80.2020.148
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, invio di domanda di proroga del termine non provato
11 novembre 2020Italiano10 min
ricorso alla Camera di diritto tributario del 15.9.2020, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente l’annullamento della multa,
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Incarto n.
80.2020.148
Lugano
11 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 settembre 2020 contro la decisione del 17 agosto 2020 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Non avendo i coniugi RI
1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2018 entro il termine del 30 aprile
2019, l’RS 1 ha inviato loro un richiamo il 15 maggio 2019. Su richiesta dei
contribuenti, ha poi concesso loro due proroghe, l’ultima delle quali l’11
ottobre 2019, con scadenza il 31 dicembre 2019.
Il 17 gennaio 2020,
scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato, l’autorità fiscale ha
diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli
che trascorsi 20 giorni gli sarebbe stata inflitta una multa.
Il 4 febbraio 2020 hanno
chiesto un’ulteriore proroga, che è stata loro concessa il 6 febbraio 2020, con
scadenza 31 marzo 2020. I contribuenti sono stati avvertiti che, in caso di
mancato inoltro della dichiarazione entro tale data, “la procedura di richiamo,
diffida o multa [sarebbe stata] ripresa dallo stadio successivo a quello in cui
si trova[va] attualmente”.
Con decisione del 17
luglio 2020, l’Ufficio di tassazione ha inflitto loro una multa di fr. 540.--
per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 7
agosto 2020, i contribuenti hanno impugnato la multa in questione, argomentando
di avere chiesto un’ulteriore proroga il 29 marzo 2020, senza tuttavia ricevere
risposta. I problemi legati al COVID-19 li avrebbero indotti a ritenere che vi
fosse stato “un congelamento dei termini”. I reclamanti lamentavano inoltre di
essere ancora in attesa della decisione sul reclamo riguardante il periodo
fiscale 2015, così come delle decisioni relative agli anni 2016 e 2017.
L’autorità fiscale, con
decisione del 17.8.2020, ha respinto il reclamo con la seguente motivazione:
“il semplice fatto di presentare una copia della
richiesta di proroga non comprova che la stessa sia stata effettivamente
spedita. Lo scambio di corrispondenza tra il contribuente e l’autorità di
tassazione non deve necessariamente avvenire tramite posta raccomandata;
tuttavia, in caso di contestazione circa la ricezione, l’onere della prova
spetta al contribuente (o al suo rappresentate)”.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario del 15.9.2020, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente l’annullamento della multa,
sostenendo di aver allegato alla proroga richiesta per la dichiarazione
d’imposta 2019 anche quella relativa all’anno 2018, servendosi della posta non
raccomandata, allo scopo di evitare di recarsi in Posta nel pieno blocco della
mobilità legata alla pandemia. A sostegno della loro tesi, confermano di aver
ricevuto risposta dall’autorità fiscale in merito alla richiesta di proroga
relativa al 2019, dimostrando così che la busta, benché non inviata per raccomandata,
è stata ricevuta.
D. Nelle proprie
osservazioni del 21.9.2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
afferma di non aver ricevuto la proroga della dichiarazione d’imposta 2018. I
contribuenti avrebbero dovuto informarsi immediatamente presso l’ufficio
circondariale di tassazione circa l’esito della loro richiesta. Secondo l’autorità
fiscale, come già comunicato nella decisione dopo reclamo del 17.8.2020, la
presentazione della dichiarazione d’imposta 2018 è stata prorogata d’ufficio
fino al 30.6.2020 con Risoluzione Governativa n. 1428 del Consiglio di Stato
del 16.3.2020, mentre oltre tale data non sono più state concesse proroghe per
la presentazione della dichiarazione 2018. Inoltre, il fatto di avere delle decisioni
di tassazione ancora sospese non solleva i contribuenti dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione d’imposta.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare
è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può
arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni
distinte:
- la
prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una
sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;
- e
la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2
marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,
bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6
marzo 2017, consid. 1.3).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in disamina, ai
ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato
all’autorità fiscale, entro l’ultimo termine impartito loro, e nonostante la
diffida, la dichiarazione per il periodo fiscale 2018. Gli stessi indicano di
aver inoltrato una domanda di proroga, motivo per il quale la multa loro
inflitta sarebbe ingiustificata.
2.2
Secondo l’art. 198 LT, di
analogo tenore all’art. 124 LIFD:
- i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il
modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
- il
contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente
e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il
termine stabilito (cpv. 2);
- il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv.
3).
2.3
Ai sensi dell’art. 119
cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se
esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della
scadenza. Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della
domanda stessa (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
2.4
Come ricordato, dopo aver notificato
ai contribuenti una diffida, con la quale gli ha attribuito un ultimo termine
di venti giorni per adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli che
altrimenti gli avrebbe inflitto una multa, il fisco ha concesso loro un’ultima
proroga fino al 31 marzo 2020.
I contribuenti hanno poi
potuto beneficiare della proroga dei termini legata proprio all’emergenza
sanitaria. Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, infatti, alla
cifra n. 7, in merito alle “Misure a sostegno dell’economia cantonale”,
il Consiglio di Stato ha deciso di concedere una proroga d’ufficio, vale a dire
senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020,
non solo per l’inoltro delle dichiarazioni d’imposta IC/IFD per il periodo
fiscale 2019, ma anche per quelle di periodi fiscali precedenti, il cui termine
d’inoltro è scaduto dopo il 16 marzo 2020.
Il termine del 31 marzo
2020.
è così stato prorogato d’ufficio al 30 giugno 2020.
La dichiarazione d’imposta
2018.
è stata tuttavia presentata solo il 7 agosto 2020.
2.5
Gli insorgenti sostengono
tuttavia di aver chiesto una ulteriore proroga il 29 marzo 2020.
A tale riguardo, producono
una lettera, datata 29 marzo 2020, indirizzata all’Ufficio di tassazione e
contenente la richiesta di una proroga del termine per inoltrare la
dichiarazione 2018. Lo scritto in questione sarebbe stato inviato “unitamente
all’invio della richiesta di proroga dichiarazione 2019 (all’interno della
medesima busta)” e non sarebbe stato inviato per raccomandata “unicamente
per evitare di recar[s]i in Posta proprio nel pieno blocco della mobilità
legata allo scoppio della pandemia”.
Secondo i ricorrenti, la
prova dell’effettivo invio della lettera in questione sarebbe rappresentata
dalla concessione della proroga relativa alla dichiarazione per il periodo
fiscale 2019, comunicata ai contribuenti con scritto del 16 aprile 2020.
Ora, lo scritto del 16
aprile 2020, con cui l’Ufficio di tassazione concede una proroga fino al 30
settembre 2020 per la presentazione della dichiarazione 2019, prova unicamente
che i contribuenti abbiano chiesto la proroga per questo periodo fiscale. Non
si vede per contro come si possano trarre da questa lettera indicazioni utili
per ritenere che sia stata chiesta una proroga anche per il periodo fiscale
precedente. Al contrario, se i contribuenti avessero inviato due proroghe in
una sola busta, sarebbe stato lecito attendersi che sollecitassero una risposta
alla seconda domanda, ricevendone una sola.
Non è pertanto provata la
richiesta di un’ulteriore proroga, dopo la scadenza di quella concessa fino al
31.
marzo 2020.
2.6
Non
è comunque sufficiente una domanda a determinare la proroga del termine per
presentare la dichiarazione.
Un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.
119.
cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda
frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa
delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di
un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 8 ad
art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
La proroga del termine per
inoltrare la dichiarazione d’imposta non è dunque un diritto del contribuente.
Di norma, nella pratica, le autorità fiscali accordano senza difficoltà le
proroghe sino alla fine del primo semestre dell’anno, senza che il contribuente
abbia ad indicare un motivo specifico. Si applicano ad ogni modo le regole di
procedura cantonale (Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 31 ad art. 124 LIFD, p. 1657)
Nella fattispecie, si
tratta di un termine già ripetutamente prorogato. Come rileva l’Ufficio di
tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, non sono più state concesse
proroghe per la dichiarazione 2018, dopo la scadenza della proroga concessa
d’ufficio con la citata risoluzione governativa.
Anche se avessero provato
l’invio della domanda di proroga, ciò non implicherebbe pertanto in alcun modo che
l’autorità fiscale non potesse sanzionare la violazione degli obblighi
procedurali dei contribuenti. Non essendo mai stata concessa la proroga – come
ammettono gli stessi insorgenti – non si sa del resto quale durata la stessa
potesse avere.
3.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei
contribuenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
.
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65,
3003 Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria: