80.2020.184
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, invio della dichiarazione d’imposta, prova della manifesta inesattezza solo parziale, produzione di certificato di salario, calcolo del dispendio, aliquote massime
30 luglio 2024Italiano16 min
chiesto la rettifica delle decisioni sulla base delle dichiarazioni d’imposta allegata
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.184
80.2020.185
Lugano
30 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 ottobre 2020 contro la decisione del 9 settembre 2020 in materia di IC
e IFD 2015 e 2016.
Fatti
Fatti
A. RI 1, cittadino
svizzero nato in __________ nel 1946, ha preso domicilio ad __________ il 1°
aprile 2014, in provenienza da __________ (IT). Il 31 maggio 2022 ha annunciato
la partenza per l’Austria. La moglie __________ si è trasferita da __________
ad __________ dal 1° marzo 2015.
Non avendo il contribuente
presentato le dichiarazioni d’imposta 2015 e 2016, nonostante richiami, diffide
e multe per violazione degli obblighi procedurali, con decisioni del 4 dicembre
2019 l’RS 1 ha notificato ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2015 e 2016
allestite d’ufficio, commisurando in entrambi i casi il reddito imponibile in
fr. 193'500.– per l’IC e in fr. 189'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile in
1'940’000.–.
B. Con due reclami del 3
gennaio 2020, il contribuente, rappresentato dalla __________, ha impugnato le
decisioni di tassazione 2015 e 2016, argomentando che lo stipendio conseguito
ammontava a fr. 26'313.– nel 2015 e a fr. 46'105.– nel 2016 e la sostanza
imponibile a fr. 277'284.– al 31.12.2015 e a fr. 294'125.– al 31.12.2016. Ha
chiesto la rettifica delle decisioni sulla base delle dichiarazioni d’imposta allegata
e di essere convocato prima dell’emissione della decisione.
C. Con scritto del 27
luglio 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione si è rivolto al reclamante,
avvertendolo che la dichiarazione d’imposta presentata dopo l’intimazione della
decisione di tassazione operata d’ufficio non era completa o sufficientemente
documentata, in quanto un reclamo contro una decisione di tassazione operata
d’ufficio deve dimostrare la manifesta inesattezza della decisione contestata.
Di conseguenza, gli ha attribuito un termine fino al 14 agosto 2020 per
presentare documentazione a comprova dei redditi e della sostanza posseduta
all’estero da entrambi i coniugi, la dichiarazione o la decisione di tassazione
inerente gli immobili all’estero e documentazione e dettaglio del numerario
dichiarato al 31.12.2105 e al 31.12.2016. Scaduto infruttuoso tale termine, il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Poiché il reclamante non
ha dato seguito alla richiesta in questione, con due decisioni del 9 settembre
2020 l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibili i reclami.
D. Con tempestivi ricorsi
alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, chiede di
essere imposto sulla base dei redditi e della sostanza dichiarati. Lamenta la
mancata convocazione da parte dell’Ufficio di tassazione, il quale si sarebbe
limitato ad inoltrare delle richieste di informazioni prima di dichiarare
irricevibili i reclami. Essendo il reddito da lui conseguito nettamente
inferiore rispetto a quanto stabilito con le decisioni impugnate, la tassazione
sarebbe “inesatta e spropositata”. Il contribuente non percepirebbe altri
elementi di reddito se non quelli dichiarati e lo stesso immobile sito in
Austria, poi venduto, sarebbe stato sfitto e inabitabile. Anche la valutazione
della sostanza imponibile sarebbe ingiustificata, in quanto il valore delle
azioni della __________ ammonterebbe a fr. 5'365.– ciascuna. La tassazione
contestata non sarebbe giustificata neppure dal calcolo del dispendio. Sarebbe
anche in contrasto con la capacità contributiva del ricorrente, che dovrebbe
pagare imposte per fr. 54 448.–, cioè la metà della sua disponibilità finanziaria.
E. Nelle sue
osservazioni del 13 ottobre 2020, RS 1 ha rilevato che “i coniugi __________
sono stati imposti con due tassazioni operate d’ufficio in quanto non hanno
inviato le dichiarazioni d’imposta”. Le dichiarazioni allegate ai reclami “non
sono state considerate sufficienti a sanare il vizio di forma”, ragione per
cui sarebbe stata inviata loro la richiesta di collaborazione, cui non hanno
dato seguito. Fra le informazioni mancanti rileva quelle in merito a reddito e
sostanza della moglie, alle azioni delle società __________ e __________, al
numerario, aumentato fra il 2014 e il 2015 da fr. 7000.– a fr. 150 000.–, all’affitto
pagato e al valore dell’immobile in Austria; infine il dispendio calcolato in
base alla documentazione presentata sembrerebbe essere negativo. L’autorità di
tassazione propone pertanto di respingere il ricorso.
F. All’udienza del 31
maggio 2024 il ricorrente ha chiesto che la decisione sia annullata e gli atti
ritornati all’UT per una nuova decisione.
L’UT ha confermato la
propria decisione data l’incompletezza della documentazione presentata. Nel
corso dell’udienza si è poi appreso che la moglie del contribuente nei periodi
fiscali litigiosi ha lavorato in __________ ed era proprietaria di un’immobile
nel Canton __________. Neppure è chiaro quali partecipazioni sociali sono
detenute dal contribuente. Visto quanto sopra non ci sarebbero elementi per
dimostrare la manifesta inesattezza della decisione.
Diritto
1. 1.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
1.2.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
"manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare
eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta
inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.3.
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
sentenza TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid.
5.1)
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente e la moglie
sono stati sottoposti a tassazione d’ufficio, per i periodi fiscali 2015 e
2016, come già era accaduto al solo marito per il periodo fiscale 2014 (cfr.
sentenza CDT n. 80.2017.85/86 del 9 maggio 2019), in quanto non avevano
presentato alcuna dichiarazione d’imposta. Con il reclamo contro le decisioni
di tassazione, hanno presentato le dichiarazioni d’imposta, ma l’autorità di
tassazione ha ritenuto che ciò non bastasse a comprovare che la contestata
stima degli elementi imponibili fosse “manifestamente inesatta”. Siccome
quest’ultima è una condizione di ricevibilità di un reclamo contro una
tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale ha dapprima attribuito al reclamante
un termine per presentare ulteriore documentazione e poi, non avendola
ricevuta, ha dichiarato irricevibile il gravame.
2.2
Come nel caso della
tassazione del periodo fiscale 2014, anche in relazione alle tassazioni dei
periodi 2015 e 2016 restano diversi aspetti non chiariti.
Fra gli altri, i rapporti
con le società __________ SA e __________ GmbH. Quest’ultima era stata
dichiarata per la prima volta con il ricorso contro la tassazione d’ufficio
2014, ma poi non è più stata menzionata.
C’è poi la questione del
numerario, che appare e scompare dalle dichiarazioni e il cui ammontare si
modifica ripetutamente. Nella prima dichiarazione del 2014 ammontava a fr.
150'000.–, ma poi era ridotto a fr. 7'000.– nella dichiarazione allegata al
ricorso; nei periodi successivi è ritornato a fr. 150'000.–.
Ma è soprattutto la
situazione della moglie a non essere chiara. __________ ha trasferito il
domicilio da __________ ad __________ il 1° marzo 2015. Tuttavia, nelle
dichiarazioni allegate dal marito ai reclami contro le tassazioni d’ufficio non
è stata fornita alcuna indicazione in merito a redditi o beni appartenenti alla
moglie. Anzi, nonostante il suo trasferimento dall’estero, sulla prima pagina
delle due dichiarazioni è stato menzionato che il suo domicilio era “estero”. Neppure
è noto come mai si sia trasferita in Svizzera un anno dopo il marito. Solo nel
corso dell’udienza del 31 maggio 2021 si è appreso che avrebbe esercitato
un’attività lucrativa in Italia e che sarebbe proprietaria di un immobile a
Zurigo. Di nessuno dei due è mai stata fatta menzione nelle dichiarazioni
presentate.
2.3
Il ricorrente obietta che
il suo unico reddito sarebbe rappresentato dallo stipendio versatogli dalla __________
SA, pari a fr. 26'313.– nel 2015 e fr. 46'105.– nel 2016, attestato dal
certificato di salario.
Sebbene l’autorità di
tassazione non abbia elaborato un vero e proprio calcolo del dispendio, è
perlomeno dubbio che il contribuente abbia potuto mantenersi con questo solo
stipendio. D’altronde, il contribuente non ha mai fornito indicazioni in merito
alla pigione pagata per la sua abitazione, alla disponibilità di veicoli a
motore e ad altre spese sostenute.
In queste circostanze, non
si può considerare verosimile che il solo reddito sia quello dell’attività
lucrativa dichiarata.
2.4
L’insorgente obietta poi
che “gli elementi di reddito e di sostanza detenuti all’estero… non hanno un
impatto diretto sul reddito imponibile ma unicamente sull’aliquota applicabile”.
In primo luogo, l’assoggettamento
in virtù dell’appartenenza personale è illimitato e ne sono esclusi solo le
imprese, gli stabilimenti d’impresa e i fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1
LIFD) o fuori Cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT).
In secondo luogo, le
persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito in Svizzera
devono l’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente
alla totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD; cfr. anche l’art. 6 cpv. 1
LT per l’imposta cantonale).
Secondo gli art. 123 cpv.
1.
LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le
condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed
esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT).
Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e
trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61
p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di
sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le
facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate.
Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar
zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 8 ad art. 7 LIFD, p. 103), ritenuto
che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle
aliquote massime (cfr., fra le altre, sentenze TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio
2008.
e n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
Nel caso in esame, il
ricorrente potrebbe aver percepito redditi del capitale (p. es. dividendi,
interessi) dall’estero (in particolare dall’Austria), che sarebbero imponibili
in Svizzera. In ogni caso, l’eventuale esenzione di beni o redditi in Svizzera
non esime, come visto, il contribuente dall’obbligo di presentare una
dichiarazione completa.
3.
3.1.
Come
già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta
inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve
essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire
all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai
mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. per
esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e
giurisprudenza citata).
Da
un contribuente, che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver
presentato la dichiarazione d’imposta, è dunque lecito attendersi che con il
reclamo inoltri una dichiarazione o apporti altrimenti la prova dei fatti
rilevanti per la tassazione. Siccome l’art. 132 cpv. 3 seconda frase LIFD pone
a suo carico l’onere della prova, deve anche fornire le prove di quanto
sostenuto. Se pretende che il suo reclamo permetta di ritornare alla procedura
di tassazione ordinaria, la prova dell’inesattezza della tassazione deve essere
completa, cioè deve fornire prove in relazione a tutti i fatti controversi o
incerti.
3.2
Se
il contribuente omette di fornire le prove che permettano di ricostruire in
modo completo la fattispecie rimasta fino a quel momento incerta, l’autorità di
tassazione può entrare nel merito del suo reclamo solo se dimostra perché la
valutazione dell’autorità dovrebbe essere manifestamente inesatta e allega al
reclamo le prove a tal fine necessarie. Si tratta in tal caso di una “prova
parziale” dell’inesattezza (sentenza del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021
consid. 4.4, in in StE 2022 B 95.1 n. 17 = BJM 2022 p. 275).
Se
il contribuente non apporta le prove in relazione all’intera fattispecie
incerta, ma le prove si riferiscono solo a parti della stessa, viene mantenuta
la tassazione d’ufficio, ma la stima manifestamente inesatta viene corretta
nella procedura di reclamo (sentenza
del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.1.2, in StE 2022 B 95.1 n.
17.
= BJM 2022 p. 275).
La
Suprema Corte propone l’esempio del contribuente che, fra l’altro, ha omesso di
comprovare l’ammontare del suo reddito e della sua sostanza mondiali,
nonostante la diffida dell’autorità fiscale. L’autorità fiscale procede in tal
caso ad una tassazione d’ufficio, in relazione fra l’altro anche al reddito
determinante per l’aliquota. Se, in seguito, il contribuente produce le prove
necessarie per determinare la parte del reddito imponibile, a sua volta
stabilita per apprezzamento, il fisco non potrebbe negare che sia stata
comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio in tutte le sue
componenti, solo per il fatto che il reddito e la sostanza mondiali continuano
a non essere comprovati. In una simile situazione, dovrebbe entrare nel merito
del reclamo e correggere la tassazione, nella misura in cui il reddito
imponibile è ormai stato provato. Solo in relazione alla determinazione del
reddito determinante per l’aliquota non è possibile alcuna correzione, a causa
della perdurante mancanza di prove (sentenza n. 2C_930/2016 e 2C_931/2016 del 20
marzo 2017 consid. 3.5, in RF 73/2018 p. 717).
Una
prova parziale non può quindi naturalmente portare all’annullamento completo
della tassazione d’ufficio contestata, ma solo alla correzione della valutazione
effettuata, per cui la nuova stima da effettuare nella decisione su reclamo
deve essere limitata alla parte ancora incerta dei fatti (Hunziker/Brunner, Anfechtung von
Ermessensveranlagungen, in RF 77/2022 p. 443).
3.3
Nel caso concreto, le
dichiarazioni allegate al reclamo lasciavano numerosi dubbi in merito al
reddito imponibile. Nonostante la richiesta di collaborazione inoltrata dal
fisco, non tutti sono stati sciolti.
Va comunque ammesso che
una dichiarazione è stata presentata e che perlomeno il reddito dell’attività
lucrativa dipendente dello stesso insorgente è stato comprovato con la
produzione di un certificato di salario, vincolante per il fisco fino a prova
di falso.
In queste circostanze, non
si giustifica la conferma del reddito del lavoro stimato dall’autorità di
tassazione in fr. 200'000.– netti. Il reddito dell’attività lucrativa
dipendente deve essere ripreso dai certificati di salario prodotti in sede di
reclamo contro la tassazione d’ufficio.
Il che non significa che
vi siano le condizioni per mantenere comunque una tassazione d’ufficio
parziale.
In primo luogo, l’autorità
di tassazione procederà ad elaborare un calcolo del dispendio per verificare se
il reddito dichiarato sia sufficiente perlomeno a giustificare le spese note.
Su tale presupposto, determinerà la misura dei redditi presunti da inserire
nella base di calcolo dell’imposta sul reddito dei periodi fiscali litigiosi.
In secondo luogo,
considerata la totale mancanza di indicazioni in merito al reddito e alla
sostanza all’estero, a maggior ragione dopo aver appreso solo nel corso
dell’udienza tenutasi davanti alla Camera di diritto tributario che la moglie
del ricorrente lavorava all’estero, si giustifica l’applicazione delle aliquote
massime.
3.4
Per quanto attiene alla
sostanza imponibile, le incertezze esistenti al momento della tassazione
d’ufficio non sono state superate neppure con l’inoltro della dichiarazione in
sede di reclamo.
Permangono dubbi in merito
alla detenzione di partecipazioni in società svizzere e estere e non vi è
nessuna spiegazione in merito alla provenienza del numerario dichiarato nella
misura di fr. 150'000.–.
In queste condizioni non
sono adempiuti i presupposti per ritenere che si giustifichi il passaggio alla
tassazione in base alla dichiarazione presentata.
Si può richiamare quanto
affermato nella sentenza relativa alla tassazione per il periodo fiscale 2014,
laddove, tenuto conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e
considerato anche l’atteggiamento processuale del ricorrente, la Camera aveva
escluso che vi fossero le condizioni perché la valutazione del reddito e della
sostanza imponibili del ricorrente, intrapresa dall’Ufficio di tassazione,
potesse essere considerata arbitraria (sentenza CDT n. 80.2017.85/86 del 9
maggio 2019 consid. 4).
Nei periodi fiscali qui
contestati, le considerazioni che precedono possono essere riprese perlomeno
per quanto attiene al calcolo dell’imposta sulla sostanza.
4.
Il ricorso è parzialmente
accolto. Le tasse di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del
ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza. Gli è riconosciuta
un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni del 9 settembre 2020 sono annullate in relazione
all’imposta sul reddito. L’Ufficio di tassazione adotterà una nuova decisione,
nella quale:
·
il reddito dell’attività lucrativa dipendente del ricorrente
corrisponderà a quello risultante dai certificati di salario rilasciati dal suo
datore di lavoro;
·
al reddito imponibile saranno aggiunti altri redditi nella misura
in cui ciò sarà giustificato dal calcolo del dispendio;
·
l’imposta sul reddito sarà calcolata applicando le aliquote
massime.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr.
3’000.–
sono a carico del
ricorrente, che le ha anticipate, nella misura di un mezzo (fr. 1’500.–). La
differenza di fr. 1'500.– è rimborsata al ricorrente.
Al ricorrente è riconosciuta
un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: