80.2020.172
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: calcolo, tassazione d’ufficio IFD passata in giudicato, non vincolante
26 novembre 2020Italiano9 min
2020 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, argomentando
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.172
Lugano
26 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 settembre 2020 contro la decisione del 21 agosto 2020 in materia di tassa
d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno 2018.
Fatti
Fatti
A. Dopo averlo diffidato
e dopo avergli inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali,
per non avere presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2018, con decisione del 4 settembre 2019, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio
ha notificato a RI 1 una tassazione d’ufficio, nella quale ha commisurato il
suo reddito imponibile fr. 45’000.– sia per l’IFD che per l’IC.
Un reclamo contro la suddetta
decisione è stato dichiarato irricevibile dall’autorità di tassazione, con
decisione del 4 marzo 2020.
B. Con decisione del 31
luglio 2020 il RS 1 della Divisione delle contribuzioni ha notificato al
contribuente la tassa militare per l’anno di assoggettamento 2018, commisurando
il reddito soggetto alla tassa in fr. 45'000.–, in base alla tassazione IFD
2018, e la tassa militare in fr. 1'091.20.
C. In data 17 agosto
2020 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, argomentando
di essere stato tassato d’ufficio, in conseguenza del mancato allestimento
della dichiarazione 2018. Il reddito imponibile di fr. 45'000.–, così
stabilito, non sarebbe tuttavia mai stato raggiunto, essendo egli apprendista. Il
contribuente allegava il certificato di salario, che indicava un salario netto di
fr. 14'528.– nel 2018.
Con decisione del 21
agosto 2020 il Servizio della tassa militare ha respingeva il reclamo, richiamando
l’art. 11 (“Oggetto della tassa”) e l’art. 26 cpv. 2 (“Basi di tassazione”)
della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO), i
quali “stabiliscono i criteri per definire il reddito assoggettabile alla
tassa, che nel suo caso ammonta a fr. 45'000.–“. L’autorità sottolineava
infatti che la tassazione d’ufficio cui il reclamante era stato sottoposto il 4
settembre 2019 non era “stata contestata” ed era pertanto “cresciuta in
giudicato”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il calcolo
della tassa militare, basato su un reddito imponibile di fr. 45'000.–,
stabilito con una tassazione d’ufficio.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 59 Cost.
gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio,
militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo
parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui
riscossione è regolata nella già citata legge federale sulla tassa d'esenzione
dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 2).
La tassa d'esenzione
dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo
di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio
militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di
trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e
riferimenti citati).
1.2.
Sono sottoposti alla tassa
gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o
all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad
un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione
dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art.
Considerandi
2.
cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio
civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).
La durata di riscossione
si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13
LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio
dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30°
anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale
obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine
dell’anno in cui compie 34 anni.
2.
2.1
Nella fattispecie, non è
litigioso l’assoggettamento del ricorrente alla tassa di esenzione.
L’insorgente contesta tuttavia il calcolo della tassa, che ha intrapreso
l’autorità competente. Il reddito imponibile di fr. 45'000.– risulterebbe
infatti da una tassazione d’ufficio, cui è stato sottoposto per non aver
presentato la dichiarazione d’imposta 2018. Chiede pertanto che il tributo sia
calcolato sulla base del certificato di salario allegato, da cui risulta uno
stipendio netto di fr. 14'528.–.
2.2
Ai sensi dell’art. 11
LTEO, la tassa è riscossa, giusta la legislazione sull’imposta federale
diretta, sul reddito netto complessivo che l’assoggettato consegue in Svizzera
e all’estero.
L’art. 26 cpv. 1 LTEO
prevede che le autorità di tassazione prendano i provvedimenti necessari
all’accertamento dell’obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della
tassa. Per l’art. 26 cpv. 2 LTEO, se, per l’anno di assoggettamento,
l’assoggettato deve pagare l’imposta federale diretta sul reddito totale, la
tassa d’esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale imposta.
Secondo l’art. 26 cpv. 3 LTEO, la tassa d’esenzione degli altri assoggettati è
stabilita secondo le basi determinanti delle imposte cantonali.
Infine, l’art. 26 cpv. 4 LTEO
dispone che, qualora non possa essere calcolata né giusta il capoverso 2 né
giusta il capoverso 3, la tassa sia stabilita in base ad una dichiarazione
speciale.
2.3
Nel caso in esame, la
tassa d’esenzione è stata stabilita secondo le basi determinanti dell’imposta
federale diretta, alla quale il ricorrente è stato assoggettato, con decisione
passata in giudicato. Come rilevato, il contribuente era tuttavia stato
sottoposto a una tassazione d’ufficio secondo l’art. 130 cpv. 2 LIFD.
Quest’ultima disposizione prevede che l’autorità di tassazione esegua la tassazione
d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Ci si domanda se, anche in
tal caso, l’autorità di tassazione della tassa d’esenzione sia vincolata alle
risultanze del calcolo dell’imposta federale diretta.
2.4
Già in una pronuncia su un
caso ticinese, risalente al 1984, il Tribunale federale ha affermato che il
fatto che la tassa d’esenzione sia calcolata basandosi sull’imposta federale
diretta, secondo l’art. 26 cpv. 2 LTEO, “non significa tuttavia che
l'autorità competente in materia di tassa militare debba sempre limitarsi ad
assumere automaticamente la tassazione [IDN/]IFD, né tantomeno che codesta
autorità sia addirittura vincolata dalle risultanze di detta tassazione”,
dovendo per contro “prendere tutti i provvedimenti necessari
all'accertamento delle basi di calcolo della tassa e, se del caso, [dovendo]
quindi controllare gli elementi imponibili e correggere eventuali errori
contenuti nella tassazione per l'imposta diretta, anche se quest'ultima è
cresciuta in giudicato (DTF 92 I 124 c. 1; Walti,
Das schweiz. Militarpflichtersatz, diss. ZH 1979, pagg. 180/81)” (sentenza
del 6.4.1984 consid. 3a, in Rep. 1985 p. 80).
In una sentenza del 6
febbraio 2002, l’Alta Corte ha poi rilevato che, in linea di principio, l’autorità
competente in materia di tassa di esenzione può riprendere gli elementi che
emergono dalla tassazione dell’IFD, aggiungendo, se del caso, i redditi che non
le sono assoggettati o considerando le ulteriori deduzioni ammissibili, per determinare
la tassa conformemente alla legge sulla tassa d’esenzione. Tuttavia, ciò non
significa che debba sempre attenervisi né che sia vincolata dagli elementi in
essa contenuti. L’autorità di tassazione deve prendere tutte le misure
necessarie per determinare l’assoggettamento e le basi di calcolo della tassa;
deve inoltre, se del caso, controllare gli elementi imponibili e correggere gli
eventuali errori contenuti nella tassazione dell’IFD, anche se quest’ultima è
già passata in giudicato (sentenza 2A.440/2001 del 6 febbraio 2002 consid. 2b,
in ASA 71 p. 322).
Gli stessi principi sono
stati ribaditi in una sentenza del 2015, nella quale la Suprema Corte ha
ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, l’art. 26 cpv. 2 LTEO non deve
essere interpretato nel senso che per la tassazione della tassa di esenzione ci
si deve semplicemente basare sulla tassazione dell’IFD passata in giudicato. Il
riferimento all’IFD è giustificato unicamente da considerazioni di economia
processuale e non esclude pertanto che una tassazione dell’IFD già passata in
giudicato possa essere rimessa in discussione, ai fini della determinazione
della tassa di esenzione (sentenza n. 2C_1094/2014 del 12.6.2015 consid. 3.2.3,
in RF 70/2015 p. 1005, con riferimenti).
2.5
Riprendendo la citata
giurisprudenza del Tribunale federale, la Corte di giustizia del Canton Ginevra
ha annullato una decisione dell’autorità competente per la tassazione della
tassa di esenzione, per il fatto che si era limitata a riprendere, senza
compiere ulteriori atti istruttori, il reddito imponibile che era stato
stabilito in una tassazione d’ufficio, ma che tuttavia non corrispondeva al
reddito effettivo. Gli atti erano stati rinviati all’autorità cantonale competente,
perché determinasse nuovamente il reddito imponibile del ricorrente, ricorrendo
a tutti i mezzi utili a tal fine (sentenza ATA/272/2012 dell’8.5.2012).
2.6
Nella fattispecie, il
ricorrente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver presentato la
dichiarazione d’imposta. Un reclamo contro quest’ultima è stato dichiarato
irricevibile, non solo perché tardivo ma anche perché non motivato
adeguatamente, in particolare perché non accompagnato da una dichiarazione
d’imposta completa. La decisione di tassazione IFD 2018, che ha commisurato il
reddito imponibile in fr. 45'000.–, è in tal modo passata in giudicato.
Al RS 1 il ricorrente ha
tuttavia trasmesso una copia del certificato di salario, rilasciatogli dal suo
datore di lavoro (il Comune di __________), dal quale risulta che dal 1.1.2018
al 31.12.2018 ha percepito un salario netto di 14'528.–.
In queste circostanze,
l’autorità di tassazione della tassa militare non si poteva limitare a riprendere,
senza ulteriori accertamenti, i dati risultanti dalla tassazione d’ufficio dell’IFD
per il periodo fiscale 2018.
Alla luce di quanto precede,
la decisione su reclamo del 21 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati
al Servizio della tassa militare per una nuova decisione, dopo aver nuovamente
interpellato il ricorrente in merito ai suoi redditi e alle eventuali spese
deducibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art.
31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su
reclamo del 21 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio
della tassa militare per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: