80.2020.204
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, acquisto di partecipazione dall’azionista a prezzo eccessivo, stima della partecipazione
29 luglio 2021Italiano23 min
Nella SA veniva conseguentemente creata una riserva negativa di pari importo. Aggiungeva
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.204
80.2020.205
Lugano
29 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 ottobre 2020 contro la decisione dell’8 ottobre 2020 in materia di IC
e IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. La RI 1, __________,
è stata costituita nel 2014 (iscrizione RC 29.9.2014). __________ detiene il
100% della società.
Nel 2013 __________ aveva
acquistato il 50% della __________ SA al prezzo di CHF 100'000.– (mediante
aumento di capitale).
Nel 2014 __________ ha
venduto la sua partecipazione nella __________ SA alla RI 1 al prezzo di CHF
100'000.–
B. Notificando alla RI 1
la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 24.6.2016, l’RS 1 (RS 1) ha
accertato una perdita di CHF 3'845.– e un capitale imponibile di CHF 138'000.–.
Nella motivazione, l’UTPG ha
indicato che l’attivo Partecipazione __________ SA era stato accettato
per il suo valore venale, cioè CHF 8'000.–. Di conseguenza, si era verificata
una distribuzione dissimulata di utile di CHF 92'000.– a favore di __________.
Nella SA veniva conseguentemente creata una riserva negativa di pari importo. Aggiungeva
inoltre che sulla differenza di CHF 92'000.– “non verranno ammessi né
ammortamenti né perdite”.
La contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 15.7.2016, che concerneva
esclusivamente la ripresa per capitale proprio occulto. Con decisione dell’8.8.2016,
l’autorità fiscale ha respinto il gravame. La decisione di tassazione è
conseguentemente passata in giudicato.
C. Il 23.8.2017 la RI 1 ha
venduto la partecipazione nella __________ SA alla __________ SA, __________,
al prezzo di CHF 77'500.–. Nel contratto si fa riferimento a “un’importante
transazione di intermediazione immobiliare”, per la quale la __________ SA “deve
ancora incassare una commissione lorda di CHF 426'305.50 che, al netto delle
retrocessioni da versare a collaboratori esterni e del carico fiscale, porterà
in __________ SA un utile netto dopo imposte di CHF 175'000.–“. L’incasso avrebbe
dovuto avvenire per il 30.6.2018 o tutt’al più per il 30.6.2020, in seguito a problemi
con la licenza edilizia. Il contratto prevedeva anche una “maggiorazione del
prezzo di vendita” fino a CHF 87'500.–, se “la transazione di cui sopra
dovesse chiudersi con esito positivo facendo contabilizzare a __________ SA un
utile al netto delle imposte di CHF 175'000.–“.
Nel conto economico 2017,
la società ha registrato una “perdita da cessione partecipazioni” di CHF
22'500.–.
D. Con decisione del
17.10.2019, l’UTPG ha notificato alla RI 1 la tassazione IC/IFD 2017. L’utile
imponibile è stato determinato in CHF 106'797.–; per il calcolo dell’imposta
cantonale, è stata ammessa una riduzione per partecipazione di CHF 65'642.– e
l’utile imponibile per l’IC è così stato determinato in CHF 41'155.–. Il capitale
imponibile ammontava a CHF 879'834.–.
Al risultato contabile
d’esercizio (CHF – 32'199.–) l’autorità fiscale aveva aggiunto in particolare
una ripresa di CHF 92'000.– a titolo di “scioglimento della riserva
negativa”. Inoltre aveva ripreso l’importo di CHF 22'500.– quale “riserva
negativa sul transitorio attivo denominato «accantonamento ricavo da cessione
partecipazione»”.
E. La società
contribuente ha interposto reclamo in data 14.11.2019 e 21.11.2019 non solo
contro la decisione relativa al periodo fiscale 2017 ma anche contro la
decisione di tassazione che concerneva l’IC e l’IFD 2014. Oltre ad altre
riprese, la reclamante contestava lo scioglimento della riserva negativa di CHF
92'000.– e la ripresa dell’accantonamento di CHF 22'500.–. A suo avviso, la
valutazione della partecipazione nella __________ SA, venduta da __________
alla contribuente, era errata, non tenendo conto “delle riserve non esposte
a bilancio”. In particolare, non sarebbe stata considerata la trattativa,
avviata nel 2014, per la vendita di un terreno a __________, “che genererà
una commissione per intermediazione pari a CHF 498'651 IVA inclusa”. Ciò
avrebbe dimostrato che il valore attribuito dal fisco alla partecipazione in
questione non corrispondeva al “valore reale”. La reclamante riteneva di essere
legittimata a impugnare anche la tassazione relativa al periodo fiscale 2014, in
considerazione del fatto che, quando le era stata notificata, mancava un
interesse attuale, ammontando l’imposta sull’utile a zero franchi. La
contribuente contestava inoltre altre riprese.
F. Con decisione dell’8.10.2020,
l’UTPG ha parzialmente accolto il reclamo “sulla base di quanto discusso in
data 29.9.2020 con la rappresentante della contribuente”. Ha cioè
stralciato le altre riprese contestate, mentre ha confermato quelle relative
alla partecipazione nella __________ SA, che ammontavano rispettivamente a CHF
92'000.– e a CHF 22'500.–. L’utile imponibile è così stato stabilito in CHF
40'253.– e il capitale imponibile in CHF 879'834.–.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la decisione su
reclamo dell’8.10.2021 e quella dell’8.8.2016, relativa all’IC e all’IFD 2014.
Riprendendo le
argomentazioni già proposte con il reclamo all’autorità di tassazione, sostiene
che il valore che il fisco ha attribuito alla partecipazione __________ SA “è
un mero calcolo matematico”, che “non rispetta quanto indicato dalle
direttive della Circolare 28 della Conferenza Svizzera delle imposte, in quanto
non tiene conto delle riserve non esposte a bilancio”. Secondo la Circolare
infatti “se vi sono elementi straordinari gli stessi devono essere
considerati”. La società sarebbe stata “oggetto di una riorganizzazione
interna” per “recuperare tutte le perdite accumulate” e l’ufficio di
__________ sarebbe stato chiuso a fine 2014.
La società avrebbe poi “iniziato
la trattativa per la vendita di un terreno a __________” al prezzo di CHF
15'444'750.–. Il ricavato dell’intermediazione (CHF 498'651.– IVA inclusa) “verrà
contabilizzato al momento dell’esercizio del DDC, fino ad allora trattasi di
una riserva che resta agli atti”. La vendita della partecipazione sarebbe
avvenuta nel maggio 2017 “con tali premesse” e con la prospettiva di una
maggiorazione del prezzo.
H. Nelle sue osservazioni
del 26.11.2020, l’UTPG propone di respingere il ricorso.
In primo luogo, l’autorità
fiscale rileva che la valutazione della partecipazione a CHF 8'000.– è
prudenziale, in quanto una stima successiva ha accertato un valore è ancora
inferiore, cioè pari a CHF 2'500.–.
Per quanto concerne la
provvigione ancora da incassare per la vendita del terreno di __________, secondo
l’UTPG, “se a suo tempo, in fase di accertamento 2014, l’incasso della
provvigione... era già incerta ad oggi questo ricavo non si è concretizzato e
pertanto non può essere considerato un elemento attendibile”.
Contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, l’autorità di tassazione sostiene inoltre che la
Circolare 28 prevedrebbe che “per la determinazione del valore di reddito
deve essere considerato l’utile d’esercizio ordinario, o corrente, non
influenzato da posizioni straordinarie o eccezionali”. Nega inoltre che un
ricavo non realizzato possa essere considerato una riserva occulta, di cui
tener conto nella valutazione delle azioni.
Il fisco sottolinea infine
che anche il calcolo della riduzione da partecipazione è corretto: la
partecipazione è stata accettata con un valore fiscale di CHF 8'000.– e con la
vendita al prezzo di CHF 77'500.– risulta un utile fiscale di CHF 69'500.–, che
“è stato considerato reddito da partecipazione nel calcolo della riduzione
d’imposta”.
I. All’udienza del
5.6.2021, i rappresentanti della ricorrente hanno sottolineato in particolare
che il diritto di compera relativo all’immobile di __________ è stato prorogato
al 2022 e che l’acquirente ha già versato un milione di franchi a fondo perso.
Secondo la ricorrente bisognerebbe distinguere fra la situazione fiscale della
persona giuridica e quella dell’azionista. Anche ammettendo che sia giustificata
la costituzione della riserva negativa della tassazione della ricorrente, il
fisco dovrebbe attendere fino al termine dell’operazione immobiliare per
stabilire se l’azionista abbia conseguito una prestazione valutabile in denaro.
L’azionista non avrebbe infatti beneficiato di alcun arricchimento.
L’UTPG ha chiesto invece di
confermare la decisione impugnata, che è conforme a legge e a giurisprudenza.
Ha sottolineato in particolare il lungo tempo trascorso dall’inizio
dell’operazione immobiliare e il fatto che il mandato di vendita conferito alla
__________ SA non è esclusivo.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente impugna,
oltre alla decisione dell’8.10.2021, con cui è stato parzialmente accolto il
suo reclamo concernente la tassazione del periodo fiscale 2017, anche la
decisione dell’8.8.2016, con cui era stato respinto il suo reclamo contro la
tassazione del periodo fiscale 2014.
1.2.
Secondo l’art. 227 cpv. 1
prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario.
Per l’imposta federale
diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di
ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
1.3.
Il ricorso del 28.10.2021
contro la decisione dopo reclamo dell’8.8.2016 è palesemente tardivo e, come
tale, irricevibile.
È vero che, quando le è
stata notificata la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2014, la
ricorrente non aveva alcun interesse attuale a interporre ricorso.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso in
cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare
irricevibile il ricorso (Hunziker/
Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD).
Se la decisione
dell’autorità fiscale ha accertato un’imposta di zero franchi, il contribuente
non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione su
ricorso (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13
aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
La base imponibile,
stabilita dall’UTPG per il calcolo dell’imposta sull’utile per l’imposta
cantonale e per l’imposta federale diretta 2014, consisteva in una perdita di
CHF 3'845.–. Non era pertanto stato richiesto il pagamento di alcuna imposta
sull’utile. Ne consegue che la contribuente non aveva alcun interesse degno di
protezione a interporre ricorso alla Camera di diritto tributario.
La ricorrente non spiega
tuttavia perché la sopravvenuta vendita della partecipazione nella __________
SA dovrebbe consentirle di impugnare oggi una decisione passata in giudicato da
anni. La tassazione per il periodo fiscale 2014 ha infatti definitivamente
accertato che la contribuente non è debitrice di alcuna imposta per quel
periodo.
La predetta conclusione
non esclude tuttavia che la contribuente possa contestare le conseguenze
fiscali della decisione, adottata nell’ambito della tassazione 2014, impugnando
proprio la tassazione 2017. Infatti, è proprio in quest’ultimo periodo fiscale che
la ripresa prospettata in precedenza ha delle ripercussioni sul calcolo
dell’imposta della società (v. infra, consid. 2.4).
1.4.
1.4.1.
Non conduce ad una diversa
conclusione neppure la pretesa della ricorrente di contestare “sia la
ripresa di una prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista signor __________
risalente all’esercizio 2014, che la tempistica di imposizione di tale
prestazione valutabile in denaro”. Con questa affermazione, l’insorgente
sembra infatti ritenere di dover impugnare la tassazione 2014, che la concerne,
per permettere all’azionista di contestare l’imposta da lui dovuta quale
azionista.
1.4.2.
Quella
che a livello della società viene trattata come una distribuzione mascherata di
utile costituisce in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per
il titolare della partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD
(nel diritto cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella
misura in cui la prestazione valutabile in denaro della società è stata
accertata con una decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono
generalmente una corrispondente ripresa presso il titolare della partecipazione
(sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016
Considerandi
II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16 = StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina
citata).
Ciononostante, non esiste
un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).
La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di
peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della
partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda
automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione
che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le
argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i
fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una
nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile, soprattutto
perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante il legame
che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e fiscali
indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7, con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).
In deroga alle regole
usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della
società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della
prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di
tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità
fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in
giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del
socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen
Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di],
Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de
Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).
1.4.3
Proprio
perché non vi è alcun automatismo nelle riprese fiscali che concernono la
società, da una parte, e i soci, dall’altra, l’azionista della società
ricorrente è legittimato a contestare l’imposizione della prestazione
valutabile in denaro, interponendo reclamo e eventualmente ricorso contro la
decisione di tassazione che lo concerne. Neppure in questa prospettiva,
pertanto, il ricorso può essere considerato ricevibile anche con riferimento
alla tassazione della ricorrente, che concerne il periodo fiscale 2014.
1.5
Nella misura in cui
concerne la decisione su reclamo dell’8.8.2016, relativa alla tassazione IC e
IFD 2014, il ricorso è conseguentemente irricevibile.
2.
2.1.
Nel merito, la ricorrente
contesta di aver effettuato una distribuzione dissimulata di utile a favore
dell’azionista __________, acquistando da quest’ultimo la partecipazione nella __________
SA per un prezzo eccessivo.
2.2
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT
prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche,
che:
1.
Costituiscono
utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
...[omissis]...
- gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati
dall’uso commerciale;
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili
e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.
Quanto all’imposizione
delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da
parte loro che:
1.
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le
prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi
genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale,
ecc.).
2.3
Secondo
la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono
adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la società fa una
prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2) tale prestazione è
concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale prestazione non
sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4) la sproporzione tra la
prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società
avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018
del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib
116.
consid. 2; 115 Ib 238).
2.4
La contabilizzazione di un
attivo fittizio si verifica quando la società di capitali acquista da un socio
un bene ad un prezzo manifestamente eccessivo oppure un bene senza valore (“nonvaleur”),
come per esempio delle azioni prive di valore, e contabilizza il prezzo di
acquisto come costo di investimento nel suo bilancio. In tal modo, la società
trasferisce patrimonio in modo mascherato al socio nella misura della
differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore venale inferiore. Nel
bilancio la società presenta una consistenza degli attivi troppo elevata (Heuberger, Die verdeckte
Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna
2001, p. 276), ciò che è in contrasto già con il diritto commerciale (cfr. sentenza
del TF 2C_536/2020 del 27.11.2020 consid. 22, con riferimento all’art. 960a
cpv. 1 CO, secondo cui alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere
valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione).
In tal caso, per la
società acquirente la conseguenza fiscale ha un effetto ritardato nel tempo,
che si sviluppa quando non verranno riconosciuti gli eventuali ammortamenti
praticati contabilmente sul bene oppure quando, in caso di vendita dello
stesso, l’utile verrà calcolato sulla base della differenza fra prezzo di
vendita e valore ammesso fiscalmente, che sarà inferiore al valore contabile (sentenza
TF 2C_750/2019 del 7.7.2020 consid. 5.2; inoltre Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz.,
Mendrisio 2010, p. 419; Heuberger,
op. cit., pp. 277/278 e giurisprudenza e dottrina citate). Infatti, mediante la
contabilizzazione dell’attivo fittizio, al momento dell’acquisto il conto
economico non viene ancora gravato, sicché non è necessaria una ripresa fiscale
sull’utile. Basta per contro diminuire le riserve aperte mediante una riserva
negativa (Heuberger, op. cit., p.
277).
Nella tassazione del socio
alienante invece il vantaggio valutabile in denaro (differenza fra valore effettivo
e prezzo di acquisto dell’attivo) viene assoggettato all’imposta quale reddito
da partecipazioni al momento dell’acquisto del credito, cioè alla conclusione
del contratto. Secondo la giurisprudenza, la realizzazione del reddito non
dipende dal momento in cui la società intraprende l’ammortamento dell’attivo
fittizio (sentenza TF 2C_750/2019 del 7.7.2020 consid. 5.2; inoltre Heuberger, op. cit., p. 279 e
giurisprudenza citata, in particolare DTF 113 Ib 23 consid. 4b).
2.5
Nel
caso in esame, nel corso del 2014 la società ricorrente ha acquistato dal socio
__________ la partecipazione, che quest’ultimo deteneva nella __________ SA, al
prezzo di CHF 100'000.–. In base ad una valutazione della partecipazione
acquistata, l’UTPG ha stabilito che il valore venale della partecipazione
ammontava in effetti a CHF 8'000.–. Con una successiva stima, il valore è
addirittura stato stabilito in CHF 2'500.–. L’autorità ha pertanto ritenuto che
la società avesse proceduto ad una distribuzione dissimulata di utile a favore
dell’azionista unico. Nella tassazione 2014, ciò ha comportato unicamente la
costituzione di una riserva negativa di CHF 92'000.–. Nel periodo fiscale 2017,
poi, la società insorgente ha alienato a sua volta la partecipazione,
registrando una perdita. In questo momento, l’autorità fiscale ha ripreso sia l’importo
di CHF 92'000.–, a dipendenza dello scioglimento della riserva negativa, sia
l’importo di CHF 22'500.–, quale “riserva negativa sul transitorio attivo
denominato «accantonamento ricavo da cessione partecipazioni»”.
La ricorrente contesta di
aver proceduto ad una distribuzione dissimulata di utile, ritenendo che il
valore attribuito alla partecipazione litigiosa dall’autorità fiscale non
corrisponda al valore venale della stessa.
3.
3.1.
Si tratta pertanto di
verificare l’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile. La ricorrente
mette in discussione il presupposto della sproporzione manifesta, che
esisterebbe tra la prestazione dell’azionista alla società e quella di quest’ultima
all’azionista.
3.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, se esiste un mercato libero, i prezzi
che vi sono praticati sono determinanti e permettono un paragone effettivo con
quelli che sono stati applicati nella transazione in esame (metodo del paragone
effettivo). Se non esiste un mercato libero, ma sono comunque note transazioni
con le medesime caratteristiche concluse tra terzi, il prezzo litigioso
dev'essere paragonato con quello che è stato praticato in queste transazioni.
In assenza di transazioni paragonabili, l'esame del rispetto del principio
della piena concorrenza si fonda invece su un valore ipotetico fissato secondo
altri metodi, quali quello del costo maggiorato o del prezzo di rivendita (sentenza
2C_79/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).
3.3
Quando
si tratta di stimare delle partecipazioni in società non quotate, il Tribunale
applica la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), che
contiene le istruzioni concernenti la stima di titoli non quotati ai fini
dell’imposta sulla sostanza (disponibile sul sito: https://www.steuerkonferenz.ch), non
solo per l’imposta sulla sostanza, ma anche quando si tratta di procedere alla
stima del valore venale di titoli non quotati nell’ambito dell’imposta
sull’utile e dell’imposta sul reddito (sentenza 2C_132/2020 del 26 novembre
2020.
consid. 8.2.1 e giurisprudenza citata).
In
qualità di direttiva, la circolare in questione non costituisce certamente
diritto federale o intercantonale, non fa sorgere alcun diritto né alcun
obbligo e non vincola pertanto il giudice. La giurisprudenza costante riconosce
tuttavia che la Circolare n. 28 presenta un metodo adeguato e affidabile per la
stima del valore venale dei titoli non quotati, anche se non è escluso che
altri metodi di valutazione riconosciuti possano, in casi isolati, rivelarsi
appropriati (sentenza 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.2.1 e
giurisprudenza citata).
3.4
Per
i titoli non quotati di società commerciali, industriali e di servizi per i
quali non è conosciuto alcun corso, le Istruzioni prevedono che il valore
dell’impresa risulti dalla media ponderata tra il valore di reddito,
raddoppiato, e il valore di sostanza, determinato secondo il principio di
continuità aziendale (cfr. Istruzioni, cifra 1 par. 4 e cifra 34).
3.5
Nel caso concreto,
la __________ SA ha chiuso i conti del 2013 con una perdita d’esercizio di CHF
146'563.03 e quelli del 2014 con una perdita d’esercizio di CHF 76'057.04. Ne
consegue che il valore di reddito, su cui si è basata la stima della società,
ammonta a zero franchi. Per quanto riguarda il valore di sostanza, dal capitale
sociale liberato (CHF 200'000.–) sono state dedotte le perdite a bilancio (CHF
314'930.–) e sono state aggiunte le riserve aperte (CHF 130'000.–). Il valore
di sostanza ammonta in tal modo a CHF 15'070.–. Il valore dell’impresa risulta
allora dal seguente calcolo:
(0 x 2) + 15'070
=
5'023.33
3.
Il
valore fiscale di ogni azione ammonta di conseguenza a CHF 25.– (5'023 : 200).
Come già anticipato, la
stima su cui si è basata la decisione di tassazione era giunta ad un valore
superiore, cioè a CHF 8'000.– per l’intera impresa e CHF 40.– per azione.
4.
4.1.
La ricorrente ritiene che,
nella stima della partecipazione, acquistata nel 2014 e venduta nel 2017,
l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto “delle riserve non esposte a
bilancio” ed in particolare di una “commissione per intermediazione pari
a CHF 498'651 IVA inclusa”, che sarebbe stata incassata al termine di una
trattativa, avviata nel 2014, per la vendita di un terreno a __________.
4.2
A
questo riguardo, la Circolare n. 28 della CSI dispone che eventi eccezionali,
già prevedibili il giorno determinante (per esempio ristrutturazioni con
conseguenze durevoli sul valore di reddito), possano essere presi in
considerazione in modo appropriato nella determinazione del valore di reddito (Circolare
citata, cifra 8 par. 3). Secondo la giurisprudenza, il principio di uguaglianza
impone di ammettere l’esistenza di eventi eccezionali in modo molto restrittivo
(sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2019.00087 del
4.12.2019
consid. 3.5 e giurisprudenza citata).
Mentre il Tribunale
federale, in una sentenza di molti anni fa, ha affermato che sarebbero
richieste circostanze straordinarie, tali da far apparire seriamente
pregiudicate la continuità e lo sviluppo dell’azienda (ASA 12 p. 184 s.), il
Tribunale cantonale del Canton San Gallo ha invece ritenuto che l’esistenza di
eventi eccezionali possa essere ammessa anche in presenza di fluttuazioni di utili
o periodi di perdite persistenti, strutturali e di proporzioni insolite, senza
che l’esistenza dell’impresa sia ancora messa in pericolo. Non vi rientrano
tuttavia le fluttuazioni di carattere congiunturale, che rientrano nella
normale gamma di oscillazione dei risultati aziendali (sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton San Gallo del 22.8.1994, in RF 49/1994 p. 548,
consid. 4d).
4.3
Nel caso in esame, se si
considera la situazione economica della __________ SA, dovrebbe essere
considerato un evento eccezionale il ricavo, che la ricorrente ritiene debba
essere conseguito al termine della lunga trattativa per la vendita immobiliare.
Infatti, gli esercizi che sono serviti per determinare il valore di reddito della
partecipazione litigiosa si sono chiusi con perdite di una certa importanza.
Come già rilevato, le perdite a bilancio al momento determinante (31.12.2014)
ammontavano a ben CHF 314'930.–. Non risulta peraltro che, tralasciando la
mediazione immobiliare, iniziata nel 2014 e non ancora conclusa, la società in
questione abbia intrapreso altre attività redditizie.
In queste circostanze, non
si vede come si possa ritenere fondata la pretesa della società insorgente di
considerare quale valore venale determinante il prezzo pagato all’azionista per
l’acquisto della partecipazione nella __________ SA. La semplice previsione
dell’incasso di una provvigione, che peraltro tuttora, a distanza di oltre sei
anni, non è stata percepita, non può certamente essere considerata nel calcolo
del valore di reddito della società stessa.
4.4
Va del resto sottolineato
che la stessa ricorrente ha registrato una perdita in seguito alla vendita
della partecipazione in discussione. Il prezzo di vendita nel 2017 (CHF
77'500.–) è infatti inferiore al prezzo di acquisto pagato nel 2014 (CHF
100'000.–). Si deve anche tener conto del fatto che la vendita intervenuta nel 2017
non può peraltro essere considerata una transazione fra terzi indipendenti,
essendo l’acquirente (__________ SA) una società figlia della ricorrente.
Anche la successiva
vendita della partecipazione, intervenuta prima ancora che la __________ SA abbia
concluso la sua mediazione immobiliare, avvalora dunque la tesi della
distribuzione dissimulata di utile.
4.5
La
stima del valore venale della partecipazione nella __________ SA, acquistata
dalla ricorrente nel corso del periodo fiscale 2014 e rivenduta nel 2017, deve
essere considerata attendibile se non prudenziale. Come ricordato, infatti, il
calcolo della ripresa si è basato su una prima valutazione, poi corretta al
ribasso.
Ne consegue che il
ricorso, con cui la contribuente ha contestato tale stima, si rivela infondato.
5.
Il ricorso, nella
misura in cui concerne la tassazione del periodo fiscale 2017, è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne la decisione su reclamo dell’8.8.2016, relativa alla
tassazione IC e IFD 2014, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne la decisione su reclamo dell’8.10.2020, relativa alla
tassazione IC e IFD 2017, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: