80.2020.187
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, mancanza di “elementi necessari” per compilare la dichiarazione
26 novembre 2020Italiano9 min
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.187
Lugano
26 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 ottobre 2020 contro la decisione del 2 ottobre 2020 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1, classe 1937, è
madre adottiva di due figli (__________) ed è vedova dal 20 febbraio 2015. In
data 13 agosto 2020, a seguito di un richiamo datato 16 luglio 2020, l’RS 1 (in
seguito UT) diffidava RI 1 ad inviare entro un termine di 20 giorni la
dichiarazione delle imposte per il periodo fiscale 2019, avvertendola che,
scaduto infruttuosamente questo termine, le avrebbe inflitto una multa
disciplinare.
Con il decreto del 16
settembre 2020 l’UT infliggeva alla contribuente la multa di CHF 300.- (multa
base CHF 100.-, progressione per recidiva 3), per violazione degli obblighi
procedurali.
B. Con scritto datato 18
settembre 2020 la ricorrente interponeva reclamo avverso tale decreto
segnalando che le sarebbe stato impossibile, ormai dal 2016, compilare la
dichiarazione delle imposte, in quanto le mancherebbero i documenti necessari.
Con decisione 2 ottobre
2020 l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa disciplinare. L’autorità
fiscale riteneva come nel caso di specie, avendo la contribuente omesso in modo
negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante la diffida, si
fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257
LT e 174 LIFD.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, e con i seguenti complementi del 16
e 19 ottobre 2020, RI 1 contesta la multa inflittagli dall’Ufficio di
tassazione. Ammettendo di non presentare la dichiarazione delle imposte “da
qualche anno”, afferma che tale omissione sarebbe da ricondurre ad una
problematica ereditaria, sorta alla dipartita del coniuge nel 2015. Dalla
copiosa documentazione allegata ai suoi scritti si evince, infatti, che la
ricorrente è divenuta esecutrice testamentaria della successione relitta del
marito e che ciò le ha comportato non poche difficoltà. Ripercorre inoltre le
vicissitudini concernenti una problematica sorta alla fine degli anni ’80 in
relazione al condominio nel quale risiedeva e conclude ribadendo di non essere
in possesso di tutti i documenti necessari alla compilazione della
dichiarazione delle imposte.
D. Con osservazioni del
19 ottobre 2020 l’UT si riconferma nella propria posizione, dal momento che la
dichiarazione delle imposte non è stata inviata entro i termini previsti e
neppure risulta rientrata in seguito. L’UT precisa inoltre che, a prescindere
da eventuali problematiche di natura civilistica-successoria, la dichiarazione
delle imposte deve in ogni caso essere ritornata dal contribuente, compilata
con i dati a disposizione.
E. Tramite lettera del
23 ottobre 2020, indirizzata allo Stato del Canton Ticino, RI 1, preso atto
delle osservazioni dell’UT, ribadisce nuovamente le proprie tesi e conclude
confermando la volontà di tenere “bloccate le dichiarazioni delle imposte
attuali, arretrate e delle assicurazioni sociali, fino a chiusura di tutte le
procedure”.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa
il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
1.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per
analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Alla ricorrente è stata
inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato la dichiarazione delle
imposte all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitole con la diffida
del 13 agosto 2020.
Omissione peraltro non
contestata dalla ricorrente, la quale in più di un’occasione ha manifestato nei
suoi scritti l’intenzione di non presentare la dichiarazione delle imposte “fino
a chiusura di tutte le [non meglio specificate] procedure”.
Non solo nel ricorso bensì
anche nei molti scritti presenti nell’incarto e indirizzati a svariate
autorità, l’insorgente presenta diverse questioni – successorie e
amministrative – senza tuttavia chiarire i motivi per cui contesta la multa
disciplinare di CHF 300.-, inflittagli con decisione 16 settembre 2020.
L’Autorità fiscale ritiene
che la contribuente abbia violato gli obblighi di procedura rifiutandosi, con
atteggiamento sistematico adottato ormai da qualche anno a questa parte, di
presentare la dichiarazione delle imposte. L’UT precisa inoltre che la stessa
deve essere in ogni caso ritornata dal contribuente, compilata con i dati a
disposizione.
2.2
Nonostante la diffida del
13.
agosto 2020, la contribuente ha quindi volutamente omesso di trasmettere all’UT
la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, come la stessa del
resto riconosce. Dalle affermazioni contenute nei suoi scritti (“Quale
esecutrice testamentaria, ribadisco che tengo bloccati tutti gli acconti, le
dichiarazioni delle imposte e le assicurazioni sociali, finché quanto richiesto
è voluto dal de cuius non sarà chiarito”, cfr. ricorso 13.10.2020), sembra che
la ricorrente voglia in tal modo fare pressione sulle autorità, senza tuttavia che
si comprenda quali siano effettivamente le sue pretese. A riprova di ciò, la
ricorrente non solo non ha presentato la dichiarazione delle imposte, nemmeno
tardivamente, ma non ha neppure richiesto una proroga per l’inoltro della stessa.
Per quanta comprensione
possa suscitare la situazione personale della ricorrente, la presentazione
della dichiarazione resta un obbligo procedurale, la cui violazione comporta
inevitabilmente una sanzione.
2.3
La ricorrente, già in sede
di reclamo, ha anche invocato la mancanza degli “elementi necessari” alla
compilazione della dichiarazione.
Come già rilevato, la
contribuente non spiega quali siano gli elementi, la cui mancanza le
impedirebbe di presentare una dichiarazione d’imposta. In ogni caso, ciò non la
esimerebbe dall’obbligo di inoltrare una dichiarazione.
Si ricorda a tale
proposito che la legislazione tributaria prevede che l’autorità di tassazione
esegua “la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa”,
non solo “se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali”, ma anche “se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili” (art.
130.
cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT). Come giustamente osservato dall’UT, il
contribuente deve in ogni caso presentare la dichiarazione delle imposte,
corredata dai documenti a sua disposizione. Starà poi all’autorità,
eventualmente, valutare di procedere ad una tassazione d’ufficio, qualora la
documentazione si rivelasse effettivamente insufficiente. La mancanza dei
documenti necessari alla compilazione della dichiarazione non fa dunque venire
meno l’obbligo del contribuente di collaborare, nei limiti delle sue
possibilità.
2.4
La contribuente è quindi
stata punita con multa per violazione degli obblighi procedurali, in quanto si
è rifiutata di compiere l’atto ordinato dall’autorità fiscale, e meglio
l’inoltro della dichiarazione d’imposta, entro la scadenza del termine
impartitole. Essendo realizzate entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva
– secondo cui l’autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la
stessa appare quindi giustificata.
3.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
.
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria: