80.2020.146
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, società commerciale, sede in un cantone dove non ha né uffici né dipendenti, soci domiciliati nel Canton Ticino
29 luglio 2021Italiano34 min
garanzia limitata costituita nel 2014, con sede a __________, __________, veniva
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.146
Lugano
29 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 settembre 2020 contro la decisione del 13 agosto 2020 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale per il periodo fiscale 2017.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 società a
garanzia limitata costituita nel 2014, con sede a __________, __________, veniva
iscritta nel registro di commercio del Canton Grigioni il 22.4.2014. Il 18
agosto 2014 trasferiva la sede nel Cantone Ticino, in via __________ ad __________.
In data 8.5.2017 la sede veniva nuovamente trasferita nel Canton Grigioni, a __________,
in __________ e più precisamente al __________.
I coniugi __________e __________,
domiciliati in via __________ ad __________, oltre ad essere gli unici
dipendenti della società, ricoprono, sin dalla sua costituzione, la carica, rispettivamente,
di socio e presidente della gerenza il marito e di socia e gerente la moglie,
entrambi con diritto di firma individuale. Lo scopo della società è il
commercio di macchine, apparecchi e utensili per l’edilizia. Dal 31.1.2018 la
società si occupa anche della realizzazione di servizi fotografici.
B. Con decisione del
17.1.2018, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG)
rivendicava l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della RI 1 anche
dopo il trasferimento della sede nel Canton Grigioni, iscritto a registro di
commercio dall’8.5.2017.
Secondo l’autorità
fiscale, che ricapitolava dapprima la giurisprudenza in merito al domicilio
fiscale delle persone giuridiche, l’amministrazione effettiva della RI 1 veniva
sempre svolta presso il domicilio dei coniugi __________e __________in __________
ad __________, i quali erano soci e gerenti della stessa, con firma
individuale, nonché suoi dipendenti.
C. Con reclamo del 16.5.2018
la RI 1, tramite la __________, insorgeva avverso la decisione pregiudiziale di
assoggettamento, adducendo il fatto che la società possedeva un ufficio proprio
a __________, dove veniva svolta la sua effettiva amministrazione. Venivano
allegati inoltre, a comprova di quanto asserito, il contratto di locazione con
inizio al 1.5.2017, stipulato con la __________ (rappresentata dalla __________),
che prevedeva un canone di locazione annuo di fr. 6'000.- (fr. 500.- mensili),
le fotografie dell’ufficio e l’inserzione sul sito internet local.ch.
D.
a.
Il 24.6.2020 l'UTPG si
rivolgeva alla __________, rappresentante della RI 1, invitandola a trasmettere
entro il 10.7.2020 la seguente documentazione:
·
“dettaglio conto “costo dei
locali”;
·
copia fatture del fornitore di
energia elettrica, indicanti il consumo;
·
conteggio delle spese accessorie;
·
dettaglio conto “spese viaggio e
rappresentanza” allegando conteggi esaurientemente dettagliati con i
giustificativi indicando il nominativo completo al quale sono state rifuse tali
spese;
·
dettaglio conto “prestazioni di
terzi” allegando la copia delle fatture e contratti,
·
dettaglio conto “ricavi da
forniture e prestazioni”, allegando copia delle 10 fatture con gli importi più
alti;
·
copia estratti conto bancari e/o
postali dal 1.1 al 31.12.2017;
·
copia distinta salari AVS e allegare
copia dei contratti di lavoro;
·
partitario clienti e fornitori;
·
qualsiasi altra documentazione a
comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale.
La reclamante veniva
avvertita che, se entro la data indicata, l’autorità fiscale non fosse entrata
in possesso di tutta la documentazione richiesta, avrebbe respinto il gravame.
b.
La reclamante rispondeva
con scritto del 6/7.7.2020, producendo copiosa documentazione.
E. Con decisione del
13.8.2020 l’UTPG respingeva il reclamo della RI 1. In particolare, l’autorità
fiscale rilevava come dagli atti emergesse in maniera chiara che la
contribuente non aveva l’amministrazione effettiva nel cantone dei Grigioni.
Gli unici membri della società, con diritto di firma individuale, erano i coniugi
__________e __________, entrambi residenti nel comune di __________ nel Canton
Ticino, che risultavano pure essere gli unici dipendenti dell’insorgente.
In merito al contratto di
locazione per l’ufficio di __________ __________ a __________, esso prevedeva
una pigione mensile di fr. 500.- più spese accessorie con durata indeterminata,
ma con una prima e insolita scadenza dopo un solo anno, al 30.4.2018. Nel
Cantone Ticino, la reclamante aveva la sede all’indirizzo dei titolari, in via __________
ad __________. Il costo mensile ammontava a fr. 800.-.
L’RS 1 rilevava che la
rappresentante fiscale __________ figurava anch’essa al medesimo indirizzo di __________,
in particolare al __________, nel quale erano state rilevate, secondo i dati
del registro di commercio del cantone dei Grigioni consultato il 12.8.2020
dall’UTPG, più di 70 società, numero che superava la capacità massima
dell’immobile.
Nell’anno 2017 la società
annoverava clienti esclusivamente esteri, in particolare la __________, sua cliente
principale con sede a __________, in provincia di __________. Non risultavano
per contro contratti stipulati con società del cantone dei Grigioni o del
Cantone Ticino, così come ricavi per servizi fotografici.
Come si evinceva dagli
estratti conto bancari e spese, il sig. __________, direttore tecnico e
commerciale, si trovava spesso in __________ e in altri Paesi; appariva quindi
chiaro che questi clienti non venivano ricevuti a __________ e nemmeno venivano
contattati dalla sede formale.
L’UTPG rilevava inoltre
che dal conteggio delle spese accessorie, allestito dalla __________ per il
periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2017, si evinceva una spesa per l’elettricità
di soli fr. 70.15.-.
Il fisco era incompleto e
non visibile a terzi ed era privo di qualsiasi informazione riguardo l’azienda.
Esso conteneva unicamente l’indicazione dell’indirizzo di __________.
In merito alla seconda
attività della società, consistente nella realizzazione di servizi fotografici,
il reclamo interposto dalla RI 1 non forniva alcuna spiegazione, limitandosi ad
allegare alcune fotografie. Queste tuttavia non comprovavano in alcun modo lo
svolgimento dell’amministrazione e direzione effettiva a __________. Inoltre,
questa attività non era nemmeno presente a conto economico, essendo iniziata
nel 2018.
Consultando il sito __________
emergevano elementi che contrastavano con una possibile attività fotografica a __________.
__________infatti, sul proprio sito internet, non menzionava in alcun modo la
sede di __________ in merito alla ricezione di clientela, bensì offriva i
propri servizi in luoghi come __________. Inoltre le fotografie allegate al
reclamo del 16.5.2018, contrastavano decisamente con quanto indicato sulle
pagine internet della signora __________ in quanto non si notavano la presenza
di grandi vetrate e un angolo dedicato a bevande.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la decisione su
reclamo. La ricorrente dichiara di avere a disposizione, nel Canton Grigioni,
sia personale, in particolare il signor __________e la signora __________ (cfr.
dichiarazione salari inviata il 16.1.2018 alla SVA __________), che uffici
propri, avendo sottoscritto in data 7.9.2018 un nuovo contratto per un
ufficio/studio più grande e luminoso, utile allo svolgimento dell’attività
fotografica.
Ad __________ i signori __________
e __________ avrebbero unicamente il domicilio famigliare, che non sarebbe in
alcun modo legato alla sede amministrativa bensì costituirebbe uno spazio di
vita personale. Il loro ufficio sarebbe inoltre sufficientemente grande per
ospitare le loro attività e non farebbero capo ad un ufficio fiduciario per il
recapito postale, in quanto la posta viene recapitata puntualmente al loro
indirizzo.
Per quanto riguarda lo
stabile __________, al suo interno sarebbero presenti, oltre al loro
rappresentante fiscale, numerose altre attività, in quanto si tratta di uno
stabile amministrativo.
La società insorgente
contesta di annoverare tra i suoi clienti solo soggetti esteri. Costituita nel
2006 in __________, la ricorrente fungerebbe da un ufficio commerciale estero,
in via principale, per due società, la __________ e la __________. L’accordo
commerciale con questi partner sarebbe “quello di creare una rete di vendita
nei paesi dell’ex blocco comunista”. Il suo mercato non sarebbe pertanto la
Svizzera, bensì i paesi ex URSS, e di conseguenza gli incontri avverrebbero
presso le sedi delle due aziende __________ loro partner oppure presso i
clienti stessi. Essa non produrrebbe pertanto nulla né commercializzerebbe propri
prodotti, limitandosi a fungere da agente estero per alcune aziende __________.
Gli uffici a __________ sarebbero quindi utilizzati per comunicare con i suoi
rivenditori ex URSS, per valutare nuove opportunità progettuali, per allestire
le offerte per gli impianti e per le correnti attività commerciali e
amministrative.
Viene qualificata “pura
illazione” l’affermazione dell’UTPG, secondo cui __________ è stato spinto a
trasferire la sede della società spinto dall’esigenza “di non identificare
la propria società al suo medesimo indirizzo di domicilio, considerato che esso
si trova sovente in Italia”. La scelta iniziale di utilizzare il domicilio
di __________ come sede sarebbe legata essenzialmente a motivi di praticità e
convenienza e, man mano che le figlie dei coniugi __________ e __________
crescevano, avrebbero deciso di trovare una sistemazione più comoda. A tal
proposito, l’ufficio fiduciario gli avrebbe offerto la possibilità di ottenere
degli uffici nello stesso stabile, senza che vi fosse alcun calcolo di natura
fiscale.
In merito all’attività
fotografica di __________ __________, la stessa sarebbe svolta a __________,
luogo dove ha allestito un proprio studio fotografico. A tal proposito allega
fotografie e video del nuovo studio fotografico, alcuni contratti per servizi
fotografici svolti a __________, immagini del profilo Instagram, Facebook,
della pagina Internet dello studio fotografico e di Google My Business.
Unitamente a quest’ultimi allega una dichiarazione del comune di __________
nella quale, a detta della ricorrente, si certifica che la società possiede
uffici propri nel Comune.
La ricorrente ribadisce
inoltre che dal 2017 è soggetta a imposte nei Grigioni, con la conseguenza che
è confrontata ad una doppia imposizione intercantonale.
G. Con osservazioni
28.10.2020, l’UTPG chiede di confermare la decisione impugnata. A suo avviso,
dalle fotografie allegate riguardanti il nuovo studio fotografico, si dedurrebbe
che l’attività sia iniziata solo nell’anno 2018. I documenti allegati al
ricorso a tale riguardo non sarebbero completi, poiché non è stato ancora
analizzato l’anno fiscale 2018, non avendo evidentemente a disposizione il
relativo conto annuale.
L’UTPG si domanda come
possano coesistere due attività fondamentalmente differenti in un’unica ragione
sociale, in quanto il nome RI 1 non rievoca certamente attività legate alla
fotografia. D’altro canto __________ è stata assunta in qualità di direttrice
amministrativa e non di fotografa.
Inoltre sul sito, per la
regione __________ (quindi ben distante dal domicilio di __________) sarebbe
indicato come luogo di lavoro, oltre alle zone __________, esclusivamente il
Ticino. Sarebbe lecito quindi supporre che la signora __________ fornisca i
propri servizi anche in __________. Per le sessioni fotografiche effettuate a __________
(per un ricavo di soli fr. 5'717.- nell’anno 2018), le fatture non vengono
emesse con la ragione sociale della ricorrente, bensì come __________.
In merito all’esigenza,
sostenuta dalla ricorrente, di “una netta divisione tra lo spazio e di vita
personale e quello lavorativo”, l’UTPG sottolinea che la sede scelta (__________,
__________) coincide con la precedente sede della __________, in seguito
trasferitasi anch’essa in via __________ a __________. Il signor __________,
titolare della __________, sarebbe stato per un breve periodo gerente con firma
individuale della stessa ricorrente. La RI 1 ha poi trasferito la sede presso
il domicilio dei dipendenti ad __________. Secondo l’autorità fiscale sarebbe
priva di ogni logica e non aderente alla realtà l’affermazione dell’insorgente,
secondo cui quello di __________ sarebbe stato “…unicamente il luogo di
abitazione dei titolari, ovvero il luogo degli interessi di natura personale”.
La società vi ha infatti avuto sede per quasi tre anni e i relativi costi di
locazione sono stati registrati nella contabilità. L’argomentazione famigliare
inoltre apparirebbe di fatto inconsistente in quanto il signor __________, che
provvede alla maggior parte della gestione delle società, svolge la sua
attività prevalentemente all’estero, come mostrano le spese viaggio e
rappresentanza. Ne discende quindi che la sede potrebbe essere qualsiasi luogo,
anche presso il proprio domicilio.
Il fatto che la società
abbia sottoscritto un contratto di locazione a __________ non sarebbe “sufficiente
e idoneo a fondare il riconoscimento della sede nel cantone dei Grigioni”.
Infatti ciò presupporrebbe che lo spazio affittato sia realmente utilizzato dal
signor __________ per le attività di amministrazione e direzione effettiva e che
da quel luogo vengano prese le decisioni strategiche. Dal conteggio delle spese
accessorie allestito dalla __________ per il periodo dal 1° maggio al 31
dicembre 2017 si evincono costi per “energia elettrica” irrisori, pari a fr.
70.15.- ovvero una media di fr. 8.76.- mensili (tasse comprese). Risulterebbero
pertanto inveritiere le asserzioni secondo le quali a __________ si svolgono le
attività di: “comunicare con i nostri rivenditori ex URSS, valutare nuove
opportunità progettuali, allestire le offerte per gli impianti, per le correnti
attività commerciali e amministrative”. D’altro canto la società non avrebbe
alcun legame economico con il Cantone dei Grigioni, anche perché non annovera
alcuna clientela del luogo. Sarebbe dunque indubbio che gli atti che mirano al
perseguimento dello scopo sociale non vengano presi da __________. È infatti
poco verosimile che il signor __________ si sposti dal domicilio a __________
per prendere le decisioni concernenti la sua attività, visto che la sua
presenza non è comprovata da qualsivoglia atto riconducibile alla sede.
L’UTPG sottolinea poi che
la decisione su reclamo del 13.8.2020 indirizzata alla contribuente (con copia
alla rappresentante fiscale) non è nemmeno stata ritirata, malgrado undici
giorni di giacenza all’ufficio postale.
Gli ulteriori argomenti
ricorsuali, in particolare la dichiarazione del comune di __________ e gli
articoli di stampa, sono, secondo l’autorità fiscale, irrilevanti ai fini
dell’assoggettamento e non comprovano in alcun modo che la sede
dell’amministrazione effettiva sia nel cantone dei Grigioni.
La censura relativa alla
doppia imposizione sarebbe fuori luogo, secondo l’autorità fiscale. L’autorità
fiscale grigionese ha tassato per l’anno 2017 gli elementi dell’utile e del
capitale al 100% senza un riparto con il Cantone Ticino, malgrado che, fino all’8
maggio 2017, la sede formale si trovasse in Ticino. Secondo l’UTPG non si
tratterebbe pertanto di una doppia imposizione ma, al contrario, di una
decisione di tassazione errata da parte dell’Autorità fiscale grigionese.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente, costituita
nell’aprile del 2014, ha dapprima avuto la sua sede nel Canton Grigioni, per
poi trasferirla poco dopo e più precisamente il 18.4.2014 ad __________, presso
il domicilio dei coniugi __________, suoi unici dipendenti, soci e gerenti.
L’8.5.2017 la sede di __________ è stata trasferita nuovamente nel Canton
Grigioni, a __________, in via __________ presso il __________.
In virtù della decisione
contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento ritenendo
che l’amministrazione effettiva sia esercitata nel Canton Ticino, anche dopo il
trasferimento formale di sede avvenuto nel corso del 2017. Lo ha fatto in base
all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone
giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario
intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio
fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si
trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a
registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per
il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono
esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si
concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come
domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia
giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede
non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È
determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le
sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit.,
p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello
scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi
ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito
si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management),
nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa
(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,
ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di
competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16
maggio 2013, consid. 2.2; De
le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 752; Jung,
op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del
Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;
n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale
eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività
dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica
in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista
principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e
vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e
gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice
gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di
locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e
giurisprudenza citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
Il
trasferimento di sede della RI 1 è stato iscritto nel registro di commercio del
cantone dei Grigioni l’8.5.2017. I coniugi __________e __________, oltre ad
essere gli unici dipendenti della società, ricoprono la carica di socio e
presidente della gerenza rispettivamente di socia e gerente, entrambi con
diritto di firma individuale.
2.2
Come visto, la sede
societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è
dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in
ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito
bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e
per l’assenza d’importanti infrastrutture (“wesentliche
Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
2.3
2.3.1
La RI 1 ha prodotto agli
atti il contratto di locazione sottoscritto con la __________ (rappr. da __________,
__________) a far tempo dal 1.5.2017, per una pigione annua di fr. 6'000.- (fr.
500.- mensili IVA inclusa) e spese accessorie di fr. 64.- (IVA esclusa).
L’ufficio, di 34 mq era ubicato all’interno dello stabile denominato __________,
in __________, dove ha pure sede __________ (già rappresentante fiscale della
contribuente nel corso della procedura di assoggettamento). La prima scadenza
veniva fissata per il 30.4.2018 ed il contratto era di natura indeterminata,
disdicibile con un preavviso di sei mesi. Dal 1.10.2018, sempre tra le medesime
parti veniva firmato un altro contratto di locazione (a sostituzione del
precedente), per un locale di 51.4. mq all’interno del medesimo stabile a __________.
La pigione veniva fissata in fr. 8'853.- annui (fr. 737.75 IVA inclusa
mensili). Ai quali si aggiungeva l’importo mensile di fr. 85.- (IVA esclusa)
quali spese accessorie. Il nuovo contratto era anch’esso di natura
indeterminata, disdicibile con un preavviso di 6 mesi e con prima scadenza al
30.9.2018
(sic).
L’UTPG ha inoltre rilevato
come presso l’indirizzo di __________ a __________, fossero domiciliate secondo
il registro di commercio del __________ consultato il 12.8.2020, più di 70
società, ciò che supera “( (consultato il 2.6.2021) è emerso che
risultano avere la propria sede 91 aziende.
2.3.2
L’attività svolta dalla __________,
oltre che dallo scopo sociale iscritto a registro di commercio può essere desunta
dall’accordo di collaborazione sottoscritto dalla contribuente (allora
rappresentata da __________) con __________, __________, il 22.4.2014. In
particolare, nelle premesse veniva indicato che la __________ avrebbe preso in
carico e continuato il lavoro precedentemente svolto da __________ di __________,
e che __________ __________ intendevano impegnarsi con “(…) il massimo
impegno per sviluppare una lunga collaborazione di mutuo beneficio”. Il
rapporto di collaborazione, che prendeva inizio il 22.4.2014 aveva come oggetto
(punto 3 dell’accordo) “(…) l’attività comune di promozione e vendita di
prodotti __________. (…). Più in particolare, l’attività della __________ non
consisterà in una semplice intermediazione ma sarà un’attività commerciale
svolta congiuntamente determinando di comune accordo le differenti modalità di
esercizio dell’attività di promozione dei prodotti trattati. Comprenderà
inoltre l’attività di supporto al distributore-cliente nell’illustrare nuovi
prodotti e nuove soluzioni, corsi tecnico commerciali, consulenza tecnica e
consulenza di marketing, organizzazione fiere e politiche di vendita”. Al
punto 4 dell’accordo venivano in particolar modo stabilite le aree di attività:
“__________”.
2.3.3
Dalla scheda “Ricavo” n.
3200.
relativa al 2017, prodotta dalla ricorrente, emerge come l’attività
societaria sia rivolta principalmente a favore della __________ e della __________,
società __________. La __________ ha allegato altresì le fatture trasmesse alle
società in questione nel corso del 2017. Dalle stesse si evince che la società
percepisce delle commissioni a dipendenza delle vendite dei prodotti della __________
e della __________. Ad esempio, nella fattura inviata alla __________ (per un
importo pari a fr. 11'691.87), vi sono commissioni incassate, sulle seguenti
vendite:
·
Sale commission for __________ sold to __________
(__________);
·
Sale commission for __________ sold to __________
(__________).
2.3.4
Nel proprio bilancio
relativo al 2017, la società faceva altresì valere oltre fr. 30'000.- legati a
spese di viaggio e di rappresentanza. L’insorgente ha prodotto la relativa
scheda contabile con allegato il giustificativo della carta di credito
Mastercard Business Euro. Dalla disamina delle transazioni emergono spese
effettuate prevalentemente in __________ (__________), ma anche nei __________
ed in __________; si rileva altresì l’acquisto di biglietti aerei per la __________,
la __________, l’__________, la __________ e la partecipazione, ad esempio a
fiere in __________.
Invero, dalla disamina dei
pagamenti non emergono, a colpo d’occhio, transazioni avvenute nel Canton __________.
2.3.5
La ricorrente, in merito
alla propria attività ha specificato, nel ricorso: “Il nostro mercato non è
quindi la Svizzera, bensì i paesi ex URSS. Gli incontri avvengono presso le
sedi delle due aziende italiane nostre partner oppure presso i clienti stessi”.
La __________ precisava di limitarsi a fornire dei servizi commerciali, quale
agente estero per alcune aziende __________, senza produrre nulla né
commercializzare propri prodotti. A __________ gli uffici sarebbero necessari
per: “comunicare con i nostri rivenditori ex __________, (…) valutare nuove
opportunità progettuali, allestire le offerte per gli impianti, per le correnti
attività commerciali a amministrative”.
2.4
2.4.1
La ricorrente produce, a
sostegno della sua presenza nel 2017 a Grono, una fattura della __________
relativa al mese di agosto del 2017, del numero di chiamata __________, per un
importo pari a fr. 68.
(visualizzato il 2.6.2021) nel quale viene unicamente indicato “__________”
vengono altresì riportati i contatti telefonici __________ __________. Non vi è
pertanto traccia dell’utenza telefonica per la quale son (visualizzato il
2.6.2021) emerge come il numero __________ sia attualmente riferito al
collegamento telefonico di __________. La contribuente non produce tuttavia
alcun documento inerente tale numero di telefono per il 2017. Neppure presente
agli atti un qualsivoglia riscontro in merito al collegamento internet, che
sembrerebbe essere decisamente necessario, vista l’attività che la ricorrente
sostiene che venga esercitata a __________. Va ancora precisato che, in sede di
reclamo, l’insorgente aveva prodotto una fattura Swisscom, che è tuttavia
relativa al mese di gennaio 2018, per l’importo di fr. 459.70, dei quali fr.
415.- relativi ad “abbonamenti” (non viene precisato di quali tipologia di
abbonamento si tratti) e fr. 44.70 quali “comunicazioni”. Sempre relativamente
al mese di gennaio 2018 veniva altresì allegata una fattura, separata,
dell’importo di fr. 70.35 del numero __________.
2.4.2
Con richiesta di
informazioni del 24.6.2020, l’UTPG ha in particolare domandato alla __________
di voler presentare la “copia delle fatture di energia elettrica, indicanti il
consumo”. Dal conguaglio “riscaldamento/Costi accessori” emerge che il costo
dell’energia elettrica utilizzata ammontava, per il periodo dal 1.5.2017 al
31.12.2017, a fr. 70.15.
A giusta ragione, l’UTPG
osserva che il costo per l’energia elettrica, per il 2017, è stato di una media
pari a fr. 8.76 mensili. L’autorità fiscale ha pertanto giudicato – a ragione –
“irrisorio” il consumo di energia elettrica. In effetti, per un’attività,
secondo quanto affermato dalla ricorrente, svolta prevalentemente, con
l’utilizzo di mezzi informatici (v. per esempio le postazioni PC nella
documentazione fotografica allegata al reclamo, come anche delle stampanti ed
altre apparecchiature elettriche) e telefonica (v. pag. 4 ricorso:
comunicazione con i rivenditori __________, valutazione di nuove opportunità
progettuali, allestimento di offerte per gli impianti, esercizio delle attività
commerciali ed amministrative), da due persone impiegate rispettivamente a
tempo pieno e all’80% in presenza a __________ (cfr. contratti di lavoro
stipulati tra la contribuente ed __________), lo stesso appare con ogni
evidenza incompatibile con l’esistenza di un “day-to-day management”.
2.5
2.5.1
Ora, nulla agli atti
permette di ritenere che nel Canton Grigioni vi fosse, nel 2017, una “wesentliche Geschäftsinfrastruktur”: l’esigua pigione, per
locali di natura commerciale, corrisposta dalla società, inferiore addirittura
a quanto versato nei periodi fiscali precedenti quando la sede societaria era
presso il domicilio personale dei coniugi __________, unitamente al costo
irrisorio di elettricità come anche di telefonia corrisposto dalla società, che
con ogni evidenza non risulta compatibile con una presenza di una società
attiva in loco, nonché il tipo di attività svolta da __________che come visto
si concentra prevalentemente all’estero per conto di due aziende italiane alla
ricerca di clientela nel resto dell’Europa), permettono di escludere uno
stretto legame con il Canton __________ (cfr. sentenza TF n. 2C_431/2014 del 4
dicembre 2014).
A ciò si
aggiunge che l’UTPG ha altresì rimarcato – a ragione – come sia
quantomeno anomalo, per una società operativa, che la decisione su reclamo del
13.8.2020
indirizzata alla contribuente all’indirizzo di __________, con copia
alla sua rappresentante non sia stata ritirata, malgrado 11 giorni di giacenza
all’Ufficio postale.
2.5.2
La __________,
alla quale incombeva l’onere della prova circa l’effettivo trasferimento di
sede nel Canton Grigioni, non è pervenuta a dimostrare l’effettiva
amministrazione dai locali di __________. A tal proposito, né la documentazione
fotografica né l’unica fattura relativa ad un numero telefonico (che peraltro
neppure è quello che risulta dalla pagina internet della società) permettono di
attestare l’amministrazione effettiva della società, nel 2017, dal Canton
Grigioni, e ciò a fronte dei chiari elementi contrastanti citati
precedentemente. Si rileva inoltre, come correttamente indicato altresì
dall’UTPG, che la dichiarazione del 4.9.2020 del Comune di __________ non è
utile a comprovare la sede effettiva della società nel periodo fiscale 2017: tutt’al
più potrebbe entrare in linea di conto per verificare l’assoggettamento fiscale
nel 2020, ossia al momento in cui è stata redatta. Neppure determinante è il
resoconto dell’accesso agli uffici prodotto con scritto del 20.11.2020: per il
2017, si rileva che la lista degli ingressi parte unicamente dal 25.9.2017. Ma
a parte ciò, non è possibile con assoluta certezza stabilire se il badge
sia stato utilizzato dal personale della contribuente. In effetti per ogni
registrazione, al posto di nome e cognome dell’utente, figura l’indicazione “Personale”
(sic) e non è possibile, senza ulteriori indicazioni, far corrispondere le
entrate con i badge assegnati alla ricorrente. In questa situazione non
è peraltro neppure possibile escludere che l’accesso all’ufficio della __________
fosse possibile per altri utenti: non vi è infatti la lista di tutti i badge
autorizzati ad entrare nell’ufficio, come invero neppure è possibile sapere
con certezza che la lista di registrazioni in questione si riferisca
all’ufficio preso in locazione dalla contribuente e non invece all’ingresso
principale del centro __________ oppure ad altri locali.
3.
3.1.
3.1.1
Si
ricorda che, secondo il Tribunale federale, l’amministrazione effettiva si
trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono
all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri
interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività
dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione
corrente della società gioca un ruolo particolarmente importante, soprattutto
nelle piccole imprese, dove tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata
in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture
e di personale. In questi casi il Tribunale federale applica per analogia le
regole valide per il domicilio di un lavoratore indipendente senza sede
operativa (sentenza del Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003,
in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p.
131; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 757; Jung, op. cit., p. 172).
3.1.2
Dalla disamina degli atti,
l’insieme degli stessi porta a ritenere che, nel 2017, non sia avvenuto alcun trasferimento
della società nel Canton Grigioni, ma che al contrario l’operatività della
stessa, concentrata, come visto, in particolar modo nelle mani di __________
sia rimasta in Ticino, ad __________. Quest’ultimo, oltre ad essere socio,
ricopre anche la carica di presidente della gerenza della società. Se ne deduce
che la carica di presidente imponga determinati obblighi e diritti in
particolare a livello decisionale. Come risulta dagli atti, e come già
sottolineato dall’UTPG, il signor __________ dichiara di trovarsi sovente
all’estero, in particolare presso le due società partner in __________ o
direttamente presso i propri clienti dell’ex blocco URSS. Riconosce in tal modo
che gli incontri non avvengono negli uffici di __________ ma presso le loro
sedi.
3.2
Occupandosi di una società
con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di
software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede
statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione,
considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i
giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto
ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società
era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza
del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).
Il fatto che__________ si
trovi spesso all’estero è indice di una bassa frequenza nella sede della
società, in contrasto quindi con dottrina e giurisprudenza in merito al “day-to-day
management”, ovvero il complesso quotidiano delle funzioni amministrative,
direttive e gestionali di un'impresa o di un'azienda. Non può pertanto essere
stabilita una presenza costante del signor __________ negli uffici di __________,
bensì vi sono indizi convergenti che la società venga diretta dal proprio
domicilio, dove vengono prese le decisioni vitali per la società, così come è
stato sin dalla costituzione della stessa avvenuta nel 2014. D’altronde, la
ricorrente non riceve clienti o partner a __________ e nemmeno spiega in
maniera sostanziata la necessità di disporre di spazi nel Canton Grigioni. I
motivi addotti, di natura famigliare, contrastano con l’impostazione societaria
avuta sin dalla costituzione della società, che come visto si era concentrata,
nel 2014, nelle mani di __________, colui che si occupava della sua
operatività.
3.3
In merito alla seconda
attività della signora __________, si rileva quanto segue. A partire dal 31.1.2018
è stato aggiunto allo scopo sociale l’organizzazione e la realizzazione di
servizi fotografici. Ora, ritenuto come la RI 1 non avesse ancora presentato i
propri conti per il 2018, almeno fino al momento in cui l’UTPG ha adottato la
decisione impugnata, la presente decisione si è limitata all’analisi del
periodo fiscale 2017. Non si può pertanto escludere che l’autorità di
tassazione debba nuovamente valutare, con riferimento al periodo fiscale 2018, se
l’amministrazione effettiva della stessa sia tuttora rimasta nel Canton Ticino,
sulla base dei nuovi documenti presentati dalla società. In tale evenienza,
dovrà anche essere verificato se la nuova attività nel settore della fotografia
sia effettivamente integrata nel campo operativo della società ricorrente. Come
ha rilevato l’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, infatti, le fatture
emesse nel 2018 per questa attività non riportano infatti la ragione sociale
dell’insorgente bensì il nome della fotografa.
3.4
Così stando le cose, si
può ritenere come la società ricorrente non abbia documentato un legame
effettivo con il __________. Sussistono invece molteplici indizi a favore
dell’effettiva amministrazione della società nel Canton Ticino: elementi che
sono stati presentati e ben esposti da parte dell’autorità fiscale.
3.5
Ne
consegue che l’amministrazione effettiva della RI 1 nel periodo fiscale 2017 è
esercitata nel Canton Ticino, presso il domicilio di __________ e __________.
4.
4.1.
Il contribuente che
lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha
diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le
istanze di ricorso in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo
faccia in un cantone. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di
quest’ultimo può interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando
contestualmente anche le decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non
si tratta di decisioni di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun
problema, se il contribuente contesta la tassazione di quel cantone del quale
ha esaurito tutte le istanze. Se invece il contribuente riconosce la pretesa
fiscale dell’ultimo cantone che ha adottato una decisione di tassazione, allora
non gli resta altro da fare che esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo
cantone, per poi infine chiedere al Tribunale federale di annullare le
decisioni degli altri cantoni, che provocano la doppia imposizione (DTF
133.
I 300 consid. 2.4).
4.2
Motivo per il quale, il
fisco ticinese era perfettamente autorizzato ad emanare una decisione in
materia di assoggettamento all’imposta cantonale. Spetterà alla contribuente,
in caso di disaccordo con la presente decisione, impugnarla al Tribunale
federale, competente per stabilire in quale Cantone (__________) era
assoggettata alle imposte cantonali RI 1 nel 2017.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- ;
- .
Copia per conoscenza
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: