80.2020.210
Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti: rendita dell'assicurazione invalidità retroattiva, prestazione inferiore a un anno, rinuncia all’annualizzazione
14 aprile 2021Italiano11 min
professionista, è un cittadino svizzero che si è trasferito, il 31.7.2020 in __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.210
80.2020.211
Lugano
14 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
c/o
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 ottobre 2020 contro la decisione del 14 ottobre 2020 in materia di IC/IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1 (__________),
coniugato con __________ __________, di professione soccorritore
professionista, è un cittadino svizzero che si è trasferito, il 31.7.2020 in __________.
b.
Con decisione del
25.6.2018 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha riconosciuto al
contribuente il diritto ad una rendita di invalidità pari a fr. 2'290.- fr.
mensili. Veniva inoltre accordata la somma di fr. 22'900.- quale pagamento
retroattivo della prestazione per il periodo dal 1.9.2017 – al 30.6.2018.
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2018 RI 1 e la moglie dichiaravano un reddito imponibile
complessivo di fr. 50'611.- ed una sostanza pari a fr. 0.-. In particolare, nei
redditi, il contribuente dichiarava fr. 75'494.- da attività dipendente nonché
fr. 13'470.- quali rendita AI, nonché un valore locativo pari a fr. 13'745.-.
C. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2018 del 20.11.2019, rispetto ai dati dichiarati nei redditi,
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito) accertava la rendita AI
percepita nel 2018 in fr. 36'640.-, con la motivazione “Pensioni e rendite stabilite secondo attestati”.
Il reddito imponibile
veniva accertato, per l’IC in fr. 90'000.- (medesimo importo determinante per
l’aliquota) e la sostanza in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva
stabilito in fr. 98'300.-.
D. Con reclamo
28/29.11.2019 RI 1 impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2018,
contestando l’imposizione, nel periodo fiscale 2018, della rendita AI percepita
retroattivamente nel 2018 ma riguardante il 2017. A suo avviso, tale modo di
procedere lo aveva pregiudicato, siccome l’aliquota era salita in maniera
sproporzionata. Indicava che il fatto di aver ricevuto la rendita per il 2017
unicamente nel 2018 non era dipeso da lui. Chiedeva che la rendita relativa al
2017 fosse tassata separatamente dai redditi conseguiti nel 2018.
E. Con decisione del
14.10.2020 l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente
motivazione:
“(…). Sono imponibili tutti i proventi
dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di
previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale
vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti,
premi e contributi, art. 21 cpv. 1 Legge tributaria risp. art. 22 cpv. 1 Legge
imposta federale diretta. Il contribuente ha percepito nell’anno fiscale 2018
01.07.2018 – 31.12.2018 rendita AI CHF 9'816.- e rendita figli AI (padre) CHF
3'924.-, per un totale pari a CHF 13'740.-. Sono stati versati retroattivamente
le rendite AI 01.01.2018 – 30.06.2018 CHF 9'816.-, 01.09.2017 – 31.12.2017 CHF
6'544.-, per figlio 01.01.2018 – 30.6.2018 CHF 3'924.- e 01.09.2017-31.12.2017
CHF 2'616.- per un totale pari a fr. 22'900.-. Poiché il periodo retroattivo
cui si riferisce il pagamento di rendite retroattive avvenuto nel mese di luglio
2018 contestualmente alle rendite relative a tale anno fiscale, è di soli 4
mesi (settembre – dicembre 2017) non è possibile alcuna annualizzazione
dell’importo di fr. 9'160.-“.
F. Con ricorso
26.10/2.11.2020 RI 1 censura l’iniquità della decisione di tassazione con la
quale l’UT ha imposto cumulativamente la rendita ricevuta retroattivamente nel
2018, comprendendo anche le rendite retroattive relative al 2017. L’aver
imposto tutta la somma ricevuta dall’AI, comprensiva anche degli arretrati, lo
penalizzerebbe, avendo un significativo impatto sull’aliquota d’imposta
Il contribuente chiede
pertanto, in applicazione del principio di periodicità di imporre la rendita
retroattiva del 2017 nel corrispondente anno fiscale. Indica inoltre che per
questioni di equità sarebbe invero stato corretto imporre l’importo dei
versamenti ricevuti retroattivamente, pari a fr. 22'900.- in maniera separata
dai redditi ordinari.
G. Con osservazioni
14/16.12.2020 l’UT si riconferma nella decisione impugnata, pur comprendendo il
punto di vista del contribuente. L’autorità fiscale indica che “Quanto
percepito dal Signor RI 1 non risulta essere esente d’imposta, essendo
percepito nel 2018 va aggiunto a questa decisione di tassazione, essendo la
prestazione retroattiva relativa a solo 4 mesi del 2017 non è neanche prevista
la diminuzione dell’aliquota per prestazioni ricorrenti”.
H. Con replica
18.12/30.12.2020 il contribuente spiega che, con l’aggiunta del versamento
retroattivo delle rendite AI, si trova, nel 2018 a dover pagare il doppio delle
imposte: “(…) In sostanza da quei Fr. 22'900.- circa Fr. 6'000.- vanno per
l’imposta”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 15 cpv. 1
LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei
proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato
il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore
ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto
globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).
1.2.
Sono in particolare
imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme
riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in
capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 21 cpv. 1 LT;
art. 22 cpv. 1 LIFD). Il secondo capoverso delle citate norme precisa che sono
segnatamente considerati proventi dalla previdenza professionale le prestazioni
delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come
anche le polizze di libero passaggio.
Considerandi
2.
2.1.
RI 1 critica l’operato
dell’UT laddove avrebbe imposto, nell’ambito della tassazione ordinaria 2018,
altresì la rendita versatagli retroattivamente da parte dell’assicurazione
invalidità. Chiede pertanto che la rendita ricevuta in arretrato e relativa al
2017.
(4 mesi di rendita) venga tassata “(…) per il periodo fiscale
competente”.
2.2
Secondo gli art. 51 cpv. 1
LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi
conseguiti durante il periodo fiscale. Dottrina e giurisprudenza sono concordi
nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può
disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma,
sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.
Di
solito, già l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito,
purché l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale
federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid.
2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid.
3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in cui l’adempimento del credito è
particolarmente insicuro, non ci si deve fondare sul momento dell’acquisto del
credito, bensì su quello dell’adempimento
effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II
293; ASA 66 p. 377).
Per
quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a
giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di
prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite
d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili
unicamente quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce
precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007
del 5 ottobre 2007).
3.
3.1.
Assodate
l’imponibilità e l’entità delle prestazioni assicurative imponibili, composte –
come visto – altresì dalla rendita AI maturata dal 1° settembre 2017, resta
ancora da esaminare l’aliquota applicabile a tali importi.
3.2
Secondo
gli art. 37 LT e LIFD, se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in
sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata,
tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota
che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse corrisposta
una prestazione annua corrispondente.
Dapprima
limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il
Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze,
versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate,
cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere
considerati versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF
2A.68/2000 del 5 ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA
70.
p. 210; decisione TF 2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA
71.
p. 486; TF 2C_415/2015 del 31.3.2016 consid. 2.2.).
3.3
La
giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota
prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in
cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo: non
cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura
periodiche, che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono
deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un
versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.
In
altri termini, la scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio del
contribuente (RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; cfr. anche
Richner/Frei/Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a
ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 37 LIFD, p. 608). Diversamente dal caso delle riserve tacite deliberatamente
accumulate, l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal
Tribunale federale nel caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano
accumulate per diversi anni, a seguito di una transazione intervenuta tra la
SUVA e l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono
beneficiare dell’imposizione privilegiata al tasso della rendita annua
corrispondente, secondo l’art. 37 LIFD, solo se normalmente, secondo la natura
delle prestazioni di cui si tratta, un pagamento periodico sarebbe stato
previsto ma non è stato effettuato, non però in conseguenza dell’intervento del
contribuente cui le prestazioni erano dovute.
3.4
Come
ancora confermato dal Tribunale federale (sentenza TF 2C_640/2010 dell’11
dicembre 2010), questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia
dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento
arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente
un’applicazione della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello
di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato
con un’aliquota maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del
beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico.
Per
stabilire il reddito determinante per l’aliquota il capitale deve essere diviso
per il numero dei mesi per i quali è stata versata la prestazione retroattiva e
deve poi essere moltiplicato per dodici ai fini della sua «annualizzazione» (sentenza
TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 consid. 3.6 e giurisprudenza citata).
La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche
escluso che, nell’annualizzazione che deve essere intrapresa per determinare l’aliquota
applicabile alle rendite versate retroattivamente, si debba considerare anche la
rendita versata nei mesi successivi al pagamento retroattivo. Le mensilità successive della rendita
devono per contro essere imposte separatamente con l’aliquota corrispondente. Quale liquidazione in capitale si intende infatti solo
un versamento unico con cui viene estinta una pretesa riferita a prestazioni
periodiche (sentenza 2C_486/2014 e 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 3.5 e
giurisprudenza citata).
3.5
Ora, dal certificato
fiscale rilasciato dall’Istituto delle assicurazioni sociali si evince che la
rendita versata nel 2018, comprensiva anche degli arretrati del 2017, ammonta a
fr. 36'640.-. Dalla decisione dello stesso IAS, con cui sono state calcolate le
prestazioni spettanti al ricorrente, risulta poi che il 25 giugno 2018 è stata
riconosciuta una rendita retroattiva per il periodo dal 1.9.2017 al 30.6.2018,
cioè per un totale di dieci mesi, per un ammontare di 22'900.-.
Applicando la
giurisprudenza del Tribunale federale, potrebbe essere intrapresa
l’annualizzazione dei pagamenti arretrati, che nella fattispecie ammontano a
fr. 22'900.–. Tuttavia, la rendita versata retroattivamente al ricorrente
corrisponde a solo dieci mensilità. Non ha senso pertanto una sua
annualizzazione, che comporterebbe addirittura un aumento del reddito
determinante per l’aliquota.
Non è conseguentemente
possibile attenuare gli effetti, che il cumulo dei pagamenti arretrati con
quelli per il periodo fiscale stesso ha sull’aliquota applicabile. Va anche
detto che l’importo che determina l’incremento dell’aliquota, corrispondente
alle rendite per gli ultimi quattro mesi del 2017 (fr. 9'160.-), è limitato a
circa un quarto delle prestazioni erogate dall’IAS nel corso del 2018. L’aggiunta
di questo importo ai rimanenti redditi non è certamente in grado provocare un
raddoppio dell’imposta, come sostenuto dall’insorgente.
4.
Il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente, al quale sarà pertanto rimborsato l’importo di fr. 420.-, pari alla
differenza rispetto all’importo da lui versato a titolo di garanzia (fr. 1'000.-).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: