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Decisione

80.2020.182

Imposta sugli utili delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, rinuncia a ricavi provenienti dalla vendita di diritti immateriali a favore di società sorella

9 maggio 2022Italiano42 min

il 18.3.2022). Dalla costituzione al 26.10.2017 la sede della società era a __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.182

80.2020.183

Lugano

9 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 ottobre 2020 contro la decisione del 10 settembre 2020 in materia di IC

e IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, in liquidazione dal

25.10.2017, (già __________ SA), è stata iscritta a registro di commercio in

data 13.12.1984 con il seguente scopo sociale: “l'acquisto, la vendita, lo

sfruttamento di marchi e di brevetti, la concessione a terzi delle relative

licenze o sub licenze, la fabbricazione, il commercio in campo nazionale e in

particolare internazionale di bevande alcoliche e non alcoliche, la

partecipazione in altre imprese, nonché lo svolgimento di ogni altra attività

atta al conseguimento dello scopo sociale” (www.zefix.ch, sito consultato

il 18.3.2022). Dalla costituzione al 26.10.2017 la sede della società era a __________.

Membro delegato del Consiglio di amministrazione con diritto di firma

individuale, sin dalla sua costituzione era __________, cittadino italiano,

all’epoca residente a __________.

b.

Sempre a __________, già

dal 29.12.1980, aveva la propria sede anche la succursale della società __________

(FL) (CHE-107.991.066) attiva anch’essa nella “(…) compera e la vendita di

marchi e brevetti, la concessione delle relative licenze, il commercio nel

campo della mediazione internazionale, con particolare riferimento a bevande

alcoliche e non alcoliche (…)”, il cui presidente del Consiglio di

amministrazione era __________ (cittadino __________, già residente a __________,

poi __________ e __________). La __________ aveva rilevato l’attività relativa

alla bevanda alcolica “__________”, dalla distilleria __________ __________ di __________.

Presso la succursale di __________ veniva svolta tutta l’operatività della __________

__________ (cfr. p. es. bilancio della sede e della succursale al 31.12.1995,

nonché il conto economico in relazione ai ricavi da “vendita prodotti”).

B. a.

Nel corso del 2002 veniva

costituita la società lussemburghese __________ In questa società venivano depositati

i marchi ed i brevetti detenuti da __________ (FL). Nel 2003 la società __________)

e la succursale di __________ venivano liquidate: tutte le attività operative

ed il personale venivano trasferite alla RI 1o (già __________).

b.

Azionista unico della RI 1

(__________) è la società lussemburghese __________ che detiene __________ La __________

(__________ e la __________ (__________) hanno costituito la società __________

__________.

c.

RI

1 e la __________ (__________) sono dunque società sorelle ritenuto come siano

entrambe detenute __________. Azionista __________, __________, residente __________,

già presidente del Consiglio di amministrazione di RI 1 nonché suo dipendente.

Nel 2017, la contribuente aveva versato, __________, l’importo di fr. 313'200.-,

a titolo di stipendio.

C. Nel mese di gennaio

del 2017, la __________, RI 1 (__________ e la __________. hanno firmato un

contratto di compravendita con la società tedesca __________ (di seguito __________).

La __________ rilevava così, in particolare, “i marchi, design registrati e

non registrati, il nominativo e in genere tutti i diritti immateriali”

nonché la produzione, l’inventario, i prodotti lavorati, il marketing, il

know-how (inclusivo di ricette e formule) la vendita e la distribuzione dei

prodotti alcolici indicati nel contratto (cfr. “Description

of the Sold Business e Sale and Purchase of Assets”,

p. 3-4 del contratto di vendita). Il prezzo di vendita è stato fissato

in € 8'798'750.-. Nello specifico, la contribuente beneficiava di un importo

complessivo pari a € 995’000.-, di cui € 746'250.- per la cessione delle

attività commerciali e € 248'750.- a titolo di indennità di non-concorrenza.

Per contro, la __________ percepiva complessivamente € 7'803'750.-, di cui € 5'853'750.-

per la cessione della proprietà intellettuale ed € 1'950'000.- a titolo di

indennità di non concorrenza. Inoltre, la RI 1 incassava € 187'050.- dalla __________

quale partecipazione per far fronte all’indennizzo di € 215'000.- che la

medesima avrebbe dovuto versare ai propri fornitori a seguito dello

scioglimento immediato dei relativi contratti.

D. a.

Con dichiarazione

IC/IFD 2017 del giugno 2018, la contribuente dichiarava una perdita d’esercizio

di fr. 938'893.- ed un capitale di fr. 456'383.-. Dal conto economico, si evinceva

che una parte dei ricavi era stata generata dalla cessione dei contratti (fr.

805'939.20) e dell’attività (fr. 202'014.-), nonché dall’indennizzo percepito

in virtù di una clausola di “non competition” (fr. 268'650.-).

b.

Nell’ottobre 2019 l’RS 1

(in seguito: UTPG), richiedeva una serie di informazioni e documenti, in

particolare in merito alla __________, all’azionariato delle società, alle

relazioni con __________, così come i giustificativi e i dettagli contabili della

compravendita summenzionata.

E. Il 17.10.2019 si

teneva a Bellinzona un incontro tra l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche, rappresentato da __________ e __________, e la contribuente,

rappresentata dal signor __________della __________, avente quale scopo quello

di chiarire le interazioni fra le varie società rispettivamente le loro

competenze.

Con lettera del 14/15.11.2019,

__________ __________ completava le informazioni fornite durante l’incontro

avvenuto il 17.10.2019. In particolare s’indicava che “(…) la venditrice ha

accettato di riconoscere alla __________ un primo importo di Euro 746'250 quale

parte del “Purchase Price” come indicato al punto 9.2 del contratto ed un

indennizzo di Euro 248.750 come indicato al punto 12.3. del contratto”.

S’indicava inoltre “(…) la sede di __________ è stata ampiamente compensata

per la decisione di cessare l’attività”.

F. Con decisione del

5.12.2019, l’UTPG definiva l’utile imponibile IC/IFD 2017 in fr. 7’932’300.– ed

il capitale imponibile, ai soli fini di IC, in fr. 456'000.–. In particolare, a

fronte di una perdita d’esercizio dichiarata dalla contribuente di fr.

938’893.–, l’UTPG effettuava una ripresa per “altri elementi dell’utile” per

fr. 8’871’248.–, ritenendo che l’intero provento della vendita delle società alla

__________ dovesse essere attribuito alla contribuente, con la seguente

motivazione:

“La direzione effettiva e l’operatività della RI 1 è

sempre stata in Ticino. Le società lussemburghesi risultano essere delle mere

scatole vuote. Pertanto quanto realizzato dalla vendita dell’attività

operativa, del goodwill, dell’avviamento e dei vari marchi e prodotti,

riteniamo che il ricavato sia di competenza della RI 1, __________ in quanto ha

sviluppato e gestito dal Ticino, per decenni, il commercio, la ricerca, lo

sviluppo di nuovi prodotti e lo studio delle strategie di mercato dei vari

prodotti. Tutto il goodwill venduto è stato generato a __________ dalla RI 1”.

G. Con reclamo 17.12.2019,

la contribuente censurava la ripresa di “altri elementi dell’utile” effettuata dall’UTPG,

adducendo che “la RI 1 (…) non è mai stata proprietaria dei TRADEMARKS

ceduti alla __________, di conseguenza, anche l’acquirente, non avrebbe mai

firmato un contratto di acquisto dei Trademark con la società”. La

contribuente spiegava inoltre che le autorità fiscali del Lussemburgo avevano

già intimato alla __________ il “décompte des impôts sur le revenu / impôt

commercial comunal et l’impôt sur la fortune 2017” per un importo di €

1'486'656.94.

H. Con decisione del

10.9.2020, l’UTPG respingeva il reclamo della contribuente, ribadendo quanto

già illustrato in precedenza ed in particolare che:

“- la direzione effettiva e l’operatività di __________

è sempre stata in Ticino;

-

le società lussemburghesi – __________

(azionista della contribuente) e __________ (proprietaria dei marchi) –

risultano essere delle società bucalettere e prive di struttura (senza

personale);

-

la contribuente ha sviluppato e

gestito per decenni dal Ticino il commercio, la ricerca, lo sviluppo di nuovi

prodotti e lo studio delle strategie di mercato dei vari prodotti: tutto il

goodwill è stato pertanto generato a __________ dal personale di __________

I. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, __________, per il tramite

della sua rappresentante, __________, ha chiesto l’annullamento della decisione

di tassazione su reclamo.

L’insorgente ritiene

che il prezzo concordato (come pure la ripartizione) tra la __________, la RI 1

e la __________., da una parte, e la __________, dall’altra, sia da considerare

congruo. Lo stesso sarebbe infatti stato “quantificato, riconosciuto e

pagato” dall’acquirente, “parte indiscutibilmente terza rispetto alle

parti venditrici”, e la quota maggiore del prezzo di vendita sarebbe stata

corrisposta per la “cessione dei marchi, ricette, metodi di fabbricazione e

altri diritti immateriali, di proprietà di __________”, ovvero la “componente

più importante nel deal” rispetto alla “parte commerciale rilevata dalla

Ricorrente”. La RI 1 in liquidazione sostiene di non aver contribuito al

potenziamento dell’attività aziendale e che il “business (…) era già maturo

e avviato ben prima che intervenisse”, ma tutt’al più “ha tentato di

sviluppare nuovi prodotti”, tuttavia senza successo.

A mente della

ricorrente, la contabilizzazione dell’utile “di cessione” sarebbe

avvenuta correttamente, conformemente anche alle “disposizioni imperative del

diritto commerciale”, mentre sarebbe l’agire dell’UTPG ad essere contrario

agli artt. 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT come pure all’art. 127 cpv. 2 Cost. La

ricorrente sostiene inoltre che l’autorità fiscale non avrebbe comprovato

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale e pertanto non sarebbe

giustificato “alcun adeguamento dei ricavi a conto economico”.

Infine, secondo

l’insorgente, l’UTPG sostiene a torto che la __________ e la __________ siano

delle mere “società bucalettere”, ritenuto che la prima “non

necessitava di una struttura importante per lo svolgimento della propria

attività” e che la seconda era invece una “holding”.

La ricorrente ricorda che, nei periodi fiscali

precedenti, l’UTPG aveva sempre confermato i dati dichiarati dalla ricorrente,

riconoscendo i costi sostenuti per royalties inclusi gli oneri amministrativi e

legali pagati alla __________. Secondo la contribuente “(…) ammettendo

questi costi, per tutti questi anni, l’autorità di tassazione ha dunque

implicitamente anche riconosciuto la titolarità di __________ sulla proprietà

immateriale, il cui sfruttamento commerciale veniva così remunerato da parte

della società”.

J. Nelle loro

osservazioni del 18.12.2020, l’UTPG e l’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni propongono la reiezione del gravame e la conferma della decisione

impugnata. L’autorità fiscale, in riferimento al contratto di compravendita

stipulato con la __________, non contesta il prezzo concordato fra le parti,

bensì “la quota del prezzo di vendita (EUR 8.8. mio) che viene attribuito e

contabilizzato dalla ricorrente, rispettivamente da __________”. L’UTPG

inoltre, non mette in dubbio la proprietà formale dei marchi oggetto del

contratto di compravendita da parte di __________, tuttavia ritiene che la

ricorrente fosse proprietaria economica di tali marchi e del know-how,

ovvero la vera beneficiaria del prezzo pagato da __________ per l’acquisto

della proprietà immateriale. Da ciò deriverebbe la ripresa effettuata, in

quanto, a mente dell’autorità fiscale, corrisponderebbe ad una distribuzione

dissimulata di utili giusta gli artt. 58 cpv. 1 lett. b in fine LIFD e

67 cpv. 1 lett. b in fine LT.

In merito allo

sviluppo del know-how e dei marchi, l’UTPG non “ritiene che dal 2002

(anno in cui è intervenuta la ricorrente nel business) al 2017 (anno della

vendita del marchio), siano intervenuti particolari sviluppi, rispettivamente

il marchio abbia incrementato significativamente il suo valore. (…) Parimenti,

però, si rileva come neanche __________ si sia adoperata per uno sviluppo del

marchio e/o del prodotto. Per contro, (…) la ricorrente ha tentato negli anni

di sviluppare nuovi prodotti. (…) i prodotti “falliti” sono in indizio di come

fosse la ricorrente, (…), a portare avanti i processi di sviluppo”.

L’autorità fiscale sottolinea inoltre che il contratto sulle royalties tra la

ricorrente e la __________ evidenzia come “__________ non esercitava alcun

potere, era la ricorrente a decidere se registrare o meno un marchio, se

intentare o meno una causa, ecc.”. A mente del fisco ticinese, anche la

contabilità tenuta dalle due società sorelle comproverebbe la sua tesi, in

quanto in quella della ricorrente, tra il 2004 e il 2016, sarebbero registrati

“importanti costi di pubblicità legati ai prodotti dalla stessa

commercializzati”. L’UTPG afferma inoltre che “il fatto che la

ricorrente abbia rinunciato ad incassare quanto di sua spettanza, a favore di __________,

solo si giustifica se si considera che le stesse rispondono (e fanno gli

interessi) del medesimo azionista, la __________”.

L’autorità resistente

conclude il proprio memoriale sostenendo che al caso in oggetto potrebbe anche

essere applicata la cosiddetta “teoria del triangolo”.

K. Con replica del 21.1.2021,

la ricorrente si è riconfermata integralmente nella propria tesi ricorsuale,

sostenendo altresì che con le proprie osservazioni l’autorità fiscale ha

proposto nuove argomentazioni, in violazione dei diritti procedurali. In

particolare, la ricorrente contesta la teoria sostenuta dall’UTPG relativa alla

“proprietà economica/formale” dei marchi e del know-how, come

pure “dell’applicabilità dell’analisi funzionale DEMPE”. In merito ai

costi pubblicitari, la contribuente afferma che era “licenziataria dei

marchi e del relativo know-how. Essa aveva dunque il titolo per lo sfruttamento

commerciale dei marchi (…), in piena libertà e ovviamente con l’assunzione del

proprio rischio d’impresa. (…) Si tratta di elementi ed aspetti del tutto ordinari

e normali per le attività di una società commerciale”. La ricorrente, a

differenza dell’autorità fiscale, sostiene inoltre che il contenuto del

contratto di compravendita non abbia avuto “finalità fiscali di

ottimizzazione o pianificazione fiscale “a livello di gruppo”, dato che

l’imposizione in Lussemburgo è notevolmente più importante di quella che si

avrebbe in Svizzera”.

L. Il 7.6.2021 si è

tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario, alla quale hanno

partecipato l’UTPG e la __________ in rappresentanza della ricorrente. La

contribuente ha lamentato dapprima una violazione del principio della buona

fede “in quanto per oltre 20 anni il fisco non ha mai messo in discussione

la questione della titolarità dei marchi”. In seguito, ha sottolineato che

è lo stesso UTPG ad affermare che le imposte pagate in __________ sarebbero

superiori a quelle dovute in Svizzera. L’UTPG ha invece contestato la

violazione del principio della buona fede, considerato che “l’accertamento

può essere intrapreso in ogni momento”. Il fisco ticinese ha ribadito poi,

sommariamente, quanto già sostenuto in precedenza e meglio che la titolarità

economica dei marchi è della società ticinese. Nel __________ la società non ha

né una struttura né propri dipendenti. Tutte le funzioni sono svolte nel Canton

Ticino, dove viene deciso se registrare i marchi e come tutelarli.

M. Con scritto 9.6.2021,

la ricorrente ha chiesto che, nel caso in cui il ricorso dovesse essere

respinto, gli atti vengano ritornati all’Ufficio di tassazione “per la

definizione del quantum dell’eventuale ripresa”. Inoltre, ai fini

dell’eventuale utile imponibile dovuto alla ripresa, dovrebbe essere

considerato in deduzione l’effettivo onere per imposte dell’esercizio, mediante

l’imputazione di una cosiddetta “riserva negativa imposte”.

Il 17.6.2021, l’UTPG ha affermato

che “nel caso in cui il ricorso dell’8 ottobre 2020 dovesse essere respinto

si potrà concedere la riserva negativa d’imposta come previsto dalla

giurisprudenza”.

Diritto

1. Nel caso sub

judice, contestato è l’operato dell’autorità fiscale che si è scostata dal

risultato commerciale fatto valere da __________ (ora in liquidazione) nel

periodo fiscale 2017 e meglio una perdita di fr. 938'893.- ed ha aggiunto,

nella tassazione, un “ricavo da vendita” non figurante a conto economico

di fr. 8'871'248.- derivante dal contratto di vendita stipulato dalla __________

e dalla __________ e __________., da una parte, e dalla __________, dall’altra.

Secondo la ricorrente, la ripartizione

del prezzo di vendita tra __________ sarebbe perfettamente giustificato e

corretto, posto come “(…) il provento dell’asset deal per la vendita dei

marchi e altri diritti immateriali, quantificato in complessivi EUR 7'803'750.-

(…) spetta a __________, in quanto storica e incontestata titolare formale e

materiale degli stessi” (ricorso pag. 9). In particolare, l’insorgente

rileva che, nel settore “food and beverage”, la componente più importante nel

“deal” dev’essere attribuita al valore dei marchi, design, ricette, metodi di

fabbricazione e altre proprietà intellettuali, mentre la parte commerciale, che

era stata da lei rilevata, assume un’importanza unicamente marginale.

Di diverso avviso

l’autorità fiscale, la quale ritiene che la RI 1 fosse la proprietaria

economica dei marchi e del know-how, e pertanto la vera beneficiaria di

quanto pagato dalla __________ per acquistare la proprietà immateriale.

Inoltre, essendo il ricavo litigioso inerente a beni immateriali, secondo

l’autorità fiscale sarebbe opportuno procedere con un’analisi della fattispecie

alla luce dei principi BEPS esplicati al capitolo 6 dell’Action Plan 8-10 sui

prezzi di trasferimento. Secondo tali principi, quando la realtà economica dei

fatti differisce dai termini contrattuali, bisogna interrogarsi sul soggetto

che, in accordo con il principio dell’arm’s lenght beneficia realmente

del diritto alla remunerazione, ovvero il soggetto che in relazione al bene

immateriale svolge le funzioni significative e ne assume i rischi.

Considerandi

2.

Violazione del diritto

di essere sentito

2.1

La ricorrente lamenta

preliminarmente il fatto che l’autorità fiscale, con le osservazioni al ricorso,

ha modificato la sua impostazione argomentativa, con una tesi giuridica che non

era mai stata sviluppata nella procedura di tassazione e di reclamo. Si

interroga sull’ammissibilità dei nuovi argomenti, ritenuto come “(…) una

simile circostanza è potenzialmente pregiudizievole per i diritti procedurali

della ricorrente, che vi si trova confrontata per la prima volta in una fase

già avanzata del contenzioso, e non già in sede di prima decisione o per lo

meno nella procedura di reclamo” (replica 21.1.2021, pag. 2). La RI 1 censura

l’operato dell’autorità resistente, laddove per anni avrebbe riconosciuto che

la titolarità dei marchi era della società lussemburghese __________ alla quale

venivano corrisposte delle royalties.

2.2

2.2.1

Secondo l’art. 142 cpv. 3

LIFD, se il parere di un’autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi

fatti o nuovi aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi

anche a tale riguardo.

L’art. 228 cpv. 2 LT

prevede che i ricorsi siano trasmessi all’autorità fiscale, che invia gli atti;

essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter

presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera

di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento

d’inchiesta. Il capoverso 3 stabilisce che il ricorrente ha il diritto di

essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.

2.2.2

Ora, un secondo scambio di

scritti è espressamente previsto nel caso in cui il parere presentato in

risposta al ricorso contenga nuovi argomenti di fatto o di diritto. Spesso tale

scambio s’impone anche in virtù del diritto di essere sentito, garantito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che comprende anche la facoltà, per l’interessato,

di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 5 ad

art. 142 LIFD; Locher, Kommentar

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 7-9 ad art. 142 LIFD).

2.3

Nel caso che qui ci

occupa, l’autorità fiscale ha perfezionato la propria impostazione giuridica in

sede di osservazioni al ricorso, senza tuttavia modificare, nel risultato, gli

elementi imponibili accertati in una fase precedente. Il parere dell’UTPG è

stato trasmesso alla ricorrente, la quale ha potuto compiutamente esprimersi,

in relazione alle nuove argomentazioni, non solo nella replica del 21.1.2021 ma

anche durante l’udienza tenutasi il 7.6.2021 dinanzi alla Camera di diritto

tributario.

Non si ravvisa pertanto

alcuna violazione dei diritti procedurali della RI 1, né una violazione del suo

diritto di essere sentita.

3.

Violazione del principio

della buona fede

3.1

Per quanto concerne invece

il secondo aspetto evocato, e meglio l’aver riconosciuto per anni la titolarità

dei marchi in capo alla __________, si ricorda che

l’autorità fiscale non è vincolata alle decisioni adottate nei periodi fiscali

precedenti. Va al proposito precisato che la costante giurisprudenza del

Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un

trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9

Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della

legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di

legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1.; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale

esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi

imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere

vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni

analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto, di principio,

alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. decisioni del TF n.

2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; 2P.250/2004

del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; 2P.173/2002 del 7

febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; 2A.62/1997 del 3 maggio

1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

3.2

Il Tribunale federale si è

dovuto confrontare con il ricorso di un contribuente, che era stato

assoggettato all’imposta federale diretta per avere alienato un immobile, che

l’autorità fiscale aveva considerato commerciale. Secondo il ricorrente,

tuttavia, il fisco cantonale aveva violato il principio della buona fede, per

il fatto che nei periodi precedenti gli aveva concesso la deduzione forfetaria

delle spese di manutenzione, che è riservata agli immobili privati. Ricordato

il principio per cui in ogni periodo fiscale i fatti e il diritto possono

essere riesaminati e valutati diversamente, l’Alta Corte ha poi escluso una

possibile violazione del principio della buona fede, alla luce del fatto che la

qualifica dell’immobile come bene privato nei periodi precedenti aveva

comportato un vantaggio e non un maggior onere fiscale. Un problema legato alla

buona fede avrebbe potuto porsi tutt’al più nel caso in cui, nei periodi

precedenti, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla deduzione di spese

superiori, qualora l’immobile fosse stato considerato commerciale (sentenza

2C_551/2018 dell’11.6.2019 consid. 2.2.5).

3.3

Analogamente alla

fattispecie di cui si è occupata la Suprema Corte, nella sentenza poc’anzi

evocata, anche nel caso in esame il riconoscimento dei versamenti alla __________

nei periodi fiscali precedenti ha tutt’al più comportato un vantaggio fiscale

per la contribuente. Non vi sono pertanto le condizioni perché possa invocare

la buona fede.

4.

Le distribuzioni

dissimulate di utili

4.1

Secondo l’art. 57 LIFD

l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66

LT.

4.2

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT (testo in vigore nel periodo fiscale 2017) prevedono, con

riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

1.

Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate

dall'uso commerciale;

c.

i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in

capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l’art. 64. Il

trasferimento all’estero della sede, dell’amministrazione, di un’impresa o di

uno stabilimento d’impresa è parificato alla liquidazione.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1

LIFD prevedono da parte loro che

1.

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c.

i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro

provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni

gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

4.3

Il diritto fiscale si basa

sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili,

esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip),

fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto

tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1;

DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der

Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer

Bilanz, p. 21 ss.).

In

altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO;

dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura

in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto

commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione

TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DBG,

vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p.

242; Richner/Frei/Kaufmann/ meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).

4.4

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione

dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni

seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio

che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116

consid. 2; 115 Ib 238).

4.5

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni

dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a

determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina,

con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel

conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene

definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;

cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale

e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto

quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,

che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando

quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un

terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.

6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

4.6

4.6.1

Nelle procedure fiscali

vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle

imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare i fatti d’ufficio. Il

contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione

nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa e esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 42 cpv. 1 LAID; art.

200.

cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti

giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento

delle prove (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_605/2015 del

5.11.2015

consid. 2.3.1 e 2.3.2 con riferimenti).

Di principio, il grado di

prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non

abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli

eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza

richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità

del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante

rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la

prova piena (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.2 con riferimenti).

Se, nonostante la

collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo

l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere

accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano

applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la

ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità

fiscale è dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario

(sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399

ss.).

4.6.2

Nell’ambito delle

prestazioni valutabili in denaro le autorità fiscali devono apportare la prova

che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una

controprestazione oppure una controprestazione sufficiente. Se le prove

raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza che rivelano

l’esistenza di una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire

l’esattezza delle sue affermazioni contrarie. Una volta che un fatto è dato per

acquisito, la questione dell’onere della prova non si pone più (sentenza TF

2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 6.2; TF 2C_333/2017 del 12.4.2018 consid.

4.1.).

5.

Prestazione senza

controprestazione corrispondente

5.1

La questione se sussista o

meno una sproporzione tra la prestazione fornita da parte della società e la

controprestazione che ne ricava si determina facendo un confronto con quello

che sarebbe stato pattuito tra persone indipendenti (“Drittvergleich”).

Si tratta di esaminare se la prestazione sarebbe stata accordata, nella stessa

misura, anche ad un terzo estraneo alla società, ossia si deve verificare se il

principio della piena concorrenza ("Dealing at arm's length")

è stato rispettato. Questo modo di procedere permette d’identificare il valore

venale del bene trasferito oppure del servizio reso, con il quale la controprestazione

effettivamente pretesa deve essere comparata (sentenza TF 2C_11/2018 del

10.12.2018

consid. 7.3 e giurisprudenza citata).

Il diritto fiscale

svizzero non conosce, salvo disposizione legale espressa, un regime speciale

per i gruppi di società: le operazioni tra società dello stesso gruppo devono

avvenire come se fossero effettuate tra terzi in un contesto di libera

concorrenza (2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3.). Conseguentemente la

sproporzione di una prestazione non può in ogni caso essere giustificata

dall’interesse del gruppo di società (DTF 140 II 88 consid. 4.1.).

5.2

5.2.1

Occorre determinare come

debba essere stabilito il valore venale del bene ceduto o del servizio prestato.

Se esiste un libero mercato, i prezzi sono determinanti e consentono un

confronto effettivo fra i prezzi applicati fra le società associate. Se non vi

è un libero mercato che permetta una comparazione effettiva, si deve allora

procedere secondo il metodo della comparazione con una transazione comparabile

(o metodo del prezzo comparabile), che consiste nel procedere ad un confronto

con il prezzo praticato fra terzi in una transazione che presenta le stesse

caratteristiche, tenendo conto dell’insieme delle circostanze determinanti. In

mancanza anche di una transazione comparabile, la determinazione del prezzo di

piena concorrenza avviene allora secondo altri metodi, quali il metodo del

costo maggiorato («cost plus») o quello del prezzo di rivendita, che

rientrano, insieme al metodo della transazione comparabile, nei metodi

tradizionali fondati sulle transazioni secondo la classificazione intrapresa

dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Il metodo del costo

maggiorato, in particolare, consiste nel determinare i costi sopportati dalla

società che esegue la prestazione, aggiungendovi un margine appropriato, in

modo tale da ottenere un utile adeguato, tenuto conto delle funzioni esercitate

e delle condizioni del mercato (DTF 140 II 88, consid. 4.2; v.

anche : OCSE, Principes applicables en matière de prix de transfert à

l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales,

2022; Maraia, Prix de transfert

des biens incorporels, Droit fiscal suisse et international, 2008, pp. 7-9).

5.2.2

Nel 1963 l’OCSE ha

sviluppato il Modello di convenzione fiscale, poi rivisto regolarmente negli

anni. La maggior parte delle CDI concluse dagli Stati sono state elaborate

sulla base del Modello OCSE, con qualche modifica risultante dalle negoziazioni

fra gli Stati. L’art. 9 del Modello OCSE tratta la questione del “transfer

pricing”. Il primo capoverso dell’articolo pone il principio della piena

concorrenza ed è stato ripreso dalla maggior parte delle CDI. Il Comitato degli

affari fiscali dell’OCSE ha inoltre pubblicato i “Principi applicabili in

ambito di prezzi di trasferimento”. I primi principi direttori sono stati

stabiliti nel 1979 in un Rapporto intitolato “Prix de transfert et

entreprises multinationales (1979)” (Rapport de 1979 ou OCDE 1979). Tale

rapporto è poi stato interamente revisionato nel 1995 dando luogo ad un nuovo

rapporto fondamentale in quest’ambito: “Principes applicables en matière de

prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des

administrations fiscales”. Nel 1996 l’OCSE ha completato i Principi

direttori sviluppando delle considerazioni particolari per i beni immateriali

al capitolo VI e ai servizi infragruppo al capitolo VII (Maraia, op. cit., pp. 7-8).

5.3

5.3.1

In materia di diritti

immateriali, per poter valutare il rispetto del principio della piena

concorrenza, ci si deve interrogare in particolar modo sulla titolarità degli

stessi (Maraia, op. cit., p. 45;

Principes OCSE, p. 284 s., punto 6.46).

5.3.2

L’esercizio dei diritti attribuiti

dai brevetti, dai marchi, dalle opere e dal know-how presuppone il fatto

di essere proprietario degli stessi oppure di esserne stato autorizzato dal

proprietario. La questione della titolarità dei beni immateriali ha delle

conseguenze importanti sul piano fiscale. Il titolare ha il controllo totale dei

diritti relativi al suo bene immateriale. Ha il potere di trasferirli oppure di

cederne l’uso e ciò contro rimunerazione. Dal punto di vista fiscale, tale

rimunerazione è imponibile. D’altra parte il proprietario del bene sopporta i

costi ed i rischi legati allo sviluppo ed al mantenimento del bene immateriale.

Dal punto di vista fiscale, tali costi possono essere generalmente dedotti

dall’utile. Tenuto conto delle implicazioni fiscali della proprietà di tali

beni, si può immaginare che le aziende multinazionali abbiano la tendenza a

ridurre il loro onere fiscale, trasferendo i diritti sui loro beni immateriali

a società associate situate in Stati in cui il carico fiscale è più contenuto,

continuando a far sopportare i costi legati allo sviluppo di questi beni o alla

loro valorizzazione alle società situate negli Stati in cui esiste un’imposizione

fiscale più importante (Maraia,

op. cit., p. 45).

Dal punto di vista

fiscale, sono ipotizzabili due approcci per determinare quale società di un

gruppo multinazionale sia proprietaria di un bene immateriale. Il primo

consiste nel riferirsi direttamente alle soluzioni previste dal diritto privato

(ossia la proprietà giuridica). Il secondo consiste nel relegare in secondo

piano la proprietà giuridica e tener conto degli elementi concreti, cioè le

funzioni e la quota delle spese e dei rischi sopportati dalle società del

gruppo per la creazione del bene (“proprietà economica”). Quest’ultimo criterio

si fonda sul principio in virtù del quale colui che sopporta i costi ed i

rischi legati ad un’attività dev’essere anche colui che ne percepisce gli utili.

I due approcci menzionati possono convergere o divergere a dipendenza delle

situazioni (Maraia, op. cit., p.

49).

5.3.3

Conformemente alla sua prassi,

la Svizzera segue le raccomandazioni dell’OCSE ed in particolare le regole

relative alle attività di commercializzazione eseguite dalle aziende che non

sono proprietarie di un marchio. L’AFC ha già ammesso l’applicazione del

criterio della proprietà economica nell’ambito di procedure amichevoli con

degli Stati stranieri.

In dottrina si ritiene che

la proprietà giuridica di un bene immateriale non debba essere comunque

ignorata, ma che debba rimanere determinante. Il criterio della proprietà

economica subentrerebbe in un secondo momento per correggere delle situazioni

non conformi al principio della piena concorrenza risultanti dal criterio della

proprietà giuridica, per tener conto della quota di utile che spetta, secondo

un confronto “arm’s lenght”, ad un’impresa che non è la proprietaria

giuridica del bene immateriale, ma ha assunto una parte delle funzioni e dei

rischi connessi alla valorizzazione di un bene (Maraia,

op. cit., p. 61).

5.4

5.4.1

L’OCSE, nella

pubblicazione “Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de

transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administration

fiscales” (versione 2022 pagg. , consultabile al sito internet https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert-a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2022_5357f003-fr#page673,

visualizzato il 22.3.2022), ha dedicato il Capitolo VI (p. 269 ss.) a considerazioni

particolari applicabili agli attivi immateriali. Le stesse sono poi completate,

dall’allegato I, nel quale vengono illustrati, mediante degli esempi pratici, i

principi.

5.4.2

Nei principi viene in

particolar modo indicato che è una questione fondamentale sapere come stabilire

una remunerazione rispettosa del principio di piena concorrenza tra i

componenti di un gruppo di società, a dipendenza delle funzioni esercitate,

degli attivi utilizzati e dei rischi assunti (paragrafo 6.46). In applicazione

del principio di piena concorrenza tutte le società facenti parte di un gruppo

multinazionale devono ricevere un compenso appropriato se esercitano delle

funzioni, utilizzano attivi o assumono rischi relativi allo sviluppo, al

miglioramento, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento degli

attivi immateriali. Bisogna pertanto determinare tramite un’analisi funzionale

quale membro del gruppo di società esercita tale funzione oppure esercita un

controllo su tali funzioni, quale membro apporta i finanziamenti e gli altri

attivi, quale membro assume i rischi associati all’attivo immateriale

considerato. In ciascuno di questi ambiti può trattarsi o meno del proprietario

legale del bene immateriale (p. 288, paragrafo 6.48).

5.4.3

I principi esposti al

Capitolo IV sono poi concretizzati tramite una serie di esempi pratici.

Rilevanti, sono, per il caso qui all’esame gli esempi 1 e 3 (p. 671 e 673).

Negli esempi 1 e 3 viene

esaminato il caso di __________, che è la società madre di un gruppo multinazionale.

La società __________ è una filiale detenuta interamente da __________ e

facente parte del gruppo __________. __________ finanzia ed esercita le

funzioni correnti di ricerca e sviluppo a sostegno delle attività industriali e

commerciali. Quando le funzioni di ricerca e sviluppo portano a delle

invenzioni, il gruppo __________ attribuisce tutti i diritti su tali invenzioni

alla Società __________, e ciò al fine di semplificare l’amministrazione dei

brevetti su scala mondiale. Tutti i brevetti depositati sono detenuti e

mantenuti in vigore dalla società __________. La società __________ impiega tre

giuristi incaricati dell’amministrazione e non ha altri impiegati. La società __________

non realizza e non controlla alcuna delle attività di ricerca e sviluppo del

gruppo __________. La società __________ non dispone di personale tecnico di

ricerca e sviluppo e non ha costi a carico in tal senso. La direzione di __________

prende le decisioni strategiche relative alla tutela dei brevetti, dopo aver

consultato gli impiegati della società __________. È la direzione di __________,

e non gli impiegati di __________ che controlla tutte le decisioni concernenti

la concessione, su licenza, dei brevetti del gruppo e ciò sia che si tratti di

imprese associate o società indipendenti. __________ utilizza le invenzioni

brevettate per la fabbricazione e la vendita dei prodotti nel mondo intero. La

società __________ non fa alcun uso commerciale dei brevetti e non ha il

diritto di farlo in base all’accordo di licenza concluso con __________. __________

in forza di tale accordo esercita tutte le funzioni di tutela, miglioramento ed

uso degli attivi immateriali, eccezion fatta per i servizi di amministrazione

dei brevetti. __________ si assume la totalità o la quasi totalità dei rischi

associati agli attivi immateriali.

5.4.4

Secondo i Principi OCSE in

ambito di transfer pricing relativi a beni immateriali (Principes

OCSE, p. 673, esempio 3) nel caso in cui la società S, dopo aver concesso l’uso

dietro licenza dei brevetti sia a società associate che indipendenti, decida di

vendere i brevetti ad una società indipendente ad un prezzo che riflette l’aumento

di valore dei brevetti per il periodo di tempo durante il quale la società __________

era legalmente proprietaria dei brevetti, essa dev’essere remunerata per le

funzioni effettivamente esercitate legate alla registrazione dei marchi, ma la

società __________ non ha alcun diritto alla parte di reddito conseguita dalla

cessione degli attivi.

6.

6.1.

Si tratta pertanto di

stabilire se la ripartizione del prezzo tra la __________ (__________) e la __________

(in liquidazione) sia avvenuta, dal punto di vista fiscale, in maniera

rispettosa dei principi enunciati ai precedenti considerandi.

In particolare, l’autorità

fiscale, nelle proprie osservazioni, ed appellandosi ai principi “(…) BEPS

esplicati al capitolo 6 dell’Action Plan 8-10 sui prezzi di trasferimento”,

ha rilevato che il fatto che le funzioni significative, il controllo su di esse

ed i rischi legati alla proprietà intellettuale fossero in capo alla

ricorrente, implicherebbe che la ripartizione del prezzo di vendita pagato dalla

__________ tra la ricorrente e la __________ (__________) sia del tutto

sproporzionato.

6.2

In

merito alla ripartizione del prezzo di vendita, il contratto di vendita

concluso con __________ nel 2017 “Agreement for the Sale and Purchase of Certain

Assets”, al punto 9 “Purchase price, Conditions of Payment”

prevedeva quanto segue:

(1)The purchase price to be paid by the Purchaser

to the Seller 1 (__________) and the Seller 2 (__________) (the “Purchase

Price”) shall consist of:

(a) an amount of

EUR 5'853’750 (…) to Seller 1 for the Sold Intellectual Property Rights and the

Know–how;

(b) an amount of

EUR 746’250 (…) to Seller 2 for the Sold Contractual Relationships, All

Business Data and the Transitional Services after the Closing Date.

La

parte più consistente del prezzo di vendita era costituita dall’alienazione dei

diritti di proprietà intellettuale e del know-how e spettava, da

contratto, a __________).

6.3

Dagli atti dell’autorità

fiscale si rileva che la __________ __________ e la __________ in liquidazione

avevano concluso un contratto sulle royalties, firmato il 28.3.2002 e

poi aggiornato il 9.11.2015. Dallo stesso si evince quanto

segue:

“The

costs for the maintenance of the Trade-Marks will be paid by __________. Each

new trade-mark that __________ decides to register, will be registered in the

name of __________, and the costs for their registration and maintenance will

be borne __________ may renounce to maintain validity of one or more

trade-marks, and in this eventuality all costs relating to such withdrawals

will be borne by __________. The cost for the defences of the Trade-Marks where

__________ deem it necessary will be borne by __________”.

Inoltre:

“All

formulas and all manufacturing methods developed by __________ or received from

__________ and presented on the markets with the Trade-Marks of __________,

shall be property of __________”.

“__________

for the entire duration of this Agreement, is entitled to exploit the

Trade-Marks, the recipes and manufacturing methods of __________, to

manufacture alcoholic and non-alcoholic products, or to have them manufactured

by independent suppliers, and to sell them worldwide, either directly or

through sole agents”.

Per la concessione dello sfruttamento della proprietà immateriale,

la __________ ha corrisposto alla __________ la somma annuale di € 60'000.-

(contratto punto 5.1.).

Sempre

dal contratto in questione, la __________ avrebbe dovuto consegnare alla __________

quanto segue (8.2.): la lista dei marchi, le ricette ricevute dalla __________,

le formule e i metodi manifatturieri dei prodotti, i nomi dei produttori degli

elementi principali per la lavorazione del prodotto, il costo dei prodotti

principali, (…), la copia del listino prezzi in mano agli agenti incaricati di

vendere il prodotto, copia dei contratti pubblicitari in mano agli agenti. La __________

avrebbe inoltre dovuto consegnare le ricette delle componenti aromatiche prodotte

per la realizzazione del prodotto, in modo tale che “__________ will be able to

manufacture them, or have them manufactured by independent suppliers”.

6.4

6.4.1

Dalla disamina del conto

economico della __________ __________) agli atti, emerge che la stessa non

aveva costi per il personale. Come rettamente rilevato nelle proprie

osservazioni dall’autorità fiscale, tutti i dipendenti del gruppo, compreso il

personale dirigente, erano impiegati presso la ricorrente a __________ (cfr. p.

es. periodi 2015-2017). Gli unici costi di un certo rilievo sostenuti dalla __________,

sia nel 2015 che nel 2016 sono quelli di domiciliazione (“Frais de

domiciliation et de comptabilité”, pari ad € 37'355.95 nel 2016 e 38'428.77

nel 2015”; cfr. “Autres charges externes”).

6.4.2

Nel 2016

la cifra d’affari della __________) era pari ad € 60'000.-: “Le chiffre

d’affaires net comprend le montant résultant de l’exploitation de “trademarks”,

déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et

d’autres impôts directement liées au chiffre d’affaires”. Tale

importo è riconducibile al pagamento delle royalties corrisposte da parte della

__________. Oltre a quest’entrata, la società __________, non aveva avuto, nel

2016.

altri ricavi.

6.5

Dalla disamina invece dei

costi estrapolati dal conto economico della __________ per gli anni 2014 – 2017

si ricavano i seguenti dati:

Costi

2014.

2015.

2016.

2017.

Merci

1'809'072.92

2'223'005.32

1'688'026.77

1'229'109.27

Royalties

64'800.00

73'200.00

64'800.00

0.

Costi d'esercizio

98'259.19

104'217.55

76'853.03

35'889.05

Costo locali

153'967.67

170'104.78

162'520.05

132'607.70

Stipendi

1'205'705.80

1'194'855

1'165'522.90

1'472'406

Oneri sociali

156'316.30

150'536.62

138'392.75

244'346.06

Spese amministrative

73'521.50

91'326.45

87'086.11

103'966.94

pubblicità / marketing

1'280'465.58

1'542'803.71

1'172'996.76

406'093.23

Perdita s. cambio

243'804.41

480'906.45

12'573.29

0.

Sopravvenienza passiva

45'643.30

0.00

0.

0.

Ammortamenti

8'139.85

9'499.00

5'600.00

5'401.00

Imposte

45'688

48'473.75

28'910

11'845.75

Utile d'esercizio

110'209.78

116'340.29

32'181.06

-938'893.25

La ricorrente aveva notevoli

costi fissi legati al costo delle merci, allo stipendio del personale (si

rilevano a tal proposito gli importanti stipendi versati nel corso degli anni ai

dirigenti __________, __________ e __________, che sedevano nel CdA della

ricorrente), al costo dell’affitto dei locali, nonché alla pubblicità e al marketing.

6.6

Ora, volendo seguire i

principi OCSE in materia, visti i rispettivi bilanci societari nonché i

contratti conclusi tra le parti, appare più che condivisibile la conclusione

dell’autorità fiscale secondo cui, nonostante proprietaria formale dei marchi fosse

la __________ in realtà la proprietaria economica degli stessi e del know-how

era la __________.

Quest’ultima ha da sempre

svolto ed assunto su di sé le funzioni significative, il controllo su di esse

ed i rischi legati alla proprietà intellettuale, nonché all’operatività

inerente la produzione (produzione, marketing, ecc). __________ era impiegato

il personale deputato a svolgere tutte le funzioni interconnesse con la

produzione, lo sviluppo la vendita e l’espansione del marchio __________.

Inoltre, sempre in seno alla __________ venivano prese le decisioni strategiche

aziendali dal personale dirigente, cioè dalla famiglia __________ e dal signor __________,

peraltro domiciliati in Svizzera.

Ciò significa che la

beneficiaria di quanto pagato da __________ per acquistare la proprietà

immateriale è la ricorrente.

7.

Prestazione

concessa ad un azionista o a una persona vicina

7.1

Come spiegato precedentemente

la ripartizione del prezzo di vendita è avvenuta tra le società __________ e __________

Entrambe le società sono detenute al 100% dalla __________). Come correttamente

esposto dall’autorità fiscale azionista di maggioranza della __________ era,

sino al 2013, la __________ il cui azionista unico era __________. Quest’ultimo

è stato dipendente, nonché membro del CdA della contribuente. La prestazione –

e meglio la ripartizione del prezzo in maniera non conforme al principio di

piena concorrenza – è pertanto avvenuta a favore di una persona vicina

all’azionista.

7.2

Ad ogni modo, come

giustamente indicato dall’UTPG, il Tribunale federale ha affermato che non è necessaria

la prova diretta del fatto che il beneficiario della prestazione sia un

azionista o una persona vicina. Ciò può essere presunto, nel caso in cui non

sia possibile trovare alcuna altra spiegazione dello svolgimento

dell’operazione insolita e questa conclusione si imponga (cfr. p. es. la

sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 6.4 e

riferimenti).

8.

Commisurazione della prestazione valutabile in denaro

8.1

In caso di distribuzione

dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini

del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la

prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la

determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va

posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il valore economico reale è di principio costituito dal

prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio

su di un mercato libero ed aperto (sentenze

2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3; 2C_876/2012 del 3.4.2014, consid. 5.4;

2C_788/2010 del 18.5.2011 consid. 4.1; 2C_275/2010 del 24.8.2010 consid. 3.1; DTF

107.

Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 26 novembre 2003 n.

2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3). Questo criterio non può

però venir trasposto come tale agli oneri che una società anonima si assume per

le spese private degli azionisti, come per i costi legati ad oggetti

patrimoniali che servono esclusivamente al loro mantenimento o al loro diletto,

acquistati dalla società senza essere destinati alla sua attività aziendale. In

assenza di comportamento conforme alle regole di mercato, non è infatti possibile

riferirsi a prezzi effettivi di paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una

controprestazione che permetta alla società di coprire i costi sopportati e di

conseguire un utile adeguato (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno

2005.

n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

8.2

Nel contratto di

compravendita con la __________, la parte di prezzo destinata alla __________ (__________)

era pari “(a) an amount of EUR 5'853’750 (…) to Seller 1 for the Sold

Intellectual Property Rights and the Know –how”. Come visto in precedenza,

la proprietaria economica dei marchi nonché del know–how del prodotto è

la qui ricorrente, la __________, che ha da sempre sviluppato e gestito dal

Ticino, come correttamente rilevato dall’autorità fiscale, “(…) il commercio,

la ricerca, lo sviluppo di nuovi prodotti e lo studio delle strategie di

mercato dei vari prodotti”. Motivo per il quale, in applicazione dei

principi OCSE già enunciati, l’UTPG ha correttamente attribuito alla ricorrente

il ricavo in origine computato alla società sorella __________ (cfr. calcolo

nel dettaglio nella decisione UTPG del 5.12.2019).

9.

Carattere

riconoscibile della distribuzione dissimulata di utile

9.1

Per quanto concerne le due

ultime condizioni che devono essere riunite per ritenere l’esistenza di una

distribuzione dissimulata di utile, e meglio il fatto che la prestazione

non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni e che la sproporzione

tra prestazione e controprestazione era palese al punto che gli organi della

società avrebbero dovuto rendersi conto del vantaggio che concedevano, si

rileva quanto segue.

9.2

Secondo la

giurisprudenza il carattere riconoscibile della distribuzione dissimulata di

utile è presunto se la sproporzione tra le prestazioni è manifesta (sentenza TF

2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.8.). Ora, nel caso che qui ci occupa, come

visto, la sproporzione tra le prestazioni è manifesta, ritenuto come la società

con sede nel __________ non avesse alcuna operatività propria, come risulta dai

documenti agli atti, e d’altra parte aveva come unico ricavo le royalties

pagate dalla società di __________. La __________ aveva la medesima sede legale

dell’azionista __________, ossia in __________, società come visto legata alla

famiglia __________, i cui membri erano dipendenti della contribuente, in varie

funzioni, oltre a sedere nel Cda della stessa. La ripartizione del prezzo di

vendita, in dispregio del principio di piena concorrenza – di cui la parte più

importante è relativa al valore della proprietà dei trade-marks - è

stato attuato, con altissima verosimiglianza unicamente per procedere ad un

evidente risparmio d’imposta: l’autorità fiscale svizzera ha infatti stabilito,

per il 2017, un’imposta (cantonale, federale e comunale) pari a fr. 2'103'427.50

a fronte di un carico fiscale del Lussemburgo di € 1'473'881.94.

Era pertanto

perfettamente riconoscibile, per gli organi societari, il vantaggio concesso

alla società sorella domiciliata, che aveva quale scopo quello di ottenere un

trattamento fiscale agevolato.

10.

Il ricorso è respinto.

Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 6’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 6’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: