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Decisione

80.2020.21

Deduzioni sociali: figli a carico, separazione dei genitori durante il periodo fiscale, deduzione negata al genitore che versa alimenti

23 luglio 2020Italiano21 min

a vivere separato dalla moglie __________ (v. __________ del 25 settembre 2018).

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.21

80.2020.22

Lugano

23 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 febbraio 2020 contro la decisione del 22 gennaio 2020 in materia di IC/IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. a.

Con sentenza del Pretore

del Distretto di Bellinzona, datata 25 settembre 2018, RI 1 è stato autorizzato

a vivere separato dalla moglie __________ (v. __________ del 25 settembre 2018).

Il contribuente ha due figli minorenni, __________ (2013) e __________ (2016),

affidati alla madre. L’autorità parentale è congiunta. Per convenzione, il

contribuente è tenuto a versare contributi di mantenimento mensili per i figli

in ragione di fr. 850.‑ per __________ e di fr. 715.‑ per

__________, oltre agli assegni familiari. Alla moglie deve versare un contributo

di mantenimento pari a fr. 500.‑ mensili.

b.

Dalla Dichiarazione

d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2018 presentata il 3 settembre 2019, si

evince la richiesta del contribuente di poter beneficiare in particolare della deduzione

dal reddito degli alimenti versati al coniuge in ragione di fr. 1'500.‑

ed ai figli in ragione di fr. 5'889.‑. Inoltre, il ricorrente chiedeva

che gli fossero riconosciute la deduzione per doppi redditi dei coniugi pari a

fr. 7'700.‑ e la deduzione sociale per figli a carico in ragione di

fr. 22'200.‑. Per la sola imposta cantonale, postulava

l’accettazione delle deduzioni sociali per i coniugi viventi in comunione

domestica e per ogni figlio minorenne (per un totale di fr. 120'000.‑)

dalla sostanza netta.

B. La decisione di

tassazione IC/IFD 2018, notificata al contribuente il 23 ottobre 2019, teneva

conto della deduzione degli alimenti versati al coniuge separato ed ai figli

minorenni. L’autorità di tassazione aveva però stralciato le deduzioni sociali

richieste sia per il reddito che la sostanza e la deduzione per doppi redditi

dei coniugi. Sia per l’IC sia per l’IFD, la deduzione per ogni figlio a carico non

era stata concessa in quanto “non cumulabile con quella degli alimenti già

ammessa”. La sostanza netta non è stata diminuita delle deduzioni sociali richieste

in quanto la situazione al 31 dicembre 2018 non lo consentiva.

C. Contro questa

decisione, il contribuente ha presentato reclamo il 22 ottobre 2019. Poiché da

gennaio a settembre 2018, i figli e il coniuge erano stati completamente a suo

carico, chiedeva che le deduzioni sociali fossero ammesse proporzionalmente

alla durata dell’assoggettamento, e meglio:

“l’assoggettamento 2018 in

questo caso è proporzionale ed è da definire come riportato qui di seguito:

-

Da gennaio a settembre 2018, stato

civile coniugato – con deduzione per ogni figlio a carico di 16'650.‑

Chf (calcolo proporzionale sui 9 mesi attestati nell’istanza …)

-

Da ottobre a dicembre 2018, stato

civile separato – con versamento degli alimenti per figli e coniuge

(vedere attestato già allegato …)”.

D. Con

decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo datata 22 gennaio 2020, l’UT

Bellinzona respingeva il reclamo. A motivo, adduceva:

“Per

gli articoli 53 cpv. 2 LT e 42 cpv. 2 LIFD, in caso di divorzio o di

separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto

il periodo fiscale.

Il

contribuente si è separato nel corso del periodo fiscale. Per l’intero periodo

2018 è da tassare individualmente.

Per

quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano invece

applicazione gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le

deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo

fiscale o dell’assoggettamento”. Di conseguenza, se i presupposti per ottenere

la deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre del periodo fiscale, il

contribuente non ha diritto, per quel periodo, alla deduzione sociale

(integrale e tantomeno parziale) richiesta. Ciò anche se avesse provveduto al

sostentamento dei figli e della moglie durante la maggior parte dell’anno

(inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotto se le condizioni

per il suo ottenimento, adempiute solo al 31 dicembre, non lo sono state

durante l’intero anno). Nel caso in esame, il contribuente si è separato nel

corso del periodo fiscale. Per i figli minorenni versa alimenti. La relativa

deduzione è ammessa ai sensi degli articoli 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv. 1

lett. c LT.

Alla

fine del periodo fiscale 2018, era perciò la madre a vivere in comunione

domestica con i figli. Pertanto, e poiché versava alimenti, il contribuente non

adempiva i presupposti per beneficiare della deduzione per figlio a carico,

come previsto dagli articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT e

come codificato dalla Circolare federale n. 30 sull’Imposizione dei coniugi e

della famiglia secondo la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD),

applicata analogicamente anche per l’imposta cantonale. Per queste ragioni è da

escludere anche una deduzione parziale, per tenere conto del mantenimento del

figlio prima del divorzio, visto che le spese per il mantenimento del

contribuente e della sua famiglia costituiscono spese non deducibili secondo

gli articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD.

La

deduzione per figli a carico è in simili condizioni da rifiutare, come

giustamente stabilito nella decisione di tassazione base. Quanto indicato al

capoverso 5 dell’articolo 34 LT e al capoverso 3 dell’articolo 36 LIFD concerne

gli assoggettamenti inferiori al periodo fiscale, che si producono in caso di

partenza all’estero del contribuente o in caso di suo decesso, non quando egli

si separa.

Giusta

la deroga di cui all’articolo 35 cpv. 5 LT, per l’Imposta cantonale è ancora da

riconoscere l’applicazione della tariffa agevolata per coniugi ai sensi

dell’art. 35 cpv. 2 LT. Tale deroga non è invece prevista dalla LIFD. Per l’imposta

federale diretta è da applicare pertanto la tariffa base, giusta l’articolo 36

cpv. 1 LIFD, come giustamente svolto nella tassazione base federale”.

E. Con il ricorso

presentato il 16 febbraio 2020, il contribuente ribadisce di essersi separato

nell’ottobre 2018 e ritiene che “tale cambiamento influisca sul periodo di

assoggettamento [poiché]

da gennaio a settembre 2018 (… ben 9 mesi …)

figli e coniuge erano ancora completamente a [suo] carico”.

F. Invitato dalla Camera

di diritto tributario ad esprimersi in merito al ricorso, l’UT Bellinzona ha

trasmesso l’incarto senza presentare ulteriori osservazioni ma rimandando alla

motivazione adottata con la decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo.

Diritto

1. Il ricorso verte

sulla concessione della deduzione sociale per figlio a carico prevista

dall’art. art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. dall’art. 35 cpv. 1 lett. a

LIFD per i figli minorenni __________ e __________ che, dopo la separazione dei

genitori avvenuta ad ottobre 2018, sono stati affidati alle cure della madre.

Secondo il ricorrente, il cambiamento di stato civile influisce “sul periodo

di assoggettamento” poiché “da gennaio a settembre 2018 (… ben 9 mesi …)

figli e coniuge erano ancora completamente a [suo] carico”. Per l’UT

Bellinzona, invece, il contribuente non ha diritto alla deduzione per figli a

carico perché le condizioni per il suo ottenimento non sono soddisfatte e

perché beneficia già della deduzione degli alimenti corrisposti all’ex coniuge

e ai figli minorenni.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

gli articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT (risp. 3 cpv. 3 LAID), il reddito (e, per

l’imposta cantonale, anche la sostanza) di coniugi non separati legalmente o di

fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. In caso di divorzio o

separazione legale o di fatto, il cumulo degli elementi imponibili viene

pertanto meno e i coniugi sono tassati individualmente per tutto il

periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD risp. art. 53 cpv. 2 LT). Sia in caso di

matrimonio sia in caso di divorzio o separazione, la situazione personale alla

fine del periodo fiscale è quindi determinante per l’intero periodo fiscale. Lo

stesso criterio vale del resto anche per il riconoscimento delle deduzioni

sociali (art. 35 cpv. 2 LIFD risp. art. 34 cpv. 3 LT) come pure per stabilire

l’aliquota applicabile (art. 35 cpv. 4 LT; cfr. anche la sentenza del Tribunale

federale del 20 settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid. 2.2).

2.2

Fintanto che la famiglia costituisce

un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non

hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per

il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti

(art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso

di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un

contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono

imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22

lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa

(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c

LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il

medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali

l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle

deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007

n. 2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69

p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

2.3

Nel caso degli alimenti,

il principio di congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni

che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le

effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso

chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle

prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello

delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art.

1-48 DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 55 ad art. 23, p. 731, e n. 41 ad

art. 33 LIFD, p. 994; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2a, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr.

anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008 consid. 2.4.).

2.4

Nel caso in esame, al 31.12.2018

il ricorrente era separato. Per l’intero periodo fiscale, è quindi stato sottoposto

a tassazione individuale. L’autorità di tassazione gli ha correttamente

accordato la deduzione degli alimenti versati ai figli minorenni e all’ex

coniuge nell’arco degli ultimi tre mesi del 2018.

3.

3.1.

Ora, il ricorrente

vorrebbe che gli fosse riconosciuta (almeno proporzionalmente) la deduzione

sociale per figli a carico, perché prima della separazione si era personalmente

occupato del sostentamento della famiglia.

3.2

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure

in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è

limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,

che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;

cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35.

LIFD, p. 149). Dal 1° gennaio 2012, è stata introdotta una seconda frase al

capoverso 1 per cui se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà

all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo

32.

capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per

metà (art. 34 cpv. 1 lett. a, seconda frase LT risp. art. 35 cpv. 1

lett. a, seconda frase LIFD).

Per l’imposta cantonale,

per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del

periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente

provvede.

La LIFD invece non prevede

un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso

2.

CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del

figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di

una formazione appropriata (Circolare dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia

secondo la LIFD, p. 20). Di conseguenza, in generale la deduzione non può più

essere fatta valere quando il figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale

o dell’assoggettamento, il 25° o il 26° anno di età (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD, p. 713).

3.3

La giurisprudenza del

Tribunale federale esclude che si possa accordare la deduzione sociale per

figlio a carico sia al contribuente separato o divorziato che provvede al suo

sostentamento sia a colui che versa il contributo di mantenimento per il

figlio. Se così non fosse, i genitori tassati separatamente sarebbero favoriti

rispetto ad una coppia sposata che può pretendere deduzione per figlio a carico

una sola volta (DTF 133 II 305, consid. 6.8; sentenza TF 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006

consid. 5.2 = RDAF 2008 II 225; Jaques,

op. cit., p. 802 n. 25 ad art. 35 LIFD). Anche la deduzione per figlio a carico

e la deduzione degli alimenti per il figlio conformemente all’art. 33 cpv. 1

lett. c LIFD non possono essere cumulate (cfr. Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ed., Basilea

2017, p. 895 n. 32a ad art. 35 LIFD).

L’Alta Corte ha precisato

che, dal momento che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il

reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di

oneri per i figli. Questo genitore non è pertanto considerato come contribuente

che provvede al sostentamento ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD

(art. 34 cpv. 1 lett. a LT). Il versamento della pensione alimentare

costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve gli alimenti li utilizza

per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la rendita

è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo

genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente

alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio

(cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12

gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.140; Locher, op. cit., n. 23 e 25 ad art. 35

LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 26 ad art. 213 LIFD).

Di conseguenza, il

genitore che provvede al sostentamento del figlio è quello che riceve il

contributo di mantenimento e ha quindi diritto alla deduzione sociale per

figlio a carico. Viceversa, il genitore che versa il contributo di mantenimento

lo potrà dedurre (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) ma non potrà beneficiare

della deduzione sociale per figlio a carico (cfr. Jaques, op. cit., p. 802 n. 26 ad art. 35 LIFD; Locher, op. cit., p. 1053 n. 25 ad art.

35.

LIFD).

3.4

Per quanto attiene al

momento determinante per il riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano

applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 35 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni

sociali sono stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale

(art. 50 LT e art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento”.

Con

il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una

schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto

per cui i cambiamenti nelle relazioni personali, ovvero nello status del

contribuente (p. es. lo stato civile, l’età dei figli, la necessità di

sostentamento, ecc.) non sono costantemente monitorati nell’arco dell’anno, ma

di principio una sola volta durante il periodo fiscale, in casu alla

fine dell’anno civile. Invece, le prestazioni fornite, come p. es. i pagamenti,

sono calcolate per l’insieme del periodo fiscale (cfr. Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109 s.; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a

ed., Basilea 2019, n. 58 ad

art. 35 LIFD, p. 1063). Tale principio

presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel

singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato.

Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta

secondo il principio della capacità contributiva, per la giurisprudenza del

Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti

ingiustizie in generale (cfr. Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337 consid. 1c; cfr. tra le

tante, p. es. CDT, sentenza n. 80.2018.122/123 del 3 dicembre 2018 consid. 1.2).

Se le condizioni per ottenere una deduzione sociale,

come p. es. la deduzione per figli a carico, non sono riunite al 31 dicembre

del periodo fiscale (p. es. perché il figlio maggiorenne ha concluso la sua

formazione a questa data), il contribuente non ha il diritto, per questo

periodo, alla deduzione per figlio a carico, ancorché ridotta perché ha

assicurato il suo sostentamento per la maggior parte dell’anno. Al contrario,

l’importo della deduzione per figlio non è ridotto quando le condizioni per il

suo ottenimento, soddisfatte al 31 dicembre, non lo sono state per tutto

l’anno, p. es. perché il figlio è nato in ottobre (cfr. Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

romand, LIFD, 2a ed., Basilea 2017, p. 795, n. 4 ad art. 35 LIFD e

giurisprudenza citata). La dottrina considera che quello del giorno

determinante è un principio assoluto, che non può essere modificato in un

singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 112).

Inoltre, come ricordato

dal Tribunale federale, l'uso di parametri schematici e deduzioni forfetarie è

inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è evidentemente possibile

individualizzare ogni singola situazione personale (cfr. sentenza n.

2A.683/2006 consid. 4.1; sentenza n. 2A. 107/2007 consid. 5.1). Per quanto la

suddetta regola penalizzi il ricorrente, essa va quindi considerata

giustificata dalle esigenze di semplificazione che hanno ispirato la scelta del

legislatore (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op.

cit., p.112 e p. 199).

3.5

Nella fattispecie, al

momento determinante del 31 dicembre 2018, i figli __________ e __________

erano minorenni e vivevano con la madre che, con gli alimenti versatigli dal

contribuente, provvedeva al loro sostentamento. Come visto, il contribuente non

può avvalersi della deduzione prevista all’art. 34 cpv. 1 lett. a LT

risp. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD perché non provvede al sostentamento dei

propri figli e beneficia già della deduzione degli alimenti ai sensi dell’art.

32.

LT. Per le ragioni già evocate, è esclusa una deduzione

“pro rata temporis” di tre quarti dell’ammontare della deduzione per figli, per

tener conto del fatto che nei primi nove mesi del periodo fiscale il ricorrente

era coniugato e responsabile del mantenimento del nucleo famigliare. Le spese

per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia costituiscono spese

non deducibili secondo gli articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT

(cfr. anche la sentenza del 20 settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013,

consid. 3.2).

È quindi a giusto titolo

che l’autorità di tassazione ha riconosciuto al ricorrente la deduzione degli

alimenti versati all’ex coniuge e ai figli minorenni per gli ultimi tre mesi

dell’anno 2018, negando nel contempo la deduzione sociale per figlio a carico,

di spettanza dell’ex coniuge.

3.6

In un caso analogo a

quello di specie, confrontandosi con il ricorso di un contribuente che si era

separato nel mese di ottobre e che aveva potuto dedurre solo gli alimenti pagati

negli ultimi tre mesi dell’anno, il Tribunale federale ha ammesso che le regole

concernenti le basi di calcolo temporale in caso di divorzio o separazione

possono avvantaggiare o svantaggiare i singoli contribuenti, a dipendenza del

momento in cui interviene la separazione. Ha tuttavia escluso che la disciplina

legale in sé sia in contrasto con i principi costituzionali della giustizia

fiscale ed in particolar modo con quello della capacità contributiva (art. 127

cpv. 2 Cost.). L’Alta Corte ha rilevato che si deve considerare la situazione complessiva

dei coniugi e non quella del singolo coniuge, poiché le disposizioni legali in

discussione concernono sempre l’inizio o la fine della tassazione congiunta.

Nella misura in cui la penalizzazione del marito era compensata dal vantaggio

che derivava alla moglie dal fatto che l’unico reddito imponibile era per lei

costituito dagli alimenti ricevuti negli ultimi tre mesi del periodo fiscale, i

giudici hanno escluso una violazione del principio della capacità contributiva

(sentenza del 20 settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid.

5.2.1).

Il Tribunale federale ha

anche escluso che una violazione del principio della capacità contributiva

fosse rinvenibile nella rilevante differenza fra l’onere fiscale del periodo

fiscale durante il quale era intervenuta la separazione e quello dei periodi precedente

e successivo. L’aumento delle imposte (soprattutto dell’IFD) nel corso

dell’anno della separazione era riconducibile infatti alla circostanza che i

coniugi erano stati imposti separatamente sebbene solo per tre mesi fossero

stati separati e quindi il versamento di alimenti fosse avvenuto solo durante

questi tre mesi. Secondo la Corte federale, le regole in discussione rientrano

fra quelle semplificazioni e quegli schematismi, che si riscontrano nel diritto

tributario nell’interesse della praticabilità e che sono ammessi fintantoché –

come in questo caso – non entrano in contrasto troppo forte con il principio di

uguaglianza (sentenza cit., consid. 5.2.2).

4.

4.1.

Come giustamente

sottolineato dall’Ufficio di tassazione nella motivazione della decisione

litigiosa, il capoverso 5 dell’art. 34 LT risp. il capoverso 3 dell’art. 35

LIFD per cui in caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono

accordate proporzionalmente non si applica nella fattispecie.

4.2

L’assoggettamento parziale

previsto dall’art. 35 cpv. 3 LIFD contempla sia l’assoggettamento parziale in

senso stretto quando l’assoggettamento è limitato in virtù dell’appartenenza

personale sia l’assoggettamento proporzionale quando il soggetto fiscale è illimitatamente

imponibile in virtù della sua appartenenza personale, ma che per la presenza di

fattori esteri (art. 6 cpv. 1 seconda frase LIFD) è limitato. Una limitazione e

quindi un assoggettamento parziale può derivare sia dalla LIFD che da una

convenzione di doppia imposizione, per cui determinati elementi possono essere

imposti solo in uno Stato (cfr. Locher,

op. cit., p. 1064, n. 59 ad art. 35 LIFD e p. 194, n. 1 ad art. 7 LIFD).

In altri termini, l’assoggettamento

parziale previsto all’art. 35 cpv. 3 LIFD è da intendersi come l’assoggettamento

limitato in virtù dell’appartenenza economica secondo gli articoli 4 e 5

LIFD ‑ per cui la deduzione dall’ammontare dell’imposta è

accordata proporzionalmente ‑ ma anche come l’assoggettamento

illimitato in virtù dell’appartenenza personale, per cui la deduzione

dall’ammontare dell’imposta è accordata soltanto in modo proporzionale, se i

proventi percepiti all’estero vanno esclusi dall’assoggettamento ai sensi

dell’articolo 6 capoverso 1 LIFD o sulla base di una convenzione di doppia

imposizione. In caso di assoggettamento parziale l’ammontare dell’imposta si

riduce pertanto solo in misura della deduzione proporzionale dell’importo di

251.

franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. L’entità della deduzione

si calcola in funzione del rapporto tra il reddito imponibile conseguito in

Svizzera e il reddito più alto determinante ai fini dell’aliquota (cfr. AFC,

Circ. no. 30 del 21 dicembre 2010, p. 27, nm. 13.4.7).

4.3

Nel caso in esame, il

contribuente è assoggettato illimitatamente in virtù della sua appartenenza

personale data dal domicilio a __________. Dagli atti non si evincono elementi esteri

ai sensi dell’art. 6 cpv. 1, seconda frase LIFD che potrebbero dare adito ad un

assoggettamento parziale. L’art. 35 cpv. 3 LIFD risp. art. 34 cpv. 5 LT non

sono quindi applicabili.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali, ridotte al minimo per tener conto dei problemi finanziari

lamentati, sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 200.–

sono a carico del

ricorrente, soccombente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: