80.2020.134
Procedura: ricorso, potere cognitivo, nuove domande, alimenti alla ex moglie chiesti per la prima volta con ricorso
9 febbraio 2021Italiano8 min
RI 1 precisa di non aver mai chiesto in deduzione degli alimenti per la figlia __________,
Source ti.ch
RI 1
Incarti n.
80.2020.134
80.2020.135
Lugano
9 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1 __________
c/o
__________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 luglio 2020 contro la decisione del 24 giugno 2020 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (10.7.1952),
pensionato e divorziato, è stato domiciliato a __________ sino al 1°.8.2017. A
partire da tale data si è trasferito in __________, a __________
Con dichiarazione fiscale
per il 2017 (periodo di assoggettamento dal 1°.1.2017 all’1°.8.2017), trasmessa
il 7.5.2018 all’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) dichiarava
un reddito imponibile di fr. 9'992.- ed una sostanza imponibile di fr. 7'453.-.
Il contribuente indicava in particolare, al modulo 1, di provvedere al
sostentamento della figlia, __________ (__________), e di averle versato, quale
“persona bisognosa a carico” la somma di fr. 5'700.-.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2017 del 22.1.2020 l’autorità fiscale stabiliva il reddito
imponibile per l’IC in fr. 15'600.- (in fr. 28'500.- quello determinante per
l’aliquota) e per l’IFD in 18'400.- (in fr. 31'400.- quello determinante per
l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC veniva quantificata in fr. 7'000.-.
Rispetto ai dati dichiarati, l’UT non riconosceva l’importo di fr. 5'700.-
chiesto in deduzione per la somma versata alla figlia quale persona bisognosa a
carico, con la seguente motivazione: “Deduzione
non ammessa difettando i requisiti di legge”.
C. Con reclamo
1/4.2.2020 RI 1 censurava la decisione di tassazione per il periodo fiscale
2017 indicando come la sua situazione “(…) professionale e finanziaria non
ha subito nessun mutamento e attualmente ancora sono al solo beneficio
dell’AVS”, per tale ragione contestava che per un periodo di
assoggettamento inferiore ai 12 mesi dovesse pagare un dovuto d’imposta
cantonale doppio rispetto al periodo fiscale precedente.
D. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 24.6.2020, l’autorità fiscale riconfermava gli
elementi imponibili per il periodo fiscale 2017, con la seguente motivazione:
“Presa visione della documentazione presentata dal
contribuente, gli importi esposti nella decisione di prima istanza sono
corretti. È deducibile quale persona bisognosa a carico, secondo gli art. 34
cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD, un importo documentato e compreso
tra un minimo di 5'700 (minimo sotto il quale non vi è diritto a deduzione) e
un massimo di 11'100 franchi, per ogni persona residente in Svizzera,
totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui
sostentamento il contribuente provvede. Non basta che la persona assistita sia
bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare
attività lucrativa. La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale
allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle
assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP.
Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve
essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito d’incapacità al lavoro
dovuto a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita o
comunque più in generale a impedimenti d’ordine fisico o psichico. Una persona
non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di
disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui
non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto,
perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di
bisogno.
E. Con ricorso
13.7/14.8.2020 (poi completato in data 1°/5.10.2020) RI 1 impugna la decisione
su reclamo indicando di non aver chiesto in deduzione, a seguito di una sua
disattenzione, la “deduzione per alimenti versati al coniuge divorziato”:
questo era il motivo per il quale aveva notato una differenza importante con la
tassazione del periodo fiscale precedente. Il contribuente produce il “Jugement
de divorce” del 10.1.2013 dal quale si evince che era tenuto al pagamento di
fr. 700.- mensili a titolo di alimenti a favore della ex moglie sino al
31.7.2017. L’insorgente produce, a comprova del pagamento degli alimenti,
l’estratto bancario dal 21.6-2017 al 20.7.2017 di __________ dal quale si
evince il pagamento di fr. 700.- in favore di RI 1.
F. In data 26/28.8.2020 RI
1 trasmetteva gli estratti conto di “(…) tutti i primi 7 mesi del 2017 in
cui figurano gli importi versati alla signora __________ quali alimenti per il
coniuge divorziato come deciso dal tribunale di __________ nel Jugement de
divorce del 10 gennaio 2013”.
G. Con osservazioni
7/8.10.2020 l’UT, preso atto delle argomentazioni del ricorrente, indica come
lo stesso chieda in deduzione l’importo di fr. 7'000.- (1.1.2017 – 31.7.2017)
relativo al mantenimento della figlia __________ nata nel __________. L’UT
specifica come nel caso in cui il contribuente avesse effettivamente pagato
l’importo in questione sarebbe “(…) presumibile che abbia diritto al 50%
della deduzione per figli a carico come previsto dalla circolare 18/2020
“imposizione della famiglia”.
H. Con replica 15/16.10.2020
RI 1 precisa di non aver mai chiesto in deduzione degli alimenti per la figlia __________,
bensì per la ex coniuge __________. Lo scritto è stato trasmesso all’UT, che
non ha presentato osservazioni di duplica.
Diritto
1. 1.1.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione.
L’art. 230 LT precisa poi
che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito
in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte
delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta.
Per quanto attiene
all’imposta federale diretta, anche l’art. 142 cpv. 4 LIFD dispone che,
nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso abbia le medesime
attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
Per l’art. 229 cpv. 1
LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta.
1.2.
Nella misura in cui la
Camera di diritto tributario dispone di un pieno potere d’apprezzamento, nuove
allegazioni di fatto, come pure nuovi mezzi di prova sono, di principio,
ammissibili (Casanova/Dubey,
Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed., n. 13 ad art.
142 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel,
Kommentar DBG, 3a. ed., Basilea 2017, n. 9 e segg. ad art. 142 LIFD).
La Camera di diritto
tributario può pertanto decidere in merito alla richiesta del contribuente,
espressa unicamente in sede di ricorsuale, di poter dedurre gli alimenti
versati alla ex coniuge.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 32 cpv. 1 let. c
LT, prevede che sono dedotti dai proventi “gli alimenti versati al coniuge
divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un
genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le
prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza
fondato sul diritto di famiglia”. Di analogo tenore l’art. 33 cpv. 1 let. c
LIFD.
2.2
Per alimenti versati
all’ex coniuge s’intende, di norma la rendita mensile versata in denaro: la
stessa è imponibile per il coniuge che la riceve ed è deducibile per colui che
la versa. Di norma gli alimenti sono stabiliti mediante una sentenza
giudiziaria, che fissa l’ammontare degli stessi (Jaques, Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry
Girardin], op. cit., n. 29 e 30 ad art. 33 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, Kommentar DBG, op. cit., n. 18 e
segg. ad art. 33 LIFD).
2.3
Ora, il contribuente ha
prodotto agli atti la decisione giudiziaria emanata il 10.1.2013 dal Presidente
del Tribunale civile __________, in modifica della precedente sentenza di
divorzio. Con questa decisione è stato in particolare stabilito che RI 1
avrebbe dovuto versare alla ex coniuge, sino al 31.7.2017 un contributo
alimentare mensile di fr. 700.- (p. 42 della sentenza).
2.4
2.4.1
Con scritto del 28 agosto
2020RI 1 ha trasmesso l’estratto bancario di __________ attestante i seguenti
versamenti a favore di __________ __________:
· 27.1.2017: fr. 700.- per gennaio 2017;
· 28.2.2017: fr. 700.- per febbraio 2017;
· 28.3.2017: fr. 700.- per marzo 2017;
· 28.4.2017: fr. 700.- per aprile 2017;
· 30.5.2017: fr. 700.- per maggio 2017;
· 30.6.2017: fr. 700.- per giugno 2017.
2.4.2
Il 30.12.2020 è stato
richiesto ad RI 1 di voler presentare altresì la copia dell’estratto bancario
con il quale si attesta l’importo versato a titolo di alimenti alla ex moglie
per il mese di luglio 2017.
Dalla disamina del
documento trasmesso in data 11/12.1.2021, si può notare come, per il 2017, il
qui contribuente ha versato unicamente per 6 volte l’importo di fr. 700.-, per
complessivi fr. 4'200.-.
2.5
Nelle descritte
circostanze, la decisione su reclamo IC/IFD 2017 del 24.6.2020 deve essere
riformata nel senso di ammettere la deduzione di fr. 4'200.- a titolo di
alimenti versati alla ex coniuge.
3.
Il ricorso è
accolto. Non si prelevano tasse di giustizie e spese. L’anticipo di fr. 1'000.-
è restituito al contribuente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2017 del 24.6.2020 deve essere
riformata nel senso di ammettere la deduzione di fr. 4'200.- a titolo di
alimenti versati alla ex coniuge.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 1'000.- è restituito al
contribuente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: