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Decisione

80.2020.204

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, acquisto di partecipazione dall’azionista a prezzo eccessivo, stima della partecipazione

29 luglio 2021Italiano23 min

Nella SA veniva conseguentemente creata una riserva negativa di pari importo. Aggiungeva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.204

80.2020.205

Lugano

29 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 ottobre 2020 contro la decisione dell’8 ottobre 2020 in materia di IC

e IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. La RI 1, __________,

è stata costituita nel 2014 (iscrizione RC 29.9.2014). __________ detiene il

100% della società.

Nel 2013 __________ aveva

acquistato il 50% della __________ SA al prezzo di CHF 100'000.– (mediante

aumento di capitale).

Nel 2014 __________ ha

venduto la sua partecipazione nella __________ SA alla RI 1 al prezzo di CHF

100'000.–

B. Notificando alla RI 1

la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 24.6.2016, l’RS 1 (RS 1) ha

accertato una perdita di CHF 3'845.– e un capitale imponibile di CHF 138'000.–.

Nella motivazione, l’UTPG ha

indicato che l’attivo Partecipazione __________ SA era stato accettato

per il suo valore venale, cioè CHF 8'000.–. Di conseguenza, si era verificata

una distribuzione dissimulata di utile di CHF 92'000.– a favore di __________.

Nella SA veniva conseguentemente creata una riserva negativa di pari importo. Aggiungeva

inoltre che sulla differenza di CHF 92'000.– “non verranno ammessi né

ammortamenti né perdite”.

La contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 15.7.2016, che concerneva

esclusivamente la ripresa per capitale proprio occulto. Con decisione dell’8.8.2016,

l’autorità fiscale ha respinto il gravame. La decisione di tassazione è

conseguentemente passata in giudicato.

C. Il 23.8.2017 la RI 1 ha

venduto la partecipazione nella __________ SA alla __________ SA, __________,

al prezzo di CHF 77'500.–. Nel contratto si fa riferimento a “un’importante

transazione di intermediazione immobiliare”, per la quale la __________ SA “deve

ancora incassare una commissione lorda di CHF 426'305.50 che, al netto delle

retrocessioni da versare a collaboratori esterni e del carico fiscale, porterà

in __________ SA un utile netto dopo imposte di CHF 175'000.–“. L’incasso avrebbe

dovuto avvenire per il 30.6.2018 o tutt’al più per il 30.6.2020, in seguito a problemi

con la licenza edilizia. Il contratto prevedeva anche una “maggiorazione del

prezzo di vendita” fino a CHF 87'500.–, se “la transazione di cui sopra

dovesse chiudersi con esito positivo facendo contabilizzare a __________ SA un

utile al netto delle imposte di CHF 175'000.–“.

Nel conto economico 2017,

la società ha registrato una “perdita da cessione partecipazioni” di CHF

22'500.–.

D. Con decisione del

17.10.2019, l’UTPG ha notificato alla RI 1 la tassazione IC/IFD 2017. L’utile

imponibile è stato determinato in CHF 106'797.–; per il calcolo dell’imposta

cantonale, è stata ammessa una riduzione per partecipazione di CHF 65'642.– e

l’utile imponibile per l’IC è così stato determinato in CHF 41'155.–. Il capitale

imponibile ammontava a CHF 879'834.–.

Al risultato contabile

d’esercizio (CHF – 32'199.–) l’autorità fiscale aveva aggiunto in particolare

una ripresa di CHF 92'000.– a titolo di “scioglimento della riserva

negativa”. Inoltre aveva ripreso l’importo di CHF 22'500.– quale “riserva

negativa sul transitorio attivo denominato «accantonamento ricavo da cessione

partecipazione»”.

E. La società

contribuente ha interposto reclamo in data 14.11.2019 e 21.11.2019 non solo

contro la decisione relativa al periodo fiscale 2017 ma anche contro la

decisione di tassazione che concerneva l’IC e l’IFD 2014. Oltre ad altre

riprese, la reclamante contestava lo scioglimento della riserva negativa di CHF

92'000.– e la ripresa dell’accantonamento di CHF 22'500.–. A suo avviso, la

valutazione della partecipazione nella __________ SA, venduta da __________

alla contribuente, era errata, non tenendo conto “delle riserve non esposte

a bilancio”. In particolare, non sarebbe stata considerata la trattativa,

avviata nel 2014, per la vendita di un terreno a __________, “che genererà

una commissione per intermediazione pari a CHF 498'651 IVA inclusa”. Ciò

avrebbe dimostrato che il valore attribuito dal fisco alla partecipazione in

questione non corrispondeva al “valore reale”. La reclamante riteneva di essere

legittimata a impugnare anche la tassazione relativa al periodo fiscale 2014, in

considerazione del fatto che, quando le era stata notificata, mancava un

interesse attuale, ammontando l’imposta sull’utile a zero franchi. La

contribuente contestava inoltre altre riprese.

F. Con decisione dell’8.10.2020,

l’UTPG ha parzialmente accolto il reclamo “sulla base di quanto discusso in

data 29.9.2020 con la rappresentante della contribuente”. Ha cioè

stralciato le altre riprese contestate, mentre ha confermato quelle relative

alla partecipazione nella __________ SA, che ammontavano rispettivamente a CHF

92'000.– e a CHF 22'500.–. L’utile imponibile è così stato stabilito in CHF

40'253.– e il capitale imponibile in CHF 879'834.–.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la decisione su

reclamo dell’8.10.2021 e quella dell’8.8.2016, relativa all’IC e all’IFD 2014.

Riprendendo le

argomentazioni già proposte con il reclamo all’autorità di tassazione, sostiene

che il valore che il fisco ha attribuito alla partecipazione __________ SA “è

un mero calcolo matematico”, che “non rispetta quanto indicato dalle

direttive della Circolare 28 della Conferenza Svizzera delle imposte, in quanto

non tiene conto delle riserve non esposte a bilancio”. Secondo la Circolare

infatti “se vi sono elementi straordinari gli stessi devono essere

considerati”. La società sarebbe stata “oggetto di una riorganizzazione

interna” per “recuperare tutte le perdite accumulate” e l’ufficio di

__________ sarebbe stato chiuso a fine 2014.

La società avrebbe poi “iniziato

la trattativa per la vendita di un terreno a __________” al prezzo di CHF

15'444'750.–. Il ricavato dell’intermediazione (CHF 498'651.– IVA inclusa) “verrà

contabilizzato al momento dell’esercizio del DDC, fino ad allora trattasi di

una riserva che resta agli atti”. La vendita della partecipazione sarebbe

avvenuta nel maggio 2017 “con tali premesse” e con la prospettiva di una

maggiorazione del prezzo.

H. Nelle sue osservazioni

del 26.11.2020, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

In primo luogo, l’autorità

fiscale rileva che la valutazione della partecipazione a CHF 8'000.– è

prudenziale, in quanto una stima successiva ha accertato un valore è ancora

inferiore, cioè pari a CHF 2'500.–.

Per quanto concerne la

provvigione ancora da incassare per la vendita del terreno di __________, secondo

l’UTPG, “se a suo tempo, in fase di accertamento 2014, l’incasso della

provvigione... era già incerta ad oggi questo ricavo non si è concretizzato e

pertanto non può essere considerato un elemento attendibile”.

Contrariamente a quanto

sostenuto dalla ricorrente, l’autorità di tassazione sostiene inoltre che la

Circolare 28 prevedrebbe che “per la determinazione del valore di reddito

deve essere considerato l’utile d’esercizio ordinario, o corrente, non

influenzato da posizioni straordinarie o eccezionali”. Nega inoltre che un

ricavo non realizzato possa essere considerato una riserva occulta, di cui

tener conto nella valutazione delle azioni.

Il fisco sottolinea infine

che anche il calcolo della riduzione da partecipazione è corretto: la

partecipazione è stata accettata con un valore fiscale di CHF 8'000.– e con la

vendita al prezzo di CHF 77'500.– risulta un utile fiscale di CHF 69'500.–, che

“è stato considerato reddito da partecipazione nel calcolo della riduzione

d’imposta”.

I. All’udienza del

5.6.2021, i rappresentanti della ricorrente hanno sottolineato in particolare

che il diritto di compera relativo all’immobile di __________ è stato prorogato

al 2022 e che l’acquirente ha già versato un milione di franchi a fondo perso.

Secondo la ricorrente bisognerebbe distinguere fra la situazione fiscale della

persona giuridica e quella dell’azionista. Anche ammettendo che sia giustificata

la costituzione della riserva negativa della tassazione della ricorrente, il

fisco dovrebbe attendere fino al termine dell’operazione immobiliare per

stabilire se l’azionista abbia conseguito una prestazione valutabile in denaro.

L’azionista non avrebbe infatti beneficiato di alcun arricchimento.

L’UTPG ha chiesto invece di

confermare la decisione impugnata, che è conforme a legge e a giurisprudenza.

Ha sottolineato in particolare il lungo tempo trascorso dall’inizio

dell’operazione immobiliare e il fatto che il mandato di vendita conferito alla

__________ SA non è esclusivo.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente impugna,

oltre alla decisione dell’8.10.2021, con cui è stato parzialmente accolto il

suo reclamo concernente la tassazione del periodo fiscale 2017, anche la

decisione dell’8.8.2016, con cui era stato respinto il suo reclamo contro la

tassazione del periodo fiscale 2014.

1.2.

Secondo l’art. 227 cpv. 1

prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario.

Per l’imposta federale

diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di

ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

1.3.

Il ricorso del 28.10.2021

contro la decisione dopo reclamo dell’8.8.2016 è palesemente tardivo e, come

tale, irricevibile.

È vero che, quando le è

stata notificata la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2014, la

ricorrente non aveva alcun interesse attuale a interporre ricorso.

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso in

cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare

irricevibile il ricorso (Hunziker/

Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD).

Se la decisione

dell’autorità fiscale ha accertato un’imposta di zero franchi, il contribuente

non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione su

ricorso (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13

aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

La base imponibile,

stabilita dall’UTPG per il calcolo dell’imposta sull’utile per l’imposta

cantonale e per l’imposta federale diretta 2014, consisteva in una perdita di

CHF 3'845.–. Non era pertanto stato richiesto il pagamento di alcuna imposta

sull’utile. Ne consegue che la contribuente non aveva alcun interesse degno di

protezione a interporre ricorso alla Camera di diritto tributario.

La ricorrente non spiega

tuttavia perché la sopravvenuta vendita della partecipazione nella __________

SA dovrebbe consentirle di impugnare oggi una decisione passata in giudicato da

anni. La tassazione per il periodo fiscale 2014 ha infatti definitivamente

accertato che la contribuente non è debitrice di alcuna imposta per quel

periodo.

La predetta conclusione

non esclude tuttavia che la contribuente possa contestare le conseguenze

fiscali della decisione, adottata nell’ambito della tassazione 2014, impugnando

proprio la tassazione 2017. Infatti, è proprio in quest’ultimo periodo fiscale che

la ripresa prospettata in precedenza ha delle ripercussioni sul calcolo

dell’imposta della società (v. infra, consid. 2.4).

1.4.

1.4.1.

Non conduce ad una diversa

conclusione neppure la pretesa della ricorrente di contestare “sia la

ripresa di una prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista signor __________

risalente all’esercizio 2014, che la tempistica di imposizione di tale

prestazione valutabile in denaro”. Con questa affermazione, l’insorgente

sembra infatti ritenere di dover impugnare la tassazione 2014, che la concerne,

per permettere all’azionista di contestare l’imposta da lui dovuta quale

azionista.

1.4.2.

Quella

che a livello della società viene trattata come una distribuzione mascherata di

utile costituisce in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per

il titolare della partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD

(nel diritto cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella

misura in cui la prestazione valutabile in denaro della società è stata

accertata con una decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono

generalmente una corrispondente ripresa presso il titolare della partecipazione

(sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016

Considerandi

II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16 = StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina

citata).

Ciononostante, non esiste

un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).

La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di

peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della

partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda

automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione

che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le

argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i

fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una

nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile, soprattutto

perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante il legame

che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e fiscali

indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7, con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,

Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).

In deroga alle regole

usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della

società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della

prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di

tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità

fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in

giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del

socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen

Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di],

Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de

Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).

1.4.3

Proprio

perché non vi è alcun automatismo nelle riprese fiscali che concernono la

società, da una parte, e i soci, dall’altra, l’azionista della società

ricorrente è legittimato a contestare l’imposizione della prestazione

valutabile in denaro, interponendo reclamo e eventualmente ricorso contro la

decisione di tassazione che lo concerne. Neppure in questa prospettiva,

pertanto, il ricorso può essere considerato ricevibile anche con riferimento

alla tassazione della ricorrente, che concerne il periodo fiscale 2014.

1.5

Nella misura in cui

concerne la decisione su reclamo dell’8.8.2016, relativa alla tassazione IC e

IFD 2014, il ricorso è conseguentemente irricevibile.

2.

2.1.

Nel merito, la ricorrente

contesta di aver effettuato una distribuzione dissimulata di utile a favore

dell’azionista __________, acquistando da quest’ultimo la partecipazione nella __________

SA per un prezzo eccessivo.

2.2

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT

prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche,

che:

1.

Costituiscono

utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

...[omissis]...

- gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati

dall’uso commerciale;

- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili

e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

Quanto all’imposizione

delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da

parte loro che:

1.

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le

prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi

genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale,

ecc.).

2.3

Secondo

la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono

adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la società fa una

prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale prestazione è

concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non

sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4) la sproporzione tra la

prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società

avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018

del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib

116.

consid. 2; 115 Ib 238).

2.4

La contabilizzazione di un

attivo fittizio si verifica quando la società di capitali acquista da un socio

un bene ad un prezzo manifestamente eccessivo oppure un bene senza valore (“nonvaleur”),

come per esempio delle azioni prive di valore, e contabilizza il prezzo di

acquisto come costo di investimento nel suo bilancio. In tal modo, la società

trasferisce patrimonio in modo mascherato al socio nella misura della

differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore venale inferiore. Nel

bilancio la società presenta una consistenza degli attivi troppo elevata (Heuberger, Die verdeckte

Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna

2001, p. 276), ciò che è in contrasto già con il diritto commerciale (cfr. sentenza

del TF 2C_536/2020 del 27.11.2020 consid. 22, con riferimento all’art. 960a

cpv. 1 CO, secondo cui alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere

valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione).

In tal caso, per la

società acquirente la conseguenza fiscale ha un effetto ritardato nel tempo,

che si sviluppa quando non verranno riconosciuti gli eventuali ammortamenti

praticati contabilmente sul bene oppure quando, in caso di vendita dello

stesso, l’utile verrà calcolato sulla base della differenza fra prezzo di

vendita e valore ammesso fiscalmente, che sarà inferiore al valore contabile (sentenza

TF 2C_750/2019 del 7.7.2020 consid. 5.2; inoltre Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz.,

Mendrisio 2010, p. 419; Heuberger,

op. cit., pp. 277/278 e giurisprudenza e dottrina citate). Infatti, mediante la

contabilizzazione dell’attivo fittizio, al momento dell’acquisto il conto

economico non viene ancora gravato, sicché non è necessaria una ripresa fiscale

sull’utile. Basta per contro diminuire le riserve aperte mediante una riserva

negativa (Heuberger, op. cit., p.

277).

Nella tassazione del socio

alienante invece il vantaggio valutabile in denaro (differenza fra valore effettivo

e prezzo di acquisto dell’attivo) viene assoggettato all’imposta quale reddito

da partecipazioni al momento dell’acquisto del credito, cioè alla conclusione

del contratto. Secondo la giurisprudenza, la realizzazione del reddito non

dipende dal momento in cui la società intraprende l’ammortamento dell’attivo

fittizio (sentenza TF 2C_750/2019 del 7.7.2020 consid. 5.2; inoltre Heuberger, op. cit., p. 279 e

giurisprudenza citata, in particolare DTF 113 Ib 23 consid. 4b).

2.5

Nel

caso in esame, nel corso del 2014 la società ricorrente ha acquistato dal socio

__________ la partecipazione, che quest’ultimo deteneva nella __________ SA, al

prezzo di CHF 100'000.–. In base ad una valutazione della partecipazione

acquistata, l’UTPG ha stabilito che il valore venale della partecipazione

ammontava in effetti a CHF 8'000.–. Con una successiva stima, il valore è

addirittura stato stabilito in CHF 2'500.–. L’autorità ha pertanto ritenuto che

la società avesse proceduto ad una distribuzione dissimulata di utile a favore

dell’azionista unico. Nella tassazione 2014, ciò ha comportato unicamente la

costituzione di una riserva negativa di CHF 92'000.–. Nel periodo fiscale 2017,

poi, la società insorgente ha alienato a sua volta la partecipazione,

registrando una perdita. In questo momento, l’autorità fiscale ha ripreso sia l’importo

di CHF 92'000.–, a dipendenza dello scioglimento della riserva negativa, sia

l’importo di CHF 22'500.–, quale “riserva negativa sul transitorio attivo

denominato «accantonamento ricavo da cessione partecipazioni»”.

La ricorrente contesta di

aver proceduto ad una distribuzione dissimulata di utile, ritenendo che il

valore attribuito alla partecipazione litigiosa dall’autorità fiscale non

corrisponda al valore venale della stessa.

3.

3.1.

Si tratta pertanto di

verificare l’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile. La ricorrente

mette in discussione il presupposto della sproporzione manifesta, che

esisterebbe tra la prestazione dell’azionista alla società e quella di quest’ultima

all’azionista.

3.2

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, se esiste un mercato libero, i prezzi

che vi sono praticati sono determinanti e permettono un paragone effettivo con

quelli che sono stati applicati nella transazione in esame (metodo del paragone

effettivo). Se non esiste un mercato libero, ma sono comunque note transazioni

con le medesime caratteristiche concluse tra terzi, il prezzo litigioso

dev'essere paragonato con quello che è stato praticato in queste transazioni.

In assenza di transazioni paragonabili, l'esame del rispetto del principio

della piena concorrenza si fonda invece su un valore ipotetico fissato secondo

altri metodi, quali quello del costo maggiorato o del prezzo di rivendita (sentenza

2C_79/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

3.3

Quando

si tratta di stimare delle partecipazioni in società non quotate, il Tribunale

applica la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), che

contiene le istruzioni concernenti la stima di titoli non quotati ai fini

dell’imposta sulla sostanza (disponibile sul sito: https://www.steuerkonferenz.ch), non

solo per l’imposta sulla sostanza, ma anche quando si tratta di procedere alla

stima del valore venale di titoli non quotati nell’ambito dell’imposta

sull’utile e dell’imposta sul reddito (sentenza 2C_132/2020 del 26 novembre

2020.

consid. 8.2.1 e giurisprudenza citata).

In

qualità di direttiva, la circolare in questione non costituisce certamente

diritto federale o intercantonale, non fa sorgere alcun diritto né alcun

obbligo e non vincola pertanto il giudice. La giurisprudenza costante riconosce

tuttavia che la Circolare n. 28 presenta un metodo adeguato e affidabile per la

stima del valore venale dei titoli non quotati, anche se non è escluso che

altri metodi di valutazione riconosciuti possano, in casi isolati, rivelarsi

appropriati (sentenza 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.2.1 e

giurisprudenza citata).

3.4

Per

i titoli non quotati di società commerciali, industriali e di servizi per i

quali non è conosciuto alcun corso, le Istruzioni prevedono che il valore

dell’impresa risulti dalla media ponderata tra il valore di reddito,

raddoppiato, e il valore di sostanza, determinato secondo il principio di

continuità aziendale (cfr. Istruzioni, cifra 1 par. 4 e cifra 34).

3.5

Nel caso concreto,

la __________ SA ha chiuso i conti del 2013 con una perdita d’esercizio di CHF

146'563.03 e quelli del 2014 con una perdita d’esercizio di CHF 76'057.04. Ne

consegue che il valore di reddito, su cui si è basata la stima della società,

ammonta a zero franchi. Per quanto riguarda il valore di sostanza, dal capitale

sociale liberato (CHF 200'000.–) sono state dedotte le perdite a bilancio (CHF

314'930.–) e sono state aggiunte le riserve aperte (CHF 130'000.–). Il valore

di sostanza ammonta in tal modo a CHF 15'070.–. Il valore dell’impresa risulta

allora dal seguente calcolo:

(0 x 2) + 15'070

=

5'023.33

3.

Il

valore fiscale di ogni azione ammonta di conseguenza a CHF 25.– (5'023 : 200).

Come già anticipato, la

stima su cui si è basata la decisione di tassazione era giunta ad un valore

superiore, cioè a CHF 8'000.– per l’intera impresa e CHF 40.– per azione.

4.

4.1.

La ricorrente ritiene che,

nella stima della partecipazione, acquistata nel 2014 e venduta nel 2017,

l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto “delle riserve non esposte a

bilancio” ed in particolare di una “commissione per intermediazione pari

a CHF 498'651 IVA inclusa”, che sarebbe stata incassata al termine di una

trattativa, avviata nel 2014, per la vendita di un terreno a __________.

4.2

A

questo riguardo, la Circolare n. 28 della CSI dispone che eventi eccezionali,

già prevedibili il giorno determinante (per esempio ristrutturazioni con

conseguenze durevoli sul valore di reddito), possano essere presi in

considerazione in modo appropriato nella determinazione del valore di reddito (Circolare

citata, cifra 8 par. 3). Secondo la giurisprudenza, il principio di uguaglianza

impone di ammettere l’esistenza di eventi eccezionali in modo molto restrittivo

(sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2019.00087 del

4.12.2019

consid. 3.5 e giurisprudenza citata).

Mentre il Tribunale

federale, in una sentenza di molti anni fa, ha affermato che sarebbero

richieste circostanze straordinarie, tali da far apparire seriamente

pregiudicate la continuità e lo sviluppo dell’azienda (ASA 12 p. 184 s.), il

Tribunale cantonale del Canton San Gallo ha invece ritenuto che l’esistenza di

eventi eccezionali possa essere ammessa anche in presenza di fluttuazioni di utili

o periodi di perdite persistenti, strutturali e di proporzioni insolite, senza

che l’esistenza dell’impresa sia ancora messa in pericolo. Non vi rientrano

tuttavia le fluttuazioni di carattere congiunturale, che rientrano nella

normale gamma di oscillazione dei risultati aziendali (sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton San Gallo del 22.8.1994, in RF 49/1994 p. 548,

consid. 4d).

4.3

Nel caso in esame, se si

considera la situazione economica della __________ SA, dovrebbe essere

considerato un evento eccezionale il ricavo, che la ricorrente ritiene debba

essere conseguito al termine della lunga trattativa per la vendita immobiliare.

Infatti, gli esercizi che sono serviti per determinare il valore di reddito della

partecipazione litigiosa si sono chiusi con perdite di una certa importanza.

Come già rilevato, le perdite a bilancio al momento determinante (31.12.2014)

ammontavano a ben CHF 314'930.–. Non risulta peraltro che, tralasciando la

mediazione immobiliare, iniziata nel 2014 e non ancora conclusa, la società in

questione abbia intrapreso altre attività redditizie.

In queste circostanze, non

si vede come si possa ritenere fondata la pretesa della società insorgente di

considerare quale valore venale determinante il prezzo pagato all’azionista per

l’acquisto della partecipazione nella __________ SA. La semplice previsione

dell’incasso di una provvigione, che peraltro tuttora, a distanza di oltre sei

anni, non è stata percepita, non può certamente essere considerata nel calcolo

del valore di reddito della società stessa.

4.4

Va del resto sottolineato

che la stessa ricorrente ha registrato una perdita in seguito alla vendita

della partecipazione in discussione. Il prezzo di vendita nel 2017 (CHF

77'500.–) è infatti inferiore al prezzo di acquisto pagato nel 2014 (CHF

100'000.–). Si deve anche tener conto del fatto che la vendita intervenuta nel 2017

non può peraltro essere considerata una transazione fra terzi indipendenti,

essendo l’acquirente (__________ SA) una società figlia della ricorrente.

Anche la successiva

vendita della partecipazione, intervenuta prima ancora che la __________ SA abbia

concluso la sua mediazione immobiliare, avvalora dunque la tesi della

distribuzione dissimulata di utile.

4.5

La

stima del valore venale della partecipazione nella __________ SA, acquistata

dalla ricorrente nel corso del periodo fiscale 2014 e rivenduta nel 2017, deve

essere considerata attendibile se non prudenziale. Come ricordato, infatti, il

calcolo della ripresa si è basato su una prima valutazione, poi corretta al

ribasso.

Ne consegue che il

ricorso, con cui la contribuente ha contestato tale stima, si rivela infondato.

5.

Il ricorso, nella

misura in cui concerne la tassazione del periodo fiscale 2017, è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne la decisione su reclamo dell’8.8.2016, relativa alla

tassazione IC e IFD 2014, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne la decisione su reclamo dell’8.10.2020, relativa alla

tassazione IC e IFD 2017, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: