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Decisione

80.2020.187

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, mancanza di “elementi necessari” per compilare la dichiarazione

26 novembre 2020Italiano9 min

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.187

Lugano

26 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 ottobre 2020 contro la decisione del 2 ottobre 2020 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1, classe 1937, è

madre adottiva di due figli (__________) ed è vedova dal 20 febbraio 2015. In

data 13 agosto 2020, a seguito di un richiamo datato 16 luglio 2020, l’RS 1 (in

seguito UT) diffidava RI 1 ad inviare entro un termine di 20 giorni la

dichiarazione delle imposte per il periodo fiscale 2019, avvertendola che,

scaduto infruttuosamente questo termine, le avrebbe inflitto una multa

disciplinare.

Con il decreto del 16

settembre 2020 l’UT infliggeva alla contribuente la multa di CHF 300.- (multa

base CHF 100.-, progressione per recidiva 3), per violazione degli obblighi

procedurali.

B. Con scritto datato 18

settembre 2020 la ricorrente interponeva reclamo avverso tale decreto

segnalando che le sarebbe stato impossibile, ormai dal 2016, compilare la

dichiarazione delle imposte, in quanto le mancherebbero i documenti necessari.

Con decisione 2 ottobre

2020 l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa disciplinare. L’autorità

fiscale riteneva come nel caso di specie, avendo la contribuente omesso in modo

negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante la diffida, si

fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257

LT e 174 LIFD.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, e con i seguenti complementi del 16

e 19 ottobre 2020, RI 1 contesta la multa inflittagli dall’Ufficio di

tassazione. Ammettendo di non presentare la dichiarazione delle imposte “da

qualche anno”, afferma che tale omissione sarebbe da ricondurre ad una

problematica ereditaria, sorta alla dipartita del coniuge nel 2015. Dalla

copiosa documentazione allegata ai suoi scritti si evince, infatti, che la

ricorrente è divenuta esecutrice testamentaria della successione relitta del

marito e che ciò le ha comportato non poche difficoltà. Ripercorre inoltre le

vicissitudini concernenti una problematica sorta alla fine degli anni ’80 in

relazione al condominio nel quale risiedeva e conclude ribadendo di non essere

in possesso di tutti i documenti necessari alla compilazione della

dichiarazione delle imposte.

D. Con osservazioni del

19 ottobre 2020 l’UT si riconferma nella propria posizione, dal momento che la

dichiarazione delle imposte non è stata inviata entro i termini previsti e

neppure risulta rientrata in seguito. L’UT precisa inoltre che, a prescindere

da eventuali problematiche di natura civilistica-successoria, la dichiarazione

delle imposte deve in ogni caso essere ritornata dal contribuente, compilata

con i dati a disposizione.

E. Tramite lettera del

23 ottobre 2020, indirizzata allo Stato del Canton Ticino, RI 1, preso atto

delle osservazioni dell’UT, ribadisce nuovamente le proprie tesi e conclude

confermando la volontà di tenere “bloccate le dichiarazioni delle imposte

attuali, arretrate e delle assicurazioni sociali, fino a chiusura di tutte le

procedure”.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa

il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

1.3.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

L’art. 266 cpv. 1 LT

stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.

257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,

alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per

analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Alla ricorrente è stata

inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato la dichiarazione delle

imposte all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitole con la diffida

del 13 agosto 2020.

Omissione peraltro non

contestata dalla ricorrente, la quale in più di un’occasione ha manifestato nei

suoi scritti l’intenzione di non presentare la dichiarazione delle imposte “fino

a chiusura di tutte le [non meglio specificate] procedure”.

Non solo nel ricorso bensì

anche nei molti scritti presenti nell’incarto e indirizzati a svariate

autorità, l’insorgente presenta diverse questioni – successorie e

amministrative – senza tuttavia chiarire i motivi per cui contesta la multa

disciplinare di CHF 300.-, inflittagli con decisione 16 settembre 2020.

L’Autorità fiscale ritiene

che la contribuente abbia violato gli obblighi di procedura rifiutandosi, con

atteggiamento sistematico adottato ormai da qualche anno a questa parte, di

presentare la dichiarazione delle imposte. L’UT precisa inoltre che la stessa

deve essere in ogni caso ritornata dal contribuente, compilata con i dati a

disposizione.

2.2

Nonostante la diffida del

13.

agosto 2020, la contribuente ha quindi volutamente omesso di trasmettere all’UT

la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, come la stessa del

resto riconosce. Dalle affermazioni contenute nei suoi scritti (“Quale

esecutrice testamentaria, ribadisco che tengo bloccati tutti gli acconti, le

dichiarazioni delle imposte e le assicurazioni sociali, finché quanto richiesto

è voluto dal de cuius non sarà chiarito”, cfr. ricorso 13.10.2020), sembra che

la ricorrente voglia in tal modo fare pressione sulle autorità, senza tuttavia che

si comprenda quali siano effettivamente le sue pretese. A riprova di ciò, la

ricorrente non solo non ha presentato la dichiarazione delle imposte, nemmeno

tardivamente, ma non ha neppure richiesto una proroga per l’inoltro della stessa.

Per quanta comprensione

possa suscitare la situazione personale della ricorrente, la presentazione

della dichiarazione resta un obbligo procedurale, la cui violazione comporta

inevitabilmente una sanzione.

2.3

La ricorrente, già in sede

di reclamo, ha anche invocato la mancanza degli “elementi necessari” alla

compilazione della dichiarazione.

Come già rilevato, la

contribuente non spiega quali siano gli elementi, la cui mancanza le

impedirebbe di presentare una dichiarazione d’imposta. In ogni caso, ciò non la

esimerebbe dall’obbligo di inoltrare una dichiarazione.

Si ricorda a tale

proposito che la legislazione tributaria prevede che l’autorità di tassazione

esegua “la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa”,

non solo “se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali”, ma anche “se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili” (art.

130.

cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT). Come giustamente osservato dall’UT, il

contribuente deve in ogni caso presentare la dichiarazione delle imposte,

corredata dai documenti a sua disposizione. Starà poi all’autorità,

eventualmente, valutare di procedere ad una tassazione d’ufficio, qualora la

documentazione si rivelasse effettivamente insufficiente. La mancanza dei

documenti necessari alla compilazione della dichiarazione non fa dunque venire

meno l’obbligo del contribuente di collaborare, nei limiti delle sue

possibilità.

2.4

La contribuente è quindi

stata punita con multa per violazione degli obblighi procedurali, in quanto si

è rifiutata di compiere l’atto ordinato dall’autorità fiscale, e meglio

l’inoltro della dichiarazione d’imposta, entro la scadenza del termine

impartitole. Essendo realizzate entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva

– secondo cui l’autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la

stessa appare quindi giustificata.

3.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 300.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

.

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico,

viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale,

Eigerstrasse 65, 3003 Berna

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria: