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Decisione

80.2020.166

Procedura: riscossione, imposta federale diretta, termine generale di pagamento, interessi di ritardo, mancata pubblicazione dell’ingiunzione pubblica di pagamento

1 giugno 2023Italiano20 min

contesto (vale a dire le 3 rate assieme) pochi giorni dopo l’intimazione dell’imposta

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.166

Lugano

1 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi-Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 settembre 2020 contro la decisione del 27 agosto 2020 in materia di riscossione

IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. Il 17.6.2020

l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) trasmetteva ai coniugi RI 1 una

decisione relativa agli “interessi di ritardo” sul pagamento dell’imposta

federale diretta per l’anno 2017 (pari a fr. 89'522.15, secondo il calcolo

definitivo del 30.4.2020), stabiliti in fr. 4'404.30, con la seguente

motivazione:

I termini fissati per il pagamento dell’imposta

federale 2017 non sono stati rispettati. Vi addebitiamo gli interessi di

ritardo calcolati sugli scoperti alla scadenza delle rate del calcolo

provvisorio e del calcolo definitivo ai tassi stabiliti dal Dipartimento

federale delle finanze.

B. Con reclamo

20/21.7.2020, i coniugi RI 1 insorgevano contro la decisione relativa al

conteggio degli interessi di ritardo per l’IFD 2017. Agli inizi del mese di

maggio 2020, i contribuenti avrebbero ricevuto il calcolo definitivo dell’IFD

2017, con il quale l’imposta era stata quantificata in fr. 89'522.15.

L’8.5.2020, l’avvocato RI 1 avrebbe provveduto a saldare l’importo in

questione. Il 19.6.2020, l’UEC gli avrebbe inviato il conteggio degli interessi

di ritardo. Da una loro immediata verifica avrebbero constatato che, prima del

saldo definitivo dell’IFD 2017, non avevano ricevuto delle richieste di acconto

o calcoli provvisori per l’imposta federale diretta 2017. Il contribuente

riteneva che la sua affermazione di non avere ricevuto alcun conteggio sarebbe

stata confortata anche “dal fatto che da decenni – e lo potete controllare

facilmente – pago sempre le imposte comunali, cantonali e federali, in un solo

contesto (vale a dire le 3 rate assieme) pochi giorni dopo l’intimazione dell’imposta

stessa”.

I reclamanti mettevano

altresì in dubbio l’esistenza di una valida base legale per richiedere gli

interessi su richieste d’acconti, calcoli provvisori, non inviati al

contribuente.

C.

a.

Con scritto 30.7.2020 ai

reclamanti, l’UEC indicava che gli interessi di ritardo sono dovuti a norma

degli art. 161-162 e 164 della LIFD e sono calcolati dalle scadenze dei termini

di pagamento indicati su ogni bolletta (calcolo provvisorio al 31 marzo

dell’anno successivo a quello fiscale e a 30 giorni dall’intimazione del

calcolo definitivo). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pubblica

annualmente l’Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale

diretta. Nel caso dei reclamanti “il computo da parte nostra di un interesse

di ritardo, è dovuto al mancato pagamento nei termini stabiliti dalla già

citata Ordinanza del DFF del calcolo provvisorio 2017 di CHF 83'892.- da noi

spedito il 28 febbraio 2018 e pagabile entro il 31 marzo 2018”. L’autorità

di riscossione sottolineava poi che, secondo la giurisprudenza, gli interessi

in questione non sarebbero propriamente da considerare interessi di mora, bensì

cosiddetti interessi compensativi, cioè “(…) una specie d’indennizzo che il

contribuente versa per il risparmio da lui realizzato ossequiando tardivamente

alla richiesta di pagamento del fisco. (…). La giustificazione degli interessi

risiede piuttosto nella perdita di interessi subita dal creditore e nel

guadagno che consegue il debitore” (con riferimento alla sentenza della

Camera di diritto tributario n. 80.2017.251 del 21.3.2019). Motivo per il quale

l’UEC invitava i contribuenti a manifestare la loro intenzione di mantenere il

reclamo, in modo da emettere una decisione impugnabile alla Camera di diritto

tributario.

b.

Con risposta del

17/18.8.2020 l’avv. RI 1 dichiarava di mantenere il reclamo e chiedeva di

emettere, di conseguenza, una decisione impugnabile dinanzi alla Camera di

diritto tributario.

D. Con decisione del

27.8.2020, ha respinto il reclamo riprendendo le argomentazioni espresse nello

scritto del 30.7.2020 e precisando che:

“(…) sono stati conteggiati

gli interessi di ritardo a decorrere dal termine di pagamento ufficiale del 31

marzo 2018 e fino al 31 dicembre 2019, conformemente all’Ordinanza federale

concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento

tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la

rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito

alberghiero del 20 marzo 2020”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 si aggravano contro

la decisione su reclamo dell’UEC ricapitolando preliminarmente i fatti

all’origine dell’impugnativa. I ricorrenti contestano di aver ricevuto il

calcolo provvisorio dell’imposta federale diretta 2017 e sostengono che da

parte sua, neppure l’autorità fiscale, alla quale incombeva l’onere della prova

in tale frangente sarebbe stata in grado di dimostrare di aver trasmesso il

calcolo provvisorio dell’imposta. Nella denegata ipotesi in cui l’UEC non fosse

tenuto a dimostrare di aver notificato ai ricorrenti l’importo del calcolo

provvisorio, secondo gli insorgenti l’autorità fiscale avrebbe dovuto metterli

in mora, ciò che non è avvenuto. Neppure applicabile al caso di specie sarebbe,

secondo gli insorgenti, la sentenza CDT 80.2017.251, che si riferirebbe solo

alle imposte comunali e cantonali. Per quanto riguarda l’IFD, la legge federale

non attribuirebbe al contribuente un ruolo attivo, cioè quello di sollecitare

l’autorità fiscale a trasmettere un conteggio con l’importo derivante dal calcolo

provvisorio. Secondo gli insorgenti, se si volesse ritenere il loro

atteggiamento “passivo”, altrettanto si dovrebbe dire dell’UEC, il quale, a

conoscenza del fatto che i contribuenti negli anni passati hanno sempre pagato

le richieste fiscali ricevute, nello spazio di alcuni giorni, avrebbe potuto

immaginare che “qualcosa non fosse funzionato”. Porre a carico dei

ricorrenti tale “disfunzione” sarebbe arbitrario in assenza di qualsiasi base

legale. L’accollare ai ricorrenti un interesse di ritardo/compensativo

striderebbe inoltre contro i principi della buona fede, della proporzionalità,

il comune buon senso ed il senso di giustizia. Secondo i ricorrenti, non

esisterebbe inoltre oggigiorno un istituto bancario che remuneri, con un saggio

anche solo dell’1% annuo, il capitale depositato. Non essendovi da anni a

questa parte alcuna remunerazione del capitale proprio, non pagare l’importo

sperando di ottenere un vantaggio economico poteva valere fino a dieci anni fa,

ma non più ai giorni nostri. Tenuto conto dell’interesse negativo attualmente

pagato da chi deposita soldi in banca, il contribuente, al contrario di quanto

sostiene l’UEC, sarebbe avvantaggiato a pagare anziché ad attendere. Altra

arbitrarietà riscontrata dai contribuenti consisterebbe nel fatto che l’UEC

mette sullo stesso piano chi volontariamente non paga le imposte e chi invece

non le ha pagate perché non ha ricevuto la richiesta.

F. Con osservazioni del

26.10.2020 l’Ufficio giuridico della Divisione dellle contribuzioni chiede la

conferma della decisione impugnata. L’autorità fiscale ritiene che la sentenza

CDT 80.2017.251, con la quale il Tribunale d’appello si è pronunciato sulla

natura giuridica degli interessi di ritardo, sia applicabile anche all’IFD e

non unicamente alle imposte comunali e cantonali.

Per quanto concerne la

prova della ricezione del calcolo provvisorio, il fisco indica che nell’ambito

dell’amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costi

comunicati per posta semplice. Per la decorrenza degli interessi non sarebbe

necessario che il contribuente abbia ricevuto il calcolo provvisorio. Inoltre,

il fatto di pagare le imposte comunali, cantonali e federali assieme a pochi

giorni dalla loro intimazione, non giustificherebbe un atteggiamento passivo

del contribuente, che avrebbe dovuto aspettarsi di ricevere, anche per il

periodo fiscale 2017, il calcolo provvisorio. Infine l’autorità di riscossone

ribadisce che gli interessi compensativi sono regolati dall’Ordinanza del DFF

sulla scadenza e gli interessi, ovvero da una base legale federale.

Diritto

1. La riscossione degli

interessi di mora legati all’imposta federale diretta è disciplinata dall’art.

164 LIFD. Sebbene la legge non lo preveda espressamente, il debitore può

avvalersi degli stessi rimedi giuridici previsti per contestare una decisione

di tassazione (Frey, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 12 ad art. 164 LIFD, p. 2619).

L’art. 5a del

Regolamento del Consiglio di Stato del 18 ottobre 1994 di applicazione della

legge federale sull’imposta federale diretta dispone che contro i conteggi

definitivi in materia di imposta federale diretta di competenza dell’autorità

cantonale di riscossione, sia data facoltà di reclamo alla stessa autorità e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227 LT.

Ne discende che il ricorso

dei coniugi RI 1, contro la decisione con cui l’RS 1 ha respinto un reclamo

avverso il conteggio degli interessi di ritardo in ambito di IFD 2017, è

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità fiscale ritiene

che la base legale per richiedere gli interessi di ritardo per l’IFD si trovi

agli art. 161-162 e 164 LIFD Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

pubblica inoltre annualmente l’Ordinanza sulla scadenza e gli interessi

dell’imposta federale diretta. Richiamando la sentenza 80.2017.251 del 21 marzo

2019.

(RtiD II-2019 n. 10t), ritiene inoltre che, per la decorrenza degli

interessi, non sia necessaria la mora del debitore o che egli abbia ricevuto un

calcolo provvisorio.

Di diverso avviso i

contribuenti, i quali ritengono che la sentenza della Camera di diritto

tributario non sia applicabile direttamente al caso di specie, posto come

riguardi unicamente gli interessi di ritardo calcolati sulle imposte comunali e

cantonali. Giudicano inoltre lesi i principi della buona fede, della

proporzionalità, il comune buon senso ed il senso di giustizia, siccome non

hanno mai ricevuto il calcolo provvisorio dell’IFD 2017, altrimenti, come negli

anni passati, avrebbero provveduto a saldarlo prontamente.

Si tratta pertanto di

verificare da quando è esigibile il pagamento dell’IFD e a partire da quale

momento decorrono gli interessi di mora.

2.2

Secondo l’art. 161 cpv.1

LIFD, l’imposta scade, di regola, al termine fissato dal Dipartimento federale

delle finanze (termine generale di scadenza). Il termine non muta anche se il

contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio

dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la

tassazione (art. 161 cpv. 5 LIFD).

Per l’art. 162 LIFD, l’imposta

federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all’atto della

scadenza la tassazione non è ancora stata operata, l’imposta è riscossa

provvisoriamente (cpv. 1). Le imposte riscosse provvisoriamente sono

conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (cpv. 2).

Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme

eccedenti sono restituite (cpv. 3).

Il DFF stabilisce in quale

misura questi importi fruttano interessi (art. 162 cpv. 3 seconda frase LIFD).

Secondo l’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992 sulla

scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RS 642.124), il termine

generale di scadenza è il 1° marzo dell’anno civile successivo a quello

fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o

definitivo giusta l’articolo 162 capoverso 1 LIFD. Per l’art. 163 LIFD, le

imposte devono essere pagate entro 30 giorni dalla scadenza. L’art. 164 cpv. 1 LIFD

dispone che il debitore dell’imposta debba pagare, per gli importi che non ha

versato entro il termine stabilito, un interesse di mora fissato dal DFF.

L’interesse decorre dopo 30 giorni dalla notificazione se il debitore

dell’imposta, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il

conteggio al momento della scadenza (art. 164 cpv. 2 LIFD). Secondo l’art. 3

cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del DFF, l’interesse decorre 30 giorni

dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio. Fino al 31 dicembre

2021, il Dipartimento federale delle finanze fissava il tasso d’interesse di

mora per ogni anno civile e lo pubblicava in un’appendice all’Ordinanza stessa

(art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza del DFF). Per gli anni dal 2017 al 2020 il tasso

d’interesse era del 3%.

2.3

Dal tenore dell’art. 164

LIFD si evince che, in linea di principio, gli interessi decorrono dal momento

in cui è scaduto il termine generale di pagamento (cpv. 1), senza che sia

necessaria una diffida (Frey, op.

cit., n. 2 ad art. 164 LIFD, p. 2616). Persino nel caso in cui, al momento

della scadenza, il debitore non ha ancora ricevuto il conteggio, il termine

inizia a decorrere da tale momento, se la responsabilità per la mancata

notificazione del conteggio è attribuibile al debitore stesso (art. 164 cpv. 2

LIFD). È il caso, in particolare, del tentativo di sottrazione (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 28 del 29 gennaio 1996, La

riscossione dell’imposta federale diretta, n. 6.2, p. 4).

L’art. 164 cpv. 2 LIFD

ammette invero che la mancata notificazione possa anche non dipendere dalla

responsabilità del debitore, nel qual caso gli interessi di mora iniziano a

decorrere solo dal momento dell’effettiva notificazione del conteggio. Se si

tiene conto del fatto che l’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF obbliga i

Cantoni a allestire un calcolo provvisorio o definitivo entro il 1° marzo

dell’anno civile successivo a quello fiscale, ci si domanda in quali casi casi

la mancata emissione del conteggio possa dipendere dall’autorità fiscale

cantonale. Si può pensare all’ipotesi in cui un contribuente si è trasferito

nel Cantone da poco tempo. Oppure al caso in cui il Cantone ha rinunciato ad

allestire un calcolo provvisorio perché l’imposta dovuta era inferiore a 300

franchi (art. 1 cpv. 1 seconda frase dell’Ordinanza del DFF).

Gli interessi di mora

decorrono a partire dalla notificazione del conteggio anche nelle situazioni,

previste dall’art. 161 capoversi 3 e 4 LIFD, in cui la legge prevede una

scadenza dell’imposta indipendente dal termine generale stabilito dall’art. 161

cpv. 1 LIFD. Si tratta, in particolare, della partenza definitiva per l’estero,

della cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio, della

fine dell’assoggettamento limitato, del fallimento e della morte del

contribuente. Anche in queste fattispecie, tuttavia, se il contribuente stesso

è responsabile del fatto che non gli sia stata notificata alcuna tassazione o

che essa gli sia stata notificata tardivamente (ad es. in caso di sottrazione

d’imposta), il termine originario di scadenza coincide con il momento in cui

insorge il relativo evento nel caso dell’articolo 161 capoverso 4 LIFD

(Circolare AFC n. 28, m. 5.3, p. 3; inoltre Frey,

op. cit., n. 4 ad art. 164 LIFD, p. 2617).

3.

3.1.

Venendo al caso in esame,

i ricorrenti sostengono di non avere ricevuto il conteggio provvisorio

dell’imposta federale diretta del periodo fiscale 2017, che secondo l’autorità

fiscale sarebbe stato loro notificato nel mese di febbraio del 2018.

È vero che il fisco

cantonale non è in grado di provare l’avvenuta intimazione del conteggio in

questione, inviato per posta semplice.

3.2

In relazione alla prova

della notificazione di una decisione di tassazione, la giurisprudenza del

Tribunale federale ha elaborato i seguenti principi:

a) l’onere della

prova quanto alla notifica di una decisione e alla data in cui è avvenuta spetta

all’autorità fiscale;

b) in caso di

dubbio occorre di conseguenza riferirsi alla versione del destinatario;

c) la prova della

notifica può anche essere stabilita tramite indizi, oppure esaminando l'insieme

delle circostanze;

d) ad ogni modo, se

il contribuente viene a conoscenza o sospetta che è stato oggetto di una

decisione che non gli è stata notificata deve informarsi su esistenza e

contenuto della stessa (principio della buona fede)

(sentenza 2C_1043/2019 del

23.

gennaio 2020 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

3.3

Nell’applicazione delle

regole che concernono l’onere della prova, è necessario considerare le

differenze che intercorrono fra una decisione di tassazione e un conteggio

provvisorio dell’imposta.

Il conteggio provvisorio

non è una decisione di tassazione e in quanto tale non è impugnabile e, per il

fatto che non può passare in giudicato, non costituisce neppure un titolo per

il rigetto definitivo dell’esecuzione nell’ambito di una procedura esecutiva (Frey, op. cit., n. 6 ad art. 162 LIFD,

p. 2608).

D’altra parte,

diversamente dalla decisione di tassazione, il momento in cui viene notificato

il conteggio provvisorio è facilmente prevedibile, proprio perché la legge istituisce

un termine generale di scadenza (art. 161 cpv. 1 LIFD; nello stesso senso, con

riferimento alla riscossione dell’imposta cantonale, la sentenza CDT n.

80.2017.251

del 21 marzo 2019, in RtiD II-2019 n. 10t, consid. 4.4).

3.4

3.4.1

Un altro aspetto deve

essere considerato.

Poiché i termini di

scadenza e di pagamento dell’imposta federale diretta hanno carattere generale,

l’art. 163 cpv. 3 LIFD dispone che gli stessi siano pubblicati ufficialmente

dai Cantoni, così come anche gli uffici cantonali di esazione.

L’ingiunzione pubblica di

pagamento e la pubblicazione degli uffici di esazione avvengono solitamente nel

Foglio Ufficiale cantonale e nella stampa quotidiana (Frey, op. cit., n. 14 ad art. 163 LIFD, p. 2615, Curchod, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand Impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017,

n. 19 ad art. 163 LIFD, p. 1889).

Nelle leggi o nelle

ordinanze cantonali di esecuzione dell’imposta federale diretta, all’autorità

di tassazione cantonale viene attribuita la competenza di procedere alla

pubblicazione ufficiale dei termini generali di scadenza e di pagamento

dell’imposta federale diretta come pure degli uffici incaricati della

riscossione (cfr. p. es. l’art. 4 cpv. 1 lett. f dell’Ordinanza di

esecuzione dell’imposta federale diretta del Consiglio di Stato del Canton

Berna del 18.10.2000; § 27 e 28 dell’Ordinanza di esecuzione della LIFD del

Consiglio di Stato del Canton Zurigo del 4.11.1998; art. 2 cpv. 1 lett. k

della Legge di applicazione della LIFD del Canton Vallese del 24.9.1997).

3.4.2

L’ingiunzione pubblica di

pagamento, cui deve procedere annualmente il Cantone secondo l’art. 163 cpv. 3

LIFD, fa sì che ogni contribuente sia reso consapevole dell’esistenza di un

termine generale di pagamento dell’imposta federale diretta. La stessa potrebbe

anche essere qualificata come decisione generale (“Allgemeinverfügung”),

cioè come uno di quegli atti di sovranità che si contraddistinguono per il

fatto che, da un lato, sono indirizzati ad una cerchia (relativamente)

indeterminata di persone, e sono pertanto di natura generale, però, dall’altro

lato, disciplinano una fattispecie concreta. Dal profilo del contenuto, si

situano in tal modo a prima vista a metà strada fra un atto normativo e una

decisione individuale. Tuttavia, la loro caratteristica saliente consiste nella

loro diretta applicabilità a un numero indeterminato di persone soggette alla

legge, sulla base di una definizione sufficientemente concreta della

fattispecie, senza la necessità di un ulteriore atto sovrano di applicazione (Kocher, Die bundesgerichtliche Kontrolle

von Steuernormen, Berna 2018, n. 1540, p. 571).

Nell’ambito dell’imposta

federale diretta, è stata qualificata decisione generale la notificazione

pubblica, con la quale i contribuenti sono invitati a presentare la

dichiarazione d’imposta, secondo l’art. 124 cpv. 1 LIFD (sentenza del Tribunale

federale 2C_1040/2012 del 21.3.2013 consid. 3.2, in RF 68/2013 p. 567 = RDAF

2013.

II p. 421). Da un lato, si tratta infatti di una notificazione che è

indirizzata ad una cerchia indefinita di persone (ed è quindi generale), ma

dall’altro, la legge definisce già l’obbligo in modo tale che non necessita di

essere ulteriormente individualizzato (ed è quindi concreto) (Kocher, op. cit., n. 1546, p. 573 e

dottrina citata).

3.4.3

Anche volendo ammettere

che l’ingiunzione pubblica di pagamento prevista dall’art. 163 cpv. 3 LIFD non

sia una decisione generale, è innegabile che il suo scopo consista proprio nel

ricordare a tutti i contribuenti l’esistenza del termine generale di scadenza

previsto dall’art. 161 cpv. 1 LIFD e gli obblighi che ne conseguono. Il

contribuente che non avesse ricevuto il conteggio provvisorio dovrebbe di

conseguenza rivolgersi all’autorità competente per la riscossione dell’imposta

federale diretta, a sua volta indicata nella pubblicazione, così come del resto

l’art. 124 cpv. 1 LIFD obbliga coloro che non hanno ricevuto il modulo per la

dichiarazione d’imposta a chiederlo all’autorità competente.

3.5

Proprio in considerazione

delle caratteristiche del conteggio provvisorio dell’imposta federale diretta e

alla luce dell’obbligo per i Cantoni di pubblicare annualmente l’ingiunzione di

pagamento dell’IFD, non può essere condivisa la motivazione con cui il

Tribunale fiscale del Canton Soletta, con sentenza del 16 agosto 2021, ha

accolto il ricorso di un contribuente che contestava l’obbligo di pagare gli

interessi di ritardo perché non aveva ricevuto i conteggi provvisori (KSGE 2021

n. 16). La Corte cantonale ha ritenuto che l’obbligo di pagare interessi

presupponga la prova dell’avvenuta notificazione del relativo conteggio. Poiché

quest’ultimo era stato inviato per posta B, l’autorità di riscossione cantonale

non era stata in grado di apportarne la prova. D’altra parte, la Corte fiscale

solettese ha ritenuto verosimile la tesi del ricorrente anche in considerazione

della quasi omonimia con un’altra persona che abitava nella stessa via. I

giudici cantonali non si sono confrontati tuttavia con le peculiarità della

procedura di riscossione e hanno considerato la notificazione del conteggio

alla stregua di una decisione di tassazione.

3.6

Bisogna dunque ammettere

che gli interessi di mora decorrono dalla scadenza del termine generale di

pagamento, anche se l’autorità cantonale di riscossione non è in grado di

provare l’avvenuta notificazione del conteggio provvisorio. È infatti la legge

federale stessa a istituire un termine generale di scadenza, giustificabile

nella prospettiva della parità di trattamento dei contribuenti, e ad obbligare

i Cantoni a procedere annualmente alla pubblicazione dei termini di scadenza e

di pagamento dell’imposta federale diretta. In queste circostanze, un

contribuente non potrebbe giustificare l’inosservanza del termine di pagamento

con la semplice affermazione di non aver ricevuto il conteggio provvisorio.

4.

4.1.

Ritornando al caso che qui

ci occupa, i ricorrenti sottolineano di aver sempre pagato l’imposta federale

diretta, negli anni precedenti, in base al conteggio provvisorio, a distanza di

pochi giorni dalla ricezione dello stesso. In effetti dalla disamina della

documentazione prodotta emerge che i coniugi RI 1 hanno sempre rispettato il

termine generale di scadenza dell’IFD:

calcolo provvisorio IFD

2009:

02.03.2010

calcolo provvisorio IFD

2010:

25.02.2011

calcolo provvisorio IFD

2011:

28.02.2012

calcolo provvisorio IFD

2012:

05.03.2013

calcolo provvisorio IFD

2013:

06.03.2014

calcolo provvisorio IFD

2014:

09.03.2015

calcolo provvisorio IFD

2015:

02.03.2016

calcolo provvisorio IFD

2016:

28.02.2017

Non

si può non domandarsi perché mai i contribuenti, che avevano diligentemente

versato l’imposta federale diretta, in base ai conteggi provvisori ricevuti,

nei giorni fra il 25 febbraio e il 9 marzo di ogni anno, siano rimasti inerti

quando nel mese di febbraio del 2018 non hanno ricevuto il consueto conteggio

dell’imposta federale diretta. Potevano certamente presumere che il conteggio

fosse stato regolarmente emesso, come nei periodi precedenti, e che, se non lo

avevano ricevuto, la causa fosse da ricercare in un problema legato all’invio

postale.

Gli insorgenti si

domandano “cosa avrebbero dovuto versare… CH 50'000.–, CHF 80'000.– e CHF

100'000.– etc.?”, non avendo ricevuto il conteggio. La soluzione sarebbe

consistita, come è facile immaginare, nel rivolgersi all’Ufficio esazione e

condoni, chiedendo l’invio di una copia del conteggio provvisorio.

4.2

La Camera di diritto

tributario si è rivolta all’autorità di esazione per conoscere le modalità con

cui essa aveva adempiuto l’obbligo, previsto dall’art. 163 cpv. 3 LIFD, di

pubblicare l’ingiunzione di pagamento dell’imposta federale diretta per il 2017.

La risposta è stata che non aveva proceduto ad alcuna pubblicazione. Del resto,

diversamente dalle leggi e dalle ordinanze di applicazione della LIFD adottate

negli altri Cantoni, il Regolamento di applicazione della legge federale

sull’imposta federale diretta del Consiglio di Stato ticinese del 18 ottobre

1994.

(RL 642.150) non attribuisce all’Ufficio esazione e condoni né ad un altro

ufficio della Divisione delle contribuzioni il compito di eseguire quanto

richiesto dall’art. 163 cpv. 3 LIFD.

In queste circostanze, si

deve ammettere che è mancata una condizione fondamentale affinché i

contribuenti fossero messi in condizione di conoscere i termini di scadenza e

di pagamento dell’IFD 2017. In ogni caso, il Canton Ticino non si è conformato

agli obblighi posti a suo carico dal legislatore federale.

Ne consegue che non si

giustifica la riscossione degli interessi di mora, stabiliti con la decisione dell’Ufficio

esazione e condoni,

5.

Il

ricorso è accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente, avvocato che agisce in causa propria, non si riconoscono

ripetibili (cfr. DTF 129 II 297 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 144 LIFD

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione del 27 agosto 2020 è riformata nel senso che il

conteggio degli interessi di ritardo del 17 giugno 2020 è annullato.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Co

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: