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Decisione

80.2020.159

Assoggettamento illimitato: immobile all’estero (Italia), considerazione ai fini della definizione dell’aliquota, riferimento al valore catastale per le imposte sulla sostanza e sul reddito

9 febbraio 2021Italiano25 min

2018. È docente presso le Scuole medie di __________ ed è coniugato con RI 2) domiciliata,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.159

80.2020.160

Lugano

9 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 settembre 2020 contro la decisione del 26 agosto 2020 in materia di IC-IFD

2017-2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________), cittadino

svizzero, era domiciliato nel Comune di __________ nel 2017 e a __________ nel

2018. È docente presso le Scuole medie di __________ ed è coniugato con RI 2) domiciliata,

in__________, nel Comune di __________, e lavora, a tempo parziale, in __________.

A __________ sono domiciliati anche i figli della coppia.

B.

a. Periodo fiscale

2017

Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2017 del 2.11.2018 RI 1 faceva valere un reddito imponibile di

fr. 67'306.- ed una sostanza imponibile di fr. 135'291.-.

b. Periodo fiscale 2018

Con dichiarazione fiscale

del 4/5.3.2020 IC/IFD 2018 faceva valere un reddito imponibile di fr. 65'637.-

e nessuna sostanza.

C. Con scritto 4.6.2020

l’UT trasmetteva all’Ufficio delle procedure speciali tutta la documentazione

inerente la sostanza immobiliare e il debito presso la __________, ritenuto

come i coniugi RI 1 non avessero, prima del periodo fiscale 2017, mai

dichiarato le proprietà immobiliari estere site in __________, a __________, __________

e __________.

D.

a. Periodo fiscale

2017

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2017 del 17.6.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) accertava, per l’IC il reddito imponibile in fr. 56'700.- (in fr.

91'000.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 62'000.-

(in fr. 516'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). Per l’IFD il

reddito imponibile veniva stabilito in fr. 68'100.- (in fr. 110'900.- il

reddito determinante per l’aliquota). Per quanto riguardava le aliquote, l’UT

indicava, sia per il reddito, sia per quanto concerneva la sostanza:

“Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi

imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta

federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):

elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati

o presunti”.

b. Periodo fiscale 2018

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 del 17.6.2020 l’UT stabiliva, per l’IC il reddito

imponibile in fr. 56'200.- (in fr. 90'300.- il reddito determinante per

l’aliquota). La sostanza imponibile veniva quantificata in fr. 39'000.- (in fr.

317'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito

imponibile veniva stabilito in fr. 67'100.- (in fr. 109'500.- l’importo

determinante per l’aliquota).

Per quanto riguardava le

aliquote, l’UT indicava, sia per il reddito, sia per quanto concerneva la

sostanza:

“Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi

imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta

federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):

elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati

o presunti”.

c.

Per entrambi i periodi

fiscali, l’autorità di tassazione aveva calcolato come segue il valore locativo

e il valore ai fini dell’imposta sulla sostanza degli immobili situati in

Italia.

Per

l’immobile di __________ aveva applicato i seguenti parametri per definire il

valore locativo ed il valore di stima:

Rendita catastale casa

€ 1'717.22

Rendita catastale agraria

€ 11.99

Rivalutazione

1.05%

Categoria

A/8

Fattore

160

Conteggio casa

€ 288'493.-

Conteggio terreno agrario

€ 700.-

Il valore locativo era

stato stabilito sulla base del valore di stima, calcolato in € 289'193.- ed

arrotondato a fr. 340'000.-, applicando poi una percentuale del 6%, per una

somma di fr. 20'400.- . Da tale importo è stata dedotta levata la

percentuale del 20% relativa alle spese di manutenzione, per un importo di fr.

4'080.-, così da ottenere un valore locativo di fr. 16'320.-.

Per

quanto concerne l’immobile di __________ gli elementi di reddito e sostanza

venivano così stabiliti dall’UT:

Rendita catastale appartamento

€ 669.- CAT. B1

Rendita catastale appartamento

€ 35.- CAT. B2

Rivalutazione

1.05%

Fattore

160

Conteggio appartamento

€ 118’272.-

Il

valore locativo era stato stabilito sulla base del valore di stima, calcolato

in € 118'272.- ed arrotondato a fr. 138'400.-, applicando poi una percentuale

del 6%, per una somma di fr. 8'304.-. Da tale importo è stata dedotta la

percentuale del 20% relativa alle spese di manutenzione, per un importo di fr.

1'661.-, così da ottenere un valore locativo arrotondato di fr. 6’600.-.

Da

ultimo, per quanto riguarda l’appartamento a __________, ceduto in locazione,

il valore di stima, stabilito in fr. 148'200.-, era stato calcolato partendo

dall’affitto annuo incassato, sulla base dei seguenti parametri:

Affitto annuo incassato

€ 8'400.-

Rivalutazione

1.05%

Fattore

160

Conteggio appartamento

€ 141’120.-

E.

a. Periodo fiscale

2017

Con reclamo 16/17.7.2020 RI

1, patrocinato dallo Studio fiduciario e di consulenza __________, contestava

la decisione di tassazione IC/IFD 2017 censurando, tra le altre cose, i valori

locativi degli immobili detenuti all’estero: la casa di abitazione primaria a __________

(di proprietà del contribuente), la quota del 50% dell’appartamento di vacanza

a __________ (di proprietà della moglie) nonché il valore locativo

dell’appartamento in affitto a __________ (sempre di proprietà della coniuge).

A loro avviso, gli importi

relativi al valore della sostanza immobiliare come pure il valore locativo

dell’immobile di __________ erano troppo elevati, trattandosi di uno stabile

dei primi anni del ‘900, affacciato sulla strada e bisognoso di interventi di

ristrutturazione (facciata da rifare, priva di cappotto termico, serramenti

vecchi ed in cattivo stato, l’impianto di riscaldamento deve inoltre essere

sostituito). Il valore di acquisto di tale immobile nel 2002 ammontava ad €

175'000.- (ossia fr. 258'352.50).

I contribuenti chiedevano

pertanto che il valore locativo venisse stabilito in fr. 7'200.-, le spese di manutenzione

in fr. 1'440.- e il valore di stima in fr. 120'000.-.

Per quanto concerneva

l’immobile di __________ i parametri di valutazione presi in considerazione

dall’autorità fiscale sarebbero stati errati, trattandosi di un piccolo

appartamento di 33 mq (piccolo soggiorno, angolo cottura, camera da letto e

bagno) all’interno di un vecchio albergo convertito in appartamenti negli anni

’60. L’abitazione non era stata oggetto di ristrutturazione, non disponeva di

riscaldamento autonomo e necessitava di ammodernamenti in particolare nel bagno

e nel “cucinino”. Un ipotetico affitto mensile sarebbe ammontato al massimo a €

300.- al mese (cifra da dividere a metà con il fratello). Il valore di acquisto

nel 1988 corrispondeva a fr. 24'533.75. Motivo per il quale si chiedeva di

voler considerare un valore locativo al 50% pari a fr. 1'200.-, fr. 240.- a

titolo di spese di manutenzione, nonché fr. 30'000.- di valore di stima (quota

parte del 50%).

Da ultimo, per quanto

riguardava l’appartamento a __________, il valore di stima sarebbe troppo

elevato, tenendo conto del fatto che si trattava di una casa degli anni ’20,

ristrutturata 15 anni fa e priva di cappotto termico. Il valore di acquisto nel

1997 ammontava a circa fr. 49'590.-. L’importo in questione sarebbe

sensibilmente inferiore rispetto a quanto accertato nella notifica di

tassazione, e meglio fr. 148'200.-. Si chiedeva di attestare il valore di stima

a fr. 95'000.-. L’affitto incassato era pari a fr. 9'600.- annui, ma l’autorità

fiscale non aveva tenuto conto della percentuale del 20% a titolo di spese di

manutenzione (per fr. 1'920).

b.

Periodo fiscale 2018

Per

il periodo fiscale 2018 le censure proposte erano analoghe all’anno precedente,

ed in particolare vertevano sul valore locativo ed il valore di stima degli

immobili ubicati all’estero, determinanti per l’aliquota.

F. a. Periodo fiscale 2017

Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017 del 26.8.2020 l’UT stabiliva un reddito

imponibile di fr. 56'000.- (reddito determinante per l’aliquota di fr.

87'900.-) ed una sostanza di fr. 62'000.- (di fr. 516'000.- l’importo

determinante per l’aliquota).

A motivazione della

decisione veniva indicato:

“Il reclamo viene evaso rettificando il reddito

lavorativo della moglie come a richiesta ed esponendo la deduzione forfettaria

per gli affitti effettivi incassati __________). Per quanto riguarda tutti gli

altri fattori immobiliari esteri oggetto del reclamo viene confermata

integralmente la decisione di prima sede, respingendo quindi le richieste

formulate con il reclamo. Il calcolo di tali fattori è infatti stato effettuato

secondo i dettami della vigente giurisprudenza (cfr. sentenza CdT __________)

la quale indica quale unica base di calcolo applicabile la visura catastale

dell’immobile. Altri fattori, particolarità, stati, condizioni e/o altro non

possono essere considerati. Una modifica dei valori può quindi essere messa in

atto esclusivamente dietro presentazione di nuove e riviste visure catastali”.

b. Periodo fiscale 2018

Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 26.8.2020 l’UT stabiliva un reddito

imponibile di fr. 55'500.- (reddito determinante per l’aliquota di fr.

87'500.-) ed una sostanza di fr. 39'000.- (di fr. 317'000.- l’importo

determinante per l’aliquota).

La motivazione della

decisione era identica a quella del precedente periodo fiscale.

G.

a. Periodo fiscale

2017

Con ricorso 22/23.9.2020 i

coniugi RI 1 censurano la decisione su reclamo, rappresentati dallo __________.

L’unica contestazione verte sui valori di sostanza e di reddito delle proprietà

dei contribuenti all’estero, determinanti per l’aliquota. Inoltre, i

ricorrenti, anche se non esplicitandola, ravvisano una violazione del diritto

di essere sentiti ritenendo come, avendo presentato un reclamo articolato negli

argomenti esposti, l’autorità fiscale si sarebbe limitata ed evaderlo appellandosi

alla sentenza CDT n. __________. Secondo i ricorrenti, la citata sentenza non

potrebbe applicarsi al loro caso, per tutta una serie di motivi.

In particolare indicano di

aver prestato piena collaborazione con l’autorità fiscale per determinare gli

elementi determinanti per l’aliquota esteri: i contribuenti hanno prodotto

copia degli atti di acquisto degli immobili, copia degli avvisi di accertamento

catastale, come pure dei contratti di mutuo. Grazie a tali elementi l’autorità

fiscale avrebbe “(…) senza dubbio potuto accertare come i valori derivanti

dalla rivalutazione di cui alla sentenza, portano risultati che nel caso

specifico sono sproporzionati alla realtà”. Secondo gli insorgenti basta a

tal proposito raffrontare il prezzo di acquisto al valore di sostanza tassato,

per dimostrare che i valori ai quali è giunta l’autorità fiscale sarebbero del

tutto sproporzionati.

Riprendendo i concetti

esposti nella sentenza di cui all’inc. 80.2015.225/226, s’indica che anche la

Camera, nella citata decisione si era chiesta se i valori scaturiti per il

calcolo dell’IMU (imposta municipale unica relativa alla proprietà immobiliare

in __________) potessero essere applicabili altresì per il calcolo dell’imposta

sulla sostanza e se da tale valore fosse possibile ricavare il valore locativo

da imporre quale reddito. La Camera, per giungere positivamente a tale

conclusione avrebbe comunque confrontato il valore IMU al prezzo di acquisto:

essendo il prezzo di acquisto oltre il doppio del valore IMU aveva quindi

concluso per l’applicabilità. Tuttavia nel caso sottoposto a giudizio li valore

IMU, di circa € 290'000.- per l’immobile di __________ risulta di molto

superiore al prezzo di acquisto pari a € 173'000.-. Sarebbe inoltre risaputo

che in Svizzera i valori di stima ufficiali sono nettamente inferiori rispetto

ai valori di mercato e che il valore locativo delle abitazioni primarie

corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato.

Altresì per l’immobile di __________

l’UT avrebbe stabilito un valore di stima dello stesso, pari a fr. 138'400.- di

gran lunga superiore al prezzo di acquisto dello stesso, pari a fr. 24'500.-.

Lo stato dell’appartamento avvalorerebbe del resto che il valore di stima non

possa essere superiore a fr. 60'000.- (quota parte unicamente del 50%) ed un

valore locativo di fr. 1'200.-.

Stesso discorso vale

altresì per l’appartamento ubicato a __________: per quest’ultimo immobile

viene unicamente contestato il valore di stima. Anche in questo caso, per la

tipologia di immobile (casa risalente agli anni ’20) appare eccessivo il valore

di fr. 148'200.-. I ricorrenti chiedono di stabilire il valore in fr. 95'000.-.

b. Periodo fiscale 2018

Anche con il gravame per

il 2018 venivano sollevate le medesime censure esposte per il periodo fiscale

precedente.

H. L’UT non presentava

osservazioni, trasmettendo gli incarti del 2017 e del 2018.

Diritto

1. 1.1.

Come visto RI 1 è

domiciliato in __________, nel 2017 a __________ e nel 2018 a __________ (__________).

È illimitatamente imponibile in Ticino. La moglie è invece domiciliata in __________,

a __________, unitamente ai figli della coppia.

Nelle dichiarazioni

fiscali presentate sia per il 2017 che per il 2018 come contribuenti sono stati

indicati sia il marito che la moglie.

1.2.

Se i coniugi vivono in

comunione domestica, ma uno è domiciliato in Svizzera e l'altro all'estero,

solo quello residente in Svizzera è assoggettato all'imposta in Svizzera e deve

essere tassato sul suo reddito complessivo. Vista l'esistenza di una comunione

domestica, il coniuge residente in Svizzera deve essere tassato con la tariffa

per i coniugi; se vive con i figli, la tariffa per i genitori è applicabile.

Gli spetta inoltre la deduzione per coniugi (cfr. Circolare dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione

dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale

diretta, cap. 2.1)

Secondo la consolidata

giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di coniugi viventi in comunione

domestica, dei quali uno vive in Svizzera e l'altro all'estero, i proventi del

coniuge residente all'estero devono essere presi in considerazione per la determinazione

dell'aliquota d'imposta da applicare al reddito del coniuge in Svizzera (cfr.

la circolare citata, con riferimento alla sentenza n. 2C_523/2007 del 5 febbraio 2008,

in RF 63/2008 p. 364). Fintantoché i coniugi si limitano a disporre di abitazioni

separate (come per esempio nel caso di un “matrimonio del weekend”), senza

tuttavia rinunciare all’unione coniugale, non si tratta di una separazione di

fatto (cfr. la sentenza citata, consid. 2.3; v. anche Simonek, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di],

Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 203 ad art. 23

A, B, p. 1574).

1.3.

Ora

RI 2 non è contribuente svizzera, ma unicamente il marito. I proventi di

quest’ultima devono tuttavia essere presi in considerazione per la

determinazione dell’aliquota d’imposta. Motivo per il quale, contribuente

avrebbe dovuto essere indicato unicamente il marito, unico destinatario delle

decisioni fiscali.

Considerandi

2.

2.1.

Nel merito del gravame i

ricorrenti censurano preliminarmente il fatto che l’autorità di tassazione, a

fronte dei numerosi argomenti sollevati nei reclami a sostegno della loro tesi,

si sarebbe limitata ad evaderli, appellandosi alla sentenza di cui all’inc.

80.2015.225/226, senza indicare per quali ragioni gli elementi addotti non

fossero, in sostanza, pertinenti per la risoluzione del caso.

2.2

Per

quanto concerne la motivazione delle decisioni, si deve ricordare che adita dal

contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.

135.

cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.

2.

LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF

119.

Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art.

29.

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,

riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque

essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i

motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e

pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza

superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri

termini consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione

giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:

solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo

ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2.3

Ora, contrariamente a

quanto sostenuto dai ricorrenti, l’autorità fiscale ha con una decisione

sintetica, ma chiara, spiegato il motivo per il quale l’unico elemento

determinante per decidere il valore sia di reddito che di sostanza delle

proprietà estere __________ dovesse essere la visura catastale dell’immobile.

Riallacciandosi ad una precedente sentenza di questa Camera (per l’appunto la __________)

l’UT ha specificato che “(…) altri fattori, particolarità, stati, condizioni

e/o altro non possono essere considerati”. Ecco la ragione per la quale

l’UT ha indicato che gli argomenti esposti dai ricorrenti non potevano essere

presi in considerazione. Ciò posto non si ravvisa alcuna lesione del diritto di

essere sentiti.

3.

Le persone fisiche

sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD; per l’imposta

cantonale, art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza

personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli

stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; per

l’imposta cantonale, cfr. art. 5 cpv. 1 LT).

In quanto elemento

imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1

lett. b LT), il valore locativo del fondo viene tuttavia preso in

considerazione per la determinazione dell’aliquota dei contribuenti, sia per

l’IFD sia per l’IC (esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD;

decisione TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 5.1 e

riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). Per l’imposta

cantonale, inoltre, il valore dell’immobile all’estero viene considerato per la

determinazione dell’aliquota che serve per calcolare l’imposta sulla sostanza.

Secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per

il valore di stima ufficiale.

La Convenzione tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), prevede al suo articolo 6 paragrafo

1, che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato

contraente in cui detti beni sono situati. Giusta l’art. 24 cifra 3 della medesima

Convenzione, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un

patrimonio che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono

imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto

patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare

l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo

residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero

patrimonio senza tener conto dell’esenzione.

4.

4.1.

Venendo alla fattispecie

in esame, i ricorrenti criticano il metodo di calcolo adottato dall’RS 1per

stabilire sia l’ammontare del valore locativo degli immobili in __________, sia

il valore della sostanza immobiliare.

Procederemo di seguito a

verificare l’operato dell’autorità fiscale dapprima esaminando la correttezza

del valore attribuito agli immobili all’estero, valido per l’aliquota sulla

sostanza ed in seguito il valore locativo degli immobili, valido per quanto

concerne l’aliquota da applicare al reddito.

4.2

L’art. 14 cpv. 1 LAID

prevede che la sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale

può essere preso in considerazione in modo appropriato.

A livello di legislazione

tributaria cantonale, l’art. 42 cpv. 1 LT, prevede che gli immobili e i loro

accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Se la decisione di

stima è impugnata, il valore di stima che sarà contenuto nella decisione di

stima cresciuta in giudicato ha valenza a partire dalla data di entrata in

vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato.

Gli immobili situati

all’estero sono difficili da valutare e ciò principalmente per due ragioni: non

esiste, generalmente, un valore fiscale ufficiale, come esiste generalmente in

Svizzera ed inoltre gli operatori del settore in Svizzera ignorano i mercati

immobiliari esteri. Esistono differenti metodi di valutazione degli immobili

esteri. Ciò che conta non è iscrivere immediatamente un valore, ma riflettere

se tale valore ha senso. Colui che sarà chiamato ad effettuare una valutazione

del valore dell’immobile estero dovrà pertanto evitare di procedere ad un

dualismo tra la valutazione degli immobili ubicati all’estero e gli immobli

situati in Svizzera. Nel caso in cui non sia possibile evitare un tale dualismo

di metodo, sarà allora necessario applicare al valore dell’immobilie all’estero

un meccanismo di correzione che possa correggere tale dualismo (per esempio un

coefficiente di aggiustamento o qualsiasi altro processo) (de le Court/Axelroud Buchmann, Questions

d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des personnes physiques, in

SteuerRevue, Nr. 12/2011 p. 900 e segg.).

4.3

Nella sentenza citata e

applicata dall’UT (CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n. 4t),

la Camera ha ritenuto corretto prendere in considerazione per il calcolo

dell’aliquota dell’imposta sulla sostanza, il valore catastale stabilito a

partire dai dati ricavati dalla “visura storica per l’immobile” rilasciata

dall’Agenzia delle entrate italiana (consid. 2.5.). La Camera ha in particolare

ricordato che il valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla

visura è un dato oggettivo, che proviene da un’autorità fiscale estera e che è

agevolmente reperibile. Sempre questo Tribunale ha spiegato che sarebbe certo

possibile partire dal valore di acquisto dell’immobile, ma l’accertamento

sarebbe più complesso, poiché si dovrebbe tener conto del tempo trascorso dal

momento in cui il contribuente è divenuto proprietario.

Inoltre, in merito al

valore catastale, nella sentenza è stato indicato che è un fatto notorio che il

valore catastale degli immobili in __________ non corrisponda al valore venale

degli stessi, come altrettanto è risaputo che anche i valori di stima

ufficiali, che servono per il calcolo dell’imposta cantonale sulla sostanza

(art. 42 cpv. 1 LT) sono a loro volta nettamente inferiori rispetto ai valori

di mercato (cfr. p. es. Sadis,

Stime immobiliari: necessità di un loro adeguamento e neutralizzazione degli

effetti, in Novità fiscali 9/2014 p. 3 ss.; inoltre: Filippini, I valori di stima nella giurisprudenza federale e

cantonale, in Novità fiscali 9/2014 p. 18 ss.).

4.4

4.4.1

Ora, il valore catastale

degli immobili ubicati a __________ è stato effettuato secondo il consid. 2.4.

della sentenza CDT n. 80.2015.225/226: i ricorrenti non censurano che i calcoli

effettuati secondo la metodologia siano sbagliati (p. es. valore delle rendite

catastali), ma ritengono che il reddito e la sostanza finali stabiliti siano di

gran lunga superiori ai valori reali reperibili sul mercato, giustificando le

loro argomentazioni sulla base dello stato degli immobili e portando come

termine di paragone il prezzo di acquisto che figura nei rogiti notarili.

4.4.2

Ora,

in conformità con la decisione n. __________, non si può che confermare la

correttezza dell’operato dell’UT che è partito dai dati delle visure storiche catastali

per definire il valore di stima degli immobili. Come già indicato nella

precedente decisione della Camera di diritto tributario, prendere in

considerazione altri fattori, quali ad esempio i contratti di acquisto sarebbe

certamente possibile, ma l’accertamento sarebbe più complesso, poiché si

dovrebbe tener conto del tempo trascorso dal momento in cui il contribuente è

divenuto proprietario. In casu le compravendite degli immobili sono

tutte datate nel tempo: risalgono al 28.10.2002 quella di __________,

all’8.6.1988 quella di __________ ed al 24.3.1997 quella di __________. Per

tale ragione, la Camera ha stabilito che il valore catastale stabilito a

partire dai dati ricavati dalla visura è un dato oggettivo, che proviene da

un’autorità fiscale estera e che è agevolmente reperibile. Non vi è pertanto

alcun motivo, nel caso di specie di discostarsi dai valori stabiliti dall’UT

sulla base della metodologia adottata nella sentenza n. 80.2015.225/226.

Stesso discorso anche per

i valori locativi stabiliti per i citati immobili, come verrà indicato di

seguito.

5.

5.1.

L’art.

21.

cpv. 2 LIFD sancisce che il valore

locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e

dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

Secondo detta disposizione e la giurisprudenza in materia d’imposta federale

diretta, il valore locativo deve essere stimato in base al valore di mercato

(cfr. art. 16 cpv. 2 in fine LIFD; DTF 123 II consid. 4b), prendendo in

considerazione le condizioni locali (decisione TF n. 2C_829/2016 e 2C_830/2016

del 10 ottobre 2017, consid. 7.1.; decisione TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre

2016.

consid. 5.1.). Il valore locativo deve inoltre corrispondere all’ammontare

che il proprietario o il detentore dei diritti di godimento dovrebbe pagare sul

mercato per occupare il bene immobile nelle stesse condizioni (decisione TF n.

2C_829/2016 del 10 ottobre 2017, consid. 7.1 e riferimenti). Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il valore locativo fissato dal Cantone

in materia di imposta federale diretta non deve essere al di sotto del 70% (del

60% per l’imposta cantonale e comunale) del valore di mercato (decisione TF n.

2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1. e riferimenti). In una recente

sentenza, il Tribunale federale ha negato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento

alle condizioni locali, vieti di calcolare il valore locativo servendosi di un

metodo forfetario basato su una percentuale del valore fiscale dell’immobile.

Su questi presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un

contribuente, proprietario di una casa in Portogallo, il cui valore locativo

era stato commisurato nel 4,5% del valore fiscale dell’immobile, già al netto

delle spese di manutenzione forfetarie (sentenza TF n. 2C_829/2016 e

2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2; TF 2C_137/2019 del 23.1.2020,

consid. 6.2.).

5.2

Ora anche per quanto

concerne il valore locativo l’autorità ha applicato la percentuale del 6%

(analogamente a quanto deciso nella sentenza CDT n. 80.2015.225/226) al valore

di stima stabilito sulla base della visura catastale, deducendo poi dall’importo

in questione il 20% a titolo di spese di manuntezione.

5.3

Per quanto concerne il

valore locativo di un immobile situato all’estero, si è già ricordato come il

Tribunale federale abbia re-centemente ritenuto giustificato determinarlo nella

misura di una percentuale del valore fiscale o del valore venale. L’Alta Corte

ha sottolineato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo

preciso e che le stesse direttive dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni del 25 marzo 1969 concernenti la determinazione del valore

locativo delle case d’abitazione (ASA 38 p. 121 ss.) prevedono che i cantoni

possano fissare il valore locativo in una percentuale del valore fiscale o

venale. Secondo le direttive citate, il valore locativo lordo rappresenterebbe

in generale il 6% del valore fiscale o, a titolo di controllo, un rendimento

netto corrispondente al 3% o al 4% del capitale proprio investito nell’immobile

(sentenza TF n. 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2 e

7.3).

È vero che il diritto

cantonale non applica questo metodo per definire il valore locativo degli

immobili situati nel Canton Ticino. Secondo l’art. 1 del decreto esecutivo del 30

novembre 2016 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2017 (RL 10.2.2.1.4) e l’art. 1 del medesimo decreto esecutivo del 7

dicembre 2017 valido per il periodo fiscale 2018, il valore locativo

corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere

nella medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie

corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in

mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola,

al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione

di stima (cpv. 2). Per l’art. 20 cpv. 3 LT, la riduzione di cui al capoverso 2

non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di

vacanza.

Ora, a parte il fatto che

il “valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima” non esiste, per

definizione, in relazione a immobili siti all’estero, va anche ricordato che,

in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173,

in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi consistente nel

servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima ufficiale, già

applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della

Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.

Esigenze di praticabilità

impongono pertanto di stabilire il valore locativo degli immobili situati

all’estero, che serve unicamente a determinare l’aliquota per il calcolo

dell’imposta in Svizzera, nel-la misura di una percentuale del loro valore

fiscale. Considerato il fatto che l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal

valore locativo le spese di manutenzione (forfetarie), si giustifica

l’applicazione del tasso del 6%, proposto dalle citate direttive dell’AFC.

5.4

Motivo per il quale,

altresì su questo punto l’UT ha correttamente stabilito il valore degli

immobili ubicati all’estero seguendo la metodologia indicata nella sentenza n.

80.2015.225/226.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

- ;

- ;

- .

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: