80.2020.166
Procedura: riscossione, imposta federale diretta, termine generale di pagamento, interessi di ritardo, mancata pubblicazione dell’ingiunzione pubblica di pagamento
1 giugno 2023Italiano20 min
contesto (vale a dire le 3 rate assieme) pochi giorni dopo l’intimazione dell’imposta
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.166
Lugano
1 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi-Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 settembre 2020 contro la decisione del 27 agosto 2020 in materia di riscossione
IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. Il 17.6.2020
l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) trasmetteva ai coniugi RI 1 una
decisione relativa agli “interessi di ritardo” sul pagamento dell’imposta
federale diretta per l’anno 2017 (pari a fr. 89'522.15, secondo il calcolo
definitivo del 30.4.2020), stabiliti in fr. 4'404.30, con la seguente
motivazione:
I termini fissati per il pagamento dell’imposta
federale 2017 non sono stati rispettati. Vi addebitiamo gli interessi di
ritardo calcolati sugli scoperti alla scadenza delle rate del calcolo
provvisorio e del calcolo definitivo ai tassi stabiliti dal Dipartimento
federale delle finanze.
B. Con reclamo
20/21.7.2020, i coniugi RI 1 insorgevano contro la decisione relativa al
conteggio degli interessi di ritardo per l’IFD 2017. Agli inizi del mese di
maggio 2020, i contribuenti avrebbero ricevuto il calcolo definitivo dell’IFD
2017, con il quale l’imposta era stata quantificata in fr. 89'522.15.
L’8.5.2020, l’avvocato RI 1 avrebbe provveduto a saldare l’importo in
questione. Il 19.6.2020, l’UEC gli avrebbe inviato il conteggio degli interessi
di ritardo. Da una loro immediata verifica avrebbero constatato che, prima del
saldo definitivo dell’IFD 2017, non avevano ricevuto delle richieste di acconto
o calcoli provvisori per l’imposta federale diretta 2017. Il contribuente
riteneva che la sua affermazione di non avere ricevuto alcun conteggio sarebbe
stata confortata anche “dal fatto che da decenni – e lo potete controllare
facilmente – pago sempre le imposte comunali, cantonali e federali, in un solo
contesto (vale a dire le 3 rate assieme) pochi giorni dopo l’intimazione dell’imposta
stessa”.
I reclamanti mettevano
altresì in dubbio l’esistenza di una valida base legale per richiedere gli
interessi su richieste d’acconti, calcoli provvisori, non inviati al
contribuente.
C.
a.
Con scritto 30.7.2020 ai
reclamanti, l’UEC indicava che gli interessi di ritardo sono dovuti a norma
degli art. 161-162 e 164 della LIFD e sono calcolati dalle scadenze dei termini
di pagamento indicati su ogni bolletta (calcolo provvisorio al 31 marzo
dell’anno successivo a quello fiscale e a 30 giorni dall’intimazione del
calcolo definitivo). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pubblica
annualmente l’Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale
diretta. Nel caso dei reclamanti “il computo da parte nostra di un interesse
di ritardo, è dovuto al mancato pagamento nei termini stabiliti dalla già
citata Ordinanza del DFF del calcolo provvisorio 2017 di CHF 83'892.- da noi
spedito il 28 febbraio 2018 e pagabile entro il 31 marzo 2018”. L’autorità
di riscossione sottolineava poi che, secondo la giurisprudenza, gli interessi
in questione non sarebbero propriamente da considerare interessi di mora, bensì
cosiddetti interessi compensativi, cioè “(…) una specie d’indennizzo che il
contribuente versa per il risparmio da lui realizzato ossequiando tardivamente
alla richiesta di pagamento del fisco. (…). La giustificazione degli interessi
risiede piuttosto nella perdita di interessi subita dal creditore e nel
guadagno che consegue il debitore” (con riferimento alla sentenza della
Camera di diritto tributario n. 80.2017.251 del 21.3.2019). Motivo per il quale
l’UEC invitava i contribuenti a manifestare la loro intenzione di mantenere il
reclamo, in modo da emettere una decisione impugnabile alla Camera di diritto
tributario.
b.
Con risposta del
17/18.8.2020 l’avv. RI 1 dichiarava di mantenere il reclamo e chiedeva di
emettere, di conseguenza, una decisione impugnabile dinanzi alla Camera di
diritto tributario.
D. Con decisione del
27.8.2020, ha respinto il reclamo riprendendo le argomentazioni espresse nello
scritto del 30.7.2020 e precisando che:
“(…) sono stati conteggiati
gli interessi di ritardo a decorrere dal termine di pagamento ufficiale del 31
marzo 2018 e fino al 31 dicembre 2019, conformemente all’Ordinanza federale
concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento
tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la
rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito
alberghiero del 20 marzo 2020”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 si aggravano contro
la decisione su reclamo dell’UEC ricapitolando preliminarmente i fatti
all’origine dell’impugnativa. I ricorrenti contestano di aver ricevuto il
calcolo provvisorio dell’imposta federale diretta 2017 e sostengono che da
parte sua, neppure l’autorità fiscale, alla quale incombeva l’onere della prova
in tale frangente sarebbe stata in grado di dimostrare di aver trasmesso il
calcolo provvisorio dell’imposta. Nella denegata ipotesi in cui l’UEC non fosse
tenuto a dimostrare di aver notificato ai ricorrenti l’importo del calcolo
provvisorio, secondo gli insorgenti l’autorità fiscale avrebbe dovuto metterli
in mora, ciò che non è avvenuto. Neppure applicabile al caso di specie sarebbe,
secondo gli insorgenti, la sentenza CDT 80.2017.251, che si riferirebbe solo
alle imposte comunali e cantonali. Per quanto riguarda l’IFD, la legge federale
non attribuirebbe al contribuente un ruolo attivo, cioè quello di sollecitare
l’autorità fiscale a trasmettere un conteggio con l’importo derivante dal calcolo
provvisorio. Secondo gli insorgenti, se si volesse ritenere il loro
atteggiamento “passivo”, altrettanto si dovrebbe dire dell’UEC, il quale, a
conoscenza del fatto che i contribuenti negli anni passati hanno sempre pagato
le richieste fiscali ricevute, nello spazio di alcuni giorni, avrebbe potuto
immaginare che “qualcosa non fosse funzionato”. Porre a carico dei
ricorrenti tale “disfunzione” sarebbe arbitrario in assenza di qualsiasi base
legale. L’accollare ai ricorrenti un interesse di ritardo/compensativo
striderebbe inoltre contro i principi della buona fede, della proporzionalità,
il comune buon senso ed il senso di giustizia. Secondo i ricorrenti, non
esisterebbe inoltre oggigiorno un istituto bancario che remuneri, con un saggio
anche solo dell’1% annuo, il capitale depositato. Non essendovi da anni a
questa parte alcuna remunerazione del capitale proprio, non pagare l’importo
sperando di ottenere un vantaggio economico poteva valere fino a dieci anni fa,
ma non più ai giorni nostri. Tenuto conto dell’interesse negativo attualmente
pagato da chi deposita soldi in banca, il contribuente, al contrario di quanto
sostiene l’UEC, sarebbe avvantaggiato a pagare anziché ad attendere. Altra
arbitrarietà riscontrata dai contribuenti consisterebbe nel fatto che l’UEC
mette sullo stesso piano chi volontariamente non paga le imposte e chi invece
non le ha pagate perché non ha ricevuto la richiesta.
F. Con osservazioni del
26.10.2020 l’Ufficio giuridico della Divisione dellle contribuzioni chiede la
conferma della decisione impugnata. L’autorità fiscale ritiene che la sentenza
CDT 80.2017.251, con la quale il Tribunale d’appello si è pronunciato sulla
natura giuridica degli interessi di ritardo, sia applicabile anche all’IFD e
non unicamente alle imposte comunali e cantonali.
Per quanto concerne la
prova della ricezione del calcolo provvisorio, il fisco indica che nell’ambito
dell’amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costi
comunicati per posta semplice. Per la decorrenza degli interessi non sarebbe
necessario che il contribuente abbia ricevuto il calcolo provvisorio. Inoltre,
il fatto di pagare le imposte comunali, cantonali e federali assieme a pochi
giorni dalla loro intimazione, non giustificherebbe un atteggiamento passivo
del contribuente, che avrebbe dovuto aspettarsi di ricevere, anche per il
periodo fiscale 2017, il calcolo provvisorio. Infine l’autorità di riscossone
ribadisce che gli interessi compensativi sono regolati dall’Ordinanza del DFF
sulla scadenza e gli interessi, ovvero da una base legale federale.
Diritto
1. La riscossione degli
interessi di mora legati all’imposta federale diretta è disciplinata dall’art.
164 LIFD. Sebbene la legge non lo preveda espressamente, il debitore può
avvalersi degli stessi rimedi giuridici previsti per contestare una decisione
di tassazione (Frey, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022,
n. 12 ad art. 164 LIFD, p. 2619).
L’art. 5a del
Regolamento del Consiglio di Stato del 18 ottobre 1994 di applicazione della
legge federale sull’imposta federale diretta dispone che contro i conteggi
definitivi in materia di imposta federale diretta di competenza dell’autorità
cantonale di riscossione, sia data facoltà di reclamo alla stessa autorità e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227 LT.
Ne discende che il ricorso
dei coniugi RI 1, contro la decisione con cui l’RS 1 ha respinto un reclamo
avverso il conteggio degli interessi di ritardo in ambito di IFD 2017, è
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1.
L’autorità fiscale ritiene
che la base legale per richiedere gli interessi di ritardo per l’IFD si trovi
agli art. 161-162 e 164 LIFD Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
pubblica inoltre annualmente l’Ordinanza sulla scadenza e gli interessi
dell’imposta federale diretta. Richiamando la sentenza 80.2017.251 del 21 marzo
2019.
(RtiD II-2019 n. 10t), ritiene inoltre che, per la decorrenza degli
interessi, non sia necessaria la mora del debitore o che egli abbia ricevuto un
calcolo provvisorio.
Di diverso avviso i
contribuenti, i quali ritengono che la sentenza della Camera di diritto
tributario non sia applicabile direttamente al caso di specie, posto come
riguardi unicamente gli interessi di ritardo calcolati sulle imposte comunali e
cantonali. Giudicano inoltre lesi i principi della buona fede, della
proporzionalità, il comune buon senso ed il senso di giustizia, siccome non
hanno mai ricevuto il calcolo provvisorio dell’IFD 2017, altrimenti, come negli
anni passati, avrebbero provveduto a saldarlo prontamente.
Si tratta pertanto di
verificare da quando è esigibile il pagamento dell’IFD e a partire da quale
momento decorrono gli interessi di mora.
2.2
Secondo l’art. 161 cpv.1
LIFD, l’imposta scade, di regola, al termine fissato dal Dipartimento federale
delle finanze (termine generale di scadenza). Il termine non muta anche se il
contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio
dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la
tassazione (art. 161 cpv. 5 LIFD).
Per l’art. 162 LIFD, l’imposta
federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all’atto della
scadenza la tassazione non è ancora stata operata, l’imposta è riscossa
provvisoriamente (cpv. 1). Le imposte riscosse provvisoriamente sono
conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (cpv. 2).
Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme
eccedenti sono restituite (cpv. 3).
Il DFF stabilisce in quale
misura questi importi fruttano interessi (art. 162 cpv. 3 seconda frase LIFD).
Secondo l’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992 sulla
scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RS 642.124), il termine
generale di scadenza è il 1° marzo dell’anno civile successivo a quello
fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o
definitivo giusta l’articolo 162 capoverso 1 LIFD. Per l’art. 163 LIFD, le
imposte devono essere pagate entro 30 giorni dalla scadenza. L’art. 164 cpv. 1 LIFD
dispone che il debitore dell’imposta debba pagare, per gli importi che non ha
versato entro il termine stabilito, un interesse di mora fissato dal DFF.
L’interesse decorre dopo 30 giorni dalla notificazione se il debitore
dell’imposta, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il
conteggio al momento della scadenza (art. 164 cpv. 2 LIFD). Secondo l’art. 3
cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del DFF, l’interesse decorre 30 giorni
dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio. Fino al 31 dicembre
2021, il Dipartimento federale delle finanze fissava il tasso d’interesse di
mora per ogni anno civile e lo pubblicava in un’appendice all’Ordinanza stessa
(art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza del DFF). Per gli anni dal 2017 al 2020 il tasso
d’interesse era del 3%.
2.3
Dal tenore dell’art. 164
LIFD si evince che, in linea di principio, gli interessi decorrono dal momento
in cui è scaduto il termine generale di pagamento (cpv. 1), senza che sia
necessaria una diffida (Frey, op.
cit., n. 2 ad art. 164 LIFD, p. 2616). Persino nel caso in cui, al momento
della scadenza, il debitore non ha ancora ricevuto il conteggio, il termine
inizia a decorrere da tale momento, se la responsabilità per la mancata
notificazione del conteggio è attribuibile al debitore stesso (art. 164 cpv. 2
LIFD). È il caso, in particolare, del tentativo di sottrazione (Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 28 del 29 gennaio 1996, La
riscossione dell’imposta federale diretta, n. 6.2, p. 4).
L’art. 164 cpv. 2 LIFD
ammette invero che la mancata notificazione possa anche non dipendere dalla
responsabilità del debitore, nel qual caso gli interessi di mora iniziano a
decorrere solo dal momento dell’effettiva notificazione del conteggio. Se si
tiene conto del fatto che l’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF obbliga i
Cantoni a allestire un calcolo provvisorio o definitivo entro il 1° marzo
dell’anno civile successivo a quello fiscale, ci si domanda in quali casi casi
la mancata emissione del conteggio possa dipendere dall’autorità fiscale
cantonale. Si può pensare all’ipotesi in cui un contribuente si è trasferito
nel Cantone da poco tempo. Oppure al caso in cui il Cantone ha rinunciato ad
allestire un calcolo provvisorio perché l’imposta dovuta era inferiore a 300
franchi (art. 1 cpv. 1 seconda frase dell’Ordinanza del DFF).
Gli interessi di mora
decorrono a partire dalla notificazione del conteggio anche nelle situazioni,
previste dall’art. 161 capoversi 3 e 4 LIFD, in cui la legge prevede una
scadenza dell’imposta indipendente dal termine generale stabilito dall’art. 161
cpv. 1 LIFD. Si tratta, in particolare, della partenza definitiva per l’estero,
della cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio, della
fine dell’assoggettamento limitato, del fallimento e della morte del
contribuente. Anche in queste fattispecie, tuttavia, se il contribuente stesso
è responsabile del fatto che non gli sia stata notificata alcuna tassazione o
che essa gli sia stata notificata tardivamente (ad es. in caso di sottrazione
d’imposta), il termine originario di scadenza coincide con il momento in cui
insorge il relativo evento nel caso dell’articolo 161 capoverso 4 LIFD
(Circolare AFC n. 28, m. 5.3, p. 3; inoltre Frey,
op. cit., n. 4 ad art. 164 LIFD, p. 2617).
3.
3.1.
Venendo al caso in esame,
i ricorrenti sostengono di non avere ricevuto il conteggio provvisorio
dell’imposta federale diretta del periodo fiscale 2017, che secondo l’autorità
fiscale sarebbe stato loro notificato nel mese di febbraio del 2018.
È vero che il fisco
cantonale non è in grado di provare l’avvenuta intimazione del conteggio in
questione, inviato per posta semplice.
3.2
In relazione alla prova
della notificazione di una decisione di tassazione, la giurisprudenza del
Tribunale federale ha elaborato i seguenti principi:
a) l’onere della
prova quanto alla notifica di una decisione e alla data in cui è avvenuta spetta
all’autorità fiscale;
b) in caso di
dubbio occorre di conseguenza riferirsi alla versione del destinatario;
c) la prova della
notifica può anche essere stabilita tramite indizi, oppure esaminando l'insieme
delle circostanze;
d) ad ogni modo, se
il contribuente viene a conoscenza o sospetta che è stato oggetto di una
decisione che non gli è stata notificata deve informarsi su esistenza e
contenuto della stessa (principio della buona fede)
(sentenza 2C_1043/2019 del
23.
gennaio 2020 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
3.3
Nell’applicazione delle
regole che concernono l’onere della prova, è necessario considerare le
differenze che intercorrono fra una decisione di tassazione e un conteggio
provvisorio dell’imposta.
Il conteggio provvisorio
non è una decisione di tassazione e in quanto tale non è impugnabile e, per il
fatto che non può passare in giudicato, non costituisce neppure un titolo per
il rigetto definitivo dell’esecuzione nell’ambito di una procedura esecutiva (Frey, op. cit., n. 6 ad art. 162 LIFD,
p. 2608).
D’altra parte,
diversamente dalla decisione di tassazione, il momento in cui viene notificato
il conteggio provvisorio è facilmente prevedibile, proprio perché la legge istituisce
un termine generale di scadenza (art. 161 cpv. 1 LIFD; nello stesso senso, con
riferimento alla riscossione dell’imposta cantonale, la sentenza CDT n.
80.2017.251
del 21 marzo 2019, in RtiD II-2019 n. 10t, consid. 4.4).
3.4
3.4.1
Un altro aspetto deve
essere considerato.
Poiché i termini di
scadenza e di pagamento dell’imposta federale diretta hanno carattere generale,
l’art. 163 cpv. 3 LIFD dispone che gli stessi siano pubblicati ufficialmente
dai Cantoni, così come anche gli uffici cantonali di esazione.
L’ingiunzione pubblica di
pagamento e la pubblicazione degli uffici di esazione avvengono solitamente nel
Foglio Ufficiale cantonale e nella stampa quotidiana (Frey, op. cit., n. 14 ad art. 163 LIFD, p. 2615, Curchod, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand Impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017,
n. 19 ad art. 163 LIFD, p. 1889).
Nelle leggi o nelle
ordinanze cantonali di esecuzione dell’imposta federale diretta, all’autorità
di tassazione cantonale viene attribuita la competenza di procedere alla
pubblicazione ufficiale dei termini generali di scadenza e di pagamento
dell’imposta federale diretta come pure degli uffici incaricati della
riscossione (cfr. p. es. l’art. 4 cpv. 1 lett. f dell’Ordinanza di
esecuzione dell’imposta federale diretta del Consiglio di Stato del Canton
Berna del 18.10.2000; § 27 e 28 dell’Ordinanza di esecuzione della LIFD del
Consiglio di Stato del Canton Zurigo del 4.11.1998; art. 2 cpv. 1 lett. k
della Legge di applicazione della LIFD del Canton Vallese del 24.9.1997).
3.4.2
L’ingiunzione pubblica di
pagamento, cui deve procedere annualmente il Cantone secondo l’art. 163 cpv. 3
LIFD, fa sì che ogni contribuente sia reso consapevole dell’esistenza di un
termine generale di pagamento dell’imposta federale diretta. La stessa potrebbe
anche essere qualificata come decisione generale (“Allgemeinverfügung”),
cioè come uno di quegli atti di sovranità che si contraddistinguono per il
fatto che, da un lato, sono indirizzati ad una cerchia (relativamente)
indeterminata di persone, e sono pertanto di natura generale, però, dall’altro
lato, disciplinano una fattispecie concreta. Dal profilo del contenuto, si
situano in tal modo a prima vista a metà strada fra un atto normativo e una
decisione individuale. Tuttavia, la loro caratteristica saliente consiste nella
loro diretta applicabilità a un numero indeterminato di persone soggette alla
legge, sulla base di una definizione sufficientemente concreta della
fattispecie, senza la necessità di un ulteriore atto sovrano di applicazione (Kocher, Die bundesgerichtliche Kontrolle
von Steuernormen, Berna 2018, n. 1540, p. 571).
Nell’ambito dell’imposta
federale diretta, è stata qualificata decisione generale la notificazione
pubblica, con la quale i contribuenti sono invitati a presentare la
dichiarazione d’imposta, secondo l’art. 124 cpv. 1 LIFD (sentenza del Tribunale
federale 2C_1040/2012 del 21.3.2013 consid. 3.2, in RF 68/2013 p. 567 = RDAF
2013.
II p. 421). Da un lato, si tratta infatti di una notificazione che è
indirizzata ad una cerchia indefinita di persone (ed è quindi generale), ma
dall’altro, la legge definisce già l’obbligo in modo tale che non necessita di
essere ulteriormente individualizzato (ed è quindi concreto) (Kocher, op. cit., n. 1546, p. 573 e
dottrina citata).
3.4.3
Anche volendo ammettere
che l’ingiunzione pubblica di pagamento prevista dall’art. 163 cpv. 3 LIFD non
sia una decisione generale, è innegabile che il suo scopo consista proprio nel
ricordare a tutti i contribuenti l’esistenza del termine generale di scadenza
previsto dall’art. 161 cpv. 1 LIFD e gli obblighi che ne conseguono. Il
contribuente che non avesse ricevuto il conteggio provvisorio dovrebbe di
conseguenza rivolgersi all’autorità competente per la riscossione dell’imposta
federale diretta, a sua volta indicata nella pubblicazione, così come del resto
l’art. 124 cpv. 1 LIFD obbliga coloro che non hanno ricevuto il modulo per la
dichiarazione d’imposta a chiederlo all’autorità competente.
3.5
Proprio in considerazione
delle caratteristiche del conteggio provvisorio dell’imposta federale diretta e
alla luce dell’obbligo per i Cantoni di pubblicare annualmente l’ingiunzione di
pagamento dell’IFD, non può essere condivisa la motivazione con cui il
Tribunale fiscale del Canton Soletta, con sentenza del 16 agosto 2021, ha
accolto il ricorso di un contribuente che contestava l’obbligo di pagare gli
interessi di ritardo perché non aveva ricevuto i conteggi provvisori (KSGE 2021
n. 16). La Corte cantonale ha ritenuto che l’obbligo di pagare interessi
presupponga la prova dell’avvenuta notificazione del relativo conteggio. Poiché
quest’ultimo era stato inviato per posta B, l’autorità di riscossione cantonale
non era stata in grado di apportarne la prova. D’altra parte, la Corte fiscale
solettese ha ritenuto verosimile la tesi del ricorrente anche in considerazione
della quasi omonimia con un’altra persona che abitava nella stessa via. I
giudici cantonali non si sono confrontati tuttavia con le peculiarità della
procedura di riscossione e hanno considerato la notificazione del conteggio
alla stregua di una decisione di tassazione.
3.6
Bisogna dunque ammettere
che gli interessi di mora decorrono dalla scadenza del termine generale di
pagamento, anche se l’autorità cantonale di riscossione non è in grado di
provare l’avvenuta notificazione del conteggio provvisorio. È infatti la legge
federale stessa a istituire un termine generale di scadenza, giustificabile
nella prospettiva della parità di trattamento dei contribuenti, e ad obbligare
i Cantoni a procedere annualmente alla pubblicazione dei termini di scadenza e
di pagamento dell’imposta federale diretta. In queste circostanze, un
contribuente non potrebbe giustificare l’inosservanza del termine di pagamento
con la semplice affermazione di non aver ricevuto il conteggio provvisorio.
4.
4.1.
Ritornando al caso che qui
ci occupa, i ricorrenti sottolineano di aver sempre pagato l’imposta federale
diretta, negli anni precedenti, in base al conteggio provvisorio, a distanza di
pochi giorni dalla ricezione dello stesso. In effetti dalla disamina della
documentazione prodotta emerge che i coniugi RI 1 hanno sempre rispettato il
termine generale di scadenza dell’IFD:
calcolo provvisorio IFD
2009:
02.03.2010
calcolo provvisorio IFD
2010:
25.02.2011
calcolo provvisorio IFD
2011:
28.02.2012
calcolo provvisorio IFD
2012:
05.03.2013
calcolo provvisorio IFD
2013:
06.03.2014
calcolo provvisorio IFD
2014:
09.03.2015
calcolo provvisorio IFD
2015:
02.03.2016
calcolo provvisorio IFD
2016:
28.02.2017
Non
si può non domandarsi perché mai i contribuenti, che avevano diligentemente
versato l’imposta federale diretta, in base ai conteggi provvisori ricevuti,
nei giorni fra il 25 febbraio e il 9 marzo di ogni anno, siano rimasti inerti
quando nel mese di febbraio del 2018 non hanno ricevuto il consueto conteggio
dell’imposta federale diretta. Potevano certamente presumere che il conteggio
fosse stato regolarmente emesso, come nei periodi precedenti, e che, se non lo
avevano ricevuto, la causa fosse da ricercare in un problema legato all’invio
postale.
Gli insorgenti si
domandano “cosa avrebbero dovuto versare… CH 50'000.–, CHF 80'000.– e CHF
100'000.– etc.?”, non avendo ricevuto il conteggio. La soluzione sarebbe
consistita, come è facile immaginare, nel rivolgersi all’Ufficio esazione e
condoni, chiedendo l’invio di una copia del conteggio provvisorio.
4.2
La Camera di diritto
tributario si è rivolta all’autorità di esazione per conoscere le modalità con
cui essa aveva adempiuto l’obbligo, previsto dall’art. 163 cpv. 3 LIFD, di
pubblicare l’ingiunzione di pagamento dell’imposta federale diretta per il 2017.
La risposta è stata che non aveva proceduto ad alcuna pubblicazione. Del resto,
diversamente dalle leggi e dalle ordinanze di applicazione della LIFD adottate
negli altri Cantoni, il Regolamento di applicazione della legge federale
sull’imposta federale diretta del Consiglio di Stato ticinese del 18 ottobre
1994.
(RL 642.150) non attribuisce all’Ufficio esazione e condoni né ad un altro
ufficio della Divisione delle contribuzioni il compito di eseguire quanto
richiesto dall’art. 163 cpv. 3 LIFD.
In queste circostanze, si
deve ammettere che è mancata una condizione fondamentale affinché i
contribuenti fossero messi in condizione di conoscere i termini di scadenza e
di pagamento dell’IFD 2017. In ogni caso, il Canton Ticino non si è conformato
agli obblighi posti a suo carico dal legislatore federale.
Ne consegue che non si
giustifica la riscossione degli interessi di mora, stabiliti con la decisione dell’Ufficio
esazione e condoni,
5.
Il
ricorso è accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente, avvocato che agisce in causa propria, non si riconoscono
ripetibili (cfr. DTF 129 II 297 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 27 agosto 2020 è riformata nel senso che il
conteggio degli interessi di ritardo del 17 giugno 2020 è annullato.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Co
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: