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Decisione

80.2020.134

Procedura: ricorso, potere cognitivo, nuove domande, alimenti alla ex moglie chiesti per la prima volta con ricorso

9 febbraio 2021Italiano8 min

RI 1 precisa di non aver mai chiesto in deduzione degli alimenti per la figlia __________,

Source ti.ch

RI 1

Incarti n.

80.2020.134

80.2020.135

Lugano

9 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1 __________

c/o

__________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 luglio 2020 contro la decisione del 24 giugno 2020 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (10.7.1952),

pensionato e divorziato, è stato domiciliato a __________ sino al 1°.8.2017. A

partire da tale data si è trasferito in __________, a __________

Con dichiarazione fiscale

per il 2017 (periodo di assoggettamento dal 1°.1.2017 all’1°.8.2017), trasmessa

il 7.5.2018 all’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) dichiarava

un reddito imponibile di fr. 9'992.- ed una sostanza imponibile di fr. 7'453.-.

Il contribuente indicava in particolare, al modulo 1, di provvedere al

sostentamento della figlia, __________ (__________), e di averle versato, quale

“persona bisognosa a carico” la somma di fr. 5'700.-.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2017 del 22.1.2020 l’autorità fiscale stabiliva il reddito

imponibile per l’IC in fr. 15'600.- (in fr. 28'500.- quello determinante per

l’aliquota) e per l’IFD in 18'400.- (in fr. 31'400.- quello determinante per

l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC veniva quantificata in fr. 7'000.-.

Rispetto ai dati dichiarati, l’UT non riconosceva l’importo di fr. 5'700.-

chiesto in deduzione per la somma versata alla figlia quale persona bisognosa a

carico, con la seguente motivazione: “Deduzione

non ammessa difettando i requisiti di legge”.

C. Con reclamo

1/4.2.2020 RI 1 censurava la decisione di tassazione per il periodo fiscale

2017 indicando come la sua situazione “(…) professionale e finanziaria non

ha subito nessun mutamento e attualmente ancora sono al solo beneficio

dell’AVS”, per tale ragione contestava che per un periodo di

assoggettamento inferiore ai 12 mesi dovesse pagare un dovuto d’imposta

cantonale doppio rispetto al periodo fiscale precedente.

D. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 24.6.2020, l’autorità fiscale riconfermava gli

elementi imponibili per il periodo fiscale 2017, con la seguente motivazione:

“Presa visione della documentazione presentata dal

contribuente, gli importi esposti nella decisione di prima istanza sono

corretti. È deducibile quale persona bisognosa a carico, secondo gli art. 34

cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD, un importo documentato e compreso

tra un minimo di 5'700 (minimo sotto il quale non vi è diritto a deduzione) e

un massimo di 11'100 franchi, per ogni persona residente in Svizzera,

totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui

sostentamento il contribuente provvede. Non basta che la persona assistita sia

bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare

attività lucrativa. La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale

allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle

assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP.

Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve

essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito d’incapacità al lavoro

dovuto a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita o

comunque più in generale a impedimenti d’ordine fisico o psichico. Una persona

non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di

disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui

non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto,

perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di

bisogno.

E. Con ricorso

13.7/14.8.2020 (poi completato in data 1°/5.10.2020) RI 1 impugna la decisione

su reclamo indicando di non aver chiesto in deduzione, a seguito di una sua

disattenzione, la “deduzione per alimenti versati al coniuge divorziato”:

questo era il motivo per il quale aveva notato una differenza importante con la

tassazione del periodo fiscale precedente. Il contribuente produce il “Jugement

de divorce” del 10.1.2013 dal quale si evince che era tenuto al pagamento di

fr. 700.- mensili a titolo di alimenti a favore della ex moglie sino al

31.7.2017. L’insorgente produce, a comprova del pagamento degli alimenti,

l’estratto bancario dal 21.6-2017 al 20.7.2017 di __________ dal quale si

evince il pagamento di fr. 700.- in favore di RI 1.

F. In data 26/28.8.2020 RI

1 trasmetteva gli estratti conto di “(…) tutti i primi 7 mesi del 2017 in

cui figurano gli importi versati alla signora __________ quali alimenti per il

coniuge divorziato come deciso dal tribunale di __________ nel Jugement de

divorce del 10 gennaio 2013”.

G. Con osservazioni

7/8.10.2020 l’UT, preso atto delle argomentazioni del ricorrente, indica come

lo stesso chieda in deduzione l’importo di fr. 7'000.- (1.1.2017 – 31.7.2017)

relativo al mantenimento della figlia __________ nata nel __________. L’UT

specifica come nel caso in cui il contribuente avesse effettivamente pagato

l’importo in questione sarebbe “(…) presumibile che abbia diritto al 50%

della deduzione per figli a carico come previsto dalla circolare 18/2020

“imposizione della famiglia”.

H. Con replica 15/16.10.2020

RI 1 precisa di non aver mai chiesto in deduzione degli alimenti per la figlia __________,

bensì per la ex coniuge __________. Lo scritto è stato trasmesso all’UT, che

non ha presentato osservazioni di duplica.

Diritto

1. 1.1.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione.

L’art. 230 LT precisa poi

che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito

in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte

delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

Per quanto attiene

all’imposta federale diretta, anche l’art. 142 cpv. 4 LIFD dispone che,

nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso abbia le medesime

attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

Per l’art. 229 cpv. 1

LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

1.2.

Nella misura in cui la

Camera di diritto tributario dispone di un pieno potere d’apprezzamento, nuove

allegazioni di fatto, come pure nuovi mezzi di prova sono, di principio,

ammissibili (Casanova/Dubey,

Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed., n. 13 ad art.

142 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel,

Kommentar DBG, 3a. ed., Basilea 2017, n. 9 e segg. ad art. 142 LIFD).

La Camera di diritto

tributario può pertanto decidere in merito alla richiesta del contribuente,

espressa unicamente in sede di ricorsuale, di poter dedurre gli alimenti

versati alla ex coniuge.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 32 cpv. 1 let. c

LT, prevede che sono dedotti dai proventi “gli alimenti versati al coniuge

divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un

genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le

prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza

fondato sul diritto di famiglia”. Di analogo tenore l’art. 33 cpv. 1 let. c

LIFD.

2.2

Per alimenti versati

all’ex coniuge s’intende, di norma la rendita mensile versata in denaro: la

stessa è imponibile per il coniuge che la riceve ed è deducibile per colui che

la versa. Di norma gli alimenti sono stabiliti mediante una sentenza

giudiziaria, che fissa l’ammontare degli stessi (Jaques, Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry

Girardin], op. cit., n. 29 e 30 ad art. 33 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, Kommentar DBG, op. cit., n. 18 e

segg. ad art. 33 LIFD).

2.3

Ora, il contribuente ha

prodotto agli atti la decisione giudiziaria emanata il 10.1.2013 dal Presidente

del Tribunale civile __________, in modifica della precedente sentenza di

divorzio. Con questa decisione è stato in particolare stabilito che RI 1

avrebbe dovuto versare alla ex coniuge, sino al 31.7.2017 un contributo

alimentare mensile di fr. 700.- (p. 42 della sentenza).

2.4

2.4.1

Con scritto del 28 agosto

2020RI 1 ha trasmesso l’estratto bancario di __________ attestante i seguenti

versamenti a favore di __________ __________:

· 27.1.2017: fr. 700.- per gennaio 2017;

· 28.2.2017: fr. 700.- per febbraio 2017;

· 28.3.2017: fr. 700.- per marzo 2017;

· 28.4.2017: fr. 700.- per aprile 2017;

· 30.5.2017: fr. 700.- per maggio 2017;

· 30.6.2017: fr. 700.- per giugno 2017.

2.4.2

Il 30.12.2020 è stato

richiesto ad RI 1 di voler presentare altresì la copia dell’estratto bancario

con il quale si attesta l’importo versato a titolo di alimenti alla ex moglie

per il mese di luglio 2017.

Dalla disamina del

documento trasmesso in data 11/12.1.2021, si può notare come, per il 2017, il

qui contribuente ha versato unicamente per 6 volte l’importo di fr. 700.-, per

complessivi fr. 4'200.-.

2.5

Nelle descritte

circostanze, la decisione su reclamo IC/IFD 2017 del 24.6.2020 deve essere

riformata nel senso di ammettere la deduzione di fr. 4'200.- a titolo di

alimenti versati alla ex coniuge.

3.

Il ricorso è

accolto. Non si prelevano tasse di giustizie e spese. L’anticipo di fr. 1'000.-

è restituito al contribuente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2017 del 24.6.2020 deve essere

riformata nel senso di ammettere la deduzione di fr. 4'200.- a titolo di

alimenti versati alla ex coniuge.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 1'000.- è restituito al

contribuente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: