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Decisione

80.2020.172

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: calcolo, tassazione d’ufficio IFD passata in giudicato, non vincolante

26 novembre 2020Italiano9 min

2020 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, argomentando

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.172

Lugano

26 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 settembre 2020 contro la decisione del 21 agosto 2020 in materia di tassa

d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno 2018.

Fatti

Fatti

A. Dopo averlo diffidato

e dopo avergli inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali,

per non avere presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2018, con decisione del 4 settembre 2019, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio

ha notificato a RI 1 una tassazione d’ufficio, nella quale ha commisurato il

suo reddito imponibile fr. 45’000.– sia per l’IFD che per l’IC.

Un reclamo contro la suddetta

decisione è stato dichiarato irricevibile dall’autorità di tassazione, con

decisione del 4 marzo 2020.

B. Con decisione del 31

luglio 2020 il RS 1 della Divisione delle contribuzioni ha notificato al

contribuente la tassa militare per l’anno di assoggettamento 2018, commisurando

il reddito soggetto alla tassa in fr. 45'000.–, in base alla tassazione IFD

2018, e la tassa militare in fr. 1'091.20.

C. In data 17 agosto

2020 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, argomentando

di essere stato tassato d’ufficio, in conseguenza del mancato allestimento

della dichiarazione 2018. Il reddito imponibile di fr. 45'000.–, così

stabilito, non sarebbe tuttavia mai stato raggiunto, essendo egli apprendista. Il

contribuente allegava il certificato di salario, che indicava un salario netto di

fr. 14'528.– nel 2018.

Con decisione del 21

agosto 2020 il Servizio della tassa militare ha respingeva il reclamo, richiamando

l’art. 11 (“Oggetto della tassa”) e l’art. 26 cpv. 2 (“Basi di tassazione”)

della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO), i

quali “stabiliscono i criteri per definire il reddito assoggettabile alla

tassa, che nel suo caso ammonta a fr. 45'000.–“. L’autorità sottolineava

infatti che la tassazione d’ufficio cui il reclamante era stato sottoposto il 4

settembre 2019 non era “stata contestata” ed era pertanto “cresciuta in

giudicato”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il calcolo

della tassa militare, basato su un reddito imponibile di fr. 45'000.–,

stabilito con una tassazione d’ufficio.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 59 Cost.

gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio,

militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo

parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui

riscossione è regolata nella già citata legge federale sulla tassa d'esenzione

dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 2).

La tassa d'esenzione

dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo

di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio

militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di

trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e

riferimenti citati).

1.2.

Sono sottoposti alla tassa

gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o

all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad

un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione

dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art.

Considerandi

2.

cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio

civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).

La durata di riscossione

si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13

LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio

dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30°

anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale

obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine

dell’anno in cui compie 34 anni.

2.

2.1

Nella fattispecie, non è

litigioso l’assoggettamento del ricorrente alla tassa di esenzione.

L’insorgente contesta tuttavia il calcolo della tassa, che ha intrapreso

l’autorità competente. Il reddito imponibile di fr. 45'000.– risulterebbe

infatti da una tassazione d’ufficio, cui è stato sottoposto per non aver

presentato la dichiarazione d’imposta 2018. Chiede pertanto che il tributo sia

calcolato sulla base del certificato di salario allegato, da cui risulta uno

stipendio netto di fr. 14'528.–.

2.2

Ai sensi dell’art. 11

LTEO, la tassa è riscossa, giusta la legislazione sull’imposta federale

diretta, sul reddito netto complessivo che l’assoggettato consegue in Svizzera

e all’estero.

L’art. 26 cpv. 1 LTEO

prevede che le autorità di tassazione prendano i provvedimenti necessari

all’accertamento dell’obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della

tassa. Per l’art. 26 cpv. 2 LTEO, se, per l’anno di assoggettamento,

l’assoggettato deve pagare l’imposta federale diretta sul reddito totale, la

tassa d’esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale imposta.

Secondo l’art. 26 cpv. 3 LTEO, la tassa d’esenzione degli altri assoggettati è

stabilita secondo le basi determinanti delle imposte cantonali.

Infine, l’art. 26 cpv. 4 LTEO

dispone che, qualora non possa essere calcolata né giusta il capoverso 2 né

giusta il capoverso 3, la tassa sia stabilita in base ad una dichiarazione

speciale.

2.3

Nel caso in esame, la

tassa d’esenzione è stata stabilita secondo le basi determinanti dell’imposta

federale diretta, alla quale il ricorrente è stato assoggettato, con decisione

passata in giudicato. Come rilevato, il contribuente era tuttavia stato

sottoposto a una tassazione d’ufficio secondo l’art. 130 cpv. 2 LIFD.

Quest’ultima disposizione prevede che l’autorità di tassazione esegua la tassazione

d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,

nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Ci si domanda se, anche in

tal caso, l’autorità di tassazione della tassa d’esenzione sia vincolata alle

risultanze del calcolo dell’imposta federale diretta.

2.4

Già in una pronuncia su un

caso ticinese, risalente al 1984, il Tribunale federale ha affermato che il

fatto che la tassa d’esenzione sia calcolata basandosi sull’imposta federale

diretta, secondo l’art. 26 cpv. 2 LTEO, “non significa tuttavia che

l'autorità competente in materia di tassa militare debba sempre limitarsi ad

assumere automaticamente la tassazione [IDN/]IFD, né tantomeno che codesta

autorità sia addirittura vincolata dalle risultanze di detta tassazione”,

dovendo per contro “prendere tutti i provvedimenti necessari

all'accertamento delle basi di calcolo della tassa e, se del caso, [dovendo]

quindi controllare gli elementi imponibili e correggere eventuali errori

contenuti nella tassazione per l'imposta diretta, anche se quest'ultima è

cresciuta in giudicato (DTF 92 I 124 c. 1; Walti,

Das schweiz. Militarpflichtersatz, diss. ZH 1979, pagg. 180/81)” (sentenza

del 6.4.1984 consid. 3a, in Rep. 1985 p. 80).

In una sentenza del 6

febbraio 2002, l’Alta Corte ha poi rilevato che, in linea di principio, l’autorità

competente in materia di tassa di esenzione può riprendere gli elementi che

emergono dalla tassazione dell’IFD, aggiungendo, se del caso, i redditi che non

le sono assoggettati o considerando le ulteriori deduzioni ammissibili, per determinare

la tassa conformemente alla legge sulla tassa d’esenzione. Tuttavia, ciò non

significa che debba sempre attenervisi né che sia vincolata dagli elementi in

essa contenuti. L’autorità di tassazione deve prendere tutte le misure

necessarie per determinare l’assoggettamento e le basi di calcolo della tassa;

deve inoltre, se del caso, controllare gli elementi imponibili e correggere gli

eventuali errori contenuti nella tassazione dell’IFD, anche se quest’ultima è

già passata in giudicato (sentenza 2A.440/2001 del 6 febbraio 2002 consid. 2b,

in ASA 71 p. 322).

Gli stessi principi sono

stati ribaditi in una sentenza del 2015, nella quale la Suprema Corte ha

ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, l’art. 26 cpv. 2 LTEO non deve

essere interpretato nel senso che per la tassazione della tassa di esenzione ci

si deve semplicemente basare sulla tassazione dell’IFD passata in giudicato. Il

riferimento all’IFD è giustificato unicamente da considerazioni di economia

processuale e non esclude pertanto che una tassazione dell’IFD già passata in

giudicato possa essere rimessa in discussione, ai fini della determinazione

della tassa di esenzione (sentenza n. 2C_1094/2014 del 12.6.2015 consid. 3.2.3,

in RF 70/2015 p. 1005, con riferimenti).

2.5

Riprendendo la citata

giurisprudenza del Tribunale federale, la Corte di giustizia del Canton Ginevra

ha annullato una decisione dell’autorità competente per la tassazione della

tassa di esenzione, per il fatto che si era limitata a riprendere, senza

compiere ulteriori atti istruttori, il reddito imponibile che era stato

stabilito in una tassazione d’ufficio, ma che tuttavia non corrispondeva al

reddito effettivo. Gli atti erano stati rinviati all’autorità cantonale competente,

perché determinasse nuovamente il reddito imponibile del ricorrente, ricorrendo

a tutti i mezzi utili a tal fine (sentenza ATA/272/2012 dell’8.5.2012).

2.6

Nella fattispecie, il

ricorrente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver presentato la

dichiarazione d’imposta. Un reclamo contro quest’ultima è stato dichiarato

irricevibile, non solo perché tardivo ma anche perché non motivato

adeguatamente, in particolare perché non accompagnato da una dichiarazione

d’imposta completa. La decisione di tassazione IFD 2018, che ha commisurato il

reddito imponibile in fr. 45'000.–, è in tal modo passata in giudicato.

Al RS 1 il ricorrente ha

tuttavia trasmesso una copia del certificato di salario, rilasciatogli dal suo

datore di lavoro (il Comune di __________), dal quale risulta che dal 1.1.2018

al 31.12.2018 ha percepito un salario netto di 14'528.–.

In queste circostanze,

l’autorità di tassazione della tassa militare non si poteva limitare a riprendere,

senza ulteriori accertamenti, i dati risultanti dalla tassazione d’ufficio dell’IFD

per il periodo fiscale 2018.

Alla luce di quanto precede,

la decisione su reclamo del 21 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati

al Servizio della tassa militare per una nuova decisione, dopo aver nuovamente

interpellato il ricorrente in merito ai suoi redditi e alle eventuali spese

deducibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art.

31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su

reclamo del 21 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio

della tassa militare per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: