80.2020.174
Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, ricorrente in mora con il pagamento delle imposte cantonali, assistenza giudiziaria non richiesta
9 dicembre 2020Italiano5 min
attestati di carenza beni), il 9.10.2020 la Camera ha attribuito loro un termine
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.174
80.2020.175
Lugano
9 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 ottobre 2020 contro la decisione del 2 settembre 2020 in materia di IC/IFD
2015.
Fatti
Fatti
-
con decisione su reclamo IC/IFD
2015 del 2.9.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT)
accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 215'300.- e per l’IFD di fr.
218'000.- ed una sostanza, ai soli fini IC pari a fr. 682'000.-;
- con ricorso 2/5.10.2020 RA 1 de RA 1 insorgono contro
la decisione su reclamo IC/IFD 2015, contestando in estrema sintesi
l’accertamento del reddito imponibile, che sarebbe stato determinato senza
tenere in considerazione i costi fatti valere nel conto economico, nonché della
sostanza, valutata al di sopra del reale valore a causa della stima della
partecipazione detenuta della __________;
-
in considerazione del fatto che i
contribuenti sono in mora con il pagamento di debiti d’imposta relativi all’IFD
e all’IC per gli anni 2012 e 2013 (per i quali sono stati emessi degli
attestati di carenza beni), il 9.10.2020 la Camera ha attribuito loro un termine
fino al 2.11.2020 per versare un anticipo di fr. 5'000.-, a titolo di garanzia
per le tasse di giustizia e le spese di procedura, con l’avvertenza che, in
caso di mancato o ritardato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
con scritto 19/20.10.2020 RA 1 ha
prodotto copia di una notificazione di pignoramento del suo reddito, rilasciato
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, e ha sostenuto di non poter versare un
importo superiore a fr. 500.-;
- con scritto 20.10.2020 la Camera ha concesso ai
ricorrenti la facoltà, in via del tutto eccezionale, di pagare l’anticipo in 5
rate mensili di fr. 1'000.- cadauna, con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento nei termini assegnati per ciascuna rata, il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile;
- con risposta 23/26.10.2020 RA 1 ribadiva di non essere
in grado di versare un anticipo superiore ai fr. 500.-;
- il 25.11.2020 la Camera di diritto tributario si è
rivolta ai coniugi RA 1 chiedendo se la loro proposta di versare un importo non
superiore a fr. 500.- dovesse essere intesa come un’istanza di gratuito
patrocinio, nel qual caso erano invitati a compilare l’apposito formulario e
corredarlo della documentazione richiesta;
Considerandi
-
con risposta 7/9.12.2020 RA 1 ha
affermato di non voler presentare alcuna domanda di gratuito patrocinio e ha confermato
la sua proposta iniziale di versare, a titolo di “garanzia per le tasse di
giustizia un importo di fr. 500.00 (cinquecento)”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- per l’art. 231 cpv. 1 LT
la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la
comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;
- tale disposizione è stata
introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per
tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono
essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non
sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7
ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause
amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le
contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,
par. I);
- essendo gli insorgenti in
mora con il pagamento delle imposte cantonali di diversi periodi fiscali, la
Camera di diritto tributario ha attribuito loro un termine per il versamento
dell’importo di 5'000.- franchi a garanzia del pagamento della tassa di
giustizia e delle spese processuali;
- come anticipato, RA 1 ha
informato la Camera di non essere in grado di versare l’importo richiesto, ma
unicamente la somma di fr. 500.-;
- ora, l’anticipo richiesto
dalla Camera di diritto tributario è stato commisurato alle spese giudiziarie
presunte (fr. 5'000.-), mentre l’importo proposto dai ricorrenti non è
sufficiente per coprire quelle che saranno le spese giudiziarie presumibilmente
occasionate dalla procedura (cfr. per analogia l’art. 62 LTF), motivo per il
quale, in assenza di una richiesta di gratuito patrocinio, non resta che decretare
l’irricevibilità del ricorso presentato;
- in considerazione delle
condizioni finanziarie dei ricorrenti, la tassa di giustizia è ridotta al
minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: