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Decisione

80.2020.152

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, deduzione forfetaria, include anche i premi assicurativi

26 novembre 2020Italiano10 min

deduzione di spese di manutenzione per complessivi fr. 2'839.–, importo corrispondente

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.152

80.2020.153

Lugano

26 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 settembre 2020 contro la decisione del 2 settembre 2020 in materia di IC

e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta 2019, RI 1 dichiarava un valore locativo di fr. 10'380.–, relativo

alla sua casa d’abitazione a __________. Da questo importo faceva valere la

deduzione di spese di manutenzione per complessivi fr. 2'839.–, importo corrispondente

alla somma della deduzione forfetaria del 20% del reddito (fr. 2'076.–) e dei

premi per l’assicurazione dello stabile (fr. 703.– ) e di quelli per

l’assicurazione RC (fr. 60.–).

Notificandole la

tassazione IC/IFD 2019, con decisione 8 luglio 2020, RS 1 (in seguito UT)

ammetteva in deduzione spese di gestione e di manutenzione dell’immobile solo

nella misura di fr. 2'076.–.

B. Con reclamo 4/6

agosto 2020 RI 1 contestava la mancata deduzione dei premi assicurativi,

argomentando che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione

d’imposta non escludevano tale deduzione, nel caso in cui il contribuente

avesse optato per la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione.

Con decisione del 2

settembre 2020, l’UT respingeva il gravame, rilevando che la contribuente aveva

optato per una deduzione forfettaria, che sostituiva “tutte le spese

effettive (manutenzione e assicurazione)”, ciò escludendo la possibilità di

dedurre il costo effettivo del premio di assicurazione dello stabile.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su

reclamo, ribadendo le argomentazioni già esposte dinanzi alla precedente

istanza. A suo avviso, secondo le istruzioni per l’allestimento della

dichiarazione d’imposta, la deduzione forfettaria riguarderebbe unicamente le

spese di manutenzione, lasciando salva la possibilità di dedurre i premi

effettivi d’assicurazione.

La ricorrente chiede

inoltre che, per quanto riguarda l’IC, sia la deduzione prevista per i

contribuenti beneficiari di una rendita AVS/AI sia aumentata di conseguenza.

L’ammontare di tale deduzione, determinato sulla base del reddito intermedio

IV, sarebbe infatti stato ridotto da fr. 5'000.– a fr 4'000.–, quale

conseguenza del mancato riconoscimento dei premi assicurativi.

D. Con osservazioni

24/25 settembre 2020 l’UT si riconferma nella decisione impugnata, rimandando

all’esaustiva motivazione resa in sede di decisione su reclamo.

Diritto

1. 1.1.

La prima censura della

ricorrente concerne la mancata deduzione dei premi assicurativi, che secondo

l’autorità di tassazione sarebbero compresi nella deduzione forfetaria del 20%,

fatta valere dalla contribuente con la sua dichiarazione d’imposta. L’insorgente

ritiene per contro che, secondo le istruzioni per la compilazione della

dichiarazione d’imposta, la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione

non escluderebbe la deduzione dei premi effettivamente pagati.

1.2.

1.2.1.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, nella versione in vigore fino al 31.1.2019, il

contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di

manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i

premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. Il

Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti

destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono

essere assimilati alle spese di manutenzione.

L’art. 32 cpv. 4 LIFD

prevede che, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i

beni immobili privati, il contribuente possa avvalersi di una deduzione

complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.

1.2.2.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 31 cpv. 2 LT dispone che il contribuente che possiede immobili privati possa

dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi.

Invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, secondo

l’art. 31 cpv. 4 LT, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva

nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

1.3.

1.3.1.

Come si vede dal tenore

degli articoli 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT, è dunque lo stesso legislatore

che ha previsto che la “deduzione complessiva”, di cui il contribuente “può

avvalersi”, sostituisca la “somma effettiva delle spese e dei premi

concernenti i beni immobili privati”.

La stessa indicazione si ricava

del resto dall’ordinanza federale e dal regolamento cantonale, con cui

l’esecutivo ha attuato la delega prevista dal legislatore.

1.3.2.

Per l’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza

del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio

privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sui costi di immobili;

RS 642.116), infatti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi

nonché degli investimenti destinati al risparmio di energia assimilati alle

spese di manutenzione (sezione 2), il contribuente può avvalersi di una

deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD).

Ancora più chiara l’Ordinanza

del 9 marzo 2018 concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanza

privata nel quadro dell’imposta federale diretta (RS 642.116), entrata in

vigore il 1.1.2020, secondo cui il contribuente può avvalersi di una deduzione

complessiva invece delle spese effettive sostenute per:

a. la

manutenzione;

b. la

riattazione di immobili di nuova acquisizione;

c. l’amministrazione

da parte di terzi;

d. gli

investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente;

e. le

spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione;

f. i

premi d’assicurazione.

1.3.3.

Sul piano cantonale,

l’art. 2 del Regolamento della legge tributaria (RLT) del 18 ottobre 1994

prevede che, invece della somma effettiva delle spese e dei premi

concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente

possa far valere le seguenti deduzioni complessive:

a) il

10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine

del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

b) il

20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine

del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni.

Anche la Circolare n. 7/2019

p. 12 del novembre 2018 della Divisione delle contribuzioni (“Deduzioni sui

proventi della sostanza immobiliare privata”) afferma che “per facilitare il

lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della

somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili

privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva

forfettaria, stabilita dal Consiglio federale per imposta federale diretta e

dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale, cosicché egli non deve

presentare i giustificativi di spesa (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art.

Considerandi

2.

cpv. 1 RLT; art. 5 Ordinanza sui costi di immobili)” (Circolare n.

7/2019, p. 12). Precisa poi che “la deduzione forfetaria sostituisce tutte

le spese effettive dell’immobile, ad eccezione delle spese per lavori di cura

di monumenti storici” (Circolare n. 7/2019, p. 14).

1.4

Nel caso concreto, la

ricorrente ha optato per una deduzione forfettaria delle spese dell’immobile,

correttamente quantificata nel 20% del valore locativo (per un totale di fr.

2'076.–), siccome l’immobile risale al 1976.

Secondo gli articoli 32

cpv. 4 LIFD, 31 cpv. 4 LT, 2 cpv. 1 Ordinanza sui costi di immobili e 2 RLT, la

deduzione complessiva tiene conto, tra le altre, anche della spesa per i premi

d’assicurazione.

Per questo motivo, l’UT ha

correttamente ritenuto di non ammettere la deduzione del premio d’assicurazione

dello stabile di CHF 763.00. Essendo la spesa già compresa nella deduzione

forfettaria, un’ulteriore deduzione del premio effettivo non appare

giustificata.

Il ricorso deve pertanto

essere respinto.

1.5

Si rileva, di transenna,

che le Istruzioni per l’allestimento della dichiarazione d’imposta non sono in

contrasto con quanto previsto dalla legge, dall’Ordinanza e dal Regolamento.

Al punto 5.5 delle

Istruzioni, infatti, è indicato che “sono deducibili le spese di gestione,

manutenzione, amministrazione e i premi d’assicurazione degli immobili

(compresi i contributi ricorrenti, esclusi quelli versati una tantum). […] In

relazione agli immobili che fanno parte della sostanza privata il contribuente

ha la facoltà di esporre, in deduzione, le spese effettive oppure un importo

forfettario del 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni e/o valore

locativo) se l’immobile è stato costruito il 31 dicembre 2009 o

successivamente, o del 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni e/o valore

locativo), se la costruzione è antecedente il 31 dicembre 2009”.

Da ciò non è in alcun modo

possibile evincere, come invece sostenuto dalla ricorrente, che la deduzione

forfettaria riguardi unicamente le spese di manutenzione e ammetta quindi

l’ulteriore deduzione dei premi d’assicurazione effettivamente pagati.

2.

2.1.

L’insorgente contesta

anche la misura della quota esente per i beneficiari di rendite AVS/AI,

prevista dall’art. 34 cpv. 2 lett. a LT.

2.2

L’art. 34 cpv. 2 LT

prevede che dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1

(deduzioni per figli e persone bisognose a carico e per figli agli studi), e

tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei

contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1 LT) sono deducibili:

a) per

i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1

(persone sole): fr. 8’000.– fino a un reddito di 21’000.– franchi; oltre tale

reddito la deduzione si riduce di 1’000.– franchi per ogni 3’000.– franchi di

reddito supplementare;

b) per

i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2

(coniugati e altri contribuenti con figli o persone bisognose a carico): fr.

8’000.– fino a un reddito di 27’000.– franchi; oltre tale reddito la deduzione si

riduce di 1’000.– franchi per ogni 3’000.– franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita

parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

2.3

Ammettendo la deduzione

del premio d’assicurazione di fr. 763.00, il reddito intermedio IV della

ricorrente si attesterebbe a fr. 29'494.00. Di conseguenza, la deduzione di cui

all’art. 34 cpv. 2 lett. a LT ammonterebbe a fr. 5'000.–. Siccome però,

come risulta dalle considerazioni che precedono, la deduzione del premio

d’assicurazione deve essere esclusa, in quanto contenuta nella deduzione

forfetaria fatta valere dalla contribuente, il reddito intermedio IV si attesta

allora a fr. 30'257.–. Di riflesso, la ricorrente può beneficiare di una

deduzione di soli fr. 4'000.–.

2.4

Ciò posto, il ricorso deve

essere respinto anche laddove la ricorrente postula un aumento della deduzione

sociale prevista per i contribuenti beneficiari di una rendita AVS/AI.

3.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: