Lexipedia

Decisione

80.2020.163

Procedura: ricorso, spese, ripetibili a avvocato rappresentato da un collega

8 febbraio 2021Italiano3 min

di Stato del 9 settembre 2020, l’avv. RI 1 ha contestato una comunicazione del RS

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.163

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Sabrina

Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 settembre 2020 contro la decisione del 30 luglio 2020 in materia di riscossione

dell’imposta comunale 2017.

Fatti e diritto

- con ricorso al Consiglio

Fatti

di Stato del 9 settembre 2020, l’avv. RI 1 ha contestato una comunicazione del RS

1 del 30 luglio 2020;

- il ricorso è stato

dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, che, con decisione del 23

settembre 2020, ha rinviato gli atti alla Camera di diritto tributario;

- il ricorso è stato

notificato al marito della ricorrente, avv. PI 2, che ha presentato

osservazioni con scritto del 17/18 dicembre 2020 dell’RA 1;

- con scritto 28/29.12.2020

l’avv. RI 1 ha comunicato alla Camera di diritto tributario di voler ritirare

il ricorso da lei presentato ed ha chiesto “(…) che le ripetibili siano

compensate e che non siano prelevate spese di giustizia”;

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

Considerandi

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- l’avv. __________, patrocinato

nell’ambito della presente vertenza dal collega di studio, avv. __________fi chiede

che gli venga riconosciuto il diritto a ripetibili, quantificandole in fr.

400.-;

- la prassi riconosce

normalmente alla parte vincente in lite il diritto a ripetibili;

- tale diritto è

riconosciuto anche nel caso in cui la parte è rappresentata da un collega (cfr.

sentenza TF 9C_864/2007 del 30.4.2008, consid. 5.2 nella quale è stato

riconosciuto il diritto a ripetibili anche nel caso di un avvocato patrocinato

dal padre collega);

- il ricorso è stralciato

dai ruoli, senza il prelievo di tassa di giustizia e spese processuali;

- l’avv. RI 1 verserà

pertanto l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili all’avv__________, che,

coinvolto nella precedente procedura, si è fatto patrocinare dal collega di

studio __________, il quale ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il

17/18.12.2020.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato

dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. La parte ricorrente

rifonderà all’avv. __________ patrocinato dall’avv. __________, la somma di fr.

300.- a titolo

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: