli immobili strutturati in proprietà per piani è
possibile riferirsi a valori che sono direttamente paragonabili, come anche per
gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario nel suo immobile locativo. Tuttavia,
sempre dalle Informazioni fiscali sul valore locativo, emerge che, nei casi di
abitazioni familiari non è possibile stabilire dei valori direttamente
comparabili. Per questa tipologia di alloggi, i valori devono essere
determinati secondo criteri di calcolo oggettivi. In tal senso si distinguono –
di principio – due metodi per il calcolo dei valori locativi, il metodo lordo e
quello netto. Il metodo lordo prevale in Svizzera.
Già nelle “Direttive per
determinare il valore locativo delle case di abitazione occupate dal
proprietario del 25.3.1969” (in ASA vol. 38, p. 121 ss.), l’AFC ha sviluppato
più sistemi di calcolo relativi alla stima del valore locativo secondo il
metodo lordo. I metodi in questione vengono brevemente illustrati ai punti 4.3.
delle Informazioni fiscali sul valore locativo (v. in particolare p. 10 e 11):
e meglio il metodo comparativo, il metodo della determinazione del valore
locativo sulla base di stime cantonali degli immobili, il metodo della
procedura di stima individuale (ogni immobile viene valutato in maniera separata
in funzione di determinati criteri ad esso relativi) e i casi speciali (ad. es.
tipo ville lussuose, ville d’artista occupate dai loro proprietari).
4.4
4.4.1
Nelle decisioni relative
ai periodi fiscali 2015 e 2016, il valore locativo della PPP __________ fondo __________
RFD __________ è stato stabilito in fr. 47'527.- nel 2016 ed in fr. 47'529.-
nel 2015.
Nelle osservazioni dell’UT
al ricorso presentato dai contribuenti viene indicato quanto segue: “Sebbene
il valore locativo sia stato calcolato partendo dal valore di reddito (fr.
52'810.-) al 90% (fr. 47'529.-), l’importo risulta essere addirittura
conservativo”.
Sempre l’autorità fiscale
ha specificato come, a seguito del reclamo è stata esaminata a fondo la
situazione dell’immobile sito in via __________. In particolare, dalla disamina
degli affitti percepiti da appartamenti “sensibilmente più piccoli” (proprietà
attorno ai 20 millesimi) si riscontrano “(…) affitti compresi in una
forchetta tra Fr. 20'000 e Fr. 28'000 per appartamenti che arrivano a ca. 100
mq, affitto che aumenta in proporzione su PPP di metrature superiori”.
Secondo l’UT, l’affitto che potrebbe essere richiesto per la PPP dei ricorrenti
potrebbe sfiorare addirittura l’importo di fr. 90'000.-, dal quale si potrebbe
ricavare un valore locativo di fr. 58'000.- (circa il 65% del valore di
mercato).
4.4.2
Nella replica del
21/24.8.2020 i ricorrenti hanno contestato che il loro appartamento sia di 300
mq e producono la piantina dello stesso. I coniugi RI 1 spiegano che “(…)
riportando il calcolo effettuato dall’ufficio di tassazione per gli
appartamenti sui 100 metri quadrati con la media semplice di CHF 24'000.-
abbiamo per l’appartamento dei contribuenti un valore locativo al 65%, di fr.
32'916.-.” Con la replica gli insorgenti presentavano altresì ulteriori
annunci, dove risultano “(…) affitti molto più contenuti a __________”.
Gli stessi indicano poi, in merito alle rifiniture dell’appartamento: “(…)
trattandosi di uno degli ultimi appartamenti in vendita ed essendo
l’edificazione praticamente terminata al momento dell’acquisto, il contribuente
non ha potuto scegliere le rifiniture che sono dunque standard senza alcuna
personalizzazione”.
4.5
I contribuenti sostengono,
in estrema sintesi, che l’appartamento non sarebbe certamente di lusso, ma di
standard medio. Specificano inoltre che di norma “(…) più l’appartamento
diventa grande e più il costo al metro quadrato scende. Non si può pertanto
fare una semplice proporzione matematica”.
4.6
4.6.1
Ora, a questa Camera sono
sconosciuti gli interni dell’appartamento [si rileva comunque che dalla
semplice disamina della piantina prodotta in sede di reclamo sembrerebbe invero
che l’appartamento offre un comfort tutt’altro che di standard medio: basti
pensare che l’appartamento è dotato pure di uno spazio, in uno dei bagni
adibito ad “hammam”] come anche non sono note le rifiniture degli altri
presi in considerazione.
4.6.2
Si rileva anche che, ancorché
non direttamente sollevato dai ricorrenti, l’UT non sembra aver messo loro a
disposizione, salvaguardando evidentemente il segreto fiscale degli altri
contribuenti interessati, i dati relativi alle pigioni incassate dalle PPP in
affitto. Evidentemente, diversamente dall’opinione dei ricorrenti, il dato
inerente l’affitto delle altre PPP - all’interno del medesimo condominio
edificato nel 2013 - appare con ogni evidenza, un’adeguata base di riferimento
per comprendere quello che avrebbe potuto essere l’ipotetico affitto per
l’appartamento di loro proprietà, senza dover fare capo agli annunci
immobiliari di altre proprietà (alcune delle quali situate in zone
assolutamente non comparabili con l’ubicazione e lo standard di pregio
dell’immobile di via __________) risalenti inoltre a periodi fiscali posteriori
al 2015 ed al 2016.
Spetterà pertanto
all’autorità fiscale permettere ai ricorrenti di consultare i dati sui quali
l’UT ha basato le proprie conclusioni e i propri calcoli per determinare il
valore locativo e concedere a quest’ultimi di poter presentare le proprie
osservazioni, in base al principio costituzionale garantito dall’art. 29 Cost.
e dagli art. 114 cpv. 2 LIFD e 187 cpv. 2 LT. In tal senso spetterà comunque
all’autorità fiscale verificare, con la collaborazione dei contribuenti, se
effettivamente gli appartamenti presi in considerazione offrono standard
diversi. In assenza di dati chiari l’autorità fiscale dovrà inoltre valutare
l’eventuale possibilità di procedere ad una perizia immobiliare atta a dipanare
ogni divergenza relativa al valore locativo della PPP __________ fondo base RFD
__________ __________ (in applicazione degli art. 123 LIFD e 197 LT).
Reddito mobiliare
5.
5.1.
I ricorrenti contestano
altresì, per entrambi i periodi fiscali, l’aggiunta di un reddito mobiliare,
pari agli interessi passivi pagati a __________, per il prestito contratto,
utilizzato, secondo la tesi dell’autorità fiscale, per finanziare un prestito
concesso alla __________. L’autorità fiscale, per imporre tale reddito, si basa
sulla sentenza CDTdi cui all’inc. __________ del 27.10.1995.
I contribuenti contestano
l’interpretazione dell’autorità fiscale indicando, nel ricorso “(…). Sono
stati aggiunti al reddito dei titoli l’equivalente degli interessi ipotecari
pagati con la motivazione che sarebbero stati prestati alla __________, società
del contribuente. (…) il prestito era già in essere prima dell’acquisto
dell’appartamento. L’ipoteca è stata fatta non per finanziare la società ma
bensì per acquistare l’appartamento”.
5.2
5.2.1
Dalla ricostruzione degli
atti si ha che RI 1 ha esercitato il proprio diritto di compera per l’acquisto
della PPP __________ di cui al fondo base __________ RFD __________ il
28.11.2014
Ora non è dato sapere quando il contribuente ha stipulato il
contratto di mutuo ipotecario: tuttavia l’estratto dei debiti – prestiti di __________
va dal periodo 1°.4.2014 al 31.12.2014 e viene comunque indicato “Ferma Ipoteca
Fissa __________ CHF 26.11.2014 – 26.11.2021”.
5.2.2
Dalla scheda contabile
relativa al prestito concesso da RI 1 alla __________, si può notare come il
3.4.2014
ed 17.6.2014 il contribuente abbia effettuato due ulteriori versamenti
(a titolo di prestiti) a favore della società di rispettivi fr. 100'000.- il
primo e di fr. 1'720'000.- il secondo.
Per poter giungere alla
conclusione dell’UT, e quindi imporre un reddito mobiliare pari agli interessi
passivi a __________, occorre verificare che l’ulteriore versamento erogato a
favore della società di complessivi fr. 1'730'000.- avvenuto nel corso del 2014
provenga dal mutuo contratto con __________, per escludere che i soldi derivino
dal conto già preesistente a fine 2013, sempre aperto presso __________ (conto
n. __________, con un importo di fr. 1'911'683.- al 31.12.2013). In altri termini
occorre comprendere come sono stati utilizzati i soldi legati al mutuo
ipotecario. Per far questo è necessario disporre della documentazione completa
relativa al contratto di mutuo ipotecario, come anche l’estratto conto completo
del conto n. __________ presso __________). In assenza di tali ulteriori
elementi la Camera non può ancora concludere, come fa l’autorità fiscale per l’imposizione
dei redditi da sostanza mobiliare pari agli interessi passivi pagati a Banca
Stato per l’ipoteca.
5.3
Spetterà pertanto
all’autorità fiscale richiedere tutta la documentazione indicata e poi
confermare o meno l’impostazione giuridica della precedente decisione.
6.
Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi. Le decisioni di tassazione IC/IFD su reclamo 2015 e
2016.
sono annullate e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché
emani delle nuove decisioni, dopo aver proceduto ai necessari approfondimenti
del caso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, le decisioni di tassazione IC/IFD su reclamo 2015 e 2016 sono
annullate e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché emani delle
nuove decisioni, dopo aver proceduto ai necessari approfondimenti del caso.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudiz Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: