80.2020.152
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, deduzione forfetaria, include anche i premi assicurativi
26 novembre 2020Italiano10 min
deduzione di spese di manutenzione per complessivi fr. 2'839.–, importo corrispondente
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.152
80.2020.153
Lugano
26 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 settembre 2020 contro la decisione del 2 settembre 2020 in materia di IC
e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta 2019, RI 1 dichiarava un valore locativo di fr. 10'380.–, relativo
alla sua casa d’abitazione a __________. Da questo importo faceva valere la
deduzione di spese di manutenzione per complessivi fr. 2'839.–, importo corrispondente
alla somma della deduzione forfetaria del 20% del reddito (fr. 2'076.–) e dei
premi per l’assicurazione dello stabile (fr. 703.– ) e di quelli per
l’assicurazione RC (fr. 60.–).
Notificandole la
tassazione IC/IFD 2019, con decisione 8 luglio 2020, RS 1 (in seguito UT)
ammetteva in deduzione spese di gestione e di manutenzione dell’immobile solo
nella misura di fr. 2'076.–.
B. Con reclamo 4/6
agosto 2020 RI 1 contestava la mancata deduzione dei premi assicurativi,
argomentando che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta non escludevano tale deduzione, nel caso in cui il contribuente
avesse optato per la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione.
Con decisione del 2
settembre 2020, l’UT respingeva il gravame, rilevando che la contribuente aveva
optato per una deduzione forfettaria, che sostituiva “tutte le spese
effettive (manutenzione e assicurazione)”, ciò escludendo la possibilità di
dedurre il costo effettivo del premio di assicurazione dello stabile.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su
reclamo, ribadendo le argomentazioni già esposte dinanzi alla precedente
istanza. A suo avviso, secondo le istruzioni per l’allestimento della
dichiarazione d’imposta, la deduzione forfettaria riguarderebbe unicamente le
spese di manutenzione, lasciando salva la possibilità di dedurre i premi
effettivi d’assicurazione.
La ricorrente chiede
inoltre che, per quanto riguarda l’IC, sia la deduzione prevista per i
contribuenti beneficiari di una rendita AVS/AI sia aumentata di conseguenza.
L’ammontare di tale deduzione, determinato sulla base del reddito intermedio
IV, sarebbe infatti stato ridotto da fr. 5'000.– a fr 4'000.–, quale
conseguenza del mancato riconoscimento dei premi assicurativi.
D. Con osservazioni
24/25 settembre 2020 l’UT si riconferma nella decisione impugnata, rimandando
all’esaustiva motivazione resa in sede di decisione su reclamo.
Diritto
1. 1.1.
La prima censura della
ricorrente concerne la mancata deduzione dei premi assicurativi, che secondo
l’autorità di tassazione sarebbero compresi nella deduzione forfetaria del 20%,
fatta valere dalla contribuente con la sua dichiarazione d’imposta. L’insorgente
ritiene per contro che, secondo le istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d’imposta, la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione
non escluderebbe la deduzione dei premi effettivamente pagati.
1.2.
1.2.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, nella versione in vigore fino al 31.1.2019, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i
premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. Il
Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti
destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono
essere assimilati alle spese di manutenzione.
L’art. 32 cpv. 4 LIFD
prevede che, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i
beni immobili privati, il contribuente possa avvalersi di una deduzione
complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.
1.2.2.
Per l’imposta cantonale,
l’art. 31 cpv. 2 LT dispone che il contribuente che possiede immobili privati possa
dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
Invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, secondo
l’art. 31 cpv. 4 LT, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva
nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.
1.3.
1.3.1.
Come si vede dal tenore
degli articoli 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT, è dunque lo stesso legislatore
che ha previsto che la “deduzione complessiva”, di cui il contribuente “può
avvalersi”, sostituisca la “somma effettiva delle spese e dei premi
concernenti i beni immobili privati”.
La stessa indicazione si ricava
del resto dall’ordinanza federale e dal regolamento cantonale, con cui
l’esecutivo ha attuato la delega prevista dal legislatore.
1.3.2.
Per l’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio
privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sui costi di immobili;
RS 642.116), infatti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi
nonché degli investimenti destinati al risparmio di energia assimilati alle
spese di manutenzione (sezione 2), il contribuente può avvalersi di una
deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD).
Ancora più chiara l’Ordinanza
del 9 marzo 2018 concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanza
privata nel quadro dell’imposta federale diretta (RS 642.116), entrata in
vigore il 1.1.2020, secondo cui il contribuente può avvalersi di una deduzione
complessiva invece delle spese effettive sostenute per:
a. la
manutenzione;
b. la
riattazione di immobili di nuova acquisizione;
c. l’amministrazione
da parte di terzi;
d. gli
investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente;
e. le
spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione;
f. i
premi d’assicurazione.
1.3.3.
Sul piano cantonale,
l’art. 2 del Regolamento della legge tributaria (RLT) del 18 ottobre 1994
prevede che, invece della somma effettiva delle spese e dei premi
concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente
possa far valere le seguenti deduzioni complessive:
a) il
10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine
del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
b) il
20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine
del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni.
Anche la Circolare n. 7/2019
p. 12 del novembre 2018 della Divisione delle contribuzioni (“Deduzioni sui
proventi della sostanza immobiliare privata”) afferma che “per facilitare il
lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della
somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili
privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva
forfettaria, stabilita dal Consiglio federale per imposta federale diretta e
dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale, cosicché egli non deve
presentare i giustificativi di spesa (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art.
Considerandi
2.
cpv. 1 RLT; art. 5 Ordinanza sui costi di immobili)” (Circolare n.
7/2019, p. 12). Precisa poi che “la deduzione forfetaria sostituisce tutte
le spese effettive dell’immobile, ad eccezione delle spese per lavori di cura
di monumenti storici” (Circolare n. 7/2019, p. 14).
1.4
Nel caso concreto, la
ricorrente ha optato per una deduzione forfettaria delle spese dell’immobile,
correttamente quantificata nel 20% del valore locativo (per un totale di fr.
2'076.–), siccome l’immobile risale al 1976.
Secondo gli articoli 32
cpv. 4 LIFD, 31 cpv. 4 LT, 2 cpv. 1 Ordinanza sui costi di immobili e 2 RLT, la
deduzione complessiva tiene conto, tra le altre, anche della spesa per i premi
d’assicurazione.
Per questo motivo, l’UT ha
correttamente ritenuto di non ammettere la deduzione del premio d’assicurazione
dello stabile di CHF 763.00. Essendo la spesa già compresa nella deduzione
forfettaria, un’ulteriore deduzione del premio effettivo non appare
giustificata.
Il ricorso deve pertanto
essere respinto.
1.5
Si rileva, di transenna,
che le Istruzioni per l’allestimento della dichiarazione d’imposta non sono in
contrasto con quanto previsto dalla legge, dall’Ordinanza e dal Regolamento.
Al punto 5.5 delle
Istruzioni, infatti, è indicato che “sono deducibili le spese di gestione,
manutenzione, amministrazione e i premi d’assicurazione degli immobili
(compresi i contributi ricorrenti, esclusi quelli versati una tantum). […] In
relazione agli immobili che fanno parte della sostanza privata il contribuente
ha la facoltà di esporre, in deduzione, le spese effettive oppure un importo
forfettario del 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni e/o valore
locativo) se l’immobile è stato costruito il 31 dicembre 2009 o
successivamente, o del 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni e/o valore
locativo), se la costruzione è antecedente il 31 dicembre 2009”.
Da ciò non è in alcun modo
possibile evincere, come invece sostenuto dalla ricorrente, che la deduzione
forfettaria riguardi unicamente le spese di manutenzione e ammetta quindi
l’ulteriore deduzione dei premi d’assicurazione effettivamente pagati.
2.
2.1.
L’insorgente contesta
anche la misura della quota esente per i beneficiari di rendite AVS/AI,
prevista dall’art. 34 cpv. 2 lett. a LT.
2.2
L’art. 34 cpv. 2 LT
prevede che dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1
(deduzioni per figli e persone bisognose a carico e per figli agli studi), e
tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei
contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1 LT) sono deducibili:
a) per
i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1
(persone sole): fr. 8’000.– fino a un reddito di 21’000.– franchi; oltre tale
reddito la deduzione si riduce di 1’000.– franchi per ogni 3’000.– franchi di
reddito supplementare;
b) per
i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2
(coniugati e altri contribuenti con figli o persone bisognose a carico): fr.
8’000.– fino a un reddito di 27’000.– franchi; oltre tale reddito la deduzione si
riduce di 1’000.– franchi per ogni 3’000.– franchi di reddito supplementare.
In caso di rendita
parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.
2.3
Ammettendo la deduzione
del premio d’assicurazione di fr. 763.00, il reddito intermedio IV della
ricorrente si attesterebbe a fr. 29'494.00. Di conseguenza, la deduzione di cui
all’art. 34 cpv. 2 lett. a LT ammonterebbe a fr. 5'000.–. Siccome però,
come risulta dalle considerazioni che precedono, la deduzione del premio
d’assicurazione deve essere esclusa, in quanto contenuta nella deduzione
forfetaria fatta valere dalla contribuente, il reddito intermedio IV si attesta
allora a fr. 30'257.–. Di riflesso, la ricorrente può beneficiare di una
deduzione di soli fr. 4'000.–.
2.4
Ciò posto, il ricorso deve
essere respinto anche laddove la ricorrente postula un aumento della deduzione
sociale prevista per i contribuenti beneficiari di una rendita AVS/AI.
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: