Lexipedia

Decisione

80.2020.173

Procedura: notificazione di una decisione, invio postale o perlomeno forma scritta, forma elettronica non ammessa

1 dicembre 2020Italiano11 min

conclusasi il 10 agosto 2020. Con fattura n. __________ del 12 agosto 2020 la Sezione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.173

Lugano

1 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1 __________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° ottobre 2020 in materia di tassa di collaudo.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è un diplomatico

che ha lavorato all’ambasciata svizzera a __________ per conto del Dipartimento

federale degli Affari esteri (DAFE), dal settembre 2015 al luglio 2019.

Nell’estate 2019, a seguito di un trasferimento per conto del DAFE, trasportava

con sé in Svizzera, tra le altre cose, un veicolo modello __________,

sdoganandolo come masserizia di trasloco.

Successivamente il

ricorrente richiedeva l’immatricolazione e il collaudo del veicolo, procedura

conclusasi il 10 agosto 2020. Con fattura n. __________ del 12 agosto 2020 la Sezione

della circolazione intimava quindi il pagamento della Tassa di collaudo, per un

importo di CHF 500.00.

B. In data 24 agosto

2020, mediante messaggio di posta elettronica, RI 1 dichiarava di voler interporre

reclamo contro tale decisione, contestando l’importo della tassa e chiedendo spiegazioni

in merito alla sua commisurazione.

Il 25 agosto 2020, dopo un

breve scambio di e-mail, al ricorrente veniva comunicato che la tassa di CHF

500.00, da applicare indistintamente ai collaudi in caso di veicolo sdoganato

come masserizia di trasloco, sarebbe “stata decisa a suo tempo dal Consiglio di

Stato”.

Il medesimo giorno, RI 1 si

rivolgeva nuovamente alla Sezione della circolazione chiedendo ulteriori lumi e

in particolare che gli venisse indicata la decisione del Consiglio di Stato che

stabilisce l’ammontare dell’importo e la relazione dello stesso con la

tipologia di sdoganamento.

C. Con e-mail del 1°

settembre 2020, la Sezione della circolazione confermava l’importo di CHF

500.00 della fattura n. __________ del 12 agosto 2020. Ribadiva a questo

proposito che si trattava di una “tassa di collaudo dal costo fisso”, applicata

alle automobili importate privatamente con modulo doganale 18.44 (masserizia di

trasloco senza imposizione IVA). Per giustificare tale ammontare proponeva il seguente

“calcolo di riferimento”:

·

preparazione incarto (20 minuti) CHF 80.00;

·

analisi incarto (50 minuti) CHF 180.00;

·

disposizione (20 minuti) CHF. 80.00;

·

collaudo del veicolo (40 minuti) CHF 160.00;

precisando che “in

considerazione dell’elevato numero di casi trattati è… inattuabile la

fissazione della tassa caso per caso”. Ad ulteriore giustificazione

dell’ammontare della tassa, la Sezione della circolazione rilevava comunque

che, prima del collaudo vero e proprio, doveva in particolare essere

attentamente verificata ed esaminata la compatibilità del veicolo importato

alle numerose normative vigenti in Svizzera, ciò richiedendo l’impiego di due

settori distinti dell’Ufficio Tecnico e di più personale.

Il messaggio di posta

elettronica si concludeva con la seguente frase:

Contro

la fattura è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario, Via

Pretorio 16, 6900 Lugano entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’importo

di CHF 500.00, ritenuto contrario al principio dell’equivalenza, in quanto non

sarebbe “in rapporto con il valore oggettivo della prestazione fornita”.

Lamenta inoltre una violazione del principio della buona fede, per il fatto che

la Sezione avrebbe dapprima sostenuto che l’ammontare della tassa era stato

determinato dal Consiglio di Stato, per poi proporre invece “un (opinabile)

calcolo per arrivare all’importo posto a carico del ricorrente”. A questo

proposito il ricorrente così si esprime:

L’applicazione

di un importo pauschal di CHF 500.00, ovvero il massimo previsto dal RIC-TI, è

lesivo del principio di legalità e del principio d’equivalenza, e quindi

arbitrario in quanto, per stessa ammissione della Sezione della circolazione,

non si attiene alla prestazione eseguita, caso per caso.

Egli censura pure il

calcolo proposto dalla Sezione della circolazione, sia laddove la stessa

applica delle tariffe orarie di CHF 240.00 l’ora per semplici attività

amministrative, sia per l’aver fatturato la tassa del collaudo CHF 160.00, in

luogo dei CHF 80.00 previsti dal Regolamento di applicazione della Legge sulle

imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (art. 6 lett. a

cifra 8).

Il ricorrente domanda

quindi che la decisione del 1° settembre 2020 della Sezione della circolazione

sia riformata, riducendo la tassa di collaudo a CHF 180.00 e, in via

subordinata, chiede che la predetta decisione sia annullata e l’incarto

rinviato alla Sezione della circolazione per una nuova decisione.

E. Con osservazioni 14

ottobre 2020 la Sezione della circolazione postula la reiezione del ricorso,

ribadendo le motivazioni espresse nella decisione su reclamo del 1° settembre

2020.

Diritto

1. L’art. 9a

della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9

febbraio 1977 (LIC; RL 760.500), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che

contro la decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il

termine di trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato

ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv.

2).

La citata disposizione di

carattere procedurale è stata oggetto di un intervento del legislatore alla

fine del 2008, nell’ambito della Legge sulla revisione della giurisdizione

amministrativa del 2 dicembre 2008. In relazione alla necessità di adeguare la

legge tributaria alle nuove disposizioni federali che prescrivono ai cantoni di

garantire una via giudiziaria per le controversie di diritto pubblico (art. 29a

e 191b della Costituzione federale), è stato dunque introdotto anche in

materia di imposte e tasse di circolazione dapprima il reclamo alla stessa

autorità che ha deciso in prima istanza, la cui decisione è poi impugnabile

davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

Considerandi

2.

2.1.

Ci si domanda dapprima se

sia ricevibile il ricorso, interposto dal debitore della tassa contro una

comunicazione per posta elettronica dell’autorità di tassazione. Lo stesso

reclamo a quest’ultima, del resto, era stato presentato in forma elettronica.

2.2

L’art. 9a LIC, che

ha disciplinato il reclamo e il ricorso contro le decisioni della Sezione della

circolazione in materia di imposte e tasse di circolazione, non precisa quali

siano le norme procedurali applicabili.

Può entrare in

considerazione, in primo luogo la Legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), che si applica ai procedimenti di diritto

amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali,

patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi,

come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione cantonale

che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi

affidato dal Cantone (art. 1 cpv. 1 LPAmm).

Nel caso del ricorso alla

Camera di diritto tributario, potrebbe anche entrare in considerazione

l’applicazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100), che

disciplina la procedura di ricorso alla Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello (art. 227 ss. LT). Lo stesso art. 1 cpv. 2 LPAmm riserva

infatti le norme speciali di procedura previste da altre leggi.

La questione può essere

lasciata aperta, in quanto entrambe le procedure non ammettono la notifica

degli atti per via elettronica.

2.3

2.3.1

Secondo il Tribunale

federale, la notifica degli atti per via elettronica, nell’ambito della

procedura giudiziaria e amministrativa presuppone una base legale specifica

(DTF 142 V 152 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).

2.3.2

Ora, per l’art. 17 cpv. 1

LPAmm, l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato,

mediante invio postale semplice o raccomandato. È vero che l’art. 18 cpv. 1

LPAmm ammette che la notificazione di atti possa essere fatta per via

elettronica alle parti che vi acconsentono. In tal caso, tuttavia, richiede che

le decisioni siano munite di una firma elettronica riconosciuta. Inoltre,

l’art. 18 cpv. 2 LPAmm delega al Consiglio di Stato la disciplina delle

esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica. L’art. 115

cpv. 2 LPAmm, che concerne l’entrata in vigore della legge in questione,

prevede che l’entrata in vigore dell’art. 18 sia differita e sia fissata

successivamente. La notifica per via elettronica non è pertanto possibile, non

essendo l'art. 18 LPAmm ancora in vigore (cfr. anche la sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo n. 52.2016.438 del 5.4.2018).

2.3.3

Per quanto concerne la

procedura prevista dalla Legge tributaria, secondo l’art. 189 cpv. 1 LT le

decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i

rimedi giuridici. Questa disposizione corrisponde all’art. 41 cpv. 3 della Legge

federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei

Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), secondo cui le decisioni di tassazione

vengono comunicate per scritto al contribuente e devono indicare i rimedi

giuridici. In considerazione del requisito della forma scritta, stabilito dal diritto

federale, è controverso se il diritto cantonale possa prevedere una

notificazione per via elettronica (sul tema: Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ed., Basilea

2016, n. 16d ad art. 41 LAID, p. 1269; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, § 126, n.

4a, p. 1282). La legge tributaria ticinese non ha comunque previsto una simile

facoltà.

2.4

Nel caso in esame, al

reclamo, presentato in forma elettronica dal debitore della tassa, la Sezione

della circolazione ha risposto con una presa di posizione per via elettronica.

Quest’ultima si conclude con l’indicazione che contro la “fattura” è

dato ricorso alla Camera di diritto tributario, “entro 30 giorni dal

ricevimento della presente”.

La “fattura” non è

certamente suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. La stessa

equivale a una decisione con cui viene posta a carico del detentore del veicolo

la tassa per il suo collaudo ed è pertanto impugnabile con reclamo secondo

l’art. 9a cpv. 1 LIC.

Un ricorso ex art.

9a cpv. 2 LIC è dato invece contro la “decisione su reclamo” della

Sezione della circolazione.

Il messaggio di posta

elettronica del 1° settembre 2020 non può essere considerato una decisione su

reclamo, impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario, non essendo

stata notificata “mediante invio postale” o perlomeno per iscritto. Come

visto, infatti, né la LPAmm né la LT ammettono che una decisione possa essere

validamente notificata per via elettronica.

2.5

La forma adottata dalla

Sezione della circolazione per respingere il reclamo del debitore della tassa è

problematica anche da un altro punto di vista.

Secondo l’art. 3 del

Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL

172.220), una decisione deve essere firmata con firma collettiva a due del

funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario

dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o

del suo sostituto (lett. a); è sufficiente la firma individuale del

funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di

decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica

o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi (lett. b).

Nel caso in esame, il

messaggio di posta elettronica del 1.10.2020, con cui è stato respinto il

reclamo, proviene da un collaboratore amministrativo dell’Ufficio tecnico della

Sezione della circolazione. Anche volendo ignorare la questione della forma

scritta della decisione, la stessa non risulterebbe sottoscritta dal

funzionario dirigente dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione.

2.6

Ne consegue che il

“ricorso” del 1° ottobre 2020 è irricevibile.

Un ricorso sarà possibile

tutt’al più quando la Sezione della circolazione avrà notificato al ricorrente

una decisione su reclamo in forma scritta.

3.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, gli atti sono rinviati alla Sezione della

circolazione, perché adotti una decisione su reclamo conforme ai requisiti di

forma prescritti dalla legge.

Spetterà alla stessa

autorità verificare la ricevibilità del reclamo del 24.8.2020, che a sua volta

era stato presentato solo in forma elettronica.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione della circolazione, perché si pronunci sul

reclamo del 24 agosto 2020 con una decisione in forma scritta.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di CHF 300.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: