80.2020.163
Procedura: ricorso, spese, ripetibili a avvocato rappresentato da un collega
8 febbraio 2021Italiano3 min
di Stato del 9 settembre 2020, l’avv. RI 1 ha contestato una comunicazione del RS
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Incarto n.
80.2020.163
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Sabrina
Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 settembre 2020 contro la decisione del 30 luglio 2020 in materia di riscossione
dell’imposta comunale 2017.
Fatti e diritto
- con ricorso al Consiglio
Fatti
di Stato del 9 settembre 2020, l’avv. RI 1 ha contestato una comunicazione del RS
1 del 30 luglio 2020;
- il ricorso è stato
dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, che, con decisione del 23
settembre 2020, ha rinviato gli atti alla Camera di diritto tributario;
- il ricorso è stato
notificato al marito della ricorrente, avv. PI 2, che ha presentato
osservazioni con scritto del 17/18 dicembre 2020 dell’RA 1;
- con scritto 28/29.12.2020
l’avv. RI 1 ha comunicato alla Camera di diritto tributario di voler ritirare
il ricorso da lei presentato ed ha chiesto “(…) che le ripetibili siano
compensate e che non siano prelevate spese di giustizia”;
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
Considerandi
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- l’avv. __________, patrocinato
nell’ambito della presente vertenza dal collega di studio, avv. __________fi chiede
che gli venga riconosciuto il diritto a ripetibili, quantificandole in fr.
400.-;
- la prassi riconosce
normalmente alla parte vincente in lite il diritto a ripetibili;
- tale diritto è
riconosciuto anche nel caso in cui la parte è rappresentata da un collega (cfr.
sentenza TF 9C_864/2007 del 30.4.2008, consid. 5.2 nella quale è stato
riconosciuto il diritto a ripetibili anche nel caso di un avvocato patrocinato
dal padre collega);
- il ricorso è stralciato
dai ruoli, senza il prelievo di tassa di giustizia e spese processuali;
- l’avv. RI 1 verserà
pertanto l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili all’avv__________, che,
coinvolto nella precedente procedura, si è fatto patrocinare dal collega di
studio __________, il quale ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il
17/18.12.2020.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. La parte ricorrente
rifonderà all’avv. __________ patrocinato dall’avv. __________, la somma di fr.
300.- a titolo
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: