80.2020.173
Procedura: notificazione di una decisione, invio postale o perlomeno forma scritta, forma elettronica non ammessa
1 dicembre 2020Italiano11 min
conclusasi il 10 agosto 2020. Con fattura n. __________ del 12 agosto 2020 la Sezione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.173
Lugano
1 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1 __________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° ottobre 2020 in materia di tassa di collaudo.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è un diplomatico
che ha lavorato all’ambasciata svizzera a __________ per conto del Dipartimento
federale degli Affari esteri (DAFE), dal settembre 2015 al luglio 2019.
Nell’estate 2019, a seguito di un trasferimento per conto del DAFE, trasportava
con sé in Svizzera, tra le altre cose, un veicolo modello __________,
sdoganandolo come masserizia di trasloco.
Successivamente il
ricorrente richiedeva l’immatricolazione e il collaudo del veicolo, procedura
conclusasi il 10 agosto 2020. Con fattura n. __________ del 12 agosto 2020 la Sezione
della circolazione intimava quindi il pagamento della Tassa di collaudo, per un
importo di CHF 500.00.
B. In data 24 agosto
2020, mediante messaggio di posta elettronica, RI 1 dichiarava di voler interporre
reclamo contro tale decisione, contestando l’importo della tassa e chiedendo spiegazioni
in merito alla sua commisurazione.
Il 25 agosto 2020, dopo un
breve scambio di e-mail, al ricorrente veniva comunicato che la tassa di CHF
500.00, da applicare indistintamente ai collaudi in caso di veicolo sdoganato
come masserizia di trasloco, sarebbe “stata decisa a suo tempo dal Consiglio di
Stato”.
Il medesimo giorno, RI 1 si
rivolgeva nuovamente alla Sezione della circolazione chiedendo ulteriori lumi e
in particolare che gli venisse indicata la decisione del Consiglio di Stato che
stabilisce l’ammontare dell’importo e la relazione dello stesso con la
tipologia di sdoganamento.
C. Con e-mail del 1°
settembre 2020, la Sezione della circolazione confermava l’importo di CHF
500.00 della fattura n. __________ del 12 agosto 2020. Ribadiva a questo
proposito che si trattava di una “tassa di collaudo dal costo fisso”, applicata
alle automobili importate privatamente con modulo doganale 18.44 (masserizia di
trasloco senza imposizione IVA). Per giustificare tale ammontare proponeva il seguente
“calcolo di riferimento”:
·
preparazione incarto (20 minuti) CHF 80.00;
·
analisi incarto (50 minuti) CHF 180.00;
·
disposizione (20 minuti) CHF. 80.00;
·
collaudo del veicolo (40 minuti) CHF 160.00;
precisando che “in
considerazione dell’elevato numero di casi trattati è… inattuabile la
fissazione della tassa caso per caso”. Ad ulteriore giustificazione
dell’ammontare della tassa, la Sezione della circolazione rilevava comunque
che, prima del collaudo vero e proprio, doveva in particolare essere
attentamente verificata ed esaminata la compatibilità del veicolo importato
alle numerose normative vigenti in Svizzera, ciò richiedendo l’impiego di due
settori distinti dell’Ufficio Tecnico e di più personale.
Il messaggio di posta
elettronica si concludeva con la seguente frase:
Contro
la fattura è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario, Via
Pretorio 16, 6900 Lugano entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’importo
di CHF 500.00, ritenuto contrario al principio dell’equivalenza, in quanto non
sarebbe “in rapporto con il valore oggettivo della prestazione fornita”.
Lamenta inoltre una violazione del principio della buona fede, per il fatto che
la Sezione avrebbe dapprima sostenuto che l’ammontare della tassa era stato
determinato dal Consiglio di Stato, per poi proporre invece “un (opinabile)
calcolo per arrivare all’importo posto a carico del ricorrente”. A questo
proposito il ricorrente così si esprime:
L’applicazione
di un importo pauschal di CHF 500.00, ovvero il massimo previsto dal RIC-TI, è
lesivo del principio di legalità e del principio d’equivalenza, e quindi
arbitrario in quanto, per stessa ammissione della Sezione della circolazione,
non si attiene alla prestazione eseguita, caso per caso.
Egli censura pure il
calcolo proposto dalla Sezione della circolazione, sia laddove la stessa
applica delle tariffe orarie di CHF 240.00 l’ora per semplici attività
amministrative, sia per l’aver fatturato la tassa del collaudo CHF 160.00, in
luogo dei CHF 80.00 previsti dal Regolamento di applicazione della Legge sulle
imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (art. 6 lett. a
cifra 8).
Il ricorrente domanda
quindi che la decisione del 1° settembre 2020 della Sezione della circolazione
sia riformata, riducendo la tassa di collaudo a CHF 180.00 e, in via
subordinata, chiede che la predetta decisione sia annullata e l’incarto
rinviato alla Sezione della circolazione per una nuova decisione.
E. Con osservazioni 14
ottobre 2020 la Sezione della circolazione postula la reiezione del ricorso,
ribadendo le motivazioni espresse nella decisione su reclamo del 1° settembre
2020.
Diritto
1. L’art. 9a
della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9
febbraio 1977 (LIC; RL 760.500), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che
contro la decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il
termine di trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato
ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv.
2).
La citata disposizione di
carattere procedurale è stata oggetto di un intervento del legislatore alla
fine del 2008, nell’ambito della Legge sulla revisione della giurisdizione
amministrativa del 2 dicembre 2008. In relazione alla necessità di adeguare la
legge tributaria alle nuove disposizioni federali che prescrivono ai cantoni di
garantire una via giudiziaria per le controversie di diritto pubblico (art. 29a
e 191b della Costituzione federale), è stato dunque introdotto anche in
materia di imposte e tasse di circolazione dapprima il reclamo alla stessa
autorità che ha deciso in prima istanza, la cui decisione è poi impugnabile
davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.
Considerandi
2.
2.1.
Ci si domanda dapprima se
sia ricevibile il ricorso, interposto dal debitore della tassa contro una
comunicazione per posta elettronica dell’autorità di tassazione. Lo stesso
reclamo a quest’ultima, del resto, era stato presentato in forma elettronica.
2.2
L’art. 9a LIC, che
ha disciplinato il reclamo e il ricorso contro le decisioni della Sezione della
circolazione in materia di imposte e tasse di circolazione, non precisa quali
siano le norme procedurali applicabili.
Può entrare in
considerazione, in primo luogo la Legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), che si applica ai procedimenti di diritto
amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali,
patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi,
come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione cantonale
che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi
affidato dal Cantone (art. 1 cpv. 1 LPAmm).
Nel caso del ricorso alla
Camera di diritto tributario, potrebbe anche entrare in considerazione
l’applicazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100), che
disciplina la procedura di ricorso alla Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello (art. 227 ss. LT). Lo stesso art. 1 cpv. 2 LPAmm riserva
infatti le norme speciali di procedura previste da altre leggi.
La questione può essere
lasciata aperta, in quanto entrambe le procedure non ammettono la notifica
degli atti per via elettronica.
2.3
2.3.1
Secondo il Tribunale
federale, la notifica degli atti per via elettronica, nell’ambito della
procedura giudiziaria e amministrativa presuppone una base legale specifica
(DTF 142 V 152 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
2.3.2
Ora, per l’art. 17 cpv. 1
LPAmm, l’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato,
mediante invio postale semplice o raccomandato. È vero che l’art. 18 cpv. 1
LPAmm ammette che la notificazione di atti possa essere fatta per via
elettronica alle parti che vi acconsentono. In tal caso, tuttavia, richiede che
le decisioni siano munite di una firma elettronica riconosciuta. Inoltre,
l’art. 18 cpv. 2 LPAmm delega al Consiglio di Stato la disciplina delle
esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica. L’art. 115
cpv. 2 LPAmm, che concerne l’entrata in vigore della legge in questione,
prevede che l’entrata in vigore dell’art. 18 sia differita e sia fissata
successivamente. La notifica per via elettronica non è pertanto possibile, non
essendo l'art. 18 LPAmm ancora in vigore (cfr. anche la sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo n. 52.2016.438 del 5.4.2018).
2.3.3
Per quanto concerne la
procedura prevista dalla Legge tributaria, secondo l’art. 189 cpv. 1 LT le
decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i
rimedi giuridici. Questa disposizione corrisponde all’art. 41 cpv. 3 della Legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), secondo cui le decisioni di tassazione
vengono comunicate per scritto al contribuente e devono indicare i rimedi
giuridici. In considerazione del requisito della forma scritta, stabilito dal diritto
federale, è controverso se il diritto cantonale possa prevedere una
notificazione per via elettronica (sul tema: Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ed., Basilea
2016, n. 16d ad art. 41 LAID, p. 1269; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, § 126, n.
4a, p. 1282). La legge tributaria ticinese non ha comunque previsto una simile
facoltà.
2.4
Nel caso in esame, al
reclamo, presentato in forma elettronica dal debitore della tassa, la Sezione
della circolazione ha risposto con una presa di posizione per via elettronica.
Quest’ultima si conclude con l’indicazione che contro la “fattura” è
dato ricorso alla Camera di diritto tributario, “entro 30 giorni dal
ricevimento della presente”.
La “fattura” non è
certamente suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario. La stessa
equivale a una decisione con cui viene posta a carico del detentore del veicolo
la tassa per il suo collaudo ed è pertanto impugnabile con reclamo secondo
l’art. 9a cpv. 1 LIC.
Un ricorso ex art.
9a cpv. 2 LIC è dato invece contro la “decisione su reclamo” della
Sezione della circolazione.
Il messaggio di posta
elettronica del 1° settembre 2020 non può essere considerato una decisione su
reclamo, impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario, non essendo
stata notificata “mediante invio postale” o perlomeno per iscritto. Come
visto, infatti, né la LPAmm né la LT ammettono che una decisione possa essere
validamente notificata per via elettronica.
2.5
La forma adottata dalla
Sezione della circolazione per respingere il reclamo del debitore della tassa è
problematica anche da un altro punto di vista.
Secondo l’art. 3 del
Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL
172.220), una decisione deve essere firmata con firma collettiva a due del
funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario
dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o
del suo sostituto (lett. a); è sufficiente la firma individuale del
funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di
decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica
o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi (lett. b).
Nel caso in esame, il
messaggio di posta elettronica del 1.10.2020, con cui è stato respinto il
reclamo, proviene da un collaboratore amministrativo dell’Ufficio tecnico della
Sezione della circolazione. Anche volendo ignorare la questione della forma
scritta della decisione, la stessa non risulterebbe sottoscritta dal
funzionario dirigente dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione.
2.6
Ne consegue che il
“ricorso” del 1° ottobre 2020 è irricevibile.
Un ricorso sarà possibile
tutt’al più quando la Sezione della circolazione avrà notificato al ricorrente
una decisione su reclamo in forma scritta.
3.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, gli atti sono rinviati alla Sezione della
circolazione, perché adotti una decisione su reclamo conforme ai requisiti di
forma prescritti dalla legge.
Spetterà alla stessa
autorità verificare la ricevibilità del reclamo del 24.8.2020, che a sua volta
era stato presentato solo in forma elettronica.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione della circolazione, perché si pronunci sul
reclamo del 24 agosto 2020 con una decisione in forma scritta.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di CHF 300.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: