80.2020.195
Doppia imposizione internazionale: redditi provenienti da “libera professione”, indennità per cessazione di rapporto di agenzia in Italia, quote maturate prima e dopo il trasferimento in Svizzera
17 maggio 2021Italiano25 min
1.1. – 28.2.2013) la somma di fr. 1'723.-, dalla società __________ __________ €
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.195
80.2020.196
Lugano
17 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 luglio 2020 contro la decisione del 1° luglio 2020 in materia di IC e IFD
2013.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________),
cittadino__________, è giunto in Ticino dall’__________ il 1.10.2012,
unitamente alla moglie __________ (__________), ottenendo dapprima un permesso
di dimora (B) e dal 1.10.2017 un permesso di domicilio (C).
Al Modulo 1 della
dichiarazione fiscale 2013, trasmessa il 26/27.2.2015 all’autorità fiscale,
entrambi i coniugi indicavano di svolgere un’attività dipendente. In
particolare il marito indicava di percepire dalla __________ (per il periodo
1.1. – 28.2.2013) la somma di fr. 1'723.-, dalla società __________ __________ €
69'437.- (fr. 85'095.-) e da __________ € 44'989.- (fr. 55'134.-), per
complessivi fr. 141'952.-. __________ indicava inoltre un reddito pari ad €
803.22 (fr. 984.-) per una consulenza prestata alla __________. La moglie aveva
percepito invece uno stipendio netto di fr. 50'934.- da parte della Città di __________
e uno di fr. 1'264.- da parte dello __________ (periodo 1.5.2013 – 31.12.2013).
Alla fine del Modulo 1, il
contribuente riassumeva i redditi e la sostanza esteri. Dichiarava un reddito
immobiliare estero netto di fr. 5'983.-, un reddito aziendale estero di fr.
55'134.- e sostanza immobiliare (lorda) per fr. 1'225'000.-.
B. Con
decisione di tassazione del 4.5.2016, l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) accertava un reddito imponibile di fr. 137'800.- per l’IC (fr.
189'500.- il reddito determinante per l’aliquota) e di fr. 136'000.- per l’IFD
(fr. 186'900.- il reddito determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli
fini IC, veniva stabilita in fr. 9'000.- (in fr. 170'000.- l’importo
determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità
fiscale stabiliva in fr. 138'392.- il reddito da “attività indipendente
principale” di RI 1 e indicava altri redditi per fr. 53'921.-. In particolare,
l’autorità fiscale indicava che lo stipendio netto percepito in Svizzera era
quello esposto alla cifra 6.3., ossia “altri redditi” per fr. 53'921.- e che il
reddito da attività indipendente era stato rettificato “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni
fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende
del ramo e facenti parte della realtà locale”. Dal riparto si evinceva
che i redditi da attività lucrativa del contribuente venivano attribuiti nella
misura di fr. 138'392.- al Ticino e gli “altri redditi”, per fr. 53'921.- (ossia
il compenso da __________ di fr. 1'723.-, il reddito da attività dipendente
della moglie di fr. 50'934.-, nonché il reddito da attività accessoria
dipendente della moglie per fr. 1'264.-) venivano considerati per l’aliquota
siccome già imposti alla fonte. Nessun reddito da attività lavorativa veniva per
contro attribuito all’Italia.
C. Con reclamo 3.6.2016,
RI 1, rappresentati dalla RA 1 insorgevano contro la decisione di tassazione
IC/IFD 2013.
Nel merito contestavano l’attribuzione
totale dell’ammontare di fr. 138'392.- quale reddito da fonte svizzera e
ribadivano che, “come da dichiarazione fiscale __________ in vostre mani,
l’ammontare di fr. 55'134.- (€ 44'989.-) è già stato imposto in __________
e dev’essere considerato unicamente per la determinazione dell’aliquota (…). È
invece da ritenere imponibile fiscalmente in Svizzera, la differenza di reddito
percepita dal contribuente per consulenze da indipendente prestate da __________
e __________ per totali CHF 83'258.- (ammontare inclusivo di deduzione AVS)”.
Per il resto i contribuenti asserivano di non comprendere per quali ragioni i
redditi da fonte dipendente svizzera erano stati posti sotto la cifra “altri
redditi”.
D. Con decisione del
1.7.2020 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito
imponibile in fr. 137'800.- per l’IC (fr. 160'900.- il reddito determinante per
l’aliquota) e in fr. 135'800.- per l’IFD (fr. 173'900.- il reddito determinante
per l’aliquota), con la seguente motivazione:
“Presa visione della contestazione inoltrata e dopo
riesame della documentazione viene riconfermata l’imposizione in Svizzera del
reddito da attività conseguito quale consulente indipendente per __________
(art. 5,7, e 14 CI Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica __________
per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). (…). Al punto 6.3. sono stati
esposti i redditi soggetti a trattenuta d’imposta alla fonte e considerati per
il calcolo dell’aliquota. Le deduzioni sociali chieste in deduzione in sede di
reclamo vengono dedotti dai redditi soggetti a trattenuta alla fonte esposti al
punto 6.3. della decisione”.
E. Con scritto 7.7.2020,
la RA 1 si è rivolta all’UT, trasmettendo l’Istanza per il computo globale
d’imposta per i diritti di licenza esteri maturati nel 2013 (Modulo DA-3), con
la quale veniva chiesto il computo globale per i redditi di fonte __________,
percepiti da RI 1 e sottoposti a ritenuta alla fonte __________ del 20%. Giustificavano
l’inoltro solo il 7.7.2020 “l’evasione tardiva del reclamo inoltrato in data 3
giugno 2016”. Lo scritto veniva inviato, per competenza, alla Camera di diritto
tributario il 22.10.2020.
F. Con scritto
22.10.2020 la Camera di diritto tributario si è rivolta alla RA 1, chiedendo se
lo scritto del 7.7.2020 dovesse essere considerato quale ricorso, indicando che
la LT non prevede la possibilità di presentare un ricorso non motivato. Veniva
assegnato un termine di 10 giorni per ripresentare il ricorso nelle modalità
previste dalla legge.
G. Con scritto
5/6.11.2020, RI 1, rappresentato dalla RA 1, lamenta che il reddito da fonte __________,
che ammonta a fr. 55'134.- (€ 44'989.-), sia stato sottoposto a doppia
imposizione, sia in Svizzera che in __________. Inoltre, rimprovera all’Ufficio
di tassazione di aver evaso il suo reclamo solo il 1°.7.2020, precludendogli la
possibilità, entro il termine di 3 anni, di “avvalersi dell’istanza per il
computo globale d’imposta al fine del recupero dell’imposta trattenuta”.
Secondo il ricorrente,
sarebbe applicabile l’Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere, in
virtù della quale l’importo di fr. 12'422.90, corrispondente alle imposte
trattenute in Italia, dovrebbe essergli restituito.
H. Con osservazioni del 17/18.11.2020,
l’UT ripercorre i fatti all’origine del ricorso. In particolare con il reclamo
del 3.6.2016, i rappresentanti dei ricorrenti avevano chiesto che i “redditi da
attività indipendente per € 44'989.-“ ricevuti nel corso del 2013 venissero
considerati soltanto ai fini dell’aliquota. Con la decisione su reclamo del
1.7.2020 era stata confermata l’imposizione della totalità dei redditi alle
imposte in Svizzera, siccome legati all’attività indipendente svolta a
domicilio. Con lettera del 7.7.2020 “(…) i rappresentanti dei contribuenti
inoltravano i moduli DA-3 (che non sono i formulari corretti per i redditi in
questione) chiedendo il computo delle imposte estere, richiesta ad oggi tenuta
in sospeso, ma che è oggettivamente tardiva e su moduli errati”.
L’autorità fiscale
confermava, secondo i dati a suo tempo disponibili, la valutazione circa
l’assoggettamento in Svizzera degli importi dichiarati nel corso del 2013.
Inoltre, l’autorità fiscale osservava che: “(…) per quanto riguarda il
computo o il rimborso delle imposte estere il contribuente, o i suoi
rappresentanti, avrebbero potuto e/o dovuto chiederne il computo, o il rimborso
all’agenzia delle entrate estera, al momento della presentazione della
dichiarazione d’imposta, sicuramente al più tardi al momento della decisione di
tassazione 2013, ricevuta il 4 maggio 2016”. L’autorità fiscale aggiunge
inoltre: “Non abbiamo certezza della corretta imposizione dei redditi
percepiti in quanto né con la dichiarazione d’imposta né con il successivo
reclamo sono stati inviati tutti i documenti necessari a definire chiaramente i
redditi definiti “redditi da attività indipendente”. L’autorità
fiscale indica che unicamente con lo scritto 7.7.2020 è stato presentato un
documento che attesterebbe un prelievo in capitale della previdenza estera, da
assoggettare in maniera agevolata con l’art. 38.
Diritto
1. Nel caso di specie
contestato è l’assoggettamento alle imposte federali e cantonali dei redditi versati
al ricorrente nel 2013 da parte della __________, __________, da una parte, e
dalla __________, __________, dall’altra. Il primo importo, corrispondente a €
28'558.68 lordi, corrisponde a un’indennità per la cessazione del rapporto di
agenzia; il secondo, che ammonta a € 2'333.04, è costituito dalla liquidazione
del conto della __________. ,
Secondo l’autorità
fiscale, i redditi in questione, derivanti dall’attività di consulente
indipendente, sarebbero imponibili interamente in Svizzera, in applicazione
degli art. 5, 7 e 14 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41).
Il ricorrente lamenta per
contro una doppia imposizione, in quanto i redditi litigiosi sarebbero già stati
assoggettati all’imposta in __________, come risulterebbe dal modello Unico dei
redditi per l’anno 2013, dalla quale si evince che sarebbe intervenuta una
tassazione separata per l’importo di € 44'989.- (“redditi soggetti a
tassazione separata e ad imposta sostitutiva”) in applicazione dell’art. 17
lett. d del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Chiede
pertanto l’applicazione dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo di
imposte alla fonte estere (RS 672.201) ed il rimborso di imposte per fr.
12'422.90.
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente è
assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua
appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art.
2.
cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è
illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti
d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6
cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT)
(sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3; RDAF 2015 II p.
144; Oberson, Taxation of Artistes
and Sportsmen in Switzerland, in “International Taxation of artistes &
sportsmen”, Basilea 2009, pag. 16).
La
totalità dei proventi, periodici o unici sottostà all’imposta sul reddito (art.
16.
cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da
attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg.
LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si
trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF
2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017
consid. 5.1. e 5.2.).
2.2
La doppia imposizione
viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di
una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale (RDAF 2015 II p. 144 e
riferimenti ivi citati). Una convenzione non può creare una nuova norma fiscale
oppure allargare il campo di applicazione di una norma esistente (sentenza TF
2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).
Il principio dell’effetto
negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali
convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri
impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il
potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto interno.
In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della competenza di
imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla
convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale competenza, che
dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari
disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni
di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un
reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la
possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non
imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio
2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, Berna 2014,
p. 49).
2.3
In applicazione
dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella
pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un
primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI
permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che
provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, op. cit., p. 49; sentenza TF
2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).
3.
3.1.
Secondo le normative di
diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutti
i redditi derivanti dall’attività indipendente (quale consulente) esercitata da
RI 1
Imponibili sono anche i
redditi derivanti dalle fonti previdenziali.
In virtù del domicilio in
Svizzera, egli vi è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte.
Resta quindi da stabilire
unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia limitata dalla CDI-I
(sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF 143 II 257, consid.
5.4.).
3.2
Durante il periodo fiscale
2013, RI 1 ha percepito un corrispettivo pari a complessivi € 44'989.- da parte
della Cassa di previdenza __________ (motivo del versamento “__________”) e da __________,
a titolo di cessazione del rapporto di agenzia.
La Svizzera ha concluso
con l’Italia la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare
talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS
0.672.945.41) (di seguito CDI – I).
3.3
Nel 2013, anno in cui RI 1
ha ricevuto il compenso in discussione dalla “__________” S.p.A., era domiciliato
in Svizzera, dove svolgeva un’attività indipendente. In particolare, agli atti è
reperibile lo scritto di motivazione che aveva presentato per ottenere il
permesso di dimora. Il contribuente vi era così espresso: “(…). Ho quindi
rassegnato le dimissioni da Agente Generale di __________ di __________ con
effetto dal 15 ottobre dello scorso anno 2012, ed ho concordato, con un collega
Agente Generale di __________, dott. __________ (titolare dell’agenzia __________,
…), previa approvazione della Compagnia, la cessione e la sua acquisizione del
mio ventennale portafoglio Clienti. Da qui è nata l’esigenza di assistere
commercialmente, in modo indipendente e dall’Estero, la loro organizzazione
agenziale ed anche i miei fidelizzati ex Clienti. Il lavoro di assistenza e di
consulenza viene svolto dalla mia abitazione in Svizzera, (…), tramite
internet, mail e telefonicamente in modo del tutto indipendente (…)”.
3.4
Anche dopo lo scioglimento
del contratto di agenzia, il preponente può continuare a trarre vantaggio dalla
clientela eventualmente procuratagli dall’agente, senza però che vi sia più
l’obbligo di pagare la provvigione. Per tener conto della legittima posizione
del proponente, ma anche dell’interesse dell’agente a vedere in qualche modo compensato
il vantaggio di cui la controparte contrattuale continua a beneficiare, è
previsto il pagamento dell’indennità di fine rapporto, in base all’art. 1751
del Codice civile della Repubblica Italiana (Daffra,
Il rapporto di agenzia – Inquadramento giuridico e aspetti operativi, Milano
2021, p. 92 s.). Oltre al Codice civile e al diritto comunitario, anche gli
Accordi economici collettivi disciplinano l’indennità di fine rapporto, la cui
base di calcolo è composta da tutte le somme dovute all’agente nel corso del
rapporto (Daffra, op. cit., p.
99).
Per quanto concerne il
trattamento fiscale, secondo l’art. 56 comma 3 lett. a TUIR, “le
indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
delle società di persone”, che a norma dell’art. 53 comma 2 lett. e
TUIR rappresentano redditi di lavoro autonomo, sono soggette a tassazione
separata a norma dell’art. 17 comma 1 lett. d TUIR, con un’aliquota del 20%
(Daffra, op. cit., p. 117).
3.5
3.5.1
Secondo l’art. 14 cpv. 1
CDI-I, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio
di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non
disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per
l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi
sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a
detta base fissa.
Secondo il capoverso 2,
l’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e
pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
3.5.2
Problematico, nel caso di
specie, è il fatto che l’indennità per cessata attività è stata versata nel
2013, anno in cui il contribuente si era già trasferito in Svizzera ed aveva
avviato la propria attività indipendente, mentre che in Italia non vi era più
alcuna base fissa per l’esercizio della sua attività. Si tratta di comprendere
se decisivo, per l’imponibilità, sia il momento della percezione dell’importo
oppure quello in cui il diritto al compenso è maturato.
3.5.3
Secondo la dottrina, il
momento dell'afflusso del reddito da lavoro indipendente è irrilevante per l'attribuzione
del diritto di imporre (cfr. von Ah,
in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea
2015, n. 32 ad art. 14 M-OCSE, p. 1126 s., con riferimento alla giurisprudenza
concernente la CDI fra Svizzera e Germania).
Ciò significa che anche
per i redditi percepiti successivamente da attività lucrative indipendenti esercitate
in precedenza o per i redditi ricevuti in anticipo per attività lavorative autonome
svolte in un momento successivo, l’attribuzione del diritto di imporre ai
rispettivi Stati deve avvenire sulla base della situazione esistente durante
l'esercizio dell'attività. Il fattore decisivo è che la causa diretta del
reddito risiede nell’esercizio dell’attività indipendente.
Queste questioni sorgono
principalmente dopo che un contribuente ha trasferito la residenza in un altro
Stato e percepisce successivamente dei redditi per un'attività esercitata nel
precedente Stato di residenza, ragione per cui il diritto di imporre deve
quindi essere delimitato tra i successivi Stati di residenza (von Ah, loc. cit.).
3.5.4
Come si legge anche nel
parere rilasciato dall’Agenzia delle entrate ad un interpello, presentato da un
pensionato italiano trasferitosi in Portogallo il 1.1.2017 e che aveva
percepito nel corso dell’anno l’indennità dalla casa mandante, le indennità di
fine rapporto di agenzia sono costituite da somme maturate e accantonate nel
corso degli anni di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del
contribuente. Per quanto concerne il diritto tributario italiano, si applica
l’art. 23 comma 2 lett. a TUIR, secondo cui si devono considerare come
prodotti nel territorio italiano i redditi derivanti dalle indennità di fine
rapporto, di cui all’art. 17 comma 1 lett. d TUIR, se sono corrisposti
dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. L’Agenzia delle
entrate ne ha dedotto che il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione
dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dell’Italia è costituito dalla
residenza fiscale del soggetto erogante, prescindendo dalla circostanza che la
prestazione lavorativa sia svolta in Italia o all’estero.
Per quanto concerne il
diritto internazionale, l’Agenzia delle entrate ha poi assimilato l’indennità
di fine rapporto di agenzia ai redditi da professioni indipendenti. Ha quindi
ritenuto che dovesse trovare applicazione l’art. 14 della Convenzione Italia-Portogallo,
il quale prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva di tali redditi
nello Stato di residenza del contribuente e come eccezione la tassazione
concorrente nello Stato di residenza del contribuente ed in quello della fonte
del reddito, nei casi in cui il residente dispone abitualmente nello Stato
della fonte di una base fissa ed il reddito è attribuibile a detta base o la
permanenza si protrae per periodi di durata complessiva uguale o superiore a
183.
giorni nel corso dell’anno solare. In base a tali criteri l’Agenzia ha
ritenuto che si dovesse considerare la residenza del beneficiario dei redditi
in esame durante l’intera vita lavorativa dello stesso contribuente, alla quale
si riferisce la corresponsione delle suddette indennità di fine rapporto di
agenzia. Nel caso concreto, in considerazione del fatto che il contribuente
era, negli anni antecedenti al 2017, residente in Italia, ed ivi svolgeva la
propria attività lavorativa, le quote parti delle indennità maturate e/o
accantonate in tali anni dovevano essere assoggettate ad imposizione esclusiva
in Italia ai sensi del citato articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione
Le quote parti di
indennità maturate e/o accantonate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017, cioè
dopo il trasferimento della residenza in Portogallo, dovevano invece essere
assoggettate ad imposizione concorrente in Italia e Portogallo, con
l’eliminazione dell’eventuale doppia imposizione in Portogallo (Stato di
residenza del contribuente), ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 4 della
convenzione, nell’ipotesi in cui tali redditi fossero attribuibili ad una base
fissa situata Italia; viceversa nell’eventualità in cui non si verificasse tale
ipotesi le predette quote parti di indennità, relative al periodo 1° gennaio –
31.
marzo 2017, dovevano essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Portogallo,
Stato di residenza del contribuente (Agenzia delle entrate, risposta all’Interpello
35.
del 12.2.2019).
3.6
Nel caso in esame, il
ricorrente ha trasferito la residenza fiscale in Svizzera dal 1.10.2012 e ha
percepito l’indennità per cessazione del rapporto di agenzia nel corso del 2013.
Agli atti non è reperibile alcun atto, che concerna la definizione
dell’indennità litigiosa. Non è noto, in particolare, su quali basi sia stata
calcolata e quale sia il momento in cui è stato considerato concluso il
rapporto contrattuale.
Alla luce dei criteri
precedentemente esposti, si deve tuttavia ritenere che la maggior parte della
prestazione sia maturata quanto l’insorgente aveva la propria residenza in
Italia. In questa proporzione si giustifica l’imposizione in Italia.
La decisione deve pertanto
essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché
verifichi, in collaborazione con il contribuente, le date determinanti e adotti
una nuova decisione conforme ai criteri previsti dal diritto interno e da
quello internazionale. In Svizzera, l’importo esentato dall’imposta sarà preso
in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota.
4.
4.1.
Si
tratta ora di determinare l’imponibilità della liquidazione della Cassa di
previdenza agenti della __________ (periodo dal 1.2.2003 al 2.5.2013), versata
nel corso del 2013 a RI 1, quando quest’ultimo già si era trasferito in
Svizzera.
4.2
Secondo l’art. 18 della
CDI-I, fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in
relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
La formulazione dell'art.
18.
del Modello OCSE (al quale ci si può riferire nel concreto caso visto che ha
il medesimo tenore dell’art. 18 CDI-I) chiarisce che le pensioni percepite da
una precedente attività indipendente non rientrano nel suo campo di applicazione.
Di regola, quest’ultime rientrano nell'art. 21 del Modello OCSE (Züger/von Ah, in: Zweifel/Beusch/Matteotti
[a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 132 ad art. 18
M-OCSE).
4.3
Secondo l’art. 21 cpv. 1
CDI-I, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente,
qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli
precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
Il capoverso 2 prevede che
le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino nel caso in cui il
beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, esercita
nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di
costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g dell’articolo 5,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso,
gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
L'art. 21 del Modello OCSE
(al quale ci si può riferire visto lo stesso tenore dell’art. 21 CDI-I) può
essere applicato se manca uno o l'altro elemento. Vi rientrano in primo luogo
le pensioni e le remunerazioni analoghe legate ad un’attività indipendente
precedente, nella misura in cui non si tratta di un reddito sostitutivo, al
quale sarebbero applicabili gli articoli 7 o 14 del Modello di Convenzione OCSE
(Helbing/Häni, in:
Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, n. 41 ad
art. 21).
4.4
Il
reddito proveniente dalla liquidazione del conto individuale del ricorrente nella
__________ è pertanto imponibile in Svizzera, Stato di residenza del
contribuente al momento del versamento dello stesso, avvenuto nel 2013.
4.5
4.5.1
Nelle proprie osservazioni
al ricorso, l’UT indica che né con la dichiarazione d’imposta né con il
successivo reclamo il contribuente ha prodotto tutti i documenti necessari a definire
chiaramente i redditi. Unicamente con lo scritto “(…) del 7.7.2020 è stato
presentato un documento che attesterebbe almeno un prelievo in capitale della
previdenza estera, quindi da assoggettare in maniera agevolata con l’art. 38
(se assoggettabile alle imposte svizzere)”.
4.5.2
L'art. 38 cpv. 1 LT, dal
canto suo, impone separatamente con un'imposta annua intera le prestazioni in
capitale secondo l'articolo 21 (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e
i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2 (vale a dire le
liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto
con l'attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di
lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale
permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lettera b).
Secondo l'art. 38 cpv. 2
LT, l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto
della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.
L’aliquota minima è del 2 per cento.
L'art. 38 cpv. 1 LIFD
prevede, analogamente all'art. 38 LT, l'imposizione separata delle prestazioni
in capitale secondo l'art. 22 (vale a dire i proventi da fonti previdenziali
elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno
corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.
L'aliquota è calcolata
secondo l'art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo l'art. 36
(vale a dire su un quinto dell'aliquota normale).
4.5.3
Come rilevato
dall’autorità di tassazione, l’unico documento che concerne la prestazione
della Cassa di previdenza __________ è rappresentato dal conteggio prodotto con
il ricorso. Non si conoscono pertanto il regolamento della cassa in questione
né i criteri in base ai quali la prestazione è stata erogata e determinata. Non
è possibile pertanto pronunciarsi in merito all’applicabilità degli articoli 38
LIFD e 38 LT.
Spetterà pertanto all’UT
valutare le modalità d’imposizione di tale reddito della previdenza, alla luce
della ulteriore documentazione che il ricorrente produrrà.
5.
5.1.
RI 1 chiede, in
applicazione dell’Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (RS
672.201), il rimborso di fr. 12'422.90 sui redditi sottoposti a doppia
imposizione.
5.2
Come visto, per quanto
attiene al reddito percepito a seguito della cessione dell’attività
indipendente svolta in __________, lo stesso è imponibile, per la maggior
parte, in __________: non vi è pertanto alcuna doppia imposizione. Lo stesso dovrà
essere preso in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota (art. 7 LIFD e
6.
LT; Paschoud/de Vries Reilingh, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea
2017, n. 1f e 1g ad art. 7 LIFD).
5.3
5.3.1
Per il resto, l’Ordinanza
in questione non è applicabile al caso di specie per almeno due ragioni.
5.3.2
In primo luogo, fra i
metodi previsti dal modello di convenzione dell’OCSE per eliminare la doppia
imposizione, tradizionalmente la Svizzera applica il metodo dell’esenzione con
progressività. Le convenzioni riprendono pertanto in generale questo principio,
quando la Svizzera è lo Stato di residenza. Tuttavia, per i suoi residenti, la
Svizzera vuol mantenere la possibilità di imporre dividendi, interessi e canoni
da loro percepiti, concedendo loro un computo delle imposte estere trattenute
alla fonte (Oberson, Précis de
droit fiscal suisse, 4a ed., Berna 2014, § 9, n. 695, p. 223).
L’art. 24 cpv. 3 CDI-I
prevede effettivamente che, se un residente della Svizzera percepisce redditi o
possiede un patrimo-nio che, conformemente alle disposizioni della stessa
Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenti da imposte detti
redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma possa, per
determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio
di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o
all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione. La regola generale è
pertanto quella dell’esenzione con progressione.
L’eccezione, prevista
dall’art. 24 cpv. 4 CDI-I, concerne proprio il residente della Svizzera, che
percepisce dividendi, interessi o canoni (“redditi che, conformemente alle
disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia”), e
stabilisce che la Svizzera conceda a sua domanda uno sgravio fiscale.
L’art. 1 cpv. 2
dell’Ordinanza sul computo globale dell’imposta, nella versione in vigore fino
al 31.12.2019, stabilisce che si considerino redditi, nel senso della stessa
ordinanza, i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza, che sono
effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato contraente da
dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla
convenzione con esso conchiusa.
I redditi litigiosi non
sono né dividendi né interessi né canoni. Gli stessi sottostanno pertanto
all’esenzione in Svizzera, secondo l’art. 24 cpv. 3 CDI-I, nella misura in cui
sono imponibili in Italia. Non trovando applicazione le disposizioni del
paragrafo 4 dell’art. 24 CDI-I, non vi è pertanto alcuno spazio per un sgravio
delle imposte in Svizzera, in particolar modo mediante la procedura del computo
globale d’imposta.
5.3.3
In secondo luogo, come
rilevato dallo stesso UT, l’art. 14 cpv. 2 dell’Ordinanza sul computo globale
d’imposta prevede che il diritto al computo di imposte alla fonte estere si
estingua se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi al periodo
fiscale in cui i redditi sono maturati.
Se anche i redditi conseguiti
dal ricorrente fossero soggetti alla procedura del computo globale d’imposta,
il relativo diritto sarebbe pertanto stato estinto da tempo, nel momento in cui
l’istanza è stata presentata.
6.
La decisione su
reclamo è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, affinché esenti dall’imposta sul reddito l’indennizzo per la
cessazione dell’attività di agenzia, nella misura in cui lo stesso è maturato
prima del trasferimento del ricorrente in Svizzera, e determini le modalità
d’imposizione in Svizzera della liquidazione del conto di previdenza ricevuta
dalla __________.
In considerazione del
fatto che la documentazione relativa alle prestazioni litigiose è stata
prodotta per la prima volta con il ricorso, la tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, secondo l’art. 231 cpv. 3 LT.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo è annullata
e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione,
dopo gli accertamenti indicati.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: