80.2020.188
Imposta sulla sostanza: imponibile, azioni di una SA, onere della prova, aggiunta del loro valore alla sostanza dichiarata
22 giugno 2023Italiano46 min
professione è un fiduciario immobiliare e commercialista indipendente. La __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.188
80.2020.189
Lugano
22 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 ottobre 2020 contro le decisioni del 16 settembre 2020 in materia di IC
e IFD 2014, 2015 e 2016.
Fatti
Fatti
A.
a.
RI 1, economista, di
professione è un fiduciario immobiliare e commercialista indipendente. La __________
coadiuva il marito nella sua attività in qualità di dipendente. Hanno due figli__________
(1989) __________ (1994). Quest’ultimo è affetto da handicap cognitivo e lavora
quale aiuto giardiniere. È “ospite interno dell’ __________ __________””.
b.
Per i periodi fiscali qui
in parola, RI 1 è stato oggetto di una verifica fiscale richiesta dall’ RS 1
(di seguito: RS 1) a motivo di “un possibile modo di procedere “elusivo” in
relazione all’incasso di alcune fatture” e per “chiarire l’acquisto
della partecipazione __________ SA”. L’ispezione ha avuto luogo tra il 12 e
il 14 febbraio 2019.
Per discutere i risultati
dell’inchiesta, dagli atti a disposizione della Camera di diritto tributario
emerge che il contribuente e i rappresentanti dell’Ispettorato fiscale si sono
dapprima incontrati il 20 febbraio 2019 e successivamente il 15 aprile 2019 per
la presentazione di una proposta di tassazione, quest’ultima sottoposta al
ricorrente per conferma ancora una volta il 27 agosto 2019. Agli atti non vi è
alcun verbale controfirmato dal contribuente.
Nel contempo,
l’Ispettorato fiscale, su mandato dell’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche (di seguito: UTPG), procedeva alla verifica fiscale __________ SA di
__________. I periodi fiscali da verificare erano rispettivamente il 2015 e il
2016. L’ispezione è avvenuta tra il 19 e il 21 febbraio 2019. All’Ispettorato
fiscale era stato affidato il compito di verificare perché “la PG in
questione incassa[va] provvigioni ma non [aveva] costi del
personale né costi per prestazioni di terzi che [potevano] aver creato
la CA dichiarata”. In più, l’autorità fiscale avrebbe dovuto “determinare
se vi [fosse] stata la cessione del mantello azionario al signor RI 1”
(v. rapporto ispettorato nr. __________ del 2 settembre 2019).
Il 2 settembre 2019,
l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni presentava entrambi i
suoi rapporti.
Da quello relativo alla
persona fisica si evincono le riprese di “una serie di costi privati” e
si sollevava la problematica della proprietà delle partecipazioni nella società
__________ SA a partire dal 2013, “anno in cui [il ricorrente]
avrebbe verosimilmente acquistato il mantello azionario della società”.
Per gli anni fiscali 2014,
2015 e 2016, l’Ispettorato fiscale stabiliva di imporre in capo ad RI 1 sia
l’intero pacchetto azionario della __________ SA al suo valore nominale sia il
50% delle azioni di un’altra società, la __________ SA, anch’esse al loro valore
nominale. L’Ispettorato fiscale proponeva altresì di “imporre il valore del
correntista al 31.12. di ogni periodo fiscale [analizzato] quale
elemento della sostanza del signor RI 1 mentre i valori dei rimborsi ottenuti [sarebbero
stati] indicati alla voce “numerario””. Il reddito e la sostanza
aziendali, che contemplava pure le partecipazioni in __________ SA e __________
SA, erano stati ridefiniti per ogni periodo fiscale qui litigioso (v. dettaglio
elementi imponibili; rapporto ispettorato nr. __________, p. 21).
B. Il 25 settembre 2019,
l’RS 1 notificava ai contribuenti le decisioni di tassazione IC/IFD 2014, 2015
e 2016.
Periodo fiscale 2014
Seguendo
quanto stabilito dal rapporto di verifica del 2 settembre 2019 (v. specchietto
riassuntivo, p. 21), l’autorità di tassazione esponeva un reddito aziendale
pari a fr. 38'032.‑, aggiungendo a quanto dichiarato fr. 18'000.‑
di “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente,
ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura
privata”, rettificando “i valori […] sulla base degli elementi
noti all’autorità fiscale e delle indicazioni fornite dal contribuente”.
Per
quanto concerneva la sostanza imponibile al 31.12.2014, l’RS 1 correggeva
l’attivo della ditta individuale da fr. 23'000.‑ a fr. 173'000.‑,
esponendo “le azioni sottoscritte e non dichiarate delle spettabili __________
SA (quota di ½ nominale fr. 50'000.‑) e __________ SA (nominale
fr. 100'000.‑) al loro valore nominale in quanto considerate a
carattere aziendale”. Aggiungeva altresì i debiti della ditta individuale
in ragione di fr. 16'500.‑, con la motivazione “passivo aziendale
rettificato come al bilancio o all’elenco dei passivi aziendali”.
Sempre
riferendosi alla verifica fiscale, l’autorità di tassazione aggiungeva a “numerario
biglietti banca, oro e metalli preziosi” fr. 128'000.‑ quali “rimborso
credito correntista da parte della spettabile __________ SA” ed esponeva in
“altri elementi sostanza mobiliare” fr. 563'000.‑ relativi al
“credito correntista [vantato dal ricorrente] nei confronti della
spettabile __________ SA”.
Diversamente
da quanto fatto valere nella Dichiarazione d’imposta 2014, “difettando i
requisiti di legge”, l’autorità di tassazione non ammetteva né la deduzione
delle spese di disabilità né la deduzione per ogni figlio a carico e per figlio
agli studi in quanto riteneva che i “proventi [corrisposti ad __________
fossero] sufficienti per far fronte al [suo] sostentamento personale”.
Di
conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di
fr. 219'200.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 265'000.‑)
che comportava un dovuto d’imposta di fr. 24'306.45. La sostanza
imponibile era stata stabilita in fr. 2'367'000.‑ (determinante per
l’aliquota: fr. 3'348'000.‑) il cui debito d’imposta si attestava a
fr. 7'054.35.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 266'900.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta pari
a fr. 21'259.10.
Periodo fiscale 2015
Sempre
seguendo quanto accertato dall’Ispettorato fiscale durante la sua verifica,
l’autorità di tassazione aggiungeva al reddito da attività indipendente dichiarato
fr. 13'000.‑ relativi a delle “prestazioni a proprio favore
dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di
rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata” (v. rapporto
di verifica del 2 settembre 2019 in re RI 1, p. 14).
Per
la sostanza imponibile al 31.12.2015, l’RS 1 aggiungeva l’attivo della ditta
individuale pari a fr. 160'000.‑ (tra cui esponeva le “azioni
sottoscritte e non dichiarate delle spettabili __________ SA (quota di ½
nominale fr. 50'000.‑) e __________ SA (nominale fr. 100'000.‑)
al loro valore nominale in quanto considerate a carattere aziendale” e i
debiti della ditta individuale in ragione di fr. 45'000.‑, con la
motivazione “passivo aziendale rettificato come al bilancio o all’elenco dei
passivi aziendali”.
Rispetto
a quanto valutato dall’Ispettorato fiscale, l’RS 1 ometteva di aggiungere ai
debiti della ditta individuale fr. 6'000.‑ (la voce “creditori”
per la definizione della sostanza aziendale; v. rapporto di verifica,
specchietto riassuntivo. p. 21).
L’autorità
di tassazione accertava inoltre un reddito da attività indipendente accessoria
pari a fr. 49'947.‑ relativo alla “prestazione valutabile in
denaro in relazione alla cessione del mantello azionario della spettabile __________
SA, avendo [il contribuente] beneficiato di una distribuzione gratuita
di azioni”. Essendo la partecipazione nel capitale della __________ SA qualificata
ed appartenente alla sostanza aziendale del ricorrente, la prestazione
valutabile in denaro stabilita dall’Ispettorato fiscale in ragione di fr. 99'894.‑
era “da imporre al 50%” (v. rapporto di verifica del 2 settembre 2019 in
re RI 1, p. 19).
Per
quanto concerneva la sostanza imponibile, l’RS 1 ‑ sempre
riferendosi alla verifica fiscale ‑ aggiungeva fr. 142'000.‑
a “numerario biglietti banca, oro e metalli preziosi” quale “rimborso
credito correntista da parte della spettabile __________ SA” e
fr. 549'000.‑ agli “altri elementi della sostanza mobiliare”
relativi al “credito correntista nei confronti della spettabile __________
SA”.
Infine,
diversamente da quanto richiesto con la Dichiarazione d’imposta 2015, l’autorità
di tassazione non ammetteva né la deduzione per ogni figlio a carico né la
deduzione per figlio agli studi in quanto l’RS 1 aveva ritenuto che i “proventi
[percepiti da __________ fossero] sufficienti per far fronte al
sostentamento personale”.
Di
conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di
fr. 264'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 312’900.‑)
che comportava un dovuto d’imposta di fr. 30'734.10. La sostanza
imponibile era stata stabilita in fr. 2'464'000.‑ (determinante per
l’aliquota: fr. 3'455'000.‑) il cui debito d’imposta si attestava a
fr. 7'383.10.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 317’300.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta di
fr. 27'811.05.
Periodo fiscale 2016
Allestendo
la decisione di tassazione IC/IFD 2016, sempre tenendo “conto delle risultanze
emerse in sede di verifica fiscale svolta nel febbraio 2019”, l’RS 1
aggiungeva al reddito aziendale fr. 8'999.‑ di “prestazioni a
proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese
generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata o non
giustificate dall’uso commerciale” (v. rapporto di verifica del 2 settembre
2019, p. 14).
Inoltre,
tra gli elementi della sostanza al 31.12.2016, inseriva l’attivo della ditta
individuale pari a fr. 160'000.‑, tra cui esponeva le “azioni
sottoscritte e non dichiarate delle spettabili __________ SA (quota di ½
nominale fr. 50'000.‑) e __________ SA (nominale fr. 100'000.‑)
al loro valore nominale in quanto considerate a carattere aziendale” e i
debiti della ditta individuale in ragione di fr. 68’100.‑, con la
motivazione “aggiunta del debito verso la __________ SA considerato di
natura aziendale”.
Quale
reddito da attività indipendente accessoria, l’autorità di tassazione aggiungeva
fr. 117'892.‑ perché “i redditi netti da partecipazioni
qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario di una
società di capitale o sociale di una cooperativa) appartenenti alla sostanza
aziendale sono imponibili in ragione del 50%. Prestazione valutabile in denaro
in relazione alla cessione del mantello azionario della Spettabile __________
SA avendo beneficiato di una distribuzione gratuita di azioni in quanto il
capitale della società citata e il rimborso del prestito non sono stati
ricostituiti con l’emissione di nuovi mezzi da parte dell’azionista, bensì
tramite gli utili realizzati dalla società”. In merito alla partecipazione
nella __________ SA, poiché non dichiarata, l’RS 1 allestiva il Modulo 8.1
(“Partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale”) ed accertava una
prestazione valutabile in denaro imponibile pari a fr. 117'892.‑ (la
prestazione valutabile in denaro accertata dall’Ispettorato fiscale era di
fr. 224'557.‑, “da imporre al 50%”; v. rapporto di verifica del
2 settembre 2019, p. 19), avendo computato la deduzione forfettaria delle spese
di amministrazione pari al 5% (v. Modulo 8.1 allestito dall’autorità fiscale).
Sempre
riferendosi alla verifica fiscale, tra gli elementi della sostanza al
31.12.2016, l’autorità di tassazione aggiungeva fr. 279’000.‑ a “numerario
biglietti banca, oro e metalli preziosi” quale “rimborso credito
correntista da parte della spettabile __________ SA” e fr. 412’000.‑
agli altri elementi della sostanza mobiliare in relazione al “credito
correntista nei confronti della spettabile __________ SA”.
Di
conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di
fr. 342'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 396’800.‑)
che comportava un dovuto d’imposta di fr. 42’169.30. La sostanza
imponibile era stata stabilita in fr. 2'519'000.‑ (determinante per
l’aliquota: fr. 3'516'000.‑), il cui debito d’imposta si attestava a
fr. 7'569.90.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 401’200.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta di
fr. 38'717.80.
C. Il 21 ottobre 2019, i
contribuenti presentavano tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione
IC/IFD summenzionate.
Periodo fiscale 2014
Si
aggravavano contro gli importi aggiunti quali reddito da attività indipendente
e, per quanto era della sostanza, contro gli importi aggiunti a numerario e
agli altri elementi della sostanza come pure contro l’inserimento del valore
delle azioni __________ SA perché “fino a prova contraria sono del tutto
arbitrari, non comprovati e sono contemporaneamente oggetto di reclamo da parte
della società __________ SA all’ufficio tassazione persone giuridiche”.
Chiedevano quindi lo stralcio di fr. 150'000.‑ dall’attivo aziendale
anche perché “le azioni __________ SA [erano state acquistate] a nome
RI 1 e RI 2, di carattere privato [e l’acquisto era] avvenuto
contestualmente alla dipartita di 2 membri del CDA della società, [ciò che]
è stato regolarmente indicato nella dichiarazione fiscale 2015. La cessione del
pacchetto azionario è avvenuto a contanti contro consegna titoli”.
Infine, postulavano il
riconoscimento “della deduzione massima pari a CHF 11'100.00 per
sostentamento” del figlio __________ “che fino a giugno 2014 stava
seguendo un corso di formazione biennale per divenire aiuto giardiniere”.
Periodi fiscali 2015
e 2016
I
reclamanti contestavano gli importi aggiunti quali reddito da attività
indipendente (fr. 13'000.‑ per il 2015 risp. fr. 8'999.‑
per il 2016) e da attività indipendente accessoria (fr. 49'997.‑ per
il 2015 risp. fr. 117’892.‑ per il 2016).
Per
quanto concerneva la sostanza imponibile, si aggravavano contro gli importi
inseriti a numerario e tra gli altri elementi della sostanza come pure contro
l’aggiunta delle azioni __________ SA che, a loro dire, avrebbero dovuto essere
stralciati perché “fino a prova contraria [erano] del tutto
arbitrari, non comprovati e [erano] contemporaneamente oggetto di
reclamo da parte della società __________ SA all’ufficio tassazione persone
giuridiche”. Chiedevano lo stralcio di fr. 160'000.‑ (sia per il
2015 sia per il 2016) relativi all’aumento dell’attivo aziendale anche perché “la
quota azionaria __________ SA [andava] considerata quale sostanza
privata […] a valore venale”.
Infine,
postulavano il riconoscimento “della deduzione massima pari a
CHF 11'100.00 per sostentamento” del figlio __________ “come
segnalato nel reclamo per il calcolo 2014 […], essendo le condizioni
immutate”.
D. Il 16 settembre 2020,
l’autorità di tassazione respingeva i reclami riconfermando integralmente le
decisioni di tassazione IC/IFD 2014, 2015 e 2016. A motivo, l’RS 1 adduceva:
Considerate le risultanze
della verifica fiscale esperita presso il contribuente, nonché presso le
persone giuridiche a lui collegate, posto che quanto sottoposto al contribuente
non è stato accettato dallo stesso, quanto esposto a titolo di reddito
d’attività lucrativa indipendente, numerario e altri elementi della sostanza
viene riconfermato.
Per
quanto attiene la deduzione per figli a carico, si fa notare come il figlio __________
per il periodo fiscale oggetto di reclamo abbia percepito rendite AVS/AI [per
il 2014: fr. 56'524.‑; per il 2015 e 2016: fr. 18'804.‑],
oltre a un modesto salario e alle prestazioni complementari; certamente non si
può ritenere che lo stesso debba dipendere dagli aiuti finanziari dei genitori.
E. Il
14 ottobre 2020, con tre atti distinti, i contribuenti presentano ricorso alla
Camera di diritto tributario, contestando le decisioni di tassazione IC e IFD 2014,
2015 e 2016.
Periodo
fiscale 2014
Gli
insorgenti contestano in particolare la mancata deduzione per figlio a carico
in relazione al figlio __________. Non chiedono che sia loro accordata la
deduzione integrale di fr. 11'100.‑ quanto piuttosto fanno notare
che “ci sembra ovvio che lo stesso non può provvedere al suo sostentamento
in maniera completamente indipendente per far fronte ai costi della normale
vita quotidiana tenuto conto i costi fissi annuali per un abbonamento per
l’utilizzo dei mezzi pubblici, abbonamento telefono mobile, cassa malati
complementare, acquisto beni di prima necessità, svago e bisogni particolari di
una persona affetta da handicap”.
Per quanto concerne
invece il numerario, gli altri elementi della sostanza e l’attivo della ditta
individuale ‑ poiché gli importi indicati “sono
contemporaneamente oggetto di un reclamo da parte della società __________ SA
all’Ufficio tassazione persone giuridiche” ‑ gli insorgenti
postulano che le correzioni apportate dall’RS 1 siano “tenute in sospeso
fino alla crescita in giudicato della tassazione della suddetta società”.
Per quanto riguarda le
azioni __________ SA, i ricorrenti sostengono di averle regolarmente indicate
nella DI 2015 quando è avvenuto l’acquisto del 50% del capitale sociale.
Per i periodi fiscali
2015 e 2016
Analogamente
al periodo fiscale 2014, i ricorrenti postulano la rettifica del reddito netto
derivante dall’attività indipendente a fr. 30'095.‑ [risp. a
fr. 6'931.‑ per il 2016] come da loro dichiarato con la
motivazione che “l’importo di Fr. 13'000.00 [risp. di fr. 8'999.‑
per il 2016] aggiunto al reddito dichiarato quale “prestazione a proprio
favore”, risulta del tutto fuori luogo e ingiustificato. A comprova trasmettiamo
copia delle schede contabili indicanti i costi sostenuti per l’esercizio
dell’attività lucrativa indipendente principale […] I costi sostenuti
sono riconducibili perlopiù alle numerose trasferte necessarie per
l’amministrazione, gestione e la locazione degli appartamenti facenti parte
della proprietà privata dislocati nel Canton Ticino e Canton __________ […]
visite a clienti privati nel Canton Ticino, Svizzera ed estero, costi di
rappresentanza”.
Per
quanto riguarda invece il reddito da attività indipendente accessoria,
affermano che le “prestazioni valutabili in denaro valutate dall’UTPF pari a
CHF 49'947.00 [per il 2015 risp. a fr. 117'892.‑ per il
2016], conseguenti alla presunta cessione del mantello giuridico della __________
SA, sono fino a prova contraria ingiustificate e vanno pertanto mantenute
sospese fino a ricezione della decisione di tassazione dopo reclamo della
suddetta società e crescita in giudicato della stessa”. Alla medesima
conclusione giungono anche per i fattori inseriti quali “numerario” e “altri
elementi della sostanza” come pure quelli riferiti all’attivo della ditta
individuale per cui essendo gli “importi indicati […] oggetto di un
reclamo e probabile ricorso da parte della società __________ SA all’ufficio
tassazione persone giuridiche [,] le correzioni apportate dall’Ufficio
circondariale di Tassazione riferite alla società __________ SA vanno tenute in
sospeso fino alla definitiva crescita in giudicato della tassazione della […]
società”.
Infine,
per quanto concerne la deduzione per il figlio __________, i ricorrenti fanno
notare che “nel 2015 ha percepito una rendita AI mensile pari Fr. 1'567.00
(annua Fr. 18'804.00) [idem per il 2016] e una prestazione
complementare mensile pari a Fr. 1'718.00 (annua Fr. 20'616.00) [risp.
per il 2016: mensili fr. 1'755.‑; annuale fr. 21'060.‑]
oltre a un reddito annuo modesto di CHF 3'682.00 [per il 2016:
fr. 4'361.‑] ha pagato una retta di CHF 34'980.00 + 3'600.00
a copertura delle spese per frequenza in internato [per il 2016:
fr. 34'820.‑ + fr. 3'600.‑]”. Come per il periodo fiscale
2014, gli insorgenti richiedono una corretta deduzione di tali spese anche
perché __________ “non può provvedere al suo sostentamento in maniera
completamente indipendente”.
Per ognuno degli atti di
ricorso, oltre alle decisioni impugnate e ai reclami presentati all’RS 1, gli
insorgenti allegano i certificati fiscali rilasciati dall’Istituto delle
assicurazioni sociali, la dichiarazione del __________ dove alloggia il figlio __________
e, limitatamente al 2015 e al 2016, il conto economico (senza le schede
contabili che menzionano) relativo all’attività indipendente del contribuente.
F. Il 30 ottobre 2020,
l’RS 1 ha presentato le proprie osservazioni ai ricorsi. Per quanto riguarda la
deduzione per il figlio __________ afferma che “seppur i contribuenti, nel
quotidiano, avranno certamente disagi dovuti alla condizione del figlio, non
riteniamo sia data una condizione di dipendenza finanziaria, di conseguenza non
riteniamo sia concedibile né una deduzione per figli a carico né una deduzione
per persone bisognose a carico”.
Per le altre
censure sollevate dai ricorrenti, l’RS 1 “rimanda a quanto emerso in sede di
verifica fiscale”.
G. Nel corso
dell’udienza del 21 novembre 2022, la Camera di diritto tributario ordinava
all’Ispettorato fiscale di trasmettere ai ricorrenti una copia del rapporto di
verifica del 2 settembre 2019 in re RI 1. “I ricorrenti [avrebbero
avuto] 30 giorni per prendere posizione, con osservazioni che [avrebbero
inviato] alla Camera di diritto tributario”.
H. Il 22 novembre 2022,
l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni trasmetteva alla
Camera di diritto tributario copia della “documentazione inviata […]
alla controparte secondo quanto stabilito nel verbale di udienza”, aggiungendo
una copia del verbale di audizione del 15 aprile 2019 (tassazioni 2014-2016),
sottoposto al ricorrente in sede di discussione degli elementi imponibili, ma
non controfirmato per accettazione.
I. Il 20 dicembre
2022, il ricorrente presenta le sue osservazioni suddividendole in due parti
principali. Nella prima, si sofferma sulle verifiche e correzioni relative alla
sua attività di fiduciario e sulle altre deduzioni non ammesse; nella seconda
parte, discute della cessione del mantello giuridico, argomento già contestato
da parte della __________ SA e per il quale è tuttora pendente reclamo presso
l’UTPG.
L’insorgente ammette che
il sistema contabile di cui si era sempre avvalso include operazioni sia di natura
privata sia aziendale, tuttavia “perfettamente individuabili”. Per
quanto concerne la fattura di “fr. 5'000.‑ non presente nella DF
2014”, il ricorrente sostiene di aver “preventivamente spontaneamente
segnalato [l’]errore al tassatore competente”. Invece, per quanto
riguarda “i vari costi non ammessi in deduzione”, il ricorrente afferma
che tra il 2014 e il 2016 sono stati ripresi complessivamente fr. 35'000.‑.
A suo dire, è possibile ricostruirne fr. 25'966.‑: la differenza di
fr. 9'034.‑ la ritiene invece “valutata sommariamente e senza
giustificazioni specifiche da parte dell’UTPG e comunque opinabili”.
L’insorgente spiega altresì
che “la voce costi diversi di ufficio per Fr. 9'813
contempla[va]
una partecipazione, circa il 40%, alle spese per l’immobile di __________ usato
per circa 4 mesi all’anno oltre che costi per abbigliamento professionale. A
nostro avviso voci di costo giustificate e deducibili”.
Nel suo scritto, il
ricorrente conferma di essere divenuto azionista al 50% della __________ SA nel
2015 dopo aver ricevuto fisicamente i titoli azionari e di essere stato membro
del Consiglio di amministrazione della società fin dalla sua costituzione,
avvenuta nel 1999. L’insorgente spiega di essere stato l’unica persona a
percepire da __________ SA gli onorari da consiglio d’amministrazione “perché
quale amministratore delegato [era] il solo ad eseguire prestazioni”.
A suo dire, “l’ammontare degli onorari versati [andava] commisurato
all’impegno svolto […] Per il periodo 2012-2018, cifra di affari media
annuale Fr. 175'000.00, percentuale di onorari e salari in media 28%”.
Per quanto riguarda la
deduzione sociale per figlio a carico, l’insorgente ritiene che “una
deduzione annuale minima di Fr. 3'600.00 sarebbe più che giustificata per
il periodo 2014, 2015 e 2016”.
Infine, RI 1 afferma che “la
questione [relativa alla teoria del mantello giuridico deve essere
rimandata] al reclamo presentato dal sottoscritto e dalla __________ SA”
all’UTPG, a tutt’oggi inevaso.
L. Il 20 febbraio 2023,
l’Ispettorato fiscale prende a sua volta posizione in merito alle osservazioni
del contribuente. L’autorità fiscale ribadisce che “i conti annuali
presentati dal contribuente non [sono] conformi alle disposizioni del
Codice delle Obbligazioni (CO) in quanto presentano, oltre agli elementi di
attività indipendente, anche elementi di natura privata”. Nonostante tale
aspetto fosse già stato rilevato in una precedente verifica fiscale tenutasi
nel 2011, ciò è stato “completamente ignorato dal contribuente”.
Per quanto riguarda i
costi considerati di natura privata, l’Ispettorato fiscale rimanda al rapporto
di verifica no. __________, aggiungendo che:
“l’importo
finale è stato successivamente arrotondato a rialzo per tener conto di una
serie di costi sparsi contabilmente la cui natura aziendale non è stata
comprovata (assicurazione auto considerata prevalentemente privata per i motivi
descritti in precedenza[)], alcuni costi per viaggi contabilizzati
all’interno del conto “stampati e cancelleria” ed una quota di spese di
pubblicità e marketing.”
L’autorità fiscale afferma
che la “ripresa globale forfettaria” per il 2014 e il 2015 è di
fr. 13'000.‑, mentre per il 2016 è di fr. 9'000.‑,
spiegando che “dall’analisi delle decisioni di tassazione rileviamo come la
ripresa complessiva del periodo fiscale 2014 ammonti a 18'000 CHF: la
differenza in questione è dovuta al fatto che preliminarmente alla
dichiarazione fiscale 2014 era stato allegato un conto annuale che non
presentava una fattura di 5'000 CHF, importo poi notificato successivamente da
parte del signor RI 1 stesso”.
Per quanto concerne la
partecipazione in __________ SA, l’Ispettorato fiscale spiega che
durante
l’incontro del 20.02.2019 il signor RI 1 ha indicato di essere beneficiario di __________
SA già in precedenza, aspetto che ha giustificato l’apertura di una procedura
di recupero d’imposta. Riteniamo che il cambiamento ulteriore di versione da
parte del contribuente (costante nell’accertamento avvenuto) sia
contradditorio. Se non vi fosse stata una tale ammissione, per quali ragioni
l’autorità avrebbe dovuto procedere all’apertura di una procedura di recupero
d’imposta. La vendita è avvenuta senza alcun pagamento e senza contratto aspetto
che quindi non ci permette di entrare nel merito. Reputiamo che quanto
affermato dal contribuente debba essere ritenuto rilevante. Egli sostiene di
aver effettuato tra il 2000 ed il 2008 diversi versamenti quali acconti per la
cessione dell’attività del __________ aspetto che fa presumere che lo stesso
sia effettivamente azionista da prima del 2015.
Infine, l’Ispettorato
fiscale giunge alla conclusione secondo cui non si è configurata la cessione
del mantello azionario della __________ SA. Di conseguenza, per i periodi
fiscali litigiosi, “le riprese effettuate quale «reddito da attività
indipendente accessoria contribuente», «numerario» ed «altri
elementi sostanza mobiliare» non devono essere considerati”. Come
pure le azioni della summenzionata società non sono “da indicare nella
sostanza in quanto di fatto non di sua proprietà” nei periodi sub judice
(v. email dell’8 marzo 2023 a Camera di diritto tributario).
Diritto
1. Il ricorso presentato
da RA 1 e RI 2 verte principalmente su due tematiche: da un lato, gli
insorgenti censurano le modifiche apportate dall’RS 1 ‑ e
confermate integralmente nelle decisioni impugnate ‑ alle loro
Dichiarazioni d’imposta 2014-2016, sulla base delle risultanze di due verifiche
esperite dall’Ispettorato fiscale che non hanno sottoscritto (v. rapporti
ispettorato del 2 settembre 2019 nr. __________
in re RI 1 e nr. __________ in re __________ SA).
D’altro canto, i
ricorrenti lamentano la mancata deduzione sociale per figlio a carico in
relazione al figlio __________.
Considerandi
2.
Aspetti
procedurali
2.1
Va
ricordato anzitutto che, nell’ambito della procedura di ricorso, ai ricorrenti
è stato garantito il rispetto del diritto di essere sentiti. L’autorità di
tassazione è stata invitata a sottoporre loro il rapporto di verifica,
allestito dall’Ispettorato fiscale e sul quale le decisioni impugnate sono
basate.
2.2
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
2.
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello
di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii).
L’art. 29 cpv. 2 Cost.
offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale
diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF
126.
I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27
novembre 2006 consid. 4.1).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Per la giurisprudenza, una
violazione del diritto di essere sentito ‑ nella misura in cui
essa non sia particolarmente grave ‑ è da ritenersi sanata
qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
2.3
Nel caso di specie, la
motivazione delle tre decisioni impugnate rimanda alle “risultanze della
verifica fiscale esperita presso il contribuente, nonché presso le persone giuridiche
a lui collegate”, senza confrontarsi con gli argomenti sollevati dai
reclamanti. Da tale motivazione e dagli atti a disposizione dell’autorità
giudicante non è possibile evincere in modo chiaro ed inequivocabile se ai
ricorrenti sia stato effettivamente notificato il Rapporto di verifica redatto
dall’Ispettorato fiscale in merito alla persona fisica e/o se l’insorgente sia
stato reso edotto del suo contenuto e dell’eventuale “proposta di tassazione”. Il
relativo verbale di audizione del 15 aprile 2019, allestito dall’Ispettorato
fiscale, non è stato firmato da nessuna delle due parti.
L’RS 1, nella motivazione
delle decisioni impugnate, sostiene semplicemente che “quanto sottoposto al
contribuente non è stato accettato dallo stesso”. Non è neppure noto cosa
gli sia stato “sottoposto” e cosa il contribuente non abbia “accettato”.
2.4
In
considerazione del fatto che, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto
tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura
di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT), ovvero ha pieno potere cognitivo, ha
convocato in udienza le parti, compreso l’Ispettorato fiscale, autore dei
Rapporti di verifica. L’udienza si è svolta il 21 novembre 2022 e si è conclusa
con un verbale che ordinava all’Ispettorato fiscale di inviare ai ricorrenti il
Rapporto relativo alla verifica fiscale esperita presso la persona fisica e al
ricorrente di voler prendere posizione.
3.
Cessione del mantello
giuridico __________ SA
In seguito alla trasmissione
del rapporto dell’Ispettorato e allo scambio intervenuto fra le parti, l’autorità
fiscale sembrerebbe aver rivisto la sua posizione in merito all’ipotizzata cessione
del mantello giuridico della __________ SA. Come risulta dallo scritto del 20
febbraio 2023, indirizzato dall’Ispettorato fiscale a questa Corte, con il
reclamo presentato dalla stessa __________ SA contro la tassazione che la
concerne, sarebbe stata presentata “un’ampia documentazione”, cui sarebbero
seguiti degli “accertamenti, ancora in corso”, che avrebbero consentito
all’Ispettorato fiscale di escludere che la cessione del mantello giuridico vi
sia stata.
A tal proposito, la Camera
di diritto tributario non ha avuto accesso alla “ampia documentazione” prodotta
con il reclamo della società anonima. D’altra parte, ci si domanda come l’Ispettorato
possa aver tratto delle conclusioni, in contrasto con quanto sostenuto nel suo
stesso rapporto di verifica, se gli “accertamenti” erano “ancora in corso”. In
ogni caso, l’UTPG non ha preso alcuna posizione in merito alla questione della
pretesa cessione del mantello giuridico della __________ SA.
Di conseguenza, su questo
aspetto, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti all’autorità di tassazione, perché emetta una nuova decisione, una volta
conclusi gli accertamenti dell’Ispettorato fiscale e/o dell’UTPG.
4.
Ripresa costi di natura
privata
4.1
Resta per contro litigiosa
la ripresa di alcuni costi, registrati nel conto economico della ditta, che
secondo l’autorità di tassazione sarebbero di natura privata.
4.2
4.2.1
Secondo
gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi
dall’esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale,
da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Per il combinato disposto
degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per l’imposta
cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT, la
determinazione dell’utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto
profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente.
Una correzione fiscale dell’utile
netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere intrapresa in
particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del
saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese
riconosciute dall’uso commerciale (articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67
cpv. 1 lett. b LT).
4.2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono
legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò
che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione
commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale anche
dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se un'azienda
avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo fosse
opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al
profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il
tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro
vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È
inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi
aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di
rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera
privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in
parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario
suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una
quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
La stima della quota
privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche adottare
soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal punto di
vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6 novembre 2019 consid. 7.1
e giurisprudenza citata).
4.3
4.3.1
Va
rilevato anzitutto che, prendendo posizione sul rapporto dell’Ispettorato
fiscale in data 20 dicembre 2022, i ricorrenti riconoscono che il “sistema
contabile” della loro attività professionale “include operazioni di
natura privata e aziendale, ma perfettamente individuabili”. Con questa
affermazione, ammettono la contabilizzazione di spese non riconosciute dall’uso
commerciale e come tali non ammesse in deduzione dal punto di vista fiscale.
Nelle suddette
osservazioni, i contribuenti giustificano sostanzialmente riprese per complessivi
fr. 25'966.‑ su tre anni, definendo “opinabili” le ulteriori
riprese per fr. 9'043.‑.
A tale riguardo, nelle sue
osservazioni del 22 dicembre 2022, l’Ispettorato fiscale ha riproposto il
calcolo intrapreso per definire le riprese litigiose.
4.3.2
Per quanto concerne i
costi per viaggi, trasferte e rappresentanza, ha spiegato che nei conti
dell’impresa sono stati rilevati costi per viaggi che si riferivano a soggiorni
durante il fine settimana e in località in cui non sono state svolte prestazioni
(__________). Il fatto che gli insorgenti abbiano obiettato che “le spese
per __________ e __________ sono state contabilizzate alla voce viaggi privati,
quindi escluse dai costi aziendali” non è in alcun modo in contrasto con la
decisione adottata dall’autorità fiscale, che non ha ripreso i costi per queste
due destinazioni. Ne consegue che la ripresa di fr. 1'000.‑ nel 2014
e fr. 2'000.‑ nel 2015 deve essere confermata.
4.3.3
Per quanto concerne i
costi per l’automobile, l’autorità fiscale ha proceduto ad una ripresa
forfetaria di fr. 3'500.‑ nel 2014 e nel 2016 e di fr. 4'000.‑
nel 2015. Fra le spese contabilizzate a questo titolo figurano anche costi che
non concernono per niente le automobili, quali i Libretti ETI e il permesso per
invalidi della Città di __________ per il figlio __________. Altri costi
attengono a multe, un soggiorno in albergo in __________ e il noleggio di un
autoveicolo in __________. Inoltre, lo stesso titolare avrebbe ammesso che fra
i costi per l’automobile figurano anche quelli legati alle trasferte presso i
vari immobili detenuti a titolo privato. È chiaro che si tratta di procedere ad
una stima della quota privata, come previsto dalla giurisprudenza. La
valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione appare condivisibile.
D’altronde, i ricorrenti non hanno prodotto documenti che possano giustificare
una diversa ripartizione.
4.3.4
Una ripresa di
fr. 1'310.‑ all’anno si riferisce ai premi pagati per
l’assicurazione sulla vita. I ricorrenti quantificano questo costo addirittura
in fr. 7'860.‑ su tre anni, includendovi anche i contributi LPP, senza
tuttavia contestare la natura privata dell’assicurazione sulla vita. Anche in
questo caso, la ripresa deve essere confermata.
4.3.5
Fra le spese telefoniche
il ricorrente ha registrato, insieme a quelle per la telefonia mobile, anche i
costi per l’abbonamento ai servizi TV dell’abitazione privata. La ripresa
forfetaria di fr. 1'000.‑ nel 2014 e nel 2015 e di fr. 1'200.‑
nel 2016 deve a sua volta essere confermata.
4.3.6
La scheda contabile Costi
diversi d’ufficio registra costi per fr. 4'841.‑ nel 2014,
fr. 3'513.‑ nel 2015 e fr. 1'459.‑ nel 2016. Dal Rapporto
dell’Ispettorato risulta che si tratta delle spese per l’assicurazione economia
domestica e delle spese condominiali per l’appartamento privato di __________.
Altre spese contabilizzate concernono l’acquisto di vestiario e occhiali.
L’autorità di tassazione ha pertanto proceduto alla ripresa di tutti i costi in
questione. I ricorrenti ritengono che il 40% delle spese per l’appartamento di __________
e le spese per l’abbigliamento professionale debbano essere riconosciute
fiscalmente. Gli insorgenti non spiegano tuttavia per quali ragioni l’appartamento
di vacanza sarebbe usato per scopi professionali durante quattro mesi all’anno
né dimostrano che lo stesso sia attrezzato per esercitarvi attività commerciali
(al riguardo cfr. Reich/Züger/Betschart,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
4a ediz., Basilea 2022, n. 26 ad art. 27 LIFD, p. 648 e
giurisprudenza citata; v. anche sentenza CDT n. 80.2011.67 del 19 agosto 2011,
in RtiD I-2012 n. 6t, consid. 3; inoltre CDT n. 80.2021.23/24 del 14 marzo 2022
consid. 2). Anche in merito agli abiti e agli occhiali, non è stata apportata
alcuna prova della loro utilizzazione per scopi professionali.
La ripresa stabilita
dall’Ispettorato è pertanto confermata.
4.3.7
Infine, alla voce Altri
costi sono registrate spese per fr. 1'504.‑ nel 2014, fr. 896.‑
nel 2015 e fr. 1'370.‑ nel 2016. L’Ispettorato fiscale ha ritenuto
trattarsi interamente di spese non riconosciute dall’uso commerciale. Nel 2014,
infatti, sarebbero contabilizzate multe della circolazione, costi per
l’elettricità a __________, la quota annuale della carta VISA e le spese per la
sostituzione di batterie dell’orologio. Negli anni 2015 e 2016, oltre alla
tassa annuale per la Mastercard, sarebbero registrati costi per abbigliamento.
Nelle loro osservazioni del 20 dicembre 2022, i ricorrenti riconoscono
sostanzialmente la natura privata dei costi in questione.
Anche questa ripresa è
confermata.
4.3.8
Le riprese che precedono
sono poi state arrotondate, con una riduzione di fr. 155.‑ nel 2014
e un aumento di fr. 281.‑ nel 2015 e di fr. 161.‑ nel
2016.
L’arrotondamento è giustificato dal fisco con il fatto che vi sarebbero
altri costi “sparsi contabilmente la cui natura aziendale non è stata
comprovata”. In effetti, nella scheda Assicurazioni professionali è
registrato il premio per l’assicurazione per l’automobile, che come già
rilevato è usata anche privatamente. Nella scheda Stampati/cancelleria è
registrato un viaggio in __________ nel 2015. Nella scheda Pubblicità/inserzioni/marketing
sono registrati i costi per una cena a __________ e per l’acquisto di vini.
In tutti i casi citati si
tratta di costi per i quali non è stata provata la conformità all’uso
commerciale. La ripresa complessiva degli importi qualificati come spese
private appare addirittura prudenziale.
5.
Detenzione della partecipazione
__________ SA
5.1
Un’ulteriore censura
concerne, limitatamente al periodo fiscale 2014, l’imposizione del 50% delle
azioni della __________ SA tra gli attivi della ditta individuale. L’insorgente
sostiene infatti di essere diventato proprietario di tali titoli solo a partire
dal 2015.
5.2
5.2.1
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1
LAID). Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del
contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati
dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili
domestiche e gli oggetti di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 4
LAID).
All’imposta sulla sostanza
sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su
cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di
sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (cfr. Teuscher/Lobsiger, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4a ediz.,
Basilea 2022, n. 4 ad art. 13 LAID, p. 444). Vi rientra pertanto l’insieme dei
diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto
privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (cfr. Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 7ª ediz., Zurigo 2016, p. 199).
5.2.2
A chi siano attribuiti gli
attivi, ai fini dell’imposizione della sostanza, è una questione che la legge
disciplina limitatamente ai rapporti di usufrutto. L’art. 14 cpv. 2 della Legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), così come l’art. 40 cpv. 2 LT, prevede
infatti che la sostanza gravata da usufrutto sia computata all’usufruttuario.
Per tutti gli altri casi, ci si deve pertanto fondare sui rapporti di proprietà
secondo il diritto civile, che sono vincolanti anche per l’attribuzione degli
attivi al patrimonio di un contribuente (Teuscher/Lobsiger,
op. cit., n. 8 ad art. 13 LAID, p. 445; cfr. anche sentenza TF n. 2C_770/2016 e
2C_771/2016 del 26 settembre 2016 consid. 2.2 con riferimenti a giurisprudenza
e dottrina).
5.3
5.3.1
Nel corso della procedura
di tassazione, il ricorrente ha cambiato più volte versione sostenendo di aver
acquisito la metà della società solo nel 2015, pagandola a contanti e senza
stipulare alcun contratto in forma scritta (tesi ribadita ancora nel reclamo
contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014, introdotto il 21 ottobre 2019),
per infine ritrattare ed affermare che la stessa partecipazione è sempre stata
di sua proprietà (v. verifica fiscale del 2 settembre 2019, p. 9).
Dopo l’udienza davanti
alla Camera di diritto tributario, il ricorrente ha nuovamente ritrattato,
affermando che “riconferma […] di essere diventat[o] azionist[a]
al 50% nel 2015, dopo ricezione materiale dei titoli azionari”.
Nelle sue osservazioni del
20.
dicembre 2022 sostiene peraltro che “da __________ per [suo] conto
il __________ ha percepito, tra il 2000 e il 2008, Fr. 50'000.000 (6
versamenti da Fr. 5'000.00 e 1 versamento da Fr. 20'000) in acconto
per la cessione della sua attività”.
5.3.2
Con
le loro osservazioni presentate all’autorità giudicante il 20 dicembre 2022,
gli insorgenti hanno prodotto l’atto di costituzione della __________ SA, poi
divenuta __________ SA. Dallo stesso si evince che, fin dal 1999, quale membro
del Consiglio d’amministrazione (delegato con firma individuale), RI 1 deteneva
un’azione, mai dichiarata. Il 97% della partecipazione in __________ SA era
detenuto dalla __________ con sede nel __________, rappresentata e presieduta
con firma individuale da __________. Le restanti due azioni erano nelle mani di
__________ e __________, anch’essi membri del CdA, con firma individuale.
Questi ultimi sono usciti dal CdA a far tempo dal 15 novembre 2017 (v. estratto
Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione: 15
marzo 2023).
Il fatto che la
maggioranza delle azioni della società fosse detenuta da una società con sede
nel __________ induce a ritenere che l’avente diritto economico non volesse
rivelare al fisco la propria posizione di controllo nella società. Ciò che è
certo, perché lo dichiara il ricorrente, è che nel 2015 quest’ultimo era
azionista nella misura del 50%. In mancanza di ulteriori spiegazioni, non si
può escludere neppure che egli stesso fosse fra i fondatori dell’Anstalt.
Altrimenti, potrebbe aver acquistato le azioni da quest’ultima.
La reticenza del
contribuente non consente tuttavia di accertare i fatti in modo esauriente. Non
solo non ha prodotto il contratto di acquisto delle azioni, ma neppure ha
chiaramente indicato quando e da chi le abbia acquistate.
In ogni caso, come sottolinea
anche l’Ispettorato fiscale nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2023, è
rilevante l’affermazione del ricorrente secondo cui “da __________ per [suo]
conto il Dr. __________ ha percepito, tra il 2000 e il 2008,
Fr. 50'000.000 (6 versamenti da Fr. 5'000.00 e 1 versamento da
Fr. 20'000) in acconto per la cessione della sua attività”. Dalla
scheda contabile di __________ SA (periodo 01.01.2005-31.12.2008), fornita dal
ricorrente, si evince che i 7 versamenti sono avvenuti tra il 16.02.2005 e
28.08.2008
Non si vede come il contribuente avrebbe potuto prelevare capitali
dai conti della __________ SA negli anni dal 2005 al 2008 senza avere una
posizione di rilievo nell’azionariato della stessa. D’altra parte, se il
pagamento dell’intero prezzo di acquisto della quota sociale è avvenuto fra il
2005.
e il 2008, è ben difficile credere che le azioni siano state trasferite
solo nel 2015.
5.3.3
Il fatto che i ricorrenti
riconoscano la detenzione delle azioni solo a partire dal 2015 è spiegabile
anche con l’evoluzione del diritto intervenuta negli ultimi anni.
Il 1° luglio 2015 è
entrato in vigore l’art. 697l CO, che prevede che la società tenga un
elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati (cpv. 1) e che
l’elenco menzioni il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi
economicamente diritto (cpv. 2). Fino al 30 aprile 2021, l’iscrizione
nell’elenco degli aventi economicamente diritto avveniva essenzialmente sulla
base del corrispondente annuncio, da parte dell’azionista, di avere acquistato
azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa
(art. 697i CO, abrogato con effetto dal 1.5.2021) oppure sulla base
dell’annuncio, da parte dell’acquirente di azioni di una società le cui azioni
non sono quotate in borsa, del nome, del cognome e dell’indirizzo della persona
fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto)
(art. 697j CO, abrogato con effetto dal 1.5.2021).
Dal 1° maggio 2021 gli
obblighi di annuncio in questione sono stati abrogati, in quanto le azioni al
portatore sono ormai ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione
quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi
della LTCo e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato
dalla società o iscritte nel registro principale (art. 622 cpv. 1bis
CO, in vigore dal 1.5.2021).
Il 2015 è dunque un anno
determinante per la regolarizzazione della detenzione di azioni al portatore.
5.4
Nella misura in cui i
ricorrenti non hanno fornito indicazioni in merito alle modalità e alla
tempistica dell’acquisto delle azioni della __________ SA, dichiarate solo a
partire dal 2015, si deve ritenere che RA 1 fosse azionista già nel 2014, tanto
più che egli stesso sostiene di averne pagato il prezzo negli anni dal 2005 al
2008.
6.
Deduzione per figlio a
carico
6.1
I ricorrenti chiedono
anche di poter beneficiare almeno in misura parziale della deduzione sociale
per figlio a carico.
6.2
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure
in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è
limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,
che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;
cfr. inoltre Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35.
LIFD, p. 149).
6.3
Per l’imposta cantonale,
per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del
periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il
contribuente provvede.
La LIFD invece non prevede
un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 cpv. 2 CC
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del
figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di
una formazione appropriata (Circolare dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni no. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della
famiglia secondo la LIFD, p. 20). Di conseguenza, in generale la deduzione non
può più essere fatta valere quando il figlio ha compiuto, alla fine del periodo
fiscale o dell’assoggettamento, il 25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD,
p. 713).
6.4
Per “studi” si intende
ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in
primo luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è
comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma
corrispondente ed è in grado di svolgere un’attività lucrativa appropriata
(sentenza CDT no. 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 1.2). La maturità
professionale, come la maturità liceale, ricadono sotto il concetto di
formazione di base (prima formazione) ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a
LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (sentenza CDT no. 80.2016.231 del
28.
agosto 2017 consid. 2).
6.5
Per quanto attiene al
riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3
LT e 35 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo
la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 40 LIFD) o
dell’assoggettamento”.
6.6
Tornando al caso di
specie, __________ è nato nel 1994 e soffre di un handicap cognitivo. Nei
periodi fiscali qui litigiosi, ha percepito una rendita AI e delle prestazioni
complementari. Come si evince dagli atti di ricorso, nel 2014 aveva concluso un
“corso di formazione quale aiuto giardiniere a __________” e “da
settembre 2014 lavora[va] presso l’__________ a __________ […] e
alloggia[va] in parte presso il __________ a __________”.
Al 31.12.2014, come pure
al 31.12.2015 e al 31.12.2016, date determinanti per la deduzione sociale (art.
34.
cpv. 3 LT risp. art. 35 cpv. 2 LIFD), il ragazzo era quindi maggiorenne ed
aveva terminato una formazione professionale che gli permetteva di lavorare
quale aiuto giardiniere, per cui percepiva anche un modesto salario. Le
condizioni per poter beneficiare della deduzione sociale prevista dagli
articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD non sono
soddisfatte: è dunque a giusto titolo che l’autorità di tassazione non ha
concesso la deduzione richiesta. Su questo aspetto il ricorso non può essere
accolto.
7.
Deduzione per persona
bisognosa a carico
7.1
A titolo abbondanziale,
poiché tale deduzione non è stata esplicitamente richiesta dai ricorrenti ma solo
menzionata dall’RS 1 nelle proprie osservazioni al ricorso, ci si domanda
ancora se, in relazione al figlio __________, i ricorrenti non abbiano diritto
alla deduzione per persona bisognosa a carico ai sensi degli articoli 34 cpv. 1
lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD.
7.2
Per
l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione
per sostentamento da 5'700.‑ a 11'100.‑ franchi al massimo per ogni
persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede,
comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.‑ franchi.
Analogamente,
per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la
deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.‑ franchi per ogni
persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al
cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno
l’importo della deduzione.
Sia la LT sia la LIFD
prevedono che tale deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i
quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a (art. 34 cpv. 1
lett. b in fine; art. 35 cpv. 1 lett. b in fine).
Per entrambi i tributi, la
deduzione sociale è stabilita secondo la situazione alla fine del periodo
fiscale (art. 34 cpv. 3 LT; art. 35 cpv. 2 LIFD).
7.3
Secondo
la lettera sia della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la
persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente
incapace di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder
beschränkt erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6
LPGA, per cui costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale
o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che
sia riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere
un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale, rispettivamente ‑ se di lunga durata ‑ anche
in mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è
ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi
(LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la
persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a
seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in
generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.
7.4
La dottrina e la
giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità
di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente
fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera
età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge
und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 195; sentenza
CDT no. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si
trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non
giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età
avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e
duraturi (cfr. p. es. sentenza CDT no. 80.97.8 del 20 febbraio 1997 in: RDAT
II-1997 n. 8t).
Tanto la prassi
dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate da Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., n.
439, p. 191) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa
limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di
conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la
disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne
dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire
indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel
momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è
adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello
stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 192).
7.5
Tornando al caso in esame,
è indubbio che __________ possa essere una persona bisognosa d’aiuto a causa
della sua limitata capacità di guadagno a seguito dell’infermità per cui
beneficia di una rendita d’invalidità. Tuttavia, per poter beneficiare della
deduzione per persona bisognosa a carico, i ricorrenti avrebbero dovuto
dimostrare, portando le pezze giustificative necessarie, che il loro aiuto
corrispondeva almeno a fr. 5'700.‑ per l’IC e fr. 6'500.‑
per l’IFD. Agli atti non sono versati documenti che attestino e quantifichino
l’aiuto finanziario fornito dai genitori al figlio. Neanche quanto fornito dopo
l’udienza del 21 novembre 2022 viene in aiuto dei contribuenti. Lo “spillatico”
di fr. 300.‑ al mese, versato dai ricorrenti all’Istituto __________
non raggiunge l’importo minimo della deduzione. Pertanto, per gli anni fiscali
qui litigiosi, la deduzione per persona bisognosa a carico non può essere
concessa.
8.
In conclusione, per
quanto riguarda la censura relativa alla cessione del mantello giuridico, gli
atti sono ritornati all’autorità fiscale perché abbia a concludere i propri
accertamenti e ad emettere una nuova decisione motivata.
Per il periodo fiscale
2015, il ricorso è parzialmente accolto in quanto l’autorità di tassazione ha
omesso di aggiungere ai debiti della sostanza aziendale fr. 6'000.‑,
come stabilito dalla verifica fiscale (v. rapporto ispettorato nr. __________,
specchietto riassuntivo, p. 21). In questo senso, la decisione di tassazione IC
2015.
deve essere riformata e i “debiti della ditta individuale” devono
essere aumentati a fr. 51'000.‑.
Per il resto, i ricorsi
sono respinti.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo.
Non è riconosciuta alcuna
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne la cessione del mantello giuridico della __________ SA, la
decisione su reclamo IC/IFD 2015 del 16 settembre 2020 è annullata e gli atti
sono retrocessi all’RS 1 perché, conclusi gli accertamenti dell’Ispettorato
fiscale e/o dell’UTPG, adotti una nuova decisione motivata.
1.2. Il
ricorso in materia di IC e IFD 2015 è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2015 dopo reclamo è riformata
nel senso che ai “debiti della ditta individuale” sono aggiunti
fr. 6'000.‑.
1.3. Per il resto, i
ricorsi sono respinti.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 3’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico dei
ricorrenti in ragione di un mezzo (fr. 2’000.‑).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- __________;
- __________;
- __________;
- __________.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: