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Decisione

80.2020.155

Imposta cantonale di successione: defunto domiciliato in un altro Cantone, immobile nel Canton Ticino, ripartizione intercantonale, criteri

19 gennaio 2022Italiano14 min

di __________, il 18 giugno 2017, l’RS 1 (di seguito: UISD), il 6 maggio 2020, notificava

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.155

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 settembre 2020 contro la decisione del 20 agosto 2020 in materia di imposte

di successione e donazione.

Fatti

Fatti

A. A seguito del decesso

di __________, il 18 giugno 2017, l’RS 1 (di seguito: UISD), il 6 maggio 2020, notificava

agli eredi __________, RI 2 e __________ il progetto di tassazione dell’imposta

di successione. L’importo di quest’ultima ammontava a complessivi fr. 13'380.-,

suddivisa, in ragione di 1/3 ciascuno, tra gli eredi.

B. Il 18 giugno 2020,

essendo il progetto di tassazione rimasto incontestato, l’UISD notificava la

decisione di tassazione dell’imposta di successione per un ammontare di fr.

13'380.-, calcolati su un attivo netto imponibile così composto:

·

Immobile sito in Ticino: fr. 114'312.55;

·

Valori mobiliari: fr. 1'325'612;

·

Passivi: fr. 10'000.

C. In data 26 giugno

2020, i signori RI 2 e __________ interponevano tempestivo reclamo contro la

decisione di tassazione del 18 giugno 2020. I coniugi chiedevano l’emissione di

una nuova decisione che non tenesse conto degli immobili siti nel Canton

Friborgo (“nicht definierbare Liegenschaften auf geführt worden welche sich

im Kanton Freiburg befindet, von diesen Liegenschaften haben wir keine

Kenntnisse sowie sind schlichtweg nicht vorhanden, und sind dem endsprechend

weg zu lassen”).

D. Con decisione su reclamo

del 20 agosto 2020, l’UISD respingeva il reclamo presentato da RI 1 e __________,

con la seguente motivazione:

“La legge tributaria cantonale ticinese non prevede

nessuna quota esente al contrario del Ca[n]ton Zurigo. […] Il Canton Ticino ha

il diritto di tassare la propria quota di competenza […]. Nei rapporti intercantonali il Tribunale federale

ha stabilito che la tassazione ai fini dell’imposta di successione debba aver

luogo per tutti i successori con il sistema della tassazione proporzionale

(quotenmässige Besteuerung); ogni erede e ogni legatario dev’essere quindi

imposto in tutti i cantoni interessati al riparto, nella proporzione esistente

tra il valore dei beni soggetti alla sovranità fiscale di ogni singolo cantone

e il valore totale dei beni”.

E. Con tempestivo ricorso

del 18 settembre 2020, redatto in lingua tedesca e tradotto in italiano, __________

insorge contro la decisione su reclamo del 20 agosto 2020, ribadendo quanto già

sostenuto nel reclamo. In particolare, egli sostiene un accertamento inesatto

dei fatti da parte dell’autorità fiscale, che avrebbe “mescola[to] immobili

per nulla imputabili agli eredi residenti a Zurigo con il cantone di Friburgo,

che non ha nulla a che fare con la tassazione delle quote”.

F. Il 18 settembre 2020,

RI 2 produce una procura da lei firmata, conferente la facoltà al signor __________

di rappresentarla nella procedura fiscale in oggetto.

G. Il 1° ottobre 2020, RI

2 e __________ producono un ulteriore scritto all’attenzione della Camera di

diritto tributario. Gli stessi contestano l’ammontare del valore locativo

dell’immobile sito in Ticino ed allegano a tal proposito il “Beilage 2 zur

Steuererklärung 2017 je Erbe”, che nelle osservazioni, alla cifra 12, esplicita

“Eigentumswohnung __________: Eigenmietwert ab Juli 2017 zu Lasten der Erben

(Todestag: 18.6.2017), d.h. 6/12 von CHF 9'719 ergibt CHF 4'860”.

H. Il 3 novembre 2020,

l’PI 1 presenta le proprie osservazioni al ricorso del 18 settembre 2020.

Preliminarmente, l’autorità sottolinea come agli atti non vi sarebbe alcuna

procura per __________.

Nel merito del ricorso,

l’Ufficio giuridico conferma integralmente quanto espresso nella decisione su

reclamo del 20 agosto 2020. In particolare, l’autorità fiscale rileva come “l’UISD

ha assoggettato all’imposta di successione tutte le quote di partecipazione

alla successione __________, limitandole alla proporzione esistente fra gli

attivi attribuiti al Cantone Friburgo (Cantone di ultimo domicilio del defunto)

e al Cantone Ticino (Cantone di situazione dell’immobile), conformemente al

sistema della tassazione proporzionale”.

L’Ufficio giuridico

ritiene poi che nemmeno il calcolo dell’imposta dovuta presti il fianco a

critiche, avendo l’UISD fondato il proprio calcolo sull’inventario assicurativo

allestito da un Giudice di pace del Canton Friburgo. Secondo l’autorità fiscale

da suddetto inventario risulterebbero “attivi per complessivi fr.

1'439'924.- (l’immobile ticinese di fr. 114'312.55 e valori mobiliari di fr.

1'325'612.-, compresa una quota di fr. 520'079.- nella comunione ereditaria __________)

e passivi per fr. 10'000.- (spese funerarie forfettarie)”.

L’autorità fiscale

evidenzia infine che il valore dell’immobile ticinese è stato calcolato sulla

base di coefficienti normalmente utilizzati per la valutazione di immobili nei

rapporti intercantonali e che i valori mobiliari sono stati accertati al loro

valore al momento dell’apertura della successione. In relazione al debito di

fr. 10'000.-, l’Ufficio giuridico indica che lo stesso è stato ripartito fra i

due Cantoni in modo proporzionale alla localizzazione degli attivi lordi, per

un attivo netto imponibile in Ticino (a seguito della deduzione della

differenza di valutazione dell’immobile) di fr. 113'410.35, pari al 7.931%

degli attivi totali.

Diritto

1. Nel presente

gravame, l’insorgente contesta la decisione su reclamo dell’RS 1, che – a

seguito dell’apertura della successione del defunto __________ – l’ha resa

debitrice dell’imposta di successione anche nel Canton Ticino. In particolare,

la ricorrente contesta l’importo sul quale l’autorità si è basata per il

calcolo dell’imposta.

Considerandi

2.

2.1.

Preliminarmente, avendo

l’PI 1 rilevato come “__________, a tutt’oggi, non abbia ancora prodotto la

procura rilasciatagli dalla moglie RI 2, nonché erede del defunto”, la

Camera si confronterà con tale aspetto.

2.2

Se una delle condizioni perché la Camera di

diritto tributario entri nel merito del ricorso non è adempiuta (in

particolare, la legittimazione o il rispetto del termine), il ricorso viene

dichiarato irricevibile.

Nel caso in esame, oggetto del gravame è

l’imposta di successione. Ai sensi dell’art. 151 LT, l’imposta è dovuta dagli

eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai

beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità. Nel caso

concreto quindi, legittimata a presentare ricorso, è unicamente RI 2 e non

anche il signor __________.

Tuttavia, il 18/21 settembre 2020, la

contribuente ha prodotto una procura, conferente al signor __________ la

facoltà di rappresentarla nella procedura fiscale in oggetto, ai sensi

dell’art. 190 LT.

Di conseguenza, la censura sollevata

dall’Ufficio giuridico non merita di essere ulteriormente approfondita, avendo

la contribuente prodotto la procura necessaria.

3.

3.1.

Ai sensi dell’art. 142

lett. a LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni le

trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima.

L’obbligazione tributaria

nasce – in particolare – quando alla successione appartengono immobili e

relativi nel Cantone (art. 147 lett. c prima frase LT).

Nel caso in esame, il

defunto __________ possedeva un immobile sito a __________, motivo per il quale

la trasmissione di questo bene agli eredi deve essere assoggettata all’imposta

sulle successioni. Tuttavia, l’ultimo domicilio del de cuius si trovava

nel Canton Friborgo. Cantone che ha anche rivendicato la propria sovranità

fiscale.

3.2

3.2.1

Nella relazione

intercantonale in ambito successorio, si distingue tra il domicilio fiscale

principale e quello secondario del defunto: quello principale – a cui spetta un

diritto prioritario di tassazione – equivale all’ultimo domicilio del defunto,

mentre quello secondario – che può vantare un diritto di imposizione limitato –

è il luogo di situazione dei beni immobili (cfr. Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht Erbschafts- und Schenkungsrecht,

Basilea 2019, n. 4 ad § 56 con riferimenti dottrinali e

giurisprudenziali).

Pertanto, secondo prassi e

dottrina, le imposte di successione possono essere riscosse, sui beni immobili,

nel Cantone in cui si trovano i beni, mentre quelle sui beni mobili nel Cantone

in cui il de cuius aveva il suo ultimo domicilio.

Tuttavia, se il Cantone di

situazione dei beni immobili del de cuius non procede

all’assoggettamento dell’imposta, quello dell’ultimo domicilio del defunto non

può riscuoterla al suo posto (cfr. Mäusli-Allenspach,

op. cit., n. 34 ad § 57 con riferimento giurisprudenziale).

È alla luce delle

precedenti considerazioni, che la legge tributaria ticinese prevede che quando

una successione è aperta in un altro Cantone, l’imposta è dovuta sui beni

immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 150 cpv. 1 LT).

3.2.2

Considerato che in alcuni

casi la sovranità fiscale può essere fatta valere da più Cantoni, che hanno

quindi la facoltà di imporre il trasferimento di proprietà, alfine di evitare

una doppia imposizione fiscale, i Cantoni sono tenuti ad applicare un riparto

intercantonale.

In tal senso, ogni Cantone

interessato (quello dell’ultimo domicilio del defunto e quello dove si trovano

beni immobili del de cuius) ha quindi la facoltà di assoggettare

all’imposta di successione tutte le quote di partecipazione alla sostanza

netta, tuttavia soltanto per la parte equivalente alla proporzione tra gli

attivi attribuitigli (sostanza mobiliare o immobiliare) e quelli totali. Ovvero,

il Cantone di situazione dell’immobile ha la facoltà di imporre ogni quota

ereditaria secondo la proporzione tra il valore degli immobili situati nel suo

territorio e gli attivi totali dell’eredità (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 5, 9 e 10 ad § 58 con

riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

Pertanto, non ha

importanza quali attivi (e passivi) siano assegnati ai singoli eredi: la

proporzione viene applicata a tutti gli eredi (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., 10 ad § 58 con

riferimenti dottrinali).

3.3

Per determinare il reddito

ed il patrimonio complessivi rispettivamente l’attivo netto imponibile,

l’autorità è tenuta ad applicare il diritto cantonale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 1 e 22 ad

§ 58 con riferimenti dottrinali). In Ticino, relativamente alla determinazione

del valore degli immobili, ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 prima frase LT, questi

ed i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.

Il riparto viene invece

effettuato mediante le regole elaborate dal Tribunale federale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 1 ad

§ 58 con riferimenti dottrinali).

Inoltre, per stabilire gli

elementi di calcolo, i Cantoni sono tenuti ad adottare gli stessi criteri sia

per le fattispecie puramente intracantonali sia per quelle intercantonali (cfr.

Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 22

ad § 58 con riferimenti dottrinali).

3.4

3.4.1

I debiti totali presenti

nella successione sono ripartiti tra i vari Cantoni proporzionalmente al

rapporto tra i beni mobili/immobili ed il patrimonio totale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 24 ad

§ 58 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

3.4.2

Per il riparto dei debiti,

il Tribunale federale esige una determinazione uniforme dei beni del patrimonio

ereditario, perché solo in questo modo è possibile garantire che i Cantoni

coinvolti si assumano insieme il 100% dei debiti. Questo perché i Cantoni

valutano i beni immobili secondo proprie regole che solitamente divergono fra

loro (cfr. Mäusli-Allenspach, op.

cit., n. 27 ad § 58 con riferimenti dottrinali).

3.4.3

Ai fini di una definizione

uniforme dei valori immobiliari per il riparto intercantonale, la Conferenza

svizzera delle imposte emette periodicamente una circolare sulla valutazione

degli immobili, ovvero la Circolare n. 22, con i valori di ripartizione per

tutti i Cantoni (espressi in percentuale) (cfr. Mäusli-Allenspach,

op. cit., n. 28 ad § 58).

Tuttavia, questa

conversione non comporta un cambiamento nell’imposizione da parte dei singoli

Cantoni, ma ha unicamente un risvolto nel riparto intercantonale. Ovvero, per

determinare la base imponibile per la tassazione nei vari Cantoni, la

conversione non si applica e vengono utilizzate le regole cantonali (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 29 ad

§ 58).

3.5

Infine, così come nella

procedura delle imposte dirette, anche in ambito di imposte di successione

prelevate da più Cantoni, si applica il principio della progressione

dell’aliquota. I Cantoni aventi sovranità fiscale possono quindi applicare alla

quota di eredità che hanno diritto di imporre l’aliquota che si applicherebbe

in caso di tassazione dell’intera eredità (cfr.

Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 7 ad § 58 con riferimenti

dottrinali).

4.

4.1.

Tornando al caso in

esame, i ricorrenti sostengono, come detto, un accertamento inesatto dei fatti.

Tale critica non merita tuttavia alcuna condivisione.

4.2

L’UISD – come affermato

dall’Ufficio giuridico – per calcolare il dovuto di imposta rispettivamente per

determinare la successione si è basato sull’inventario assicurativo

dell’eredità allestito dal giudice di pace (Friedensrichter) des

Saanebezirks FGSA, ovvero l’autorità competente ai sensi dell’art. 33 della

legge friborghese sulle imposte di successione e donazione del 14 settembre

2007.

(ESchG) e, per determinare il valore dell’immobile sito a __________,

anche sul valore di stima ufficiale valido dal 2017. Dallo stesso risultano

attivi per fr. 1'439'924.-, così composti: fr. 114'312.- (arrotondati) dell’immobile

sito a __________; fr. 805'533.- riferiti a titoli ed investimenti di capitali

e fr. 520'079.- relativi ad una quota nella comunione ereditaria __________. I

passivi ammontano invece a fr. 10'000.- e si riferiscono alle spese funerarie

forfettarie. Di conseguenza, la sostanza successoria netta è pari a fr.

1'429'924.-.

4.3

4.3.1

Alfine di determinare il

riparto intercantonale relativo ai debiti presenti nella successione, è a

giusto titolo che l’UISD, per stabilire l’attivo lordo – e meglio il valore

dell’immobile sito a __________ – ha applicato, al valore di stima

dell’immobile, la percentuale di riparto del 115% (come indicato dalla

Circolare n. 22 emanata dalla Conferenza svizzera delle imposte per il Canton

Ticino ed applicabile al periodo sub judice), arrivando così a

determinare una sostanza immobiliare lorda pari a fr. 131'459.45. Come detto, la

presa in conto del valore di riparto ha come scopo un’identica valutazione

degli immobili, al fine di garantire una ripartizione completa di tutti gli

interessi passivi e di tutti i debiti (cfr. De

Vries Reilingh, La double imposition intercantonal, 2a ediz.,

Berna 2013, p. 227-231).

4.3.2

L’attivo lordo imponibile è

quindi pari a fr. 1'457'071.45 (ovvero, fr. 131'459.45 [valore di stima

dell’immobile corretto con la percentuale di riparto] + fr. 1'325'612.- [valore

dei beni mobili]), così che l’attivo lordo attribuito al Cantone Ticino ammonta

a fr. 131'459.45 e quello relativo al Canton Friborgo a fr. 1'325'612.-.

4.3.3

Ritenuto che i passivi

devono essere ripartiti in maniera proporzionale fra i Cantoni sulla base del

rapporto fra gli attivi attributi al singolo Cantone e gli attivi totali, al

totale attivo lordo, del Ticino, devono essere dedotti fr. 902.20 (ovvero fr.

131'459.45/1'457'071.- x fr.10'000.-) e da quello del Canton Friborgo fr. 9'097.80

(ovvero, fr. 1'325'612.-/fr. 1'457'071.- x fr.10'000.-).

4.4

Di conseguenza, l’attivo

netto imponibile nel Cantone Ticino ammonta a fr. 113'410.35 (ossia, fr. 114'312.55

[valore senza applicare la percentuale di riparto] – fr. 902.20) e corrispondente

al 7.931% degli attivi complessivi. Mentre quello nel Canton Friborgo a fr.

1'316'514.20 (ossia, fr. 1'325'612.- – fr. 9'097.80) e corrispondente al

92.069% degli attivi complessivi. L’attivo netto imponibile complessivo è

invece pari a fr. 1'429'924.20.

La quota da assoggettare

all’imposta di successione ticinese è dunque per ogni erede pari a fr.

37'803.45 (ovvero fr. 113'410.35/3), alla quale viene applicata un’aliquota

pari all’11.799% (quota ereditaria di fr. 476'641.-; coefficiente 1). Di conseguenza,

l’imposta dovuta da ogni erede è pari a fr. 4'460.- (ovvero, l’11.799% di fr.

37'803.45).

4.5

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si deve concludere che l’agire dell’autorità

fiscale è conforme alla legislazione in vigore ed alle regole stabilite dal

Tribunale federale alfine di evitare una doppia imposizione fiscale.

5.

Mal si comprende a

quale immobile alludano i ricorrenti, infatti l’UISD, basandosi sull’inventario

allestito dall’autorità friborghese competente, ha tenuto in considerazione

unicamente l’immobile sito a __________. Gli altri importi considerati alfine

di determinare l’attivo netto imponibile si riferiscono alla sostanza mobiliare

del de cuius, che è stata imposta al luogo di domicilio del defunto,

ovvero nel Canton Friborgo.

6.

I signori RI 2 e __________

hanno presentato un ulteriore scritto il 1° ottobre 2020, credendo erroneamente

che il termine di 10 giorni assegnato dalla Camera all’UISD e all’Ufficio

giuridico fosse riferito anche alla ricorrente.

Le censure sollevate in

tale scritto, oltre ad essere di difficile comprensione e per nulla comprovate,

sono tardive rispetto al termine di ricorso. Onde per cui, non meritano alcun ulteriore

approfondimento.

7.

Visto quanto

precede, la decisione su reclamo dell’UISD non presta il fianco ad alcuna

critica. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: