80.2020.192
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, inosservanza dei termini, emergenza sanitaria (Covid-19)
9 novembre 2020Italiano9 min
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.192
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 ottobre 2020 contro la decisione del 1° ottobre 2020 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. In data 13 agosto
2020, a seguito di un richiamo datato 16 luglio 2020, l’RS 1 (in seguito UT)
diffidava RI 1 ad inviare entro un termine di 20 giorni la dichiarazione delle
imposte per il periodo fiscale 2019, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente
questo termine, gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.
Con il decreto del 16
settembre 2020 l’UT infliggeva al contribuente una multa di CHF 400.– per
violazione degli obblighi procedurali.
B. Con scritto datato 23
settembre 2020 il ricorrente interponeva reclamo avverso tale decreto. Egli
imputava il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi, nel
frattempo fatta pervenire all’UT, alla particolare situazione legata alla
pandemia da Covid-19. Le varie limitazioni all’attività lavorativa avrebbero
infatti causato un arretrato di lavoro al suo contabile di fiducia, rallentando
l’espletamento di tutte le pratiche, compresa quella del ricorrente.
Con decisione 1° ottobre
2020 l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa disciplinare. L’autorità
fiscale riteneva come nel caso di specie, avendo il contribuente omesso in modo
negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante la diffida, si
fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257
LT e 174 LIFD.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la multa inflittagli
dall’Ufficio di tassazione, argomentando che le circostanze eccezionali dettate
dal dilagare della pandemia avrebbero reso oltremodo difficoltoso reperire, in
maniera tempestiva, tutti i documenti necessari alla presentazione della
dichiarazione d’imposta.
Con osservazioni 20
ottobre 2020 l’UT si riconferma nella propria posizione, richiamando le
motivazioni della decisione su reclamo.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per
analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in disamina, il
ricorrente contesta la multa disciplinare di CHF 400.– inflittagli con
decisione 16 settembre 2020 in quanto, a suo dire, il ritardo nella
presentazione della dichiarazione d’imposta è da imputare al difficile periodo
che stiamo attraversando a causa della pandemia da Covid-19. Le restrizioni in
atto avrebbero infatti reso difficoltoso reperire la documentazione necessaria
per allestire la dichiarazione d’imposta. Non solo, le limitazioni in ambito
lavorativo avrebbero provocato un arretrato di lavoro al contabile di fiducia
del contribuente, da qui il ritardo nella presentazione della dichiarazione.
L’Autorità fiscale
ritiene, per contro, che il contribuente abbia violato gli obblighi di
procedura, presentando la dichiarazione d’imposta con quasi tre mesi di ritardo
e senza, peraltro, domandare mai una proroga. L’UT ha poi giustamente segnalato
come eventuali inadempienze del rappresentante contrattuale – in
casu
del contabile – sono attribuibili unicamente al contribuente e non possono
quindi essere prese in considerazione nella presente procedura.
2.2
Va anzitutto rilevato che
la sanzione litigiosa è stata preceduta da un richiamo (16 luglio 2020) e da
una diffida (13 agosto 2020). La multa è stata inflitta al contribuente per non
aver consegnato la dichiarazione di tassazione all’Autorità fiscale neppure entro
il termine impartitogli con la diffida del 13 agosto 2020.
Come si evince dal
tracciamento dell’invio postale, la diffida è stata recapitata al contribuente,
tramite posta A Plus, lunedì 17 agosto 2020. Il termine di 20 giorni, iniziato
a decorrere dal giorno successivo alla notifica, ossia il 18 agosto 2020,
giungeva a scadenza il 7 settembre 2020. La dichiarazione d’imposta è pervenuta
all’UT solo il 22 settembre 2020, risultando quindi palesemente intempestiva.
Tardività peraltro non contestata dal contribuente.
2.3
Il contribuente ha quindi
omesso di inoltrare all’UT la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2019.
A giustificazione della violazione dei suoi obblighi invoca le “circostanze
eccezionali che stiamo vivendo tutti”, che hanno reso “molto difficile
durante il blocco covid 19” la raccolta della documentazione necessaria.
A questo proposito si
segnala che, con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra
n. 7, in merito alle “Misure a sostegno dell’economia cantonale”, il
Consiglio di Stato ha deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire
senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020
per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019.
Una volta scaduto il
termine in questione, il contribuente avrebbe in ogni caso potuto richiedere
una ulteriore proroga per l’inoltro della dichiarazione, cosa che, tuttavia,
non ha fatto, neppure dopo aver ricevuto il richiamo.
Essendo realizzate
entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva – secondo cui l’Autorità
fiscale può infliggere una multa disciplinare, la stessa appare quindi
giustificata.
2.4
Per quanto attiene al
ruolo del “contabile” del ricorrente, non risulta che abbia agito quale
rappresentante del contribuente nella procedura di tassazione. In ogni caso, il
Tribunale federale ha ricordato (cfr. la sentenza 2P.23/2007 e 2A.44/2007 del
27.11.2007
consid. 3.3.) che i diritti e gli obblighi del contribuente da una
parte e di quelli del suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi.
L’obbligo di collaborazione del contribuente spetta unicamente a quest’ultimo
ad esclusione del suo rappresentante (cfr. anche Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 3 ad art. 124 LIFD).
In ogni caso, la
responsabilità penale del rappresentante sarebbe esclusa dalla natura di reato
proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il rappresentante può cioè
adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma non può violarli (cfr. Sieber/Malla, in. Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2016, n. 1 ad art. 174
LIFD, p. 2795).
Se dunque il ritardo
nell’inoltro della dichiarazione fosse imputabile al contabile, ciò non implicherebbe
che il contribuente non abbia violato i suoi obblighi procedurali. In ogni
caso, la consapevolezza del ritardo in questione poteva indurre l’insorgente a
chiedere una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.
3.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 250.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- ;
- ;
- .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: