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Decisione

80.2020.210

Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti: rendita dell'assicurazione invalidità retroattiva, prestazione inferiore a un anno, rinuncia all’annualizzazione

14 aprile 2021Italiano11 min

professionista, è un cittadino svizzero che si è trasferito, il 31.7.2020 in __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.210

80.2020.211

Lugano

14 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

c/o

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 ottobre 2020 contro la decisione del 14 ottobre 2020 in materia di IC/IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 (__________),

coniugato con __________ __________, di professione soccorritore

professionista, è un cittadino svizzero che si è trasferito, il 31.7.2020 in __________.

b.

Con decisione del

25.6.2018 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha riconosciuto al

contribuente il diritto ad una rendita di invalidità pari a fr. 2'290.- fr.

mensili. Veniva inoltre accordata la somma di fr. 22'900.- quale pagamento

retroattivo della prestazione per il periodo dal 1.9.2017 – al 30.6.2018.

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2018 RI 1 e la moglie dichiaravano un reddito imponibile

complessivo di fr. 50'611.- ed una sostanza pari a fr. 0.-. In particolare, nei

redditi, il contribuente dichiarava fr. 75'494.- da attività dipendente nonché

fr. 13'470.- quali rendita AI, nonché un valore locativo pari a fr. 13'745.-.

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 del 20.11.2019, rispetto ai dati dichiarati nei redditi,

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito) accertava la rendita AI

percepita nel 2018 in fr. 36'640.-, con la motivazione “Pensioni e rendite stabilite secondo attestati”.

Il reddito imponibile

veniva accertato, per l’IC in fr. 90'000.- (medesimo importo determinante per

l’aliquota) e la sostanza in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva

stabilito in fr. 98'300.-.

D. Con reclamo

28/29.11.2019 RI 1 impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2018,

contestando l’imposizione, nel periodo fiscale 2018, della rendita AI percepita

retroattivamente nel 2018 ma riguardante il 2017. A suo avviso, tale modo di

procedere lo aveva pregiudicato, siccome l’aliquota era salita in maniera

sproporzionata. Indicava che il fatto di aver ricevuto la rendita per il 2017

unicamente nel 2018 non era dipeso da lui. Chiedeva che la rendita relativa al

2017 fosse tassata separatamente dai redditi conseguiti nel 2018.

E. Con decisione del

14.10.2020 l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente

motivazione:

“(…). Sono imponibili tutti i proventi

dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di

previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale

vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti,

premi e contributi, art. 21 cpv. 1 Legge tributaria risp. art. 22 cpv. 1 Legge

imposta federale diretta. Il contribuente ha percepito nell’anno fiscale 2018

01.07.2018 – 31.12.2018 rendita AI CHF 9'816.- e rendita figli AI (padre) CHF

3'924.-, per un totale pari a CHF 13'740.-. Sono stati versati retroattivamente

le rendite AI 01.01.2018 – 30.06.2018 CHF 9'816.-, 01.09.2017 – 31.12.2017 CHF

6'544.-, per figlio 01.01.2018 – 30.6.2018 CHF 3'924.- e 01.09.2017-31.12.2017

CHF 2'616.- per un totale pari a fr. 22'900.-. Poiché il periodo retroattivo

cui si riferisce il pagamento di rendite retroattive avvenuto nel mese di luglio

2018 contestualmente alle rendite relative a tale anno fiscale, è di soli 4

mesi (settembre – dicembre 2017) non è possibile alcuna annualizzazione

dell’importo di fr. 9'160.-“.

F. Con ricorso

26.10/2.11.2020 RI 1 censura l’iniquità della decisione di tassazione con la

quale l’UT ha imposto cumulativamente la rendita ricevuta retroattivamente nel

2018, comprendendo anche le rendite retroattive relative al 2017. L’aver

imposto tutta la somma ricevuta dall’AI, comprensiva anche degli arretrati, lo

penalizzerebbe, avendo un significativo impatto sull’aliquota d’imposta

Il contribuente chiede

pertanto, in applicazione del principio di periodicità di imporre la rendita

retroattiva del 2017 nel corrispondente anno fiscale. Indica inoltre che per

questioni di equità sarebbe invero stato corretto imporre l’importo dei

versamenti ricevuti retroattivamente, pari a fr. 22'900.- in maniera separata

dai redditi ordinari.

G. Con osservazioni

14/16.12.2020 l’UT si riconferma nella decisione impugnata, pur comprendendo il

punto di vista del contribuente. L’autorità fiscale indica che “Quanto

percepito dal Signor RI 1 non risulta essere esente d’imposta, essendo

percepito nel 2018 va aggiunto a questa decisione di tassazione, essendo la

prestazione retroattiva relativa a solo 4 mesi del 2017 non è neanche prevista

la diminuzione dell’aliquota per prestazioni ricorrenti”.

H. Con replica

18.12/30.12.2020 il contribuente spiega che, con l’aggiunta del versamento

retroattivo delle rendite AI, si trova, nel 2018 a dover pagare il doppio delle

imposte: “(…) In sostanza da quei Fr. 22'900.- circa Fr. 6'000.- vanno per

l’imposta”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli art. 15 cpv. 1

LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei

proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato

il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore

ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto

globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

1.2.

Sono in particolare

imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme

riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in

capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 21 cpv. 1 LT;

art. 22 cpv. 1 LIFD). Il secondo capoverso delle citate norme precisa che sono

segnatamente considerati proventi dalla previdenza professionale le prestazioni

delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come

anche le polizze di libero passaggio.

Considerandi

2.

2.1.

RI 1 critica l’operato

dell’UT laddove avrebbe imposto, nell’ambito della tassazione ordinaria 2018,

altresì la rendita versatagli retroattivamente da parte dell’assicurazione

invalidità. Chiede pertanto che la rendita ricevuta in arretrato e relativa al

2017.

(4 mesi di rendita) venga tassata “(…) per il periodo fiscale

competente”.

2.2

Secondo gli art. 51 cpv. 1

LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi

conseguiti durante il periodo fiscale. Dottrina e giurisprudenza sono concordi

nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può

disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma,

sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.

Di

solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito,

purché l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale

federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid.

2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid.

3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è

particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento dell’acquisto del

credito, bensì su quello dell’adempimento

effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II

293; ASA 66 p. 377).

Per

quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a

giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di

prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite

d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili

unicamente quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce

precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007

del 5 ottobre 2007).

3.

3.1.

Assodate

l’imponibilità e l’entità delle prestazioni assicurative imponibili, composte –

come visto – altresì dalla rendita AI maturata dal 1° settembre 2017, resta

ancora da esaminare l’aliquota applicabile a tali importi.

3.2

Secondo

gli art. 37 LT e LIFD, se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in

sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata,

tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota

che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse corrisposta

una prestazione annua corrispondente.

Dapprima

limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il

Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze,

versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate,

cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere

considerati versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF

2A.68/2000 del 5 ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA

70.

p. 210; decisione TF 2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA

71.

p. 486; TF 2C_415/2015 del 31.3.2016 consid. 2.2.).

3.3

La

giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota

prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in

cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo: non

cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura

periodiche, che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono

deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un

versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.

In

altri termini, la scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio del

contribuente (RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; cfr. anche

Richner/Frei/Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a

ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 37 LIFD, p. 608). Diversamente dal caso delle riserve tacite deliberatamente

accumulate, l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal

Tribunale federale nel caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano

accumulate per diversi anni, a seguito di una transazione intervenuta tra la

SUVA e l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono

beneficiare dell’imposizione privilegiata al tasso della rendita annua

corrispondente, secondo l’art. 37 LIFD, solo se normalmente, secondo la natura

delle prestazioni di cui si tratta, un pagamento periodico sarebbe stato

previsto ma non è stato effettuato, non però in conseguenza dell’intervento del

contribuente cui le prestazioni erano dovute.

3.4

Come

ancora confermato dal Tribunale federale (sentenza TF 2C_640/2010 dell’11

dicembre 2010), questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia

dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento

arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente

un’applicazione della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello

di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato

con un’aliquota maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del

beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico.

Per

stabilire il reddito determinante per l’aliquota il capitale deve essere diviso

per il numero dei mesi per i quali è stata versata la prestazione retroattiva e

deve poi essere moltiplicato per dodici ai fini della sua «annualizzazione» (sentenza

TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 consid. 3.6 e giurisprudenza citata).

La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche

escluso che, nell’annualizzazione che deve essere intrapresa per determinare l’aliquota

applicabile alle rendite versate retroattivamente, si debba considerare anche la

rendita versata nei mesi successivi al pagamento retroattivo. Le mensilità successive della rendita

devono per contro essere imposte separatamente con l’aliquota corrispondente. Quale liquidazione in capitale si intende infatti solo

un versamento unico con cui viene estinta una pretesa riferita a prestazioni

periodiche (sentenza 2C_486/2014 e 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 3.5 e

giurisprudenza citata).

3.5

Ora, dal certificato

fiscale rilasciato dall’Istituto delle assicurazioni sociali si evince che la

rendita versata nel 2018, comprensiva anche degli arretrati del 2017, ammonta a

fr. 36'640.-. Dalla decisione dello stesso IAS, con cui sono state calcolate le

prestazioni spettanti al ricorrente, risulta poi che il 25 giugno 2018 è stata

riconosciuta una rendita retroattiva per il periodo dal 1.9.2017 al 30.6.2018,

cioè per un totale di dieci mesi, per un ammontare di 22'900.-.

Applicando la

giurisprudenza del Tribunale federale, potrebbe essere intrapresa

l’annualizzazione dei pagamenti arretrati, che nella fattispecie ammontano a

fr. 22'900.–. Tuttavia, la rendita versata retroattivamente al ricorrente

corrisponde a solo dieci mensilità. Non ha senso pertanto una sua

annualizzazione, che comporterebbe addirittura un aumento del reddito

determinante per l’aliquota.

Non è conseguentemente

possibile attenuare gli effetti, che il cumulo dei pagamenti arretrati con

quelli per il periodo fiscale stesso ha sull’aliquota applicabile. Va anche

detto che l’importo che determina l’incremento dell’aliquota, corrispondente

alle rendite per gli ultimi quattro mesi del 2017 (fr. 9'160.-), è limitato a

circa un quarto delle prestazioni erogate dall’IAS nel corso del 2018. L’aggiunta

di questo importo ai rimanenti redditi non è certamente in grado provocare un

raddoppio dell’imposta, come sostenuto dall’insorgente.

4.

Il ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente, al quale sarà pertanto rimborsato l’importo di fr. 420.-, pari alla

differenza rispetto all’importo da lui versato a titolo di garanzia (fr. 1'000.-).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: