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Decisione

80.2020.195

Doppia imposizione internazionale: redditi provenienti da “libera professione”, indennità per cessazione di rapporto di agenzia in Italia, quote maturate prima e dopo il trasferimento in Svizzera

17 maggio 2021Italiano25 min

1.1. – 28.2.2013) la somma di fr. 1'723.-, dalla società __________ __________ €

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.195

80.2020.196

Lugano

17 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 luglio 2020 contro la decisione del 1° luglio 2020 in materia di IC e IFD

2013.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________),

cittadino__________, è giunto in Ticino dall’__________ il 1.10.2012,

unitamente alla moglie __________ (__________), ottenendo dapprima un permesso

di dimora (B) e dal 1.10.2017 un permesso di domicilio (C).

Al Modulo 1 della

dichiarazione fiscale 2013, trasmessa il 26/27.2.2015 all’autorità fiscale,

entrambi i coniugi indicavano di svolgere un’attività dipendente. In

particolare il marito indicava di percepire dalla __________ (per il periodo

1.1. – 28.2.2013) la somma di fr. 1'723.-, dalla società __________ __________ €

69'437.- (fr. 85'095.-) e da __________ € 44'989.- (fr. 55'134.-), per

complessivi fr. 141'952.-. __________ indicava inoltre un reddito pari ad €

803.22 (fr. 984.-) per una consulenza prestata alla __________. La moglie aveva

percepito invece uno stipendio netto di fr. 50'934.- da parte della Città di __________

e uno di fr. 1'264.- da parte dello __________ (periodo 1.5.2013 – 31.12.2013).

Alla fine del Modulo 1, il

contribuente riassumeva i redditi e la sostanza esteri. Dichiarava un reddito

immobiliare estero netto di fr. 5'983.-, un reddito aziendale estero di fr.

55'134.- e sostanza immobiliare (lorda) per fr. 1'225'000.-.

B. Con

decisione di tassazione del 4.5.2016, l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) accertava un reddito imponibile di fr. 137'800.- per l’IC (fr.

189'500.- il reddito determinante per l’aliquota) e di fr. 136'000.- per l’IFD

(fr. 186'900.- il reddito determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli

fini IC, veniva stabilita in fr. 9'000.- (in fr. 170'000.- l’importo

determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità

fiscale stabiliva in fr. 138'392.- il reddito da “attività indipendente

principale” di RI 1 e indicava altri redditi per fr. 53'921.-. In particolare,

l’autorità fiscale indicava che lo stipendio netto percepito in Svizzera era

quello esposto alla cifra 6.3., ossia “altri redditi” per fr. 53'921.- e che il

reddito da attività indipendente era stato rettificato “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni

fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende

del ramo e facenti parte della realtà locale”. Dal riparto si evinceva

che i redditi da attività lucrativa del contribuente venivano attribuiti nella

misura di fr. 138'392.- al Ticino e gli “altri redditi”, per fr. 53'921.- (ossia

il compenso da __________ di fr. 1'723.-, il reddito da attività dipendente

della moglie di fr. 50'934.-, nonché il reddito da attività accessoria

dipendente della moglie per fr. 1'264.-) venivano considerati per l’aliquota

siccome già imposti alla fonte. Nessun reddito da attività lavorativa veniva per

contro attribuito all’Italia.

C. Con reclamo 3.6.2016,

RI 1, rappresentati dalla RA 1 insorgevano contro la decisione di tassazione

IC/IFD 2013.

Nel merito contestavano l’attribuzione

totale dell’ammontare di fr. 138'392.- quale reddito da fonte svizzera e

ribadivano che, “come da dichiarazione fiscale __________ in vostre mani,

l’ammontare di fr. 55'134.- (€ 44'989.-) è già stato imposto in __________

e dev’essere considerato unicamente per la determinazione dell’aliquota (…). È

invece da ritenere imponibile fiscalmente in Svizzera, la differenza di reddito

percepita dal contribuente per consulenze da indipendente prestate da __________

e __________ per totali CHF 83'258.- (ammontare inclusivo di deduzione AVS)”.

Per il resto i contribuenti asserivano di non comprendere per quali ragioni i

redditi da fonte dipendente svizzera erano stati posti sotto la cifra “altri

redditi”.

D. Con decisione del

1.7.2020 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito

imponibile in fr. 137'800.- per l’IC (fr. 160'900.- il reddito determinante per

l’aliquota) e in fr. 135'800.- per l’IFD (fr. 173'900.- il reddito determinante

per l’aliquota), con la seguente motivazione:

“Presa visione della contestazione inoltrata e dopo

riesame della documentazione viene riconfermata l’imposizione in Svizzera del

reddito da attività conseguito quale consulente indipendente per __________

(art. 5,7, e 14 CI Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica __________

per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in

materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). (…). Al punto 6.3. sono stati

esposti i redditi soggetti a trattenuta d’imposta alla fonte e considerati per

il calcolo dell’aliquota. Le deduzioni sociali chieste in deduzione in sede di

reclamo vengono dedotti dai redditi soggetti a trattenuta alla fonte esposti al

punto 6.3. della decisione”.

E. Con scritto 7.7.2020,

la RA 1 si è rivolta all’UT, trasmettendo l’Istanza per il computo globale

d’imposta per i diritti di licenza esteri maturati nel 2013 (Modulo DA-3), con

la quale veniva chiesto il computo globale per i redditi di fonte __________,

percepiti da RI 1 e sottoposti a ritenuta alla fonte __________ del 20%. Giustificavano

l’inoltro solo il 7.7.2020 “l’evasione tardiva del reclamo inoltrato in data 3

giugno 2016”. Lo scritto veniva inviato, per competenza, alla Camera di diritto

tributario il 22.10.2020.

F. Con scritto

22.10.2020 la Camera di diritto tributario si è rivolta alla RA 1, chiedendo se

lo scritto del 7.7.2020 dovesse essere considerato quale ricorso, indicando che

la LT non prevede la possibilità di presentare un ricorso non motivato. Veniva

assegnato un termine di 10 giorni per ripresentare il ricorso nelle modalità

previste dalla legge.

G. Con scritto

5/6.11.2020, RI 1, rappresentato dalla RA 1, lamenta che il reddito da fonte __________,

che ammonta a fr. 55'134.- (€ 44'989.-), sia stato sottoposto a doppia

imposizione, sia in Svizzera che in __________. Inoltre, rimprovera all’Ufficio

di tassazione di aver evaso il suo reclamo solo il 1°.7.2020, precludendogli la

possibilità, entro il termine di 3 anni, di “avvalersi dell’istanza per il

computo globale d’imposta al fine del recupero dell’imposta trattenuta”.

Secondo il ricorrente,

sarebbe applicabile l’Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere, in

virtù della quale l’importo di fr. 12'422.90, corrispondente alle imposte

trattenute in Italia, dovrebbe essergli restituito.

H. Con osservazioni del 17/18.11.2020,

l’UT ripercorre i fatti all’origine del ricorso. In particolare con il reclamo

del 3.6.2016, i rappresentanti dei ricorrenti avevano chiesto che i “redditi da

attività indipendente per € 44'989.-“ ricevuti nel corso del 2013 venissero

considerati soltanto ai fini dell’aliquota. Con la decisione su reclamo del

1.7.2020 era stata confermata l’imposizione della totalità dei redditi alle

imposte in Svizzera, siccome legati all’attività indipendente svolta a

domicilio. Con lettera del 7.7.2020 “(…) i rappresentanti dei contribuenti

inoltravano i moduli DA-3 (che non sono i formulari corretti per i redditi in

questione) chiedendo il computo delle imposte estere, richiesta ad oggi tenuta

in sospeso, ma che è oggettivamente tardiva e su moduli errati”.

L’autorità fiscale

confermava, secondo i dati a suo tempo disponibili, la valutazione circa

l’assoggettamento in Svizzera degli importi dichiarati nel corso del 2013.

Inoltre, l’autorità fiscale osservava che: “(…) per quanto riguarda il

computo o il rimborso delle imposte estere il contribuente, o i suoi

rappresentanti, avrebbero potuto e/o dovuto chiederne il computo, o il rimborso

all’agenzia delle entrate estera, al momento della presentazione della

dichiarazione d’imposta, sicuramente al più tardi al momento della decisione di

tassazione 2013, ricevuta il 4 maggio 2016”. L’autorità fiscale aggiunge

inoltre: “Non abbiamo certezza della corretta imposizione dei redditi

percepiti in quanto né con la dichiarazione d’imposta né con il successivo

reclamo sono stati inviati tutti i documenti necessari a definire chiaramente i

redditi definiti “redditi da attività indipendente”. L’autorità

fiscale indica che unicamente con lo scritto 7.7.2020 è stato presentato un

documento che attesterebbe un prelievo in capitale della previdenza estera, da

assoggettare in maniera agevolata con l’art. 38.

Diritto

1. Nel caso di specie

contestato è l’assoggettamento alle imposte federali e cantonali dei redditi versati

al ricorrente nel 2013 da parte della __________, __________, da una parte, e

dalla __________, __________, dall’altra. Il primo importo, corrispondente a €

28'558.68 lordi, corrisponde a un’indennità per la cessazione del rapporto di

agenzia; il secondo, che ammonta a € 2'333.04, è costituito dalla liquidazione

del conto della __________. ,

Secondo l’autorità

fiscale, i redditi in questione, derivanti dall’attività di consulente

indipendente, sarebbero imponibili interamente in Svizzera, in applicazione

degli art. 5, 7 e 14 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per

regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul

patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41).

Il ricorrente lamenta per

contro una doppia imposizione, in quanto i redditi litigiosi sarebbero già stati

assoggettati all’imposta in __________, come risulterebbe dal modello Unico dei

redditi per l’anno 2013, dalla quale si evince che sarebbe intervenuta una

tassazione separata per l’importo di € 44'989.- (“redditi soggetti a

tassazione separata e ad imposta sostitutiva”) in applicazione dell’art. 17

lett. d del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Chiede

pertanto l’applicazione dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo di

imposte alla fonte estere (RS 672.201) ed il rimborso di imposte per fr.

12'422.90.

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente è

assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua

appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art.

2.

cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è

illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti

d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6

cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT)

(sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3; RDAF 2015 II p.

144; Oberson, Taxation of Artistes

and Sportsmen in Switzerland, in “International Taxation of artistes &

sportsmen”, Basilea 2009, pag. 16).

La

totalità dei proventi, periodici o unici sottostà all’imposta sul reddito (art.

16.

cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da

attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg.

LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si

trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF

2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017

consid. 5.1. e 5.2.).

2.2

La doppia imposizione

viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di

una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale (RDAF 2015 II p. 144 e

riferimenti ivi citati). Una convenzione non può creare una nuova norma fiscale

oppure allargare il campo di applicazione di una norma esistente (sentenza TF

2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).

Il principio dell’effetto

negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali

convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri

impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il

potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto interno.

In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della competenza di

imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla

convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale competenza, che

dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari

disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni

di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un

reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la

possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non

imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio

2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, Berna 2014,

p. 49).

2.3

In applicazione

dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella

pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un

primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI

permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che

provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, op. cit., p. 49; sentenza TF

2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).

3.

3.1.

Secondo le normative di

diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutti

i redditi derivanti dall’attività indipendente (quale consulente) esercitata da

RI 1

Imponibili sono anche i

redditi derivanti dalle fonti previdenziali.

In virtù del domicilio in

Svizzera, egli vi è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte.

Resta quindi da stabilire

unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia limitata dalla CDI-I

(sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF 143 II 257, consid.

5.4.).

3.2

Durante il periodo fiscale

2013, RI 1 ha percepito un corrispettivo pari a complessivi € 44'989.- da parte

della Cassa di previdenza __________ (motivo del versamento “__________”) e da __________,

a titolo di cessazione del rapporto di agenzia.

La Svizzera ha concluso

con l’Italia la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare

talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS

0.672.945.41) (di seguito CDI – I).

3.3

Nel 2013, anno in cui RI 1

ha ricevuto il compenso in discussione dalla “__________” S.p.A., era domiciliato

in Svizzera, dove svolgeva un’attività indipendente. In particolare, agli atti è

reperibile lo scritto di motivazione che aveva presentato per ottenere il

permesso di dimora. Il contribuente vi era così espresso: “(…). Ho quindi

rassegnato le dimissioni da Agente Generale di __________ di __________ con

effetto dal 15 ottobre dello scorso anno 2012, ed ho concordato, con un collega

Agente Generale di __________, dott. __________ (titolare dell’agenzia __________,

…), previa approvazione della Compagnia, la cessione e la sua acquisizione del

mio ventennale portafoglio Clienti. Da qui è nata l’esigenza di assistere

commercialmente, in modo indipendente e dall’Estero, la loro organizzazione

agenziale ed anche i miei fidelizzati ex Clienti. Il lavoro di assistenza e di

consulenza viene svolto dalla mia abitazione in Svizzera, (…), tramite

internet, mail e telefonicamente in modo del tutto indipendente (…)”.

3.4

Anche dopo lo scioglimento

del contratto di agenzia, il preponente può continuare a trarre vantaggio dalla

clientela eventualmente procuratagli dall’agente, senza però che vi sia più

l’obbligo di pagare la provvigione. Per tener conto della legittima posizione

del proponente, ma anche dell’interesse dell’agente a vedere in qualche modo compensato

il vantaggio di cui la controparte contrattuale continua a beneficiare, è

previsto il pagamento dell’indennità di fine rapporto, in base all’art. 1751

del Codice civile della Repubblica Italiana (Daffra,

Il rapporto di agenzia – Inquadramento giuridico e aspetti operativi, Milano

2021, p. 92 s.). Oltre al Codice civile e al diritto comunitario, anche gli

Accordi economici collettivi disciplinano l’indennità di fine rapporto, la cui

base di calcolo è composta da tutte le somme dovute all’agente nel corso del

rapporto (Daffra, op. cit., p.

99).

Per quanto concerne il

trattamento fiscale, secondo l’art. 56 comma 3 lett. a TUIR, “le

indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e

delle società di persone”, che a norma dell’art. 53 comma 2 lett. e

TUIR rappresentano redditi di lavoro autonomo, sono soggette a tassazione

separata a norma dell’art. 17 comma 1 lett. d TUIR, con un’aliquota del 20%

(Daffra, op. cit., p. 117).

3.5

3.5.1

Secondo l’art. 14 cpv. 1

CDI-I, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio

di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo

sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non

disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per

l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi

sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a

detta base fissa.

Secondo il capoverso 2,

l’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività

indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e

pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,

architetti, dentisti e contabili.

3.5.2

Problematico, nel caso di

specie, è il fatto che l’indennità per cessata attività è stata versata nel

2013, anno in cui il contribuente si era già trasferito in Svizzera ed aveva

avviato la propria attività indipendente, mentre che in Italia non vi era più

alcuna base fissa per l’esercizio della sua attività. Si tratta di comprendere

se decisivo, per l’imponibilità, sia il momento della percezione dell’importo

oppure quello in cui il diritto al compenso è maturato.

3.5.3

Secondo la dottrina, il

momento dell'afflusso del reddito da lavoro indipendente è irrilevante per l'attribuzione

del diritto di imporre (cfr. von Ah,

in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea

2015, n. 32 ad art. 14 M-OCSE, p. 1126 s., con riferimento alla giurisprudenza

concernente la CDI fra Svizzera e Germania).

Ciò significa che anche

per i redditi percepiti successivamente da attività lucrative indipendenti esercitate

in precedenza o per i redditi ricevuti in anticipo per attività lavorative autonome

svolte in un momento successivo, l’attribuzione del diritto di imporre ai

rispettivi Stati deve avvenire sulla base della situazione esistente durante

l'esercizio dell'attività. Il fattore decisivo è che la causa diretta del

reddito risiede nell’esercizio dell’attività indipendente.

Queste questioni sorgono

principalmente dopo che un contribuente ha trasferito la residenza in un altro

Stato e percepisce successivamente dei redditi per un'attività esercitata nel

precedente Stato di residenza, ragione per cui il diritto di imporre deve

quindi essere delimitato tra i successivi Stati di residenza (von Ah, loc. cit.).

3.5.4

Come si legge anche nel

parere rilasciato dall’Agenzia delle entrate ad un interpello, presentato da un

pensionato italiano trasferitosi in Portogallo il 1.1.2017 e che aveva

percepito nel corso dell’anno l’indennità dalla casa mandante, le indennità di

fine rapporto di agenzia sono costituite da somme maturate e accantonate nel

corso degli anni di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del

contribuente. Per quanto concerne il diritto tributario italiano, si applica

l’art. 23 comma 2 lett. a TUIR, secondo cui si devono considerare come

prodotti nel territorio italiano i redditi derivanti dalle indennità di fine

rapporto, di cui all’art. 17 comma 1 lett. d TUIR, se sono corrisposti

dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili

organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. L’Agenzia delle

entrate ne ha dedotto che il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione

dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dell’Italia è costituito dalla

residenza fiscale del soggetto erogante, prescindendo dalla circostanza che la

prestazione lavorativa sia svolta in Italia o all’estero.

Per quanto concerne il

diritto internazionale, l’Agenzia delle entrate ha poi assimilato l’indennità

di fine rapporto di agenzia ai redditi da professioni indipendenti. Ha quindi

ritenuto che dovesse trovare applicazione l’art. 14 della Convenzione Italia-Portogallo,

il quale prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva di tali redditi

nello Stato di residenza del contribuente e come eccezione la tassazione

concorrente nello Stato di residenza del contribuente ed in quello della fonte

del reddito, nei casi in cui il residente dispone abitualmente nello Stato

della fonte di una base fissa ed il reddito è attribuibile a detta base o la

permanenza si protrae per periodi di durata complessiva uguale o superiore a

183.

giorni nel corso dell’anno solare. In base a tali criteri l’Agenzia ha

ritenuto che si dovesse considerare la residenza del beneficiario dei redditi

in esame durante l’intera vita lavorativa dello stesso contribuente, alla quale

si riferisce la corresponsione delle suddette indennità di fine rapporto di

agenzia. Nel caso concreto, in considerazione del fatto che il contribuente

era, negli anni antecedenti al 2017, residente in Italia, ed ivi svolgeva la

propria attività lavorativa, le quote parti delle indennità maturate e/o

accantonate in tali anni dovevano essere assoggettate ad imposizione esclusiva

in Italia ai sensi del citato articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione

Le quote parti di

indennità maturate e/o accantonate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017, cioè

dopo il trasferimento della residenza in Portogallo, dovevano invece essere

assoggettate ad imposizione concorrente in Italia e Portogallo, con

l’eliminazione dell’eventuale doppia imposizione in Portogallo (Stato di

residenza del contribuente), ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 4 della

convenzione, nell’ipotesi in cui tali redditi fossero attribuibili ad una base

fissa situata Italia; viceversa nell’eventualità in cui non si verificasse tale

ipotesi le predette quote parti di indennità, relative al periodo 1° gennaio –

31.

marzo 2017, dovevano essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Portogallo,

Stato di residenza del contribuente (Agenzia delle entrate, risposta all’Interpello

35.

del 12.2.2019).

3.6

Nel caso in esame, il

ricorrente ha trasferito la residenza fiscale in Svizzera dal 1.10.2012 e ha

percepito l’indennità per cessazione del rapporto di agenzia nel corso del 2013.

Agli atti non è reperibile alcun atto, che concerna la definizione

dell’indennità litigiosa. Non è noto, in particolare, su quali basi sia stata

calcolata e quale sia il momento in cui è stato considerato concluso il

rapporto contrattuale.

Alla luce dei criteri

precedentemente esposti, si deve tuttavia ritenere che la maggior parte della

prestazione sia maturata quanto l’insorgente aveva la propria residenza in

Italia. In questa proporzione si giustifica l’imposizione in Italia.

La decisione deve pertanto

essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché

verifichi, in collaborazione con il contribuente, le date determinanti e adotti

una nuova decisione conforme ai criteri previsti dal diritto interno e da

quello internazionale. In Svizzera, l’importo esentato dall’imposta sarà preso

in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota.

4.

4.1.

Si

tratta ora di determinare l’imponibilità della liquidazione della Cassa di

previdenza agenti della __________ (periodo dal 1.2.2003 al 2.5.2013), versata

nel corso del 2013 a RI 1, quando quest’ultimo già si era trasferito in

Svizzera.

4.2

Secondo l’art. 18 della

CDI-I, fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre

remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in

relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

La formulazione dell'art.

18.

del Modello OCSE (al quale ci si può riferire nel concreto caso visto che ha

il medesimo tenore dell’art. 18 CDI-I) chiarisce che le pensioni percepite da

una precedente attività indipendente non rientrano nel suo campo di applicazione.

Di regola, quest’ultime rientrano nell'art. 21 del Modello OCSE (Züger/von Ah, in: Zweifel/Beusch/Matteotti

[a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 132 ad art. 18

M-OCSE).

4.3

Secondo l’art. 21 cpv. 1

CDI-I, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,

qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli

precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

Il capoverso 2 prevede che

le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino nel caso in cui il

beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, esercita

nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo

di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di

costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g dell’articolo 5,

sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso,

gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo

la propria legislazione.

L'art. 21 del Modello OCSE

(al quale ci si può riferire visto lo stesso tenore dell’art. 21 CDI-I) può

essere applicato se manca uno o l'altro elemento. Vi rientrano in primo luogo

le pensioni e le remunerazioni analoghe legate ad un’attività indipendente

precedente, nella misura in cui non si tratta di un reddito sostitutivo, al

quale sarebbero applicabili gli articoli 7 o 14 del Modello di Convenzione OCSE

(Helbing/Häni, in:

Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, n. 41 ad

art. 21).

4.4

Il

reddito proveniente dalla liquidazione del conto individuale del ricorrente nella

__________ è pertanto imponibile in Svizzera, Stato di residenza del

contribuente al momento del versamento dello stesso, avvenuto nel 2013.

4.5

4.5.1

Nelle proprie osservazioni

al ricorso, l’UT indica che né con la dichiarazione d’imposta né con il

successivo reclamo il contribuente ha prodotto tutti i documenti necessari a definire

chiaramente i redditi. Unicamente con lo scritto “(…) del 7.7.2020 è stato

presentato un documento che attesterebbe almeno un prelievo in capitale della

previdenza estera, quindi da assoggettare in maniera agevolata con l’art. 38

(se assoggettabile alle imposte svizzere)”.

4.5.2

L'art. 38 cpv. 1 LT, dal

canto suo, impone separatamente con un'imposta annua intera le prestazioni in

capitale secondo l'articolo 21 (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e

i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2 (vale a dire le

liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto

con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di

lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale

permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).

Secondo l'art. 38 cpv. 2

LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto

della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.

L’aliquota minima è del 2 per cento.

L'art. 38 cpv. 1 LIFD

prevede, analogamente all'art. 38 LT, l'imposizione separata delle prestazioni

in capitale secondo l'art. 22 (vale a dire i proventi da fonti previdenziali

elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno

corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.

L'aliquota è calcolata

secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo l'art. 36

(vale a dire su un quinto dell'aliquota normale).

4.5.3

Come rilevato

dall’autorità di tassazione, l’unico documento che concerne la prestazione

della Cassa di previdenza __________ è rappresentato dal conteggio prodotto con

il ricorso. Non si conoscono pertanto il regolamento della cassa in questione

né i criteri in base ai quali la prestazione è stata erogata e determinata. Non

è possibile pertanto pronunciarsi in merito all’applicabilità degli articoli 38

LIFD e 38 LT.

Spetterà pertanto all’UT

valutare le modalità d’imposizione di tale reddito della previdenza, alla luce

della ulteriore documentazione che il ricorrente produrrà.

5.

5.1.

RI 1 chiede, in

applicazione dell’Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (RS

672.201), il rimborso di fr. 12'422.90 sui redditi sottoposti a doppia

imposizione.

5.2

Come visto, per quanto

attiene al reddito percepito a seguito della cessione dell’attività

indipendente svolta in __________, lo stesso è imponibile, per la maggior

parte, in __________: non vi è pertanto alcuna doppia imposizione. Lo stesso dovrà

essere preso in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota (art. 7 LIFD e

6.

LT; Paschoud/de Vries Reilingh, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 1f e 1g ad art. 7 LIFD).

5.3

5.3.1

Per il resto, l’Ordinanza

in questione non è applicabile al caso di specie per almeno due ragioni.

5.3.2

In primo luogo, fra i

metodi previsti dal modello di convenzione dell’OCSE per eliminare la doppia

imposizione, tradizionalmente la Svizzera applica il metodo dell’esenzione con

progressività. Le convenzioni riprendono pertanto in generale questo principio,

quando la Svizzera è lo Stato di residenza. Tuttavia, per i suoi residenti, la

Svizzera vuol mantenere la possibilità di imporre dividendi, interessi e canoni

da loro percepiti, concedendo loro un computo delle imposte estere trattenute

alla fonte (Oberson, Précis de

droit fiscal suisse, 4a ed., Berna 2014, § 9, n. 695, p. 223).

L’art. 24 cpv. 3 CDI-I

prevede effettivamente che, se un residente della Svizzera percepisce redditi o

possiede un patrimo-nio che, conformemente alle disposizioni della stessa

Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenti da imposte detti

redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma possa, per

determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio

di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o

all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione. La regola generale è

pertanto quella dell’esenzione con progressione.

L’eccezione, prevista

dall’art. 24 cpv. 4 CDI-I, concerne proprio il residente della Svizzera, che

percepisce dividendi, interessi o canoni (“redditi che, conformemente alle

disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia”), e

stabilisce che la Svizzera conceda a sua domanda uno sgravio fiscale.

L’art. 1 cpv. 2

dell’Ordinanza sul computo globale dell’imposta, nella versione in vigore fino

al 31.12.2019, stabilisce che si considerino redditi, nel senso della stessa

ordinanza, i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza, che sono

effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato contraente da

dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla

convenzione con esso conchiusa.

I redditi litigiosi non

sono né dividendi né interessi né canoni. Gli stessi sottostanno pertanto

all’esenzione in Svizzera, secondo l’art. 24 cpv. 3 CDI-I, nella misura in cui

sono imponibili in Italia. Non trovando applicazione le disposizioni del

paragrafo 4 dell’art. 24 CDI-I, non vi è pertanto alcuno spazio per un sgravio

delle imposte in Svizzera, in particolar modo mediante la procedura del computo

globale d’imposta.

5.3.3

In secondo luogo, come

rilevato dallo stesso UT, l’art. 14 cpv. 2 dell’Ordinanza sul computo globale

d’imposta prevede che il diritto al computo di imposte alla fonte estere si

estingua se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi al periodo

fiscale in cui i redditi sono maturati.

Se anche i redditi conseguiti

dal ricorrente fossero soggetti alla procedura del computo globale d’imposta,

il relativo diritto sarebbe pertanto stato estinto da tempo, nel momento in cui

l’istanza è stata presentata.

6.

La decisione su

reclamo è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, affinché esenti dall’imposta sul reddito l’indennizzo per la

cessazione dell’attività di agenzia, nella misura in cui lo stesso è maturato

prima del trasferimento del ricorrente in Svizzera, e determini le modalità

d’imposizione in Svizzera della liquidazione del conto di previdenza ricevuta

dalla __________.

In considerazione del

fatto che la documentazione relativa alle prestazioni litigiose è stata

prodotta per la prima volta con il ricorso, la tassa di giustizia e le spese

processuali sono poste a carico del ricorrente, secondo l’art. 231 cpv. 3 LT.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo è annullata

e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione,

dopo gli accertamenti indicati.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: