80.2020.155
Imposta cantonale di successione: defunto domiciliato in un altro Cantone, immobile nel Canton Ticino, ripartizione intercantonale, criteri
19 gennaio 2022Italiano14 min
di __________, il 18 giugno 2017, l’RS 1 (di seguito: UISD), il 6 maggio 2020, notificava
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.155
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 settembre 2020 contro la decisione del 20 agosto 2020 in materia di imposte
di successione e donazione.
Fatti
Fatti
A. A seguito del decesso
di __________, il 18 giugno 2017, l’RS 1 (di seguito: UISD), il 6 maggio 2020, notificava
agli eredi __________, RI 2 e __________ il progetto di tassazione dell’imposta
di successione. L’importo di quest’ultima ammontava a complessivi fr. 13'380.-,
suddivisa, in ragione di 1/3 ciascuno, tra gli eredi.
B. Il 18 giugno 2020,
essendo il progetto di tassazione rimasto incontestato, l’UISD notificava la
decisione di tassazione dell’imposta di successione per un ammontare di fr.
13'380.-, calcolati su un attivo netto imponibile così composto:
·
Immobile sito in Ticino: fr. 114'312.55;
·
Valori mobiliari: fr. 1'325'612;
·
Passivi: fr. 10'000.
C. In data 26 giugno
2020, i signori RI 2 e __________ interponevano tempestivo reclamo contro la
decisione di tassazione del 18 giugno 2020. I coniugi chiedevano l’emissione di
una nuova decisione che non tenesse conto degli immobili siti nel Canton
Friborgo (“nicht definierbare Liegenschaften auf geführt worden welche sich
im Kanton Freiburg befindet, von diesen Liegenschaften haben wir keine
Kenntnisse sowie sind schlichtweg nicht vorhanden, und sind dem endsprechend
weg zu lassen”).
D. Con decisione su reclamo
del 20 agosto 2020, l’UISD respingeva il reclamo presentato da RI 1 e __________,
con la seguente motivazione:
“La legge tributaria cantonale ticinese non prevede
nessuna quota esente al contrario del Ca[n]ton Zurigo. […] Il Canton Ticino ha
il diritto di tassare la propria quota di competenza […]. Nei rapporti intercantonali il Tribunale federale
ha stabilito che la tassazione ai fini dell’imposta di successione debba aver
luogo per tutti i successori con il sistema della tassazione proporzionale
(quotenmässige Besteuerung); ogni erede e ogni legatario dev’essere quindi
imposto in tutti i cantoni interessati al riparto, nella proporzione esistente
tra il valore dei beni soggetti alla sovranità fiscale di ogni singolo cantone
e il valore totale dei beni”.
E. Con tempestivo ricorso
del 18 settembre 2020, redatto in lingua tedesca e tradotto in italiano, __________
insorge contro la decisione su reclamo del 20 agosto 2020, ribadendo quanto già
sostenuto nel reclamo. In particolare, egli sostiene un accertamento inesatto
dei fatti da parte dell’autorità fiscale, che avrebbe “mescola[to] immobili
per nulla imputabili agli eredi residenti a Zurigo con il cantone di Friburgo,
che non ha nulla a che fare con la tassazione delle quote”.
F. Il 18 settembre 2020,
RI 2 produce una procura da lei firmata, conferente la facoltà al signor __________
di rappresentarla nella procedura fiscale in oggetto.
G. Il 1° ottobre 2020, RI
2 e __________ producono un ulteriore scritto all’attenzione della Camera di
diritto tributario. Gli stessi contestano l’ammontare del valore locativo
dell’immobile sito in Ticino ed allegano a tal proposito il “Beilage 2 zur
Steuererklärung 2017 je Erbe”, che nelle osservazioni, alla cifra 12, esplicita
“Eigentumswohnung __________: Eigenmietwert ab Juli 2017 zu Lasten der Erben
(Todestag: 18.6.2017), d.h. 6/12 von CHF 9'719 ergibt CHF 4'860”.
H. Il 3 novembre 2020,
l’PI 1 presenta le proprie osservazioni al ricorso del 18 settembre 2020.
Preliminarmente, l’autorità sottolinea come agli atti non vi sarebbe alcuna
procura per __________.
Nel merito del ricorso,
l’Ufficio giuridico conferma integralmente quanto espresso nella decisione su
reclamo del 20 agosto 2020. In particolare, l’autorità fiscale rileva come “l’UISD
ha assoggettato all’imposta di successione tutte le quote di partecipazione
alla successione __________, limitandole alla proporzione esistente fra gli
attivi attribuiti al Cantone Friburgo (Cantone di ultimo domicilio del defunto)
e al Cantone Ticino (Cantone di situazione dell’immobile), conformemente al
sistema della tassazione proporzionale”.
L’Ufficio giuridico
ritiene poi che nemmeno il calcolo dell’imposta dovuta presti il fianco a
critiche, avendo l’UISD fondato il proprio calcolo sull’inventario assicurativo
allestito da un Giudice di pace del Canton Friburgo. Secondo l’autorità fiscale
da suddetto inventario risulterebbero “attivi per complessivi fr.
1'439'924.- (l’immobile ticinese di fr. 114'312.55 e valori mobiliari di fr.
1'325'612.-, compresa una quota di fr. 520'079.- nella comunione ereditaria __________)
e passivi per fr. 10'000.- (spese funerarie forfettarie)”.
L’autorità fiscale
evidenzia infine che il valore dell’immobile ticinese è stato calcolato sulla
base di coefficienti normalmente utilizzati per la valutazione di immobili nei
rapporti intercantonali e che i valori mobiliari sono stati accertati al loro
valore al momento dell’apertura della successione. In relazione al debito di
fr. 10'000.-, l’Ufficio giuridico indica che lo stesso è stato ripartito fra i
due Cantoni in modo proporzionale alla localizzazione degli attivi lordi, per
un attivo netto imponibile in Ticino (a seguito della deduzione della
differenza di valutazione dell’immobile) di fr. 113'410.35, pari al 7.931%
degli attivi totali.
Diritto
1. Nel presente
gravame, l’insorgente contesta la decisione su reclamo dell’RS 1, che – a
seguito dell’apertura della successione del defunto __________ – l’ha resa
debitrice dell’imposta di successione anche nel Canton Ticino. In particolare,
la ricorrente contesta l’importo sul quale l’autorità si è basata per il
calcolo dell’imposta.
Considerandi
2.
2.1.
Preliminarmente, avendo
l’PI 1 rilevato come “__________, a tutt’oggi, non abbia ancora prodotto la
procura rilasciatagli dalla moglie RI 2, nonché erede del defunto”, la
Camera si confronterà con tale aspetto.
2.2
Se una delle condizioni perché la Camera di
diritto tributario entri nel merito del ricorso non è adempiuta (in
particolare, la legittimazione o il rispetto del termine), il ricorso viene
dichiarato irricevibile.
Nel caso in esame, oggetto del gravame è
l’imposta di successione. Ai sensi dell’art. 151 LT, l’imposta è dovuta dagli
eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai
beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità. Nel caso
concreto quindi, legittimata a presentare ricorso, è unicamente RI 2 e non
anche il signor __________.
Tuttavia, il 18/21 settembre 2020, la
contribuente ha prodotto una procura, conferente al signor __________ la
facoltà di rappresentarla nella procedura fiscale in oggetto, ai sensi
dell’art. 190 LT.
Di conseguenza, la censura sollevata
dall’Ufficio giuridico non merita di essere ulteriormente approfondita, avendo
la contribuente prodotto la procura necessaria.
3.
3.1.
Ai sensi dell’art. 142
lett. a LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni le
trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima.
L’obbligazione tributaria
nasce – in particolare – quando alla successione appartengono immobili e
relativi nel Cantone (art. 147 lett. c prima frase LT).
Nel caso in esame, il
defunto __________ possedeva un immobile sito a __________, motivo per il quale
la trasmissione di questo bene agli eredi deve essere assoggettata all’imposta
sulle successioni. Tuttavia, l’ultimo domicilio del de cuius si trovava
nel Canton Friborgo. Cantone che ha anche rivendicato la propria sovranità
fiscale.
3.2
3.2.1
Nella relazione
intercantonale in ambito successorio, si distingue tra il domicilio fiscale
principale e quello secondario del defunto: quello principale – a cui spetta un
diritto prioritario di tassazione – equivale all’ultimo domicilio del defunto,
mentre quello secondario – che può vantare un diritto di imposizione limitato –
è il luogo di situazione dei beni immobili (cfr. Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht Erbschafts- und Schenkungsrecht,
Basilea 2019, n. 4 ad § 56 con riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali).
Pertanto, secondo prassi e
dottrina, le imposte di successione possono essere riscosse, sui beni immobili,
nel Cantone in cui si trovano i beni, mentre quelle sui beni mobili nel Cantone
in cui il de cuius aveva il suo ultimo domicilio.
Tuttavia, se il Cantone di
situazione dei beni immobili del de cuius non procede
all’assoggettamento dell’imposta, quello dell’ultimo domicilio del defunto non
può riscuoterla al suo posto (cfr. Mäusli-Allenspach,
op. cit., n. 34 ad § 57 con riferimento giurisprudenziale).
È alla luce delle
precedenti considerazioni, che la legge tributaria ticinese prevede che quando
una successione è aperta in un altro Cantone, l’imposta è dovuta sui beni
immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 150 cpv. 1 LT).
3.2.2
Considerato che in alcuni
casi la sovranità fiscale può essere fatta valere da più Cantoni, che hanno
quindi la facoltà di imporre il trasferimento di proprietà, alfine di evitare
una doppia imposizione fiscale, i Cantoni sono tenuti ad applicare un riparto
intercantonale.
In tal senso, ogni Cantone
interessato (quello dell’ultimo domicilio del defunto e quello dove si trovano
beni immobili del de cuius) ha quindi la facoltà di assoggettare
all’imposta di successione tutte le quote di partecipazione alla sostanza
netta, tuttavia soltanto per la parte equivalente alla proporzione tra gli
attivi attribuitigli (sostanza mobiliare o immobiliare) e quelli totali. Ovvero,
il Cantone di situazione dell’immobile ha la facoltà di imporre ogni quota
ereditaria secondo la proporzione tra il valore degli immobili situati nel suo
territorio e gli attivi totali dell’eredità (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 5, 9 e 10 ad § 58 con
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
Pertanto, non ha
importanza quali attivi (e passivi) siano assegnati ai singoli eredi: la
proporzione viene applicata a tutti gli eredi (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., 10 ad § 58 con
riferimenti dottrinali).
3.3
Per determinare il reddito
ed il patrimonio complessivi rispettivamente l’attivo netto imponibile,
l’autorità è tenuta ad applicare il diritto cantonale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 1 e 22 ad
§ 58 con riferimenti dottrinali). In Ticino, relativamente alla determinazione
del valore degli immobili, ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 prima frase LT, questi
ed i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.
Il riparto viene invece
effettuato mediante le regole elaborate dal Tribunale federale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 1 ad
§ 58 con riferimenti dottrinali).
Inoltre, per stabilire gli
elementi di calcolo, i Cantoni sono tenuti ad adottare gli stessi criteri sia
per le fattispecie puramente intracantonali sia per quelle intercantonali (cfr.
Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 22
ad § 58 con riferimenti dottrinali).
3.4
3.4.1
I debiti totali presenti
nella successione sono ripartiti tra i vari Cantoni proporzionalmente al
rapporto tra i beni mobili/immobili ed il patrimonio totale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 24 ad
§ 58 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
3.4.2
Per il riparto dei debiti,
il Tribunale federale esige una determinazione uniforme dei beni del patrimonio
ereditario, perché solo in questo modo è possibile garantire che i Cantoni
coinvolti si assumano insieme il 100% dei debiti. Questo perché i Cantoni
valutano i beni immobili secondo proprie regole che solitamente divergono fra
loro (cfr. Mäusli-Allenspach, op.
cit., n. 27 ad § 58 con riferimenti dottrinali).
3.4.3
Ai fini di una definizione
uniforme dei valori immobiliari per il riparto intercantonale, la Conferenza
svizzera delle imposte emette periodicamente una circolare sulla valutazione
degli immobili, ovvero la Circolare n. 22, con i valori di ripartizione per
tutti i Cantoni (espressi in percentuale) (cfr. Mäusli-Allenspach,
op. cit., n. 28 ad § 58).
Tuttavia, questa
conversione non comporta un cambiamento nell’imposizione da parte dei singoli
Cantoni, ma ha unicamente un risvolto nel riparto intercantonale. Ovvero, per
determinare la base imponibile per la tassazione nei vari Cantoni, la
conversione non si applica e vengono utilizzate le regole cantonali (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 29 ad
§ 58).
3.5
Infine, così come nella
procedura delle imposte dirette, anche in ambito di imposte di successione
prelevate da più Cantoni, si applica il principio della progressione
dell’aliquota. I Cantoni aventi sovranità fiscale possono quindi applicare alla
quota di eredità che hanno diritto di imporre l’aliquota che si applicherebbe
in caso di tassazione dell’intera eredità (cfr.
Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 7 ad § 58 con riferimenti
dottrinali).
4.
4.1.
Tornando al caso in
esame, i ricorrenti sostengono, come detto, un accertamento inesatto dei fatti.
Tale critica non merita tuttavia alcuna condivisione.
4.2
L’UISD – come affermato
dall’Ufficio giuridico – per calcolare il dovuto di imposta rispettivamente per
determinare la successione si è basato sull’inventario assicurativo
dell’eredità allestito dal giudice di pace (Friedensrichter) des
Saanebezirks FGSA, ovvero l’autorità competente ai sensi dell’art. 33 della
legge friborghese sulle imposte di successione e donazione del 14 settembre
2007.
(ESchG) e, per determinare il valore dell’immobile sito a __________,
anche sul valore di stima ufficiale valido dal 2017. Dallo stesso risultano
attivi per fr. 1'439'924.-, così composti: fr. 114'312.- (arrotondati) dell’immobile
sito a __________; fr. 805'533.- riferiti a titoli ed investimenti di capitali
e fr. 520'079.- relativi ad una quota nella comunione ereditaria __________. I
passivi ammontano invece a fr. 10'000.- e si riferiscono alle spese funerarie
forfettarie. Di conseguenza, la sostanza successoria netta è pari a fr.
1'429'924.-.
4.3
4.3.1
Alfine di determinare il
riparto intercantonale relativo ai debiti presenti nella successione, è a
giusto titolo che l’UISD, per stabilire l’attivo lordo – e meglio il valore
dell’immobile sito a __________ – ha applicato, al valore di stima
dell’immobile, la percentuale di riparto del 115% (come indicato dalla
Circolare n. 22 emanata dalla Conferenza svizzera delle imposte per il Canton
Ticino ed applicabile al periodo sub judice), arrivando così a
determinare una sostanza immobiliare lorda pari a fr. 131'459.45. Come detto, la
presa in conto del valore di riparto ha come scopo un’identica valutazione
degli immobili, al fine di garantire una ripartizione completa di tutti gli
interessi passivi e di tutti i debiti (cfr. De
Vries Reilingh, La double imposition intercantonal, 2a ediz.,
Berna 2013, p. 227-231).
4.3.2
L’attivo lordo imponibile è
quindi pari a fr. 1'457'071.45 (ovvero, fr. 131'459.45 [valore di stima
dell’immobile corretto con la percentuale di riparto] + fr. 1'325'612.- [valore
dei beni mobili]), così che l’attivo lordo attribuito al Cantone Ticino ammonta
a fr. 131'459.45 e quello relativo al Canton Friborgo a fr. 1'325'612.-.
4.3.3
Ritenuto che i passivi
devono essere ripartiti in maniera proporzionale fra i Cantoni sulla base del
rapporto fra gli attivi attributi al singolo Cantone e gli attivi totali, al
totale attivo lordo, del Ticino, devono essere dedotti fr. 902.20 (ovvero fr.
131'459.45/1'457'071.- x fr.10'000.-) e da quello del Canton Friborgo fr. 9'097.80
(ovvero, fr. 1'325'612.-/fr. 1'457'071.- x fr.10'000.-).
4.4
Di conseguenza, l’attivo
netto imponibile nel Cantone Ticino ammonta a fr. 113'410.35 (ossia, fr. 114'312.55
[valore senza applicare la percentuale di riparto] – fr. 902.20) e corrispondente
al 7.931% degli attivi complessivi. Mentre quello nel Canton Friborgo a fr.
1'316'514.20 (ossia, fr. 1'325'612.- – fr. 9'097.80) e corrispondente al
92.069% degli attivi complessivi. L’attivo netto imponibile complessivo è
invece pari a fr. 1'429'924.20.
La quota da assoggettare
all’imposta di successione ticinese è dunque per ogni erede pari a fr.
37'803.45 (ovvero fr. 113'410.35/3), alla quale viene applicata un’aliquota
pari all’11.799% (quota ereditaria di fr. 476'641.-; coefficiente 1). Di conseguenza,
l’imposta dovuta da ogni erede è pari a fr. 4'460.- (ovvero, l’11.799% di fr.
37'803.45).
4.5
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si deve concludere che l’agire dell’autorità
fiscale è conforme alla legislazione in vigore ed alle regole stabilite dal
Tribunale federale alfine di evitare una doppia imposizione fiscale.
5.
Mal si comprende a
quale immobile alludano i ricorrenti, infatti l’UISD, basandosi sull’inventario
allestito dall’autorità friborghese competente, ha tenuto in considerazione
unicamente l’immobile sito a __________. Gli altri importi considerati alfine
di determinare l’attivo netto imponibile si riferiscono alla sostanza mobiliare
del de cuius, che è stata imposta al luogo di domicilio del defunto,
ovvero nel Canton Friborgo.
6.
I signori RI 2 e __________
hanno presentato un ulteriore scritto il 1° ottobre 2020, credendo erroneamente
che il termine di 10 giorni assegnato dalla Camera all’UISD e all’Ufficio
giuridico fosse riferito anche alla ricorrente.
Le censure sollevate in
tale scritto, oltre ad essere di difficile comprensione e per nulla comprovate,
sono tardive rispetto al termine di ricorso. Onde per cui, non meritano alcun ulteriore
approfondimento.
7.
Visto quanto
precede, la decisione su reclamo dell’UISD non presta il fianco ad alcuna
critica. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: