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Decisione

80.2020.178

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, prestito a condizioni di favore al socio, tasso minimo, mutuo finanziato con fondi di terzi o fondi propri

30 maggio 2022Italiano20 min

consultato il 17.5.2022). Amministratrice unica della società è la signora __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.178

80.2020.179

Lugano

30 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 ottobre 2020 contro la decisione del 10 settembre 2020 in materia di IC

e IFD 2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. L’Immobiliare

RI 1, __________, è una società il cui scopo è “l'acquisto, la vendita, la

costruzione, l'amministrazione e la gestione di immobili. Può investire in

attività di qualsiasi ramo, in particolare la partecipazione ad altre società,

in special modo società operanti in campo immobiliare; compiere operazioni e

prestare servizi e consulenza di qualsiasi genere nel campo commerciale,

amministrativo, finanziario e nell'intermediazione, nel commercio e nel

rinnovamento di immobili. Essa può compiere tutte le operazioni ritenute utili

o connesse al raggiungimento dello scopo sociale” (www.zefix.ch,

consultato il 17.5.2022). Amministratrice unica della società è la signora __________,

__________.

B. a.

Periodo fiscale 2017

Nella dichiarazione

fiscale 2017, la contribuente dichiarava un utile imponibile di fr. 65'595.– ed

un capitale proprio imponibile di fr. 497'681.–.

b. Periodo fiscale

2018

Nella dichiarazione fiscale

2018, la società contribuente dichiarava un utile imponibile di 4'164.– ed un

capitale imponibile di fr. 483'274.–.

C. Con decisioni del

9.7.2020, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito: UTPG)

commisurava l’utile imponibile, rispettivamente in fr. 82'159.– per il

2017 e in fr. 20'399.– per il 2018, per effetto di una ripresa per

interessi attivi insufficienti, aggiunti al risultato d’esercizio dichiarato

dalla contribuente, ovvero fr. 16'564.– per il 2017 e fr. 16'235.–

per il 2018.

D. Con reclamo del

30.7.2020, la contribuente, per il tramite della RA 1, Lugano, contestava le

riprese in entrambe le tassazioni. Secondo la tesi dell’insorgente, si trattava

di prestiti erogati agli azionisti e finanziati tramite fondi propri a un tasso

di interesse dello 0.75% annuo, ovvero 0.25% relativo al tasso minimo previsto

dalla circolare AFC per i prestiti ai soci e 0.5% di marginalità a favore della

società. L’autorità fiscale avrebbe invece preso come riferimento, per

calcolare gli interessi attivi insufficienti, il tasso di interesse legato al prestito

di terzi, nel caso specifico quello previsto dal contratto di mutuo ipotecario concluso

con la __________. Il finanziamento della banca non sarebbe stato tuttavia un

credito commerciale bensì un mutuo ipotecario destinato unicamente all’acquisto

dell’immobile.

E. Con separate

decisioni su reclamo IC/IFD 2017 e 2018, datate 10.9.2020, il reclamo della

contribuente veniva respinto. In particolare, l’UTPG rilevava che le decisioni

erano state emesse in base alla circolare dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni inerente i tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti ed era

pertanto stato correttamente applicato lo spread dello 0.5% al tasso

ipotecario in essere dell’1.85%. Tale aggravio si applica infatti nel caso i

cui prestiti sono finanziati tramite fondi di terzi, in casu la __________

Il tasso calcolato invece

dalla contribuente sarebbe stato applicabile unicamente se i prestiti fossero

stati finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse fosse stato dovuto

su capitale dei terzi.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, per il tramite

della rappresentante __________ SA, impugna le decisioni su reclamo IC/IFD 2017

e 2018, argomentando che la ripresa effettuata dall’UTPG non terrebbe conto del

fatto che l’interesse legato al prestito di terzi è riferito ad un mutuo

ipotecario risalente al 2012 con scadenza al 7.12.2022, destinato unicamente

all’acquisto dell’immobile e senza possibilità di effettuare ammortamenti fino

alla scadenza, se non con il pagamento di “esose penali”. L’insorgente postula

dunque l’annullamento delle riprese fiscali fatte dall’UTPG, invocando nel

contempo il diritto di essere sentita.

G. Con osservazioni

al gravame 19.10.2020, l’UTPG ha ribadito quanto già sostenuto nelle decisioni

su reclamo, ovvero di aver applicato la circolare AFC summenzionata. L’autorità

fiscale, in particolare, fa leva sul fatto che lo spread dello 0.5% viene

applicato a tutti i prestiti ad azionisti o soci finanziati tramite fondi di

terzi e se è dovuto un interesse su detto capitale, senza alcuna distinzione

quanto alla tipologia del prestito (ipotecario ad un tasso fisso o a carattere

commerciale). Nel caso specifico viene corrisposto un interesse su capitale dei

terzi, che corrisponde al tasso fisso dell’1.85%, mentre, su prestiti attivi,

viene conteggiato un tasso dello 0.75%. Pertanto, in applicazione del principio

giurisprudenziale del “dealing at arm’s lenght” deve vigere il medesimo

trattamento tra terzi indipendenti, in quanto difficilmente una società

andrebbe a finanziare un terzo ad un tasso inferiore a quanto pagato per

finanziarsi. L’UTPG postula la reiezione integrale del gravame.

H. Il 7.6.2021 si è

tenuta un’udienza in presenza dei rappresentanti della ricorrente e dell’UTPG. In

particolare, la RI 1 ha rilevato che il mutuo ipotecario della __________ sarebbe

servito integralmente per finanziare l’acquisto di un immobile e che d’altra

parte “(…) la Banca non avrebbe mai ammesso l’uso del finanziamento

ipotecario per concedere un prestito ai soci”. Il finanziamento sarebbe

pertanto avvenuto con mezzi propri e non con mezzi di terzi. I fondi prestati

ai soci proverrebbero dal reddito della gestione dell’immobile stesso. Per sua

parte, l’autorità fiscale ha chiesto la conferma della decisione impugnata,

conforme alla Lettera-Circolare dell’AFC: a suo avviso, un finanziamento senza

garanzie e alle condizioni pattuite non sarebbe stato concesso a terzi.

Diritto

1. Contestata nel caso sub

judice è la ripresa, rispettivamente, di fr. 16'564.– nel 2017 e di fr.

16'235.– nel 2018, quali interessi attivi insufficienti sui prestiti erogati

dalla società. La RI 1 censura in particolar il fatto che l’autorità fiscale

abbia preso come punto di riferimento il tasso di interesse dell’1.85%, previsto

dal prestito di fr. 6'790'000.– contratto con la __________, al quale è stato

aggiunto lo spread dello 0.5%, poiché si tratta di un mutuo ipotecario.

In sede di udienza la

ricorrente ha argomentato che i prestiti effettuati non sarebbero stati finanziati

tramite fondi di terzi (in casu quelli concessi dalla __________), bensì

mediante fondi propri.

Di parere avverso

l’autorità fiscale che, applicando il punto 1.2. della Lettera-Circolare

relativa ai tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti

in franchi svizzeri (nelle versioni in vigore nel 2017 e nel 2018), ha

stabilito che gli interessi da corrispondere dovevano essere calcolati applicando

il tasso del 2.35%, ossia aggiungendo al tasso di interesse del prestito in

essere con la __________ (1.85%) lo spread dello 0.5%.

Si tratta pertanto di

verificare se l’operato dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche sia

o meno corretto.

2. 2.1.

Secondo l’art. 57 LIFD

l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66

LT.

2.2.

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT (testo in vigore nel periodo fiscale 2017) prevedono, con

riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

1

Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate

dall'uso commerciale;

c.

i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in

capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l’art. 64. Il

trasferimento all’estero della sede, dell’amministrazione, di un’impresa o di

uno stabilimento d’impresa è parificato alla liquidazione.

2.3.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione

dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro

condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116

consid. 2; 115 Ib 238).

2.4.

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni

dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a

determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina,

con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel

conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene

definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;

cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale

e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto

quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,

che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando

quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un

terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.

6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

2.5.

2.5.1.

Nelle procedure fiscali

vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle

imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare i fatti d’ufficio. Il

contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione

nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa e esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 42 cpv. 1 LAID; art.

200 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti

giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento

delle prove (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_605/2015 del

5.11.2015 consid. 2.3.1 e 2.3.2 con riferimenti).

Di principio, il grado di

prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non

abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli

eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza

richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità

del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante

rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la

prova piena (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.2 con riferimenti).

Se, nonostante la collaborazione

conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo l’apprezzamento delle

prove gli elementi imponibili non possono essere accertati e gli stessi non

devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano applicazione anche nel

diritto tributario le regole che concernono la ripartizione oggettiva

dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è dunque tenuta

a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza n. 2C_605/2015 citata,

consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli

articoli 122 ss. LIFD, p. 399 ss.).

2.5.2.

Nell’ambito delle

prestazioni valutabili in denaro le autorità fiscali devono apportare la prova

che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una

controprestazione oppure una controprestazione sufficiente. Se le prove

raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza che rivelano

l’esistenza di una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire

l’esattezza delle sue affermazioni contrarie. Una volta che un fatto è dato per

acquisito, la questione dell’onere della prova non si pone più (sentenza TF

2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 6.2; TF 2C_333/2017 del 12.4.2018 consid.

4.1.).

3. 3.1.

La questione se sussista o

meno una sproporzione tra la prestazione fornita da parte della società e la

controprestazione che ne ricava si determina facendo un confronto con quello

che sarebbe stato pattuito tra persone indipendenti (“Drittvergleich”).

Si tratta di esaminare se la prestazione sarebbe stata accordata, nella stessa

misura, anche ad un terzo estraneo alla società, ossia si deve verificare se il

principio della piena concorrenza ("Dealing at arm's length")

è stato rispettato. Questo modo di procedere permette d’identificare il valore

venale del bene trasferito oppure del servizio reso, con il quale la controprestazione

effettivamente pretesa deve essere comparata (sentenza TF 2C_11/2018 del

10.12.2018 consid. 7.3 e giurisprudenza citata).

3.2.

3.2.1.

Occorre determinare come

debba essere stabilito il valore venale del bene ceduto o del servizio prestato.

Se esiste un libero mercato, i prezzi sono determinanti e consentono un

confronto effettivo fra i prezzi applicati fra le società associate. Se non vi

è un libero mercato che permetta una comparazione effettiva, si deve allora

procedere secondo il metodo della comparazione con una transazione comparabile

(o metodo del prezzo comparabile), che consiste nel procedere ad un confronto

con il prezzo praticato fra terzi in una transazione che presenta le stesse

caratteristiche, tenendo conto dell’insieme delle circostanze determinanti. In

mancanza anche di una transazione comparabile, la determinazione del prezzo di

piena concorrenza avviene allora secondo altri metodi, quali il metodo del

costo maggiorato («cost plus») o quello del prezzo di rivendita, che

rientrano, insieme al metodo della transazione comparabile, nei metodi

tradizionali fondati sulle transazioni secondo la classificazione intrapresa

dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Il metodo del costo

maggiorato, in particolare, consiste nel determinare i costi sopportati dalla

società che esegue la prestazione, aggiungendovi un margine appropriato, in

modo tale da ottenere un utile adeguato, tenuto conto delle funzioni esercitate

e delle condizioni del mercato (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014

Considerandi

II 212, consid. 4.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; v.

anche Pedroli, Novità

giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, in RtiD II-2014 p. 584 s.).

3.2.2

Il prestito di una società

al suo azionista non rispetta il principio di piena concorrenza se il tasso

d’interesse applicato è inferiore al tasso di mercato o se è concesso senza

interessi. La misura della prestazione valutabile in denaro corrisponde allora

alla differenza fra il tasso d’interesse conforme al principio di piena

concorrenza e il tasso effettivamente applicato.

Per facilitare

l’attuazione del principio di piena concorrenza, ogni anno l’AFC pubblica una

lettera-circolare con i tassi d’interesse per il calcolo delle prestazioni

valutabili in denaro. Sebbene rientri fra le istruzioni e le direttive interne

all’amministrazione, che come tali non vincolano né il contribuente né

l’autorità fiscale e neppure il Tribunale federale, la lettera-circolare mira a

garantire un’applicazione uniforme del diritto, sicché si giustifica di

discostarsene solo nella misura in cui non concretizza in modo convincente le

disposizioni legali applicabili (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014

II 212, consid. 5.1.2. e giurisprudenza citata).

3.3

3.3.1

La lettera-circolare

applicabile sia per il periodo fiscale 2017 che per l’anno 2018 prevede delle

disposizioni per i prestiti ad azionisti o soci (punto 1) e delle disposizioni

per i prestiti degli azionisti o soci (punto 2). Per quanto concerne il punto

1, vengono distinte due ipotesi:

Tassi

d’interesse

1.

Prestiti a azionisti o soci

(in franchi svizzeri): almeno:

1.1

finanziati tramite fondi propri e se

nessun interesse

è dovuto su capitale di terzi: ¼ %

1.2

finanziati tramite fondi di terzi: oneri

propri + ¼ - ½ % *

almeno

¼ %

*

- fino e compreso CHF 10 mio ½ %

-

superiori a CHF 10 mio ¼ %

3.3.2

Perché sia applicabile la

cifra 1.1. della lettera-circolare devono essere adempiute due condizioni

cumulative: in primo luogo, il prestito deve essere finanziato mediante fondi

propri e, in secondo luogo la società mutuante non deve pagare nessun interesse

su capitali di terzi. Basta pertanto che nel bilancio della società mutuante

siano registrati capitali di terzi che comportano il pagamento di interessi

perché il tasso d’interesse minimo si debba calcolare conformemente alla cifra

1.2., indipendentemente dalla questione se tali capitali di terzi siano

effettivamente serviti per procurare i fondi prestati. Le lettere-circolari

2017.

e 2018 presuppongono dunque implicitamente che la società mutuante abbia

finanziato il prestito concesso al suo azionista mediante un mutuo e che, per

rispettare il principio di piena concorrenza, una tale operazione debba

condurre al conseguimento di un utile. È per questa ragione che il tasso di

interesse minimo in questo caso è stabilito non facendo riferimento ad un tasso

fisso, come previsto dalla cifra 1.1., ma con riferimento “agli oneri propri”

della società mutuante, aggiungendo poi un margine dello 0.5% o dello 0.25% a

dipendenza dell’ammontare del prestito, in modo tale che sia realizzato un

margine di utile (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid.

6).

3.4

Nella sentenza DTF 140 II

88, l’Alta Corte svizzera, dopo aver ricordato di aver più volte riconosciuto

adeguati i tassi d’interesse per i prestiti della società all’azionista,

previsti dalla lettera-circolare dell’AFC, ha rilevato di aver applicato il

metodo della comparazione con una prestazione comparabile per stabilire il

tasso d’interesse che sarebbe stato applicato ad un prestito fra terzi

indipendenti. Si tratta del metodo auspicato anche dall’OCSE quando il problema

dei prezzi di trasferimento concerne un prestito in denaro, in considerazione

del fatto che è agevole da mettere in pratica in questo contesto.

La Corte ha riconosciuto

di non essersi preoccupata, nella propria giurisprudenza precedente, della

situazione finanziaria della società mutuante né della fonte del finanziamento,

per determinare il tasso d’interesse conforme al principio di piena

concorrenza. Si tratta tuttavia di elementi importanti, poiché una società che

è essa stessa indebitata non ha in linea di principio delle ragioni economiche

per prestare dei fondi all’azionista, invece di destinare tali fondi al

rimborso del debito, a meno che questa operazione non si riveli proficua. La

cifra 1.2 della Lettera circolare consente proprio di verificare che

l’operazione consenta alla società di conseguire un margine di guadagno, poiché

il tasso di interesse minimo del prestito concesso all’azionista deve essere

superiore nella misura dello 0.25% e dello 0.5% al tasso d’interesse pagato

dalla società sui suoi oneri d’interesse (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF

2014.

II 212, consid. 6.2).

3.5

Nella stessa sentenza, il

Tribunale federale – che trattava il caso di una distribuzione dissimulata di

utile tra due società appartenenti al medesimo gruppo tra le quali era stato

contratto un mutuo di oltre fr. 650'000.– remunerato con il pagamento di

interessi di fr. 17'471.– ha accertato che la società mutuante presentava a

bilancio prestiti ipotecari per un totale di fr. 1'450'000.–, che avevano

comportato un onere di interessi corrispondenti ad un tasso globale del 3.441%

durante l’esercizio 2009. Il TF ha pertanto riconosciuto che il tasso

d’interesse minimo applicabile al prestito che ha concesso all’azionista,

calcolato secondo la cifra 1.2. della lettera-circolare, ammontava al 3.941%

(3.441% + 0.5%), come stabilito correttamente dalle precedenti istanze

cantonali (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid. 6.5).

3.6

Il Tribunale federale,

sempre nella stessa pronuncia, ha esaminato anche la possibilità, per la

contribuente di confutare la presunzione dell’esistenza di una distribuzione

dissimulata di utile. In particolare, ha ricordato che i tassi d’interesse

stabiliti dall’AFC costituiscono delle semplici “safe harbour rules”: se

non vengono rispettati sorge unicamente una presunzione confutabile

dell’esistenza di una prestazione valutabile in denaro, che ribalta tuttavia

sulla società contribuente l’onere di provare che la prestazione concessa è

comunque conforme al principio di piena concorrenza.

Due sono i modi in cui una

società può provare che il tasso d’interesse, applicato al prestito concesso al

suo azionista ed inferiore a quello previsto dalla cifra 1.2. della Lettera –

Circolare, corrisponde tuttavia al principio di libera concorrenza:

·

in primo luogo, può svelare all’autorità fiscale la situazione

economica completa del suo azionista e dimostrare che essa avrebbe concesso un

prestito alle stesse condizioni ad un terzo che si trovasse in una situazione

economica comparabile a quella di quest’ultimo;

·

in secondo luogo, può provare di aver rispettato il principio di

piena concorrenza anche se l’operazione si fosse conclusa con una perdita: ciò

potrebbe verificarsi se la società mutuante non potesse ammortizzare il suo

prestito a causa di clausole contrattuali che glielo impedissero o che lo

subordinassero al pagamento di un premio il cui ammontare fosse superiore

all’interesse pagato dall’azionista (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF

2014.

II 212, consid. 7).

4.

4.1.

Ritornando al caso di

specie, è indubbio che i fatti siano del tutto simili a quello di cui si è

occupato il Tribunale federale nella citata sentenza DTF 140 II 88. In entrambi

i casi, il tasso d’interesse preso come punto di riferimento è quello previsto

da un mutuo ipotecario acceso dalla società mutuante. Ne consegue che l’UTPG ha

correttamente applicato il punto 1.2. della lettera-circolare, aggiungendo al

tasso di interesse dell’1.85% (ossia quello praticato da __________) la

differenza dello 0.5%.

Si tratta ora unicamente

ancora di verificare se la ricorrente abbia comprovato che il tasso di

interesse applicato ai prestiti erogati ai soci sia comunque rispettoso del

principio di piena concorrenza.

4.2

La contribuente, a

sostegno della conformità col principio di piena concorrenza del tasso di

interesse dello 0.75%, applicato ai prestiti erogati ai suoi soci, si è

limitata ad indicare quanto segue (ricorso 9/8.10.2020, pag. 2):

L’autorità è invece partita

dal tasso di interesse legato al prestito di terzi, nel caso specifico del

mutuo ipotecario rilasciato da __________. Riteniamo che tale applicazione non

sia obiettiva in quanto il finanziamento erogato dalla banca non è un credito

commerciale che si evolve a dipendenza della necessità di cassa. Essendo un

mutuo ipotecario tale finanziamento è stato utilizzato e destinato unicamente

all’acquisto dell’immobile. Come si evince dal contratto allegato, il mutuo

infatti risale al 2012 con scadenza 7.12.2022. Le condizioni del contratto di

mutuo non permettevano alcun ammortamento in caso di avanzo di cassa se non

dietro pagamento di esose penali bancarie. Pertanto una eventuale eccedenza di

cassa non avrebbe permesso alcun risparmio di interessi passivi. La liquidità

oggetto dei prestiti agli azionisti ha generato negli anni un reddito

finanziario, che al contrario se invece lasciata in conto corrente, quindi non

impiegata, non avrebbe generato”.

4.3

Limitandosi ad accennare

genericamente alla natura ipotecaria e non commerciale del credito bancario e

al rischio di esporsi a “esose penali bancarie”, la contribuente non è riuscita

a comprovare che i prestiti concessi fossero conformi al principio di piena

concorrenza (DTF 140 II 88 consid. 7.1.1.).

4.4

L’esistenza di una

prestazione valutabile in denaro presuppone ancora che la sproporzione tra la

prestazione e la controprestazione sia manifesta, di modo che potesse essere

riconoscibile da parte degli organi societari (DTF 140 II 88 consid. 8; sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.8). Ora con

ogni evidenza, la differenza tra il tasso d’interesse applicato ai prestiti

concessi dello 0.75% e quello che invece avrebbe dovuto essere richiesto sulla

base della lettera-circolare, ossia del 2.35% era manifesto ed ha comportato

due riprese negli utili importanti sia per il 2017 che per il 2018: in

particolare nel 2018, l’UTPG ha rilevato che se fosse stato applicato il tasso

d’interesse corretto, la società avrebbe dovuto contabilizzare, nei ricavi,

l’importo di fr. 20'953.– anziché i contabilizzati fr. 4'718.– (con una ripresa

di fr. 16'235.–). Nel 2017 la società avrebbe dovuto incassare fr. 21'393.– dai

prestiti erogati anziché i fr. 4'829.– contabilizzati (con una conseguente

ripresa di fr. 16'564.–). Motivo per il quale anche questa condizione per

ritenere una distribuzione dissimulata di utili è data e le decisioni IC/IFD

2017.

e 2018 su reclamo dell’UTPG meritano piena tutela.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 2’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: