80.2020.178
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, prestito a condizioni di favore al socio, tasso minimo, mutuo finanziato con fondi di terzi o fondi propri
30 maggio 2022Italiano20 min
consultato il 17.5.2022). Amministratrice unica della società è la signora __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.178
80.2020.179
Lugano
30 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 ottobre 2020 contro la decisione del 10 settembre 2020 in materia di IC
e IFD 2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. L’Immobiliare
RI 1, __________, è una società il cui scopo è “l'acquisto, la vendita, la
costruzione, l'amministrazione e la gestione di immobili. Può investire in
attività di qualsiasi ramo, in particolare la partecipazione ad altre società,
in special modo società operanti in campo immobiliare; compiere operazioni e
prestare servizi e consulenza di qualsiasi genere nel campo commerciale,
amministrativo, finanziario e nell'intermediazione, nel commercio e nel
rinnovamento di immobili. Essa può compiere tutte le operazioni ritenute utili
o connesse al raggiungimento dello scopo sociale” (www.zefix.ch,
consultato il 17.5.2022). Amministratrice unica della società è la signora __________,
__________.
B. a.
Periodo fiscale 2017
Nella dichiarazione
fiscale 2017, la contribuente dichiarava un utile imponibile di fr. 65'595.– ed
un capitale proprio imponibile di fr. 497'681.–.
b. Periodo fiscale
2018
Nella dichiarazione fiscale
2018, la società contribuente dichiarava un utile imponibile di 4'164.– ed un
capitale imponibile di fr. 483'274.–.
C. Con decisioni del
9.7.2020, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito: UTPG)
commisurava l’utile imponibile, rispettivamente in fr. 82'159.– per il
2017 e in fr. 20'399.– per il 2018, per effetto di una ripresa per
interessi attivi insufficienti, aggiunti al risultato d’esercizio dichiarato
dalla contribuente, ovvero fr. 16'564.– per il 2017 e fr. 16'235.–
per il 2018.
D. Con reclamo del
30.7.2020, la contribuente, per il tramite della RA 1, Lugano, contestava le
riprese in entrambe le tassazioni. Secondo la tesi dell’insorgente, si trattava
di prestiti erogati agli azionisti e finanziati tramite fondi propri a un tasso
di interesse dello 0.75% annuo, ovvero 0.25% relativo al tasso minimo previsto
dalla circolare AFC per i prestiti ai soci e 0.5% di marginalità a favore della
società. L’autorità fiscale avrebbe invece preso come riferimento, per
calcolare gli interessi attivi insufficienti, il tasso di interesse legato al prestito
di terzi, nel caso specifico quello previsto dal contratto di mutuo ipotecario concluso
con la __________. Il finanziamento della banca non sarebbe stato tuttavia un
credito commerciale bensì un mutuo ipotecario destinato unicamente all’acquisto
dell’immobile.
E. Con separate
decisioni su reclamo IC/IFD 2017 e 2018, datate 10.9.2020, il reclamo della
contribuente veniva respinto. In particolare, l’UTPG rilevava che le decisioni
erano state emesse in base alla circolare dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni inerente i tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti ed era
pertanto stato correttamente applicato lo spread dello 0.5% al tasso
ipotecario in essere dell’1.85%. Tale aggravio si applica infatti nel caso i
cui prestiti sono finanziati tramite fondi di terzi, in casu la __________
Il tasso calcolato invece
dalla contribuente sarebbe stato applicabile unicamente se i prestiti fossero
stati finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse fosse stato dovuto
su capitale dei terzi.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, per il tramite
della rappresentante __________ SA, impugna le decisioni su reclamo IC/IFD 2017
e 2018, argomentando che la ripresa effettuata dall’UTPG non terrebbe conto del
fatto che l’interesse legato al prestito di terzi è riferito ad un mutuo
ipotecario risalente al 2012 con scadenza al 7.12.2022, destinato unicamente
all’acquisto dell’immobile e senza possibilità di effettuare ammortamenti fino
alla scadenza, se non con il pagamento di “esose penali”. L’insorgente postula
dunque l’annullamento delle riprese fiscali fatte dall’UTPG, invocando nel
contempo il diritto di essere sentita.
G. Con osservazioni
al gravame 19.10.2020, l’UTPG ha ribadito quanto già sostenuto nelle decisioni
su reclamo, ovvero di aver applicato la circolare AFC summenzionata. L’autorità
fiscale, in particolare, fa leva sul fatto che lo spread dello 0.5% viene
applicato a tutti i prestiti ad azionisti o soci finanziati tramite fondi di
terzi e se è dovuto un interesse su detto capitale, senza alcuna distinzione
quanto alla tipologia del prestito (ipotecario ad un tasso fisso o a carattere
commerciale). Nel caso specifico viene corrisposto un interesse su capitale dei
terzi, che corrisponde al tasso fisso dell’1.85%, mentre, su prestiti attivi,
viene conteggiato un tasso dello 0.75%. Pertanto, in applicazione del principio
giurisprudenziale del “dealing at arm’s lenght” deve vigere il medesimo
trattamento tra terzi indipendenti, in quanto difficilmente una società
andrebbe a finanziare un terzo ad un tasso inferiore a quanto pagato per
finanziarsi. L’UTPG postula la reiezione integrale del gravame.
H. Il 7.6.2021 si è
tenuta un’udienza in presenza dei rappresentanti della ricorrente e dell’UTPG. In
particolare, la RI 1 ha rilevato che il mutuo ipotecario della __________ sarebbe
servito integralmente per finanziare l’acquisto di un immobile e che d’altra
parte “(…) la Banca non avrebbe mai ammesso l’uso del finanziamento
ipotecario per concedere un prestito ai soci”. Il finanziamento sarebbe
pertanto avvenuto con mezzi propri e non con mezzi di terzi. I fondi prestati
ai soci proverrebbero dal reddito della gestione dell’immobile stesso. Per sua
parte, l’autorità fiscale ha chiesto la conferma della decisione impugnata,
conforme alla Lettera-Circolare dell’AFC: a suo avviso, un finanziamento senza
garanzie e alle condizioni pattuite non sarebbe stato concesso a terzi.
Diritto
1. Contestata nel caso sub
judice è la ripresa, rispettivamente, di fr. 16'564.– nel 2017 e di fr.
16'235.– nel 2018, quali interessi attivi insufficienti sui prestiti erogati
dalla società. La RI 1 censura in particolar il fatto che l’autorità fiscale
abbia preso come punto di riferimento il tasso di interesse dell’1.85%, previsto
dal prestito di fr. 6'790'000.– contratto con la __________, al quale è stato
aggiunto lo spread dello 0.5%, poiché si tratta di un mutuo ipotecario.
In sede di udienza la
ricorrente ha argomentato che i prestiti effettuati non sarebbero stati finanziati
tramite fondi di terzi (in casu quelli concessi dalla __________), bensì
mediante fondi propri.
Di parere avverso
l’autorità fiscale che, applicando il punto 1.2. della Lettera-Circolare
relativa ai tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti
in franchi svizzeri (nelle versioni in vigore nel 2017 e nel 2018), ha
stabilito che gli interessi da corrispondere dovevano essere calcolati applicando
il tasso del 2.35%, ossia aggiungendo al tasso di interesse del prestito in
essere con la __________ (1.85%) lo spread dello 0.5%.
Si tratta pertanto di
verificare se l’operato dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche sia
o meno corretto.
2. 2.1.
Secondo l’art. 57 LIFD
l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66
LT.
2.2.
Gli articoli 58 cpv. 1
LIFD e 67 cpv. 1 LT (testo in vigore nel periodo fiscale 2017) prevedono, con
riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall'uso commerciale;
c.
i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in
capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l’art. 64. Il
trasferimento all’estero della sede, dell’amministrazione, di un’impresa o di
uno stabilimento d’impresa è parificato alla liquidazione.
2.3.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione
dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro
condizioni seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che
concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116
consid. 2; 115 Ib 238).
2.4.
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni
dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a
determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina,
con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel
conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene
definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale
e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto
quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,
che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando
quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un
terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.
6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
2.5.
2.5.1.
Nelle procedure fiscali
vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle
imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare i fatti d’ufficio. Il
contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione
nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa e esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 42 cpv. 1 LAID; art.
200 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti
giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento
delle prove (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_605/2015 del
5.11.2015 consid. 2.3.1 e 2.3.2 con riferimenti).
Di principio, il grado di
prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non
abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli
eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza
richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità
del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante
rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la
prova piena (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.2 con riferimenti).
Se, nonostante la collaborazione
conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo l’apprezzamento delle
prove gli elementi imponibili non possono essere accertati e gli stessi non
devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano applicazione anche nel
diritto tributario le regole che concernono la ripartizione oggettiva
dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è dunque tenuta
a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza n. 2C_605/2015 citata,
consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli
articoli 122 ss. LIFD, p. 399 ss.).
2.5.2.
Nell’ambito delle
prestazioni valutabili in denaro le autorità fiscali devono apportare la prova
che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una
controprestazione oppure una controprestazione sufficiente. Se le prove
raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza che rivelano
l’esistenza di una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire
l’esattezza delle sue affermazioni contrarie. Una volta che un fatto è dato per
acquisito, la questione dell’onere della prova non si pone più (sentenza TF
2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 6.2; TF 2C_333/2017 del 12.4.2018 consid.
4.1.).
3. 3.1.
La questione se sussista o
meno una sproporzione tra la prestazione fornita da parte della società e la
controprestazione che ne ricava si determina facendo un confronto con quello
che sarebbe stato pattuito tra persone indipendenti (“Drittvergleich”).
Si tratta di esaminare se la prestazione sarebbe stata accordata, nella stessa
misura, anche ad un terzo estraneo alla società, ossia si deve verificare se il
principio della piena concorrenza ("Dealing at arm's length")
è stato rispettato. Questo modo di procedere permette d’identificare il valore
venale del bene trasferito oppure del servizio reso, con il quale la controprestazione
effettivamente pretesa deve essere comparata (sentenza TF 2C_11/2018 del
10.12.2018 consid. 7.3 e giurisprudenza citata).
3.2.
3.2.1.
Occorre determinare come
debba essere stabilito il valore venale del bene ceduto o del servizio prestato.
Se esiste un libero mercato, i prezzi sono determinanti e consentono un
confronto effettivo fra i prezzi applicati fra le società associate. Se non vi
è un libero mercato che permetta una comparazione effettiva, si deve allora
procedere secondo il metodo della comparazione con una transazione comparabile
(o metodo del prezzo comparabile), che consiste nel procedere ad un confronto
con il prezzo praticato fra terzi in una transazione che presenta le stesse
caratteristiche, tenendo conto dell’insieme delle circostanze determinanti. In
mancanza anche di una transazione comparabile, la determinazione del prezzo di
piena concorrenza avviene allora secondo altri metodi, quali il metodo del
costo maggiorato («cost plus») o quello del prezzo di rivendita, che
rientrano, insieme al metodo della transazione comparabile, nei metodi
tradizionali fondati sulle transazioni secondo la classificazione intrapresa
dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Il metodo del costo
maggiorato, in particolare, consiste nel determinare i costi sopportati dalla
società che esegue la prestazione, aggiungendovi un margine appropriato, in
modo tale da ottenere un utile adeguato, tenuto conto delle funzioni esercitate
e delle condizioni del mercato (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014
Considerandi
II 212, consid. 4.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; v.
anche Pedroli, Novità
giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, in RtiD II-2014 p. 584 s.).
3.2.2
Il prestito di una società
al suo azionista non rispetta il principio di piena concorrenza se il tasso
d’interesse applicato è inferiore al tasso di mercato o se è concesso senza
interessi. La misura della prestazione valutabile in denaro corrisponde allora
alla differenza fra il tasso d’interesse conforme al principio di piena
concorrenza e il tasso effettivamente applicato.
Per facilitare
l’attuazione del principio di piena concorrenza, ogni anno l’AFC pubblica una
lettera-circolare con i tassi d’interesse per il calcolo delle prestazioni
valutabili in denaro. Sebbene rientri fra le istruzioni e le direttive interne
all’amministrazione, che come tali non vincolano né il contribuente né
l’autorità fiscale e neppure il Tribunale federale, la lettera-circolare mira a
garantire un’applicazione uniforme del diritto, sicché si giustifica di
discostarsene solo nella misura in cui non concretizza in modo convincente le
disposizioni legali applicabili (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014
II 212, consid. 5.1.2. e giurisprudenza citata).
3.3
3.3.1
La lettera-circolare
applicabile sia per il periodo fiscale 2017 che per l’anno 2018 prevede delle
disposizioni per i prestiti ad azionisti o soci (punto 1) e delle disposizioni
per i prestiti degli azionisti o soci (punto 2). Per quanto concerne il punto
1, vengono distinte due ipotesi:
Tassi
d’interesse
1.
Prestiti a azionisti o soci
(in franchi svizzeri): almeno:
1.1
finanziati tramite fondi propri e se
nessun interesse
è dovuto su capitale di terzi: ¼ %
1.2
finanziati tramite fondi di terzi: oneri
propri + ¼ - ½ % *
almeno
¼ %
*
- fino e compreso CHF 10 mio ½ %
-
superiori a CHF 10 mio ¼ %
3.3.2
Perché sia applicabile la
cifra 1.1. della lettera-circolare devono essere adempiute due condizioni
cumulative: in primo luogo, il prestito deve essere finanziato mediante fondi
propri e, in secondo luogo la società mutuante non deve pagare nessun interesse
su capitali di terzi. Basta pertanto che nel bilancio della società mutuante
siano registrati capitali di terzi che comportano il pagamento di interessi
perché il tasso d’interesse minimo si debba calcolare conformemente alla cifra
1.2., indipendentemente dalla questione se tali capitali di terzi siano
effettivamente serviti per procurare i fondi prestati. Le lettere-circolari
2017.
e 2018 presuppongono dunque implicitamente che la società mutuante abbia
finanziato il prestito concesso al suo azionista mediante un mutuo e che, per
rispettare il principio di piena concorrenza, una tale operazione debba
condurre al conseguimento di un utile. È per questa ragione che il tasso di
interesse minimo in questo caso è stabilito non facendo riferimento ad un tasso
fisso, come previsto dalla cifra 1.1., ma con riferimento “agli oneri propri”
della società mutuante, aggiungendo poi un margine dello 0.5% o dello 0.25% a
dipendenza dell’ammontare del prestito, in modo tale che sia realizzato un
margine di utile (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid.
6).
3.4
Nella sentenza DTF 140 II
88, l’Alta Corte svizzera, dopo aver ricordato di aver più volte riconosciuto
adeguati i tassi d’interesse per i prestiti della società all’azionista,
previsti dalla lettera-circolare dell’AFC, ha rilevato di aver applicato il
metodo della comparazione con una prestazione comparabile per stabilire il
tasso d’interesse che sarebbe stato applicato ad un prestito fra terzi
indipendenti. Si tratta del metodo auspicato anche dall’OCSE quando il problema
dei prezzi di trasferimento concerne un prestito in denaro, in considerazione
del fatto che è agevole da mettere in pratica in questo contesto.
La Corte ha riconosciuto
di non essersi preoccupata, nella propria giurisprudenza precedente, della
situazione finanziaria della società mutuante né della fonte del finanziamento,
per determinare il tasso d’interesse conforme al principio di piena
concorrenza. Si tratta tuttavia di elementi importanti, poiché una società che
è essa stessa indebitata non ha in linea di principio delle ragioni economiche
per prestare dei fondi all’azionista, invece di destinare tali fondi al
rimborso del debito, a meno che questa operazione non si riveli proficua. La
cifra 1.2 della Lettera circolare consente proprio di verificare che
l’operazione consenta alla società di conseguire un margine di guadagno, poiché
il tasso di interesse minimo del prestito concesso all’azionista deve essere
superiore nella misura dello 0.25% e dello 0.5% al tasso d’interesse pagato
dalla società sui suoi oneri d’interesse (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF
2014.
II 212, consid. 6.2).
3.5
Nella stessa sentenza, il
Tribunale federale – che trattava il caso di una distribuzione dissimulata di
utile tra due società appartenenti al medesimo gruppo tra le quali era stato
contratto un mutuo di oltre fr. 650'000.– remunerato con il pagamento di
interessi di fr. 17'471.– ha accertato che la società mutuante presentava a
bilancio prestiti ipotecari per un totale di fr. 1'450'000.–, che avevano
comportato un onere di interessi corrispondenti ad un tasso globale del 3.441%
durante l’esercizio 2009. Il TF ha pertanto riconosciuto che il tasso
d’interesse minimo applicabile al prestito che ha concesso all’azionista,
calcolato secondo la cifra 1.2. della lettera-circolare, ammontava al 3.941%
(3.441% + 0.5%), come stabilito correttamente dalle precedenti istanze
cantonali (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF 2014 II 212, consid. 6.5).
3.6
Il Tribunale federale,
sempre nella stessa pronuncia, ha esaminato anche la possibilità, per la
contribuente di confutare la presunzione dell’esistenza di una distribuzione
dissimulata di utile. In particolare, ha ricordato che i tassi d’interesse
stabiliti dall’AFC costituiscono delle semplici “safe harbour rules”: se
non vengono rispettati sorge unicamente una presunzione confutabile
dell’esistenza di una prestazione valutabile in denaro, che ribalta tuttavia
sulla società contribuente l’onere di provare che la prestazione concessa è
comunque conforme al principio di piena concorrenza.
Due sono i modi in cui una
società può provare che il tasso d’interesse, applicato al prestito concesso al
suo azionista ed inferiore a quello previsto dalla cifra 1.2. della Lettera –
Circolare, corrisponde tuttavia al principio di libera concorrenza:
·
in primo luogo, può svelare all’autorità fiscale la situazione
economica completa del suo azionista e dimostrare che essa avrebbe concesso un
prestito alle stesse condizioni ad un terzo che si trovasse in una situazione
economica comparabile a quella di quest’ultimo;
·
in secondo luogo, può provare di aver rispettato il principio di
piena concorrenza anche se l’operazione si fosse conclusa con una perdita: ciò
potrebbe verificarsi se la società mutuante non potesse ammortizzare il suo
prestito a causa di clausole contrattuali che glielo impedissero o che lo
subordinassero al pagamento di un premio il cui ammontare fosse superiore
all’interesse pagato dall’azionista (DTF 140 II 88 = RF 69/2014 p. 306 = RDAF
2014.
II 212, consid. 7).
4.
4.1.
Ritornando al caso di
specie, è indubbio che i fatti siano del tutto simili a quello di cui si è
occupato il Tribunale federale nella citata sentenza DTF 140 II 88. In entrambi
i casi, il tasso d’interesse preso come punto di riferimento è quello previsto
da un mutuo ipotecario acceso dalla società mutuante. Ne consegue che l’UTPG ha
correttamente applicato il punto 1.2. della lettera-circolare, aggiungendo al
tasso di interesse dell’1.85% (ossia quello praticato da __________) la
differenza dello 0.5%.
Si tratta ora unicamente
ancora di verificare se la ricorrente abbia comprovato che il tasso di
interesse applicato ai prestiti erogati ai soci sia comunque rispettoso del
principio di piena concorrenza.
4.2
La contribuente, a
sostegno della conformità col principio di piena concorrenza del tasso di
interesse dello 0.75%, applicato ai prestiti erogati ai suoi soci, si è
limitata ad indicare quanto segue (ricorso 9/8.10.2020, pag. 2):
L’autorità è invece partita
dal tasso di interesse legato al prestito di terzi, nel caso specifico del
mutuo ipotecario rilasciato da __________. Riteniamo che tale applicazione non
sia obiettiva in quanto il finanziamento erogato dalla banca non è un credito
commerciale che si evolve a dipendenza della necessità di cassa. Essendo un
mutuo ipotecario tale finanziamento è stato utilizzato e destinato unicamente
all’acquisto dell’immobile. Come si evince dal contratto allegato, il mutuo
infatti risale al 2012 con scadenza 7.12.2022. Le condizioni del contratto di
mutuo non permettevano alcun ammortamento in caso di avanzo di cassa se non
dietro pagamento di esose penali bancarie. Pertanto una eventuale eccedenza di
cassa non avrebbe permesso alcun risparmio di interessi passivi. La liquidità
oggetto dei prestiti agli azionisti ha generato negli anni un reddito
finanziario, che al contrario se invece lasciata in conto corrente, quindi non
impiegata, non avrebbe generato”.
4.3
Limitandosi ad accennare
genericamente alla natura ipotecaria e non commerciale del credito bancario e
al rischio di esporsi a “esose penali bancarie”, la contribuente non è riuscita
a comprovare che i prestiti concessi fossero conformi al principio di piena
concorrenza (DTF 140 II 88 consid. 7.1.1.).
4.4
L’esistenza di una
prestazione valutabile in denaro presuppone ancora che la sproporzione tra la
prestazione e la controprestazione sia manifesta, di modo che potesse essere
riconoscibile da parte degli organi societari (DTF 140 II 88 consid. 8; sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.8). Ora con
ogni evidenza, la differenza tra il tasso d’interesse applicato ai prestiti
concessi dello 0.75% e quello che invece avrebbe dovuto essere richiesto sulla
base della lettera-circolare, ossia del 2.35% era manifesto ed ha comportato
due riprese negli utili importanti sia per il 2017 che per il 2018: in
particolare nel 2018, l’UTPG ha rilevato che se fosse stato applicato il tasso
d’interesse corretto, la società avrebbe dovuto contabilizzare, nei ricavi,
l’importo di fr. 20'953.– anziché i contabilizzati fr. 4'718.– (con una ripresa
di fr. 16'235.–). Nel 2017 la società avrebbe dovuto incassare fr. 21'393.– dai
prestiti erogati anziché i fr. 4'829.– contabilizzati (con una conseguente
ripresa di fr. 16'564.–). Motivo per il quale anche questa condizione per
ritenere una distribuzione dissimulata di utili è data e le decisioni IC/IFD
2017.
e 2018 su reclamo dell’UTPG meritano piena tutela.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 2’500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: