80.2020.159
Assoggettamento illimitato: immobile all’estero (Italia), considerazione ai fini della definizione dell’aliquota, riferimento al valore catastale per le imposte sulla sostanza e sul reddito
9 febbraio 2021Italiano25 min
2018. È docente presso le Scuole medie di __________ ed è coniugato con RI 2) domiciliata,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.159
80.2020.160
Lugano
9 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 settembre 2020 contro la decisione del 26 agosto 2020 in materia di IC-IFD
2017-2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________), cittadino
svizzero, era domiciliato nel Comune di __________ nel 2017 e a __________ nel
2018. È docente presso le Scuole medie di __________ ed è coniugato con RI 2) domiciliata,
in__________, nel Comune di __________, e lavora, a tempo parziale, in __________.
A __________ sono domiciliati anche i figli della coppia.
B.
a. Periodo fiscale
2017
Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2017 del 2.11.2018 RI 1 faceva valere un reddito imponibile di
fr. 67'306.- ed una sostanza imponibile di fr. 135'291.-.
b. Periodo fiscale 2018
Con dichiarazione fiscale
del 4/5.3.2020 IC/IFD 2018 faceva valere un reddito imponibile di fr. 65'637.-
e nessuna sostanza.
C. Con scritto 4.6.2020
l’UT trasmetteva all’Ufficio delle procedure speciali tutta la documentazione
inerente la sostanza immobiliare e il debito presso la __________, ritenuto
come i coniugi RI 1 non avessero, prima del periodo fiscale 2017, mai
dichiarato le proprietà immobiliari estere site in __________, a __________, __________
e __________.
D.
a. Periodo fiscale
2017
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2017 del 17.6.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) accertava, per l’IC il reddito imponibile in fr. 56'700.- (in fr.
91'000.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 62'000.-
(in fr. 516'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). Per l’IFD il
reddito imponibile veniva stabilito in fr. 68'100.- (in fr. 110'900.- il
reddito determinante per l’aliquota). Per quanto riguardava le aliquote, l’UT
indicava, sia per il reddito, sia per quanto concerneva la sostanza:
“Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti”.
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2018 del 17.6.2020 l’UT stabiliva, per l’IC il reddito
imponibile in fr. 56'200.- (in fr. 90'300.- il reddito determinante per
l’aliquota). La sostanza imponibile veniva quantificata in fr. 39'000.- (in fr.
317'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito
imponibile veniva stabilito in fr. 67'100.- (in fr. 109'500.- l’importo
determinante per l’aliquota).
Per quanto riguardava le
aliquote, l’UT indicava, sia per il reddito, sia per quanto concerneva la
sostanza:
“Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti”.
c.
Per entrambi i periodi
fiscali, l’autorità di tassazione aveva calcolato come segue il valore locativo
e il valore ai fini dell’imposta sulla sostanza degli immobili situati in
Italia.
Per
l’immobile di __________ aveva applicato i seguenti parametri per definire il
valore locativo ed il valore di stima:
Rendita catastale casa
€ 1'717.22
Rendita catastale agraria
€ 11.99
Rivalutazione
1.05%
Categoria
A/8
Fattore
160
Conteggio casa
€ 288'493.-
Conteggio terreno agrario
€ 700.-
Il valore locativo era
stato stabilito sulla base del valore di stima, calcolato in € 289'193.- ed
arrotondato a fr. 340'000.-, applicando poi una percentuale del 6%, per una
somma di fr. 20'400.- . Da tale importo è stata dedotta levata la
percentuale del 20% relativa alle spese di manutenzione, per un importo di fr.
4'080.-, così da ottenere un valore locativo di fr. 16'320.-.
Per
quanto concerne l’immobile di __________ gli elementi di reddito e sostanza
venivano così stabiliti dall’UT:
Rendita catastale appartamento
€ 669.- CAT. B1
Rendita catastale appartamento
€ 35.- CAT. B2
Rivalutazione
1.05%
Fattore
160
Conteggio appartamento
€ 118’272.-
Il
valore locativo era stato stabilito sulla base del valore di stima, calcolato
in € 118'272.- ed arrotondato a fr. 138'400.-, applicando poi una percentuale
del 6%, per una somma di fr. 8'304.-. Da tale importo è stata dedotta la
percentuale del 20% relativa alle spese di manutenzione, per un importo di fr.
1'661.-, così da ottenere un valore locativo arrotondato di fr. 6’600.-.
Da
ultimo, per quanto riguarda l’appartamento a __________, ceduto in locazione,
il valore di stima, stabilito in fr. 148'200.-, era stato calcolato partendo
dall’affitto annuo incassato, sulla base dei seguenti parametri:
Affitto annuo incassato
€ 8'400.-
Rivalutazione
1.05%
Fattore
160
Conteggio appartamento
€ 141’120.-
E.
a. Periodo fiscale
2017
Con reclamo 16/17.7.2020 RI
1, patrocinato dallo Studio fiduciario e di consulenza __________, contestava
la decisione di tassazione IC/IFD 2017 censurando, tra le altre cose, i valori
locativi degli immobili detenuti all’estero: la casa di abitazione primaria a __________
(di proprietà del contribuente), la quota del 50% dell’appartamento di vacanza
a __________ (di proprietà della moglie) nonché il valore locativo
dell’appartamento in affitto a __________ (sempre di proprietà della coniuge).
A loro avviso, gli importi
relativi al valore della sostanza immobiliare come pure il valore locativo
dell’immobile di __________ erano troppo elevati, trattandosi di uno stabile
dei primi anni del ‘900, affacciato sulla strada e bisognoso di interventi di
ristrutturazione (facciata da rifare, priva di cappotto termico, serramenti
vecchi ed in cattivo stato, l’impianto di riscaldamento deve inoltre essere
sostituito). Il valore di acquisto di tale immobile nel 2002 ammontava ad €
175'000.- (ossia fr. 258'352.50).
I contribuenti chiedevano
pertanto che il valore locativo venisse stabilito in fr. 7'200.-, le spese di manutenzione
in fr. 1'440.- e il valore di stima in fr. 120'000.-.
Per quanto concerneva
l’immobile di __________ i parametri di valutazione presi in considerazione
dall’autorità fiscale sarebbero stati errati, trattandosi di un piccolo
appartamento di 33 mq (piccolo soggiorno, angolo cottura, camera da letto e
bagno) all’interno di un vecchio albergo convertito in appartamenti negli anni
’60. L’abitazione non era stata oggetto di ristrutturazione, non disponeva di
riscaldamento autonomo e necessitava di ammodernamenti in particolare nel bagno
e nel “cucinino”. Un ipotetico affitto mensile sarebbe ammontato al massimo a €
300.- al mese (cifra da dividere a metà con il fratello). Il valore di acquisto
nel 1988 corrispondeva a fr. 24'533.75. Motivo per il quale si chiedeva di
voler considerare un valore locativo al 50% pari a fr. 1'200.-, fr. 240.- a
titolo di spese di manutenzione, nonché fr. 30'000.- di valore di stima (quota
parte del 50%).
Da ultimo, per quanto
riguardava l’appartamento a __________, il valore di stima sarebbe troppo
elevato, tenendo conto del fatto che si trattava di una casa degli anni ’20,
ristrutturata 15 anni fa e priva di cappotto termico. Il valore di acquisto nel
1997 ammontava a circa fr. 49'590.-. L’importo in questione sarebbe
sensibilmente inferiore rispetto a quanto accertato nella notifica di
tassazione, e meglio fr. 148'200.-. Si chiedeva di attestare il valore di stima
a fr. 95'000.-. L’affitto incassato era pari a fr. 9'600.- annui, ma l’autorità
fiscale non aveva tenuto conto della percentuale del 20% a titolo di spese di
manutenzione (per fr. 1'920).
b.
Periodo fiscale 2018
Per
il periodo fiscale 2018 le censure proposte erano analoghe all’anno precedente,
ed in particolare vertevano sul valore locativo ed il valore di stima degli
immobili ubicati all’estero, determinanti per l’aliquota.
F. a. Periodo fiscale 2017
Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017 del 26.8.2020 l’UT stabiliva un reddito
imponibile di fr. 56'000.- (reddito determinante per l’aliquota di fr.
87'900.-) ed una sostanza di fr. 62'000.- (di fr. 516'000.- l’importo
determinante per l’aliquota).
A motivazione della
decisione veniva indicato:
“Il reclamo viene evaso rettificando il reddito
lavorativo della moglie come a richiesta ed esponendo la deduzione forfettaria
per gli affitti effettivi incassati __________). Per quanto riguarda tutti gli
altri fattori immobiliari esteri oggetto del reclamo viene confermata
integralmente la decisione di prima sede, respingendo quindi le richieste
formulate con il reclamo. Il calcolo di tali fattori è infatti stato effettuato
secondo i dettami della vigente giurisprudenza (cfr. sentenza CdT __________)
la quale indica quale unica base di calcolo applicabile la visura catastale
dell’immobile. Altri fattori, particolarità, stati, condizioni e/o altro non
possono essere considerati. Una modifica dei valori può quindi essere messa in
atto esclusivamente dietro presentazione di nuove e riviste visure catastali”.
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 26.8.2020 l’UT stabiliva un reddito
imponibile di fr. 55'500.- (reddito determinante per l’aliquota di fr.
87'500.-) ed una sostanza di fr. 39'000.- (di fr. 317'000.- l’importo
determinante per l’aliquota).
La motivazione della
decisione era identica a quella del precedente periodo fiscale.
G.
a. Periodo fiscale
2017
Con ricorso 22/23.9.2020 i
coniugi RI 1 censurano la decisione su reclamo, rappresentati dallo __________.
L’unica contestazione verte sui valori di sostanza e di reddito delle proprietà
dei contribuenti all’estero, determinanti per l’aliquota. Inoltre, i
ricorrenti, anche se non esplicitandola, ravvisano una violazione del diritto
di essere sentiti ritenendo come, avendo presentato un reclamo articolato negli
argomenti esposti, l’autorità fiscale si sarebbe limitata ed evaderlo appellandosi
alla sentenza CDT n. __________. Secondo i ricorrenti, la citata sentenza non
potrebbe applicarsi al loro caso, per tutta una serie di motivi.
In particolare indicano di
aver prestato piena collaborazione con l’autorità fiscale per determinare gli
elementi determinanti per l’aliquota esteri: i contribuenti hanno prodotto
copia degli atti di acquisto degli immobili, copia degli avvisi di accertamento
catastale, come pure dei contratti di mutuo. Grazie a tali elementi l’autorità
fiscale avrebbe “(…) senza dubbio potuto accertare come i valori derivanti
dalla rivalutazione di cui alla sentenza, portano risultati che nel caso
specifico sono sproporzionati alla realtà”. Secondo gli insorgenti basta a
tal proposito raffrontare il prezzo di acquisto al valore di sostanza tassato,
per dimostrare che i valori ai quali è giunta l’autorità fiscale sarebbero del
tutto sproporzionati.
Riprendendo i concetti
esposti nella sentenza di cui all’inc. 80.2015.225/226, s’indica che anche la
Camera, nella citata decisione si era chiesta se i valori scaturiti per il
calcolo dell’IMU (imposta municipale unica relativa alla proprietà immobiliare
in __________) potessero essere applicabili altresì per il calcolo dell’imposta
sulla sostanza e se da tale valore fosse possibile ricavare il valore locativo
da imporre quale reddito. La Camera, per giungere positivamente a tale
conclusione avrebbe comunque confrontato il valore IMU al prezzo di acquisto:
essendo il prezzo di acquisto oltre il doppio del valore IMU aveva quindi
concluso per l’applicabilità. Tuttavia nel caso sottoposto a giudizio li valore
IMU, di circa € 290'000.- per l’immobile di __________ risulta di molto
superiore al prezzo di acquisto pari a € 173'000.-. Sarebbe inoltre risaputo
che in Svizzera i valori di stima ufficiali sono nettamente inferiori rispetto
ai valori di mercato e che il valore locativo delle abitazioni primarie
corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato.
Altresì per l’immobile di __________
l’UT avrebbe stabilito un valore di stima dello stesso, pari a fr. 138'400.- di
gran lunga superiore al prezzo di acquisto dello stesso, pari a fr. 24'500.-.
Lo stato dell’appartamento avvalorerebbe del resto che il valore di stima non
possa essere superiore a fr. 60'000.- (quota parte unicamente del 50%) ed un
valore locativo di fr. 1'200.-.
Stesso discorso vale
altresì per l’appartamento ubicato a __________: per quest’ultimo immobile
viene unicamente contestato il valore di stima. Anche in questo caso, per la
tipologia di immobile (casa risalente agli anni ’20) appare eccessivo il valore
di fr. 148'200.-. I ricorrenti chiedono di stabilire il valore in fr. 95'000.-.
b. Periodo fiscale 2018
Anche con il gravame per
il 2018 venivano sollevate le medesime censure esposte per il periodo fiscale
precedente.
H. L’UT non presentava
osservazioni, trasmettendo gli incarti del 2017 e del 2018.
Diritto
1. 1.1.
Come visto RI 1 è
domiciliato in __________, nel 2017 a __________ e nel 2018 a __________ (__________).
È illimitatamente imponibile in Ticino. La moglie è invece domiciliata in __________,
a __________, unitamente ai figli della coppia.
Nelle dichiarazioni
fiscali presentate sia per il 2017 che per il 2018 come contribuenti sono stati
indicati sia il marito che la moglie.
1.2.
Se i coniugi vivono in
comunione domestica, ma uno è domiciliato in Svizzera e l'altro all'estero,
solo quello residente in Svizzera è assoggettato all'imposta in Svizzera e deve
essere tassato sul suo reddito complessivo. Vista l'esistenza di una comunione
domestica, il coniuge residente in Svizzera deve essere tassato con la tariffa
per i coniugi; se vive con i figli, la tariffa per i genitori è applicabile.
Gli spetta inoltre la deduzione per coniugi (cfr. Circolare dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione
dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale
diretta, cap. 2.1)
Secondo la consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di coniugi viventi in comunione
domestica, dei quali uno vive in Svizzera e l'altro all'estero, i proventi del
coniuge residente all'estero devono essere presi in considerazione per la determinazione
dell'aliquota d'imposta da applicare al reddito del coniuge in Svizzera (cfr.
la circolare citata, con riferimento alla sentenza n. 2C_523/2007 del 5 febbraio 2008,
in RF 63/2008 p. 364). Fintantoché i coniugi si limitano a disporre di abitazioni
separate (come per esempio nel caso di un “matrimonio del weekend”), senza
tuttavia rinunciare all’unione coniugale, non si tratta di una separazione di
fatto (cfr. la sentenza citata, consid. 2.3; v. anche Simonek, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di],
Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 203 ad art. 23
A, B, p. 1574).
1.3.
Ora
RI 2 non è contribuente svizzera, ma unicamente il marito. I proventi di
quest’ultima devono tuttavia essere presi in considerazione per la
determinazione dell’aliquota d’imposta. Motivo per il quale, contribuente
avrebbe dovuto essere indicato unicamente il marito, unico destinatario delle
decisioni fiscali.
Considerandi
2.
2.1.
Nel merito del gravame i
ricorrenti censurano preliminarmente il fatto che l’autorità di tassazione, a
fronte dei numerosi argomenti sollevati nei reclami a sostegno della loro tesi,
si sarebbe limitata ad evaderli, appellandosi alla sentenza di cui all’inc.
80.2015.225/226, senza indicare per quali ragioni gli elementi addotti non
fossero, in sostanza, pertinenti per la risoluzione del caso.
2.2
Per
quanto concerne la motivazione delle decisioni, si deve ricordare che adita dal
contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.
135.
cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.
2.
LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF
119.
Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art.
29.
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque
essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e
pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza
superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri
termini consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo
ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.3
Ora, contrariamente a
quanto sostenuto dai ricorrenti, l’autorità fiscale ha con una decisione
sintetica, ma chiara, spiegato il motivo per il quale l’unico elemento
determinante per decidere il valore sia di reddito che di sostanza delle
proprietà estere __________ dovesse essere la visura catastale dell’immobile.
Riallacciandosi ad una precedente sentenza di questa Camera (per l’appunto la __________)
l’UT ha specificato che “(…) altri fattori, particolarità, stati, condizioni
e/o altro non possono essere considerati”. Ecco la ragione per la quale
l’UT ha indicato che gli argomenti esposti dai ricorrenti non potevano essere
presi in considerazione. Ciò posto non si ravvisa alcuna lesione del diritto di
essere sentiti.
3.
Le persone fisiche
sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD; per l’imposta
cantonale, art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza
personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli
stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; per
l’imposta cantonale, cfr. art. 5 cpv. 1 LT).
In quanto elemento
imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1
lett. b LT), il valore locativo del fondo viene tuttavia preso in
considerazione per la determinazione dell’aliquota dei contribuenti, sia per
l’IFD sia per l’IC (esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD;
decisione TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 5.1 e
riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). Per l’imposta
cantonale, inoltre, il valore dell’immobile all’estero viene considerato per la
determinazione dell’aliquota che serve per calcolare l’imposta sulla sostanza.
Secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per
il valore di stima ufficiale.
La Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), prevede al suo articolo 6 paragrafo
1, che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato
contraente in cui detti beni sono situati. Giusta l’art. 24 cifra 3 della medesima
Convenzione, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un
patrimonio che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto
patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare
l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo
residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero
patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
4.
4.1.
Venendo alla fattispecie
in esame, i ricorrenti criticano il metodo di calcolo adottato dall’RS 1per
stabilire sia l’ammontare del valore locativo degli immobili in __________, sia
il valore della sostanza immobiliare.
Procederemo di seguito a
verificare l’operato dell’autorità fiscale dapprima esaminando la correttezza
del valore attribuito agli immobili all’estero, valido per l’aliquota sulla
sostanza ed in seguito il valore locativo degli immobili, valido per quanto
concerne l’aliquota da applicare al reddito.
4.2
L’art. 14 cpv. 1 LAID
prevede che la sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale
può essere preso in considerazione in modo appropriato.
A livello di legislazione
tributaria cantonale, l’art. 42 cpv. 1 LT, prevede che gli immobili e i loro
accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione di
stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di
stima cresciuta in giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in
vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato.
Gli immobili situati
all’estero sono difficili da valutare e ciò principalmente per due ragioni: non
esiste, generalmente, un valore fiscale ufficiale, come esiste generalmente in
Svizzera ed inoltre gli operatori del settore in Svizzera ignorano i mercati
immobiliari esteri. Esistono differenti metodi di valutazione degli immobili
esteri. Ciò che conta non è iscrivere immediatamente un valore, ma riflettere
se tale valore ha senso. Colui che sarà chiamato ad effettuare una valutazione
del valore dell’immobile estero dovrà pertanto evitare di procedere ad un
dualismo tra la valutazione degli immobili ubicati all’estero e gli immobli
situati in Svizzera. Nel caso in cui non sia possibile evitare un tale dualismo
di metodo, sarà allora necessario applicare al valore dell’immobilie all’estero
un meccanismo di correzione che possa correggere tale dualismo (per esempio un
coefficiente di aggiustamento o qualsiasi altro processo) (de le Court/Axelroud Buchmann, Questions
d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des personnes physiques, in
SteuerRevue, Nr. 12/2011 p. 900 e segg.).
4.3
Nella sentenza citata e
applicata dall’UT (CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n. 4t),
la Camera ha ritenuto corretto prendere in considerazione per il calcolo
dell’aliquota dell’imposta sulla sostanza, il valore catastale stabilito a
partire dai dati ricavati dalla “visura storica per l’immobile” rilasciata
dall’Agenzia delle entrate italiana (consid. 2.5.). La Camera ha in particolare
ricordato che il valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla
visura è un dato oggettivo, che proviene da un’autorità fiscale estera e che è
agevolmente reperibile. Sempre questo Tribunale ha spiegato che sarebbe certo
possibile partire dal valore di acquisto dell’immobile, ma l’accertamento
sarebbe più complesso, poiché si dovrebbe tener conto del tempo trascorso dal
momento in cui il contribuente è divenuto proprietario.
Inoltre, in merito al
valore catastale, nella sentenza è stato indicato che è un fatto notorio che il
valore catastale degli immobili in __________ non corrisponda al valore venale
degli stessi, come altrettanto è risaputo che anche i valori di stima
ufficiali, che servono per il calcolo dell’imposta cantonale sulla sostanza
(art. 42 cpv. 1 LT) sono a loro volta nettamente inferiori rispetto ai valori
di mercato (cfr. p. es. Sadis,
Stime immobiliari: necessità di un loro adeguamento e neutralizzazione degli
effetti, in Novità fiscali 9/2014 p. 3 ss.; inoltre: Filippini, I valori di stima nella giurisprudenza federale e
cantonale, in Novità fiscali 9/2014 p. 18 ss.).
4.4
4.4.1
Ora, il valore catastale
degli immobili ubicati a __________ è stato effettuato secondo il consid. 2.4.
della sentenza CDT n. 80.2015.225/226: i ricorrenti non censurano che i calcoli
effettuati secondo la metodologia siano sbagliati (p. es. valore delle rendite
catastali), ma ritengono che il reddito e la sostanza finali stabiliti siano di
gran lunga superiori ai valori reali reperibili sul mercato, giustificando le
loro argomentazioni sulla base dello stato degli immobili e portando come
termine di paragone il prezzo di acquisto che figura nei rogiti notarili.
4.4.2
Ora,
in conformità con la decisione n. __________, non si può che confermare la
correttezza dell’operato dell’UT che è partito dai dati delle visure storiche catastali
per definire il valore di stima degli immobili. Come già indicato nella
precedente decisione della Camera di diritto tributario, prendere in
considerazione altri fattori, quali ad esempio i contratti di acquisto sarebbe
certamente possibile, ma l’accertamento sarebbe più complesso, poiché si
dovrebbe tener conto del tempo trascorso dal momento in cui il contribuente è
divenuto proprietario. In casu le compravendite degli immobili sono
tutte datate nel tempo: risalgono al 28.10.2002 quella di __________,
all’8.6.1988 quella di __________ ed al 24.3.1997 quella di __________. Per
tale ragione, la Camera ha stabilito che il valore catastale stabilito a
partire dai dati ricavati dalla visura è un dato oggettivo, che proviene da
un’autorità fiscale estera e che è agevolmente reperibile. Non vi è pertanto
alcun motivo, nel caso di specie di discostarsi dai valori stabiliti dall’UT
sulla base della metodologia adottata nella sentenza n. 80.2015.225/226.
Stesso discorso anche per
i valori locativi stabiliti per i citati immobili, come verrà indicato di
seguito.
5.
5.1.
L’art.
21.
cpv. 2 LIFD sancisce che il valore
locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e
dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Secondo detta disposizione e la giurisprudenza in materia d’imposta federale
diretta, il valore locativo deve essere stimato in base al valore di mercato
(cfr. art. 16 cpv. 2 in fine LIFD; DTF 123 II consid. 4b), prendendo in
considerazione le condizioni locali (decisione TF n. 2C_829/2016 e 2C_830/2016
del 10 ottobre 2017, consid. 7.1.; decisione TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre
2016.
consid. 5.1.). Il valore locativo deve inoltre corrispondere all’ammontare
che il proprietario o il detentore dei diritti di godimento dovrebbe pagare sul
mercato per occupare il bene immobile nelle stesse condizioni (decisione TF n.
2C_829/2016 del 10 ottobre 2017, consid. 7.1 e riferimenti). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il valore locativo fissato dal Cantone
in materia di imposta federale diretta non deve essere al di sotto del 70% (del
60% per l’imposta cantonale e comunale) del valore di mercato (decisione TF n.
2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1. e riferimenti). In una recente
sentenza, il Tribunale federale ha negato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento
alle condizioni locali, vieti di calcolare il valore locativo servendosi di un
metodo forfetario basato su una percentuale del valore fiscale dell’immobile.
Su questi presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un
contribuente, proprietario di una casa in Portogallo, il cui valore locativo
era stato commisurato nel 4,5% del valore fiscale dell’immobile, già al netto
delle spese di manutenzione forfetarie (sentenza TF n. 2C_829/2016 e
2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2; TF 2C_137/2019 del 23.1.2020,
consid. 6.2.).
5.2
Ora anche per quanto
concerne il valore locativo l’autorità ha applicato la percentuale del 6%
(analogamente a quanto deciso nella sentenza CDT n. 80.2015.225/226) al valore
di stima stabilito sulla base della visura catastale, deducendo poi dall’importo
in questione il 20% a titolo di spese di manuntezione.
5.3
Per quanto concerne il
valore locativo di un immobile situato all’estero, si è già ricordato come il
Tribunale federale abbia re-centemente ritenuto giustificato determinarlo nella
misura di una percentuale del valore fiscale o del valore venale. L’Alta Corte
ha sottolineato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo
preciso e che le stesse direttive dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni del 25 marzo 1969 concernenti la determinazione del valore
locativo delle case d’abitazione (ASA 38 p. 121 ss.) prevedono che i cantoni
possano fissare il valore locativo in una percentuale del valore fiscale o
venale. Secondo le direttive citate, il valore locativo lordo rappresenterebbe
in generale il 6% del valore fiscale o, a titolo di controllo, un rendimento
netto corrispondente al 3% o al 4% del capitale proprio investito nell’immobile
(sentenza TF n. 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2 e
7.3).
È vero che il diritto
cantonale non applica questo metodo per definire il valore locativo degli
immobili situati nel Canton Ticino. Secondo l’art. 1 del decreto esecutivo del 30
novembre 2016 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2017 (RL 10.2.2.1.4) e l’art. 1 del medesimo decreto esecutivo del 7
dicembre 2017 valido per il periodo fiscale 2018, il valore locativo
corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere
nella medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie
corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in
mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola,
al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione
di stima (cpv. 2). Per l’art. 20 cpv. 3 LT, la riduzione di cui al capoverso 2
non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di
vacanza.
Ora, a parte il fatto che
il “valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima” non esiste, per
definizione, in relazione a immobili siti all’estero, va anche ricordato che,
in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173,
in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi consistente nel
servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima ufficiale, già
applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della
Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
Esigenze di praticabilità
impongono pertanto di stabilire il valore locativo degli immobili situati
all’estero, che serve unicamente a determinare l’aliquota per il calcolo
dell’imposta in Svizzera, nel-la misura di una percentuale del loro valore
fiscale. Considerato il fatto che l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal
valore locativo le spese di manutenzione (forfetarie), si giustifica
l’applicazione del tasso del 6%, proposto dalle citate direttive dell’AFC.
5.4
Motivo per il quale,
altresì su questo punto l’UT ha correttamente stabilito il valore degli
immobili ubicati all’estero seguendo la metodologia indicata nella sentenza n.
80.2015.225/226.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
- ;
- ;
- .
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: