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Decisione

80.2020.192

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, inosservanza dei termini, emergenza sanitaria (Covid-19)

9 novembre 2020Italiano9 min

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.192

Lugano

9 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 ottobre 2020 contro la decisione del 1° ottobre 2020 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. In data 13 agosto

2020, a seguito di un richiamo datato 16 luglio 2020, l’RS 1 (in seguito UT)

diffidava RI 1 ad inviare entro un termine di 20 giorni la dichiarazione delle

imposte per il periodo fiscale 2019, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente

questo termine, gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.

Con il decreto del 16

settembre 2020 l’UT infliggeva al contribuente una multa di CHF 400.– per

violazione degli obblighi procedurali.

B. Con scritto datato 23

settembre 2020 il ricorrente interponeva reclamo avverso tale decreto. Egli

imputava il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi, nel

frattempo fatta pervenire all’UT, alla particolare situazione legata alla

pandemia da Covid-19. Le varie limitazioni all’attività lavorativa avrebbero

infatti causato un arretrato di lavoro al suo contabile di fiducia, rallentando

l’espletamento di tutte le pratiche, compresa quella del ricorrente.

Con decisione 1° ottobre

2020 l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa disciplinare. L’autorità

fiscale riteneva come nel caso di specie, avendo il contribuente omesso in modo

negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante la diffida, si

fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257

LT e 174 LIFD.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la multa inflittagli

dall’Ufficio di tassazione, argomentando che le circostanze eccezionali dettate

dal dilagare della pandemia avrebbero reso oltremodo difficoltoso reperire, in

maniera tempestiva, tutti i documenti necessari alla presentazione della

dichiarazione d’imposta.

Con osservazioni 20

ottobre 2020 l’UT si riconferma nella propria posizione, richiamando le

motivazioni della decisione su reclamo.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la

dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie

all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il

deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo

253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

L’art. 266 cpv. 1 LT

stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.

257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,

alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per

analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in disamina, il

ricorrente contesta la multa disciplinare di CHF 400.– inflittagli con

decisione 16 settembre 2020 in quanto, a suo dire, il ritardo nella

presentazione della dichiarazione d’imposta è da imputare al difficile periodo

che stiamo attraversando a causa della pandemia da Covid-19. Le restrizioni in

atto avrebbero infatti reso difficoltoso reperire la documentazione necessaria

per allestire la dichiarazione d’imposta. Non solo, le limitazioni in ambito

lavorativo avrebbero provocato un arretrato di lavoro al contabile di fiducia

del contribuente, da qui il ritardo nella presentazione della dichiarazione.

L’Autorità fiscale

ritiene, per contro, che il contribuente abbia violato gli obblighi di

procedura, presentando la dichiarazione d’imposta con quasi tre mesi di ritardo

e senza, peraltro, domandare mai una proroga. L’UT ha poi giustamente segnalato

come eventuali inadempienze del rappresentante contrattuale – in

casu

del contabile – sono attribuibili unicamente al contribuente e non possono

quindi essere prese in considerazione nella presente procedura.

2.2

Va anzitutto rilevato che

la sanzione litigiosa è stata preceduta da un richiamo (16 luglio 2020) e da

una diffida (13 agosto 2020). La multa è stata inflitta al contribuente per non

aver consegnato la dichiarazione di tassazione all’Autorità fiscale neppure entro

il termine impartitogli con la diffida del 13 agosto 2020.

Come si evince dal

tracciamento dell’invio postale, la diffida è stata recapitata al contribuente,

tramite posta A Plus, lunedì 17 agosto 2020. Il termine di 20 giorni, iniziato

a decorrere dal giorno successivo alla notifica, ossia il 18 agosto 2020,

giungeva a scadenza il 7 settembre 2020. La dichiarazione d’imposta è pervenuta

all’UT solo il 22 settembre 2020, risultando quindi palesemente intempestiva.

Tardività peraltro non contestata dal contribuente.

2.3

Il contribuente ha quindi

omesso di inoltrare all’UT la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2019.

A giustificazione della violazione dei suoi obblighi invoca le “circostanze

eccezionali che stiamo vivendo tutti”, che hanno reso “molto difficile

durante il blocco covid 19” la raccolta della documentazione necessaria.

A questo proposito si

segnala che, con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra

n. 7, in merito alle “Misure a sostegno dell’economia cantonale”, il

Consiglio di Stato ha deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire

senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020

per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019.

Una volta scaduto il

termine in questione, il contribuente avrebbe in ogni caso potuto richiedere

una ulteriore proroga per l’inoltro della dichiarazione, cosa che, tuttavia,

non ha fatto, neppure dopo aver ricevuto il richiamo.

Essendo realizzate

entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva – secondo cui l’Autorità

fiscale può infliggere una multa disciplinare, la stessa appare quindi

giustificata.

2.4

Per quanto attiene al

ruolo del “contabile” del ricorrente, non risulta che abbia agito quale

rappresentante del contribuente nella procedura di tassazione. In ogni caso, il

Tribunale federale ha ricordato (cfr. la sentenza 2P.23/2007 e 2A.44/2007 del

27.11.2007

consid. 3.3.) che i diritti e gli obblighi del contribuente da una

parte e di quelli del suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi.

L’obbligo di collaborazione del contribuente spetta unicamente a quest’ultimo

ad esclusione del suo rappresentante (cfr. anche Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 3 ad art. 124 LIFD).

In ogni caso, la

responsabilità penale del rappresentante sarebbe esclusa dalla natura di reato

proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il rappresentante può cioè

adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma non può violarli (cfr. Sieber/Malla, in. Zweifel/Beusch [a cura

di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2016, n. 1 ad art. 174

LIFD, p. 2795).

Se dunque il ritardo

nell’inoltro della dichiarazione fosse imputabile al contabile, ciò non implicherebbe

che il contribuente non abbia violato i suoi obblighi procedurali. In ogni

caso, la consapevolezza del ritardo in questione poteva indurre l’insorgente a

chiedere una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.

3.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 250.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: